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Decisione

11.2004.156

assistenza giudiziaria: fabbisogno minimo del richiedente; obbligo di gravare la sostanza immobiliare

5 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i costi d'automobile (doc. O e P, prodotti con il ricorso), davanti al Pretore

l'interessato aveva omesso qualsiasi allegazione, tant'è che per le trasferte

professionali il primo giudice gli aveva riconosciuto solo la spesa per

l'abbonamento “arcobaleno” di una zona (sopra, consid. 4). Tale posta non era contestata

nell'appello deciso da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2003.156). Nemmeno

nel ricorso in esame, per altro, il richiedente spiega come mai egli debba far

capo necessariamente all'automobile per raggiungere il posto di lavoro.

Insufficientemente motivata, al proposito l'impugnazione manca di consistenza.

c) Quanto

all'assicurazione responsabilità civile e della mobilia domestica (premio annuo

di fr. 208.95: doc. D, conteggio allegato al certificato municipale; doc. N annesso

al ricorso), il relativo costo mensile di fr. 17.40 va inserito nel fabbisogno

minimo del ricorrente. Si deve tenere conto inoltre dell'aumento del premio della

cassa malati, che nel 2004 è passato da fr. 84.– a fr. 149.05 mensili (doc.

C). L'interessato sostiene invero che nel 2005 il premio è ulteriormente aumentato

a fr. 340.90 mensili (doc. I, prodotto con il ricorso), ma non pretende di avere

perduto il diritto al sussidio cantonale, di modo che l'importo da lui indicato

non appare verosimile.

d) Più

delicata è la questione legata al costo dell'alloggio. Nel gennaio del 2004 il

richiedente ha lasciato infatti il monolocale da lui occupato dopo la

separazione di fatto per trasferirsi in un appartamento di 3½ locali, di modo

che la pigione è passata da fr. 580.– mensili (più fr. 70.– di spese accessorie)

a fr. 1100.– mensili (fr. 1250.– mensili dal 1° gennaio 2005 e fr. 1300.–

mensili dal 1° gennaio 2006), più fr. 130.– di spese accessorie (doc. A). Il

Pretore ha ignorato ciò. Ci si potrebbe domandare in realtà se l'interessato

abbisogni per sé soltanto di un appartamento di tre vani e mezzo (sul criterio

della parità di trattamento in materia logistica si veda la sentenza del

Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4, come pure Rep.

1994 pag. 300 consid. 4). Sia come sia, si ammettesse anche la locazione di fr.

1300.– mensili, nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla muta. Sul problema

non giova dunque attardarsi.

e) Il

Considerandi

fabbisogno minimo dell'istante ai fini del presente giudizio risulta così di

fr. 3072.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 130.–, premio della cassa malati fr.

149.

, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 17.40, rimbor­so

di debito privato fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 35.–,

spese per cure dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.– mensili. Considerato che con

sentenza odierna questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie

a fr. 2425.– mensili (sopra, lett. A), una volta sopperito con il proprio reddito

di fr. 5658.– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la

moglie, il richiedente rimane con soli fr. 161.– mensili, che finanziano

verosimilmente i conguagli delle spese accessorie (doc. R annesso al ricorso), ma

nulla più. Le spese legali della causa di modifica restano scoperti.

5.

Nelle condizioni descritte occorre ancora verificare se il richiedente

non possa far capo a redditi della sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v.

anche RDAT II-1998 pag. 19). Non consta invero che egli disponga di liquidità

bancarie (doc. T annesso al ricorso) o che possa attingere a fondi depositati

sul conto risparmio previdenziale “fiscainvest”, trattandosi di averi vincolati

a fini previdenziali e costituiti in pegno del mutuo ipotecario gravante l'abitazione

coniugale (doc. U annesso al ricorso).

Il ricorrente

è comproprietario nondimeno, per un mezzo, della particella n. 1802 RFD di __________

su cui sorge l'abitazione coniugale. Certo, l'immobile è occupato dalla moglie e

dai due figli maggiorenni. Nulla risulta impedire tuttavia che per finanziare

la causa di modifica – la quale non appare particolarmente dispendiosa – il

ricorrente non possa aumentare di qualche poco il carico ipotecario (DTF 119 Ia

11), tanto meno ove si pensi che recentemente egli ha proceduto a un ammortamento straordinario

di fr. 30 000.– (doc. 5

nell'inc. DI.2003.1). Del resto un ricarico ipotecario di fr. 10 000.–, a un

tasso del 3.25%, comporta un aggravio di nemmeno fr. 30.– mensili (v. doc. D allegato

al certificato municipale), senz'altro sopportabile dal bilancio familiare

(cfr. RDAT II-1999 pag. 45). E quel capitale sembra già di per sé sufficiente,

oltre che per saldare il mutuo accordato dal datore di lavoro (fr. 3000.–: doc.

S prodotto con il ricorso), anche per sovvenire ai costi della causa. Tutto ciò

posto, l'interessato non può ancora definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3

cpv. 1 Lag. Non soccorrono dunque i requisiti per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

6.

Sulla tassa di giustizia e le spese correlate alla richiesta di assistenza

il ricorrente invece ha ragione, anche se adduce giustificazioni non pertinenti.

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è in effetti gratuita,

salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nulla induce a ritenere che nella fattispecie il

richiedente abbia agito con manifesta ingiustizia. Il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza riformato, anche

se il grado di soccombenza complessivo non giustifica l'attribuzione di ripetibili

in seconda sede.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata è così riformato:

Non si riscuotono tasse o spese né si

assegnano ripetibili.

Per

il resto la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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