11.2004.157
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale
23 agosto 2007Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.157
Data decisione, Autorità:
23.08.2007, ICCA
Ricorso:
TF,5A_624/2007
Titolo:
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale
RICORSO PER NULLITÀ
art. 36 let. d CIA
art. 36 let. f CIA
Incarto n.
11.2004.157
Lugano,
23 agosto
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura arbitrale Ccia –
Ti 105/02 promossa davanti alla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato
del Cantone Ticino, Lugano, con “domanda d'arbitrato” del
30 aprile 2002 da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall' PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per nullità del 7 dicembre 2004 presentato da RI 1 contro il lodo
emesso il 13 aprile 2004 dall'arbitro unico avv. AR 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1904), domiciliata a __________, è deceduta a San Nazzaro
il 10 luglio 1982, lasciando quali unici eredi i figli CO 1 (1934), __________
(1935) e RI 1 (1938), che le sono succeduti in parti uguali. Promossa azione di
divisione, con decreto del 21 ottobre 1983 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha nominato un notaio divisore nella persona del dott. __________,
il quale ha confezionato l'inventario dell'eredità, ha stabilito il modo della
divisione e ha proceduto alla formazione delle quote.
B. Con
petizione del 18 maggio 1992 RI 1 ha contestato davanti al Pretore le due ultime
operazioni del notaio. La causa è stata definita per transazione del 27 ottobre
1995. Nell'ambito di tale accordo (“convenzione di scioglimento parziale della comunione ereditaria fu __________
e compromesso arbitrale”) gli
eredi hanno convenuto di dividere loro stessi la successione formando tre quote
equivalenti e di rinunciare alla procedura avviata dinanzi al Pretore. Le quote
di CO 1 e RI 1, in specie, sarebbero derivate dalla
divisione a metà della particella n. 1070 RFD di __________, nella frazione di __________
__________ è poi stata tacitata e dimessa dalla comunione ereditaria. La
divisione della particella n. 1070 ha richiesto un
raggruppamento di terreni e l'acquisto di un fondo dal Comune di Massagno,
senza di che la Sezione dell'agricoltura non l'avrebbe approvata. Per finire, il 24 aprile 2001 CO 1 e RI 1 hanno firmato un “contratto di divisione immobiliare”, che ha consentito l'iscrizione del frazionamento nel registro
fondiario. La nuova particella n. 1070 (26 713 m²) è stata intestata a Salvatore, la nuova
particella n. 3027 (24 318 m²) ad RI 1.
C. Nella
divisione dell'originaria particella n. 1070 fra CO 1 e RI 1 sono rimaste
irrisolte tre questioni che la transazione del 27 ottobre 1995 ha riservato
esplicitamente al giudizio di un arbitro:
– la
costituzione di un diritto di passo veicolare sulla particella n. 3027 in
favore della particella n. 1070;
– la costituzione
di un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 1070 in favore
della particella n. 3027;
– la legittimità
di un conguaglio tra le parti dopo una nuova stima delle particelle n. 1070 e
3027, con versamento di un ulteriore conguaglio da parte di CO 1 per l'uso, dal
6 aprile 1989 fino alla firma del contratto di divisione immobiliare (24
aprile 2001), della casa paterna posta sulla particella a lui destinata (subalterno
A).
D. Il
12 gennaio 2002 RI 1 e CO 1 hanno firmato un compromesso arbitrale nel
quale hanno convenuto di sottoporre le tre questioni a un arbitro unico,
secondo il regolamento d'arbitrato e di conciliazione di Lugano adottato dalla
Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino. RI 1
ha introdotto così il 30 aprile 2002 una “domanda d'arbitrato”
con le seguenti richieste di giudizio:
a) È
accertato che non deve essere iscritto alcun diritto di passo a carico,
rispettivamente a favore della particella n. 1070 e 3027 RFD di __________;
b) È
dato incarico a … di eseguire ex art. 618 CC una stima del valore venale della
particella n. 1070 e del valore venale della particella n. 3027 RFD
di __________;
c) A
seguito dell'esito della perizia di cui al punto b, è accertato che CO 1
deve e titolo di conguaglio divisionale la somma di fr. … al fratello RI 1; CO
1 è quindi condannato a pagare tale somma ad RI 1;
d) È
accertato che l'affitto mensile dovuto da CO 1 per l'uso della casa paterna dal
6 aprile 1989 al 24 aprile 2001 è di fr. 800.– e che di conseguenza
CO 1 deve a titolo di conguaglio divisionale la somma di fr. 44 175.– al fratello RI 1. CO 1 è quindi condannato a
pagare tale somma ad RI 1.
Nella
sua risposta del 22 agosto 2002 CO 1 ha postulato la reiezione di tutte le
richieste, proponendo di accertare invece che sulla particella n. 3027
andava iscritto un diritto di passo pedonale e veicolare in favore della sua
particella n. 1070 e che nulla fosse più dovuto a titolo di conguaglio da
lui al fratello in esito alla divisione ereditaria.
E. Il 3
settembre 2002 la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del
Cantone Ticino ha designato in qualità di arbitro l'avv.
dott. AR 1, con sede a Lugano. Alla prima udienza, il 29 gennaio 2003, questi ha deciso di tentare un esperimento di
conciliazione, che si è tenuto il 12 marzo successivo. In seguito le parti
hanno discusso in vista di comporre la lite nelle vie amichevoli, finché l'arbitro
le ha avvertite che avrebbe tenuto
un'ultima udienza, dopo la quale avrebbe emanato il lodo. A tale
udienza, del 31 marzo 2004, CO 1 e RI 1 si sono dati atto che la lite non
poteva essere risolta di comune accordo. Hanno stabilito nondimeno che, fosse
stato riconosciuto un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 3027 in favore
della particella n. 1070, un analogo diritto di passo sarebbe
stato concesso alla particella n. 3027 sulla particella n. 1070. L'arbitro avrebbe
dovuto pronunciarsi allora sull'addebito dei costi derivanti dalla formazione
degli accessi, rispettivamente sul relativo riparto. Infine CO 1 e RI 1 hanno
incaricato l'arbitro di far stimare dalla Sezione cantonale dell'agricoltura la
particella n. 1176 RFD di __________ (263 m²), ancora intestata a __________ e che sarebbe stata assegnata “dietro conguaglio” ad RI 1.
F. Statuendo
con lodo del 13 ottobre 2004, l'arbitro ha così deciso:
1. Le
domande formulate da RI 1 formulate con la domanda di arbitrato punti 1 lett. a–d
sono respinte.
2. Le
domande di CO 1 formulate con la propria risposta, nonché quelle successivamente
formulate dalle parti relative alla reciprocità delle servitù prediali a favore
ed a carico delle particelle n. 1070 e 3027 RFD di __________, al riparto
dei costi di costruzione dei relativi accessi ed alla loro manutenzione, alla
valutazione della particella 1176 RFD di __________, sono parzialmente accolte.
Di
conseguenza:
2.1 Nulla è più dovuto a titolo di
conguaglio tra CO 1 e RI 1 in merito alla divisione ereditaria dei beni della
comunione ereditaria fu __________.
2.2 È costituito un diritto di passo
pedonale e carrabile a favore della particella n. 1070 di __________ e a
carico della particella n. 3027 di __________, così come risultante dall'annesso
piano, superficie colorata in
arancione, piano formante parte
integrante del presente dispositivo.
2.3 È costituito un diritto di passo
pedonale e carrabile a favore della particella n. 3027 di __________ e a
carico della particella n. 1070 di__________, così come risultante dall'annesso
piano, superficie colorata in giallo, piano formante parte integrante del
presente dispositivo.
2.4 I costi di costruzione delle strade
di accesso di cui alle menzionate servitù saranno così ripartiti:
– servitù a favore della particella 1070
ed a carico della particella 3027: metà a carico del proprietario della
particella n. 1070, metà a carico del proprietario della particella
n. 3027;
– servitù a favore della particella 3027
ed a carico della particella 1070: 4/5 a carico del proprietario della 3027, 1/5 a carico del proprietario della 1070.
2.5 Il valore della particella 1076 RFD
di __________, intavolato a nome della defunta __________, è stabilito a corpo
in fr. 300.–.
Avendo le parti concordato
l'assegnazione di detto fondo a CO 1, questi rifonderà ad RI 1 l'importo di fr.
150.–.
2.6 Tutte le operazioni di iscrizione di
servitù previste nel dispositivo del presente lodo (…) dovranno essere eseguite
a cura dei rispettivi beneficiari, a carico dei quali vanno anche i costi di
iscrizione a registro fondiario.
3. Gli
emolumenti della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Canton
Ticino, pari a fr. 1500.–, l'onorario dell'arbitro ammontante a fr. 6700.–
e le spese di causa di fr. 1811.05 vanno a carico di RI 1 nelle misura di 2/3 e di CO 1 nella misura di 1/3. CO 1 corrisponderà ad RI 1 una indennità
per ripetibili pari a fr. 2000.–.
In
accoglimento di una domanda di interpretazione presentata il 16 novembre 2004 da
CO 1, l'arbitro unico ha rettificato l'indomani il dispositivo n. 3 seconda
frase, nel senso che “RI 1 corrisponderà a CO 1 una indennità per ripetibili
pari a fr. 2000.–”.
G. Contro
il lodo appena citato è insorto RI 1 con un ricorso per nullità del
7 dicembre 2004 nel quale chiede che, conferito effetto sospensivo alla
sua impugnazione, il giudizio arbitrale sia cassato. La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 9
dicembre 2004. Una seconda richiesta di effetto sospensivo è stata nuovamente rigettata
dal presidente della Camera con decreto del 15 dicembre 2004. Nelle sue
osservazioni del 2 febbraio 2005 CO 1 propone di respingere il ricorso.
in diritto: 1. L'art. 36 del Concordato sull'arbitrato accettato dalla Conferenza
dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 (CIA)
prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto ricorso per
nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in
cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui
si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti
rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Cantone Ticino, la
Camera civile di appello (art. 2 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la
quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3
del decreto citato). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1
CIA). In concreto il lodo è stato notificato al ricorrente l'8 novembre 2004.
Introdotto il 7 dicembre 2004, il ricorso in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Al
suo memoriale l'attore unisce cinque documenti che non figurano nel carteggio
prodotto dall'arbitro a questa Camera (doc. I a V). Nuovi mezzi di prova
tuttavia sono inammissibili in un ricorso per nullità, come sono inammissibili
in un ricorso per cassazione a norma degli art. 327 segg. CPC (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
331). Da tale regola si può eccettuare il doc. V, consistente in una lettera spedita
all'arbitro dal convenuto il 2 aprile 2003, la quale doveva essere compresa nel
fascicolo processuale. Gli altri documenti invece sono atti che RI 1 avrebbe
potuto addurre già in precedenza. Non possono quindi essere vagliati per la
prima volta in sede di ricorso per nullità. Identiche considerazioni valgono per
Fatti
i quattro documenti nuovi che il convenuto acclude al proprio memoriale di
osservazioni al ricorso, i quali vanno dichiarati anch'essi irricevibili.
