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Decisione

11.2004.166

Foro dell'azione riconvenzionale: connessione materiale.

7 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.766 (azione

negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

del 28 novembre 2003 dall'

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 );

giudicando

ora sulla sentenza del 1°dicembre 2004 con cui il

Pretore ha respinto in ordine l'azione riconvenzionale del convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello dell'11 dicembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza

emessa il 1° dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è iscritto quale proprietario

della particella n. 243 RFD di __________, sulla quale sorge un'abitazione (“__________”),

occupata da AP 1, cittadino germanico, il quale si professa proprietario

economico del fondo. L'11 aprile 2000 AO 1, che per anni è stato consulente

legale di AP 1, ha chiesto lo sfratto di lui, espulsione che il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, ha decretato il 13 luglio 2000. Un appello

presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato accolto dalla seconda Camera

civile, che con sentenza del 23 ottobre 2000 ha respinto l'istanza di sfratto

(inc. 12.2000.119).

B. Il

28 novembre 2003 AO 1ha intentato un'azione negatoria davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AP 1 di sgomberare immediatamente

l'immobile e di consegnarlo con le installazioni funzionanti. Nella sua risposta

del 18 febbraio 2004 il convenuto ha proposto il rigetto della petizione e in

via riconvenzio­nale ha chiesto che a AO 1 fosse ingiunto di mostrare tutta la

documentazione relativa all'uso di somme di denaro da lui ricevute, in

particolare DM 1 300 000.– versatigli per l'acquisto della nota particella n. 243 RFD di __________

e fr. 8 500 000.– confluiti fin dal 1984 sui conti di una fondazione (__________),

producendo altresì tutti i documenti inerenti ai loro rapporti patrimoniali. Con

risposta riconvenzionale del 26 marzo 2004 l'attore ha concluso per il rigetto

della riconvenzione in ordine, invocando la garanzia del giudice al proprio

domicilio. In replica riconvenzionale del 7 mag­gio 2004 il convenuto ha

mantenuto la domanda e in duplica, l'11 giugno 2004, l'attore ha ribadito l'eccezione.

C. L'udienza

preliminare del 7 settembre 2004 è stata limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione

litigiosa e le parti, senza chiedere l'assunzione di prove, hanno confermato i

loro punti di vista. Statuendo il 1° dicembre 2004, il Pretore ha accolto l'eccezione

e ha respinto la riconvenzione in ordine. Le spese, con una tassa di giustizia

di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'attore fr. 600.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2004

nel quale chiede che sia accertata la competenza del giudice adito in via riconvenzionale

e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni

del 26 gennaio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 100 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sui presupposti e le eccezioni processuali

“mediante decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli

statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale

o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale

o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine

e il suo pronunciato costituisce pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000,

pag. 315 nota 378). Ciò premesso, non occorre che in concreto la decisione

impugnata sia provvista di effetto sospensivo (art. 100 cpv. 1 con rinvio

all'art. 96 cpv. 3 CPC), tanto meno ove si consideri che l'udienza preliminare è

stata limitata all'esame dell'eccezione processuale (art 181 cpv. 1 CPC) e che

in simili casi il processo continua – per legge – sulle eccezioni proposte, “sino a che queste non siano state decise

con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 305 nota 363 in fine).

2.

Ricordato

che una domanda riconvenzionale può essere proposta davanti al giudice della

domanda principale solo “se le

due azioni sono materialmente connesse” (art. 6 cpv. 1 LForo), il Pretore ha rilevato che nella fattispecie

l'azione principale è volta alla tutela della proprietà (art. 641 CC), ovvero

alla consegna di un immobile asseritamente occupato dal convenuto in maniera

illecita, mentre la riconvenzione è intesa a ottenere dall'attore determinata

documentazione in base alle norme sul rendiconto nell'ambito di un contratto di

mandato (art. 400 CO). Non riscontrando due azioni “materialmente connesse”, egli ha respinto la riconvenzione in ordine.

3.

L'appellante

sostiene che nel caso specifico la connessione materiale è data dal “substrato fattuale”, lo scopo dell'art. 6 LForo essendo quello di evitare giudizi contraddittori

in presenza di

azioni fondate “sul

medesimo complesso di fatti”

(DTF 130 III 607). E siccome tra le parti sussiste una “complessa situazione economica” nella quale rientra anche il denaro da lui consegnato all'attore

per l'acquisito della particella n. 243 RFD di __________, l'azione reale risulta

materialmente connessa all'azione di rendiconto degli importi messi a

disposizione.

4.

La

connessione materiale cui si riferisce l'art. 6 cpv. 1 LForo (ripresa dall'art.

172.

