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Decisione

11.2004.157

Ricorso per nullità contro lodo arbitrale

23 agosto 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro documenti nuovi che il convenuto acclude al proprio memoriale di

osservazioni al ricorso, i quali vanno dichiarati anch'essi irricevibili.

3. Il

ricorrente scorge anzitutto un titolo di cassazione nel fatto che è stata “violata una norma imperativa di procedura

ai sensi dell'art. 25” (art. 36

lett. d CIA) per avere, l'arbitro, disatteso il suo diritto di essere sentito

(art. 25 lett. a CIA). Egli si duole – in sintesi – che l'arbitro non gli abbia attribuito alcun conguaglio per l'occupazione della casa

paterna da parte del fratello dopo il

novembre 1995 fondandosi su una lettera inviata all'arbitro dallo stesso CO 1 il

2 aprile 2003 (doc. V accluso al ricorso), lettera mai portata a sua

conoscenza. Il fratello aven­do sempre sostenuto di avere pagato il canone di fr. 350.–

mensili per l'uso dello stabile fino alla divisione, il ricorrente fa valere di

non avere potuto immaginare che un documento del genere

fosse stato versato agli atti, salvo scoprirne l'esistenza dopo l'emanazione

del lodo (ricorso, punto 2).

La

censura è manifestamente priva di consistenza. Intanto non risulta che

l'arbitro si sia valso della lettera in questione ai fini del giudizio, tant'è

che nella motivazione del lodo egli neppure allude allo scritto (consid. 5,

pag. 12 seg.). Sotto questo profilo la asserita violazione del diritto d'essere

sentito cade dunque nel vuoto. Quanto all'affermazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai contestato di dover versare un canone per l'occupazione della

casa paterna dopo il 1° novembre 1995, il ricorrente dimentica che nel memoriale di risposta il fratello negava di dover versare

conguaglio di sorta per l'uso dello stabile, sostenendo che il canone di fr.

350.– mensili era da lui dovuto solo “fino alla divisione” e che quindi egli

aveva pienamente assolto l'obbligo (pag. 5 lett. b). Tutt'al più il

problema è di sapere quindi se per “divisione” si debba

intendere la firma della nota transazione stragiudiziale del 27 ottobre 1995

(sopra, lett. B), come reputa il convenuto, oppure la firma del “contratto di divisione immobiliare” per il trasferimento di proprietà nel registro

fondiario, avvenuta il 24 aprile 2001 (doc. F), come assevera il ricorrente. Ma ciò non ha alcuna attinenza con il diritto d'essere sentito,

l'attore non potendo seria­mente pretendere di avere creduto che il fratello

fosse pacificamente d'accordo di versare un canone fino al 24 aprile 2001. In

proposito il ricorso non merita ulteriore disamina.

4. Sostiene

il ricorrente che l'arbitro ha violato il suo diritto di essere sentito anche

per avere rilevato d'ufficio la formale nullità dell'atto con cui egli sollecitava

il fratello a versare dal 1° aprile 1989 non più fr. 350.–, bensì fr. 800.–

mensili per l'occupazione della casa paterna (lodo, consid. 5, pag. 11). Il

convenuto non avendo mai eccepito nullità di sorta, egli rimprovera all'arbitro

di avere “fatto capo ad

un'argomentazione nuova ed inattesa” senza conferirgli previamente la possibilità di esprimersi

(ricorso, punto 3).

La

pertinenza dell'argomentazione appare dubbia. Anzitutto la sentenza del Tribunale

federale invocata dal ricorrente atteneva a un arbitrato internazionale

(nell'accezione dell'art. 176 cpv. 1 LDIP) ed era esplicitamente riferita a

tale campo d'applicazione (dans le domaine de l'arbitrage international:

DTF 130 III 39 in fondo). Oltre a ciò, tale sentenza riguardava non la nullità

di un atto giuridico per difetto di forma, bensì la nullità di una disdetta

contrattuale per abuso di diritto. Comunque sia, l'arbitro non si è limitato a

rilevare la nullità dell'aumento del canone per mancato uso del formulario

ufficiale (art. 269d CO), ma ha soggiunto che qualora la lettera

dell'attore fosse stata da interpretare come una semplice richiesta diretta al

notaio divisore perché imputasse a CO 1 un canone maggiorato per l'occupazione

della casa paterna dal 1° aprile 1989 (ciò che la lettera effettivamente era), “questi non vi ha dato seguito” (lodo, loc. cit.), di modo che la richiesta

non aveva sortito alcun effetto. Nella misura in cui il ragionamento

dell'arbitro poggia sulla seconda considerazione, l'attore non lamenta alcuna

violazione del diritto d'essere sentito e il lodo resiste pertanto alla

critica. Anche su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

5. Nel merito il ricorrente afferma che il lodo è arbitrario nell'accertamento

dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 36 lett. f CIA) perché non v'è

alcuna esigenza di costituire un accesso necessario alla particella n. 1070 attraverso

la sua particella n. 3027. A suo parere il fondo del convenuto dispone già

di un accesso sufficiente alla pubblica via (“stráda da Tesseré”),

anche senza il percorso (largo 3 m) destinato a collegare, lungo il suo fondo,

le due porzioni di terreno formanti la particella n. 1070 (l'una di qua e

l'altra di là della particella n. 1087, su cui corre una condotta

idroelettrica appartenente al Comune di Massagno). Secondo il

ricorrente la stradina in questione sarebbe dettata da mero comodo, il

convenuto non avendo mai preteso di dover sfruttare economicamente la porzione

di terreno situata a ovest della particella n. 1087, la quale potrebbe

essere raggiunta per altro passando sotto la condotta idroelettrica. Anzi, motivando

la necessità della stradina proprio con l'imperativo di garantire un normale

sfruttamento agricolo della citata porzione di terreno l'arbitro sarebbe incorso

in una svista manifesta, giacché tale porzione di terreno sarebbe “quasi integralmente

bosco” e non si presterebbe a uso agricolo. Il lodo sarebbe pertanto “lesivo di principi giuridici indiscussi” e conterrebbe “accertamenti di fatto in manifesto contrasto con gli atti, con la

situazione effettiva e fondati su elementi inesistenti” (ricorso, punto 5).

a) L'arbitro

ha accertato che l'attuale accesso veicolare della particella

n. 1070 alla pubblica via è “insufficiente

per servire la parte sud-ovest del fondo, delimitata ad est dalla particella n.

1087, di proprietà del Comune di Massagno”. Tanto che – egli ha continuato – “il settore sarebbe raggiungibile da parte del proprietario solo

attraversando la casa d'abitazione subalterno A, con conseguente impossibilità

di un normale sfruttamento agricolo di tale porzione di terreno”. In simili circostanze – egli ha epilogato – “sarebbe

ipotizzabile, nella fattispecie, l'esistenza dei requisiti dell'art. 694 CC,

che disci­plinano il cosiddetto passo necessario” (lodo, consid. 3, pag. 8). Tant'è

che “dal sopralluogo effettuato dall'arbitro e dai rappresentanti delle parti

in lite è emersa con evidenza l'esigenza di iscrivere una servitù prediale di

passo (pedonale e carrozzabile) a favore della particella 1070 RFD di __________

ed a carico della particella n. 3027, con larghezza di 3 m e decorso come a

tracciato colorato in arancione sull'allegata planimetria” (lodo, consid. 3).

b) Laddove

pretende che il fondo del convenuto disponga di un accesso

Considerandi

sufficiente alla pubblica via anche senza la stradina litigiosa, il ricorrente

contraddice gli accertamenti del lodo senza dimostrare che questi siano “palesemente in contrasto con gli atti” (art. 36 lett. f CIA). L'arbitro ha constatato

che l'accesso odierno della particella n. 1070 è “insufficiente per servire la parte

sud-ovest del fondo”,

raggiungibile “solo attraversando

la casa d'abitazione subalterno A, con conseguente impossibilità di un

nor­male sfruttamento agricolo di tale porzione di terreno”. Il ricorrente asserisce – come detto – che

quell'area sarebbe accessibile anche passando sotto la condotta idroelettrica

del Comune di Massagno, ma non indica quali riscontri istruttori confortereb­bero

un asserto del genere, il quale non trova alcun suffragio nemmeno nel verbale

della prima udienza, del 29 gennaio 2003, durante la quale è stato esperito il

sopralluogo evocato nel lodo. Il ricorrente imputa addirittura all'arbitro una

svista manifesta per non avere considerato che la nota porzione di terreno è “qua­si integralmente bosco”, ma non spende una parola per men­zionare

quali atti di causa dimostrerebbero tale circostanza, il verbale del 29 gennaio

2003.

