11.2004.154
Divorzio. Contributi alimentari per il figlio minorenne.
27 febbraio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2004.154
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, ICCA
Titolo:
Divorzio. Contributi alimentari per il figlio minorenne.
CONTRIBUTI
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
art. 133 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.154
Lugano
27 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.23 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale), già OA.1999.215, della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 dicembre 1999
da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AA 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29
novembre 2004 pre-
sentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 4 novembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 gennaio 2005 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1953) e AA 1 (1953) si sono sposati a __________ il 21
novembre 1980. Dal matrimonio sono nati F__________ (l'11 maggio 1983) e P__________
(il 23 luglio 1988). AP 1 ha lavorato per l'__________ a __________ e dal 1°
gennaio 2002 è attivo all'80% come redattore del __________ a __________. La
moglie, diplomata in filologia, ha conseguito nel 1997 un diploma per
l'insegnamento medio-superiore in latino, italiano e tedesco e lavora a __________,
a tempo parziale, per la __________ e per il __________. I coniugi si sono separati
di fatto nell'aprile del 1994. Il marito si è impegnato a versare dopo di
allora un contributo alimentare di fr. 2000.¿ mensili per la moglie e di
fr. 1394.¿ mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi.
B. Il
18 febbraio 1999 AP 1 ha instato davanti al Pretore di Locarno Campagna per un
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 marzo 1999 (inc.
DI.1999.61). Un nuovo tentativo di conciliazione, da lui chiesto con istanza
del 15 novembre 1999, è fallito anch'esso il 14 dicembre 1999 (inc. DI.1999.347).
Il 23 dicembre 1999 AP 1 ha promosso azione di divorzio, postulando l'affidamento
dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un
contributo mensile per la moglie di fr. 1500.¿ mensili fino al 14° compleanno
di P__________, oltre a un contributo per ogni figlio di fr. 850.¿ fino al 12°
anno di età, di fr. 900.¿ fino al 16° e di fr. 950.¿ fino alla maggiore
età, più gli assegni familiari. Inoltre egli ha chiesto l'attribuzione dei beni
immobili al rispettivo intestatario, l'attribuzione del mobilio e delle
suppellettili dell'abitazione coniugale alla moglie, con obbligo per
quest'ultima di versargli fr. 60 000.¿ in liquidazione del regime
matrimoniale, e la mutua ripartizione dell'avere di previdenza professionale accumulato
in costanza di matrimonio. In via provvisionale egli ha sollecitato
l'autorizzazione a vivere separato, l'affidamento dei figli alla madre
(riservato il suo diritto di visita), proponendo un contributo di fr. 1500.¿
mensili per la moglie e uno di fr. 800.¿ mensili per ciascun figlio, oltre agli
assegni familiari. Il 7 febbraio 2000 la convenuta ha aderito allo scioglimento
del matrimonio, di modo che l'azione è stata trattata come domanda comune di divorzio
con accordo parziale.
C. Con
decreto cautelare del 15 febbraio 2000 il Pretore ha autorizzato le parti a
vivere separate, respingendo per il resto la richiesta del marito volta alla
modifica dell'assetto convenuto durante la vita separata (sopra, lett. A). Una
successiva richiesta di lui intesa alla modifica di tale assetto è stata
respinta dal Pretore con decreto cautelare del 19 aprile 2000 (inc.
DI.2000.23). Un appello introdotto da AP 1 contro tale decreto è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 28 agosto 2000 (inc. 11.2000.47).
Nel merito AA 1 ha poi postulato il 16 febbraio 2000 un contributo indicizzato
per sé di fr. 1750.¿ mensili e di fr. 1250.¿ mensili per ciascun figlio (oltre
assegni familiari) fino al compimento della loro formazione, opponendosi al
versamento di qualsiasi conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale. Il
marito si è riconfermato nelle sue richieste, rivendicando finanche l'affidamento
dei figli. Il 22 maggio e il 3 giugno 2001 le parti hanno confermato la volontà
di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose.
