Lexipedia

Decisione

11.2004.25

Curatela: approvazione dell'inventario iniziale, dei rendiconti e compenso del curatore

22 dicembre 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AO 1

4. L'appellante insorge anzitutto contro l'accertamento dei fatti da parte

dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Contesta in particolare di essersi

trovato in grave stato di abbandono, si duole del modo in cui è stato

ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale, senza neppure essere

sentito, lamenta di avere subìto trattamenti medici e sanitari inidonei e denuncia

il carattere arbitrario delle misure tutelari istituite nei suoi confronti. Se

non che – come egli stesso riconosce (appello, pag. 2 a metà) – oggetto del

presente giudizio è soltanto l'approvazione dell'inventario iniziale,

l'approvazione dei rendiconti 2001 e 2002 e la commisurazione del compenso del

curatore. Sulla curatela combinata (di rappresentanza e amministrativa) questa

Camera si è già pronunciata nella sentenza del 27 novembre 2002 in cui ha esa­minato

censure analoghe a quelle sollevate nell'attuale appello (doc. 7; RDAT I-2003

pag. 183 consid. 4 a 6). Per quanto attiene alla privazione della libertà a

scopo di assistenza, si rammenti che nel Canton Ticino – salvo casi d'urgenza –

l'internamento coatto in un'unità terapeutica riabilitativa è ordinato alle con­di­zioni

dell'art. 397a CC dall'autorità tutoria del domicilio dell'interessato

(art. 397b cpv. 1 CC) o, in caso di malattia psichica, dal direttore del

settore psichiatrico di domicilio (art. 397b cpv. 2 CC, art. 20 lett. b LASP

[RL 6.3.2.1]), le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Commissione giuridica

(art. 50 cpv. 1 e 2 LASP). Contro la decisione di quest'ultima è dato ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 cpv. 3 LASP), sicché questa

Camera non ha competenze al riguardo.

5. L'appellante

sostiene che il curatore ha assunto il mandato “in modo completamente illegale

e non onesto”, sapendo – per essere stato suo patrocinatore in una causa

creditoria da lui promossa per ragioni ereditarie – ch'egli non necessitava di

alcuna misura di tutela. Fa valere che il curatore gli aveva addirittura

consigliato di non ricorrere contro la decisione adottata nei suoi confronti,

tradendo così il proprio interesse ad assumere l'incarico. Soggiunge di non

essere stato prontamente messo al corrente dell'incasso di metà della somma ottenuta

in esito alla menzionata causa civile, si duole che tali averi siano stati

collocati senza consultarlo e tenendolo all'oscuro della sua situazione patrimoniale,

ciò che – di fatto – gli ha impedito di presentare la dichiarazione d'imposta

2003A. Rimprovera inoltre al curatore di avere disdetto la sua casella postale

e di avergli trasmesso la corrispondenza con grave ritardo e solo dopo continue

insistenze. Il curatore obietta, dal canto suo, che il curatelato rifiutava

qualsiasi collaborazione e per quanto lo concerne respinge ogni addebito, sottolineando

di avere curato con diligenza gli interessi del pupillo e precisando che il

ritiro diretto della corrispondenza è stato un provvedimento provvisorio ma

necessario, l'interessato trascurando di eseguire i pagamenti.

Come il

curatore, il cui incarico si è estinto al più tardi con il passaggio in

giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 27 novembre 2002, possa

essere considerato responsabile dei ritardi con cui l'appellante ha presentato

la dichiarazione d'imposta 2003A non è dato di comprendere. Nulla impediva all'appellante,

invero, di chiedere i documenti necessari direttamente ai suoi debitori e agli

istituti di credito. La relativa documentazione prodotta in questa sede è

pertanto senza rilievo ai fini del giudizio. Certo, l'art. 409 cpv. 1 CC

dispone che il tutore deve, se possibile, sollecitare l'avviso al tutelato

prima di prendere una decisione sugli affari importanti, fermo restando che l'opinione

del pupillo non lo vincola (Leuba

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 409). E la norma si

applica anche in caso di curatela amministrativa (Leuba, op. cit., n. 2 ad art. 409 CC). Non fa dubbio nemmeno

che l'incasso di crediti per oltre fr. 840 000.– e il relativo

collocamento costituisse un affare importante, così come non secondaria era la

modifica del recapito postale del curatelato, per quanto opportuna fosse. Sta

di fatto che, una volta ancora, non è dato di capire in che modo le pretese

mancanze del curatore nella gestione della curatela possano avere influito sull'allestimento

e l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e

2002. In proposito l'appello si rivela nuovamente fuori tema.

6. L'appellante nega che il curatore abbia tentato invano di coinvolgerlo

nella stesura dell'inventario e dei rendiconti. Chiede anzi i “necessari

ragguagli sulle diverse poste dell'inventario iniziale”, facendo valere che

mancano giustificativi, che lui e il suo patrocinatore hanno potuto esaminare i

rendiconti 2001 e 2002 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele solo di

recente e in modo sommario, onde l'impossibilità per lui di sottoscriverli. Precisa

che nel carteggio non figurano le note d'onorario emesse AP 1 per le prestazioni

fornite nell'ambito della nota causa civile, ciò che gli impedisce di esprimersi

al riguardo. Il curatore ribadisce, nelle sue osservazioni, l'assoluta

impossibilità di collaborare con il curatelato e sottolinea che prima della

loro approvazione gli atti in questione erano stati inviati dalla Commissione

tutoria regionale al patrocinatore del curatelato, il quale li ha ritornati

senza formulare osservazioni, ma anche senza la firma del proprio assistito.

a) Secondo

l'art. 398 CC il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro

dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi

(cpv. 1). Il tutelato capace di discernimento dev'essere,

ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell'inventario

(cpv. 2). L'art. 413 CC prevede altresì che il tutore deve tenere la

contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle

epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2). Il tutelato che ha

compiuto i sedici anni dev'essere presente, se possibile, alla resa dei conti

(cpv. 3). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alla curatela (art.

367 cpv. 3 CC; Langenegger in:

Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 367 CC). Sul piano cantonale,

competente per partecipare alla compilazione dell'inventario e alla sua

approvazione, come pure per approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari

è la Commissione tutoria regio­nale (art. 7 lett. c e d del regolamento d'applicazione

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

[RL 4.1.2.2.1]). Gli art. 20 segg. del regolamento ne precisano i modi,

prescrivendo in particolare che il tutore e il curatore devono sottoporre i

rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Qualora

ciò non sia possibile, essi ne danno motivazione e la Commissione tutoria regionale

ne prende atto a verbale (art. 24 cpv. 2).

b) Le

norme testé accennate non impediscono – con ogni evidenza – di rinunciare alla

consultazione del curatelato ove questa non abbia senso (v. anche Guler in: Basler Kommentar, op. cit., n.

14 ad art. 398 e n. 13 ad art. 413 CC). Ciò non esonera il curatore tuttavia dall'intraprendere

ogni ragionevole tentativo e, soprattutto, dal rispettare l'art. 24 cpv. 2 del citato

regolamento (che in concreto è stato disatteso). Sta di fatto che, come ha

rilevato l'Autorità di vigilanza, prima di approvare l'inventario iniziale e i

rendiconti la Commissione tutoria regionale ha sottoposto nel caso specifico conteggi

e documenti giustificativi all'__________, patrocinatore del curatelato, il

quale non ha mosso obiezioni (cfr. anche doc. 5, pag. 2 in basso). I

giustificativi dei rendiconti figurano inoltre agli atti trasmessi dalla

Commissione tutoria all'Autorità di vigilanza in seguito ai ricorsi contro le

sue due decisioni del 15 aprile 2003 (doc. 5, pag. 3 in fondo), mentre quelli dell'inventario

iniziale si trovano – secondo il curatore – fra la documentazione allegata al

rendiconto del 2001 (doc. 13). L'appellante medesimo riconosce poi di avere

personalmente consultato,

seppur sommariamente, tale documentazione (ap­pello,

pag. 10 verso il basso). In simili circostanze un'eventuale violazione del

diritto di essere sentito sarebbe sanata.

c) Il

problema è che gli atti esibiti dal curatore alla Commissione tutoria regionale,

e trasmessi all'Autorità di vigilanza, non sono completi. Nella misura in cui l'appellante

si limitava a contestazioni generiche (doc. 1, pag. 3 n. 6 e doc. 4, pag. 4 n.

7), l'Autorità di vigilanza non era tenuta invero a riesaminare tutti i

conteggi e la documentazione prodotta. In questa sede, però, l'appellante si

duole che agli atti non figurano le note d'onorario emesse dall'AP 1 per le prestazioni

fornite nella nota causa civile. L'allegazione è nuova, ma ricevibile in virtù

dell'art. 424a cpv. 2 CPC.

Ora,

nell'inventario iniziale si

riscontrano tra i passivi gli importi di fr. 100 242.75, fr. 3376.15 e fr. 3561.30 sotto le diciture “Studio legale e

notarile __________, __________ – inc. 12341D”, rispettivamente “inc. 12341E” e

“inc. 12341F” (doc. 8). Il curatore pretende che i giustificativi dell'inventario

si trovino fra quelli del rendiconto 2001 (doc. 13). Tale rendiconto (doc. 9) riporta

un'uscita complessiva di fr. 186 093.30 per il risanamento della situazione

debitoria del curatelato, attuato con fondi a lui pervenuti dalla nota vertenza

ereditaria e versati sul conto clienti dello studio legale (pag. 3 in basso e

pag. 9). Nella documentazione del fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30

giugno 2001” v'è in effetti un avviso di addebito

del

25 maggio 2001 relativo, fra l'altro, a un pagamento di fr. 106 080.20 in favore

di “Studio legale e notarile, __________”, ma tale addebito non è

confortato da giustificativo alcuno. Come la Commissione tutoria regionale abbia

potuto approvare un rendiconto in cui figurava un'uscita di tale entità e

natura senza l'appoggio di un attestato che permettesse di verificarne la causa

non è dato di sapere. Tanto meno ove si pensi che in caso di paga­menti al

curatore si impone particolare cautela, potendosi prospettare una collisione d'interessi

(Langenegger, op. cit., n. 25 ad

art. 392 CC). Su questo punto l'appello appare dunque provvisto di buon diritto.

7. Le

circostanze descritte obbligano questa Camera a verificare le poste contestate,

tenendo presente che il potere d'esame dell'autorità tutoria nella procedura di

approvazione dell'inventario e dei rendiconti è limitato, sotto l'aspetto

formale, alla verifica della corretta tenuta dei conti e, sotto l'aspetto sostanziale,

a una valutazione circa l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dal curatore

alla luce degli art. 399–402 CC (Egger,

op. cit., n. 23 ad art. 413 CC).

a) Le

parcelle del legale relative alla nota causa ereditaria sono state oggetto di

una procedura davanti al Consiglio di moderazione, che con sentenza del 26

giugno 2007 le ha tassate in complessivi fr. 47 295.– di onorari e fr. 1214.40

di spese, più l'IVA (inc. 19.2006.3). Esse sono note pertanto a questa Camera (doc.

N e P prodotti con istanza del 18 luglio 2005 nell'inc. 90/2005 della Commissione

di verifica dell'Ordine degli avvocati e doc. 14 prodotto con le osservazioni

del 21 marzo 2006 nell'inc. 19.2006.3). In simili condizioni l'inventario iniziale

(doc. 8), composto di attivi per fr. 1 057 725.05 e passivi per fr.

187 259.95 (onde una sostanza netta di fr. 870 465.10), dev'essere munito

della menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i

passivi sotto la dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ –

inc. 12341D” è contestato (art. 22 cpv. 3 del regolamento, per analogia;

I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6d).

b) Anche

il rendiconto finanziario del 2001 (doc. 9) dev'essere rettificato, dato che il

pagamento di fr. 106 080.20 eseguito il 25 maggio 2001 in favore di AP 1 (fascicolo “conto

clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001”) è riconosciuto

uni­camente

per complessivi fr. 59 133.55, ossia fr. 3376.15 a saldo della parcella per la pratica n.

12341E, fr. 3561.30 a saldo della parcella per la pratica n. 12341F (entrambe

rimaste incontestate) e, in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di

moderazione, fr. 52 196.10 a saldo della parcella per la pratica

n. 12341D (fr. 47 295.– di

onorario, fr. 1214.40 di spese e fr. 3686.70 di IVA al 7.6%). Le uscite per

“risanamento situazione debitoria” vanno di conseguenza ridotte da fr. 186 093.30

a fr. 139 146.65, sicché il disavanzo d'esercizio diminuisce da fr. 234 367.65 a fr. 187 421.–. Quanto

alla situazione patrimoniale il 31 dicembre 2001, fra gli attivi occorre inserire un credito di fr. 46 946.65 verso AP 1, corrispondente alla quota del

pagamento di fr. 106 080.20 non riconosciuta, di modo che la sostanza netta va portata il 31 dicembre 2001 a

fr. 862 292.70. È appena il caso di rilevare che gli attivi al 1°gennaio 2001 di

fr. 1 052 793.75 non sono stati contestati, sebbene non corrispondano all'importo

di fr. 1 057 725.05 che figura nell'inventario iniziale. Circa la correzione per

la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio, a sua volta

incontestata, essa ammonta in realtà a fr. 3080.50.

Riassumendo,

si ha la seguente situazione contabile:

Rendiconto

2001

A. Conto

d'esercizio

Entrate

d'esercizio fr. 57 208.20

Utili

patrimoniali fr.

230.80

Uscite

d'esercizio fr. – 244 860.––

Perdite

patrimoniali fr. –.––

Disavanzo fr.

– 187 421.––

B. Conto

patrimoniale

Attivi

secondo l'inventario iniziale fr. 1 057 725.05

Correzione

per differenza attivi

inventario

il 1° gennaio 2001 fr. – 4 931.30

Attivi

il 1° gennaio 2001 fr. 1 052 793.75

Disavanzo

d'esercizio fr. – 187 421.––

fr. 865 572.75

Correzione

per differenza

sul

patrimonio effettivo fr. – 3 080.05

Attivi

alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70

Situazione

patrimoniale 2001

Attivi

1. Immobili fr. 18 000.––

2. Beni

mobili

a) Conti

correnti (complessivo) fr. 47 346.05

b) Titoli

e valori fr. 750 000.––

c) Credito

verso avv. AP 1 fr. 46 946.65

d)

Mobili e oggetti di valore fr. –.––

e) Diversi fr. –.––

Totale

attivo fr. 862 292.70

Passivi

1. Debiti

(complessivi) fr. –.––

2.

Diversi fr. –.––

Totale

passivo fr. –.––

Sostanza

netta alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70

c) Sulla

base delle citate rettifiche va modificato di conseguenza il rendiconto finanziario

2002 (doc. 10), tenendo conto

degli

attivi all'inizio dell'esercizio, del credito nei confronti di AP 1 e inserendo

un'ulteriore correzione di fr. 8.40 per la differenza sul patrimonio effettivo

alla fine dell'esercizio.

Ne

risulta la situazione contabile seguente:

Rendiconto 2002

A.

Conto d'esercizio

Entrate

d'esercizio fr. 63 203.05

Utili

patrimoniali fr. –.––

Uscite

d'esercizio fr. – 196 958.90

Perdite

patrimoniali fr.

–.––

Disavanzo fr.

– 133 755.85

B.

Conto patrimoniale

Attivi

il 1° gennaio 2002 fr. 862 292.70

Eccedenza

passiva dell'esercizio fr. – 133 755.85

fr.

728 536.85

Correzione:

differenza sul patrimonio effettivo fr. 8.40

Attivi

alla fine dell'esercizio fr. 728 545.25

Situazione

patrimoniale 2002

Attivi

1. Immobili fr.

18 000.––

2. Beni

mobili

a) Conti

correnti (complessivi) fr. 63 598.60

b) Titoli

e valori fr. 600 000.––

c) Credito

verso avv. AP 1 fr. 46 946.65

d)

Mobili e oggetti di valore fr. –.––

e) Diversi fr. –.––

Totale

attivo fr. 728 545.25

Passivi

1. Debiti

(complessivi) fr. 4741.10

2.

Diversi fr. –.––

Totale

passivo fr. 4741.10

Sostanza

netta alla fine dell'esercizio fr. 723 804.15

d) L'approvazione

dei rendiconti non comporta il discarico del curatore né influisce sulla responsabilità

degli organi di tutela (Guler,

op. cit., n. 14 ad art. 413 CC). L'appellante può ancora contestare quindi i

pagamenti eseguiti, chiedere la restituzione dei relativi importi e far valere

eventuali danni davanti al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag.

78 consid. 1 e 2). L'attuale giudizio si fonda inoltre sulla tassazione delle

parcelle, ma tali importi non vincolano il giudice civile, nella cui competenza

rientrano eventuali litigi fra cliente e avvocato sulla corretta conduzione del

mandato (DTF 112 Ia 27 consid. aa; Rep. 1991 pag. 303). Ciò precisato, l'appello

merita accoglimento nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti per gli

anni 2001 e 2002 sono approvati con le predette rettifiche.

8. L'appellante

chiede infine che la tassa di giustizia, le spese e la mercede del curatore,

ridotta a fr. 3220.–, siano poste a carico dello Stato, il quale potrà

rivalersi sui responsabili, e pretende la restituzione di fr. 17 000.– da lui

depositati presso la Commissione tutoria regionale (appello, pag. 10 a metà). L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha spiegato che nella sentenza del 27 novembre 2002

questa Camera aveva sì annullato la curatela, ma che al momento in cui era

stata istituita questa si imponeva oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non si

ravvisavano gli estremi per derogare all'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, secondo cui i costi di gestione

(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona

interessata o di chi è tenuto al di lei sostentamento (decisione impugnata,

consid. 4; doc. 7; RDAT I-2003 pag. 185 consid. 6). L'appellante si limita a

ribadire, in questa sede, la sua versione dei fatti, denunciando

apoditticamente l'illegalità della misura, ma non si confronta neppure da lungi

con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza. Insufficientemente motivato, al

proposito l'appello risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con

rinvio al cpv. 5).

Si

rammenti ad ogni buon conto che, tranne nel caso di privazione della libertà a

scopo di assistenza, la responsabilità dello Stato per danni cagionati da

organi di tutela è meramente sussidiaria (art. 427 cpv. 2 CC e art. 50 della

legge citata) e che eventuali pretese vanno sottoposte – una volta ancora – al

giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). Non possono

pertanto essere vagliate da questa Camera nell'ambito di un appello contro

decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per quel che è dei fr. 17 000.–

depositati presso la Commissione tutoria regionale, il rimborso non è stato

oggetto di decisione da parte di quest'ultima, né risulta che la questione sia

mai stata sottoposta all'autorità tutoria. Spetterà pertanto all'erede del

curatelato postulare la restituzione dell'importo residuo, una volta stabilita

definitivamente la mercede del curatore, davanti alla Commissione tutoria regionale.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP 1

9.

Il curatore sostiene che le sue prestazioni devono essere retribuite

sulla base della tariffa applicabile al suo campo d'attività. Fa valere che la professione

e la personalità del curatelato imponevano la scelta di un curatore con una

formazione specifica, che all'autorità tutoria era nota la figura del pupillo

“assai incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti” con

cause e procedure anche penali, onde la scelta di un professionista in grado di

valutare con cognizioni giuridiche le richieste del medesimo, “ivi comprese le

minacce di denunce o risarcimenti”. Egli soggiunge di aver dovuto affrontare un

coacervo di procedure esecutive e di aver dovuto prendere posizione su

richieste del curatelato e del suo patrocinatore, sicché per un terzo almeno del

tempo egli si è occupato di mansioni giuridiche. In subordine l'appellante sottolinea

che la curatela ha comportato anche l'amministrazione di redditi e sostanza, di

modo che applicando l'art. 17 cpv. 2 del regolamento della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele il suo onorario per il biennio

ammonterebbe a fr. 4159.05 oltre le spese e l'IVA (rimaste incontestate), per

complessivi fr. 5971.40.

Nelle sue

osservazioni AO 1 ribadisce, in sintesi, che la mercede del curatore va posta a

carico dello Stato in base alle norme sulla responsabilità degli organi di tutela.

Egli rimprovera altresì al curatore, già suo patrocinatore nella nota causa civile

promossa per ragioni ereditarie, un atteggiamento passivo di fronte al suo

ricovero coatto nella Clinica psichiatrica cantonale e alle indebite

intromissioni di un medico della clinica nei suoi affari economici, finanziari

e legali. L'interessato fa carico poi al curatore di avere tentato di

intromettersi nella sua vita privata, di avere offeso sua moglie e di avere

denigrato il suo patrocinatore, dolendosi una volta ancora della soppressione

della sua casella postale. Sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a un

legale dopo avere perduto ogni fiducia nel curatore, che ritiene responsabile

dei relativi costi. Ribadisce che le misure tutorie sono state adottate erroneamente

e in modo illecito, ripete la versione dei fatti esposta nel suo appello e addebita

al curatore errori nella compilazione della dichiarazione d'imposta. Relativamente

alla nota d'onorario dal curatore, egli ricorda che le prestazioni svolte in

tale ambito non sono soggette all'IVA, osserva che il curatore non poteva

delegare l'esecuzione dei suoi compiti a collaboratori e afferma che lo

svolgimento dell'incarico non esigeva conoscenze specifiche o particolari

capacità professionali. Conclude rilevando che a tutt'oggi il curatore non ha

allestito un inventario e rendiconti che possano essere approvati, ha omesso di

trasmettergli le note d'onorario relative al patrocinio nella citata causa

civile e non gli ha ancora chiarito in modo compiuto l'uso del capitale ricevuto

nell'ambito di tale vertenza.

10.

