11.2004.168
opposizione a precetto esecutivo civile
10 gennaio 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.168
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, ICCA
Titolo:
opposizione a precetto esecutivo civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 489 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.168
Lugano,
10 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.874
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, promossa con opposizione del 30 luglio 2004 dall'
AO 1
al precetto esecutivo civile intimatogli il 27
luglio 2004 da
AP 1 AP 1
( PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 dicembre 2004 presentato da AP 2 ed AP 1 contro la sentenza
emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1, proprietario della particella n. 258 RFD di __________, e AO
1, titolare di un diritto di compera sulle vicine particelle n. 984, 1003,
1004, 1005, 1006 e 1007, hanno stipulato il 17 maggio 2001 una “convenzione
privata” in cui il primo dichiarava di autorizzare il secondo a posare sul
proprio fondo le condotte dell'acqua potabile e della corrente elettrica che
sarebbero servite alle case da costruire sui fondi oggetto del diritto di
compera. Nell'accordo figura, tra l'altro, quanto segue:
Il sig. AP 1
esige in cambio di detto passaggio che AO 1, per i quattro proprietari delle
quattro case, esegua la continuazione della recinzione con rete metallica su
paletti di legno per il resto del confine AP 1. Sul retro della casa AP 1, sino
alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________, oltre al
piccolo lavoro di riparazione muraria dove è sostenuto il cancello che ora non
apre adeguatamente.
Termine per
la recinzione e riparazione cancello: 5 agosto 2001.
La recinzione
dovrà essere come quella esistente ora in zona betulla.
B. Tre
anni dopo, il 17 maggio 2004, AP 2 ed AP 1 hanno sollecitato la posa della recinzione,
invitando AO 1 a comunicare per scritto una data precisa entro cui l'opera
sarebbe stata eseguita. Il destinatario ha risposto il 4 giugno 2004, dolendosi
di problemi finanziari e pregando gli interlocutori “di avere pazienza”.
C. Il
27 luglio 2004 AP 2 ed AP 1 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile,
ordinando all'escusso “l'immediata posa della recinzione sulla particella n.
258 RFD di __________” entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva. Come titolo esecutivo essi hanno indicato: “convenzione privata del
17 maggio 2001, lettera precettanti/precettato del
17 maggio 2004, lettera precettato/precettanti del 4 giugno 2004”. AO
1 ha sollevato opposizione al precetto il 30 luglio 2004 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3. All'udienza del 6 ottobre 2004, destinata al
contraddittorio, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo con
sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato
la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese a AP 2 ed AP 1 in solido,
tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.–
complessivi per ripetibili.
D. Contro
il giudizio appena citato AP 2 ed AP 1 sono insorti con un appello del 23 dicembre
2004 nel quale chiedono che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di
respingere l'opposizione di AO 1 al loro precetto esecutivo. L'appello non è
stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito
nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello
in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308
cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
2.
Nella
sentenza appellata il Pretore ha rilevato che “nessuno dei documenti indicati
nel precetto come titolo esecutivo, sia presi singolarmente sia presi nel loro
insieme, possono (...) essere considerati tali: basti rilevare che la
convenzione 17 maggio 2001 non contiene la prestazione domandata come riportata
nel precetto esecutivo civile e che gli altri documenti emanano unicamente ora
dall'una ora dall'altra parte”. Onde, per finire, la conferma dell'opposizione.
3.
Gli
appellanti sostengono che “la prestazione di terminare la posa della recinzione
con rete metallica fissata su paletti di legno attorno al confine della
proprietà AP 1 a __________ – richiesta con il precetto esecutivo civile del 27
luglio 2004 – trova pieno riscontro nel titolo esecutivo invocato, ovvero nella
convenzione privata del 17 maggio 2001”. A loro avviso “l'identità fra il
titolo esecutivo e il precetto esecutivo civile è dunque data”.
4.
La
procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota evidenti
analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art.
80.
segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Come il giudice chiamato a decidere sull'opposizione
a un precetto esecutivo secondo gli art. 81 o 82 LEF, il giudice chiamato a
statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile verifica quindi d'ufficio
che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio
egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere la
persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del
precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo,
e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta
nel titolo medesimo (Gilliéron,
Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso
il basso).
5.
Nell'ambito
di un'opposizione a un precetto esecutivo civile
l'escusso può far valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in
tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di
esecuzione o che è subentrata la prescrizione della pretesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). L'opinione secondo cui “con l'opposizione
l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione
abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque superata. Anzi, ove il
titolo esecutivo consista in un riconoscimento dell'obbligo (art. 488 cpv. 2
lett. b CPC), il precettato dovrebbe poter giustificare immediatamente – in
analogia con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art.
82.
cpv. 2 LEF) – anche altre “eccezioni che infirmano il riconoscimento”. Per
l'attuale giudizio quest'ultimo tema non richiede tuttavia ulteriori approfondimenti,
come si vedrà oltre.
6.
Già
per quanto riguarda l'identità del procedente e l'identità della prestazione
richiesta (sopra, consid. 4), nel caso specifico tali requisiti non appaiono scontati.
L'identità del precettante con la persona che ha firmato la convenzione del 17
maggio 2001 è data solo per quanto riguarda AP 1, esclusa AP 2. L'identità
della prestazione richiesta appare finanche dubbia. Mentre con il precetto esecutivo
gli appellanti pretendono “l'immediata posa della recinzione sulla particella
n. 258 RFD di __________”, nella convenzione AO 1 si era impegnato unicamente a
eseguire “la continuazione della recinzione con rete metallica su
paletti di legno per il resto del confine AP 1, sul retro della casa AP 1 sino
alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________”. Sia come sia,
si volesse anche ritenere data
l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nella
convenzione, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe.
7.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la prestazione contenuta in
un titolo esecutivo dev'essere chiara. Il giudice non può procedere a interpretazioni
né tanto meno affidarsi ad apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18, pag. 13; n. 21,
pag. 21; Rep. 1984 pag. 170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e
ripreso nel precetto – è formale ed esplicito o esso non è
eseguibile (Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Nella fattispecie
la formulazione dell'obbligo è a dir poco astrusa. Certo, gli appellanti
ricordano che alla convenzione del 17 maggio 2001 era allegata una piantina
(doc. 1, terzo foglio), ma nemmeno tale planimetria permette di capire quale
sia “il retro della casa AP 1”, né dove si trovi “il muro
dei __________”, né come sia la recinzione “esistente ora in zona betulla”. Una
seconda planimetria è stata invero acclusa da AP 2 ed AP 1 alla lettera del 17
maggio 2004 (doc. C, secondo foglio), ma a parte il fatto che nemmeno questa
indica con chiarezza dove il precettato avrebbe dovuto continuare la recinzione,
la prestazione oggetto del titolo – e del precetto – non può essere desunta da
elementi estrinseci. Come detto, il giudice dell'esecuzione non deve cimentarsi
in esegesi di sorta. Sotto questo profilo a nulla sussidiano quindi le fotografie
prodotte da AP 2 ed AP 1 davanti al Pretore (doc. 4).
8.
A
torto gli appellanti asseriscono pertanto, in ultima analisi, che la
prestazione enunciata nella convenzione del 17 maggio 2001 sarebbe “sufficientemente
precisa e circostanziata” e invano si prevalgono della planimetria unita alla
convenzione. Poco importa poi che AO 1 “non potesse avere dubbi sul genere di
recinzione da posare”, la portata dell'obbligo non dovendosi evincere – come
si è ripetuto – da elementi estrinseci al titolo. Si aggiunga, per abbondanza,
che gli appellanti errano anche quando si prevalgono, nel loro memoriale, di
un'obbligazione validamente scaduta. È vero che il termine entro cui eseguire
l'opera era fissato nella convenzione al 5 agosto 2001. È altrettanto vero però
che nella lettera del 17 maggio 2004 essi hanno consentito a una proroga,
lasciando addirittura a AO 1 la facoltà di indicare egli medesimo una nuova data
(doc. C). E nella sua lettera del 4 giugno 2004 AO 1 ha eluso la questione (doc.
D), senza che i precettanti risultino avere autoritativamente stabilito essi
medesimi un'ulteriore scadenza. Ora, nell'ambito di
un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far valere – tra
l'altro (sopra, consid. 5) – che gli è stata accordata una proroga del termine
di esecuzione. AO 1 se n'è puntualmente giovato (verbale di udienza del 6
ottobre 2004, pag. 3 verso il basso). Anche per tale ragione il precetto
esecutivo nel caso in esame era dunque destinato all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato
intimato e non ha provocato costi.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster