11.2004.20
diritto di abitazione sull'abitazione coniugale
20 giugno 2005Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2004.20
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, ICCA
Titolo:
diritto di abitazione sull'abitazione coniugale
ABITAZIONE CONIUGALE
DIRITTO DI ABITAZIONE
INDENNITÀ
VALORE VENALE
art. 121 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2004.20
Lugano
20 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.846 (azione
di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 dicembre 1998 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
30 gennaio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1 (1966), cittadina spagnola, si sono sposati a __________
il 9 luglio 1993. Dal matrimonio è nata L__________, il 12 aprile 1994. Il
marito è disegnatore edile presso l'ufficio tecnico del Comune di __________.
La moglie lavora a tempo parziale come donna delle pulizie per uno studio
medico-dentistico. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 1998.
Decaduto infruttuoso il 27 aprile 1998 un tentativo di conciliazione chiesto
da AP 1, con decreto cautelare del 12 novembre 1998 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di
visita del padre), ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha
obbligato l'istante a versare un contributo alimentare per la figlia di fr.
864.– mensili (compreso l'assegno familiare), oltre una provvigione ad litem
di fr. 2000.– (inc. DI.1998.526).
B. Il 4
dicembre 1998 AO 1 ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato,
chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del
padre), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare
indicizzato di fr. 500.– mensili per sé (aumentati a fr. 1500.– ove
l'abitazione coniugale fosse stata attribuita al marito) e di fr. 950.– mensili
per la figlia (compreso l'assegno familiare), aumentati a fr. 1050.– dal 7°
anno di età e a fr. 1300.– dal 16° anno di età. Essa ha rivendicato inoltre la
proprietà delle cose mobili in suo possesso, di quelle poste nell'abitazione
coniugale (salvo la camera da letto e i beni al pianterreno), di un'automobile
Hyundai e ha preteso
fr. 135 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, postulando altresì
l'assunzione da parte del marito di tutti i debiti ipotecari verso il Credit
Suisse di __________.
C. Nella
sua risposta dell'8 marzo 1999 AP 1 ha avversato la separazione e in via riconvenzionale
ha postulato il divorzio, ha proposto di affidare la figlia alla madre (riservato
il suo diritto di visita), ha offerto per la figlia un contributo alimentare di
fr. 700.– mensili (incluso l'assegno familiare), ha rivendicato la proprietà e
l'uso immediato dell'abitazione coniugale, ha chiesto la suddivisione a metà del
mobilio domestico, ha prospettato l'assegnazione alla moglie di un
appartamento a __________ (Spagna), previo pagamento di metà del valore
dell'immobile e previo rimborso di un prestito di fr. 25 000.– a lei
concesso per l'acquisto del bene, sollecitando un'indennità imprecisata per lo
scioglimento del regime matrimoniale e la restituzione di fr. 2000.– versati
alla moglie durante la procedura provvisionale a titolo di provvigione ad
litem.
D. Nella
sua replica e risposta riconvenzionale del 3 maggio 1999 AO 1 ha resistito al
divorzio, rivendicando nel caso in cui fosse stato pronunciato lo scioglimento
del matrimonio, oltre a quanto già richiesto, la metà dell'avere di previdenza
professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Con duplica e replica
riconvenzionale del 16 agosto 1999 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista e
altrettanto ha fatto AO 1 nella sua duplica riconvenzionale del 24 settembre
1999. All'udienza preliminare del 6 dicembre 1999 essa ha poi presentato
un'istanza per essere autorizzata a mutare
l'azione di separazione in azione di divorzio. Nel frattempo, il
24
novembre 1999, il Pretore ha istituito in favore della figlia una curatela
educativa intesa a vegliare sull'esercizio del diritto di visita da parte del
padre (DI.1999.278).
E. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio,
con ordinanza del 21 marzo 2000 il Pretore ha invitato le parti a presentare
un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, a demandargli le
conseguenze accessorie litigiose e a formulare eventuali nuove conclusioni sui
temi toccati dalla modifica legislativa. La causa è stata sospesa dal 10 maggio
2000 al 30 giugno 2001. In un memoriale del 2 luglio 2001 AO 1 ha riaffermato
poi le sue domande, salvo aumentare a fr. 2000.– mensili la richiesta di
contributo alimentare per sé qualora l'abitazione coniugale fosse stata
attribuita al marito e pretendere un diritto d'abitazione di 15 anni
sull'immobile (con deduzione del contributo di mantenimento in suo favore),
rettificando in fr. 265 000.– l'indennità a lei dovuta in liquidazione del regime dei beni.