non accennando minimamente – del resto – ad aree boschive. Come possano

dunque i citati accertamenti rivelarsi in palese contrasto con gli atti non è dato di capire. Insufficientemente

motivato, al proposito il ricorso per nullità si rivela finanche irricevibile.

c) Si

aggiunga che, foss'anche la citata porzione di terreno coperta parzialmente da

bosco, ciò non escluderebbe ancora la possibilità di un ragionevole uso agricolo,

compreso un eventuale sfruttamento forestale. Poco giova che il convenuto non

abbia mai preteso – come sottolinea il ricorrente – di sfruttare “la parte sud-ovest del fondo”, ove appena si pensi ch'egli è agricoltore di professione e che “la parte sud-ovest del fondo” costituisce

quasi la metà della particella n. 1070. Nelle

condizioni descritte il ricorso è lungi dal dimostrare, sulla scorta degli accertamenti

non arbitrari contenuti nel lodo, una “manifesta violazione” dell'art. 694 CC. L'attore si limita in altri termini a

contrapporre la propria opinione a quella dell'arbitro, come se argomentasse

davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione. Egli invoca l'art.

36.

lett. f CIA, ma non indica un solo atto di procedura che faccia apparire il

risultato cui è giunto l'arbitro come palesemente insostenibile o riconducibile

a una manifesta violazione di legge. Una volta ancora il memoriale si dimostra

perciò senza possibilità di buon esito.

6.

Il

ricorrente assume che, fosse pure giustificata la costituzione del diritto di

passo sulla sua particella (ciò che legittima anche la costituzione del passo

sulla particella del convenuto: sopra, lett. E), il lodo denota arbitrio – e offende

quindi l'art. 36 lett. f CIA – per quanto concerne il riparto dei costi di

costruzione. Egli fa valere che la formazione della stradina sul suo fondo

serve solo gli interessi della particella n. 1070, onde l'impossibilità di

capire per quali ragioni l'arbitro abbia suddiviso i costi di costruzione a metà,

costi che a suo avviso possono solo essere posti interamente a carico del conve­nuto

(ricorso, punto 6). Il ricorrente non contesta invece il riparto dei costi

relativi alla formazione dell'accesso in favore della sua particella lungo la

particella del convenuto, i quali gli sono stati addebitati nella proporzione dell'80%.

a) L'arbitro

si è espresso in proposito come segue (consid. 4 pag. 10):

(…) Va analizzato come sono o saranno da

ripartire i costi derivanti dalla costruzione e sistemazione degli accessi. La

soluzione va ricercata negli art. 737 e 741 CC. I costi necessari per

permettere l'esercizio della servitù sono la logica conseguenza del principio

sancito dall'art. 737 CC. I costi sono a carico del beneficiario della servitù,

a meno che anche al proprietario del fondo serviente derivi vantaggio. Analogo

principio vale per la manutenzione dell'opera (art. 741 CC).

[segue

il testo dell'art. 741 CC]

I

principi anzidetti conducono alle seguenti considerazioni:

– (…)

– Per la servitù prediale a

favore della particella 1070 ed a carico della particella 3027 l'interesse del

fondo dominante e quello del fondo serviente si equivalgono, il che porta ad

una divisione dei costi di costruzione dell'accesso nella misura del 50% per ciascuno

dei fondi.

Quali interessi

della particella n. 3027 servirebbe concretamente la stradina segnata in arancio

sulla planimetria acclusa al lodo non è dato di sapere. Nelle osservazioni al

ricorso il convenuto sostiene che il percorso migliorerebbe l'accesso ai

subalterni C, D ed E del fondo serviente (memoriale, pag.

6.

in fondo). Su tale affermazione però l'attore non ha potuto esprimersi, non esistendo

diritto di replica in sede di ricorso per nullità.

b) Intanto

va sgombrato il campo da una premessa giuridica erronea su cui l'arbitro si è fondato.

È vero che nel caso in cui una servitù profitti non solo al fondo dominante, ma

anche al fondo serviente, i costi dovuti alla manutenzione necessaria per il

suo esercizio non incombono al solo proprietario del fondo dominante, ma vanno suddivisi

tra i proprietari dei due fondi “in proporzione dei rispettivi vantaggi”

(art. 741 cpv. 2 CC). Diversamente da quanto crede

l'arbitro, tuttavia, tale principio non si applica ai costi di costruzione. Il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che alle spese per la

formazione di opere necessarie all'esercizio di una servitù “deve provvedere esclusivamente l'avente

diritto”, anche perché – esso

ha ricordato – di regola tali opere diventano proprietà di lui e potrebbero “costituire una prestazione positiva tutt'altro

che accessoria rispetto alla servitù, contraria all'art. 730 cpv. 2 CC” (sentenza citata in: RtiD II-2006 pag. 700

consid. 5). Certo, un arbitro può giudicare anche a termini di equità, scostandosi

da soluzioni puramente giuridiche (art. 31 cpv. 3 CIA). Sta di fatto che in

concreto le parti non hanno rilasciato autorizzazioni in tal senso (art. 42.3

del regolamento d'arbitrato e di conciliazione di Lugano). L'arbitro avrebbe

dovuto, quindi, porre i costi per la costruzione della stradina sulla

particella n. 3027 a carico del convenuto.

c) Ciò

premesso, non bisogna dimenticare che l'arbitrio è un errore qualificato e che una

soluzione giuridica erronea non è necessariamente arbitraria. Arbitrario non

significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo (DTF 131 I

217.

consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami). Il riparto proporzionale

dei costi per la formazione di opere necessarie all'esercizio di una servitù

nell'ipotesi in cui la servitù profitti anche al fondo serviente è una

disciplina adottata da varie legislazioni estere: basti pensare a quella italiana,

a quella francese e a quella austriaca (RtiD II-2006 pag. 700 consid. 5). Non può

dirsi quindi “destituito di fondamento serio e oggettivo”. Nemmeno il ricorrente, del resto, lo definisce tale. Censura il

riparto dei costi deciso dall'arbitro, ma non per principio, bensì per il fatto

che al suo fondo la stradina non servirebbe. Rimane dunque la questione di

sapere se tale sia davvero il caso e se, di conseguenza, il riparto dei costi a

metà deciso dall'arbitro sia apertamente insostenibile.

d) Gli

atti non consentono di risolvere l'interrogativo. Ammesso e non concesso che

l'arbitro abbia suddiviso i costi di costru­zione a metà per tenere conto del migliore

accesso garantito – come il convenuto adduce – anche ai

subalterni C, D ed E del fondo serviente (sopra, consid.

a), rimarrebbe da chiarire quale sia la funzione di tali fabbricati (non

censiti nel registro fondiario) e se l'accesso a quei subalterni risulti effettivamente agevolato. Se non che, il

verbale dell'udienza tenutasi il 29 gennaio 2003 (durante la quale è stato tenuto

il sopralluogo) è silente al riguardo, né gli altri atti del fascicolo arbitrale

permettono un qualsivoglia apprezzamento, tutto ignorandosi finanche sulla

morfologia dei luoghi. In simili condizioni non resta che annullare il

Dispositivo

dispositivo n. 2.4 cpv. 1 del lodo impugnato. Statuendo di nuovo, l'arbitro

darà adeguata ragione del suo giudizio o, ravvisandone gli estremi, statuirà altrimenti.

Invero questa Camera potrebbe rinviargli il lodo con un termine “per rettificarlo o completarlo” (art. 39 CIA). In simili condizioni

tuttavia egli dovrebbe limitarsi a motivare il riparto paritario, senza poter

adottare – nemmeno ove ne ravvisasse gli estremi – un'altra soluzione. Inoltre

il ricorso per nullità rimarrebbe pendente, sicché la procedura incidentale

dell'art. 39 CIA rischierebbe di esaurirsi in un soverchio e inutile dilungo.

Conviene quindi annullare il dispositivo in rassegna e lasciare all'arbitro

pieno apprezzamento nel­l'emanazione del nuovo giudizio.

7. Secondo

l'attore il lodo è arbitrario anche per quanto riguarda l'indennità dovutagli in

seguito all'assegnazione della particella n. 1176 al convenuto (fr. 150.–,

pari alla metà del valore venale attribuito al fondo dall'arbitro). Egli rileva

che l'arbitro ha fissato il valore del fondo in fr. 300.– fondandosi su una

comunicazione dell'Ufficio forestale 5° circondario, stando al quale “all'area boschiva del mappale può essere

assegnato un valore tra fr. –.50 e fr. 1.– al metro quadrato” (lettera del 3 maggio 2004, nella rubrica “corrispondenza varia”). Se non che – prosegue il ricorrente –

con decisione del 1° febbraio 2004 (trasmessa all'arbitro nel giugno del 2004:

v. rubrica “corrispondenza”) l'Ufficio cantonale di stima ha stabilito

il valore ufficiale della particella n. 1176 in fr. 1031.– (terreno di 238 m² fr. 31.–, diroccato di 25 m² fr. 1000.–). Avesse fatto capo agli stessi

criteri applicati per determinare il valore del fondo in fr. 300.–, sulla

scorta della decisione citata l'arbitro avrebbe dovuto fissare il valore

commerciale (recte: venale) della particella in fr. 2396.– (ricorso,

punto 7).

L'argomentazione

non è provvista di buon diritto. Per sostanziare una censura di nullità nel

senso dell'art. 36 lett. f CIA non basta dolersi di arbitrio e prospettare una soluzione

diversa né illustrare nel ricorso un proprio convincimento, per quanto preferibile

esso appaia, ma occorre spiegare perché il lodo sia viziato di errore

qualificato. Nella fattispecie si può convenire con il ricorrente che l'arbitro

avrebbe senz'altro potuto ispirarsi al nuovo valore di

stima ufficiale. D'altro lato non si deve dimenticare però che il 31 marzo 2004 le parti avevano incaricato l'arbitro di far “effettuare da parte della Sezione

dell'agricoltura la valutazione del fondo particellare 1176, che sarà assegnato

al signor CO 1 (verbale nella rubrica omologa). Attenendosi sostanzialmente

alla valutazione dell'Ufficio forestale 5° circondario, l'arbitro ha quindi rispettato

il mandato affidatogli, nel senso che tra due stime immobiliari pressoché coeve

ha preferito quella del Dipartimento del territorio a quella fiscale del Dipartimento

delle finanze e dell'economia. La scelta potrà anche apparire discutibile, ma non

è sicuramente destituita di fondamento serio e oggettivo.

Non può quindi definirsi arbitraria.

8. In

subordine il ricorrente torna a criticare l'arbitro per

avere ritenuto inefficace l'atto con cui egli sollecitava il convenuto a versare

dal 1° aprile 1989 non più fr. 350.–, bensì fr. 800.– mensili per l'occupazione

della casa paterna (sopra, consid. 4). Egli sottolinea che tra le parti non è

mai sorto alcun contratto di locazione, sicché l'art. 269d CO applicato

dall'arbitro è fuori argomento, e che la sua era una semplice richiesta al

notaio divisore perché si inserisse nell'inventario della successione un

maggior debito del fratello (doc. H), ciò che non presupponeva l'uso di alcun

formulario ufficiale. Per di più, l'arbitro nemmeno avrebbe potuto giudicare un

contenzioso in materia di locazione (art. 274c CO), solo competente

essendo l'Ufficio di conciliazione omologo (art. 274a cpv. 1 lett. e CO;

ricorso, punto 8).

La

doglianza, come si è già spiegato, cade nel vuoto. L'arbitro non si è limitato

in effetti a dichiarare nulla la richiesta di aumento della pigione per vizio

di forma, ma ha soggiunto – seppure con estrema concisione – che qualora la

lettera dell'attore fosse stata da interpretare come una semplice richiesta

diretta al notaio divisore perché imputasse a CO 1 un canone maggiorato per

l'occupazione della casa paterna dal 1° aprile 1989 “questi non vi ha dato seguito”, di modo che la richiesta non aveva sortito effetto. Su tale

seconda considerazione l'attore non spende una parola. Ora, nel caso in cui un

giudizio sia fondato su due motivazioni indipendenti il ricorrente deve contestarle entrambe (DTF 133 III 228 consid. 7 con richiami). Nella

fattispecie l'attore non pretende che, limitandosi a confermare – per quanto

riguarda la pigione dovuta da CO 1 dopo il 1° aprile 1989 – l'operato del

notaio divisore, l'arbitro abbia violato l'art. 36 lett. f CIA o abbia

rinunciato a statuire, commettendo un diniego formale di giustizia. Al

proposito il ricorso si dimostra perciò, una volta ancora, destituito di

consistenza.

9. In

ulteriore subordine l'attore si duole di arbitrio perché nel lodo il convenuto

si vede esonerare da qualsiasi obbligo di conguaglio, sempre per l'occupazione

della casa paterna, dopo il 1° novembre 1995. Egli ricorda che davanti al

notaio divisore tutti gli eredi

avevano

riconosciuto “un credito della

successione nei confronti del signor CO 1 per titolo di occupazione della casa

ed accessori al n. 1078 [recte: 1070] di __________ in ragione di

fr. 350.–/mese

a far tempo dal 1° agosto 1982 fino alla divisione” (doc. I: brevetto n. 7022 del 30 agosto 1988 del dott. __________,

2° foglio, “sul punto 7

dell'inventario”). Tale obbligo

è stato richiamato anche nella transazione del 27 giugno 1995 (pag. 2, terzo

capoverso). E a parere del ricorrente è insostenibile identificare il momento

della “divisione” con quello in cui è stata firmata la

transazione, come ha fatto l'arbitro. Anzitutto perché la transazione non

accenna alla liquidazione di reciproche pretese tra i due fratelli e in secondo

luogo perché il termine “divisione” può essere inteso solo come divisione

reale, ovvero come iscrizione dei trasferimenti di proprietà nel registro

fondiario (doc. F), tant'è che la divisione pattuita nella

transazione del 27 giugno 1995 non è risultata iscrivibile (RDAT II-1997 pag.

113 n. 36; ricorso, punto 9).

a) L'arbitro

ha identificato la “divisione” evocata nel brevetto notarile n. 7022 del

dott. Fabio Vassalli con la firma della transazione 27

ottobre 1995, motivando il suo convincimento come segue (lodo, consid. 5 pag.

12 in basso):

(…)

Ci si deve chiedere quale sia il senso di stabilire un canone di locazione a

carico di CO 1 a decorrere dal 1° ottobre 1988 “fino

alla divisione”. La questione si chiarisce se si pone

mente al fatto che con l'estromissione dalla comunione ereditaria di __________

andavano fatti tutti i conguagli e, del canone di locazione corrisposto da CO 1,

anche la coerede __________, giustamente, ne doveva approfittare.

Effettuati

i conguagli e ridotto il rapporto di comunione ereditaria ai soli CO 1 ed RI 1,

assegnati loro i lotti A e B, con immissione in possesso e quindi godimento,

non aveva e non ha più senso alcuno chiedere a CO 1 di corrispondere un canone

di locazione alla comunione ereditaria.

La

data della firma del contratto di divisione immobiliare del 24 aprile 2001

(doc. F) altro non è se atto formale destinato a permettere l'iscrizione a

registro fondiario del frazionamento del particellare 1070 di __________ e la

relativa assegnazione dei particellari 1070 e 3027 di __________ ai due coeredi,

operazione resasi possibile dopo le difficoltà burocratiche dovute all'approvazione

cantonale del frazionamento.

