Lexipedia

Decisione

11.2004.154

Divorzio. Contributi alimentari per il figlio minorenne.

27 febbraio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. L'appellante

contesta l'ammontare e la durata del contributo alimentare per il figlio. A tal

fine il Pretore ha accertato il reddito netto di lui in fr. 7119.80 mensili a

fronte di un fabbisogno minimo arrotondato a fr. 3250.¿ mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr. 1400.¿, indennità

per pasti fuori casa fr. 200.¿, premio della cassa malati fr. 282.30, imposte

fr. 255.35). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in

fr. 4300.¿ mensili e il fabbisogno minimo in circa fr. 4250.¿ mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, costo

dell'alloggio fr. 1500.¿, onere ipotecario fr. 650.¿, premio della cassa malati

fr. 283.¿, imposte fr. 550.¿). In applicazione delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo (edizione 2003) egli

ha poi stimato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1670.¿ mensili. Vista

la disponibilità economica del padre, il Pretore ha quindi posto a carico di

quest'ultimo l'intero fabbisogno in denaro del figlio di fr. 1670.¿ (assegni

familiari inclusi), fissandone la scadenza al 25° anno di età, ma non oltre il

termine della formazione professionale.

3. Sostiene

l'appellante che il contributo alimentare per il figlio dovrebbe ammontare a

fr. 1100.¿ mensili (assegni familiari compresi) e non a fr. 1670.¿ mensili come

ha ritenuto il Pretore. A suo dire le note raccomandazioni andrebbero adattate

al caso specifico, in particolare al minor costo della vita nel Ticino (luogo

del suo domicilio) o nel Canton __________ (domicilio del figlio), notoriamente

inferiore a quello di Zurigo (appello, pag. 4 in basso). L'argomentazione è

infondata. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare più volte che dal 2000

in poi i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni non vanno più

ridotti, poiché sono già commisurati al costo delle economie domestiche su

scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel

senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di

un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni.

Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi

appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto. Diminuzioni per

rappor­to alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla

luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di

vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo per il

fatto che ¿ ad esempio ¿ i genitori non siano economicamente in grado di

sopperire appieno al fabbisogno dei figli (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2005.20 del 13 febbraio 2006, consid. 5 con rinvii). Che nella fattispecie

sussistano circostanze concrete, e non solo il minor costo della vita nel

Ticino, suscettibili di giustificare una decurtazione del fabbisogno del figlio

l'appellante non pretende. Su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

4. Secondo

l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno in denaro di P__________

basandosi su quello previsto dalle note raccomandazioni nel caso di due

fratelli, e non di un figlio unico, giacché l'altro figlio, F__________,

sebbene maggiorenne, studia all'Università di __________ e continua a essere mantenuto

dai genitori (appello, pag. 5 punto 2.2). Il fabbisogno in denaro di P__________

am­monterebbe quindi a fr. 1510.¿ mensili.

a) Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che il giudice della

separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni,

quelli per figli maggiorenni essendo disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Haus-heer/Reusser/Geiser,

in: Berner Kommentar, edizio­ne 1999, n. 51 ad art. 176 CC). Tutt'al più egli può estendere la

durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda

frase CC), sempre che al momen­to dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni.

Resta il fatto nondimeno che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per

figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da

ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5, riassunta in

RtiD 2005-I pag. 773). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha

censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22 novembre 2001,

consid. 2g). In tale eventualità, se è data anche la presenza di un figlio

minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato come il fabbisogno

in denaro di un figlio unico, bensì come quello di un fratello, sempre che il

maggiorenne viva insieme con lui nella medesima economia domestica.

b) In

concreto l'attore ha dichiarato di versare al figlio maggiorenne un contributo

di fr. 700.¿ mensili (sentenza impugnata, pag. 10 consid. 4b), che non è litigioso

né sul principio né sul suo ammontare. Se mai è F__________ a dolersene, ma il

giudice del divorzio non può sindacare al riguardo: ritenesse il contributo

insufficiente, incomberà se mai al figlio stesso agire contro l'uno o contro

entrambi i genitori a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC, indicando la somma

rivendicata. Ciò posto, di per sé il fabbisogno in denaro del figlio minorenne

andrebbe definito ¿ come fa valere l'appellante ¿ sulla base di quanto le note

raccomandazioni prevedono per uno di due fratelli. Se non che, nel caso

specifico i due figli non vivono in un'economia domestica comune: P__________ è

affidato alla madre e risiede a __________, mentre F__________ abita a __________,

