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Decisione

11.2004.158

protezione del figlio: Protezione del figlio: assunzione di prove per chiarire se il bene del figlio sia minacciato e ricusa del perito

16 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 605.2003/R.85.2004

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

PA 1 )

alla

CO 2 ,

riguardo al

figlio J__________ __________ (1999);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 24 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11

novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 27 ottobre 2004 la CO 2 ha ordinato a AP 1 di presentare il

figlio

J__________ (1999) mercoledì 17 novembre 2004 nello studio della

dott. __________

a __________ per un esa­me proctologico, cui la Commissione ha delegato il

dott. __________;

che tale

visita è stata decisa dall'autorità tutoria nell'intento di valutare se

occorrano misure a protezione del minorenne;

che l'8

novembre 2004 AP 1 è insorta all'autorità di vigilanza, chiedendo – previo

conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento dell'ordine ricevuto;

che,

statuendo l'11 novembre 2004, l'autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile,

senza prelevare tasse né spese, e ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria;

che AP 1

ha presentato il 24 novembre 2004 un appel­lo volto a ottenere da questa Camera

– oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sospensione della procedura

in virtù dell'art. 104 CPC e la riforma della decisione impugnata nel senso di

vedere annullata quella emessa dalla Commissione tutoria regionale;

che

l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che,

come questa Camera ha già spiegato diffusamente nella sentenza del 23 marzo

2004 pronunciata fra le stesse parti (inc. 11.2004.26), la decisione con cui

un'autorità tutoria decide di

esperire una prova può essere impugnata davanti all'autorità di

vigilanza solo ove l'assunzione del mezzo istruttorio sia suscettiva di

arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (nel senso

dell'art. 44 LPAmm), mentre la decisione dell'autorità di vigilanza non è più

impugnabile con alcun rimedio giuridico (sen­tenza citata, consid. 5);

che

analogo principio vige – ha ricordato questa Ca­mera – nella procedura civile,

l'ordinanza con cui un Pretore disponga l'assun­zione di una prova nell'ambito

di una causa di separazione o divorzio per decidere se si impongano misure a

protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 CC) non potendo essere appellata

per alcun motivo (art. 95 cpv. 1 CPC; sentenza citata, consid. 6), seppure in

tal caso non sussista un doppio grado di giurisdizione sul piano cantonale;

che non

senza temerarietà l'appellante insiste pertanto nel ripresentare appello contro

una decisione dell'autorità di vigilanza in materia di assunzione probatoria;

che, non

essendo dato appello contro una decisione dell'autorità di vigilanza nella

materia predetta, non entra in linea di conto nemmeno la sospensione della procedura

davanti alla Camera chiesta dall'interessata a norma dell'art. 104 CPC;

che

appellabile è per converso – come ha già illustrato questa Camera – una decisione

Considerandi

con cui l'autorità di vigilanza accolga o respinga la ricusazione di un perito

(sentenza citata, consid. 9);

che

nell'appello l'interessata torna a criticare la designazione del dott. __________,

specialista incaricato di eseguire l'esame proctologico nella fattispecie;

che su

tale questione l'autorità di vigilanza non è entrata in argomento, “ritenuto

che sui fatti e le motivazioni addotti dalla signora AP 1 più di un'autorità ha

già avuto modo di statuire”;

che

nell'appello l'interessata nemmeno accenna a nuovi motivi di ricusazione da lei

addotti e disattesi dall'autorità di vigilanza nei con­fronti del dott. __________

(sempre che lo specialista possa equipararsi, sotto il profilo della ricusazione,

a un perito giudiziario: sentenza citata, consid. 10 in fine);

che a

tale proposito l'appello si rivela quindi carente di motivazione e come tale,

una volta ancora, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il

cpv. 5),

che ciò

esclude d'acchito una sospensione della procedura dinanzi a questa Camera

giusta l'art. 104 CPC, fosse solo sul tema della ricusa;

che, del

resto, l'unico rimprovero di parzialità mosso dall'appellante al dott. __________

è quello di avere dichiarato al Procuratore pubblico che una dilatazione anale

e una “striscia cicatriziale possono essere compatibili con esiti di lesioni da

contatto, ad esempio manipolazione dell'ano” (doc. C: decreto di non luogo a

procedere riguardante __________, del 3 marzo 2004, pag. 2 in alto);

che tale

affermazione di carattere generale non basta lontanamente a denotare una

qualsivoglia prevenzione dello specialista verso il nuovo compagno

dell'appellante, né a rimettere in causa la valutazione già espressa da questa

Camera nella citata sentenza sull'imparzialità di lui (consid. 11), onde

l'infondatezza dell'appello anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile;

che, la

data e l'ora fissate dall'autorità tutoria all'appellante per condurre il

figlio alla visita proctologica essendo decorse nelle more del termine di

appello, la Commissione tutoria regionale fisserà all'appellante un nuovo

appuntamento, ripetendo la com­minatoria penale e procedendo senz'altro – in

caso di renitenza – alla convocazione forzata, quand'anche l'interessata

dovesse introdurre altri appelli contro l'assunzione della prova;

che, per

quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, la manifesta inammissibilità

dell'atto ne comporta l'addebito all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo sta­to

intimato per osservazioni;

che la

domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta,

indipendentemente dalla grave ristrettezza fatta valere dalla richiedente (art.

3.

cpv. 1 Lag);

che all'impugnazione

– presentata invero con leggerezza – mancava infatti, fin dall'inizio, ogni

possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che delle

difficili condizioni in cui versa l'appellante si tiene conto, nonostante

tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi

implicati

PI 1

patrocinato da: PA 2

Per la prima Camera

civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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