F. Nel corso dell'istruttoria di merito, con decreto cautelare del
27 marzo
2002 il Pretore ha autorizzato AP 1 a “ritirare” la particella n. 630 RFD di __________,
assumendo a titolo esclusivo il debito ipotecario, versando sul conto della
Pretura
fr. 105 000.– a
copertura dei debiti verso terzi e fr. 85 000.– per l'aumento
spettante alla moglie, producendo una dichiarazione nella quale vari creditori
liberano AO 1 dai suoi obblighi. In caso contrario il Pretore ha autorizzato AP
1 a vendere l'immobile sulla base del valore stimato dal perito, con deduzione
dei vari tributi pubblici. In entrambi i casi è stato riconosciuto alla moglie
un diritto di abitazione sull'intero fondo fino al 12 aprile 2004 (inc.
DI.1999.915). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato parzialmente
accolto da questa Camera il 18 giugno 2002, nel senso che la durata del diritto
di abitazione è stata estesa fino al
20 giugno
2004 (inc. 11.2002.39). Il 26 settembre 2002 AP 1 ha versato sul conto della
Pretura l'importo di fr. 85 000.–.
G. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale dell'11 marzo 2003
l'attrice ha sostanzialmente ribadito le sue richieste, postulando
inoltre la conferma della curatela educativa per l'esercizio del diritto
di visita, l'aumento del contributo alimentare per la figlia a
fr.
1190.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1340.– mensili fino al 12° anno di
età e a fr. 1620.– mensili in seguito, l'addebito al marito di eventuali spese
mediche straordinarie per la figlia, il riconoscimento di un diritto di
abitazione gratuito sull'abitazione coniugale fino al 20 giugno 2005, il
versamento di fr. 85 500.– depositati sul conto della Pretura, così come la restituzione
di
fr. 30 000.– per
quanto da lei investito nell'acquisto del terreno su cui sorge l'abitazione
coniugale. AP 1, oltre a riconfermare le sue domande, ha chiesto l'autorità parentale
congiunta sulla figlia, ha rivendicato un diritto di visita “a sua discrezione”,
ha postulato la riduzione del contributo di mantenimento per la figlia a fr.
500.– mensili e ha sollecitato la restituzione dalla Pretura dei fr. 85 500.– da lui
depositati, oltre al versamento da parte della moglie di fr. 150 534.30.
H. Statuendo
con sentenza il 30 gennaio 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
confermato la curatela educativa per l'esercizio del diritto di visita, ha fissato
un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili per la figlia
(compresi gli assegni familiari), ha riconosciuto la proprietà di ciascun
coniuge sui beni mobili in proprio possesso, facendo stato per gli immobili le
risultanze dei pubblici registri, e ha stabilito in fr. 1435.– la remunerazione
dovuta dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2004 per il diritto di abitazione
riconosciuto a favore della moglie. L'attrice ha ottenuto inoltre la metà dell'avere
previdenziale accumulato dal marito in costanza di matrimonio, fr. 30 000.–,
corrispondenti alla metà del capitale investito nell'acquisto del fondo a __________
e altri
fr. 38 734.15 da dedurre dall'importo depositato in Pretura. A favore del
convenuto il Pretore ha invece disposto il rimborso della provvigione ad
litem di complessivi fr. 7000.– e del rimanente capitale di fr. 45 745.– in
deposito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 6000.–, sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 20 febbraio 2004
nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.–
mensili, di portare a fr. 3000.– mensili l'indennità prevista per il diritto di
abitazione, di respingere la pretesa di fr. 30 000.– avanzata dalla
moglie, di disporre la restituzione a suo favore di tutto quanto depositato in
Pretura e di condannare l'attrice a versargli fr. 16 556.15. Nelle sue osservazioni
del 30 marzo 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle cause di divorzio le sentenze possono essere impugnate nei
modi e nelle forme stabilite per l'appello, ovvero nel termine di venti giorni
(art. 423b cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta
al patrocinatore del convenuto il 2 febbraio 2004. Il termine d'impugnazione
sarebbe scaduto così il 22 febbraio 2004. Introdotto il 20 febbraio 2004,
l'appello è pertanto tempestivo.
