11.2004.158
protezione del figlio: Protezione del figlio: assunzione di prove per chiarire se il bene del figlio sia minacciato e ricusa del perito
16 dicembre 2004Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.158
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, ICCA
Titolo:
protezione del figlio:
Protezione del figlio: assunzione di prove per chiarire se il bene del figlio sia minacciato e ricusa del perito
art. 307 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.158
Lugano,
16 dicembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 605.2003/R.85.2004
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
PA 1 )
alla
CO 2 ,
riguardo al
figlio J__________ __________ (1999);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11
novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 27 ottobre 2004 la CO 2 ha ordinato a AP 1 di presentare il
figlio
J__________ (1999) mercoledì 17 novembre 2004 nello studio della
dott. __________
a __________ per un esame proctologico, cui la Commissione ha delegato il
dott. __________;
che tale
visita è stata decisa dall'autorità tutoria nell'intento di valutare se
occorrano misure a protezione del minorenne;
che l'8
novembre 2004 AP 1 è insorta all'autorità di vigilanza, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento dell'ordine ricevuto;
che,
statuendo l'11 novembre 2004, l'autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile,
senza prelevare tasse né spese, e ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria;
che AP 1
ha presentato il 24 novembre 2004 un appello volto a ottenere da questa Camera
– oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sospensione della procedura
in virtù dell'art. 104 CPC e la riforma della decisione impugnata nel senso di
vedere annullata quella emessa dalla Commissione tutoria regionale;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che,
come questa Camera ha già spiegato diffusamente nella sentenza del 23 marzo
2004 pronunciata fra le stesse parti (inc. 11.2004.26), la decisione con cui
un'autorità tutoria decide di
esperire una prova può essere impugnata davanti all'autorità di
vigilanza solo ove l'assunzione del mezzo istruttorio sia suscettiva di
arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (nel senso
dell'art. 44 LPAmm), mentre la decisione dell'autorità di vigilanza non è più
impugnabile con alcun rimedio giuridico (sentenza citata, consid. 5);
che
analogo principio vige – ha ricordato questa Camera – nella procedura civile,
l'ordinanza con cui un Pretore disponga l'assunzione di una prova nell'ambito
di una causa di separazione o divorzio per decidere se si impongano misure a
protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 CC) non potendo essere appellata
per alcun motivo (art. 95 cpv. 1 CPC; sentenza citata, consid. 6), seppure in
tal caso non sussista un doppio grado di giurisdizione sul piano cantonale;
che non
senza temerarietà l'appellante insiste pertanto nel ripresentare appello contro
una decisione dell'autorità di vigilanza in materia di assunzione probatoria;
che, non
essendo dato appello contro una decisione dell'autorità di vigilanza nella
materia predetta, non entra in linea di conto nemmeno la sospensione della procedura
davanti alla Camera chiesta dall'interessata a norma dell'art. 104 CPC;
che
appellabile è per converso – come ha già illustrato questa Camera – una decisione
Considerandi
con cui l'autorità di vigilanza accolga o respinga la ricusazione di un perito
(sentenza citata, consid. 9);
che
nell'appello l'interessata torna a criticare la designazione del dott. __________,
specialista incaricato di eseguire l'esame proctologico nella fattispecie;
che su
tale questione l'autorità di vigilanza non è entrata in argomento, “ritenuto
che sui fatti e le motivazioni addotti dalla signora AP 1 più di un'autorità ha
già avuto modo di statuire”;
che
nell'appello l'interessata nemmeno accenna a nuovi motivi di ricusazione da lei
addotti e disattesi dall'autorità di vigilanza nei confronti del dott. __________
(sempre che lo specialista possa equipararsi, sotto il profilo della ricusazione,
a un perito giudiziario: sentenza citata, consid. 10 in fine);
che a
tale proposito l'appello si rivela quindi carente di motivazione e come tale,
una volta ancora, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il
cpv. 5),
che ciò
esclude d'acchito una sospensione della procedura dinanzi a questa Camera
giusta l'art. 104 CPC, fosse solo sul tema della ricusa;
che, del
resto, l'unico rimprovero di parzialità mosso dall'appellante al dott. __________
è quello di avere dichiarato al Procuratore pubblico che una dilatazione anale
e una “striscia cicatriziale possono essere compatibili con esiti di lesioni da
contatto, ad esempio manipolazione dell'ano” (doc. C: decreto di non luogo a
procedere riguardante __________, del 3 marzo 2004, pag. 2 in alto);
che tale
affermazione di carattere generale non basta lontanamente a denotare una
qualsivoglia prevenzione dello specialista verso il nuovo compagno
dell'appellante, né a rimettere in causa la valutazione già espressa da questa
Camera nella citata sentenza sull'imparzialità di lui (consid. 11), onde
l'infondatezza dell'appello anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile;
che, la
data e l'ora fissate dall'autorità tutoria all'appellante per condurre il
figlio alla visita proctologica essendo decorse nelle more del termine di
appello, la Commissione tutoria regionale fisserà all'appellante un nuovo
appuntamento, ripetendo la comminatoria penale e procedendo senz'altro – in
caso di renitenza – alla convocazione forzata, quand'anche l'interessata
dovesse introdurre altri appelli contro l'assunzione della prova;
che, per
quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, la manifesta inammissibilità
dell'atto ne comporta l'addebito all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato
intimato per osservazioni;
che la
domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta,
indipendentemente dalla grave ristrettezza fatta valere dalla richiedente (art.
3.
cpv. 1 Lag);
che all'impugnazione
– presentata invero con leggerezza – mancava infatti, fin dall'inizio, ogni
possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che delle
difficili condizioni in cui versa l'appellante si tiene conto, nonostante
tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi
implicati
PI 1
patrocinato da: PA 2
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster