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Decisione

11.2004.16

misure a protezione dell'unione coniugale

5 novembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.132

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Città promossa con istanza dell'11 giugno 2003 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1 Someo

(patrocinato da PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3

febbraio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AA 1 (1955) e AP 1 (1958) si sono sposati a Locarno il 29 luglio

1983. Dal matrimonio sono nati S__________ (21 marzo 1985) e F__________ (11

aprile 1988). Il marito è vicedirettore del __________ a __________. Impiegata

di commercio per formazione, dopo il matrimonio la moglie non ha più lavorato,

salvo riprendere l'attività per dieci mesi nella primavera del 2002. I coniugi

si sono separati nell'ottobre 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione

comune (particella n. 3781 RFD di __________, proprietà di lui) per trasferirsi

a__________

B. L'11

giugno 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città

con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere

l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale,

l'affidamento del figlio F__________ (riservato il diritto di visita del

padre), un contributo alimentare dal 1° luglio 2003 di fr. 5160.– mensili per

sé e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio, aumentato a fr. 1300.– mensili dall'11

aprile 2006, così come la metà del bonus ricevuto annualmente dal

marito, previa deduzione di quanto da lei percepito a titolo di reddito della

sostanza. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 3 luglio 2003

il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha assegnato

l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, e ha fissato dal

1° luglio 2003 un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie,

oltre a uno di fr. 1000.– mensili per F__________. Il 16 luglio 2003 AA 1ha

postulato la riduzione del contributo per la moglie a fr. 2485.– mensili,

offrendo il pagamento diretto degli interessi ipotecari gravanti l'abitazione

di __________.

C. All'udienza

del 24 luglio 2003, indetta la discussione dell'istanza a protezione dell'unione

coniugale e il contraddittorio sulla modifica, AA 1ha confermato la

disponibilità a versare fr. 2485.– mensili per la moglie, senza opporsi alle

altre domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla

discussione finale. Nelle sue conclusioni scritte del 20 novembre 2003 il

marito ha riaffermato le sue conclusioni, ma ha aumentato il contributo offerto

per la moglie a fr. 2959.– mensili senza limiti di tempo. AA 1ha mantenuto le

sue posizioni, salvo ridurre la richiesta di contributo alimentare per sé a fr.

4848.50 mensili, autorizzando nel contempo il marito a dedurre dalla somma gli

oneri ipotecari gravanti l'abitazione e il leasing dell'autovettura da lei usata.

D. Con sentenza del 3 febbraio 2004 il Pretore ha autorizzato la sospensione

della comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui

ha affidato il figlio, e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per

lei di fr. 4550.– mensili fino al 30 settembre 2004 (previa deduzione degli

oneri ipotecari e del leasing che la riguarda), ridotto a fr. 3650.– mensili

dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e soppresso dopo di allora. Il contributo

alimentare per il figlio è stato stabilito in fr. 1400.– mensili (senza

l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1600.–, sono

state ripartite a metà, compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 6 febbraio 2004 nel

quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per

lei sia aumentato, dal 1° febbraio 2004, a fr. 6121.– mensili (con le deduzioni

già ammesse dal Pretore) fino al momento in cui essa inizierà un'attività lucrativa,

dopo di che il suo reddito sarà imputato sul contributo alimentare. Nelle sue

osservazioni del 17 marzo 2004 AA 1 propone di respingere l'appello e di

confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con

il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.

5.

LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore

statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato

alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

I

documenti prodotti dalle parti per la prima volta in questa sede sono

irricevibili. L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC)

prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti

all'istanza cantonale superiore”. Simile facoltà tuttavia riguarda solo le

cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non le misure

provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 in re K.P., consid. 1 e 2,

pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128, e del 14 febbraio 2002 in re K.L.,

consid. 1) né quelle protettrici dell'unione coniuga­le (da ultimo: I CCA,

sentenza 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 2a). In tali ambiti continua a

valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il

principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414

verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua

iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia:

art. 419b CPC). In concreto i nuovi mezzi di prova non giovano al figlio,

alla cui tutela è principalmente rivolto il principio inquisitorio. Non sono

dunque ammissibili.

3.

Litigioso

è nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore

ha accertato il reddito netto del marito in fr. 12 545.– netti mensili (esclusi

gli assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3400.– (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie

fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 400.–, leasing autovettura fr. 600.–,

assicurazioni diverse fr. 200.–, costi autovettura fr. 300.–, imposte stimate

fr. 500.–), cui ha aggiunto fr. 1100.– mensili di contributo per la figlia S__________,

maggiorenne agli studi. Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato un reddito

dalla sostanza immobiliare di fr. 748.– mensili, imputandole dal 1° ottobre

2004.

al 31 marzo 2005 un reddito ipotetico di fr. 1800.– mensili (per un'attività

al 50%) e uno, non precisato, tale da consentirle di provvedere al proprio

sostentamento dopo di allora, il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.

3238.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese

accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 407.–, leasing autovettura

fr. 290.–, assicurazioni varie fr. 150.–, costi autovettura fr. 150.–, mantenimento

dei cani fr. 241.–, imposte stimate fr. 500.–). Il fabbisogno in denaro del

figlio è stato valutato in fr. 1755.– mensili, ma il primo giudice ha ritenuto

“equo” un contributo alimentare di fr. 1400.– (escluso l'assegno familiare).

Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 4155.– mensili dal 1° febbraio al 30

settembre 2004, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di

fr. 4550.– mensili, ridotto a fr. 3650.– fino al 31 marzo 2005 (data

un'eccedenza di fr. 5954.–) e nulla più dopo di allora.

4.

Dal

profilo formale è deplorevole anzitutto che nella fattispecie non sia stato

ascoltato il figlio F__________, il quale al momento in cui il Pretore ha

statuito aveva quasi 16 anni. Eppure i minorenni, prima che siano adottate

disposizioni al loro riguardo, devono essere sentiti personalmente e

appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o

motivi gravi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede

provvisionale (DTF 126 III 497) e – per analogia – nell'ambito di misure

protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.126 del 14

settembre 2004, consid. 3). In materia di contributi alimentari l'audizione dei

ragazzi può peraltro rivelarsi proficua qualora eventuali inclinazioni e interessi

scolastici siano suscettibili di influire sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes,

in: AJP 12/1999 pag. 1581), ciò che in concreto – vista l'età del ragazzo –

sarebbe stato il caso.

Finora

questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello

rimanga contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento

né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi

due punti, gli atti sono rinviati al Pretore perché proceda senza indugio

all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3).

L'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può tuttavia essere

dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore

ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli

nell'ambito di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione

coniugale – sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede

si ometta tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag.

125.

consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme

essenziali di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti –

compie atti nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Per

questa volta si rinuncia a provvedimenti, il Pretore avendo per lo meno tenuto

conto del fatto che il ragazzo è agli studi e abbisogna di un contributo fino

al termine della formazione. Dovessero però ravvisarsi altri casi in cui

l'ascolto di figli in età scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione

(foss'anche solo sui contributi alimentari), questa Camera annullerà d'ufficio

i dispositivi della sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornerà gli

atti in prima sede perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla

mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato

all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).

5.

Quanto

alla figlia maggiorenne S__________, il Pretore ha inserito nel bilancio familiare

anche il contributo di fr. 1100.– mensili che il padre le versa. Ora, il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi

della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Il

contributo per figli maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277

cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser,

in: Berner Kommentar, n. 51 ad art. 176 CC). Ciò vale anche davanti al giudice

della separazione o del divorzio, il quale può fissare contributi solo per

figli minorenni. Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre

la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momen­to

dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni. Questa Camera ha nondimeno avuto

modo di precisare che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per figli maggiorenni

comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da ultimo: I CCA,

sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5). Il Tribunale federale, in

un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/ 2001

del 22 novembre 2001, consid. 2g). E in concreto i genitori risultano perfettamente

d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare del contributo. D'altro

lato non si scorge il minimo indizio circa eventuali disaccordi della figlia su

tale modo di procedere o sull'entità del contributo in suo favore. Dato che il

caso è chiaro, nei confronti di S__________ si può quindi prescindere da una formale

interpellazione nel quadro dell'attuale causa.

6.

L'appellante non censura il contributo alimentare per il figlio __________,

fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma nel contestare il proprio

fabbisogno minimo critica la decisione del primo giudice, che nulla le ha

riconosciuto per le spese dell'alloggio, l'importo di fr. 498.– per interessi

ipotecari risultando “azzerato dalla quota parte concernente l'alloggio già

ricompresa nel fabbisogno dei figli” (circa fr. 300.– per F__________ e fr.