L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore

(art. 417 cpv. 2 CC). Adita con ricorso, l'Autorità di vigilanza interviene

sull'entità dell'ammontare ove riscontri errori oggettivi nella definizione

degli importi o accerti un uso difforme dei tassi usual­mente applicati per il

calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). Quanto alla mercede, essa va

determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo

conto delle conoscenze necessarie (Biberbost

in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 39 ad art. 417). Ove

debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il

curatore ha diritto a una rimunerazione fissata – di massima – in base alla

relativa tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone

pur sempre di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario

risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag.

344.

consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188).

Secondo

l'art. 49 della citata legge cantonale sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele i

tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una

mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo

o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione [RL 4.1.2.2.1]). La mercede è fissata dall'autorità di nomina, dietro

presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16

cpv. 1 e 2 del regolamento). Se

l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze

professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario

corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività,

che può essere ridotto del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art. 18 del

regolamento). Negli altri casi è riconosciuta un'indennità

oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui o, in alternativa, se

la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o sostanza, annualmente

l'1% del reddito lordo del pupillo e il 2‰ della

sostanza attiva netta, sempre che l'indennità non

appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento). Analoga disciplina vigeva secondo il regolamento

concernente le tariffe in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31

dicembre 2000 (BU 1995 pag. 464), applicabile alle prestazioni svolte fino a

tale data.

11.

L'autorità

tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art.

379.

cpv. 1 CC). Le disposizioni inerenti alla nomina del tutore (art. 379 segg.

CC) sono applicabili anche ai casi di curatela (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª

edizione, pag. 423 n. 1132). Fatte salve le cause di esclusione enumerate all'art.

384.

CC, l'idoneità va valutata alla luce delle capacità necessarie a svolgere

un determinato incarico per una determinata persona secondo le circostanze

concrete (Häfeli in: Basler

Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 379). Fra gli altri criteri,

occorre tenere presente anche la formazione, la professione e la posizione sociale

(Häfeli, op. cit., n. 17 ad art.

379.

CC), giacché una certa affinità tra curatore e curatelato agevola i

contatti reciproci e l'instaurazione di una relazione di fiducia (Dischler, Die Wahl des geeigneten

Vormunds, tesi, Friburgo 1984, pag. 98 n. 252).

Nel caso

specifico la professione del curatelato e la sua forte personalità giustificavano

senz'altro la nomina di un avvocato quale curatore, anche solo per agevolare la

comunicazione reciproca, visto che la netta opposizione del pupillo a ogni

misura tutoria difficilmente avrebbe consentito una relazione di fiducia con un

profano. Più discutibile appare la designazione dell'AP 1, il quale, seppure

già introdotto presso il curatelato e a conoscenza della nota vertenza civile,

doveva ancora essere pagato per le sue prestazioni di patrocinatore e aveva

pertanto interessi in potenziale collisione con quelli del pupillo. Comunque

sia, la particolare idoneità del curatore dovuta alla sua formazione professionale

non implica ancora, di per sé, il diritto a una rimunerazione secondo tariffe

di categoria (sopra, consid. 10). Al contrario: le mansioni che rientrano nei normali

compiti di un curatore – in concreto la gestione ordinaria di una curatela di

rappresentanza e amministrativa – vanno retribuite con un'indennità “adeguata”

(cfr. anche RDT 1998 pag. 109 consid. 2a).

12.

In

concreto occorre valutare, ciò posto, se e in che misura il curatore abbia

svolto mansioni che si riferiscono specificamente alla sua professione di

avvocato, onde il diritto a un onorario corrispondente a quello della tariffa

applicata nel relativo ramo d'attività (sopra, consid. 10), ciò che AO 1 contesta

(osservazioni, pag. 11 in fondo). Ora, l'appellante fa valere che il pupillo era

una persona incline a promuovere azioni giudiziarie e procedimenti penali, ma

non risulta – né egli pretende – che tali procedure l'abbiano coinvolto nella

sua funzione di curatore. Quanto ai precedenti mandati in cui ha funto da patrocinatore,

già si è visto che egli ha emesso le relative parcelle (sopra, consid. 7a). Il

legale sottolinea inoltre che all'inizio della curatela ha dovuto affrontare “un

ginepraio di esecuzioni”, giunte a vari stadi della procedura. Che ciò abbia gravato

sulla sua mole di lavoro come curatore è indubbio, ma le sue prestazioni si

sono limitate per finire a chiedere all'Ufficio esecuzione e fallimenti un estratto

delle esecuzioni pendenti contro il pupillo e a eseguire i relativi pagamenti (estratto

allegato all'appello e giustificativi all'avviso di addebito del 25 maggio 2001,

nel fascicolo “conto clienti 30

aprile 2001 – 30 giugno 2001”),

mansioni per le quali non erano necessarie particolari conoscenze giuridiche.

Adduce l'appellante

che per tutta la durata della curatela egli “si è trovato confrontato con una

lunga serie di questioni legali attinenti ai limiti del proprio mandato, soprattutto

in relazione alle richieste finanziarie del curatelato”, e che dal febbraio del

2002.

egli ha dovuto corrispondere anche con il patrocinatore di lui. Se non che,

stabilire e intrattenere relazioni con il curatelato fa parte dei compiti del

curatore, la cui idoneità si giudica anche in base alla sua disponibilità e

capacità – sotto il profilo fisico, psichico e di tempo – ad assumere gli oneri

della curatela (Dischler, op.

cit., pag. 60 n. 144 segg.). Nella fattispecie tali contatti si sono svolti,

anche per della formazione professionale di AO 1, essenzialmente per scritto,

ciò che non ha comportato necessariamente un aggravio dei compiti del curatore

rispetto ai casi in cui questi deve incontrarsi personalmente con il pupillo. D'altro

canto la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato (art. 417

cpv. 1 CC) e comporta, di per sé, il rischio che comportamenti del pupillo intralcino

le misure adottate dal curatore (Biberbost,

op. cit., n. 22 segg. ad art. 417 CC). La gestione di tali conflitti rientra anch'essa

nei compiti del curatore, quale che sia la sua formazione.

Per il

resto, nella misura in cui ha corrisposto con l'__________ in merito all'accesso

del curatelato ai propri fondi, all'ammontare della retta della casa per

anziani e al recapito delle fatture, l'appellante si è limitato a questioni

strettamente legate alla sua funzione di curatore. Né lo scambio epistolare con

il curatelato e il suo patrocinatore da lui prodotto in questa sede con le osservazioni

del 14 aprile 2004 (doc. 1 a 8) attesta lo svolgimento di mansioni proprie all'attività

di avvocato. In definitiva non risulta che il curatore abbia fornito

prestazioni che debbano essere remunerate sulla base di una tariffa

professionale conformemente all'art. 18 del noto regolamento.

13.

In

subordine il curatore ricorda che quella istituita in favore di AO 1 era una

curatela combinata, la quale comportava anche l'amministrazione di redditi e

sostanza, ciò che giustifica una rimunerazione sulla base dei relativi parametri

(art. 17 cpv. 2 lett. a e b del regolamento), oltre al rimborso delle spese

sostenute e dell'IVA. Il rilievo è pertinente, non sussistendo ragioni per disconoscere

al curatore un compenso basato sul reddito e sulla sostanza amministrati.

a)

Per il 2001 l'appellante

chiede una mercede di fr. 527.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del

curatelato, e fr. 1636.85, pari al 2‰ della sostanza attiva netta, ovvero fr. 2163.85

complessivi. Per il 2002 egli espone fr. 632.–, corrispondenti all'1% del

reddito lordo del curatelato, e fr. 1363.20 pari al 2‰ della sostanza attiva netta, per fr.

1995.20

complessivi (appello, pag. 4). La sostanza attiva netta essendo stata rettificata

in fr. 862 292.70 per il 2001 e in fr. 723 804.20 per il 2002

(consid. 7c e 7d), la retribuzione ammonterebbe a fr. 1724.60,

rispettivamente a fr. 1447.60. Non è il caso tuttavia di eccedere le richieste

del curatore (tanto meno a detrimento del curatelato), sicché la mercede va riconosciuta

in complessivi fr. 4159.05. Né tale rimunerazione appare eccessiva, tenuto

conto del lavoro svolto (art. 17 cpv. 3 del regolamento).

b) Oltre

alla mercede i curatori hanno diritto al rimborso delle spese sopportate (art.

16.

cpv. 1 del regolamento). Nella fattispecie l'appellante

ha esposto spese per fr. 1281.60 complessivi nel conteggio del 4 dicembre 2002

e per fr. 109.– in quello del 4 febbraio 2003, somme rimaste incontestate. Si

tratta di esborsi che, del resto, appaiono consoni alle prestazioni descritte. Egli

ha diritto pertanto alla rifusione di complessivi fr. 1390.60.

c) L'appellante

postula altresì il versamento di fr. 421.75 per l'imposta sul valore aggiunto. AO

1.

eccepisce che le mercedi dei curatori non sono soggette all'IVA (osservazioni

del 9 aprile 2004, pag. 17 seg.). Non spetta a questa Camera dirimere

controversie del genere. L'art. 63 cpv. 1 lett. a LIVA

prevede che, d'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione

federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la

riscossione dell'imposta, in particolare se “l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento

è contestata”. Le liti sul credito d'imposta vanno sottoposte perciò all'autorità

federale secondo la procedura degli art. 63 a 66 LIVA (v. anche Rivier/Rochat, Droit fiscal suisse, La

taxe sur la valeur ajoutée, Friburgo 2000, pag. 169).

14.

Per

quanto attiene alle altre contestazioni mosse da AO 1 nelle proprie

osservazioni, la richiesta di mettere la mercede del

curatore a carico dello Stato sulla base delle disposizioni concernenti la

responsabilità degli organi di tutela (memoriale, pag. 2) è già stata vagliata nell'ambito del suo appello (consid. 8). Visto

poi che la rimunerazione del curatore è già stata commisurata ai redditi e alla

sostanza amministrati, non occorre esaminare se e in che misura il curatore

potesse esporre il dispendio orario di suoi collaboratori (memoriale, pag. 17 seg.). Infine, nella misura in cui AO 1

si duole dell'istituzione della curatela e dei suoi effetti, addebitando al

curatore mancanze nella gestione dell'incarico, la contestazione è fine a sé

stessa, non pretendendo egli con ciò che le prestazioni del curatore non debbano

essere rimunerate. In definitiva, il compenso del

curatore va fissato nella fattispecie in complessivi fr. 5549.65 oltre all'IVA

e l'appello di AP 1 accolto in tale misura.

III. Sulle

spese e le ripetibili

15.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 vede accogliere il suo appello, nel senso che l'inventario

iniziale e i rendiconti 2001 e 2002 possono essere approvati solo previa rettifica.

Egli soccombe tuttavia nella misura in cui chiede la restituzione del deposito

di fr. 17 000.– e l'addebito allo Stato di spese e tasse di giustizia, oltre

che della mercede del curatore. Equitativamente si giustifica perciò che

sopporti la metà degli oneri processuali inerenti al proprio appello, mentre l'altra

metà va posta a carico del curatore, che ha proposto il rigetto

dell'impugnazione. AP 1 vede a sua volta aumentare la mercede riconosciutagli,

ma non nella misura postulata. Vittorioso sostanzialmente per un quinto, egli deve

sopportare quattro quinti delle spese e della tassa di giustizia relativi al

suo appello, mentre l'altro quinto va a carico di AO 1, che ha instato per la

reiezione del ricorso. AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 un' indennità commisurata al

dispendio di tempo e alle spese sopportate (Rep. 1990 pag. 521). La Commissione

tutoria regionale, che non ha formulato osservazioni, non può invece essere considerata

vincente né sconfitta (Rep. 1987 pag. 135). Non ottiene quindi ripetibili né

deve corrisponderne.

16.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle prospettate modifiche

dell'inventario e dei rendiconti superano di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per quanto attiene all'onorario

del curatore ancora controverso in appello (fr. 13 341.40), il suo ammontare

è invece manifestamente inferiore. Sapere se esso possa cumularsi a quello delle

altre questioni trattate nella presente sentenza giusta l'art. 52 LTF è una

questione che va giudicata, se mai, dal Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti,

nel senso che:

1.1 In

riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.02 emessa il 15 aprile

2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, l'inventario

iniziale

della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1, che presenta

attivi per complessivi fr. 1 057 725.05

e

passivi

per complessivi fr. 187 259.95, onde una sostanza netta

di

fr. 870 465.10, è approvato con la menzione che l'importo

di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la

dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ – inc. 12341D” è contestato;

1.2 In

riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile

2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2001 della curatela istituita

il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso

presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2001 di fr. 862 292.70;

1.3 In

riforma del dispositivo n. 2 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile

2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2002 della curatela istituita

il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso

presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2002 di fr. 723 804.15.

Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico del-l'appellante medesimo

e per l'altra metà a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti,

nel senso che:

1.4 In

riforma del dispositivo n. 4 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile

2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, al curatore AP 1 sono riconosciuti

fr. 5549.65 complessivi, più IVA, a titolo di mercede e spese per le

prestazioni svolte quale curatore di AO 1, somma che sarà prelevata dopo il

passaggio in giudicato della presente decisione dal deposito di fr. 17 000.– prestato da AO 1 presso la Commissione tutoria regionale.

Per il

resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

IV. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di

quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 500.–

a titolo di indennità.

V. Intimazione:

– , ;

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster