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Decisione

11.2004.168

opposizione a precetto esecutivo civile

10 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.874

(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, promossa con opposizione del 30 luglio 2004 dall'

AO 1

al precetto esecutivo civile intimatogli il 27

luglio 2004 da

AP 1 AP 1

( PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 dicembre 2004 presentato da AP 2 ed AP 1 contro la sentenza

emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1, proprietario della particella n. 258 RFD di __________, e AO

1, titolare di un diritto di compera sulle vicine particelle n. 984, 1003,

1004, 1005, 1006 e 1007, hanno stipulato il 17 maggio 2001 una “convenzione

privata” in cui il primo dichiarava di autorizzare il secondo a posare sul

proprio fondo le condotte dell'acqua potabile e della corrente elettrica che

sarebbero servite alle case da costruire sui fondi oggetto del diritto di

compera. Nell'accordo figura, tra l'altro, quanto segue:

Il sig. AP 1

esige in cambio di detto passaggio che AO 1, per i quattro proprietari delle

quattro case, esegua la continuazione della recinzione con rete metallica su

paletti di legno per il resto del confine AP 1. Sul retro della casa AP 1, sino

alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________, oltre al

piccolo lavoro di riparazione muraria dove è sostenuto il cancello che ora non

apre adeguatamente.

Termine per

la recinzione e riparazione cancello: 5 agosto 2001.

La recinzione

dovrà essere come quella esistente ora in zona betulla.

B. Tre

anni dopo, il 17 maggio 2004, AP 2 ed AP 1 hanno sollecitato la posa della recinzione,

invitando AO 1 a comunicare per scritto una data precisa entro cui l'opera

sarebbe stata eseguita. Il destinatario ha risposto il 4 giugno 2004, dolendosi

di problemi finanziari e pregando gli interlocutori “di avere pazienza”.

C. Il

27 luglio 2004 AP 2 ed AP 1 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile,

ordinando all'escusso “l'immedia­ta posa della recinzione sulla particella n.

258 RFD di __________” entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione

effettiva. Come titolo esecutivo essi hanno indicato: “convenzione privata del

17 maggio 2001, lettera precettanti/precettato del

17 maggio 2004, lettera precettato/precettanti del 4 giugno 2004”. AO

1 ha sollevato opposizione al precetto il 30 luglio 2004 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3. All'udienza del 6 ottobre 2004, destinata al

contraddittorio, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo con

sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato

la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese a AP 2 ed AP 1 in solido,

tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.–

complessivi per ripetibili.

D. Contro

il giudizio appena citato AP 2 ed AP 1 sono insorti con un appello del 23 dicembre

2004 nel quale chiedono che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di

respingere l'opposizione di AO 1 al loro precetto esecutivo. L'appello non è

stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo

civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito

nel termine di 10 gior­ni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello

in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308

cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

2.

Nella

sentenza appellata il Pretore ha rilevato che “nessuno dei documenti indicati

nel precetto come titolo esecutivo, sia presi singolarmente sia presi nel loro

insieme, possono (...) essere considerati tali: basti rilevare che la

convenzione 17 maggio 2001 non contiene la prestazione domandata come riportata

nel precetto esecutivo civile e che gli altri documenti emanano unicamente ora

dall'una ora dall'altra parte”. Onde, per finire, la conferma dell'opposizione.

3.

Gli

appellanti sostengono che “la prestazione di terminare la posa della recinzione

con rete metallica fissata su paletti di legno attorno al confine della

proprietà AP 1 a __________ – richiesta con il precetto esecutivo civile del 27

luglio 2004 – trova pieno riscontro nel titolo esecutivo invocato, ovvero nella

convenzione privata del 17 maggio 2001”. A loro avviso “l'identità fra il

titolo esecutivo e il precetto esecutivo civile è dunque data”.

4.

La

procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta evidenti

analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art.

80.

segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Come il giudice chiamato a decidere sull'opposizione

a un precetto esecutivo secondo gli art. 81 o 82 LEF, il giudice chiamato a

statuire sull'oppo­si­zione a un precetto esecutivo civile verifica quindi d'ufficio

che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio

egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la

persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del

precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo,

e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta

nel titolo medesimo (Gilliéron,

Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso

il basso).

5.

Nell'ambito

di un'opposizione a un precetto esecutivo civile

l'escusso può far valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo

dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in

tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di

esecuzione o che è subentrata la pre­scrizione della pre­tesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts,

7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). L'opinione secondo cui “con l'opposizione

l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione

abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque superata. Anzi, ove il

titolo esecutivo consista in un riconoscimento dell'obbligo (art. 488 cpv. 2

lett. b CPC), il precettato dovrebbe poter giustificare imme­diatamen­te – in

analogia con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art.

82.

cpv. 2 LEF) – anche altre “eccezioni che infirmano il riconoscimento”. Per

l'attuale giudizio quest'ultimo tema non richiede tuttavia ulteriori approfondimenti,

come si vedrà oltre.

6.

Già

per quanto riguarda l'identità del procedente e l'identità della prestazione

richiesta (sopra, consid. 4), nel caso specifico tali requisiti non appaiono scontati.

L'identità del precettante con la persona che ha firmato la convenzione del 17

maggio 2001 è data solo per quanto riguarda AP 1, esclusa AP 2. L'iden­tità

della prestazione richiesta appare finanche dubbia. Mentre con il precetto esecutivo

gli appellanti pretendono “l'imme­diata posa della recinzione sulla particella

n. 258 RFD di __________”, nella convenzione AO 1 si era impegnato unicamente a

eseguire “la continuazione della recinzione con rete metallica su

paletti di legno per il resto del confine AP 1, sul retro della casa AP 1 sino

alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________”. Sia come sia,

si volesse anche ritenere data

l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nella

convenzione, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe.

7.

La

giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la prestazione contenuta in

un titolo esecutivo dev'essere chiara. Il giudice non può procedere a interpretazioni

né tanto meno affidarsi ad apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18, pag. 13; n. 21,

pag. 21; Rep. 1984 pag. 170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e

ripreso nel precetto – è formale ed esplicito o esso non è

eseguibile (Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Nella fattispecie

la formulazione dell'obbligo è a dir poco astrusa. Certo, gli appellanti

ricordano che alla convenzione del 17 maggio 2001 era allegata una piantina

(doc. 1, terzo foglio), ma nemmeno tale planimetria permette di capire quale

sia “il retro della casa AP 1”, né dove si trovi “il muro

dei __________”, né come sia la recinzione “esistente ora in zona betulla”. Una

seconda planimetria è stata invero acclusa da AP 2 ed AP 1 alla lettera del 17

maggio 2004 (doc. C, secondo foglio), ma a parte il fatto che nemmeno questa

indica con chiarezza dove il precettato avrebbe dovuto continuare la recinzione,

la prestazione oggetto del titolo – e del precetto – non può essere desunta da

elementi estrinseci. Come detto, il giudice dell'esecuzione non deve cimentarsi

in esegesi di sorta. Sotto questo profilo a nulla sussidiano quindi le fotografie

prodotte da AP 2 ed AP 1 davanti al Pretore (doc. 4).

8.

A

torto gli appellanti asseriscono pertanto, in ultima analisi, che la

prestazione enunciata nella convenzione del 17 maggio 2001 sarebbe “sufficientemente

precisa e circostanziata” e invano si prevalgono della planimetria unita alla

convenzione. Poco importa poi che AO 1 “non potesse avere dubbi sul genere di

recinzio­ne da posare”, la portata dell'obbligo non dovendosi evincere – come

si è ripetuto – da elementi estrinseci al titolo. Si aggiunga, per abbondanza,

che gli appellanti errano anche quando si prevalgono, nel loro memoriale, di

un'obbligazione validamente scaduta. È vero che il termine entro cui eseguire

l'opera era fissato nella convenzione al 5 agosto 2001. È altrettanto vero però

che nella lettera del 17 maggio 2004 essi hanno consentito a una proroga,

lasciando addirittura a AO 1 la facoltà di indicare egli medesimo una nuova data

(doc. C). E nella sua lettera del 4 giugno 2004 AO 1 ha eluso la questione (doc.

D), senza che i precettanti risultino avere autoritativamente stabilito essi

medesimi un'ulteriore scadenza. Ora, nell'ambito di

un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far valere – tra

l'altro (sopra, consid. 5) – che gli è stata accordata una proroga del termine

di esecuzione. AO 1 se n'è puntualmente giovato (verbale di udienza del 6

ottobre 2004, pag. 3 verso il basso). Anche per tale ragione il precetto

esecutivo nel caso in esame era dunque destinato all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato

intimato e non ha provocato costi.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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