200.

– per S__________). La questione merita dunque di essere approfondita.

a) Nel

caso di F__________, il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di

fr. 1755.– mensili indicato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nella tabella

dell'edizione 2003 (in:www. ajb.zh.ch) per un figlio fra i 13 e 18 anni che

vive insieme con un fratello o una sorella nella medesima economia domestica. A

ragione, la figlia S__________a vivendo

anch'essa con la madre e beneficiando di un contributo di mantenimento. E

siccome la madre, come si vedrà in appresso (consid. 11c), è tenuta a lavorare

a metà tempo dal settembre del 2004 fino al marzo del 2005 e al 100% dopo di

allora, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005 la metà della cura e educazione

va prestata in natura, ma nulla più in seguito (principio definito “corretto”

dal Tribunale federale:5C.32/ 2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Il

fabbisogno del figlio ascende pertanto a fr. 1510.– mensili fino al 30

settembre 2004, a fr. 1633.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1755.–

mensili dopo di allora.

b) Per

quanto riguarda il costo dell'alloggio, nel fabbisogno in denaro del figlio non

va inserito dipoi il valore medio previsto dalle citate raccomandazioni, bensì

una quota della somma pagata dal genitore affidatario. In concreto il costo

dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli assomma a

complessivi 7/12 (un terzo più un quarto: Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione

2000, pag. 13 in alto) dell'esborso effettivo, ossia dell'onere ipotecario (fr.

498.

–) e delle spese accessorie (fr. 250.–). Nel fabbisogno in denaro di __________

rientrano così fr. 220.– (invece dei fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni).

Il resto (fr. 308.–) rimane nel fabbisogno minimo dell'istante. Ciò posto, le

necessità del figlio ammontano a fr. 1435.– mensili fino al 30 settembre 2004,

a fr. 1558.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1680.– mensili in seguito.

c) Si

conviene con il Pretore che il contributo di mantenimento destinato a un figlio

non va confuso con il fabbisogno in denaro, il primo dovendo essere stabilito

anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4

consid. bb). Ciò non significa tuttavia che un giusto fabbisogno vada decurtato

solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo o per non meglio precisate

“ragioni equitative” (sentenza impugnata, consid. 7). L'ammontare di un

fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Se mai, nel caso in cui

i redditi del­le parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura

esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore

avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). Ciò posto, in virtù del

principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1), il

fabbisogno in denaro di __________ deve essere rivalutato a fr. 1435.– mensili

fino al 30 settembre 2004, a fr. 1558.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr.

1680.

– mensili dopo di allora.

7.

Per quel che riguarda le sue entrate, l'appellante fa valere che

il reddito ricavato dalla palazzina a __________ di cui essa è comproprietaria

è risultato, sull'arco dell'ultimo quadriennio, di fr. 560.– mensili e non a

fr. 748.– mensili come reputa il Pretore con riferimento al solo 2002. Mal si

intravede tuttavia perché occorrerebbe fondarsi sul reddito medio del

quadriennio. In linea di principio, salvo circostanze particolari, il giudice

deve fondarsi sui dati più recenti a sua disposizione. Solo in caso di reddito

da attività indipendente, il quale è suscettibile di oscillazioni anche

notevoli da un anno all'altro, occorre far capo a una media (calcolata su almeno

un triennio: Rep 1995 pag. 141; Wullschleger

in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285

CC). Certo, dal reddito lordo degli immobili vanno dedotti gli interessi

ipotecari, gli am­mortamenti, i costi di manutenzione e le spese di

amministrazione. In concreto però si cercherebbero invano elementi sugli eventuali

esborsi sopportati dall'interessata. Che nel 2000 lo stabile sia stato oggetto

di importanti interventi è possibile (formulario per la determinazione del reddito

della sostanza, allegato al doc. E3). Dopo di allora in ogni modo non risultano

essere stati eseguiti altri investimenti, mentre il reddito netto è aumentato

da fr. 4488.– nel 2001 a fr. 8970.– nel 2002 (memoriale conclusivo dell'istante,

pag. 5). Ne segue che, a un giudizio di verosimiglianza, il reddito della

sostanza di fr. 748.– mensili calcolato dal primo giudice resiste alla critica.

8.

Per

quanto concerne il reddito del marito, l'appellante contesta che dal __________

quest'ultimo riceva soli fr. 24

000.

– a titolo di bonus annuo. Sostiene che, pur

non essendo noto l'ammontare esatto, la gratifica del 2003 è stata di almeno

fr. 30 000.–.

Ora, per tacere del fatto che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante –

il bonus riconosciuto dal Pretore non corrisponde a fr. 24 000.– annui, bensì

a fr. 27 000.– dai quali sono stati dedotti gli usuali oneri sociali, dagli

atti risulta che nel 2001 la gratifica ammontava a fr. 30 000.– lordi, mentre

nel febbraio 2003 il datore di lavoro ha versato al convenuto un bonus

di fr. 26 000.– lordi (doc. D e 10). Quale importo l'interessato abbia

percepito per il 2003 non è dato di sapere. A un sommario esame come quello che

presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, una

valutazione di fr. 27 000.– annui (fr. 2000.– mensili netti) appare dunque condivisibile.

Dovessero rivelarsi dati alquanto diversi, un adattamento alle nuove

circostanze sarà sempre possibile giusta l'art. 179 cpv. 1 CC.

Per il

resto, il Pretore ha determinato il reddito del convenuto da attività lucrativa

deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, anche gli assegni

familiari (fr. 183.– per ogni figlio: sentenza impugnata, consid. 13.2). Così

facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni

anche dalla spettanza dei figli, dato che i contributi alimentari fissati

secondo le note raccomandazioni comprendono già eventuali prestazioni di terzi

in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI,

rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la

responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Siffatta

operazione si sarebbe risolta per finire in una partita di giro, sicché ai fini

del presente giudizio occorre, per semplicità, dipartirsi dal reddito del

marito con gli assegni familiari (in concreto fr. 10 911.– mensili: doc. C) e

fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Tenuto conto

del bonus ricevuto, le entrate complessive del convenuto ascendono pertanto

a fr. 12 911.– mensili.

9.

Circa

il suo fabbisogno minimo, l'appellante contesta quanto rico­nosciutole dal Pretore

(fr. 3238.– mensili), sostenendo che esso ammonta in realtà a fr. 3988.– mensili.

A suo avviso non si giustifica di non riconoscerle alcunché a titolo di

locazione, mentre le spese accessorie, in particolare i costi del

riscaldamento, non ammontano a soli fr. 250.–, ma a fr. 500.– mensili.

a) Per

quel che riguarda il costo dell'alloggio, già si è detto che esso va decurtato

della quota rientrante nel fabbisogno in denaro dei figli. Il fatto che gli

oneri ipotecari siano pagati dal marito, invece, non impedisce che l'importo

relativo figuri nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello

stabile (I CCA, sentenza 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con

riferimenti). L'onere ipotecario di fr. 498.– mensili, più le spese accessorie

di fr. 250.–, va quindi inserito nel fab­bisogno minimo dell'istante, previa

deduzione della quota (7/12) a carico dei figli (fr.

440.

–), onde una posta di fr. 308.– mensili. Evidentemente il convenuto potrà

poi compensare l'importo da lui pagato direttamente con il contributo dovuto

alla moglie e al figlio.

b) Quanto

alle spese accessorie, e in particolare ai costi dell'energia elettrica, dalla

documentazione prodotta non è possibile distinguere la quota destinata alla luce,

compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, da quella destinata al

riscaldamento, che va considerata in aggiunta. Dai conteggi agli atti si evince

in ogni modo che tra il marzo del 2002 e il marzo del 2003 la spesa media per

luce e riscaldamento è risultata di fr. 177.85 mensili (doc. G7 e G5). Anche a

un esame sommario, la cifra di fr. 250.– mensili inserita dal primo giudice nel

fabbisogno minimo dell'appellante riesce perciò abbondante. Con il correttivo

illustrato dianzi, il fabbisogno dell'appellante ammonta perciò a fr. 3296.–

mensili.

10.

Per

quel che concerne invece il fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante fa valere

che questi non ha oneri di alloggio poiché abita in un appartamento messogli a

disposizione della madre. Essa contesta inoltre le spese d'automobile ammesse

dal Pretore (fr. 300.– mensili), all'interessato essendo già stati riconosciuti

fr. 200.– a titolo di rimborso spese.

a) Quanto

al costo dell'abitazione, l'argomento è manifestamente infondato. È possibile

che il marito non abbia un appartamento, ma non si può per ciò soltanto

pretendere che egli alloggi a spese della madre, né l'appellante può mirare a

trarre vantaggio dalla generosità della suocera. Del resto, un coniuge non deve

ritrovarsi pregiudicato da scelte particolarmente econo­miche, foss'anche solo

in materia di alloggio (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza

11.2004.77

dell'11 agosto 2004, consid. 5). Alla moglie essendo stati riconosciuti

una spesa di fr. 308.– mensili per la casa (sopra, consid. 9), nel segno della

parità di trattamento non era sicuramente fuori luogo riconoscere fr. 300.– al

marito per l'appartamento a __________.

b) Quanto

alle spese d'automobile, è vero che il Pretore, oltre a dedurre dal reddito del

convenuto fr. 200.– a titolo di rimborso spese, ha riconosciuto al medesimo fr.

300.

– per “costi vari autovettura”, in particolare per tenere conto della

trasferta giornaliera __________e ritorno (44 km). Se appena si considera che

in tale importo devono ritenersi compresi, oltre al costo del carburante,

l'assicurazione RC e casco, l'imposta di circolazione e la manutenzione del

veicolo, l'indennità di fr. 300.– appare del tutto sostenibile, a maggior

ragione ove si pensi che l'appellante si è vista riconoscere

fr.

150.

– mensili pur non dovendo affrontare alcuna trasferta professionale. Il

fabbisogno del marito può pertanto essere confermato in fr. 3400.– mensili, ai

quali vanno aggiunti fr. 1100.– per il contributo alimentare versato alla

figlia S__________, onde un totale di fr. 4500.– mensili.

11.

L'appellante si duole del fatto che il Pretore ha limitato il

contributo di mantenimento in suo favore al 31 marzo 2005, imponendole di

riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 1° ottobre 2004 e a tempo

pieno dal 1° aprile 2005. Essa afferma che in tale lasso di tempo non le sarà

possibile raggiungere un'indipendenza economica atta a garantirle un tenore di

vita simile a quello avuto durante la vita in comune. Soggiunge di essersi

sempre occupata dei figli e della casa, che tale riparto dei ruoli è sempre

stato condiviso dal marito, che il tenore di vita è sempre stato elevato

(tant'è che la casa di abitazione è tuttora interamente ipotecata) e che non

risultano esservi risparmi. Essa sostiene che, pur padroneggiando le lingue

nazionali e disponendo di conoscenze informatiche, essa può aspirare tutt'al

più a lavori di segretariato che le permetteranno di guadagnare al massimo fr.

3500.

– mensili, neppure sufficienti per coprire il suo fabbisogno minimo. Essa

chiede pertanto di riconoscerle un contributo di fr. 6121.– senza limiti di

tempo, dal quale dedurre quanto essa percepirà al momento in cui troverà

un'attività lucrativa.

a) I

coniugi vivono separati dall'ottobre del 2002 e nulla rende verosimile un loro

riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto

possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che nel giugno

del 1984 l'interessata ha smesso di lavorare come impiegata di banca per dedicarsi

della famiglia (interrogatorio formale del 22 ottobre 2003, risposte n. 8 e 9).

Nel marzo del 2002 essa ha poi ripreso un'attività a tempo parziale, per 10 mesi,

alle dipendenze della ditta __________, di __________, guadagnando fr. 1540.–

mensili netti (interrogatorio formale, risposte n. 10 e 11, doc. 9). Essa inoltre

ha seguito corsi serali di informatica (interrogatorio formale, risposta n. 15)

e dispone di buone conoscenze linguistiche. La cessazione della nuova attività

è dovuta al fatto che il datore di lavoro le ha chiesto di aumentare il grado

d'occupazione all'80%, ciò che essa ha ritenuto impossibile (interrogatorio formale,

risposte n. 13 e 17).

b) Ciò

premesso, l'interessata ha senz'altro una formazione e un'esperienza professionale

sufficiente per riacquistare una propria indipendenza. È ormai pressoché libera

dalla cura e dall'educazione dei figli, il figlio cadetto avendo compiuto 16

anni, di modo che sotto questo aspetto nulla osta a un lavoro a tempo pieno

(DTF 128 III 65 consid. 4). È vero che essa ha 46 anni, ma – come ha accennato

anche il Pretore (sentenza, pag. 11 consid. 9) – la soglia dei 45 anni non è

più preclusiva. Certo, se a trent'anni di distanza non si può pretendere che la

formazione di impiegata di banca sia ancora di qualche pregio sul mercato

dell'occupazione, resta il fatto che l'appellante ha dimostrato di saper

attendere a lavori d'ufficio, sicché non si intravedono grandi ostacoli alla

ripresa di un un'attività in tale settore. Tanto più che, per quanto è dato di

sapere, essa è in buona salute, e neppure sostiene che la ripresa o

l'estensione dell'attività le sia impossibile.

c) Quanto

al lasso di tempo imposto dal Pretore per riprendere l'attività lucrativa al

50% (1° ottobre 2004) e, successivamente, a tempo pieno (31 marzo 2005), non si

può dire che per l'appellante la situazione odierna fosse imprevedibile. Già con

l'istanza di modifica dell'assetto cautelare del 16 luglio 2003 il marito

instava per la riduzione del contributo alimentare con l'argomento – tra

l'altro – che la moglie avrebbe potuto riprendere un'attività lucrativa (pag.

4). Già da quel momento, perciò, l'interessata conosceva la posizione del marito.

Tutto sommato, il lasso di tempo fissato dal Pretore appare dunque adeguato.

d) Per

quel che si riferisce al guadagno di fr. 1800.– mensili netti per un'attività

al 50% imputatole dal Pretore, l'appellante asserisce che come segretaria nel __________

non può sicuramente aspirare a un reddito maggiore di fr. 3500.– mensili netti.

Nella fattispecie non è dato in effetti di capire su quale base il primo

giudice abbia calcolato il reddito ipotetico “prudenziale” di fr. 1800.–

mensili netti per un'attività al 50%, men che meno ove si pensi che per

un'attività analoga l'istante percepiva dalla __________fr. 1540.– mensili

netti (doc. 9). Del resto, l'art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli

impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese prevede, nel caso

appunto di impiegati di commercio a metà tempo, retribuzioni di circa fr.

1650.

– mensili lordi. Ne discende che dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 il

reddito presumibile dell'interessata da attività lucrativa va stimato in in fr.

1540.

– mensili (l'ultimo stipendio conseguito) e in fr. 3500.– mensili dopo di

allora, come da lei riconosciuto (appello, pag. 8 in alto). Ciò posto le

entrate complessive di lei ascendono a fr. 2288.– mensili (fr. 1540.– più fr.

748.

–) fino al 31 marzo 2005 e a fr. 4248.– mensili (fr. 3500.– più fr. 748.–)

dopo di allora.

12.

Quanto

alla limitazione del contributo alimentare nel tempo, giovi rammentare che

l'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la

durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo, e non cessa né

durante la sospensione della comunione domestica né durante una procedura di

divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Häsenböhler in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2a edizione, n. 2 ad art. 163; Werro,

Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag.

205; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 163 CC; Bräm/Hasen­böhler in: Zürcher

Kommentar, 3a edizione, n. 6 e 53 ad art. 163 CC). Durante una causa

di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò premesso,

secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto

matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF

1996.

pag. 150 con riferimenti; Leuenberger

in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro,

op. cit., n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet

Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999,

pag. 208 n. 976). A ragione quindi il Pretore si è dipartito da tali premesse.

Il

Tribunale federale ha nondimeno avuto modo di precisare che, ove non si possa

contare su una riconciliazione dei coniugi, per decidere sull'eventuale

contributo alimentare occorre far capo – già in costanza di matrimonio – ai

criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che

disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67

consid. 4a). Ora, se da un lato ciò significa che, oltre ai parametri posti

dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice si atterrà a quelli elencati (non

esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, valutando la situazione in base alla

regola per cui ogni coniuge va incoraggiato, per quanto possibile, ad acquisire

o a riacquistare la propria indipendenza economica (clean break:

sentenza del Tribunale federale 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1,

pubblicata in: FamPra.ch 2004 pag. 402), dall'altro ciò ancora non significa

che il riparto a metà dell'eccedenza non sia più applicabile, tanto me­no ove

si pensi che fino al divorzio sussiste il dovere di reciproca assistenza

derivante dal matrimonio (art. 163 CC). La limitazione della durata contributo

alimentare prevista dal Pretore non può dunque essere condivisa, poiché

l'inizio dell'attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere

l'obbligo contributivo del marito, ma aumenta soltanto il reddito familiare,

sicché per determinare il contributo occorre procedere in base all'usuale

calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza. Si aggiunga infine che, dandosi un

matrimonio di lunga durata (come in concreto), nella determinazione del

contributo di mantenimento dopo il divorzio occorre tenere conto del fatto che

i coniugi hanno diritto di conservare il tenore di vita avuto durante la

comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno

2001, consid. 1c, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).

