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Decisione

11.2004.19

misure a protezione dell'unione coniugale: reddito del debitore alimentare

4 luglio 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli

oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi

costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al

singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

4. Nella

fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8000.– mensili

netti (fr. 7000.– da attività lucrativa e fr. 1000.– da vantaggi indiretti) per

rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4178.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr.

1275.–, riscaldamento elettrico fr. 100.–, interessi ipotecari fr. 1028.–,

premio della cassa malati fr. 225.–, tassa di esenzione militare fr. 75.–,

imposte fr. 375.–). Quanto alla moglie, egli ha valutato il ricavato netto

dello studio d'architettura in fr. 4000.– mensili e il fabbisogno minimo di lei

in fr. 2420.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, spese accessorie dell'abitazione fr. 200.–, premio

della cassa malati fr. 670.–, imposte fr. 300.–: come riconosciuto dall'istante).

Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1075.– mensili ciascuno,

già dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre.

Constatata un'eccedenza di fr. 3252.– mensili, il Pretore ha posto a carico del

marito un contributo complessivo di fr. 2196.– mensili, ovvero fr. 46.– per la

moglie e fr. 1075.– per ogni figlio.

5. L'appellante

fa valere che per determinare il reddito del marito, amministratore e azionista

unico del __________, occorre riferirsi ai criteri applicabili ai lavoratori indipendenti.

E sulla base di quanto il coniuge ha percepito negli ultimi cinque anni, essa calcola

il reddito medio di lui in fr. 8200.– mensili, cui aggiunge fr. 5000.– per

spese personali e prelevamenti privati messi a carico della società, onde un

totale di fr. 13 000.– mensili. Quanto alla riduzione di stipendio fatta valere per

il 2003, l'appellante afferma trattarsi di una manovra orchestrata a meri fini di

causa.

a) Dagli

atti risulta che l'istante è – in effetti – dipendente della società __________,

dalla quale riceve uno stipendio fisso (doc. D) e di cui è azionista unico,

oltre che amministratore (doc. C). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo

di precisare che in caso di unità economica fra società e azionista unico (o

maggioritario) può essere giustificato equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente,

tenendo calcolo del reddito conseguito prima e dopo l'avvio della causa (sentenza

5P.127/2003 del 4 luglio 2003, consid. 2.2 con riferimenti). Si giustifica di computare

all'interessato il guadagno cui egli ha rinunciato, in particolare, qualora in

vista di una procedura di divorzio il reddito di lui diminuisca improvvisamente

e sensibilmente senza particolari spiegazioni (Bräm in: Zürcher

Kommentar, n. 78 ad art. 163 CC; sentenza del Tribunale federale 5P.235/2001

del 20 novembre 2001, consid. 4c).

b) Nella fattispecie il reddito conseguito dal marito è passato da fr.

9900.– mensili netti nel 2001 (incarto fiscale richiamato) a fr. 8000.– mensili

netti dal gennaio 2002 (edizione della contabilità del __________, conto “4000

salari” del 2002), rispettivamente a fr. 7000.– mensili netti dal marzo del 2003

(doc. L, 10° foglio; conto “4000 salari” del 2003). L'interessato fa valere di

essersi dovuto ridurre lo stipendio a fr. 7000.– mensili perché la situazione

economica della società è peggiorata, e ciò pur avere imposto un contenimento

delle spese fin dal 2001. Sta di fatto però che nell'aprile del 2003 la società

risulta avere assunto un nuovo veterinario, retribuito fr. 3473.60 mensili netti

(conto “4000 salari” del 2003). A un sommario esame come quello che presiede

all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, la decurtazione del

reddito praticatasi dal marito non appare dunque ricondursi a fattori oggettivi,

né all'esigenza di contenere i costi del personale. In circostanze del genere si

giustifica di fare riferimento alla situazione del 2002 e ai primi mesi del

2003, quando il salario di lui ammontava a fr. 8000.– mensili netti, inclusa

l'indennità per il rimborso spese (doc. 1A).

c) Per

quanto attiene alle spese personali del marito assunte dalla società, il Pretore

ha valutato tali “vantaggi

indiretti” in fr. 1000.–

mensili. L'interessato ammette che fra le spese della società figurano anche i

costi dell'automobile in uso alla convenuta, come pure quelli dell'automobile

adoperata da lui, soprattutto per esigenze professionali (osservazioni, pag.

4). Considerato che nel 2002 per tali veicoli la società ha sopportato spese complessive

attorno ai fr. 26 600.–, a un sommario esame di verosimiglianza la valutazione del

primo giudice può dunque essere condivisa (doc. 1C: conto “4501 assicurazioni e tasse autoveicoli”, conto “4311

manutenzione/riparazione veicoli”, conto “4312 benzina”, conto “4315 leasing

autoveicoli”).

d) L'appellante

fa valere dipoi che con denaro della ditta sono state pagate anche multe, acquistati

dischi, versate tasse per il club di squash, onorate note professionali del

dentista, per tacere di compere al supermercato e dell'abbonamento alla

radiotelevisione riscosso dalla __________. Così argomentando l'appellante

disconosce però che tali disborsi sono stati addebitati essenzialmente al conto

“2110 Correntista AO 1” (doc. 1B), andando a costituire un debito dell'istante verso la ditta (fr.

89 029.15 il 31 dicembre 2002: edizione della contabilità, bilancio del

31 dicembre 2002). Si aggiunga che l'esercizio 2002 della ditta si è concluso

con una perdita di oltre

fr. 16 000.–, mentre gli attivi a bilancio sono ragionevolmente modesti

(circa fr. 60 000.–: edizione contabilità, bilancio al

31

dicembre 2002), sicché la ditta non potrà lasciar cadere facilmente la spettanza

nei confronti dell'azionista. A prima vista non si scorgono quindi ragioni sufficienti

per cumulare tali anticipi ai redditi dell'istante. Circa le indennità per

spese (certificati di salario doc. D, doc. 1A e incarto fiscale richiamato dall'Ufficio di tassazione), esse sono

già comprese nell'importo di fr. 8000.– mensili netti calcolato poc'anzi (doc.

1A; sopra, consid.

b).

e) Per

l'appellante al marito andrebbe imputato un reddito netto di fr. 13 000.– mensili

(rispetto ai fr. 9000.– accertati dal Pretore), se non altro considerando il

guadagno ipotetico che, tenuto conto dell'età, della formazione, dell'esperienza

professionale e della struttura dello studio veterinario il coniuge sarebbe in

grado di conseguire. Anzi, a parere dell'appellante sarebbe “scontato” che il

reddito del marito potrebbe essere ben superiore a quello dichiarato. La convenuta

dimentica nondimeno, con il suo ragionamento, che nel quadro di misure a protezione

dell'unione coniugale la situazione familiare deve essere modificata il meno

possibile, nel senso che non ci si deve scostare senza necessità dal modo in

cui i coniugi avevano organizzato loro medesimi la vita in comune (con riferimento

alla capacità lucrativa di un coniuge: v. DTF 130 III 541 consid. 3.2). Ove i

redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche separate non

è il caso dunque di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico. Per di

più, il guadagno prospettato dall'appellante appare tutt'altro che “scontato”.

6. L'appellante

contesta inoltre il suo proprio reddito computatole dal Pretore, sostenendo in primo

luogo che il rapporto contrattuale fra lei e il suo unico cliente potrebbe

interrompersi da un momento all'altro, lasciandola senza cespiti d'entrata. In

realtà la situazione non è tanto precaria. Dagli atti si desume che, per quanto

abbia difficoltà a reperire la convenuta dopo la nascita del secondo figlio, il

cliente in questione ha unicamente adombrato una modifica degli accordi sull'onorario

(deposizione ing. __________: verbali, pag. 8 nel mezzo). Quanto al reddito

della convenuta come tale, attualmente lo studio di architettura risulta curare

in effetti un solo mandato (deposizione __________ del 6 novembre 2003: verbali,

pag. 6), per il quale è stato pattuito un onorario complessivo di fr. 200 000.–,

comprensivo delle spese (doc. H). E l'interessata asserisce che, tenuto conto

della riduzione d'onorario prospettata dal cliente, dell'indennità per spese e

dei costi d'esercizio, lo studio non conseguirà più utili, ma registrerà una

perdita di almeno fr. 26 850.– annui.

a) Per

quel che riguarda l'onorario di fr. 200 000.–, è vero che il citato

cliente, viste la difficile reperibilità dell'appellante dopo il giugno del 2003,

ha proposto una diminuzione del compenso tra fr. 40 000.– e fr. 50 000.–

(deposizione __________: verbali, pag. 8 verso il basso). Il marito non

contesta ciò (osservazioni, pag. 8). Resta il fatto che al nuovo onorario di fr.

155 000.–

vanno aggiunti fr. 15 000.– per prestazioni non comprese nel contratto (deposizione __________,

loc. cit.). L'appellante fa valere un'ulteriore riduzione di fr. 7500.– annui

per spese professionali. Dei costi effettivi dello studio, nondimeno, si terrà

conto in appresso (consid. b). Ciò posto, il reddito della convenuta per le prestazioni

fornite dal febbraio del 2003 (appello, pag. 6 in alto) al dicembre del 2004

(doc. H, punto 8) può stimarsi attorno ai fr. 170 000.–, pari a circa fr.

