11.2004.166
Foro dell'azione riconvenzionale: connessione materiale.
7 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2004.166
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, ICCA
Titolo:
Foro dell'azione riconvenzionale: connessione materiale.
AZIONE NEGATORIA
CONNESSIONE
DIRITTI DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO
DOMANDA RICONVENZIONALE
FORO APPLICABILE
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
IMMOBILE O PALAZZO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RENDICONTO
art. 172 CPC-TI
art. 6 LFORO
Incarto n.
11.2004.166
Lugano
7 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.766 (azione
negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
del 28 novembre 2003 dall'
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
giudicando
ora sulla sentenza del 1°dicembre 2004 con cui il
Pretore ha respinto in ordine l'azione riconvenzionale del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello dell'11 dicembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza
emessa il 1° dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è iscritto quale proprietario
della particella n. 243 RFD di __________, sulla quale sorge un'abitazione (“__________”),
occupata da AP 1, cittadino germanico, il quale si professa proprietario
economico del fondo. L'11 aprile 2000 AO 1, che per anni è stato consulente
legale di AP 1, ha chiesto lo sfratto di lui, espulsione che il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha decretato il 13 luglio 2000. Un appello
presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato accolto dalla seconda Camera
civile, che con sentenza del 23 ottobre 2000 ha respinto l'istanza di sfratto
(inc. 12.2000.119).
B. Il
28 novembre 2003 AO 1ha intentato un'azione negatoria davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AP 1 di sgomberare immediatamente
l'immobile e di consegnarlo con le installazioni funzionanti. Nella sua risposta
del 18 febbraio 2004 il convenuto ha proposto il rigetto della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto che a AO 1 fosse ingiunto di mostrare tutta la
documentazione relativa all'uso di somme di denaro da lui ricevute, in
particolare DM 1 300 000.– versatigli per l'acquisto della nota particella n. 243 RFD di __________
e fr. 8 500 000.– confluiti fin dal 1984 sui conti di una fondazione (__________),
producendo altresì tutti i documenti inerenti ai loro rapporti patrimoniali. Con
risposta riconvenzionale del 26 marzo 2004 l'attore ha concluso per il rigetto
della riconvenzione in ordine, invocando la garanzia del giudice al proprio
domicilio. In replica riconvenzionale del 7 maggio 2004 il convenuto ha
mantenuto la domanda e in duplica, l'11 giugno 2004, l'attore ha ribadito l'eccezione.
C. L'udienza
preliminare del 7 settembre 2004 è stata limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione
litigiosa e le parti, senza chiedere l'assunzione di prove, hanno confermato i
loro punti di vista. Statuendo il 1° dicembre 2004, il Pretore ha accolto l'eccezione
e ha respinto la riconvenzione in ordine. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'attore fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2004
nel quale chiede che sia accertata la competenza del giudice adito in via riconvenzionale
e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 26 gennaio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 100 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sui presupposti e le eccezioni processuali
“mediante decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli
statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale
o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale
o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine
e il suo pronunciato costituisce pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000,
pag. 315 nota 378). Ciò premesso, non occorre che in concreto la decisione
impugnata sia provvista di effetto sospensivo (art. 100 cpv. 1 con rinvio
all'art. 96 cpv. 3 CPC), tanto meno ove si consideri che l'udienza preliminare è
stata limitata all'esame dell'eccezione processuale (art 181 cpv. 1 CPC) e che
in simili casi il processo continua – per legge – sulle eccezioni proposte, “sino a che queste non siano state decise
con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 305 nota 363 in fine).
2.
Ricordato
che una domanda riconvenzionale può essere proposta davanti al giudice della
domanda principale solo “se le
due azioni sono materialmente connesse” (art. 6 cpv. 1 LForo), il Pretore ha rilevato che nella fattispecie
l'azione principale è volta alla tutela della proprietà (art. 641 CC), ovvero
alla consegna di un immobile asseritamente occupato dal convenuto in maniera
illecita, mentre la riconvenzione è intesa a ottenere dall'attore determinata
documentazione in base alle norme sul rendiconto nell'ambito di un contratto di
mandato (art. 400 CO). Non riscontrando due azioni “materialmente connesse”, egli ha respinto la riconvenzione in ordine.
3.
L'appellante
sostiene che nel caso specifico la connessione materiale è data dal “substrato fattuale”, lo scopo dell'art. 6 LForo essendo quello di evitare giudizi contraddittori
in presenza di
azioni fondate “sul
medesimo complesso di fatti”
(DTF 130 III 607). E siccome tra le parti sussiste una “complessa situazione economica” nella quale rientra anche il denaro da lui consegnato all'attore
per l'acquisito della particella n. 243 RFD di __________, l'azione reale risulta
materialmente connessa all'azione di rendiconto degli importi messi a
disposizione.
