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Decisione

11.2004.159

protezione del figlio: funzione di un curatore educativo

16 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre e ha stabilito il diritto di visita del padre in un giorno

la settimana, alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 alle

19.00, prelevando i figli al loro domicilio e ivi riportandoli agli orari

stabiliti. Un appello presentato da AP 1, non riguardante però l'affidamento

dei figli né la disciplina delle relazioni personali, è tuttora pendente

davanti a questa Camera (inc. 11.2004.19).

B. Sorte

difficoltà in merito all'esercizio del diritto di visita, il 25 feb­braio 2004 CO

2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 15 affinché fosse designato

ai figli un curatore con poteri speciali per sorvegliare il corretto

mantenimento delle relazioni personali. AP 1 si è opposta il 27 maggio 2004

alla misura richiesta e ha instato per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Le parti sono state personalmente sentite all'udienza del 28

maggio 2004, in occasione della quale l'autorità tutoria ha fissato le date del

diritto di visita, avvertendo la madre che in caso di comprovata inosservanza

l'autorità avrebbe adottato misure accompagnatorie. Vista l'inadempienza di

lei, CO 2 si è nuovamente rivolto il 7 giugno 2003 alla Commissione tutoria,

postulando una volta ancora la nomina di un curatore educativo. All'udienza del

14 luglio 2003, indetta per la discussione, AP 1 non si è più opposta al

provvedimento, purché fosse designata una persona “competente”.

C. Con

decisione del 2 settembre 2004 la Commissione tutoria re­gionale ha istituito

in favore di E__________ e N__________ una curatela a norma dell'art. 308 cpv.

2 CC, designando come curatore PI 1, operatore sociale del Comune di __________,

incaricato di assicurare il rispetto delle decisioni prese dal giudice

sull'esercizio del diritto di visita. Nel frattempo, con risoluzione del 16

giugno 2004 l'autorità tutoria ha rifiutato a AP 1 il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

D. Contro

le decisioni appena citate AP 1 è insorta il 1° luglio e il 13 settembre 2004

alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando

il beneficio litigioso e l'istituzione in favore dei figli di una curatela

educativa con mandato al curatore, specificatamente formato, di compiere una

mediazione fra genitori. Statuendo l'11 novembre 2004, l'autorità di vigilanza

ha respinto i ricorsi, senza prelevare spese o tasse di giustizia. La ricorrente,

cui è stato rifiutata l'assistenza giudiziaria, è stata tenuta a versare a CO 2

fr. 300.– per ripetibili.

E. Il 2

dicembre 2004 AP 1 ha impugnato con appello la decisione predetta per ottenerne

la riforma nel senso di vedere istituita una curatela educativa secondo l'art.

308 CC con mandato al curatore di operare una mediazione fra genitori, assistendoli

e consigliandoli attivamente nel loro rapporto con i figli. L'appello non è

stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese

quelle a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel

termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le

particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è

dunque ricevibile.

2.

La Commissione tutoria regionale, accertato che la ricorrente

disattendeva con manifesta intenzione le disposizioni del Pretore

sull'esercizio del diritto di visita, ha istituito in favore dei figli una

curatela giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Come curatore essa ha designato PI 1,

operatore sociale del Comune di __________, incaricato di assicurare il

rispetto di quanto il Pretore aveva deciso circa le visite del padre ai figli.

L'autorità di vigilanza ha confermato il provvedimento, rilevando che

l'incapacità dei genitori di risolvere autonomamente i loro conflitti

giustificava il provvedimento. Essa ha rilevato che compito del curatore non è

solo quello di vigilare l'esercizio del diritto di visita, ma anche quello di

sorvegliare, curare e intervenire a salvaguardia del medesimo. La gestione del

conflitto tra i genitori, per contro, esula dal compito del curatore e va

affidata – se mai – a una mediazione familiare. Quanto alla figura del

curatore, l'autorità di vigilanza ha rilevato che in mancanza di un caso di

esclusione e di motivi di inidoneità, PI 1 era in grado di assumente il compito

affidatogli, poco importando che egli non avesse esperienza nel campo della

mediazione familiare.

3.

L'appellante

rammenta che il suo rapporto con il marito è fortemente conflittuale e che gli

aspri disaccordi rendono oggettivamente difficile l'esercizio del diritto di

visita. A suo avviso la curatela deve comprendere una mediazione attiva dei

conflitti che pregiudicano il corretto sviluppo delle relazioni tra genitori e

figli, non limitarsi a vigilare l'esercizio del diritto di visita. Il curatore

dovrebbe pertanto occuparsi anche di mediazione familiare, sicché quello

designato dall'autorità tutoria, senza specifica formazione, non è idoneo.