13.

Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e

uscite familiari:

Periodo dal 1° febbraio al 30

settembre 2004

(istante

senza attività lucrativa)

reddito del marito fr.

12.

911.—

reddito

della moglie fr.

748.

fr.

13.

659.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 4 500.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 296.—

fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 435.—

fr.

9.

231.— mensili

eccedenza fr.

4.

428.― mensili

metà

eccedenza fr. 2

214.

― mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4500.

– + fr. 2214.– = fr. 6

714.

― mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

3296.

– + fr. 2214 ./. fr. 748.– = fr. 4

762.

― mensili,

arrotondati a fr.

4.

760.— mensili

e al figlio fr.

1.

435.— mensili.

Periodo dal

1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005

(istante con attività lucrativa a metà tempo

e

conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)

reddito del

marito fr. 12 911.—

reddito

della moglie fr. 2

288.

fr.

15.

199.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 4 500.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 296.—

fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 558.—

fr.

9.

429.— mensili.

eccedenza fr.

5.

845.― mensili

metà

eccedenza fr. 2

922.50

mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4500.

– + fr. 2922.50 = fr. 7

422.50

mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

3296.

– + fr. 2922.50 ./. fr. 2288.– = fr. 3

930.50

mensili,

arrotondati a fr.

3.

930.— mensili

e al figlio fr.

1.

558.— mensili,

arrotondati a fr.

1.

560.— mensili.

Dal 1° aprile 2005 in poi

(istante con attività lucrativa a tempo pieno

e

conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)

reddito del marito fr.

12.

911.—

reddito

della moglie fr. 4

248.

fr.

17.

159.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 4 500.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 296.—

fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 680.—

fr.

9.

476.— mensili.

eccedenza fr.

7.

683.― mensili

metà

eccedenza fr. 3

841.50

mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4500.

– + fr. 3841.50 = fr. 8

341.50

mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

3296.

– + fr. 3841.50 ./. fr. 4248.– = fr. 2

889.50

mensili,

arrotondati a fr.

2.

890.— mensili

e al figlio fr.

1.

680.— mensili.

In materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minorenne,

il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 1). Le domande di giudizio

non vincolando il tribunale, la sentenza impugnata va riformata secondo le

risultanze sopra esposte. Quanto al contributo alimentare per l'istante, vale

il principio dispositivo. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono

correlate a un contributo per il figlio di fr. 1400.– mensili, palesemente

insufficiente. Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del

contributo per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato.

14.

Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno che la

trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo

alimentare per il figlio (in forza però del principio inquisitorio illimitato

applicato da questa Camera) e sulla durata del contributo in suo favore dopo il

31.

marzo 2005, ma soccombe sull'entità del contributo medesimo. Nel complesso,

si giustifica pertanto di addebitarle equitativamente un terzo degli oneri

processuali e di assegnarle un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo

sulle spese le ripetibili di prima sede può invece rimanere immutato, l'esito

dell'attuale giudizio non influendo apprezzabilmente né sugli oneri processuali

(suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.4. AO 1 è

tenuto è tenuto a versare alla moglie per il figlio F__________,

anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari,

incluso l'assegno familiare:

fr. 1435.– mensili

dal 1° febbraio al 30 settembre 2004,

fr. 1560.– mensili dal 1° ottobre

2004 al 31 marzo 2005 e

fr. 1680.– mensili dopo di allora.

1.5 AO 1è tenuto a versare alla moglie AP

1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi

alimentari:

fr. 4760.– mensili

dal 1° febbraio al 30 settembre 2004,

fr. 3930.– mensili dal 1° ottobre

2004 al 31 marzo 2005 e

fr. 2890.– mensili dopo di allora.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata – compresi

i lemmi dei dispositivi 1.4. e 1.5. –è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 800.–

b) spese fr. 50.–

fr.

850.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di AP 1 e per due

terzi a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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