2.
Il principio del divorzio, l'affidamento e le relazioni personali
con la figlia, la reiezione del contributo alimentare per la moglie, il riconoscimento
della proprietà sui beni mobili e immobili (tra cui l'attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito e del diritto di abitazione di durata
determinata a favore della moglie), così come il riparto a metà della
prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio,
non impugnati, hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il
contributo alimentare per la figlia, l'indennità per il diritto d'abitazione e
alcuni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Quest'ultimo tema
va esaminato, alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle
prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione (SJ 124/2002 I pag. 539
consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3), prima delle controversie sugli
obblighi di mantenimento.
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere esteso la durata del diritto d'abitazione fino
al 30 giugno 2004, in luogo del 20 giugno 2004, e censura l'indennità di fr.
1435.
– mensili fissata in contropartita del citato diritto, rilevando che il
perito giudiziario aveva stimato il valore locativo dell'immobile in fr.
3000.
–. Egli contesta inoltre di dover restituire alla moglie fr. 30 000.–,
sostenendo che tale importo è già compreso in quello di circa fr. 85 000.– depositati
sul conto della Pretura. Infine chiede da quest'ultimo capitale siano dedotti
gli ulteriori anticipi da lui prestati durante la causa di divorzio (fr. 3200.–
per tasse di giustizia e spese, fr. 1600.– per ripetibili, fr. 6000.– per
imposte comunali, cantonali e federali arretrate e fr. 2235.30 per spese
varie), ragion per cui, oltre all'importo depositato, rivendica dall'attrice
fr. 16 556.15.
4.
Accertato
che la moglie beneficiava di un diritto di abitazione fino al 30 giugno 2004
sulla base di una sentenza passata in giudicato, il Pretore ha ritenuto che
tale diritto dovesse essere remunerato, dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2004,
con l'equivalente di
fr. 1435.– mensili, pari agli interessi ipotecari pagati dal marito
(complessivi di fr. 38 745.–). L'appellante, come detto, chiede di prorogare la scadenza
del diritto di abitazione fino al 20 giugno 2004 e di fissare la retribuzione
di tale diritto in fr. 3000.– mensili, come ha valutato il perito giudiziario.
a) Per
quanto attiene alla durata del diritto di abitazione, il Pretore è incorso in un'evidente
svista, poiché nella sentenza del 18 giugno 2002 questa Camera aveva fissato la
scadenza del diritto al 20 giugno 2004 (sopra, consid. F). Il diritto d'abitazione
va remunerato, quindi, per il lasso di tempo che intercorre dal 1° aprile 2002
al 20 giugno 2004.
b) Per
quel che riguarda la rimunerazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prescrive che se l'abitazione
familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro un
diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o
computazione sul contributo di mantenimento. Per commisurare tale indennizzo,
oltre al valore venale del diritto, il giudice prende in considerazione
l'insieme delle circostanze, e segnatamente il dovere di solidarietà fra
coniugi, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e
quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la
necessità effettiva dell'alloggio (FF 1996 I pag. 107; sentenza del Tribunale
federale 5C.42/2002 del 26 settembre 2002, consid. 5,
pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 427; Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 58 ad
art. 121 CC).
c) Nella fattispecie è vero che
__________, incaricato di allestire una perizia sul valore venale della
particella n. 630 RFD di __________, ha accennato a un “ipotetico reddito
locativo di circa fr. 36 000.– annui” (delucidazioni scritta del 19 aprile 2000 nell'inc.
