11.2004.156
assistenza giudiziaria: fabbisogno minimo del richiedente; obbligo di gravare la sostanza immobiliare
5 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2004.156
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria: fabbisogno minimo del richiedente; obbligo di gravare la sostanza immobiliare
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDIGENZA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2004.156
Lugano
5 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.60 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 gennaio 2004 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall'istante il 27 gennaio 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 2 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 19
novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1956) e AO 1 (1956), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________)
il 15 novembre 1975. Dal matrimonio sono nati D__________ (1976) e C__________
(1981). Il 30 dicembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, postulando misure a protezione dell'unione coniugale. Con
sentenza del 27 novembre 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 1° febbraio 2003, ha assegnato l'abitazione coniugale (particella
n. 1802 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà
ciascuno) alla moglie e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 2650.– mensili dal 1° febbraio 2003 (DI.2003.1/2). Statuendo
su appello di AP 1, con sentenza odierna questa Camera ha ridotto tale contributo
a fr. 2425.– mensili (inc. 11.2003.156).
B. Nel
frattempo, il 27 gennaio 2004, AP 1 ha adito egli medesimo il Pretore per ottenere
– previa ammissione all'assistenza giudiziaria – la riduzione del contributo a
fr. 1217.– mensili, facendo valere maggiori oneri di alloggio e l'aumento del
premio della cassa malati. All'udienza del 30 marzo 2004 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza e al dibattimento finale, tenutosi seduta stante, le parti hanno
mantenuto le rispettive posizioni (DI.2004.60/61). Il 16 giugno 2004 il Pretore
ha ordinato, su richiesta di AO 1, una
trattenuta di fr. 2650.– dallo stipendio del marito (DI.2004.658). Con
decisione del 19 novembre 2004 il Pretore ha poi respinto la richiesta
d'assistenza giudiziaria introdotta dall'istante, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 50.– e le spese a carico di quest'ultimo.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha presentato un ricorso del 2 dicembre 2004
per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e la riforma in tal senso
del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile.
2. Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare la convenuta ai fini
del giudizio sull'assistenza giudiziaria postulata dal marito, tant'è che
nemmeno il Pretore l'ha interpellata. Quanto al Cantone, è indubbio che una
lite sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente,
ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere
una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato,
non con il cliente (Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo).
Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento
dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag;
identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase
vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione”
tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento
all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di ricorso prevede – per ipotesi – di
chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza
indugio all'emanazione della sentenza.
3. Il Pretore ha rifiutato in concreto l'assistenza giudiziaria, rilevando
che “il richiedente, come risulta dalla procedura di protezione dell'unione
coniugale terminata con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. DI.2003.1 e
DI.2003.2), dispone di un'eccedenza mensile di quasi fr. 800.–, oltre che di
averi bancari e di sostanza immobiliare” (decisione impugnata, pag. 1 in
basso). Il ricorrente obietta che, data la trattenuta di stipendio, gli
rimangono a disposizione soli fr. 2476.35 netti con cui deve affrontare spese
per complessivi fr. 2281.50 mensili. A ciò si aggiungono il vitto, il vestiario e le cure dentarie. Per di
più, egli ha un debito di fr. 3000.– verso il datore di
lavoro e un saldo passivo di fr. 1989.40 sul conto bancario. Quanto alla
sostanza immobiliare, nell'abitazione coniugale vive la moglie, mentre gli
averi del “terzo pilastro” sono vincolati.
4. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone, tra l'altro,
che il richiedente sia una “persona fisica
indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag). Riferendosi alla sentenza del 27
novembre 2003, il Pretore ha rilevato che nella fattispecie l'interessato, una
volta sopperito con il proprio reddito di fr. 5658.– mensili netti al
fabbisogno minimo di fr. 2209.– mensili e al
contributo per la moglie di fr. 2650.– mensili, dispone ancora di
fr. 799.– mensili (sentenza pag. 5). Il fabbisogno minimo calcolato dal
Pretore risultava così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 580.–, spese accessorie fr. 70.–, premio della cassa
malati fr. 84.–, rimborso di un debito privato fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno”
per una zona fr. 35.–, spese dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.– (sentenza,
pag. 4). Il ricorrente fa valere spese di fr. 1360.– per l'appartamento e il
garage, di fr. 340.90 per il premio della cassa malati,
di fr. 250.– per le rate del prestito e di complessivi fr. 330.60 per l'onere
fiscale, l'assicurazione dell'economia domestica, l'imposta di circolazione,
l'assicurazione dell'automobile, la protezione giuridica, i canoni
radiotelevisivi, il conguaglio delle spese accessorie, il vitto, il vestiario e
il dentista.
a) La
rata per il rimborso del debito e le imposte sono già state considerate dal
Pretore. Quanto al vitto, al vestiario e al canone radiotelevisivo, essi sono
inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74 cifra
I), mentre l'intervento di paradontologia prospettato dal richiedente più non
si impone, stando agli accertamenti del Pretore, sicché bastavano cure
ordinarie stimate in fr. 40.– mensili (sentenza pag. 4 in fondo). Tale accertamento
non è revocato in dubbio dal ricorrente.
b) Circa
Fatti
i costi d'automobile (doc. O e P, prodotti con il ricorso), davanti al Pretore
l'interessato aveva omesso qualsiasi allegazione, tant'è che per le trasferte
professionali il primo giudice gli aveva riconosciuto solo la spesa per
l'abbonamento “arcobaleno” di una zona (sopra, consid. 4). Tale posta non era contestata
nell'appello deciso da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2003.156). Nemmeno
nel ricorso in esame, per altro, il richiedente spiega come mai egli debba far
capo necessariamente all'automobile per raggiungere il posto di lavoro.
Insufficientemente motivata, al proposito l'impugnazione manca di consistenza.
c) Quanto
all'assicurazione responsabilità civile e della mobilia domestica (premio annuo
di fr. 208.95: doc. D, conteggio allegato al certificato municipale; doc. N annesso
al ricorso), il relativo costo mensile di fr. 17.40 va inserito nel fabbisogno
minimo del ricorrente. Si deve tenere conto inoltre dell'aumento del premio della
cassa malati, che nel 2004 è passato da fr. 84.– a fr. 149.05 mensili (doc.
C). L'interessato sostiene invero che nel 2005 il premio è ulteriormente aumentato
a fr. 340.90 mensili (doc. I, prodotto con il ricorso), ma non pretende di avere
perduto il diritto al sussidio cantonale, di modo che l'importo da lui indicato
non appare verosimile.
d) Più
delicata è la questione legata al costo dell'alloggio. Nel gennaio del 2004 il
richiedente ha lasciato infatti il monolocale da lui occupato dopo la
separazione di fatto per trasferirsi in un appartamento di 3½ locali, di modo
che la pigione è passata da fr. 580.– mensili (più fr. 70.– di spese accessorie)
a fr. 1100.– mensili (fr. 1250.– mensili dal 1° gennaio 2005 e fr. 1300.–
mensili dal 1° gennaio 2006), più fr. 130.– di spese accessorie (doc. A). Il
Pretore ha ignorato ciò. Ci si potrebbe domandare in realtà se l'interessato
abbisogni per sé soltanto di un appartamento di tre vani e mezzo (sul criterio
della parità di trattamento in materia logistica si veda la sentenza del
Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4, come pure Rep.
1994 pag. 300 consid. 4). Sia come sia, si ammettesse anche la locazione di fr.
1300.– mensili, nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla muta. Sul problema
non giova dunque attardarsi.
e) Il
Considerandi
fabbisogno minimo dell'istante ai fini del presente giudizio risulta così di
fr. 3072.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 130.–, premio della cassa malati fr.
149.
, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 17.40, rimborso
di debito privato fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 35.–,
spese per cure dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.– mensili. Considerato che con
sentenza odierna questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie
a fr. 2425.– mensili (sopra, lett. A), una volta sopperito con il proprio reddito
di fr. 5658.– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la
moglie, il richiedente rimane con soli fr. 161.– mensili, che finanziano
verosimilmente i conguagli delle spese accessorie (doc. R annesso al ricorso), ma
nulla più. Le spese legali della causa di modifica restano scoperti.
5.
Nelle condizioni descritte occorre ancora verificare se il richiedente
non possa far capo a redditi della sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v.
anche RDAT II-1998 pag. 19). Non consta invero che egli disponga di liquidità
bancarie (doc. T annesso al ricorso) o che possa attingere a fondi depositati
sul conto risparmio previdenziale “fiscainvest”, trattandosi di averi vincolati
a fini previdenziali e costituiti in pegno del mutuo ipotecario gravante l'abitazione
coniugale (doc. U annesso al ricorso).
Il ricorrente
è comproprietario nondimeno, per un mezzo, della particella n. 1802 RFD di __________
su cui sorge l'abitazione coniugale. Certo, l'immobile è occupato dalla moglie e
dai due figli maggiorenni. Nulla risulta impedire tuttavia che per finanziare
la causa di modifica – la quale non appare particolarmente dispendiosa – il
ricorrente non possa aumentare di qualche poco il carico ipotecario (DTF 119 Ia
11), tanto meno ove si pensi che recentemente egli ha proceduto a un ammortamento straordinario
di fr. 30 000.– (doc. 5
nell'inc. DI.2003.1). Del resto un ricarico ipotecario di fr. 10 000.–, a un
tasso del 3.25%, comporta un aggravio di nemmeno fr. 30.– mensili (v. doc. D allegato
al certificato municipale), senz'altro sopportabile dal bilancio familiare
(cfr. RDAT II-1999 pag. 45). E quel capitale sembra già di per sé sufficiente,
oltre che per saldare il mutuo accordato dal datore di lavoro (fr. 3000.–: doc.
S prodotto con il ricorso), anche per sovvenire ai costi della causa. Tutto ciò
posto, l'interessato non può ancora definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3
cpv. 1 Lag. Non soccorrono dunque i requisiti per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
6.
Sulla tassa di giustizia e le spese correlate alla richiesta di assistenza
il ricorrente invece ha ragione, anche se adduce giustificazioni non pertinenti.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è in effetti gratuita,
salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nulla induce a ritenere che nella fattispecie il
richiedente abbia agito con manifesta ingiustizia. Il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza riformato, anche
se il grado di soccombenza complessivo non giustifica l'attribuzione di ripetibili
in seconda sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono tasse o spese né si
assegnano ripetibili.
Per
il resto la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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