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Decisione

11.2004.20

diritto di abitazione sull'abitazione coniugale

20 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 20 febbraio 2004

nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.–

mensili, di portare a fr. 3000.– mensili l'indennità prevista per il diritto di

abitazione, di respingere la pretesa di fr. 30 000.– avanzata dalla

moglie, di disporre la restituzione a suo favore di tutto quan­to depositato in

Pretura e di condannare l'attrice a versargli fr. 16 556.15. Nelle sue osservazioni

del 30 marzo 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la

sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle cause di divorzio le sentenze possono essere impugnate nei

modi e nelle forme stabilite per l'appello, ovvero nel termine di venti giorni

(art. 423b cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza im­pugnata è pervenuta

al patrocinatore del convenuto il 2 febbraio 2004. Il termine d'impugnazione

sarebbe scaduto così il 22 febbraio 2004. Introdotto il 20 febbraio 2004,

l'appello è pertanto tempestivo.

2.

Il principio del divorzio, l'affidamento e le relazioni personali

con la figlia, la reiezione del contributo alimentare per la moglie, il riconoscimento

della proprietà sui beni mobili e immobili (tra cui l'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito e del diritto di abitazione di durata

determinata a favore della moglie), così come il riparto a metà della

prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio,

non impugnati, hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il

contributo alimentare per la figlia, l'indennità per il diritto d'abitazione e

alcuni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Quest'ultimo tema

va esaminato, alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle

prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione (SJ 124/2002 I pag. 539

consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3), prima delle controversie sugli

obblighi di mantenimento.

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere esteso la durata del diritto d'abitazione fino

al 30 giugno 2004, in luogo del 20 giugno 2004, e censura l'indennità di fr.

1435.

– mensili fissata in contropartita del citato diritto, rilevando che il

perito giudiziario aveva stimato il valore locativo dell'immobile in fr.

3000.

–. Egli contesta inoltre di dover restituire alla moglie fr. 30 000.–,

sostenendo che tale importo è già compreso in quello di circa fr. 85 000.– depositati

sul conto della Pretura. Infine chiede da quest'ultimo capitale siano dedotti

gli ulteriori anticipi da lui prestati durante la causa di divorzio (fr. 3200.–

per tasse di giustizia e spese, fr. 1600.– per ripetibili, fr. 6000.– per

imposte comunali, cantonali e federali arretrate e fr. 2235.30 per spese

varie), ragion per cui, oltre all'importo depositato, rivendica dall'attrice

fr. 16 556.15.

4.

Accertato

che la moglie beneficiava di un diritto di abitazione fino al 30 giugno 2004

sulla base di una sentenza passata in giudicato, il Pretore ha ritenuto che

tale diritto dovesse essere remunerato, dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2004,

con l'equivalente di

fr. 1435.– mensili, pari agli interessi ipotecari pagati dal marito

(complessivi di fr. 38 745.–). L'appellante, come detto, chiede di prorogare la scadenza

del diritto di abitazione fino al 20 giugno 2004 e di fissare la retribuzione

di tale diritto in fr. 3000.– mensili, come ha valutato il perito giudiziario.

a) Per

quanto attiene alla durata del diritto di abitazione, il Pretore è incorso in un'evidente

svista, poiché nella sentenza del 18 giugno 2002 questa Camera aveva fissato la

scadenza del diritto al 20 giugno 2004 (sopra, consid. F). Il diritto d'abi­tazione

va remunerato, quindi, per il lasso di tempo che inter­corre dal 1° aprile 2002

al 20 giugno 2004.

b) Per

quel che riguarda la rimunerazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prescrive che se l'abitazione

familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro un

diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o

computazione sul contributo di mantenimento. Per commisurare tale indennizzo,

oltre al valore venale del diritto, il giudice pren­de in considerazione

l'insieme delle circostanze, e segnatamente il dovere di solidarietà fra

coniugi, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e

quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la

necessità effettiva dell'alloggio (FF 1996 I pag. 107; sentenza del Tribunale

federale 5C.42/2002 del 26 settembre 2002, consid. 5,

pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 427; Sutter/

Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 58 ad

art. 121 CC).

c) Nella fattispecie è vero che

__________, incaricato di allestire una perizia sul valore venale della

particella n. 630 RFD di __________, ha accennato a un “ipotetico reddito

locativo di circa fr. 36 000.– annui” (delucidazioni scritta del 19 aprile 2000 nell'inc.

DI.1999.915, richiamato). Se non che, come si è visto, tale valore (che

costituisce il limite superiore da pren­dere in considerazione), è solo uno dei

vari parametri che entrano in linea di conto per determinare l'equa indennità (Büchler in: FamKomm Scheidung, op.

cit., n. 24 ad art. 121 CC; Gloor in:

Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 121).

d) In

concreto, tenuto conto che il diritto di abitazione è stato attribuito

all'attrice principalmente nell'interesse della figlia (al fine di garantire a

quest'ultima continuità abitativa), senza che la moglie si trovi in una situazione

finanziaria che le per­metta di remunerare il diritto (decreto del 27 marzo

2002.

nell'inc. DI.1999.915, richiamato), tutto ponderato, l'indennità stabilita

del primo giudice, pari al carico ipotecario che grava sull'appellante, appare

equa e merita conferma. Ciò posto, la rimunerazione del diritto di abitazione

ammonta complessivamente a fr. 38 267.– (26 x 1435 + 20/30 x 1435). Il Pretore

avendola fissata in fr. 38 745.–, il giudizio impugnato risulta finanche favorevole

all'appellante.

5.

Secondo

l'appellante, con la liquidazione dell'alloggio coniugale deve ritenersi tacitato

anche il rimborso di fr. 30 000.– versato dalla moglie per l'acquisto del terreno. E nella

misura in cui tale somma è già stata considerata nell'importo depositato in

Pretura, la pretesa dell'attrice dev'essere respinta. Ora, è indiscusso che per

acquistare la particella su cui è poi stata costruita l'abitazione coniugale

l'attrice ha versato un importo di fr. 25 000.–/30 000.–

(interrogatorio formale di AP 1 del 23 settembre 1998, risposta n. 11 nell'inc.

DI.1998.526, richiamato). Nell'ambito della procedura cautelare avviata

dall'appellante il 16 agosto 1999 e sfociata nel decreto cautelare del 27 marzo

2002.

(inc. DI.1999.915) il marito è poi stato autorizzato a “ritirare” la particella,

assumendo l'intero debito ipotecario e versando sul conto della Pretura fr. 105 000.– a

copertura dei debiti verso terzi, oltre a fr. 85 000.– per l'aumento spettante

alla moglie, ciò che è avvenuto il 26 settembre 2002. L'unica pretesa avanzata

dalla moglie sull'immobile in questione è – appunto – il recupero dell'investimento

iniziale. La partecipazione di lei all'aumento è dunque compresa nell'importo

di fr. 85 000.– depositato in Pretura (dispositivo n. 1 del decreto 27 marzo

2002). Ne discende che su questo punto l'appello si rivela fondato e dev'essere

accolto.

6.

L'appellante

chiede che dalla somma depositata in Pretura, oltre alle provvigioni ad

litem e al corrispettivo per il diritto di abitazione, siano dedotti ancora

fr. 4800.– per oneri processuali e ripetibili da lui versati, la metà di oneri

fiscali arretrati e spese varie di competenza della moglie (appello, pag. 5 in

basso e 6 in alto). Il Pretore ha respinto la richiesta poiché i “rapporti di

dare e avere tra le parti vanno da loro liquidati in separata sede” (sentenza

impugnata, pag. 10 nel mezzo).

a) Nell'ambito

della liquidazione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi regolano i debiti

reciproci (art. 205 cpv. 3 CC), di qualunque natura essi siano (Hausheer in: Basler Kommentar, 2ª edizione,

ZGB I, n. 22 ad art. 205). Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di

un coniuge per oneri processuali e ripetibili stabiliti nella causa di

divorzio. Contrariamente all'opinione del Pretore, non v'è dunque motivo per

trascurare un credito accertato giudizialmente, né è dato di capire – come

sembra sostenere l'attrice – per quale ragione la natura del credito osterebbe

alla possibilità di computo nella procedura di divorzio (nello stesso senso: I

CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 9d).

b) Ciò

premesso, è possibile che l'attrice non abbia ancora rifuso oneri processuali e

ripetibili pagati o anticipati dal convenuto. Sta di fatto che l'interessata

contesta sia l'esistenza, sia l'ammontare della pretesa. L'appellante elenca

incarti, importi complessivi e riferimenti a verbali, ma non ha esibito un conteggio

chiaro del saldo a suo favore, né ha indicato compiutamente le poste da

considerare. Insufficientemente motivata, la sua rivendicazione non può pertanto

essere accolta.

c) Quanto

ai debiti di imposta (complessivi fr. 6000.–) da porre a carico dell'attrice,

per tacere del fatto che nel fascicolo processuale non figurano ricevute di pagamento,

l'appellante non indica a quali anni tali debiti si riferiscano, né da quando

le partite fiscale dei coniugi siano state scisse, né su quali documenti si

fondi la cifra rivendicata. Insufficientemente documentata, anche tale pretesa

è destinata quindi all'insuccesso.

d) Per

quel che è infine delle fatture relative a spese anticipate (fr. 2235.30),

tutto si ignora in merito, né sussidia il generico rinvio al contenuto di

verbali d'udienza dai quali non si desume alcunché. Al riguardo l'appello

manca, una volta ancora, di consistenza.

7.

L'appellante

definisce eccessivo il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili stabilito

dal Pretore per la figlia e chiede di ridurlo a fr. 500.– per tenere conto

della sua reale capacità finanziaria, in particolare dei debiti cui deve

mensilmente far fronte. Egli rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto

che, oltre al proprio fabbisogno minimo di fr. 6110.– mensili, egli deve

provvedere al pagamento di interessi ipotecari per fr. 1416.60 mensili e di interessi

su un prestito contratto con i genitori e lo zio per fr. 1435.– mensili. Il

Pretore si è limitato a reputare, da parte sua, che “un contributo alimentare a

favore della figlia e a carico del padre di fr. 1300.–, già comprensivo

dell'assegno, rientri nelle sue possibilità e sia adeguato al fabbisogno della

figlia, ritenuto che anche la madre dal canto suo dovrà contribuire in parte

alle necessità della figlia, oltre che in natura con la cura e l'educazione,

con una partecipazione finanziaria”. “È pur vero – egli ha soggiunto – che AP 1

ha quantificato in fr. 6110.– il suo fabbisogno (doc. 49), di cui fr. 864.–

versati attualmente quale alimenti alla figlia, ma egli non può certo farsi

riconoscere oltre fr. 3000.– quale costo indiretto per l'abitazione di __________,

occupata dalla moglie ancora per qualche mese” (sentenza impugnata pag. 7

seg.).

a) L'appellante

espone un fabbisogno minimo di fr. 6110.– men­sili comprendente fr. 2116.65 per

la sua pigione e gli interessi ipotecari decorrenti sull'alloggio coniugale,

fr. 124.50 per spese accessorie, fr. 399.30 per il premio della cassa malati,

fr. 277.60 per imposte cantonali, fr. 289.55 per imposte comunali, fr. 51.30

per imposte federali, fr. 157.05 per l'assicurazione RC dell'automobile, fr.

37.

– per l'imposta di circolazione, fr. 60.– per l'assicurazione dell'economia

domestica, fr. 57.25 per l'assicurazione RC privata, fr. 449.70 per il lea­sing

dell'auto, fr. 1016.65 per debiti, fr. 7.– per la quota del Touring Club, fr.

202.50

per l'ammortamento del debito gravante l'alloggio coniugale e fr. 864.–

per il contributo alimentare alla figlia (doc. 49). Le varie voci vanno

esaminate singolarmente.

b) Nel

fabbisogno minimo va inserito anzitutto il minimo esisten­ziale del diritto esecutivo

per persone sole, che ammonta a fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 pag. 74 cifra I

n. 1). Legittimi sono inoltre il premio di fr. 117.20 mensili per l'assicurazione

RC privata e dell'economia domestica (doc. 49, pag. 11), come pure – viste le

circostanze – il leasing dell'automobile di fr. 449.70 (doc. 49, pag. 6), il

premio di fr. 157.– per l'assicurazione del veicolo (doc. 49, pag. 10),

l'imposta di circolazione di fr. 37.– (doc. 49, pag. 9) e la quota del Touring

Club Svizzero di fr. 7.– (doc. 49, pag. 12).

c) Quanto

all'onere ipotecario, dagli atti risulta che per l'abitazione coniugale di __________

l'interessato versa alla Banca Raiffeisen fr. 1416.– mensili (doc. 43).

