Lexipedia

Decisione

11.2004.17

riparto degli oneri processuali in caso di transazione

10 gennaio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.29

(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 17 febbraio 2000 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 , e

AO 2

(patrocinati dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 12 febbraio 2004 presen­tato da AP 1 contro il decreto di

stralcio emesso il 23 gennaio 2004 dal Pretore della Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1, AP 1, AO 2 e __________ sono stati, fino al 1° febbraio

1995, comproprie­tari in ragione di un quarto ciascuno della particella

n. 279

RFD di __________, su cui sorge uno stabile di quattro appartamenti da loro

occupati. Con atto rogato quel giorno dal notaio __________, AO 2 e AP 1 hanno

donato la loro quota di comproprietà al padre AO 1, il quale ha costituito a

loro favore un diritto di ricupera della durata di tre anni. Il 27 luglio 1998 AO

1 ha donato al figlio AO 2 la sua quota di comproprietà, pari a un mezzo della

predetta particella.

B. Con

petizione del 17 febbraio 2000 AP 1 ha conve­nuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore

del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare all'Ufficio dei registri

l'iscrizione a suo nome della quota di un quarto della particella n. 279 e di

cancellare la corrispondente quota di un quarto iscritta a nome di AO 2 o, in

subordine, quella iscritta a nome di AO 1. In via cautelare egli ha chiesto di

poter depositare in Pretura fr. 19 000.– in garanzia degli

oneri di comproprietà a suo carico, postulando altresì l'annotazione di una

restrizione della facoltà di disporre sulle quote di comproprietà appartenenti

ai convenuti e il blocco del registro fondiario. All'udienza del 23 marzo 2000,

indetta per la discussione cautelare, i convenuti non si sono opposti alle misure

richieste, sicché con decreto del 27 marzo 2000 il Pretore le ha ordinate.

L'assegnazione delle spese e della tassa di giustizia di fr. 300.–, come pure

delle ripetibili è stata rinviata al merito.

C. Nella

loro risposta del 30 agosto 2001 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere la

petizione e in via riconvenzionale hanno postulato la condanna dell'attore al

pagamento di

fr. 35 042.25 come

corrispettivo per l'uso dell'appartamento da lui occupato dal 1° luglio 1998 al

31 dicembre 2000, come pure al versamento di un importo pari a un quarto degli

oneri ipotecari e delle spese accessorie maturati dal 1° gennaio 2001 fino alla

data della sentenza. Essi hanno chiesto altresì la liberazione a favore di AO 2

dell'importo depositato dall'attore e di accertare che questi avrebbe dovuto

versare al fratello, subordinatamente ai comproprietari, un corrispettivo per

l'uso dell'apparta­mento pari a un quarto degli oneri ipotecari e delle spese

accessorie, importo da determinare annualmente. Il 24 settembre 2001 l'attore

ha proposto di respingere l'azione riconvenzionale. Nei successivi allegati le

parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Su richiesta di loro, il

13 maggio 2003 il Pretore ha sospeso la procedura in vista di trattative.

D. Il

10 gennaio 2004 le parti hanno stipulato una convenzione in cui AO 1 e AO 2 si

impegnavano a versare a AP 1 fr. 9345.–, pari alla quota di un quarto della

particella n. 279 RFD di __________, dedotti il mutuo e le spese. Essi hanno

chiesto così al Pretore di stralciare la causa dai ruoli, demandandogli il giudizio

sulle spese e le ripetibili. Con decreto del 23 gennaio 2004 il Pretore ha

tolto la causa dai ruoli per tran­sa­zione, ha disposto la restituzione

all'attore del deposito e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di

cancellare quanto ordinatogli il 27 marzo 2000. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 600.– per l'azione principale e di fr. 1000.– per la

riconvenzione, sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, compensate

le ripetibili.

E. Contro il decreto appena citato è insorto AP 1 con un appello del 12

febbraio 2004 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato ponendo gli

oneri processuali dell'azione principale e quelli della riconvenzione a carico

dei convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondergli fr. 11 200.–

complessivi a titolo di ripetibili. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2004 AO

1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il

decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,

tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep.