Con decreto cautelare del 7 dicembre 2001 il Pretore ha respinto un'istanza
della moglie volta ad aumentare in via provvisionale il contributo alimentare
in suo favore (inc. DI.2000.23). Statuendo inaudita parte il 10 aprile 2002, in
parziale accoglimento dell'istanza presentata dal marito l'11 febbraio 2002 il
Pretore ha poi ridotto dal 1° gennaio 2002 a fr. 1800.¿ mensili il
contributo mensile per la moglie e con decreto del 4 febbraio 2003 ha diminuito
tale contributo dal 1° gennaio 2003 a fr. 1086.¿ mensili (inc. DI.2000.23).
D. Esperita
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 28 settembre 2004 AP 1 ha
proposto un contributo alimentare per il figlio P__________, ancora minorenne,
di fr. 950.¿ mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età, opponendosi a
qualsiasi contributo alimentare per la moglie, dalla quale ha preteso il pagamento
di fr. 95 000.¿ in liquidazione del regime matrimoniale. Nel suo memoriale del
29 settembre 2004 AA 1 ha chiesto un contributo alimentare in suo favore di fr.
1100.¿ mensili fino al pensionamento e uno di fr. 1394.¿ mensili per il figlio
P__________ fino al termine della formazione, offrendo fr. 7250.¿ in
liquidazione del regime matrimoniale.
E. Statuendo
con sentenza del 4 novembre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato P__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
fissato un contributo alimentare di fr. 1760.¿ mensili (assegno familiare
compreso) per lui fino al 25° anno di età (ma al massimo fino al termine della
formazione) e ha condannato AA 1 a versare all'attore fr. 15 900.¿ in
liquidazione del regime dei beni, riconoscendole fr. 181 442.¿ sulla prestazione
d'uscita accumulata dal marito. La tassa di giustizia di fr. 4000.¿ e le spese
di fr. 6127.70 sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 novembre 2004
per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo
alimentare per il figlio a fr. 1100.¿ mensili, subordinatamente a fr. 1510.¿
mensili, fino al 18° anno di età (assegno familiare compreso). Nelle sue osservazioni
del 21 gennaio 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo
chiede ¿in via subordinata¿ (nel caso in cui l'appello principale fosse accolto
in tutto o in parte) che AP 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di
fr. 1100.¿ per sé fino al proprio pensionamento. Con osservazioni dell'11
marzo 2005 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della nuova legge
(1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale,
foss'anche di secondo grado, sono disciplinati dal nuovo diritto (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul
medesimo principio. Il divorzio, l'affidamento del figlio minorenne, il diritto
di visita, la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto della
previdenza professionale sono così passati in giudicato e hanno assunto
carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC).
Litigiosi rimangono solo i contributi alimentari per il figlio e per la moglie.
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. L'appellante
contesta l'ammontare e la durata del contributo alimentare per il figlio. A tal
fine il Pretore ha accertato il reddito netto di lui in fr. 7119.80 mensili a
fronte di un fabbisogno minimo arrotondato a fr. 3250.¿ mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr. 1400.¿, indennità
per pasti fuori casa fr. 200.¿, premio della cassa malati fr. 282.30, imposte
fr. 255.35). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in
fr. 4300.¿ mensili e il fabbisogno minimo in circa fr. 4250.¿ mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, costo
dell'alloggio fr. 1500.¿, onere ipotecario fr. 650.¿, premio della cassa malati
fr. 283.¿, imposte fr. 550.¿). In applicazione delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo (edizione 2003) egli
ha poi stimato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1670.¿ mensili. Vista
la disponibilità economica del padre, il Pretore ha quindi posto a carico di
quest'ultimo l'intero fabbisogno in denaro del figlio di fr. 1670.¿ (assegni
familiari inclusi), fissandone la scadenza al 25° anno di età, ma non oltre il
termine della formazione professionale.
3. Sostiene
l'appellante che il contributo alimentare per il figlio dovrebbe ammontare a
fr. 1100.¿ mensili (assegni familiari compresi) e non a fr. 1670.¿ mensili come
ha ritenuto il Pretore. A suo dire le note raccomandazioni andrebbero adattate
al caso specifico, in particolare al minor costo della vita nel Ticino (luogo
del suo domicilio) o nel Canton __________ (domicilio del figlio), notoriamente
inferiore a quello di Zurigo (appello, pag. 4 in basso). L'argomentazione è
infondata. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare più volte che dal 2000
in poi i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni non vanno più
ridotti, poiché sono già commisurati al costo delle economie domestiche su
scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel
senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di
un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni.
Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi
appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto. Diminuzioni per
rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla
luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di
vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo per il
fatto che ¿ ad esempio ¿ i genitori non siano economicamente in grado di
sopperire appieno al fabbisogno dei figli (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2005.20 del 13 febbraio 2006, consid. 5 con rinvii). Che nella fattispecie
sussistano circostanze concrete, e non solo il minor costo della vita nel
Ticino, suscettibili di giustificare una decurtazione del fabbisogno del figlio
l'appellante non pretende. Su questo punto l'appello manca perciò di
consistenza.
4. Secondo
l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno in denaro di P__________
basandosi su quello previsto dalle note raccomandazioni nel caso di due
fratelli, e non di un figlio unico, giacché l'altro figlio, F__________,
sebbene maggiorenne, studia all'Università di __________ e continua a essere mantenuto
dai genitori (appello, pag. 5 punto 2.2). Il fabbisogno in denaro di P__________
ammonterebbe quindi a fr. 1510.¿ mensili.
a) Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che il giudice della
separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni,
quelli per figli maggiorenni essendo disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Haus-heer/Reusser/Geiser,
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 51 ad art. 176 CC). Tutt'al più egli può estendere la
durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda
frase CC), sempre che al momento dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni.
Resta il fatto nondimeno che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per
figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da
ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5, riassunta in
RtiD 2005-I pag. 773). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha
censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22 novembre 2001,
consid. 2g). In tale eventualità, se è data anche la presenza di un figlio
minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato come il fabbisogno
in denaro di un figlio unico, bensì come quello di un fratello, sempre che il
maggiorenne viva insieme con lui nella medesima economia domestica.
b) In
concreto l'attore ha dichiarato di versare al figlio maggiorenne un contributo
di fr. 700.¿ mensili (sentenza impugnata, pag. 10 consid. 4b), che non è litigioso
né sul principio né sul suo ammontare. Se mai è F__________ a dolersene, ma il
giudice del divorzio non può sindacare al riguardo: ritenesse il contributo
insufficiente, incomberà se mai al figlio stesso agire contro l'uno o contro
entrambi i genitori a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC, indicando la somma
rivendicata. Ciò posto, di per sé il fabbisogno in denaro del figlio minorenne
andrebbe definito ¿ come fa valere l'appellante ¿ sulla base di quanto le note
raccomandazioni prevedono per uno di due fratelli. Se non che, nel caso
specifico i due figli non vivono in un'economia domestica comune: P__________ è
affidato alla madre e risiede a __________, mentre F__________ abita a __________,
dove studia (doc. ZZZ prodotto in appello). Non sussistono dunque le premesse
per ridimensionare il fabbisogno del secondogenito. Per economia di scala il fabbisogno
di P__________ andrebbe calcolato come quello di un fratello se F__________
vivesse insieme con lui, non lontano un centinaio di chilometri. A ragione il
Pretore ha considerato perciò il minorenne, sotto il profilo economico, come un
figlio unico. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.
5. L'appellante
sostiene che a torto il Pretore avrebbe fissato il contributo di mantenimento in
favore di P__________ oltre i 18 anni (appello, pag. 7, punto 3). Egli rileva
che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il figlio non era prossimo alla
maggiore età, né si era espresso circa la sua intenzione di continuare gli
studi dopo la maturità liceale. Inoltre ¿ egli soggiunge ¿ al momento di
statuire il primo giudice non poteva conoscere con due anni di anticipo la
situazione finanziaria in cui si sarebbero trovate le parti nel luglio del 2006
(appello, pag. 9 in alto). Infine l'appellante lamenta una disparità di
trattamento rispetto alla moglie, il mantenimento del figlio dovendo essere
assicurato ¿ a suo avviso ¿ da entrambi i genitori (appello, pag. 9 a metà).
Come si è
appena ricordato, in conformità all'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio
può fissare il contributo di mantenimento per un figlio minorenne dopo la maggiore
età se il ragazzo è ormai prossimo ai 18 anni e si trovi in una formazione
professionale di durata determinata o abbia serie intenzioni di intraprendere studi
superiori. Al momento in cui ha statuito il primo giudice P__________ frequentava
il __________ a __________ con eccellente profitto, al punto che nonostante i
suoi 16 anni era già in vista della maturità liceale. Gli atti confermano in
effetti che il ragazzo è particolarmente dotato (doc. 11 e 12), tanto che durante
l'anno scolastico 2000/01 ha potuto ¿saltare¿ una classe nel quadro di un
progetto sperimentale organizzato dal Dipartimento dell'educazione del Canton
__________ per allievi di grande intelletto. In tal modo egli dovrebbe ultimare
il liceo già nel luglio del 2006. E tutto lascia credere ¿ come sostiene la
madre (conclusioni, pag. 3 in fondo), senza per altro essere contraddetta dall'appellante
¿ che il ragazzo continuerà la sua formazione accedendo agli studi universitari.
In circostanze del genere, ancorché praticamente eccezionali, a ragione il
Pretore ha potuto formulare una prognosi favorevole sul verosimile curricolo di
studi oltre la maggiore età. Né può essere condivisa l'opinione dell'appellante,
secondo cui dopo la maggiore età di P__________ non vi sarebbe certezza circa
la situazione finanziaria delle parti. Lo stesso appellante non spiega, per
vero, quali fattori di labilità si prospetterebbero dopo il luglio del 2006.
Quanto alla citata disparità di trattamento con la moglie, egli non contesta
che quest'ultima non sia in grado ¿ come ha ritenuto il Pretore ¿ di sovvenire
al mantenimento del figlio. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello
principale è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
6.
Con
l'appello adesivo AA 1 postula un contributo alimentare per sé di fr. 1100.¿
mensili fino all'età di pensionamento. Essa medesima precisa tuttavia di
formulare la richiesta solo ¿in via subordinata¿, per il caso in cui l'appello
principale fosse accolto in tutto o in parte (memoriale, pag. 2 in basso). L'appello
principale rivelandosi infondato, l'appello eventuale della convenuta va pertanto
dichiarato privo d'oggetto e come tale stralciato dai ruoli.
III. Sulle
spese e le ripetibili
7.
Gli
oneri dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno
quindi addebitati all'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'equa
indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e dell'appello adesivo ¿
adeguatamente ridotta perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG) ¿ e
le spese devono invece essere poste a carico di AA 1, la quale ha appellato nella
consapevolezza previa che il suo ricorso potesse divenire caduco. Analogamente
non si giustifica di attribuire ripetibili a AP 1, il quale ha formulato
osservazioni a un appello eventuale sapendo ¿ a sua volta ¿ che tali
osservazioni sarebbero potute risultare senza interesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.¿
b) spese fr. 50.¿
fr.
700.¿
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1000.¿ per ripetibili.
III. L'appello
adesivo è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.¿
b) spese fr. 50.¿
fr.
200.¿
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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