11.2004.167
assistenza giudiziaria
18 gennaio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2004.167
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ESITO FAVOREVOLE
SPESE E RIPETIBILI
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
Incarto n.
11.2004.167
Lugano
18 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 594.2001/R.17-18.2004
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati dall'avv.
RA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 3, Lugano
riguardo
ai figli M__________ (1992) e A__________ (1995);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 dicembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 6 dicembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2.
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AP 2 (1966), cittadini congolesi, si sono sposati a
__________ il 30 luglio 1998. A quel momento essi avevano già i figli M__________
(nata il 12 marzo 1992), A__________ (nato 3 febbraio 1995) e R__________ (nata
il 12 febbraio 1997). Il 16 aprile 2003, in esito a un'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale presentata dalla moglie, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato i figli alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre. Con
risoluzione del 5 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituto in
favore dei tre figli una curatela educativa, designando __________ quale
curatore. Il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria ha privato AP 2 in via
cautelare della custodia parentale su A__________, collocando quest'ultimo all'__________
__________ (__________).
B. Il
17 ottobre 2003 i coniugi si sono riconciliati e il Pretore ha stralciato la
protezione dell'unione coniugale dai ruoli. Con decisione provvisionale del 24
ottobre 2003, emanata senza contraddittorio, il presidente della Commissione
tutoria ha disposto il collocamento di M__________ nel centro __________ dell'__________
__________ a __________, ha temporaneamente privato la madre della custodia
parentale anche su di lei, sospendendo le relazioni personali con i genitori.
Il 28 ottobre 2003 lo stesso presidente, confermata la privazione della
custodia parentale della madre su A__________, ha adottato il medesimo
provvedimento per il padre, ha collocato il ragazzo al __________ e ha sospeso
le relazioni personali dei genitori con il figlio. Sentiti i genitori, con
decisioni del 30 ottobre e 12 novembre 2003 l'autorità tutoria ha confermato
tali misure, privando provvisoriamente anche il padre della custodia parentale
sulla figlia M__________. Due ricorsi presentati dai genitori contro tali
decisioni sono stati respinti il 27 febbraio 2004 dalla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha
invitato nondimeno l'autorità tutoria a verificare i presupposti per il
mantenimento della sospensione delle relazioni personali.
C. Con
decisioni del 5 marzo 2004 la Commissione tutoria ha confermato la privazione
della custodia parentale dei genitori sui figli M__________ e A__________, ha disposto
il loro collocamento all'__________ __________ di __________ (con obbligo di
continuare a frequentare la scuola dell'__________ __________ a __________) e
ha disciplinato il diritto di visita dei genitori in un giorno ogni due settimane,
da esercitare alla __________ di __________. Contro queste decisioni AP 1 e AP
2 sono insorti il 17 marzo 2004 davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere in sostanza
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la revoca delle misure
prese dalla Commissione tutoria, salvo quella relativa alla frequentazione
scolastica.
D. Preso
atto di un rapporto 24 marzo 2004 del direttore dell'__________ __________, con
decisione del 20 aprile 2004 la Commissione tutoria ha revocato il collocamento
di A__________ presso l'__________ __________, mantenendo però l'obbligo di
frequentare la scuola all'__________ __________. Il 6 settembre 2004 l'autorità
tutoria ha revocato anche il collocamento di M__________. Statuendo il 6
dicembre 2004, l'autorità di vigilanza ha dichiarato privi d'oggetto i ricorsi citati,
senza prelevare spese. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.
E. AP 1
e AP 2 ha impugnato il decreto di stralcio appena citato con un appello del 13
dicembre 2004 in cui chiedono, previa ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, che il decreto sia riformato nel senso di assegnare loro
un'indennità per ripetibili e di accogliere la domanda di gratuito patrocinio
presentata all'autorità di vigilanza. L'appello non è stato oggetto di
intimazione.
in diritto: 1. I dispositivi sulle spese e le ripetibili contenuti in un decreto di
stralcio hanno carattere autoritativo e, come tali, sono sicuramente
impugnabili (nella procedura civile: Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che
la causa sia appellabile. E siccome le decisioni emesse dall'autorità di
vigilanza sulle tutele, comprese quelle a protezione del figlio (art. 307 segg.
