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Decisione

11.2004.152

comminatoria dell'esecuzione effettiva

1 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.313 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da

AP 1

PA 1 )

contro

AO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(“ricorso”) del 24 novembre 2004 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa il 17 novembre 2004 in luogo e vece del Pretore dal

Considerandi

Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2.

Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che,

statuendo il 21 giugno 2004 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale

introdotta da AP 1 nata __________ (inc. SP.2003.30), il Pretore del Distretto

di Bellinzona ha attribuito l'abitazione familiare di __________ “provvisoriamente” in uso al marito AO 1 (dispositivo n. 1.2);

che l'indomani

AP 1 ha chiesto una modifica di tale sentenza per essere autorizzata a

prelevare immediatamente dall'abitazione tutti i beni mobili (masserizie e

suppellettili) da lei partitamente elencati in una distinta (doc. G), già pro­dotta

nell'ambito della precedente causa;

che con

sentenza del 16 agosto 2004, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha parzialmente accolto

l'istanza

(inc. DI.2004.193), autorizzando AO 1 a prelevare dall'abitazione non i beni

figuranti nella nota lista, bensì “i propri vestiti ed indumenti” (dispositivo n. 1.2);

che l'11

ottobre 2004 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore perché precisasse il

Dispositivo

dispositivo citato nel senso di autorizzarla a prelevare dall'abitazione “tutti gli effetti personali che le appartengono,

in particolare vestiti, scarpe e borsette”, di ordinare alla polizia di assisterla e di comminare al marito la

pena dell'art. 292 CP ove non avesse consentito l'accesso all'abitazione, oltre

l'esecuzione effettiva della sentenza ove non avesse ottemperato all'ingiunzione

entro dieci giorni;

che con

sentenza (“decreto”) del 17 novembre 2004, emanata in luogo e

vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto

l'istanza,

ponendo la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese (fr. 50.–) a carico di AP

1;

che

contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello (“ricorso”) del 24

novembre 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato in

conformità alle domande da lei esposte nell'istanza al Pretore dell'11 ottobre

2004;

che l'appello

non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC),

nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con

“decreto”;

che, ad

ogni modo, l'imprecisa designazione del giudizio impugnato non ha nuociuto all'istante,

il cui “ricorso” va per altro trattato come appello (art.

370 cpv. 1 e 2 CPC);

che nella

fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto non potersi giudicare nuovamente

sulla richiesta di prelevare dall'alloggio di __________ “tutti gli effetti personali”, la questione essendo già stata decisa

con la sentenza del 16 agosto 2004;

che per

quanto riguarda invece le comminatorie dell'art. 292 CP e dell'esecuzione

effettiva (art. 490 CPC), il primo giudice ha rinviato l'istante alla procedura

degli art. 488 segg. CPC, “trattandosi di esecuzione di una sentenza cresciuta

in giudicato”;

che secondo

l'appellante la richiesta di prelevare “tutti gli

effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e

borsette” è semplicemente destinata a “rendere più esplicito il contenuto di

questa autorizzazione, con un riferimento chiaro a vestiti, scarpe e borsette”;

che ci si

potrebbe domandare anzitutto se una nuova istanza a protezione dell'unione

coniugale possa essere introdotta solo per “rendere più esplicito” il

dispositivo di una sentenza precedente, l'art. 179 cpv. 1 CC prevedendo la

possibilità di far adattare le misure richieste a nuove circostanze, ma non

quella di far rifor­mulare sulla base di circostanze identiche dispositivi ormai

passati in giudicato;

che,

comunque sia, si volesse anche reputare data tale facoltà nel caso di

dispositivi vaghi o poco espliciti, in concreto ciò non gioverebbe

all'appellante;

che,

certo, come l'istante rileva a giusto titolo, l'autorizzazione di prelevare “i propri vestiti ed indumenti” pronunciata dal Segretario assessore nella sentenza del 16 agosto

2004 (dispositivo n. 1.2) è assolutamente generica, tutto ignorandosi sui capi

di vestiario che l'istante è abilitata a ricuperare;

che una

prestazione tanto indeterminata era – contrariamente all'opinione del Segretario

assessore – inattuabile nelle vie dell'esecuzione effettiva (a prescindere dal

fatto che incombeva all'istante ricuperare i suoi vestiti, non al marito

consegnarli), un precetto esecutivo “civile” dovendo

contenere “la designazione

chiara e precisa della prestazione domandata” (art. 491 lett. c CPC);

che, ciò premesso, e a dispetto di quanto precede, la nuova descrizione

dei beni prospettata dall'istante nell'appello (“tutti

gli effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e

borsette”) non è di migliore esattezza;

che,

anzi, riferendosi non solo a capi di vestiario, ma a “effetti personali” in

genere (comprese scarpe e borsette), essa risulta ancor più indistinta;

che chiedere

al primo giudice una siffatta modifica del citato dispositivo non aveva quindi

senso né finalità pratica;

che, l'indeterminatezza

della prestazione non consentendo alcuna verosimile esecuzione effettiva, non

era di utilità nemmeno postulare l'assistenza della forza pubblica o far

impartire comminatorie al marito;

che del

resto, nella misura in cui la comminatoria penale riguardava (oltre l'accesso all'abitazione)

la possibilità di lasciar prelevare alla moglie “effetti personali”, essa

sarebbe stata verosimilmente inapplicabile, l'art. 292 CP presupponendo – a sua

volta – l'inosser­van­za di un comportamento definito con sufficiente precisione

(Riedo in: Basler Kommentar, StGB

II, Basilea 2003, n. 49 ad art. 292 CP con richiami; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,

pag. 450 n. 3 con rinvii);

che

analogo principio vale per la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490

CPC), l'inadempienza della “prestazione da eseguir­si” contenuta nel decreto

esecutivo (art. 498 lett. b CPC) essendo correlata essa pure all'art. 292 CP

(art. 498 lett. d CPC);

che nelle

condizioni descritte l'appello dell'istante, infruttuoso, si rivela già di primo

acchito destinato all'insuccesso;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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