Documentata è anche la tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 7.– (doc. 49,

pag. 5), mentre altre spese non trovano riscontro agli atti. Né si giustifica

più di ammettere fr. 700.– versati dall'appellante ai genitori come

partecipazione alle spese di locazione (doc. 49, pag. 13), poiché dal 20 giugno

2004.

egli è tornato in possesso dell'abitazione coniugale, per il quale è già

stato considerato l'onere ipotecario. Il costo dell'alloggio ammonta pertanto a

fr. 1423.– mensili. Circa l'ammortamento ipotecario, dagli atti risulta

che l'interessato non è tenuto a pagamenti (doc. 43).

d) Il

rimborso di fr. 1435.– mensili riferito a un prestito ricevuto dai familiari non

può essere riconosciuto, poiché in nessun caso un coniuge può pretendere di

veder inserito nel proprio fabbisogno minimo l'am­mor­tamento dovuto per un

debito da egli contratto dopo il divorzio allo scopo di soddisfare pretese

della moglie sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293

consid. 3b). Ciò vale anche per eventuali interessi ipotecari, il creditore di

una pretesa in liquidazione del regime matrimo­niale non dovendo essere

chiamato a finanziare la sua stessa spettanza (se mai il coniuge debitore può

chiedere una dilazione di pagamento: art. 218 cpv. 1 CC).

e) Il

premio cassa malati può essere riconosciuto fino a concorrenza fr. 375.20

mensili, giacché quello della figlia rientra nel fabbisogno in denaro di lei,

mentre il cambiamento dell'assicurazione complementare non è reso verosimile,

non bastan­do al riguardo una semplice proposta dell'assicuratore (doc. 49,

pag. 7).

f) Per

quanto attiene alle imposte, il carico complessivo di fr. 618.45 esposto dall'appellante

si basa sui dati relativi al bien­nio 2001/02, periodo durante il quale il

reddito dell'interessato era più alto (doc. 12, pag. 2). Con un reddito attuale

di fr. 5600.– mensili e le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per gli

obblighi alimentari nei confronti della figlia stabiliti con la sentenza del

Pretore, l'aggravio fiscale odierno può essere valutato attorno ai fr. 500.–

mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Ne segue che il

fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr. 4166.– mensili.

8.

Circa

il fabbisogno in denaro della figlia, contrariamente a quel che sostiene l'appellante

esso non va ridotto proporzionalmente al reddito dell'obbligato alimentare. Certo,

un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità

finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che

un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di

fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno ade­gua­to dev'essere riconosciuto per

intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si

accerterà in che misura esso rimane scoperto (Emp­feh­lungen zur

Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo.

Si

aggiunga che le cifre indica­te nelle tabelle diramate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi,

diversamen­te da quelle che figuravano ancora nella tabella del 1996

(rapportata alle raccomandazioni del 1988), non vanno più ridotte per il minor

costo nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle economie

domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si,

nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello

svizzero di un reddito fa­miliare superiore a quello su cui si fondano le

raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für

Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati

corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di

ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto

alle cifre indica­te nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi

alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo

fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolarmente favorevoli: op.

cit., pag. 12 lett. C).

Nel caso

di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2005 in:

‹www.ajb.zh.ch›) prevede dal 13° compleanno fino alla maggiore età un

fabbisogno in denaro di fr. 2020.– men­sili. Dovendo lavorare a tempo pieno

(sentenza impugnata, pag. 7), la madre non può fornire cura e l'educazione in

natura, di modo che non si giustifica alcuna riduzione della relativa posta.

Quanto al costo dell'alloggio, che corrisponderebbe a un terzo di quanto paga

la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), non risultando il costo preciso (fino

al 20 giugno 2004 l'interessata ha occupato l'abitazione coniugale) occorre riprendere

il valore medio previsto dalla tabella.

In ultima

analisi, con un reddito di fr. 5600.– mensili netti e un fabbisogno minimo di

fr. 4166.– mensili, l'appellante conserva una disponibilità di fr. 1434.–

mensili che gli consente di erogare alla figlia il contributo di fr. 1300.–

fissato dal Pretore senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. D'altro lato

il convenuto non pretende che l'ex moglie abbia una capacità di reddito sufficiente

per assicurare da sé medesima una parte di tale fabbisogno, né mette in causa

il contrario accertamento del Pretore. Anche su questo punto l'appello risulta

dunque infondato.

9.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa vinta sulla pretesa di fr. 30 000.–, ma

soccombe su tutto il resto. Ciò giustifica di porre a suo carico tre quarti

degli oneri processuali, con obbligo di corrispondere all'attrice un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide

apprezzabilmente, invece, sull'ammontare o il riparto delle spese e delle

ripetibili stabilite nel dispositivo n. 15 di prima sede, che può dunque rimanere

invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo

n. 10 della sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello è respinto e

la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 2000.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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