DI.1999.915, richiamato). Se non che, come si è visto, tale valore (che
costituisce il limite superiore da prendere in considerazione), è solo uno dei
vari parametri che entrano in linea di conto per determinare l'equa indennità (Büchler in: FamKomm Scheidung, op.
cit., n. 24 ad art. 121 CC; Gloor in:
Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 121).
d) In
concreto, tenuto conto che il diritto di abitazione è stato attribuito
all'attrice principalmente nell'interesse della figlia (al fine di garantire a
quest'ultima continuità abitativa), senza che la moglie si trovi in una situazione
finanziaria che le permetta di remunerare il diritto (decreto del 27 marzo
2002.
nell'inc. DI.1999.915, richiamato), tutto ponderato, l'indennità stabilita
del primo giudice, pari al carico ipotecario che grava sull'appellante, appare
equa e merita conferma. Ciò posto, la rimunerazione del diritto di abitazione
ammonta complessivamente a fr. 38 267.– (26 x 1435 + 20/30 x 1435). Il Pretore
avendola fissata in fr. 38 745.–, il giudizio impugnato risulta finanche favorevole
all'appellante.
5.
Secondo
l'appellante, con la liquidazione dell'alloggio coniugale deve ritenersi tacitato
anche il rimborso di fr. 30 000.– versato dalla moglie per l'acquisto del terreno. E nella
misura in cui tale somma è già stata considerata nell'importo depositato in
Pretura, la pretesa dell'attrice dev'essere respinta. Ora, è indiscusso che per
acquistare la particella su cui è poi stata costruita l'abitazione coniugale
l'attrice ha versato un importo di fr. 25 000.–/30 000.–
(interrogatorio formale di AP 1 del 23 settembre 1998, risposta n. 11 nell'inc.
DI.1998.526, richiamato). Nell'ambito della procedura cautelare avviata
dall'appellante il 16 agosto 1999 e sfociata nel decreto cautelare del 27 marzo
2002.
(inc. DI.1999.915) il marito è poi stato autorizzato a “ritirare” la particella,
assumendo l'intero debito ipotecario e versando sul conto della Pretura fr. 105 000.– a
copertura dei debiti verso terzi, oltre a fr. 85 000.– per l'aumento spettante
alla moglie, ciò che è avvenuto il 26 settembre 2002. L'unica pretesa avanzata
dalla moglie sull'immobile in questione è – appunto – il recupero dell'investimento
iniziale. La partecipazione di lei all'aumento è dunque compresa nell'importo
di fr. 85 000.– depositato in Pretura (dispositivo n. 1 del decreto 27 marzo
2002). Ne discende che su questo punto l'appello si rivela fondato e dev'essere
accolto.
6.
L'appellante
chiede che dalla somma depositata in Pretura, oltre alle provvigioni ad
litem e al corrispettivo per il diritto di abitazione, siano dedotti ancora
fr. 4800.– per oneri processuali e ripetibili da lui versati, la metà di oneri
fiscali arretrati e spese varie di competenza della moglie (appello, pag. 5 in
basso e 6 in alto). Il Pretore ha respinto la richiesta poiché i “rapporti di
dare e avere tra le parti vanno da loro liquidati in separata sede” (sentenza
impugnata, pag. 10 nel mezzo).
a) Nell'ambito
della liquidazione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi regolano i debiti
reciproci (art. 205 cpv. 3 CC), di qualunque natura essi siano (Hausheer in: Basler Kommentar, 2ª edizione,
ZGB I, n. 22 ad art. 205). Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di
un coniuge per oneri processuali e ripetibili stabiliti nella causa di
divorzio. Contrariamente all'opinione del Pretore, non v'è dunque motivo per
trascurare un credito accertato giudizialmente, né è dato di capire – come
sembra sostenere l'attrice – per quale ragione la natura del credito osterebbe
alla possibilità di computo nella procedura di divorzio (nello stesso senso: I
CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 9d).
b) Ciò
premesso, è possibile che l'attrice non abbia ancora rifuso oneri processuali e
ripetibili pagati o anticipati dal convenuto. Sta di fatto che l'interessata
contesta sia l'esistenza, sia l'ammontare della pretesa. L'appellante elenca
incarti, importi complessivi e riferimenti a verbali, ma non ha esibito un conteggio
chiaro del saldo a suo favore, né ha indicato compiutamente le poste da
considerare. Insufficientemente motivata, la sua rivendicazione non può pertanto
essere accolta.
c) Quanto
ai debiti di imposta (complessivi fr. 6000.–) da porre a carico dell'attrice,
per tacere del fatto che nel fascicolo processuale non figurano ricevute di pagamento,
l'appellante non indica a quali anni tali debiti si riferiscano, né da quando
le partite fiscale dei coniugi siano state scisse, né su quali documenti si
fondi la cifra rivendicata. Insufficientemente documentata, anche tale pretesa
è destinata quindi all'insuccesso.
d) Per
quel che è infine delle fatture relative a spese anticipate (fr. 2235.30),
tutto si ignora in merito, né sussidia il generico rinvio al contenuto di
verbali d'udienza dai quali non si desume alcunché. Al riguardo l'appello
manca, una volta ancora, di consistenza.
7.
L'appellante
definisce eccessivo il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili stabilito
dal Pretore per la figlia e chiede di ridurlo a fr. 500.– per tenere conto
della sua reale capacità finanziaria, in particolare dei debiti cui deve
mensilmente far fronte. Egli rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto
che, oltre al proprio fabbisogno minimo di fr. 6110.– mensili, egli deve
provvedere al pagamento di interessi ipotecari per fr. 1416.60 mensili e di interessi
su un prestito contratto con i genitori e lo zio per fr. 1435.– mensili. Il
Pretore si è limitato a reputare, da parte sua, che “un contributo alimentare a
favore della figlia e a carico del padre di fr. 1300.–, già comprensivo
dell'assegno, rientri nelle sue possibilità e sia adeguato al fabbisogno della
figlia, ritenuto che anche la madre dal canto suo dovrà contribuire in parte
alle necessità della figlia, oltre che in natura con la cura e l'educazione,
con una partecipazione finanziaria”. “È pur vero – egli ha soggiunto – che AP 1
ha quantificato in fr. 6110.– il suo fabbisogno (doc. 49), di cui fr. 864.–
versati attualmente quale alimenti alla figlia, ma egli non può certo farsi
riconoscere oltre fr. 3000.– quale costo indiretto per l'abitazione di __________,
occupata dalla moglie ancora per qualche mese” (sentenza impugnata pag. 7
seg.).
a) L'appellante
espone un fabbisogno minimo di fr. 6110.– mensili comprendente fr. 2116.65 per
la sua pigione e gli interessi ipotecari decorrenti sull'alloggio coniugale,
fr. 124.50 per spese accessorie, fr. 399.30 per il premio della cassa malati,
fr. 277.60 per imposte cantonali, fr. 289.55 per imposte comunali, fr. 51.30
per imposte federali, fr. 157.05 per l'assicurazione RC dell'automobile, fr.
37.
– per l'imposta di circolazione, fr. 60.– per l'assicurazione dell'economia
domestica, fr. 57.25 per l'assicurazione RC privata, fr. 449.70 per il leasing
dell'auto, fr. 1016.65 per debiti, fr. 7.– per la quota del Touring Club, fr.
202.50
per l'ammortamento del debito gravante l'alloggio coniugale e fr. 864.–
per il contributo alimentare alla figlia (doc. 49). Le varie voci vanno
esaminate singolarmente.
b) Nel
fabbisogno minimo va inserito anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo
per persone sole, che ammonta a fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 pag. 74 cifra I
n. 1). Legittimi sono inoltre il premio di fr. 117.20 mensili per l'assicurazione
RC privata e dell'economia domestica (doc. 49, pag. 11), come pure – viste le
circostanze – il leasing dell'automobile di fr. 449.70 (doc. 49, pag. 6), il
premio di fr. 157.– per l'assicurazione del veicolo (doc. 49, pag. 10),
l'imposta di circolazione di fr. 37.– (doc. 49, pag. 9) e la quota del Touring
Club Svizzero di fr. 7.– (doc. 49, pag. 12).
c) Quanto
all'onere ipotecario, dagli atti risulta che per l'abitazione coniugale di __________
l'interessato versa alla Banca Raiffeisen fr. 1416.– mensili (doc. 43).
Documentata è anche la tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 7.– (doc. 49,
pag. 5), mentre altre spese non trovano riscontro agli atti. Né si giustifica
più di ammettere fr. 700.– versati dall'appellante ai genitori come
partecipazione alle spese di locazione (doc. 49, pag. 13), poiché dal 20 giugno
2004.
egli è tornato in possesso dell'abitazione coniugale, per il quale è già
stato considerato l'onere ipotecario. Il costo dell'alloggio ammonta pertanto a
fr. 1423.– mensili. Circa l'ammortamento ipotecario, dagli atti risulta
che l'interessato non è tenuto a pagamenti (doc. 43).
d) Il
rimborso di fr. 1435.– mensili riferito a un prestito ricevuto dai familiari non
può essere riconosciuto, poiché in nessun caso un coniuge può pretendere di
veder inserito nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento dovuto per un
debito da egli contratto dopo il divorzio allo scopo di soddisfare pretese
della moglie sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293
consid. 3b). Ciò vale anche per eventuali interessi ipotecari, il creditore di
una pretesa in liquidazione del regime matrimoniale non dovendo essere
chiamato a finanziare la sua stessa spettanza (se mai il coniuge debitore può
chiedere una dilazione di pagamento: art. 218 cpv. 1 CC).
e) Il
premio cassa malati può essere riconosciuto fino a concorrenza fr. 375.20
mensili, giacché quello della figlia rientra nel fabbisogno in denaro di lei,
mentre il cambiamento dell'assicurazione complementare non è reso verosimile,
non bastando al riguardo una semplice proposta dell'assicuratore (doc. 49,
pag. 7).
f) Per
quanto attiene alle imposte, il carico complessivo di fr. 618.45 esposto dall'appellante
si basa sui dati relativi al biennio 2001/02, periodo durante il quale il
reddito dell'interessato era più alto (doc. 12, pag. 2). Con un reddito attuale
di fr. 5600.– mensili e le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per gli
obblighi alimentari nei confronti della figlia stabiliti con la sentenza del
Pretore, l'aggravio fiscale odierno può essere valutato attorno ai fr. 500.–
mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Ne segue che il
fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr. 4166.– mensili.
8.
Circa
il fabbisogno in denaro della figlia, contrariamente a quel che sostiene l'appellante
esso non va ridotto proporzionalmente al reddito dell'obbligato alimentare. Certo,
un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità
finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che
un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di
fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per
intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si
accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo.
Si
aggiunga che le cifre indicate nelle tabelle diramate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi,
diversamente da quelle che figuravano ancora nella tabella del 1996
(rapportata alle raccomandazioni del 1988), non vanno più ridotte per il minor
costo nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle economie
domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi,
nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello
svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le
raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati
corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di
ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto
alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi
alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo
fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op.
cit., pag. 12 lett. C).
Nel caso
di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2005 in:
‹www.ajb.zh.ch›) prevede dal 13° compleanno fino alla maggiore età un
fabbisogno in denaro di fr. 2020.– mensili. Dovendo lavorare a tempo pieno
(sentenza impugnata, pag. 7), la madre non può fornire cura e l'educazione in
natura, di modo che non si giustifica alcuna riduzione della relativa posta.
Quanto al costo dell'alloggio, che corrisponderebbe a un terzo di quanto paga
la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), non risultando il costo preciso (fino
al 20 giugno 2004 l'interessata ha occupato l'abitazione coniugale) occorre riprendere
il valore medio previsto dalla tabella.
In ultima
analisi, con un reddito di fr. 5600.– mensili netti e un fabbisogno minimo di
fr. 4166.– mensili, l'appellante conserva una disponibilità di fr. 1434.–
mensili che gli consente di erogare alla figlia il contributo di fr. 1300.–
fissato dal Pretore senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. D'altro lato
il convenuto non pretende che l'ex moglie abbia una capacità di reddito sufficiente
per assicurare da sé medesima una parte di tale fabbisogno, né mette in causa
il contrario accertamento del Pretore. Anche su questo punto l'appello risulta
dunque infondato.
9.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta sulla pretesa di fr. 30 000.–, ma
soccombe su tutto il resto. Ciò giustifica di porre a suo carico tre quarti
degli oneri processuali, con obbligo di corrispondere all'attrice un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide
apprezzabilmente, invece, sull'ammontare o il riparto delle spese e delle
ripetibili stabilite nel dispositivo n. 15 di prima sede, che può dunque rimanere
invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo
n. 10 della sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 2000.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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