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Decisione

11.2004.167

assistenza giudiziaria

18 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i figli si dolevano di maltrattamenti fisici e psicologici subiti in famiglia

(doc. 24). Nel rap­porto di dimissione di M__________ e di J__________ dal __________,

del marzo 2004, gli operatori hanno riferito di un contesto familiare

contrassegnato da episodi di separazione, di violenza fisica e di assenze dei

genitori pregiudizievole ai figli; secondo loro, la distorta relazione tra il

padre, dominante e crudele, e la madre, figura affettiva e debole, nuoce allo

sviluppo dei ragazzi (doc. 32 e 38). Il direttore dell'__________ __________,

ove i minori sono stati collocati il 7 marzo 2004, ha espresso dopo due settimane

di presa a carico la sua preoccupazione di non poter garantire l'incolumità

fisica di J__________, dei compagni e del personale del centro, dicendo

chiaramente di non voler essere “confrontato alle minacce del padre o a un suo

passaggio all'atto” (doc. 33). A ciò si aggiunge che il 6 ottobre 2003 costui

ha portato J__________ a __________ da parenti senza ricondurlo al __________,

Considerandi

tanto da costringere l'autorità tutoria a sporgere querela per sottrazione di

minorenne e ad attivare le autorità italiane perché disponessero il rientro del

ragazzo, avvenuto il 28 ottobre 2003.

Tutto

ciò posto, i provvedimenti decisi dall'autorità tutoria, riconducibili alla palese

incapacità educativa dei genitori, apparivano senz'altro adeguati. Se non fosse

diventato privo d'oggetto, il ricorso sarebbe quindi stato respinto, come risultava

a prima vista. Il che precludeva l'ammissione degli interessati al beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello

è destinato all'insuccesso.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa

non può trovare accoglimento. Come il ricorso all'autorità di vigilanza, anche l'appello

appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag). Delle difficili condizioni in cui versano gli appellanti si tiene conto,

nonostante tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

;

– Commissione tutoria regionale 3, Lugano.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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