CC), sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC), sotto questo profilo l'appello in esame
è ricevibile.
2. L'autorità
di vigilanza, preso atto che l'autorità tutoria aveva revocato il collocamento
dei figli all'__________ __________, ha ritenuto i ricorsi privi d'interesse e
ha decretato lo stralcio dai ruoli della procedura senza riscuotere oneri né
assegnare ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state
respinte poiché ai ricorsi mancava sin dall'inizio – per l'autorità di
vigilanza – ogni parvenza di buon esito, la privazione della custodia parentale
e il collocamento dei figli apparendo misure giustificate.
Gli
appellanti obiettano che da loro non si poteva pretendere la rinuncia a
intraprendere quanto necessario per riavere i figli. Ricordano di essere sempre
stati contrari alle misure adottate, le quali non giovavano ai ragazzi, tant'è
che durante il ricovero essi hanno sofferto di gravi problemi, ma servivano
piuttosto ad assumere prove sfavorevoli nei loro confronti. Inutili, i
provvedimenti sono poi stati revocati dall'autorità tutoria senza che la situazione
fosse mutata. A parere dei ricorrenti infine l'autorità di vigilanza avrebbe
dovuto decidere la loro richiesta di assistenza giudiziaria prima di statuire
con il giudizio finale. Ne concludono che la decisione impugnata va riformata
nel senso di assegnare loro ripetibili e di accogliere la domanda di assistenza
giudiziaria formulata davanti all'autorità di vigilanza.
3. Nella misura in cui rivendicano un'indennità per ripetibili, gli
appellanti avrebbero dovuto indicare l'importo richiesto. La giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie un
appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le
sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia
di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). In concreto gli
appellanti non alludono ad alcuna somma, neppure per ordine di grandezza. Del
tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art.
309 cpv. 2 lett. e con richiamo al cpv. 5 CPC).
4. Quanto
all'assistenza giudiziaria, il beneficio non presuppone solo uno stato di grave
ristrettezza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che il
richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv.
2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima
situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi
della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali
requisiti sono cumulativi.
a) I
ricorrenti criticano l'autorità di vigilanza per avere questa preteso che
documentassero la loro situazione finanziaria, ma dimenticano che l'autorità doveva
– comunque sia – accertare la loro indigenza. E in concreto tale requisito non
fa dubbio, come non fa dubbio che gli interessati non fossero in grado di redigere
da sé soli il ricorso all'autorità di vigilanza. Più delicato è valutare se il
ricorso apparisse provvisto di esito favorevole. A tal fine l'art. 5 cpv. 1 Lag
prevede che l'autorità statuisce sulla domanda di assistenza giudiziaria “entro
breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria”. Esso
generalizza il principio, già invalso a livello federale e largamente applicato
sul piano cantonale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC), secondo cui i presupposti dell'assistenza
giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità
di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). Tale valutazione
– di natura sommaria (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio
2002, consid. 4.1) – deve pertanto fondarsi sulla situazione al momento in cui
è stata presentata la domanda di assistenza giudiziaria. La situazione esistente
al momento della decisione è di rilievo solo per apprezzare il requisito
dell'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per
revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi
ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5).
b) Per
quanto riguarda nella fattispecie il figlio J__________, la Commissione tutoria
aveva adottato la decisione del 20 aprile 2004 poiché “l'__________ __________,
in ragione dei grossi problemi riscontrati a livello di gestione del minore ha
chiesto di revocare il collocamento” e perché “al momento attuale non vi sono
sul territorio altri istituti in grado di accogliere il minore, salvo l'__________
__________ per la frequenza scolastica”. In tali circostanze l'autorità tutoria
ha deciso di “mantenere il collocamento diurno (…), ma anche la privazione
della custodia parentale almeno fino a quando i genitori manterranno
l'atteggiamento di negazione dei bisogni del figlio e non dimostreranno concretamente
la volontà di collaborare con i servizi interessati”. Quanto alla decisione del
6 settembre 2004 riguardante M__________, l'autorità tutoria ha rilevato che
“il collocamento presso l'__________ __________ non può rispondere alle necessità
educative per la minore, vista la sua particolare situazione di ritardo nello
sviluppo intellettivo” e che proprio perciò “occorre mantenere il collocamento
in esternato presso l'__________ __________ (con possibile internato qualora la
situazione lo dovesse richiedere, come pure, per il momento, la privazione
della custodia parentale dei genitori”. Se è vero pertanto che l'autorità
tutoria ha revocato i collocamenti, visto quanto precede ciò non basta per
ritenere che le doglianze formulate dai genitori fossero fondate.