4.
La
connessione materiale cui si riferisce l'art. 6 cpv. 1 LForo (ripresa dall'art.
172.
CPC in vigore dal 29 marzo 2002) è identica a quella prevista sul piano
internazionale dagli art. art. 8 LDIP e 6 n. 3 della Convenzione di Lugano (FF
1999.
pag. 2445). Il suo scopo è – appunto – quello di evitare giudizi
contraddittori, favorendo una liquidazione rapida ed efficace di vertenze tra
loro correlate (DTF 129 III 232 consid. 3 con riferimenti). Le due azioni non devono necessariamente essere della stesso tipo o
della stessa natura (Spühler in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen,
Basilea 2001, n. 12 ad art. 6; Müller/Wirth
in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurigo
2001, n. 8 ad art. 6; Kellerhals/von
Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz,
2ª
edizione, n. 9 e 10 ad art. 6). Basta che si fondino sulla medesima
causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso
contratto (DTF 129 III 232 consid. 3.1). In tal senso si è espresso ancora di recente il Tribunale federale
sull'art. 6
n. 3
della Convenzione di Lugano (DTF 130 III 619 consid. 5).
5.
Nel
caso in esame sussiste tra le parti “una complessa situazione economica”, come ha sottolineato anche la seconda Camera civile di appello
nell'ambito della procedura di sfratto (sopra, lett. A). Per ciò solo le due
azioni non possono ritenersi tuttavia – contrariamente all'opinione del
ricorrente – “materialmente connesse”. Una connessione materiale non si crea per
il mero fatto che pretese diverse poggino su relazioni d'affari comuni o finanche
su stretti legami personali (DTF 129 III 235 consid. 3.3). Che l'attore fosse
il consulente legale del convenuto e che i due fossero genericamente in
rapporti d'affari non basta dunque per denotare una “connessione materiale” delle azioni. Resta il fatto che il convenuto sostiene di avere
finanziato in gran parte con mezzi propri l'acquisto della proprietà immobiliare
(non potendo egli – cittadino straniero – acquistare personalmente il fondo) e
che in forza di ciò ha acquisito la “proprietà economica”
dello stabile. Limitatamente all'immobile, dunque, l'azione di rendiconto denota
una sufficiente connessione materiale con l'azione negatoria, a maggior ragione
pensando che al mandatario incombe l'obbligo di restituire tutto quanto abbia
ricevuto in virtù del mandato, compresi eventuali immobili acquistati a titolo
fiduciario (Fellmann in: Berner
Kommentar, n. 142 segg. ad art. 400 CO). Un'altra questione è sapere se la tesi
del convenuto sia pertinente o no, ma ciò andrà esaminato con il giudizio di merito
e non riguarda la proponibilità della riconvenzione. Non sussiste, invece,
connessione materiale tra l'azione principale e la richiesta di rendiconto circa
l'uso di fr. 8 500 000.– confluiti su conti dell'__________, così come tra l'azione
principale e altri rapporti patrimoniali con l'attore, estranei alla proprietà
del fondo litigioso.
6.
Accertata
una connessione materiale – ancorché parziale – tra la domanda principale e la
riconvenzione, rimane da verificare se sussistano anche gli altri presupposti enunciati
dalla dottrina (Donzallaz, op.
cit., n. 15 ad art. 6; Spühler,
op. cit. n. 13-16 ad art. 6; Hohl,
Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 86 n. 365; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7ª
edizione, pag. 200 segg. § 7 n. 53 segg.). Ora, in
concreto il giudice adito è senz'altro competente per materia. Alle due azioni,
poi, si applica la medesima procedura (quella ordinaria, la procedura dell'art.
488a CPC riguardando solo ipotesi immediatamente accertabili, ciò che
non è il caso nella fattispecie, vista la complessa situazione economica tra le
parti: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 479 nota
606). Infine l'azione riconvenzionale è stata introdotta tempestivamente (art.
173.
CPC). Se ne conclude che l'appello risulta parzialmente provvisto di buon
diritto e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che la competenza per territorio del Pretore a trattare l'azione riconvenzionale
è data limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso dei DM 1 300 000.– versati
da AP 1 a AO 1.
7.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tutto
ponderato, si giustifica di porre a carico dell'appellante due terzi della
tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la
corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo
grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L'eccezione è parzialmente accolta, nel
senso che è accertata la competenza per territorio del giudice adito in via
riconvenzionale limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso di DM 1 300 000.– versati da AP 1 a AO 1.
2.
La tassa di giustizia e le spese, da anticipare da AP 1, sono per due terzi a
carico di quest'ultimo e per il resto sono a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà
fr. 400.– a titolo di ripetibili.
Per il resto l'appello è
respinto.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico della
controparte, alla quale AP 1 rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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