CPC in vigore dal 29 marzo 2002) è identica a quella prevista sul piano

internazionale dagli art. art. 8 LDIP e 6 n. 3 della Convenzione di Lugano (FF

1999.

pag. 2445). Il suo scopo è – appunto – quello di evitare giudizi

contraddittori, favorendo una liquidazione rapida ed efficace di vertenze tra

loro correlate (DTF 129 III 232 consid. 3 con riferimenti). Le due azioni non devono necessariamente essere della stesso tipo o

della stessa natura (Spühler in:

Spühler/Tenchio/Infanger, Bundes­gesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen,

Basilea 2001, n. 12 ad art. 6; Mül­ler/Wirth

in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichts­stand in Zivilsachen, Zurigo

2001, n. 8 ad art. 6; Keller­hals/von

Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz,

edizione, n. 9 e 10 ad art. 6). Basta che si fondino sulla mede­sima

causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso

contratto (DTF 129 III 232 consid. 3.1). In tal senso si è espresso ancora di recente il Tribunale federale

sull'art. 6

n. 3

della Convenzione di Lugano (DTF 130 III 619 consid. 5).

5.

Nel

caso in esame sussiste tra le parti “una complessa situazione economica”, come ha sottolineato anche la seconda Camera civile di appello

nell'ambito della procedura di sfratto (sopra, lett. A). Per ciò solo le due

azioni non possono ritenersi tuttavia – contrariamente all'opinione del

ricorrente – “materialmente connesse”. Una connessione materiale non si crea per

il mero fatto che pretese diverse poggino su relazioni d'affari comuni o finanche

su stretti legami personali (DTF 129 III 235 consid. 3.3). Che l'attore fosse

il consulente legale del convenuto e che i due fossero genericamente in

rapporti d'affari non basta dunque per denotare una “con­nessione materiale” delle azioni. Resta il fatto che il convenuto sostiene di avere

finanziato in gran parte con mezzi propri l'acquisto della proprietà immobiliare

(non potendo egli – cittadino straniero – acquistare personalmente il fondo) e

che in forza di ciò ha acquisito la “proprietà economica”

dello stabile. Limitatamente all'im­mobile, dunque, l'azione di rendiconto denota

una sufficiente connessione materiale con l'azione negatoria, a maggior ragione

pensando che al mandatario incombe l'obbligo di restituire tutto quanto abbia

ricevuto in virtù del mandato, compresi eventuali immobili acquistati a titolo

fiduciario (Fellmann in: Berner

Kommentar, n. 142 segg. ad art. 400 CO). Un'altra questione è sapere se la tesi

del convenuto sia pertinente o no, ma ciò andrà esaminato con il giudizio di merito

e non riguarda la proponibilità della riconvenzione. Non sussiste, invece,

connessione materiale tra l'azione principale e la richiesta di rendiconto circa

l'uso di fr. 8 500 000.– confluiti su conti dell'__________, così come tra l'azione

principale e altri rapporti patrimoniali con l'attore, estranei alla proprietà

del fondo litigioso.

6.

Accertata

una connessione materiale – ancorché parziale – tra la domanda principale e la

riconvenzione, rimane da verificare se sussistano anche gli altri presupposti enunciati

dalla dottrina (Donzallaz, op.

cit., n. 15 ad art. 6; Spühler,

op. cit. n. 13-16 ad art. 6; Hohl,

Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 86 n. 365; Vogel/Spühler, Grund­riss des

Zivilprozessrechts, 7ª

edizione, pag. 200 segg. § 7 n. 53 segg.). Ora, in

concreto il giudice adito è senz'altro competente per materia. Alle due azioni,

poi, si applica la medesima procedura (quella ordinaria, la procedura dell'art.

488a CPC riguardando solo ipotesi immediatamente accertabili, ciò che

non è il caso nella fattispecie, vista la complessa situazione economica tra le

parti: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 479 nota

606). Infine l'azione riconvenzionale è stata introdotta tempestivamente (art.

173.

CPC). Se ne conclude che l'appello risulta parzialmente provvisto di buon

diritto e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che la competenza per territorio del Pretore a trattare l'azione riconvenzionale

è data limitatamente alla questione del rendiconto sul­l'uso dei DM 1 300 000.– versati

da AP 1 a AO 1.

7.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tutto

ponderato, si giustifica di porre a carico dell'appellante due terzi della

tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte

un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la

corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo

grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L'eccezione è parzialmente accolta, nel

senso che è accertata la competenza per territorio del giudice adito in via

riconvenzionale limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso di DM 1 300 000.– versati da AP 1 a AO 1.

2.

La tassa di giustizia e le spese, da anticipare da AP 1, sono per due terzi a

carico di quest'ultimo e per il resto sono a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà

fr. 400.– a titolo di ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

sono

posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico della

controparte, alla quale AP 1 rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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