11.2004.152
comminatoria dell'esecuzione effettiva
1 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2004.152
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, ICCA
Titolo:
comminatoria dell'esecuzione effettiva
CONSEGNA DI OGGETTI
DECRETO ESECUTIVO
ESECUZIONE EFFETTIVA
art. 490 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.152
Lugano,
1 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.313 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da
AP 1
PA 1 )
contro
AO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 24 novembre 2004 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 17 novembre 2004 in luogo e vece del Pretore dal
Considerandi
Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che,
statuendo il 21 giugno 2004 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
introdotta da AP 1 nata __________ (inc. SP.2003.30), il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha attribuito l'abitazione familiare di __________ “provvisoriamente” in uso al marito AO 1 (dispositivo n. 1.2);
che l'indomani
AP 1 ha chiesto una modifica di tale sentenza per essere autorizzata a
prelevare immediatamente dall'abitazione tutti i beni mobili (masserizie e
suppellettili) da lei partitamente elencati in una distinta (doc. G), già prodotta
nell'ambito della precedente causa;
che con
sentenza del 16 agosto 2004, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto
l'istanza
(inc. DI.2004.193), autorizzando AO 1 a prelevare dall'abitazione non i beni
figuranti nella nota lista, bensì “i propri vestiti ed indumenti” (dispositivo n. 1.2);
che l'11
ottobre 2004 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore perché precisasse il
Dispositivo
dispositivo citato nel senso di autorizzarla a prelevare dall'abitazione “tutti gli effetti personali che le appartengono,
in particolare vestiti, scarpe e borsette”, di ordinare alla polizia di assisterla e di comminare al marito la
pena dell'art. 292 CP ove non avesse consentito l'accesso all'abitazione, oltre
l'esecuzione effettiva della sentenza ove non avesse ottemperato all'ingiunzione
entro dieci giorni;
che con
sentenza (“decreto”) del 17 novembre 2004, emanata in luogo e
vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
l'istanza,
ponendo la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese (fr. 50.–) a carico di AP
1;
che
contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello (“ricorso”) del 24
novembre 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato in
conformità alle domande da lei esposte nell'istanza al Pretore dell'11 ottobre
2004;
che l'appello
non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC),
nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con
“decreto”;
che, ad
ogni modo, l'imprecisa designazione del giudizio impugnato non ha nuociuto all'istante,
il cui “ricorso” va per altro trattato come appello (art.
370 cpv. 1 e 2 CPC);
che nella
fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto non potersi giudicare nuovamente
sulla richiesta di prelevare dall'alloggio di __________ “tutti gli effetti personali”, la questione essendo già stata decisa
con la sentenza del 16 agosto 2004;
che per
quanto riguarda invece le comminatorie dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
effettiva (art. 490 CPC), il primo giudice ha rinviato l'istante alla procedura
degli art. 488 segg. CPC, “trattandosi di esecuzione di una sentenza cresciuta
in giudicato”;
che secondo
l'appellante la richiesta di prelevare “tutti gli
effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e
borsette” è semplicemente destinata a “rendere più esplicito il contenuto di
questa autorizzazione, con un riferimento chiaro a vestiti, scarpe e borsette”;
che ci si
potrebbe domandare anzitutto se una nuova istanza a protezione dell'unione
coniugale possa essere introdotta solo per “rendere più esplicito” il
dispositivo di una sentenza precedente, l'art. 179 cpv. 1 CC prevedendo la
possibilità di far adattare le misure richieste a nuove circostanze, ma non
quella di far riformulare sulla base di circostanze identiche dispositivi ormai
passati in giudicato;
che,
comunque sia, si volesse anche reputare data tale facoltà nel caso di
dispositivi vaghi o poco espliciti, in concreto ciò non gioverebbe
all'appellante;
che,
certo, come l'istante rileva a giusto titolo, l'autorizzazione di prelevare “i propri vestiti ed indumenti” pronunciata dal Segretario assessore nella sentenza del 16 agosto
2004 (dispositivo n. 1.2) è assolutamente generica, tutto ignorandosi sui capi
di vestiario che l'istante è abilitata a ricuperare;
che una
prestazione tanto indeterminata era – contrariamente all'opinione del Segretario
assessore – inattuabile nelle vie dell'esecuzione effettiva (a prescindere dal
fatto che incombeva all'istante ricuperare i suoi vestiti, non al marito
consegnarli), un precetto esecutivo “civile” dovendo
contenere “la designazione
chiara e precisa della prestazione domandata” (art. 491 lett. c CPC);
che, ciò premesso, e a dispetto di quanto precede, la nuova descrizione
dei beni prospettata dall'istante nell'appello (“tutti
gli effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e
borsette”) non è di migliore esattezza;
che,
anzi, riferendosi non solo a capi di vestiario, ma a “effetti personali” in
genere (comprese scarpe e borsette), essa risulta ancor più indistinta;
che chiedere
al primo giudice una siffatta modifica del citato dispositivo non aveva quindi
senso né finalità pratica;
che, l'indeterminatezza
della prestazione non consentendo alcuna verosimile esecuzione effettiva, non
era di utilità nemmeno postulare l'assistenza della forza pubblica o far
impartire comminatorie al marito;
che del
resto, nella misura in cui la comminatoria penale riguardava (oltre l'accesso all'abitazione)
la possibilità di lasciar prelevare alla moglie “effetti personali”, essa
sarebbe stata verosimilmente inapplicabile, l'art. 292 CP presupponendo – a sua
volta – l'inosservanza di un comportamento definito con sufficiente precisione
(Riedo in: Basler Kommentar, StGB
II, Basilea 2003, n. 49 ad art. 292 CP con richiami; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,
pag. 450 n. 3 con rinvii);
che
analogo principio vale per la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490
CPC), l'inadempienza della “prestazione da eseguirsi” contenuta nel decreto
esecutivo (art. 498 lett. b CPC) essendo correlata essa pure all'art. 292 CP
(art. 498 lett. d CPC);
che nelle
condizioni descritte l'appello dell'istante, infruttuoso, si rivela già di primo
acchito destinato all'insuccesso;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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