L'appellante rimprovera infine all'autorità tutoria di avere designato un

curatore con compiti di poliziotto e non con poteri tali da trovare un modus

vivendi fra genitori.

4.

I

criteri per l'adozione di misure a protezione del figlio sono già stati

diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza (sentenza impugnata, consid.

2.

). Basti rammentare che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle

relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) si impone, in particolare, ove

l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare

il bene del figlio (Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 14 all'inizio ad art. 308 CC con

rimandi), inteso come corretto sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 206 n. 27.14). Ogni misura di

protezione giusta l’art. 307 segg. CC deve, per altro, tendere al bene del

figlio ed è indipendente da eventuali colpe dei genitori o di terzi, né

costituisce una for­ma di sanzione nei loro confronti (Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 307).

5.

Nel

caso specifico entrambe le parti riconoscono le difficoltà nell'esercizio del

diritto di visita. Gli atti confermano dissidi tra loro sulle date e gli orari

delle visite, così come sulla presenza di terzi agli incontri (doc. 18, 19, 21,

25, 26, 27, 33 e 35). I conflitti fra genitori palesano una flagrante incapa­cità

di dialogo e di sop­portazione, sicché nell'interesse dei figli l'istituzione

di una curatela educativa appare non solo ragionevole, ma necessaria. Quanto

alle funzioni, il curatore chiamato a vigilare il diritto di visita (come in

concreto quello fissato dal Pretore con sentenza del 3 febbraio 2004) deve

vegliare a che le relazioni tra il genitore non affidatario e figli si svolgano

conformemente a quanto ha deciso l'autorità, rego­lando se necessario le

modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breit­schmid,

op. cit., n. 14 ad art. 308). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante,

egli ha non semplici mansioni di “poliziotto”, né il suo compito si esaurisce

nell'accertare l'avvenuto esercizio del diritto di visita. Nei limiti del suo

ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici

che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se

ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 308

CC). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto

possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in

caso di conflitto fra genitori (Biderbost,

Die Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 ZGB,

Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid,

op. cit., n. 4 ad art. 308 CC), né egli può sottrarsi a tale incombenza (DTF

118.

II 242 consid. 2d). Nel caso in esame nulla induce a supporre che PI 1, operatore

sociale del Comune di __________, sia incapace di assolvere il compito

affidatogli dall'autorità tutoria. Ch'egli non sia formato come mediatore –

come si vedrà in appresso – poco giova.

6.

L'appellante

postula la designazione di un curatore idoneo a mediare e ad assistere i

genitori, come pure a consigliarli attivamente nel rapporto con i figli. Se non

che, come ha rilevato l'autorità di vigilanza, ciò significa chiedere

l'intervento di un mediatore familiare. Non fa dubbio che nel caso in esame l'idea

possa essere felice. E nulla osta a che i coniugi facciano capo a una tale

figura. Questa non va confusa però con una curatela educativa, la cui finalità

è di rendere possibile l'esercizio del diritto di visita, anzitutto,

nell'interesse dei figli. Certo, tra i compiti del mediatore

si annovera anche quello di garantire ai figli relazioni stabili e serene con

entrambi i genitori, come pure di aiutare la coppia a trovare soluzioni

concordate che regolino i rapporti tra genitori e figli. Non incombe tuttavia al curatore educativo aiutare

i coniugi a trovare accordi durevoli e vicendevolmente accettabili per risolvere,

nel rispetto di ognuno, un conflitto legato a questio­ni familiari. All'autorità

tutoria spetta salvaguardare le modalità di esercizio delle

relazioni personali con la presenza di un curatore che assicuri il rispetto

della regolamentazione del diritto di visita fissato dall'autorità. I contrasti

fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di visita, vanno rimediati in

primo luogo dalle parti medesime, seguendo le direttive precise e puntuali che

il curatore è tenuto a impartire, intervenendo senza indugio e regolando in maniera

obbligatoria i particolari delle visite (DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979

pag. 292). Ove l'uno o l'altro dei genitori si dimostrasse inadempiente o

incapace di seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità

tutoria per i provvedimenti del caso.

7.

Se

ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Gli oneri del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato

oggetto d'intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

– Commissione tutoria

regionale 15, Giubiasco.

Comunicazione a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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