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Decisione

11.2004.160

Accesso necessario

19 novembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario, il Pretore non

ne ha ravvisato gli estremi nella fattispecie, la particella dell'attrice

confinando già, a sud-est, con la pubblica via e l'art. 694 cpv. 1 CC non

garantendo il diritto a un accesso ideale né, tanto meno, il diritto a un

accesso a una determinata porzione del fondo. Egli ha poi rilevato che, quantunque

il passo litigioso sia più razionale, nel caso in esame non sussistono ostacoli

tecnici o giuridici che impediscano la formazione di un nuovo accesso alla

particella n. 1995 direttamente dalla pubblica via. Se mai occorrerebbe

costruire un nuovo garage, con una spesa di fr. 50 000.–, ridotta a fr. 20 000.– ove ci si

limitasse a sistemare il terreno. L'attuale autorimessa e l'attuale accesso perdendo

la funzione per cui sono stati concepiti, il fondo si deprezzerebbe inoltre di fr.

90 000.–.

Non si verificherebbero tuttavia altri disagi. Ciò premesso, il Pretore non ha

mancato di riconoscere un evidente pregiudizio per l'attrice rispetto agli altri

proprietari dei fondi lottizzati a suo tempo, ma ha ritenuto che ciò non bastasse

per il buon esito dell'azione principale. Quanto alla riconvenzione, egli l'ha

accolta poiché in mancanza di una servitù di passo il transito dell'attrice sul

fondo della convenuta raffigura un'indebita ingerenza nel senso dell'art. 641

cpv. 2 CC.

3. L'appellante ribadisce

che la mancata iscrizione di una servitù in favore della sua proprietà si riconduce

a un'evidente dimenticanza al momento della parcellazione dei fondi. I

promotori immobiliari hanno confermato che nelle loro intenzioni tutti i fondi

avrebbero avuto diritto a passi reciproci, ciò di cui ogni acquirente è stato edotto.

L'appellante rammenta per di più di avere acquistato uno scorporo di terreno

confinante (staccato dalla particella n. 2081) proprio per costruire un

garage seminterrato cui accedere dalla strada privata. Inspiegabilmente, tuttavia,

il diritto di passo in favore del suo fondo non è stato iscritto sulla particella

della convenuta. A parere dell'appellante il Pretore non ha correttamente ponderato

gli interessi delle parti, negligendo il concetto di proporzionalità. I disagi

per la convenuta invero sarebbero nulli, mentre la formazione di un nuovo accesso

e la costruzione di un nuovo garage costerebbe a lei fr. 50 000.–, deprezzando il suo fondo di altri fr. 90 000.–. Confermando la sentenza impugnata

si proteggerebbe un “evidente abuso di diritto” e la malafede con cui la

convenuta si oppone all'iscrizione, il passo veicolare essendo stato esercitato

per decenni in modo pacifico.

4. I criteri per la concessione di un diritto di passo necessario

sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). Al

riguardo basti ricordare che nell'applicazione dell'art. 694 CC la

giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la

servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, Les droits réels,

vol. II, 3ª edizione, pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a). Non

soccorrono i requisiti dell'art. 694 CC, di conseguenza, qualora si tratti solo

di migliorare condizioni di transito e nemmeno qualora il proprietario possa

formare un accesso alla pubblica via sul suo stesso fondo, tranne che un simile

accesso non consenta un uso razionale del fondo o richieda interventi

straordinari o costi sproporzionati (RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a).

5. In concreto è

pacifico che la particella n. 1995 confina per circa

5 m, a sud-est, con

la pubblica via, cui può accedere direttamente. Non si può dire pertanto, che

al fondo manchi la possibilità di un accesso veicolare alla via Giulia senza

far capo al fondo della convenuta. Tanto meno ove si pensi che esso beneficia di

un diritto di passo con ogni veicolo anche a carico delle particelle n. 353

e 355 sino al confine con la proprietà della convenuta. È possibile che la

mancata iscrizione della servitù di passo sulla particella n. 2081

sia dovuta a inavvertenza dei promotori immobiliari (deposizioni di __________ e di __________ del 10 settembre 2002: verbali, pag. 7 e 10).

Ed è altrettanto verosimile che la progettazione degli stabili sui fondi

lottizzati sia avvenuta nel convincimento che la particella n. 1995 fruisse a

sua volta dell'accesso lungo la nota strada privata

(deposizione dell'arch. __________, del 19 novembre 2002: verbali, pag. 14). Non

per caso, del resto, i costi di pavimentazione della strada sono stati

suddivisi tra i vari proprietari immobiliari, compreso quello della particella

n. 353 (deposizione di __________, del 19 novembre 2002: verbali, pag. 16; “accordi per la sistemazione del fondo stradale”: richiami II e

III).

Sta di

fatto che la responsabilità dei promotori immobiliari

non è di rilievo ai fini dell'art. 694 CC. Come ha rilevato il Pretore, l'art.

694 cpv. 1 CC garantisce solo un accesso necessario, non un collegamento ideale

alla pubblica via e nemmeno un accesso a tutti i subalterni di una particella. Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno sfruttamento

adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa destinazione. L'art. 694 cpv. 1 CC conferisce solo, in altri termini, il diritto di

ottenere un accesso sufficiente: al richiedente incombe poi di

accomodarsene, senza poter pretendere un passaggio di maggior scapito ai vicini

solo per raggiungere un determinato punto del suo fondo, se non nel caso di

costi sproporzionati (RtiD I-2007 pag. 766, consid. 8a). La questione è di sapere,

Considerandi

ciò posto, se in concreto l'accesso al fondo dell'attrice direttamente dalla

via Giulia non permetta un uso razionale della particella n. 1995 o implichi interventi

straordinari o spese esagerate. Senza dimenticare che, come detto, l'art. 694 CC non garantisce necessariamente l'accesso

più comodo, nemmeno se l'interesse addotto dal richiedente

per ottenere il passo appare maggiore di quello addotto dal vicino per

rifiutarlo (Steinauer, op.

cit., pag. 205 n. 1863a con rinvii di giurisprudenza).

6.

II

perito giudiziario ha accertato che la possibilità di creare un accesso autonomo

alla particella n. 1995 esiste a “partire dal ramo di

strada privata a est che sbocca sulla strada comunale di via Giulia” (referto,

pag. 4 punto 6.2). Che un simile collegamento

pregiudichi l'uso razionale ed economico del fondo nemmeno è preteso

dall'appellante. Nulla rende verosimile intanto che lo

sfruttamento adeguato e razionale di una casa monofamiliare richieda la

costruzione di un nuovo garage, come reputa il perito (referto, pag. 4 punto 6.3.1). Perché un semplice

parcheg­gio non dovrebbe essere sufficiente non è dato

di capire. Il terreno fra la pubblica via e il fondo dell'attrice, poi, è

pianeggiante, di modo che la costruzione del nuovo accesso non consta presentare

difficoltà.

Quanto ai

costi, il perito ha rilevato che la costruzione di un nuovo garage con relativo

accesso e piazzale implica la demolizione di un muro di cinta, lo scavo del giardino,

la formazione di muretti di contenimento, l'eliminazione di alcune opere poste

nel giardino stesso, il taglio di alberi e l'adattamento delle infrastrutture,

come pure dell'impiantistica (referto, pag. 5 punto 6.3.2), per un costo di complessivi fr. 50 000.– (referto, pag. 5 punto 6.3.3). Ora, come si è appena spiegato il rifacimento del garage non entra in

linea di conto, non risultando indispensabile per lo

sfruttamento adeguato e razionale del fondo dell'attrice, mentre la sola sistemazione

esterna e dell'accesso comporterebbe una spesa attorno ai fr. 20 000.– (delucidazione

orale della perizia, del 12 febbraio 2004: verbali, pag. 24). Non si tratta

sicuramente di un investimento

esagerato o sproporzionato (si confronti la casistica in: Meier-Hayoz, op. cit., nota 47 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969,

pag. 69). È vero che per finire

la particella n. 1995 risulterebbe deprezzata di fr. 90 000.– (referto,

pag. 6 punto 6.3.5). Come si è spiegato, tuttavia, l'art.

694.

CC non garantisce l'accesso migliore, nemmeno se l'interesse addotto dal richiedente per ottenere del passo appare maggiore di

quello addotto dal vicino per rifiutarlo. Nelle circostanze descritte non si

ravvisa, di conseguenza, uno “stato

di necessità” che giustifichi

una richiesta di accesso necessario su fondi altrui.

7.

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, la convenuta non

può essere tacciata di malafede. Essa ha comperato la particella n. 2081

facendo assegnamento sul contenuto del registro fondiario (art. 973 CC), nel

quale non v'è traccia di servitù su tale particella in favore della particella

n. 1995. Né la convenuta risulta avere concorso in qualche modo a provocare

tale stato di cose. Certo, essa non si è mai opposta al

transito dell'attrice sulla sua striscia di

terreno adibita a strada. A prescindere dal

fatto però che una servitù non si acquisisce per usucapione,

mal si comprenderebbe come concedendo un favore all'attrice essa abbia potuto

abusare dei propri diritti. Si ricordi che un

comportamento lesivo dell'art. 2 cpv. 2 CC si riscontra solo qualora alcuno

profitti di un istituto giuridico per scopi estranei a quelli originari (cfr.,

ad esempio, DTF 122 III 321 consid. 4a), qualora un diritto sia esercitato a

scopo vessatorio (DTF 129 III 497 consid. 5.1) o nell'intento di conseguire un

beneficio manifestamente sproporzionato per rapporto agli interessi in gioco (DTF

132.

III 118 consid. 2.4). Trattandosi dell'art. 694 CC, i contrapposti interessi

entrano in considerazione solo per valutare il tracciato della servitù (art.

694.

cpv. 3 CC), sempre che il diritto di accesso necessario sia dato (sentenza

del Tribunale federale 5C.302/2006 del 20 settembre 2007, consid., 6; Steinauer, op. cit., pag. 207, n. 1866).

Ciò non è il caso in concreto.

8.

L'appellante

fa valere che almeno i 58 m²

staccati a suo tempo dalla contigua particella n. 2080 e annessi alla propria

godevano della servitù di passo a carico della particella n. 2081, ma che ciò

non è stato riportato in favore del suo fondo. L'affermazione potrà anche

essere vera. Non si vede tuttavia – né l'appellante spiega – come possa

legittimare una richiesta di accesso necessario.

9.

Infine l'attrice rivendica il diritto di accesso

necessario sottolineando che nel caso specifico i fondi risultati dalla

parcellazione si devono reciproci obblighi di passo veicolare. Così argomentando,

essa sembra richiamare il principio per cui un accesso

necessario va chiesto anzitutto al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente

della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la concessione

del passo” (art. 694 cpv. 1 CC). La tesi però cade nel vuoto. Il fondo

dell'attrice invero non è stato privato di accesso sufficiente in seguito a

mutazioni nello stato dei fondi, ove appena si consideri l'originaria

particella n. 1995 già lambiva la pubblica via. Per di più, prima della

lottizzazione l'accesso al fondo avveniva da nord-est. Solo in seguito è stata costituita

la servitù di passo veicolare a carico delle particelle

n. 353 e 355 (deposizione di __________, del 10 settembre 2002:

verbali, pag. 9). Anche su questo punto l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

11.

Relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il citato valore litigioso di fr. 90 000.– (sopra, consid. 1)

supera ampiamente la soglia per un ricorso in materia civile al Tribunale

federale (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1800.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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