1999.

pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito

sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e

può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia

appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, verte appunto sulla questione

di spese e ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.

2.

In

concreto il Pretore, accertato che per rapporto alle rispettive domande le

parti risultavano vicendevolmente soccombenti, ha ritenuto giustificato porre

gli oneri processuali a carico di chi li aveva anticipati e compensare le

ripetibili. L'appellante sostiene che la controparte va considerata del tutto

sconfitta. Ricorda che con l'azione principale egli rivendicava la sua quota di

comproprietà, di cui ha ottenuto poi il controvalore per convenzione. Quanto

all'azione riconvenzionale, egli sottolinea di aver ottenuto causa vinta già

con l'azione principale, gli oneri riguardanti la quota di comproprietà essendo

accessori inscindibili dalla quota medesima. E siccome egli non si era opposto

al pagamento di tali oneri, chiedendo unicamente la produzione dei

giustificativi, la controparte dev'essere considerata soccombente anche a tale

proposito.

3.

Nella

fattispecie la causa è finita – come detto – per transazione. Ora, l'art. 151

CPC dispone che in tali casi “le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite

e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”, ma non precisa in base a

quali criteri. Dot­trina e giurisprudenza reputano nondimeno che in simili

eventualità occorra attenersi al risultato della transazione, non a quello che

sarebbe stato il presumibile esito del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 in fine ad art. 153; II CCA, sentenza

12.2003.60

del 9 febbraio 2004, pag. 3). È necessario confrontare perciò le

richieste di giudizio con quanto stipulato nell'accordo, senza trascurare il

comportamento processuale dell'una e dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Gi­nevra

2003, pag. 160; JdT 1987 III pag. 128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986

pag. 320 n. 130).

4.

Con la petizione l'attore rivendicava un quarto in proprietà

della particella n. 279 RFD di __________ (con il relativo carico ipotecario),

offrendo ai convenuti il versamento di fr. 19 000.– per gli

oneri che

gli sarebbe toccato pagare (spese accessorie con interessi e ammortamenti

ipotecari maturati dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999). I convenuti hanno

proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto il

pagamento di fr. 35 042.25 per gli oneri ipotecari e le spese accessorie dal 1° luglio

1998.

al 31 dicembre 2000, oltre a una somma indeterminata dal 1° gennaio 2001

fino alla data della sentenza. L'attore ha postulato il rigetto della

riconvenzione.

Ciò

posto, per rapporto alla richiesta originaria di fr. 77 000.– circa (fr. 340 000.– meno fr. 243 818.–, meno fr. 19 000.– offerti), l'attore

principale è uscito sostanzialmente vittorioso (astrazione fatta dai fr. 6628.–

riguardanti un debito verso il fratello AO 2, estranei all'oggetto del

litigio). È uscito sostanzialmente sconfitto, per converso, dalla

riconvenzione, con la quale i convenuti chiedevano il pagamento di circa fr. 60 000.– oltre i fr.

19.

000.–

loro offerti (fr. 74 637.– più fr. 5572.–, meno i noti fr. 19 000.–). Donde, in esito alla

transazione, il conguaglio di fr. 9345.– in favore dell'attore principale (circa

fr. 16 000.– trascurando il de­bito verso il fratello AO 2 fr. 6628.–, estraneo

alla causa). È vero che in circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto

porre gli oneri processuali delle due azioni a carico delle rispettive parti

convenute, non a carico di quelle attrici. L'ammontare degli oneri essendo

tuttavia lo stesso, quand'anche si ribaltasse il dispositivo impugnato nulla

ridonderebbe all'appellante. Nel risultato non si può dire pertanto che il

Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento di

cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili (Rep. 1996 pag. 171). Ne

discende che in definitiva l'appello, privo di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alle controparti, che hanno formulato

osservazioni con l'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster