11.2004.155
Curatela educativa
25 ottobre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2004.155
Data decisione, Autorità:
25.10.2005, ICCA
Titolo:
Curatela educativa
CURATELA VERSO IL FIGLIO
CURATORE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
RELAZIONE PERSONALE
art. 308 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.155
Lugano,
25 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella
causa OA.2004.63 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 7 aprile 2004 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 1° dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa
l'8
novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 gennaio 2003 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto il 7 aprile 1980 da AP 1 (1946) e AO 1 (1950), ha affidato i figli M__________
(9 maggio 1987) e S__________ (30 luglio 1988) alla madre, riservato il diritto
di visita del padre, ha accertato che il regime
dei beni era già stato liquidato in seguito alla separazione giudiziale
pronunciata da questa Camera il 4 maggio 2001 (inc. 11.1999.96) e ha
respinto l'indennizzo chiesto dal marito a norma dell'art. 124 CC, come pure lo
scioglimento di due comproprietà immobiliari situate in __________, di cui il
marito pretendeva l'esistenza. Tale giudizio è stato confermato da questa
Camera, su appello del marito, con sentenza del 30 aprile 2003 (inc.
11.2003.12). Un ricorso per riforma introdotto da AP 1 è stato respinto in
quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.131/2003 del 1°
settembre 2003.
B. Nel marzo del 2004 il figlio minore, S__________, si è trasferito
dal padre. Questi si è rivolto al Pretore il 7 aprile 2004 per ottenere la
modifica della sentenza di divorzio – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – e vedersi affidare il ragazzo, con obbligo per la madre di
versargli le rendite d'invalidità e di cassa pensione percepite per il
minorenne. Postulata a sua volta l'assistenza giudiziaria, con risposta del 9
luglio 2004 AO 1 ha aderito alle domande, ma ha instato per l'istituzione di
una curatela educativa in favore del figlio. Nella sua replica del 26 agosto
2004 AP 1 si è opposto al provvedimento, reputandolo inutile. La convenuta ha
duplicato il 27 settembre 2004, mantenendo la sua posizione. All'udienza
preliminare del 27 ottobre 2004, cui ha fatto immediato seguito il dibattimento
finale, le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
C. Statuendo
l'8 novembre 2004, il Pretore ha accolto l'azione e ha modificato la sentenza
di divorzio, nel senso che ha affidato
S__________ al padre (riservato il diritto di visita della madre) e
ha condannato AO 1 a versare all'ex coniuge le rendite d'invalidità e di cassa
pensione da lei riscosse per il figlio. Contestualmente, nondimeno, egli ha
istituito in favore di S__________ una curatela educativa e ha invitato la
Commissione tutoria regiona-le 14 a designare la persona del curatore. Non sono
state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Entrambe
le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello
del 1° dicembre 2004 nel quale chiede che, conferitagli l'assistenza
giudiziaria, la curatela educativa in favore del figlio sia annullata e il
giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. A
istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica
l'attribuzione dell'autorità parentale stabilita in una sentanza di divorzio
“se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio” (art. 134 cpv. 1
CC). L'autorità tutoria è competente a decidere solo ove gli ex coniugi
postulino la modifica di comune accordo (art. 134 cpv. 3 CC). Il genitore che
intende far modificare senza il consenso dell'altro una sentenza di divorzio
sull'attribuzione dell'autorità parentale deve convenire quindi l'ex coniuge o,
nel caso in cui quest'ultimo sia deceduto, l'autorità tutoria (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 7 ad art. 134 e art. 315a/b CC). Come nella
procedura di divorzio, il figlio non è parte in causa (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art. 134 CC), ma ha il diritto di
essere sentito (art. 144 cpv. 2 CC) e – nei casi gravi – di essere
rappresentato da un curatore (art. 146 cpv. 1 CC). Inoltre il giudice accerta i
fatti d'ufficio e valuta le prove secondo il suo libero convincimento (art. 145
cpv. 1 CC).
Diversa è
la situazione ove un genitore chieda di ridurre il contributo di mantenimento
per il figlio fissato a suo carico in una sentenza di divorzio. In tal caso
l'azione va diretta contro il figlio; l'ex coniuge può essere convenuto, ma
solo come sostituto processuale del minorenne (RtiD II-2004 pag. 603
consid. 2 con riferimento a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 63 ad art. 286 CC e Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC, mentre nel
frattempo Wullschleger in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha di
fatto cambiato opinione, affermando anche in questa ipotesi la legittimazione
passiva dell'ex coniuge). Nel caso in esame, ad ogni modo, l'azione è stata
correttamente introdotta contro la titolare dell'autorità parentale. Sul tema
non giova pertanto diffondersi oltre.
2.
Litigiosa rimane, in appello, l'istituzione della curatela
educativa proposta dalla convenuta. Ora, le “misure opportune per la protezione
del figlio” (art. 307 segg. CC) – tra cui rientra appunto la curatela dell'art.
308.