3. Il
ricorrente scorge anzitutto un titolo di cassazione nel fatto che è stata “violata una norma imperativa di procedura
ai sensi dell'art. 25” (art. 36
lett. d CIA) per avere, l'arbitro, disatteso il suo diritto di essere sentito
(art. 25 lett. a CIA). Egli si duole – in sintesi – che l'arbitro non gli abbia attribuito alcun conguaglio per l'occupazione della casa
paterna da parte del fratello dopo il
1°
novembre 1995 fondandosi su una lettera inviata all'arbitro dallo stesso CO 1 il
2 aprile 2003 (doc. V accluso al ricorso), lettera mai portata a sua
conoscenza. Il fratello avendo sempre sostenuto di avere pagato il canone di fr. 350.–
mensili per l'uso dello stabile fino alla divisione, il ricorrente fa valere di
non avere potuto immaginare che un documento del genere
fosse stato versato agli atti, salvo scoprirne l'esistenza dopo l'emanazione
del lodo (ricorso, punto 2).
La
censura è manifestamente priva di consistenza. Intanto non risulta che
l'arbitro si sia valso della lettera in questione ai fini del giudizio, tant'è
che nella motivazione del lodo egli neppure allude allo scritto (consid. 5,
pag. 12 seg.). Sotto questo profilo la asserita violazione del diritto d'essere
sentito cade dunque nel vuoto. Quanto all'affermazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai contestato di dover versare un canone per l'occupazione della
casa paterna dopo il 1° novembre 1995, il ricorrente dimentica che nel memoriale di risposta il fratello negava di dover versare
conguaglio di sorta per l'uso dello stabile, sostenendo che il canone di fr.
350.– mensili era da lui dovuto solo “fino alla divisione” e che quindi egli
aveva pienamente assolto l'obbligo (pag. 5 lett. b). Tutt'al più il
problema è di sapere quindi se per “divisione” si debba
intendere la firma della nota transazione stragiudiziale del 27 ottobre 1995
(sopra, lett. B), come reputa il convenuto, oppure la firma del “contratto di divisione immobiliare” per il trasferimento di proprietà nel registro
fondiario, avvenuta il 24 aprile 2001 (doc. F), come assevera il ricorrente. Ma ciò non ha alcuna attinenza con il diritto d'essere sentito,
l'attore non potendo seriamente pretendere di avere creduto che il fratello
fosse pacificamente d'accordo di versare un canone fino al 24 aprile 2001. In
proposito il ricorso non merita ulteriore disamina.
4. Sostiene
il ricorrente che l'arbitro ha violato il suo diritto di essere sentito anche
per avere rilevato d'ufficio la formale nullità dell'atto con cui egli sollecitava
il fratello a versare dal 1° aprile 1989 non più fr. 350.–, bensì fr. 800.–
mensili per l'occupazione della casa paterna (lodo, consid. 5, pag. 11). Il
convenuto non avendo mai eccepito nullità di sorta, egli rimprovera all'arbitro
di avere “fatto capo ad
un'argomentazione nuova ed inattesa” senza conferirgli previamente la possibilità di esprimersi
(ricorso, punto 3).
La
pertinenza dell'argomentazione appare dubbia. Anzitutto la sentenza del Tribunale
federale invocata dal ricorrente atteneva a un arbitrato internazionale
(nell'accezione dell'art. 176 cpv. 1 LDIP) ed era esplicitamente riferita a
tale campo d'applicazione (dans le domaine de l'arbitrage international:
DTF 130 III 39 in fondo). Oltre a ciò, tale sentenza riguardava non la nullità
di un atto giuridico per difetto di forma, bensì la nullità di una disdetta
contrattuale per abuso di diritto. Comunque sia, l'arbitro non si è limitato a
rilevare la nullità dell'aumento del canone per mancato uso del formulario
ufficiale (art. 269d CO), ma ha soggiunto che qualora la lettera
dell'attore fosse stata da interpretare come una semplice richiesta diretta al
notaio divisore perché imputasse a CO 1 un canone maggiorato per l'occupazione
della casa paterna dal 1° aprile 1989 (ciò che la lettera effettivamente era), “questi non vi ha dato seguito” (lodo, loc. cit.), di modo che la richiesta
non aveva sortito alcun effetto. Nella misura in cui il ragionamento
dell'arbitro poggia sulla seconda considerazione, l'attore non lamenta alcuna
violazione del diritto d'essere sentito e il lodo resiste pertanto alla
critica. Anche su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
5. Nel merito il ricorrente afferma che il lodo è arbitrario nell'accertamento
dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 36 lett. f CIA) perché non v'è
alcuna esigenza di costituire un accesso necessario alla particella n. 1070 attraverso
la sua particella n. 3027. A suo parere il fondo del convenuto dispone già
di un accesso sufficiente alla pubblica via (“stráda da Tesseré”),
anche senza il percorso (largo 3 m) destinato a collegare, lungo il suo fondo,
le due porzioni di terreno formanti la particella n. 1070 (l'una di qua e
l'altra di là della particella n. 1087, su cui corre una condotta
idroelettrica appartenente al Comune di Massagno). Secondo il
ricorrente la stradina in questione sarebbe dettata da mero comodo, il
convenuto non avendo mai preteso di dover sfruttare economicamente la porzione
di terreno situata a ovest della particella n. 1087, la quale potrebbe
essere raggiunta per altro passando sotto la condotta idroelettrica. Anzi, motivando
la necessità della stradina proprio con l'imperativo di garantire un normale
sfruttamento agricolo della citata porzione di terreno l'arbitro sarebbe incorso
in una svista manifesta, giacché tale porzione di terreno sarebbe “quasi integralmente
bosco” e non si presterebbe a uso agricolo. Il lodo sarebbe pertanto “lesivo di principi giuridici indiscussi” e conterrebbe “accertamenti di fatto in manifesto contrasto con gli atti, con la
situazione effettiva e fondati su elementi inesistenti” (ricorso, punto 5).
a) L'arbitro
ha accertato che l'attuale accesso veicolare della particella
n. 1070 alla pubblica via è “insufficiente
per servire la parte sud-ovest del fondo, delimitata ad est dalla particella n.
1087, di proprietà del Comune di Massagno”. Tanto che – egli ha continuato – “il settore sarebbe raggiungibile da parte del proprietario solo
attraversando la casa d'abitazione subalterno A, con conseguente impossibilità
di un normale sfruttamento agricolo di tale porzione di terreno”. In simili circostanze – egli ha epilogato – “sarebbe
ipotizzabile, nella fattispecie, l'esistenza dei requisiti dell'art. 694 CC,
che disciplinano il cosiddetto passo necessario” (lodo, consid. 3, pag. 8). Tant'è
che “dal sopralluogo effettuato dall'arbitro e dai rappresentanti delle parti
in lite è emersa con evidenza l'esigenza di iscrivere una servitù prediale di
passo (pedonale e carrozzabile) a favore della particella 1070 RFD di __________
ed a carico della particella n. 3027, con larghezza di 3 m e decorso come a
tracciato colorato in arancione sull'allegata planimetria” (lodo, consid. 3).
b) Laddove
pretende che il fondo del convenuto disponga di un accesso
Considerandi
sufficiente alla pubblica via anche senza la stradina litigiosa, il ricorrente
contraddice gli accertamenti del lodo senza dimostrare che questi siano “palesemente in contrasto con gli atti” (art. 36 lett. f CIA). L'arbitro ha constatato
che l'accesso odierno della particella n. 1070 è “insufficiente per servire la parte
sud-ovest del fondo”,
raggiungibile “solo attraversando
la casa d'abitazione subalterno A, con conseguente impossibilità di un
normale sfruttamento agricolo di tale porzione di terreno”. Il ricorrente asserisce – come detto – che
quell'area sarebbe accessibile anche passando sotto la condotta idroelettrica
del Comune di Massagno, ma non indica quali riscontri istruttori conforterebbero
un asserto del genere, il quale non trova alcun suffragio nemmeno nel verbale
della prima udienza, del 29 gennaio 2003, durante la quale è stato esperito il
sopralluogo evocato nel lodo. Il ricorrente imputa addirittura all'arbitro una
svista manifesta per non avere considerato che la nota porzione di terreno è “quasi integralmente bosco”, ma non spende una parola per menzionare
quali atti di causa dimostrerebbero tale circostanza, il verbale del 29 gennaio
2003.
non accennando minimamente – del resto – ad aree boschive. Come possano
dunque i citati accertamenti rivelarsi in palese contrasto con gli atti non è dato di capire. Insufficientemente
motivato, al proposito il ricorso per nullità si rivela finanche irricevibile.
c) Si
aggiunga che, foss'anche la citata porzione di terreno coperta parzialmente da
bosco, ciò non escluderebbe ancora la possibilità di un ragionevole uso agricolo,
compreso un eventuale sfruttamento forestale. Poco giova che il convenuto non
abbia mai preteso – come sottolinea il ricorrente – di sfruttare “la parte sud-ovest del fondo”, ove appena si pensi ch'egli è agricoltore di professione e che “la parte sud-ovest del fondo” costituisce
quasi la metà della particella n. 1070. Nelle
condizioni descritte il ricorso è lungi dal dimostrare, sulla scorta degli accertamenti
non arbitrari contenuti nel lodo, una “manifesta violazione” dell'art. 694 CC. L'attore si limita in altri termini a
contrapporre la propria opinione a quella dell'arbitro, come se argomentasse
davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione. Egli invoca l'art.
36.
lett. f CIA, ma non indica un solo atto di procedura che faccia apparire il
risultato cui è giunto l'arbitro come palesemente insostenibile o riconducibile
a una manifesta violazione di legge. Una volta ancora il memoriale si dimostra
perciò senza possibilità di buon esito.
6.
Il
ricorrente assume che, fosse pure giustificata la costituzione del diritto di
passo sulla sua particella (ciò che legittima anche la costituzione del passo
sulla particella del convenuto: sopra, lett. E), il lodo denota arbitrio – e offende
quindi l'art. 36 lett. f CIA – per quanto concerne il riparto dei costi di
costruzione. Egli fa valere che la formazione della stradina sul suo fondo
serve solo gli interessi della particella n. 1070, onde l'impossibilità di
capire per quali ragioni l'arbitro abbia suddiviso i costi di costruzione a metà,
costi che a suo avviso possono solo essere posti interamente a carico del convenuto
(ricorso, punto 6). Il ricorrente non contesta invece il riparto dei costi
relativi alla formazione dell'accesso in favore della sua particella lungo la
particella del convenuto, i quali gli sono stati addebitati nella proporzione dell'80%.
a) L'arbitro
si è espresso in proposito come segue (consid. 4 pag. 10):
(…) Va analizzato come sono o saranno da
ripartire i costi derivanti dalla costruzione e sistemazione degli accessi. La
soluzione va ricercata negli art. 737 e 741 CC. I costi necessari per
permettere l'esercizio della servitù sono la logica conseguenza del principio
sancito dall'art. 737 CC. I costi sono a carico del beneficiario della servitù,
a meno che anche al proprietario del fondo serviente derivi vantaggio. Analogo
principio vale per la manutenzione dell'opera (art. 741 CC).