c) In
realtà l'esito del ricorso appariva a priori sfavorevole ove si consideri che
già nel 2002 il Servizio sociale di __________ aveva riscontrato difficoltà
educative da parte dei genitori e una situazione di grande instabilità riguardo
ai figli, tanto da postulare la conferma della privazione della custodia parentale,
di fatto già decretata nell'autunno del 2001 (doc. 1: rapporto del 27 maggio
2002, pag. 6). Il direttore dell'__________ __________ di __________, ove a
quel tempo i minori erano stati collocati, lamentava il fatto che il padre si assentasse
sovente per settimane e che la madre, incapace di educare convenientemente i figli,
delegava tale compito a terzi; per di più, M__________ denotava seri problemi
di comportamento e di apprendimento, mentre J__________ era molto fragile, disarmonico
e molto aggressivo (doc. 2: rapporto del 21 giugno 2002). Per il Servizio
sociale di __________, intervenuto dopo il cambiamento di domicilio della
famiglia, la mancanza di responsabilità dei genitori nell'educazione
giustificava un collocamento dei figli in una struttura (doc. 3: rapporto del
10 febbraio 2003). Nel giugno del 2003 la direttrice dell'__________ __________
ha segnalato quanto poi riferitole da M__________, ovvero che durante i fine
settimana e le vacanze scolastiche essa trascorreva le giornate a casa di
parenti o conoscenti perché i genitori erano spesso assenti, che nessuno di
loro si occupava di riaccompagnarla a scuola, che quando era a casa il padre
era manesco con la moglie e J__________ e che talvolta la madre le usava
violenza (doc. 6a). Anche per __________, curatore educativo dei minori, nel
luglio del 2003 i gravi problemi comportamentali di J__________ giustificavano
un collocamento, i genitori rivelandosi incapaci di garantire un'adeguata cura
dei figli (doc. 10).
Dopo
il collocamento al __________ di __________ i responsabili del centro hanno
rilasciato, nel novembre del 2003, un rapporto intermedio dal quale risulta che
Fatti
i figli si dolevano di maltrattamenti fisici e psicologici subiti in famiglia
(doc. 24). Nel rapporto di dimissione di M__________ e di J__________ dal __________,
del marzo 2004, gli operatori hanno riferito di un contesto familiare
contrassegnato da episodi di separazione, di violenza fisica e di assenze dei
genitori pregiudizievole ai figli; secondo loro, la distorta relazione tra il
padre, dominante e crudele, e la madre, figura affettiva e debole, nuoce allo
sviluppo dei ragazzi (doc. 32 e 38). Il direttore dell'__________ __________,
ove i minori sono stati collocati il 7 marzo 2004, ha espresso dopo due settimane
di presa a carico la sua preoccupazione di non poter garantire l'incolumità
fisica di J__________, dei compagni e del personale del centro, dicendo
chiaramente di non voler essere “confrontato alle minacce del padre o a un suo
passaggio all'atto” (doc. 33). A ciò si aggiunge che il 6 ottobre 2003 costui
ha portato J__________ a __________ da parenti senza ricondurlo al __________,
Considerandi
tanto da costringere l'autorità tutoria a sporgere querela per sottrazione di
minorenne e ad attivare le autorità italiane perché disponessero il rientro del
ragazzo, avvenuto il 28 ottobre 2003.
Tutto
ciò posto, i provvedimenti decisi dall'autorità tutoria, riconducibili alla palese
incapacità educativa dei genitori, apparivano senz'altro adeguati. Se non fosse
diventato privo d'oggetto, il ricorso sarebbe quindi stato respinto, come risultava
a prima vista. Il che precludeva l'ammissione degli interessati al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello
è destinato all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa
non può trovare accoglimento. Come il ricorso all'autorità di vigilanza, anche l'appello
appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag). Delle difficili condizioni in cui versano gli appellanti si tiene conto,
nonostante tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
;
– Commissione tutoria regionale 3, Lugano.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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