CC – incombono di regola all'autorità tutoria (art. 307 cpv. 1 e 315 cpv. 1
CC). Il giudice è competente tuttavia ove simili misure siano prese nell'ambito
di una causa di divorzio o di una causa intesa alla modifica di una sentenza di
divorzio (art. 315a cpv. 1 e 2, art. 315b cpv. 1 CC), sempre che
davanti all'autorità tutoria non sia già pendente una procedura di protezione
del figlio o che l'autorità tutoria non debba intervenire con urgenza e il
giudice non sia in grado di farlo (art. 315a cpv. 3 CC). Nessuna delle
due evenienze testé menzionate risultando nel caso specifico, a ragione il
Pretore ha statuito sulla richiesta della convenuta. Quanto al diritto di
essere sentito che spetta al figlio prima di vedersi oggetto di misure di
protezione (art. 314
n. 1 CC),
il Pretore ha ossequiato l'esigenza ascoltando S__________ il 2 giugno 2004 e
informando le parti in modo confacente sul risultato dell'audizione (lettera
del 3 giugno 2004, agli atti). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nel corso dell'audizione il
figlio ha confermato il fermo desiderio di essere affidato al padre. D'altra
parte – egli ha continuato – è emersa dall'ascolto del figlio anche
l'esistenza di serie difficoltà scolastiche, oltre a una forte inimicizia nei
confronti della madre, conflitto di cui non sono chiare le origini. Dal
colloquio il primo giudice ha ricavato la netta conclusione, comunque sia, che
il ragazzo andasse seguito e aiutato, onde la necessità di una curatela educativa,
per altro non contestata nemmeno dal padre. Nell'appello questi obietta – in
sintesi – che l'impressione del Pretore non è confortata da alcuna prova,
ch'egli è perfettamente in grado di accudire al figlio ed è consapevole delle
sue responsabilità, che da quando è con lui il ragazzo sta bene e ha migliorato
notevolmente la resa scolastica, che la misura litigiosa è sproporzionata e che
in realtà nessun provvedimento si giustifica in concreto. A suo avviso il
giudizio del Pretore dev'essere quindi riformato nel senso di sopprimere la
curatela.
4.
Se
il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in
grado di rimediarvi, l'autorità tutoria – rispettivamente, come si è visto, il
giudice (consid. 2) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1
CC). Tra di esse rientra la nomina di un curatore “perché consigli e aiuti i
genitori (art. 308 cpv. 1 CC). Il provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale
e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la
mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª
edizione,
n. 4 ad art. 308). L'autorità tutoria – rispettivamente quella giudiziaria
– può ammonire essa medesima i genitori o il figlio, impartire loro istruzioni
per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio
idoneo che abbia diritto di controllo e informazione” (art. 307 cpv. 3 CC). Ma
l'autorità tutoria – e con essa l'autorità giudiziaria – può anche affidare
l'insieme di tali compiti a un curatore, il quale assume in tal caso il ruolo
di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di
prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i
genitori e il figlio (Breitschimid,
op. cit., n. 4 e 5 ad art. 308 CC).
5.
In
concreto il Pretore ha accertato – come si è visto – che S__________ denotava
scarso impegno nello studio, con insufficienze scolastiche in svariate
materie, “specie in italiano, inglese, storia e francese”, al punto che il
docente di classe lo aveva invitato a interpellare il segretario della
Commissione tutoria regionale. Inoltre il ragazzo palesa gravi incomprensioni
con la madre, che a suo dire lo avrebbe cacciato di casa e che egli dichiara di
non voler più vedere né sentire (lettera del 3 giugno 2004 alle parti). L'appellante
asserisce che da quando è con lui il figlio ha migliorato i risultati
scolastici “in modo più che sensibile”. Quand'anche ciò fosse, però, resta il
fatto che i suoi rapporti con la madre sono in una fase critica. Ora, il bene
di un figlio è quello di avere adeguate relazione con entrambi i genitori, non
solo con uno di loro (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Sotto questo profilo
invano si cercherebbe di sapere come l'appellante intenda prestare aiuto al
figlio. Dal ricorso non si desume neppure di scorcio una qualsivoglia strategia
di riavvicinamento cui – per avventura – egli
avrebbe pensato. Al contrario: nell'appello egli sottace completamente
il problema. Che in simili circostanze si imponga un intervento esterno
nell'interesse del figlio per consentire a S__________ di ricostruire
un'accettabile relazione con la madre non fa dubbio. La persona di un curatore
che cerchi di ristabilire un clima di mutua fiducia è dunque un provvedimento
opportuno e idoneo allo scopo.
6.
L'appellante
rivendica le sue capacità genitoriali, sostenendo di bastare al figlio. Già
nella sentenza di separazione questa Camera aveva rilevato però che
l'affidamento al padre avrebbe lasciato “più di un dubbio”, non solo per le
affezioni somatiche di lui, ma anche per le sue indisposizioni psichiche (sindrome
disforico ansiosa reattiva a problemi esistenziali, con disturbo di personalità
di tipo passivo aggressivo e con probabile tendenza reazionale a “neurosi da
rendita”) che lo avevano reso invalido al 25% (sentenza inc. 11.1999.96 del 4
maggio 2001, consid. 3d). Non consta che la situazione sia migliorata da
allora. Sull'idoneità genitoriale dell'appellante continuano dunque a gravare
perplessità importanti, le quali giustificano per lo meno la presenza di un
curatore educativo. Interrogarsi nelle condizioni descritte se le carenze
formative del genitore affidatario siano davvero un requisito per
l'applicazione dell'art. 308 cpv. 1 CC (come risulta da DTF 126 III 221 consid.
2a) o se a tal fine non basti ponderare il bene del figlio, a prescindere dalle
qualità educative dei genitori (come assevera Biderbost,
Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in: Jusletter del 1° novembre
2004), poco giova. Nella fattispecie occorre aiutare S__________ a ripristinare
un rapporto tollerabile con la madre, responsabilità che l'appellante non solo
è incapace di assumere, ma di cui nemmeno ha reale consapevolezza. Se ne
conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere accolta, a prescindere dall'eventuale indigenza
dell'appellante. Il conferimento di tale beneficio presuppone infatti –
cumulativamente – che alla procedura non manchino possibilità di buon esito
(art. 14 lett. a Lag). Se non che, nel caso in esame l'appello risultava
sprovvisto fin dall'inizio di buon diritto, tant'è che non è stato intimato
alla controparte per osservazioni. Delle ristrettezze in cui versa l'appellante
si tiene calcolo, ad ogni buon conto, moderando nella misura del possibile la
tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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