7085.– mensili.

b) Quanto

ai costi dello studio d'architettura, secondo l'appellante essi ammonterebbero per

il 2003 a fr. 94 352.40 (fr. 7862.70 mensili: doc. 8). Dagli atti si deduce invero che

la dipendente dello studio d'architettura percepisce fr. 3090.– netti mensili (doc.

9), che la locazione dello studio ammonta a fr. 400.– mensili (doc. 10) e che i

contributi AVS/AI/IPG della titolare sono di fr. 93.60 mensili (doc. 12). Anche

gli importi esposti nel doc. 8 per la cassa pensione della dipendente e le

assicurazioni infortunio, malattia, responsabilità civile professionale e del mobilio

trovano riscontro nella documentazione prodotta (doc. 11). Quanto agli interessi

bancari passivi, dal contratto di credito agli atti risulta un onere di fr.

250.– mensili, non di fr. 540.– (debito di fr. 50 000.– con interessi del

5½% annui e commissione semestrale del ½%: doc. 5). Verosimili appaiono invece i

costi per l'elettricità, le tasse di categoria, le spese per il materiale d'ufficio,

il telefono fisso e il cellulare, le spese postali, i libri e le riviste, la

rappresentanza, le copie, il fiduciario, la banca, la manutenzione e l'IVA,

così come quelli diversi e per l'ammortamento del mobilio.

A

un esame di verosimiglianza non può essere riconosciuta, per converso, la spesa

di fr. 400.– mensili destinata a “imposte e spese indirette”, il cui impiego

appare oscuro e in ogni caso non giustificato alla luce del presumibile utile aziendale.

Né possono essere presi in considerazione gli oneri di complessivi fr. 1000.–

mensili esposti per il “rimborso prestito AO 1” e “rimborso prestito di studio

Cantone Ticino”, al cui proposito nulla risulta nemmeno dall'incarto fiscale richiamato

(dichiarazione d'imposta 1999/2000). D'altro canto nel doc. 8 mancano i

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD per la dipendente, che sulla base del

contratto di lavoro possono essere valutati in circa fr. 450.– mensili (doc. 9,

punto 26 e doc. 12). Tutto valutato, pertanto, gli oneri aziendali possono

essere stimati in almeno fr. 6600.– mensili arrotondati (fr. 7862.70

preventivati ./. fr. 290.– per interessi bancari ./. fr. 400.– per “imposte e

spese indirette ” ./. fr. 1000.– per il rimborso dei prestiti + fr. 450.– per contributi

paritetici). Considerato un ricavo mensile medio di fr. 7085.– (sopra, consid.

a), il reddito netto della convenuta può così essere stimato in fr. 485.–

mensili, fermo restando che simile valutazione, fondata su un accertamento

sommario dei fatti, andrà rivista con pieno potere cognitivo in un eventuale

giudizio di merito.

7. Le

parti non discutono i fabbisogni minimi fissati dal Pretore in fr. 4178.–

mensili per il marito e in fr. 2420.– per la moglie. D'ufficio vanno tolti però

dal fabbisogno minimo della moglie i premi della cassa malati per i figli (doc.

1D), che rientrano

nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). A torto inoltre il primo

giudice ha incluso gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale, occupata

dalla moglie con i figli, nel fabbisogno del marito. Il fatto che tali oneri

siano pagati dall'istante non impedisce tuttavia che l'importo relativo figuri

nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile (I CCA,

sentenza 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con riferimenti). Il carico

ipotecario di fr. 1028.– mensili e le spese accessorie di fr. 200.– vanno

inseriti quindi nel fabbisogno minimo della convenuta, previa deduzione della

quota di 7/12 a carico dei figli (un terzo più un quarto:

Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag.

13 in alto), per complessivi fr. 512.– mensili. Evidentemente il convenuto, cui

il Pretore ha imposto il pagamento degli oneri ipotecari, potrà dedurre l'importo

di fr. 1028.– mensili dai contributi dovuti a moglie e figli. Tenuto conto di

quanto precede, il fabbisogno minimo della moglie va portato a fr. 2536.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1250.–, locazione fr. 512.–, premio della cassa malati fr. 444.–, assicurazione

RC privata fr. 30.–, imposte fr. 300.–) e quello del marito ricondotto a fr.

3150.–.

Nel

fabbisogno in denaro dei figli, infine, la quota relativa al costo

dell'alloggio prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 315.–

mensili, secondo la tabella dell'edizione 2003) va sostituita da quella

effettiva, ovvero fr. 716.– mensili (7/12 di fr. 1228.–).

I fabbisogni in denaro di E__________ e N__________ ascendono pertanto a fr.

1118.– mensili ciascuno. Su questo punto il calcolo del Pretore va rettificato

in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

8. In definitiva risulta il seguente

quadro delle entrate e uscite familiari:

reddito del marito (consid. 5) fr.

9000.–

reddito

della moglie (consid. 6) fr. 485.–

fr.

9485.– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3150.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2536.–

fabbisogno

in denaro di E__________ (consid. 7) fr. 1118.–

fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 1118.–

fr.

7922.– mensili

eccedenza fr.

1563.– mensili

metà

eccedenza fr. 781.– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

3150.– + fr. 781.– = fr. 3931.– mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2536.– + fr. 781.– ./. fr. 485.– = fr. 2830.– mensili

arrotondati,

al figlio E__________ fr.

1120.– mensili arrotondati e al figlio N__________ fr.

1120.– mensili arrotondati.

L'appello

va accolto entro questi limiti e il giudizio impugnato modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Sul

ricorso del 19 febbraio 2004

9.

Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22

maggio 2001, commento all’art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35

cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.

10.

Il Pretore

ha rifiutato alla convenuta il beneficio litigioso con l'argomento che essa non

è indigente, disponendo di un agio mensile di fr. 1626.– rispetto al proprio fabbisogno

minimo. La ricorrente fa valere in sintesi che, contrariamente a quanto ha accertato

il primo giudice, essa non dispone di una regolare e sufficiente fonte di

reddito, i costi dello studio d'architettura rendendo la sua attività

professionale finanche deficitaria.

11.

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente

versi in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona

di condizioni agiate posta nella medesima situazione non rinuncerebbe

ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv.

1.

lett. b Lag) e che tale persona non sia in grado di procedere in lite con

atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I quattro requisiti sono cumulativi. In

particolare l'indigenza è data quando il richiedente non è in grado di

provvedere con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e

legali senza intaccare il fabbisogno suo e della famiglia (DTF 128 I 232

consid. 2.5.1 con riferimenti).

12.

Nella

fattispecie, tenuto calcolo del contributo di mantenimento stabilito in esito

all'odierno giudizio, l'interessata dispone di un margine di fr. 781.– sul

proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 8). Ora, la tassa di giustizia (fr.

150.

–) e le spese di prima sede sono modeste. Per quel che è del patrocinio,

esso ha comportato la stesura di tre memoriali scritti e la partecipazione a

tre udienze. Pur tenendo conto delle altre prestazioni, delle spese e dell'IVA,

la nota professionale del patrocinatore, determinata in base agli art. 15 prima

frase e 17 TOA (per il calcolo v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24,

pag. 47) rimarrà quindi alla ragio­nevole portata della ricorrente, la quale

potrà provvedere – al limite – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato

(un anno, come nel caso di processi poco onerosi: sentenza del Tribunale

federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Al riguardo la decisione

del Pretore merita dunque conferma.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Gli oneri processuali dell'appello seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa, ma meno di quel che

potrebbe sembrare sotto un profilo strettamente numerico, giacché il marito

potrà compensare gli oneri ipotecari da lui pagati con quanto dovuto a moglie e

figli. Nel complesso si giustifica perciò che l'appellante sopporti tre quarti

della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte

un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giu­dizio odierno non

incide in maniera apprezzabile, invece, sulle spese e le ripetibili di prima

sede, il cui dispositivo può rimanere invariato. Quanto alla procedura in materia

di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo nel caso – estraneo alla fattispecie

– di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta di assistenza giudiziaria per

l'appello relativo alla protezione dell'unione coniugale, infine, non può

trovare accoglimento, facendo difetto una volta ancora il requisito cumulativo

dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag). Nel lasso di tempo adeguato cui si è alluso

dianzi (consid. 12), in effetti, l'interessata può ragionevolmente assumere,

con l'agio mensile di fr. 781.– a sua disposizione, anche il costo del suo

patrocinio in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così

riformato:

AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo

anticipato dal 1° ottobre 2003, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 2830.– mensili

per la moglie e

fr. 1120.– mensili per ogni figlio, compreso l'assegno familiare.

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli

oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 1014 RFD di __________),

AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1028.– mensili,

deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico

dell'istante, cui l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Il ricorso

del 19 febbraio 2004 è respinto.

5. Non si

riscuotono tasse o spese per la procedura di ricorso.

6. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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