11.2004.17
riparto degli oneri processuali in caso di transazione
10 gennaio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2004.17
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, ICCA
Titolo:
riparto degli oneri processuali in caso di transazione
SPESE E RIPETIBILI
TRANSAZIONE
art. 151 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.17
Lugano
10 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.29
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 17 febbraio 2000 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro il decreto di
stralcio emesso il 23 gennaio 2004 dal Pretore della Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1, AP 1, AO 2 e __________ sono stati, fino al 1° febbraio
1995, comproprietari in ragione di un quarto ciascuno della particella
n. 279
RFD di __________, su cui sorge uno stabile di quattro appartamenti da loro
occupati. Con atto rogato quel giorno dal notaio __________, AO 2 e AP 1 hanno
donato la loro quota di comproprietà al padre AO 1, il quale ha costituito a
loro favore un diritto di ricupera della durata di tre anni. Il 27 luglio 1998 AO
1 ha donato al figlio AO 2 la sua quota di comproprietà, pari a un mezzo della
predetta particella.
B. Con
petizione del 17 febbraio 2000 AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare all'Ufficio dei registri
l'iscrizione a suo nome della quota di un quarto della particella n. 279 e di
cancellare la corrispondente quota di un quarto iscritta a nome di AO 2 o, in
subordine, quella iscritta a nome di AO 1. In via cautelare egli ha chiesto di
poter depositare in Pretura fr. 19 000.– in garanzia degli
oneri di comproprietà a suo carico, postulando altresì l'annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre sulle quote di comproprietà appartenenti
ai convenuti e il blocco del registro fondiario. All'udienza del 23 marzo 2000,
indetta per la discussione cautelare, i convenuti non si sono opposti alle misure
richieste, sicché con decreto del 27 marzo 2000 il Pretore le ha ordinate.
L'assegnazione delle spese e della tassa di giustizia di fr. 300.–, come pure
delle ripetibili è stata rinviata al merito.
C. Nella
loro risposta del 30 agosto 2001 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere la
petizione e in via riconvenzionale hanno postulato la condanna dell'attore al
pagamento di
fr. 35 042.25 come
corrispettivo per l'uso dell'appartamento da lui occupato dal 1° luglio 1998 al
31 dicembre 2000, come pure al versamento di un importo pari a un quarto degli
oneri ipotecari e delle spese accessorie maturati dal 1° gennaio 2001 fino alla
data della sentenza. Essi hanno chiesto altresì la liberazione a favore di AO 2
dell'importo depositato dall'attore e di accertare che questi avrebbe dovuto
versare al fratello, subordinatamente ai comproprietari, un corrispettivo per
l'uso dell'appartamento pari a un quarto degli oneri ipotecari e delle spese
accessorie, importo da determinare annualmente. Il 24 settembre 2001 l'attore
ha proposto di respingere l'azione riconvenzionale. Nei successivi allegati le
parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Su richiesta di loro, il
13 maggio 2003 il Pretore ha sospeso la procedura in vista di trattative.
D. Il
10 gennaio 2004 le parti hanno stipulato una convenzione in cui AO 1 e AO 2 si
impegnavano a versare a AP 1 fr. 9345.–, pari alla quota di un quarto della
particella n. 279 RFD di __________, dedotti il mutuo e le spese. Essi hanno
chiesto così al Pretore di stralciare la causa dai ruoli, demandandogli il giudizio
sulle spese e le ripetibili. Con decreto del 23 gennaio 2004 il Pretore ha
tolto la causa dai ruoli per transazione, ha disposto la restituzione
all'attore del deposito e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di
cancellare quanto ordinatogli il 27 marzo 2000. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 600.– per l'azione principale e di fr. 1000.– per la
riconvenzione, sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, compensate
le ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato è insorto AP 1 con un appello del 12
febbraio 2004 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato ponendo gli
oneri processuali dell'azione principale e quelli della riconvenzione a carico
dei convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 11 200.–
complessivi a titolo di ripetibili. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2004 AO
1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il
decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,
tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep.
1999.
pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito
sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e
può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia
appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, verte appunto sulla questione
di spese e ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.
2.
In
concreto il Pretore, accertato che per rapporto alle rispettive domande le
parti risultavano vicendevolmente soccombenti, ha ritenuto giustificato porre
gli oneri processuali a carico di chi li aveva anticipati e compensare le
ripetibili. L'appellante sostiene che la controparte va considerata del tutto
sconfitta. Ricorda che con l'azione principale egli rivendicava la sua quota di
comproprietà, di cui ha ottenuto poi il controvalore per convenzione. Quanto
all'azione riconvenzionale, egli sottolinea di aver ottenuto causa vinta già
con l'azione principale, gli oneri riguardanti la quota di comproprietà essendo
accessori inscindibili dalla quota medesima. E siccome egli non si era opposto
al pagamento di tali oneri, chiedendo unicamente la produzione dei
giustificativi, la controparte dev'essere considerata soccombente anche a tale
proposito.
3.
Nella
fattispecie la causa è finita – come detto – per transazione. Ora, l'art. 151
CPC dispone che in tali casi “le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite
e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”, ma non precisa in base a
quali criteri. Dottrina e giurisprudenza reputano nondimeno che in simili
eventualità occorra attenersi al risultato della transazione, non a quello che
sarebbe stato il presumibile esito del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 in fine ad art. 153; II CCA, sentenza
12.2003.60
del 9 febbraio 2004, pag. 3). È necessario confrontare perciò le
richieste di giudizio con quanto stipulato nell'accordo, senza trascurare il
comportamento processuale dell'una e dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra
2003, pag. 160; JdT 1987 III pag. 128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986
pag. 320 n. 130).
4.
Con la petizione l'attore rivendicava un quarto in proprietà
della particella n. 279 RFD di __________ (con il relativo carico ipotecario),
offrendo ai convenuti il versamento di fr. 19 000.– per gli
oneri che
gli sarebbe toccato pagare (spese accessorie con interessi e ammortamenti
ipotecari maturati dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999). I convenuti hanno
proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto il
pagamento di fr. 35 042.25 per gli oneri ipotecari e le spese accessorie dal 1° luglio
1998.
al 31 dicembre 2000, oltre a una somma indeterminata dal 1° gennaio 2001
fino alla data della sentenza. L'attore ha postulato il rigetto della
riconvenzione.
Ciò
posto, per rapporto alla richiesta originaria di fr. 77 000.– circa (fr. 340 000.– meno fr. 243 818.–, meno fr. 19 000.– offerti), l'attore
principale è uscito sostanzialmente vittorioso (astrazione fatta dai fr. 6628.–
riguardanti un debito verso il fratello AO 2, estranei all'oggetto del
litigio). È uscito sostanzialmente sconfitto, per converso, dalla
riconvenzione, con la quale i convenuti chiedevano il pagamento di circa fr. 60 000.– oltre i fr.
19.
000.–
loro offerti (fr. 74 637.– più fr. 5572.–, meno i noti fr. 19 000.–). Donde, in esito alla
transazione, il conguaglio di fr. 9345.– in favore dell'attore principale (circa
fr. 16 000.– trascurando il debito verso il fratello AO 2 fr. 6628.–, estraneo
alla causa). È vero che in circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto
porre gli oneri processuali delle due azioni a carico delle rispettive parti
convenute, non a carico di quelle attrici. L'ammontare degli oneri essendo
tuttavia lo stesso, quand'anche si ribaltasse il dispositivo impugnato nulla
ridonderebbe all'appellante. Nel risultato non si può dire pertanto che il
Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento di
cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili (Rep. 1996 pag. 171). Ne
discende che in definitiva l'appello, privo di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alle controparti, che hanno formulato
osservazioni con l'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.–
complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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