11.2004.162
riparto degli oneri processuali
27 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2004.162
Data decisione, Autorità:
27.12.2004, ICCA
Titolo:
riparto degli oneri processuali
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.162
Lugano
27 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.473 (azione
di divorzio unilaterale) della promossa con petizione del 24 maggio 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 dicembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 18
novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1969) e AP 1 (1976), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 21
maggio 1999. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, disegnatore
tecnico, lavora per la __________ di __________, mentre la moglie è aiuto
dentista. I coniugi vivono separati dalla primavera del 2002 quando la moglie
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
Fatti
B. Il
15 aprile 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, una richiesta di divorzio comune con accordo parziale,
demandando al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio non
omologabili o contestate. AO 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Le parti hanno altresì chiesto di sospendere la procedura in vista
di trattative per giungere a un accordo. All'udienza del 24 marzo 2003, indetta
per l'audizione separata e comune dei coniugi, le parti hanno comunicato al
Pretore di avere raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio,
nel quale si prevedeva, tra l’altro, la seguente clausola:
5. Tasse e spese di giustizia suddivise a metà, ritenuto
che il marito parteciperà alle spese legali della moglie in ragione di fr.
2000.–.
Il
Pretore ha pertanto deciso di convertire la procedura in domanda di divorzio comune
con accordo completo e ha assegnato ai coniugi un termine di venti giorni per
presentare la necessaria documentazione da allegare alla convenzione. Sentiti i
coniugi all'udienza del 3 novembre 2003, il Pretore ha accertato l'omologabilità
della convenzione e ha impartito il termine bimensile di riflessione. Il 12
gennaio 2004 AO 1 ha confermato per scritto la volontà di divorziare e il
contenuto della convenzione. Il 19 febbraio 2004 il Pretore, preso atto del
silenzio di AP 1, ha assegnato a quest'ultimo un termine di quindici giorni per
confermare la volontà di divorziare, con l'avvertenza che in caso di silenzio la
procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli se entro 30 giorni uno dei coniugi
non avrebbe introdotto una domanda unilaterale di divorzio.
C. Il 24 maggio 2004 AP 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una
petizione per ottenere il divorzio, un contributo di mantenimento in suo
favore indeterminato e la suddivisione delle prestazioni d'uscita maturate dal
marito durante il matrimonio. Contestualmente essa ha postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. AP 1 si è lasciato precludere dalla lite.
All'udienza preliminare del 12 ottobre 2004 il marito ha consegnato una dichiarazione,
datata 18 ottobre 2004, in cui conferma la volontà di divorziare e gli accordi
a suo tempo sottoscritti dai coniugi. Il Pretore, ha preso atto di tale volontà
e ha indicato che di poter procedere all'emissione della sentenza di divorzio
consensuale, “ritenuto comunque che tutti i costi giudiziaria e di patrocinio
relativi alla causa unilaterale vadano posti a carico del marito”. L'attrice ha
dal canto suo rilevato che i costi della procedura consensuale non erano
coperti dall'importo di fr. 2000.– a suo tempo concordato, riconfermando la
richiesta di assistenza giudiziaria per quanto eccedeva tale importo. Il
convenuto, assistito da un patrocinatore, non ha preso posizione.
D. Statuendo
il 18 novembre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, non ha riconosciuto
nulla alla moglie a titolo di contributo alimentare, ha preso atto che i
coniugi avevano già proceduto alla liquidazione del regime dei beni e che si
erano accordati sulla ripartizione a metà delle prestazioni d'uscita. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste per un terzo a
carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 4000.– per ripetibili. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall'attrice è stata respinta.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2004 nel
quale chiede di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e
di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 2000.–. L'appello non ha formato oggetto
di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contestata
è la chiave di riparto stabilita dal Pretore in materia di spese e ripetibili
(un terzo a carico della moglie, due terzi a carico del marito), che l'appellante
chiede di riformare fissandola in ragione di metà ciascuno. Il Pretore ha
motivato la sua decisione rilevando che benché le parti avessero pattuito la suddivisione
a metà degli oneri processuali, con impegno del marito di versare fr. 2000.–
quale partecipazione alla spese legali della moglie, l'agire contraddittorio
del convenuto, che aveva costretto l'attrice a promuovere un'azione di divorzio
unilaterale, giustificava di porre a suo carico le spese maturate dopo l'aprile
del 2004.
2.
L'appellante
fa valere che il Pretore non poteva convertire la procedura comune in
unilaterale, ma avrebbe dovuto stralciarla d'ufficio. E in tali circostanze non
poteva essere riconosciuto nulla a titolo di ripetibili. Egli contesta inoltre
di avere tenuto un comportamento contraddittorio, rilevando di non essere mai
stato convinto di divorziare, sicché ritiene inammissibile porre a suo carico
gli oneri processuali per il solo fatto di non avere confermato la volontà di
divorziare. Soggiunge che la moglie ha chiesto fr. 2000.– quale partecipazione
alle spese legali e che per quanto superava tale importo essa aveva postulato
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ragione per cui il
Pretore non poteva assegnarle fr. 4000.–. Contesta infine l'indennità riconosciuta
alla controparte, ritenuta eccessiva.
3.
Secondo
l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può
ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (cpv. 2). In materia di diritto matrimoniale il giudice può inoltre,
a determinate condizioni, scostarsi da una suddivisione strettamente aritmetica
degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148). La giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare, per di più, che nella fissazione di tali oneri e delle
ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad
art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle
tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione degli importi a norma
dell'art. 148 cpv. 2 CPC, possono quindi essere impugnati solo per eccesso o
per abuso del potere d'apprezzamento.
4.
Nella
fattispecie, ancorché la sostituzione della richiesta di divorzio comune in azione
unilaterale mantenga la litispendenza (art. 136 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag.
117.
n. 515) ai fini del giudizio sugli oneri processuali il Pretore doveva
tenere conto che in realtà erano state promossa due distinte procedure. La
prima, di natura consensuale, avviata dai coniugi con istanza comune il 15
aprile 2002 e la seconda, di natura contenziosa, introdotta dalla moglie il 24
maggio 2004 a seguito della caducità della procedura comune.
a) Ora,
per quel che concerne la procedura consensuale, a torto l'appellante rimprovera
al Pretore di non averla stralciata d'ufficio. Constatata la mancata conferma da
parte del marito della volontà di divorziare, nulla impediva al giudice, foss'anche
per ragioni di economia processuale, di ricordare all'interessato la decadenza
del termine bimestrale e di invitarlo a voler comunicare le sue intenzioni
prima di procedere conformemente all'art. 421a cpv.
2.
CPC (v. anche Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 38
ad art. 111). Sia come sia, quand'anche questa
procedura dovesse essere stralciata dai ruoli, ciò non giova all'appellante.
Contrariamente a quanto egli pretende, anche in circostanze del genere, il
giudice deve statuire sugli oneri processuali applicando i precetti generali. E
siccome la caducità della procedura era riconducibile al marito, che ha vanificato
tutti gli atti processuali compiuti dall'inizio della causa, tali oneri andavano
posti a suo carico come spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC). Certo,
l'interessato poteva revocare in qualsiasi momento il consenso al divorzio (Werro, op. cit., pag. 114 n. 501) così
come può non confermare la sua volontà di divorziare, ma egli non può pretendere
che tale comportamento processuale sia senza alcuna conseguenza.
b) Quanto
alla procedura contenziosa, all'udienza del 12 ottobre 2004 il convenuto ha in
sostanza aderito alle richieste dell'attrice (act. VI). Trattandosi di un'acquiescenza,
ai fini del giudizio sugli oneri processuali, egli può essere considerato come soccombente
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12
ad art. 352). A nulla giova il richiamo all'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza
del 24 marzo 2004, già per il fatto che, per quanto riguarda gli oneri
processuali, esso non tiene conto della successiva procedura contenziosa. Certo
in quella occasione la moglie aveva chiesto, tra l'altro, una partecipazione di
fr. 2000.– per le spese legali del divorzio, ma ciò non significa che tale
richiesta comprendesse anche le prestazioni svolte per la procedura contenziosa,
a quel momento neppure prospettabile. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dalla moglie per tutto quanto superava l'importo di fr.
2000.
–, basti rammentare che i costi della causa di divorzio sono di principio
a carico dell'unione coniugale per cui l'assistenza gratuita dello Stato è
puramente sussidiaria (Bräm in:
Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger, in: Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).
c) Ciò
posto, l'appellante, tenuto ad assumersi i costi della procedura consensuale e sostanzialmente
acquiescente nella procedura contenziosa, risulta nel complesso pressoché soccombente.
Ne discende che ponendo a carico di lui due terzi degli oneri processuali e
obbligandolo a versare ripetibili alla controparte il Pretore non può dirsi
caduto in un eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento. L'esito non
muterebbe nemmeno se i costi della procedura consensuale dovessero essere posti
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (cfr. ZR 100 (2001), n. 37).
Considerata la sostanziale soccombenza dell'appellante nella procedura contenziosa,
il riparto delle spese stabilito dal primo giudice rientra nel quadro di un
legittimo potere di apprezzamento e sfugge alla critica.
5.
Quanto
all'ammontare delle ripetibili, l'appellante ritiene eccessivo l'importo di fr.
2000.
– per la sola procedura contenziosa. Ora, per tacere che tale indennità
deve essere calcolata per l'intera procedura di divorzio, nelle “spese
indispensabili causate dal processo” evocate dall'art. 150 prima frase CPC
rientrano oltre agli onorari di patrocinio, anche le spese anticipate dal
legale e l'imposta sul valore aggiunto. In concreto, dal fascicolo processuale
si evince che la patrocinatrice della moglie ha redatto l'istanza di divorzio
comune, un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti
contestati, la petizione di divorzio e almeno una decina di lettere all'indirizzo
del Pretore, partecipando altresì a tre udienze. Tenendo conto dei verosimili contatti
con la propria cliente e con la controparte per raggiungere un accordo, le
spese e l'IVA, se ne conclude che, per quanto severa possa apparire, l'assegnazione
di un'indennità di fr. 4000.– rientra nel quadro di un legittimo potere di apprezzamento
di cui il Pretore fruisce. Ciò posto, l'appello, destituito di fondamento, è
destinato all'insuccesso.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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