La

conclusione logica è che, ridotta la comunione ereditaria ai soli due fratelli __________,

termina, come del resto è terminato, l'obbligo di corresponsione di canone di

locazione da parte di CO 1 per l'immobile a lui assegnato.

b) Contrariamente

all'opinione dell'attore, non è vero intanto che per “divisione” dell'eredità possa

intendersi solo – dal profilo giuridico – quella reale. Una divisione

convenzionale produce i suoi effetti tra gli eredi sin dal momento della formazione

e accettazione dei lotti o dalla firma del contratto di divisione (art. 634

cpv. 1 CC). Gli eredi quindi possono prendere direttamente dominio dei beni che

formano il rispettivo lotto (“divisione reale”), ma possono anche procedere in

due tempi, stipulando prima un contratto di divisione scritto (art. 634 cpv. 2

CC) e poi eseguendo tale contratto per atti di disposizione corrispondenti. In questo

secondo caso l'effetto vincolante della divisione interviene già alla firma

dell'atto, prima dell'esecuzione reale, e

pone termine alla divisione (Schaufels­berger

in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 634), indipendentemente dal

fatto che gli eredi acquisiranno la proprietà individuale sui beni del rispettivo

lotto solo nella misura in cui i necessari atti di disposizione saranno eseguiti

(trattandosi di immobili, nella misura in cui i trasferimenti di proprietà saranno

iscritti nel registro fondiario: Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 644 n. 1395 con rinvii). Al

proposito la dottrina è univoca (Piotet,

Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975,

pag. 815; Tuor/Picenoni in: Berner

Kommentar, 2ª edizione, n. 15 ad art. 634 CC).

c) In

concreto gli eredi hanno definito nella transazione del

27

ot­tobre 1995 i lotti spettanti a ciascuno di loro e l'ammontare di taluni conguagli,

in specie quelli dovuti da CO 1 e RI 1 alla sorella__________ (ma non solo, la

convenzione prevedendo, tra l'altro, anche

un conguaglio di fr. 5917.– dovuto da CO 1 al ricorrente: pag. 4 a metà).

L'accordo non si limitava a disporre la dimissione della sorella dalla

comunione ereditaria; fissava anche i lotti destinati ai due fratelli, che costoro

hanno accettato con effetto vincolante. L'eredità è stata quindi interamente

divisa. Certo, per quanto riguardava l'attore e il convenuto l'operazione

richiedeva ancora il frazionamento dell'originaria particella n. 1070, il quale

soggiaceva all'approvazione del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

Sezione dell'agricoltura, onde la necessità di rinviare il calcolo definitivo

dei conguagli reciproci al momento in cui sarebbe avvenuta l'iscrizione nel

registro fondiario. L'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa ha poi richiesto

un raggruppamento previo di terreni e l'acquisto di un fondo dal Comune di Massagno

(la particella n. 1087), ma ciò nulla muta alla circostanza che il 27 ottobre

1995 ogni erede avesse ormai accettato con effetto vincolante il proprio lotto.

Nella misura in cui tenta di far passare la transazione del 27

ottobre 1995 per un semplice atto preparatorio, quasi fosse un accordo informale

tra eredi o un precontratto, il ricorrente affaccia dunque una tesi infondata.

d) Alla

transazione del 27 ottobre 1995 (“convenzione di scioglimento parziale della comunione ereditaria fu __________

e compromesso arbitrale”)

l'attore e il convenuto hanno poi fatto seguire un “contratto di divisione immobiliare” (doc. F), del 15 maggio 2001, il quale è servito per l'iscrizione del noto frazionamento

immobiliare nel registro fondiario. Tale convenzione non contiene niente di nuovo

(se non misurazioni fondiarie definitive) rispetto alla transazione del 27 ottobre

1995 e si connota manifestamente come un atto di esecuzione reale, come un atto

di disposizione immobiliare facente seguito al contratto di divisione. Individuando

il momento della divisione ereditaria nel 27 ottobre 1995 (e non nel 15 maggio

2001, come pretende l'attore), l'arbitro è dunque lungi dall'avere argomentato

in modo insostenibile. Per di più, egli

ha accertato che in seguito alla transazione del

27 ottobre 1995 ogni erede ha ottenuto

l'immissione in possesso (“e quindi il godimento”) della propria spettanza immobiliare,

ciò che rendeva senza senso la corresponsione di ulteriori canoni per

l'occupazione della casa paterna “ed accessori” da parte di CO 1. Con tale

argomentazione il ricorrente non si confronta. Tanto basterebbe per dichiarare

il ricorso addirittura irricevibile.

e) Ribadisce

l'attore che la transazione del 27 ottobre 1995 non accennava alla

liquidazione definitiva delle reciproche pretese ereditarie

tra lui e il fratello, sicché non poteva equipararsi a una “divisione”. Anzi,

già nel brevetto n. 7022 del dott. __________ si

stabiliva – egli sottolinea – che il calcolo definitivo

dei conguagli sarebbe avvenuto solo una volta iscritti i trapassi di proprietà

nel registro fondiario (9° foglio in basso). L'argomentazione è puramente appellatoria e non sostanzia alcuna

censura di arbitrio, a prescindere dal fatto che una divisione ereditaria

produce i suoi effetti – come si è appena spiegato – sin “dalla firma del

contratto di divisione” (art. 634 cpv. 1 CC). Che poi gli eredi decidano di

rinviare il calcolo dei conguagli al momento in cui il trasferimento di

proprietà sarà iscritto nel registro fondiario poco importa.

f) Il

ricorrente soggiunge che, accettando nel brevetto notarile di rinviare il

calcolo dei conguagli al momento in cui il negozio giuridico sarebbe stato

iscritto nel registro fondiario, il convenuto si è impegnato a versare canoni

per l'occupazione della casa paterna fino a quella data. La tesi sfiora l'equivoco.

Un conto per vero è il momento in cui un obbligo di versamento decade e un

altro è il momento in cui si procede al calcolo dei conguagli. Piuttosto ci si

potrebbe domandare, trattandosi nella fattispecie di interpretare un'intesa

contrattuale, quali fossero in concreto le reali intenzioni delle parti, senza

stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore (art. 18

cpv. 1 CO), rispettivamente come le parti dovessero comprendere in buona fede –

e non necessariamente secondo accezioni prettamente giuridiche – la locuzione

“fino alla divisione” contenuta nel brevetto n. 7022

del dott. __________, tenuto conto delle circostanze del

caso specifico nel loro insieme (esegesi oggettiva: DTF 131 III 611 con

rinvii). Simili questioni tuttavia non sono state affrontate nel lodo. Da parte

sua il ricorrente non accenna, sotto questo profilo, ad arbitrari accertamenti

di fatto né a un'arbitraria applicazione del diritto. Ne segue che la questione

non può essere approfondita oltre.

10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta su un solo punto:

l'annullamento del dispositivo inerente al riparto dei costi per la costruzione

dell'accesso sul suo fondo in favore della particella n. 1070 (consid. 6). Su

tutto il resto esce sconfitto: dalla duplice violazione del diritto d'essere

sentito (consid. 3 e 4) all'arbitraria costituzione

dell'accesso al fondo n. 1070 lungo la sua particella n. 3027 (consid. 5),

all'arbitraria indennità dovutagli in seguito

all'assegnazione della particella n. 1176 al convenuto (consid. 7), all'arbitraria

nullità della comunicazione con cui l'attore ha sollecitato al convenuto il

versamento dal 1° aprile 1989 di fr. 800.– mensili per l'occupazione della casa

paterna (consid. 8) fino all'arbitrario esonero del

convenuto dal pagamento di un canone per l'occupazione della casa medesima dopo

il 1° novembre 1995 (consid. 9). Nel complesso si giustifica pertanto ch'egli

sopporti quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

risarcire alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Il

parziale annullamento del lodo impone anche l'annullamento del dispositivo sui

costi d'arbitrato e sulle ripetibili (n. 3), che l'arbitro potrà confer­mare o

modificare secondo il suo apprezzamento in esito al nuovo giudizio.

11. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il ricorso per

nullità mirava alla cassazione dell'intero lodo. E davanti all'arbitro l'attore

chiedeva, per la sola occupazione della casa paterna da parte del convenuto, la

somma di fr. 44 175.–. A ciò si aggiungeva il valore degli accessi (contestati) per

i due fondi, il costo per la costruzione delle strade e

quello relativo a metà della

particella n. 1176. Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente, in definitiva, la soglia

dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispostivi n. 2.4 primo

capoverso e n. 3 del lodo impugnato sono annullati.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2000.–

da

anticipare dal ricorrente, sono posti per un quinto a carico di CO 1 e per il

resto a carico del ricorrente, che rifonderà a CO 1 fr. 3000.– per

ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

– ;

– , .

Comunicazione all'arbitro avv. , Lugano.

terzi implicati

AR 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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