[segue
il testo dell'art. 741 CC]
I
principi anzidetti conducono alle seguenti considerazioni:
– (…)
– Per la servitù prediale a
favore della particella 1070 ed a carico della particella 3027 l'interesse del
fondo dominante e quello del fondo serviente si equivalgono, il che porta ad
una divisione dei costi di costruzione dell'accesso nella misura del 50% per ciascuno
dei fondi.
Quali interessi
della particella n. 3027 servirebbe concretamente la stradina segnata in arancio
sulla planimetria acclusa al lodo non è dato di sapere. Nelle osservazioni al
ricorso il convenuto sostiene che il percorso migliorerebbe l'accesso ai
subalterni C, D ed E del fondo serviente (memoriale, pag.
6.
in fondo). Su tale affermazione però l'attore non ha potuto esprimersi, non esistendo
diritto di replica in sede di ricorso per nullità.
b) Intanto
va sgombrato il campo da una premessa giuridica erronea su cui l'arbitro si è fondato.
È vero che nel caso in cui una servitù profitti non solo al fondo dominante, ma
anche al fondo serviente, i costi dovuti alla manutenzione necessaria per il
suo esercizio non incombono al solo proprietario del fondo dominante, ma vanno suddivisi
tra i proprietari dei due fondi “in proporzione dei rispettivi vantaggi”
(art. 741 cpv. 2 CC). Diversamente da quanto crede
l'arbitro, tuttavia, tale principio non si applica ai costi di costruzione. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che alle spese per la
formazione di opere necessarie all'esercizio di una servitù “deve provvedere esclusivamente l'avente
diritto”, anche perché – esso
ha ricordato – di regola tali opere diventano proprietà di lui e potrebbero “costituire una prestazione positiva tutt'altro
che accessoria rispetto alla servitù, contraria all'art. 730 cpv. 2 CC” (sentenza citata in: RtiD II-2006 pag. 700
consid. 5). Certo, un arbitro può giudicare anche a termini di equità, scostandosi
da soluzioni puramente giuridiche (art. 31 cpv. 3 CIA). Sta di fatto che in
concreto le parti non hanno rilasciato autorizzazioni in tal senso (art. 42.3
del regolamento d'arbitrato e di conciliazione di Lugano). L'arbitro avrebbe
dovuto, quindi, porre i costi per la costruzione della stradina sulla
particella n. 3027 a carico del convenuto.
c) Ciò
premesso, non bisogna dimenticare che l'arbitrio è un errore qualificato e che una
soluzione giuridica erronea non è necessariamente arbitraria. Arbitrario non
significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo (DTF 131 I
217.
consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami). Il riparto proporzionale
dei costi per la formazione di opere necessarie all'esercizio di una servitù
nell'ipotesi in cui la servitù profitti anche al fondo serviente è una
disciplina adottata da varie legislazioni estere: basti pensare a quella italiana,
a quella francese e a quella austriaca (RtiD II-2006 pag. 700 consid. 5). Non può
dirsi quindi “destituito di fondamento serio e oggettivo”. Nemmeno il ricorrente, del resto, lo definisce tale. Censura il
riparto dei costi deciso dall'arbitro, ma non per principio, bensì per il fatto
che al suo fondo la stradina non servirebbe. Rimane dunque la questione di
sapere se tale sia davvero il caso e se, di conseguenza, il riparto dei costi a
metà deciso dall'arbitro sia apertamente insostenibile.
d) Gli
atti non consentono di risolvere l'interrogativo. Ammesso e non concesso che
l'arbitro abbia suddiviso i costi di costruzione a metà per tenere conto del migliore
accesso garantito – come il convenuto adduce – anche ai
subalterni C, D ed E del fondo serviente (sopra, consid.
a), rimarrebbe da chiarire quale sia la funzione di tali fabbricati (non
censiti nel registro fondiario) e se l'accesso a quei subalterni risulti effettivamente agevolato. Se non che, il
verbale dell'udienza tenutasi il 29 gennaio 2003 (durante la quale è stato tenuto
il sopralluogo) è silente al riguardo, né gli altri atti del fascicolo arbitrale
permettono un qualsivoglia apprezzamento, tutto ignorandosi finanche sulla
morfologia dei luoghi. In simili condizioni non resta che annullare il
Dispositivo
dispositivo n. 2.4 cpv. 1 del lodo impugnato. Statuendo di nuovo, l'arbitro
darà adeguata ragione del suo giudizio o, ravvisandone gli estremi, statuirà altrimenti.
Invero questa Camera potrebbe rinviargli il lodo con un termine “per rettificarlo o completarlo” (art. 39 CIA). In simili condizioni
tuttavia egli dovrebbe limitarsi a motivare il riparto paritario, senza poter
adottare – nemmeno ove ne ravvisasse gli estremi – un'altra soluzione. Inoltre
il ricorso per nullità rimarrebbe pendente, sicché la procedura incidentale
dell'art. 39 CIA rischierebbe di esaurirsi in un soverchio e inutile dilungo.
Conviene quindi annullare il dispositivo in rassegna e lasciare all'arbitro
pieno apprezzamento nell'emanazione del nuovo giudizio.
7. Secondo
l'attore il lodo è arbitrario anche per quanto riguarda l'indennità dovutagli in
seguito all'assegnazione della particella n. 1176 al convenuto (fr. 150.–,
pari alla metà del valore venale attribuito al fondo dall'arbitro). Egli rileva
che l'arbitro ha fissato il valore del fondo in fr. 300.– fondandosi su una
comunicazione dell'Ufficio forestale 5° circondario, stando al quale “all'area boschiva del mappale può essere
assegnato un valore tra fr. –.50 e fr. 1.– al metro quadrato” (lettera del 3 maggio 2004, nella rubrica “corrispondenza varia”). Se non che – prosegue il ricorrente –
con decisione del 1° febbraio 2004 (trasmessa all'arbitro nel giugno del 2004:
v. rubrica “corrispondenza”) l'Ufficio cantonale di stima ha stabilito
il valore ufficiale della particella n. 1176 in fr. 1031.– (terreno di 238 m² fr. 31.–, diroccato di 25 m² fr. 1000.–). Avesse fatto capo agli stessi
criteri applicati per determinare il valore del fondo in fr. 300.–, sulla
scorta della decisione citata l'arbitro avrebbe dovuto fissare il valore
commerciale (recte: venale) della particella in fr. 2396.– (ricorso,
punto 7).
L'argomentazione
non è provvista di buon diritto. Per sostanziare una censura di nullità nel
senso dell'art. 36 lett. f CIA non basta dolersi di arbitrio e prospettare una soluzione
diversa né illustrare nel ricorso un proprio convincimento, per quanto preferibile
esso appaia, ma occorre spiegare perché il lodo sia viziato di errore
qualificato. Nella fattispecie si può convenire con il ricorrente che l'arbitro
avrebbe senz'altro potuto ispirarsi al nuovo valore di
stima ufficiale. D'altro lato non si deve dimenticare però che il 31 marzo 2004 le parti avevano incaricato l'arbitro di far “effettuare da parte della Sezione
dell'agricoltura la valutazione del fondo particellare 1176, che sarà assegnato
al signor CO 1 (verbale nella rubrica omologa). Attenendosi sostanzialmente
alla valutazione dell'Ufficio forestale 5° circondario, l'arbitro ha quindi rispettato
il mandato affidatogli, nel senso che tra due stime immobiliari pressoché coeve
ha preferito quella del Dipartimento del territorio a quella fiscale del Dipartimento
delle finanze e dell'economia. La scelta potrà anche apparire discutibile, ma non
è sicuramente destituita di fondamento serio e oggettivo.
Non può quindi definirsi arbitraria.
8. In
subordine il ricorrente torna a criticare l'arbitro per
avere ritenuto inefficace l'atto con cui egli sollecitava il convenuto a versare
dal 1° aprile 1989 non più fr. 350.–, bensì fr. 800.– mensili per l'occupazione
della casa paterna (sopra, consid. 4). Egli sottolinea che tra le parti non è
mai sorto alcun contratto di locazione, sicché l'art. 269d CO applicato
dall'arbitro è fuori argomento, e che la sua era una semplice richiesta al
notaio divisore perché si inserisse nell'inventario della successione un
maggior debito del fratello (doc. H), ciò che non presupponeva l'uso di alcun
formulario ufficiale. Per di più, l'arbitro nemmeno avrebbe potuto giudicare un
contenzioso in materia di locazione (art. 274c CO), solo competente
essendo l'Ufficio di conciliazione omologo (art. 274a cpv. 1 lett. e CO;
ricorso, punto 8).
La
doglianza, come si è già spiegato, cade nel vuoto. L'arbitro non si è limitato
in effetti a dichiarare nulla la richiesta di aumento della pigione per vizio
di forma, ma ha soggiunto – seppure con estrema concisione – che qualora la
lettera dell'attore fosse stata da interpretare come una semplice richiesta
diretta al notaio divisore perché imputasse a CO 1 un canone maggiorato per
l'occupazione della casa paterna dal 1° aprile 1989 “questi non vi ha dato seguito”, di modo che la richiesta non aveva sortito effetto. Su tale
seconda considerazione l'attore non spende una parola. Ora, nel caso in cui un
giudizio sia fondato su due motivazioni indipendenti il ricorrente deve contestarle entrambe (DTF 133 III 228 consid. 7 con richiami). Nella
fattispecie l'attore non pretende che, limitandosi a confermare – per quanto
riguarda la pigione dovuta da CO 1 dopo il 1° aprile 1989 – l'operato del
notaio divisore, l'arbitro abbia violato l'art. 36 lett. f CIA o abbia
rinunciato a statuire, commettendo un diniego formale di giustizia. Al
proposito il ricorso si dimostra perciò, una volta ancora, destituito di
consistenza.
9. In
ulteriore subordine l'attore si duole di arbitrio perché nel lodo il convenuto
si vede esonerare da qualsiasi obbligo di conguaglio, sempre per l'occupazione
della casa paterna, dopo il 1° novembre 1995. Egli ricorda che davanti al
notaio divisore tutti gli eredi
avevano
riconosciuto “un credito della
successione nei confronti del signor CO 1 per titolo di occupazione della casa
ed accessori al n. 1078 [recte: 1070] di __________ in ragione di
fr. 350.–/mese
a far tempo dal 1° agosto 1982 fino alla divisione” (doc. I: brevetto n. 7022 del 30 agosto 1988 del dott. __________,
2° foglio, “sul punto 7
dell'inventario”). Tale obbligo
è stato richiamato anche nella transazione del 27 giugno 1995 (pag. 2, terzo
capoverso). E a parere del ricorrente è insostenibile identificare il momento
della “divisione” con quello in cui è stata firmata la
transazione, come ha fatto l'arbitro. Anzitutto perché la transazione non
accenna alla liquidazione di reciproche pretese tra i due fratelli e in secondo
luogo perché il termine “divisione” può essere inteso solo come divisione
reale, ovvero come iscrizione dei trasferimenti di proprietà nel registro
fondiario (doc. F), tant'è che la divisione pattuita nella
transazione del 27 giugno 1995 non è risultata iscrivibile (RDAT II-1997 pag.
113 n. 36; ricorso, punto 9).
a) L'arbitro
ha identificato la “divisione” evocata nel brevetto notarile n. 7022 del
dott. Fabio Vassalli con la firma della transazione 27
ottobre 1995, motivando il suo convincimento come segue (lodo, consid. 5 pag.
12 in basso):
(…)
Ci si deve chiedere quale sia il senso di stabilire un canone di locazione a
carico di CO 1 a decorrere dal 1° ottobre 1988 “fino
alla divisione”. La questione si chiarisce se si pone
mente al fatto che con l'estromissione dalla comunione ereditaria di __________
andavano fatti tutti i conguagli e, del canone di locazione corrisposto da CO 1,
anche la coerede __________, giustamente, ne doveva approfittare.
Effettuati
i conguagli e ridotto il rapporto di comunione ereditaria ai soli CO 1 ed RI 1,
assegnati loro i lotti A e B, con immissione in possesso e quindi godimento,
non aveva e non ha più senso alcuno chiedere a CO 1 di corrispondere un canone
di locazione alla comunione ereditaria.
La
data della firma del contratto di divisione immobiliare del 24 aprile 2001
(doc. F) altro non è se atto formale destinato a permettere l'iscrizione a
registro fondiario del frazionamento del particellare 1070 di __________ e la
relativa assegnazione dei particellari 1070 e 3027 di __________ ai due coeredi,
operazione resasi possibile dopo le difficoltà burocratiche dovute all'approvazione
cantonale del frazionamento.
La
conclusione logica è che, ridotta la comunione ereditaria ai soli due fratelli __________,
termina, come del resto è terminato, l'obbligo di corresponsione di canone di
locazione da parte di CO 1 per l'immobile a lui assegnato.
b) Contrariamente
all'opinione dell'attore, non è vero intanto che per “divisione” dell'eredità possa
intendersi solo – dal profilo giuridico – quella reale. Una divisione
convenzionale produce i suoi effetti tra gli eredi sin dal momento della formazione
e accettazione dei lotti o dalla firma del contratto di divisione (art. 634
cpv. 1 CC). Gli eredi quindi possono prendere direttamente dominio dei beni che
formano il rispettivo lotto (“divisione reale”), ma possono anche procedere in
due tempi, stipulando prima un contratto di divisione scritto (art. 634 cpv. 2
CC) e poi eseguendo tale contratto per atti di disposizione corrispondenti. In questo
secondo caso l'effetto vincolante della divisione interviene già alla firma
dell'atto, prima dell'esecuzione reale, e
pone termine alla divisione (Schaufelsberger
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 634), indipendentemente dal
fatto che gli eredi acquisiranno la proprietà individuale sui beni del rispettivo
lotto solo nella misura in cui i necessari atti di disposizione saranno eseguiti
(trattandosi di immobili, nella misura in cui i trasferimenti di proprietà saranno
iscritti nel registro fondiario: Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 644 n. 1395 con rinvii). Al
proposito la dottrina è univoca (Piotet,
Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975,
pag. 815; Tuor/Picenoni in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 15 ad art. 634 CC).
c) In
concreto gli eredi hanno definito nella transazione del
27
ottobre 1995 i lotti spettanti a ciascuno di loro e l'ammontare di taluni conguagli,
in specie quelli dovuti da CO 1 e RI 1 alla sorella__________ (ma non solo, la
convenzione prevedendo, tra l'altro, anche
un conguaglio di fr. 5917.– dovuto da CO 1 al ricorrente: pag. 4 a metà).
L'accordo non si limitava a disporre la dimissione della sorella dalla
comunione ereditaria; fissava anche i lotti destinati ai due fratelli, che costoro
hanno accettato con effetto vincolante. L'eredità è stata quindi interamente
divisa. Certo, per quanto riguardava l'attore e il convenuto l'operazione
richiedeva ancora il frazionamento dell'originaria particella n. 1070, il quale
soggiaceva all'approvazione del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione dell'agricoltura, onde la necessità di rinviare il calcolo definitivo
dei conguagli reciproci al momento in cui sarebbe avvenuta l'iscrizione nel
registro fondiario. L'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa ha poi richiesto
un raggruppamento previo di terreni e l'acquisto di un fondo dal Comune di Massagno
(la particella n. 1087), ma ciò nulla muta alla circostanza che il 27 ottobre
1995 ogni erede avesse ormai accettato con effetto vincolante il proprio lotto.
Nella misura in cui tenta di far passare la transazione del 27
ottobre 1995 per un semplice atto preparatorio, quasi fosse un accordo informale
tra eredi o un precontratto, il ricorrente affaccia dunque una tesi infondata.
d) Alla
transazione del 27 ottobre 1995 (“convenzione di scioglimento parziale della comunione ereditaria fu __________
e compromesso arbitrale”)
l'attore e il convenuto hanno poi fatto seguire un “contratto di divisione immobiliare” (doc. F), del 15 maggio 2001, il quale è servito per l'iscrizione del noto frazionamento
immobiliare nel registro fondiario. Tale convenzione non contiene niente di nuovo
(se non misurazioni fondiarie definitive) rispetto alla transazione del 27 ottobre
1995 e si connota manifestamente come un atto di esecuzione reale, come un atto
di disposizione immobiliare facente seguito al contratto di divisione. Individuando
il momento della divisione ereditaria nel 27 ottobre 1995 (e non nel 15 maggio
2001, come pretende l'attore), l'arbitro è dunque lungi dall'avere argomentato
in modo insostenibile. Per di più, egli
ha accertato che in seguito alla transazione del
27 ottobre 1995 ogni erede ha ottenuto
l'immissione in possesso (“e quindi il godimento”) della propria spettanza immobiliare,
ciò che rendeva senza senso la corresponsione di ulteriori canoni per
l'occupazione della casa paterna “ed accessori” da parte di CO 1. Con tale
argomentazione il ricorrente non si confronta. Tanto basterebbe per dichiarare
il ricorso addirittura irricevibile.
e) Ribadisce
l'attore che la transazione del 27 ottobre 1995 non accennava alla
liquidazione definitiva delle reciproche pretese ereditarie
tra lui e il fratello, sicché non poteva equipararsi a una “divisione”. Anzi,
già nel brevetto n. 7022 del dott. __________ si
stabiliva – egli sottolinea – che il calcolo definitivo
dei conguagli sarebbe avvenuto solo una volta iscritti i trapassi di proprietà
nel registro fondiario (9° foglio in basso). L'argomentazione è puramente appellatoria e non sostanzia alcuna
censura di arbitrio, a prescindere dal fatto che una divisione ereditaria
produce i suoi effetti – come si è appena spiegato – sin “dalla firma del
contratto di divisione” (art. 634 cpv. 1 CC). Che poi gli eredi decidano di
rinviare il calcolo dei conguagli al momento in cui il trasferimento di
proprietà sarà iscritto nel registro fondiario poco importa.
f) Il
ricorrente soggiunge che, accettando nel brevetto notarile di rinviare il
calcolo dei conguagli al momento in cui il negozio giuridico sarebbe stato
iscritto nel registro fondiario, il convenuto si è impegnato a versare canoni
per l'occupazione della casa paterna fino a quella data. La tesi sfiora l'equivoco.
Un conto per vero è il momento in cui un obbligo di versamento decade e un
altro è il momento in cui si procede al calcolo dei conguagli. Piuttosto ci si
potrebbe domandare, trattandosi nella fattispecie di interpretare un'intesa
contrattuale, quali fossero in concreto le reali intenzioni delle parti, senza
stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore (art. 18
cpv. 1 CO), rispettivamente come le parti dovessero comprendere in buona fede –
e non necessariamente secondo accezioni prettamente giuridiche – la locuzione
“fino alla divisione” contenuta nel brevetto n. 7022
del dott. __________, tenuto conto delle circostanze del
caso specifico nel loro insieme (esegesi oggettiva: DTF 131 III 611 con
rinvii). Simili questioni tuttavia non sono state affrontate nel lodo. Da parte
sua il ricorrente non accenna, sotto questo profilo, ad arbitrari accertamenti
di fatto né a un'arbitraria applicazione del diritto. Ne segue che la questione
non può essere approfondita oltre.
10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta su un solo punto:
l'annullamento del dispositivo inerente al riparto dei costi per la costruzione
dell'accesso sul suo fondo in favore della particella n. 1070 (consid. 6). Su
tutto il resto esce sconfitto: dalla duplice violazione del diritto d'essere
sentito (consid. 3 e 4) all'arbitraria costituzione
dell'accesso al fondo n. 1070 lungo la sua particella n. 3027 (consid. 5),
all'arbitraria indennità dovutagli in seguito
all'assegnazione della particella n. 1176 al convenuto (consid. 7), all'arbitraria
nullità della comunicazione con cui l'attore ha sollecitato al convenuto il
versamento dal 1° aprile 1989 di fr. 800.– mensili per l'occupazione della casa
paterna (consid. 8) fino all'arbitrario esonero del
convenuto dal pagamento di un canone per l'occupazione della casa medesima dopo
il 1° novembre 1995 (consid. 9). Nel complesso si giustifica pertanto ch'egli
sopporti quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di
risarcire alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Il
parziale annullamento del lodo impone anche l'annullamento del dispositivo sui
costi d'arbitrato e sulle ripetibili (n. 3), che l'arbitro potrà confermare o
modificare secondo il suo apprezzamento in esito al nuovo giudizio.
11. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il ricorso per
nullità mirava alla cassazione dell'intero lodo. E davanti all'arbitro l'attore
chiedeva, per la sola occupazione della casa paterna da parte del convenuto, la
somma di fr. 44 175.–. A ciò si aggiungeva il valore degli accessi (contestati) per
i due fondi, il costo per la costruzione delle strade e
quello relativo a metà della
particella n. 1176. Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente, in definitiva, la soglia
dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispostivi n. 2.4 primo
capoverso e n. 3 del lodo impugnato sono annullati.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2000.–
da
anticipare dal ricorrente, sono posti per un quinto a carico di CO 1 e per il
resto a carico del ricorrente, che rifonderà a CO 1 fr. 3000.– per
ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
– ;
– , .
Comunicazione all'arbitro avv. , Lugano.
terzi implicati
AR 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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