dove studia (doc. ZZZ prodotto in appello). Non sussistono dunque le premesse

per ridimensionare il fabbisogno del secondogenito. Per economia di scala il fabbisogno

di P__________ andrebbe calcolato come quello di un fratello se F__________

vivesse insieme con lui, non lontano un centinaio di chilometri. A ragione il

Pretore ha considerato perciò il minorenne, sotto il profilo economico, come un

figlio unico. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

5. L'appellante

sostiene che a torto il Pretore avrebbe fissato il contributo di mantenimento in

favore di P__________ oltre i 18 anni (appello, pag. 7, punto 3). Egli rileva

che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il figlio non era prossimo alla

maggiore età, né si era espresso circa la sua intenzione di continuare gli

studi dopo la maturità liceale. Inoltre ¿ egli soggiunge ¿ al momento di

statuire il primo giudice non poteva conoscere con due anni di anticipo la

situazione finanziaria in cui si sarebbero trovate le parti nel luglio del 2006

(appello, pag. 9 in alto). Infine l'appellante lamenta una disparità di

trattamento rispetto alla moglie, il manteni­mento del figlio dovendo essere

assicurato ¿ a suo avviso ¿ da entrambi i genitori (appello, pag. 9 a metà).

Come si è

appena ricordato, in conformità all'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio

può fissare il contributo di mantenimento per un figlio minorenne dopo la maggiore

età se il ragazzo è ormai prossimo ai 18 anni e si trovi in una formazione

professionale di durata determinata o abbia serie intenzioni di intraprendere studi

superiori. Al momento in cui ha statuito il primo giudice P__________ frequentava

il __________ a __________ con eccellente profitto, al punto che nonostante i

suoi 16 anni era già in vista della maturità liceale. Gli atti confermano in

effetti che il ragazzo è particolarmente dotato (doc. 11 e 12), tanto che durante

l'anno scolastico 2000/01 ha potuto ¿saltare¿ una classe nel quadro di un

progetto sperimentale organizzato dal Dipartimento del­l'edu­cazione del Canton

__________ per allievi di grande intelletto. In tal modo egli dovrebbe ultimare

il liceo già nel luglio del 2006. E tutto lascia credere ¿ come sostiene la

madre (conclusioni, pag. 3 in fondo), senza per altro essere contraddetta dall'appellante

¿ che il ragazzo continuerà la sua formazione accedendo agli studi universitari.

In circostanze del genere, ancorché praticamente eccezionali, a ragione il

Pretore ha potuto formulare una prognosi favorevole sul verosimile curricolo di

studi oltre la maggiore età. Né può essere condivisa l'opinione dell'appellante,

secondo cui dopo la maggiore età di P__________ non vi sarebbe certezza circa

la situazione finanziaria delle parti. Lo stesso appellante non spiega, per

vero, quali fattori di labilità si prospetterebbero dopo il luglio del 2006.

Quanto alla citata disparità di trattamento con la moglie, egli non contesta

che quest'ultima non sia in grado ¿ come ha ritenuto il Pretore ¿ di sovvenire

al mantenimento del figlio. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello

principale è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

6.

Con

l'appello adesivo AA 1 postula un contributo alimentare per sé di fr. 1100.¿

mensili fino all'età di pensionamento. Essa medesima precisa tuttavia di

formulare la richiesta solo ¿in via subordinata¿, per il caso in cui l'appello

principale fosse accolto in tutto o in parte (memoriale, pag. 2 in basso). L'appello

principale rivelandosi infondato, l'appello eventuale della convenuta va pertanto

dichiarato privo d'oggetto e come tale stralciato dai ruoli.

III. Sulle

spese e le ripetibili

7.

Gli

oneri dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno

quindi addebitati all'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'equa

indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e dell'appello adesivo ¿

adeguatamente ridotta perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG) ¿ e

le spese devono invece essere poste a carico di AA 1, la quale ha appellato nella

consapevolezza previa che il suo ricorso potesse divenire caduco. Analogamente

non si giustifica di attribuire ripetibili a AP 1, il quale ha formulato

osservazioni a un appello eventuale sapendo ¿ a sua volta ¿ che tali

osservazioni sarebbero potute risultare senza interesse.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 650.¿

b) spese fr. 50.¿

fr.

700.¿

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

1000.¿ per ripetibili.

III. L'appello

adesivo è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.¿

b) spese fr. 50.¿

fr.

200.¿

sono

posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

V. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster