11.2004.25
Curatela: approvazione dell'inventario iniziale, dei rendiconti e compenso del curatore
22 dicembre 2009Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.25
Data decisione, Autorità:
22.12.2009, ICCA
Titolo:
Curatela: approvazione dell'inventario iniziale, dei rendiconti e compenso del curatore
INVENTARIO
MERCEDE
RELAZIONE FINALE
art. 398 CC
art. 409 CC
art. 413 CC
art. 417 CC
art. 19 cpv. 1 LTEC
art. 29 LTEC
art. 49 LTEC
art. 16 RATEC
art. 17 RATEC
art. 18 RATEC
art. 20 RATEC
art. 21 RATEC
art. 22 RATEC
art. 24 RATEC
Incarto n.
11.2004.25
Lugano
22 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
429.2000/R.44-45.2003 (approvazione dell'inventario iniziale, approvazione dei
rendiconti e rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
. AO 1, già in
cui è subentrata in corso di causa
__________, elettivamente domiciliata a
(patrocinata dall'. , )
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
riguardo all'operato e alla mercede dell'
avv. AP 1 ,
curatore
amministrativo dello stesso AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 27 febbraio 2004 presentato dall'AO 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio
2004 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Se dev'essere accolto l'appello del 2 marzo 2004 presentato dall'avv. AP 1 contro
la medesima decisione;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 20 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di ha privato della
libertà a scopo di assistenza l'AO 1 (1923), disponendone il collocamento
immediato nella Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio e incaricando quest'ultima
di allestire una perizia sulle sue condizioni psichiche. Contemporaneamente essa
ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione
fondata sull'art. 369 CC e ha provvisoriamente privato AO 1 dell'esercizio dei
diritti civili, designandogli come curatore __________. Il 24 ottobre 2000 l'Autorità
di vigilanza ha sostituito __________ con l'AP 1, già patrocinatore di AO 1 in
un'azione creditoria promossa nel 1997 per ragioni ereditarie, e il 30 ottobre
successivo ha sospeso la privazione provvisoria di AO 1 dall'esercizio dei
diritti civili. Contro le citate decisioni della Delegazione tutoria AO 1 è
insorto il 29 ottobre e il 6 novembre 2000 all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, postulando l'annullamento delle misure. Il 14 novembre 2000 egli è
stato dimesso dalla Clinica psichiatrica cantonale, ma il 4 dicembre successivo è stato nuovamente
ricoverato prima all'Ospedale “__________” di __________
e poi all'Ospedale __________ di __________.
B. Il
14 dicembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di
AO 1 una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e una curatela
amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando l'AP 1 in qualità di curatore, e
ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di redigere una perizia sulle
condizioni psichiche dell'interessato. Contro tale decisione AO 1 ha ricorso il
4 gennaio 2001 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento
del provvedimento. Il 10 gennaio 2001 l'Autorità di vigilanza ha annullato la
privazione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili. Statuendo il 14
gennaio 2002, essa ha poi respinto il ricorso del 4 gennaio 2001, confermando
il provvedimento dell'autorità tutoria, ma ha respinto anche l'istanza di
interdizione del 20 ottobre 2000. In
esito a un appello presentato da AO 1 il 15 febbraio 2002, con
sentenza del 27 novembre 2002 questa Camera ha nondimeno annullato la decisione
impugnata, rinviando gli atti all'Autorità di vigilanza perché, prima di
adottare misure, vagliasse la situazione personale ed economica di AO 1 (inc.
11.2002.18; RDAT I-2003 pag. 181).
C. Il
15 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha approvato l'inventario iniziale
allestito dal curatore AP 1 nella curatela istituita il 19 dicembre 2000,
ponendo a carico di AO 1 una tassa di giustizia di fr. 100.–. Con decisione di
quello stesso giorno essa ha approvato anche il rendiconto morale e finanziario
del curatore per gli anni 2001 e 2002, riconoscendo una mercede di fr. 16 561.40 e addebitando
al curatelato fr. 400.– per tassa di giustizia e spese, con la precisazione che
entrambi gli importi sarebbero stati prelevati, dopo il passaggio in giudicato
della decisione, dal deposito di garanzia da lui prestato. Con decisione unica del
9 febbraio 2004 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso
presentato da AO 1 contro l'approvazione dell'inventario iniziale, mentre ha
parzialmente accolto quello da lui rivolto contro l'approvazione dei
rendiconti, nel senso che la mercede del curatore è stata ridotta a fr. 3220.–.
D. AO 1
è insorto a questa Camera con un appello del 27 febbraio 2004 in cui
chiede di riformare la decisione appena citata nel senso di respingere
l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e 2002,
di liberare in suo favore l'importo di fr. 17 000.– depositato presso
la Commissione tutoria regionale 11 e di porre a carico dello Stato gli oneri
processuali, oltre alla mercede del curatore di fr. 3220.–. La decisione predetta
è stata impugnata anche dall'AP 1 con un appello del 2 marzo 2004 per ottenere
che il ricorso di AO 1 contro l'approvazione dei rendiconti per gli anni 2001 e
2002 sia respinto o, in subordine, che il suo compenso di curatore sia
riconosciuto in fr. 5971.40. Con osservazioni del 9 aprile 2004 AO 1 propone
di respingere il ricorso avversario. Analoga richiesta formula l'AP 1 in un suo
memoriale del 14 aprile 2004.
E. Il
18 luglio 2005 AO 1 si è rivolto alla Commissione di verifica dell'Ordine degli
avvocati, chiedendo di tassare quattro note d'onorario di complessivi fr. 100 242.75 emesse AP 1
tra il marzo del 1998 e il maggio del 2001 per il patrocinio assicurato nella
causa creditoria da lui promossa il 17 luglio 1997 in materia di successione, riducendo
l'onorario complessivo a fr. 36 220.05 oltre l'IVA e condannando il legale
a retrocedergli l'importo di fr. 61 394.65 trattenuto in esubero. Con decisione del 14 febbraio 2006 la Commissione di verifica ha
tassato le note professionali contestate in fr. 68 747.– di onorario e fr. 1214.40
di spese, oltre all'IVA. Statuendo su ricorso di entrambe le parti, con
sentenza del 26 giugno 2007 il Consiglio di moderazione ha riformato la
decisione impugnata e ha tassato le note professionali in complessivi fr. 47 295.– di
onorario e fr. 1214.40 di spese, oltre all'IVA (inc. 19.2006.3 e 19.2006.4). Un
ricorso in materia civile presentato al Tribunale federale dall'AP 1 è stato
respinto con sentenza 4A_343/2007 del 26 marzo 2009.
F. L'AO
1 è deceduto il 2 giugno 2007. Con ordinanza dell'11 settembre 2007 il presidente
di questa Camera ha invitato pertanto l'__________, già patrocinatore di AO 1,
a trasmettere al Tribunale d'appello una copia del certificato ereditario e a
comunicare eventuali rinunce alla successione. Il 10 luglio 2008 il legale ha
trasmesso alla Camera un certificato ereditario del giorno prima, dal quale
risulta che unica erede di AO 1 è la moglie __________. Con ordinanza del 16
luglio 2008 il giudice delegato ha notificato così i due appelli alla
Commissione tutoria regionale 11, che il 5 agosto 2008 ha comunicato di
rinunciare a osservazioni.
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art.
39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le
particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. a) Ai
loro memoriali le parti hanno accluso nuovi documenti (taluni già agli atti),
che sono ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC, anche se – come
si vedrà in seguito (consid. 4, 5 e 12c) – poco giovano ai fini del giudizio. AO
1 ha trasmesso inoltre, il 6 maggio 2004, copia delle osservazioni presentate il
12 maggio 2003 dal curatore all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che già si
trovano nell'incarto dell'Autorità medesima (doc. 3 e 6).
b) Nelle
proprie osservazioni del 9 aprile 2004 AO 1 postulava l'audizione del dott. __________,
medico psichiatra, facendo valere che tale richiesta di prova era stata
trascurata, l'Autorità di vigilanza essendosi limitata a interpellare il testimone
per telefono. La questione è che – come indica l'interessato medesimo (memoriale
citato, pag. 9 a metà) – il dott. __________ avrebbe dovuto riferire sulle
condizioni di salute di AO 1 e sui difficili rapporti con alcuni suoi parenti,
aspetti che – come si vedrà in appresso (consid. 4) – non sono di rilievo
ai fini del giudizio.
c) L'avv.
AP 1 sollecita a sua volta il richiamo dalla Commissione tutoria
regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle tutele degli incarti relativi alle
misure istituite in favore di AO 1, come pure il richiamo dalla Camera dei
ricorsi penali degli atti inerenti alle procedure avviate dal medesimo (memoriale,
pag. 8), atti che dimostrerebbero una personalità del curatelato “assai
incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti” (appello, pag.
5 verso il basso). Se non che, la determinazione dell'interessato già traspare
dagli allegati prodotti davanti a questa Camera, né il curatore pretende che i
procedimenti penali promossi dal curatelato contro parenti o terze persone abbiano
influito sullo svolgimento del suo incarico. Il richiamo non soccorrerebbe pertanto
ai fini dell'attuale giudizio. Per il resto le misure tutorie istituite in
favore di AO 1 sono già state descritte diffusamente nella decisione impugnata
(lett. A-F) e sono note a questa Camera, che ha emanato la citata sentenza del 27 novembre 2002 (inc. 11.2002.18 pubblicata in: RDAT
I-2003 pag. 181). Non è dato a divedere – né l'interessato spiega – quali altri
elementi utili al giudizio il richiamo di tali incarti potrebbe apportare. Ciò
premesso, nulla osta all'esame degli appelli.
3. Nella
sua decisione l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che,
per quanto non sia stato coinvolto nella stesura dell'inventario iniziale e dei
rendiconti, il curatelato ha avuto modo di esprimersi al riguardo in sede di ricorso.
Per di più, i documenti e i giustificativi sono stati inviati prima dell'approvazione
al suo legale, che li ha ritornati alla Commissione tutoria regionale senza
formulare critiche. Né l'interessato ha chiesto – per avventura – di esaminare
tali atti durante la procedura di ricorso, sicché la doglianza si rivela
tardiva, se non pretestuosa. Quanto al mancato rispetto dei termini per la presentazione
e l'approvazione dell'inventario e dei rendiconti, l'Autorità di vigilanza ha
rammentato che si tratta di termini d'ordine e che, in ogni modo, i ritardi non
hanno pregiudicato gli interessi del curatelato. Riferendosi alla sentenza emessa
da questa Camera il 27 novembre 2002 (sopra, consid. 2) l'Autorità di vigilanza
ha poi reputato che al momento della sua adozione la curatela era giustificata,
di modo che a ragione gli oneri processuali e la mercede del curatore erano
state poste a carico del ricorrente. In merito all'ammontare di tale retribuzione,
infine, l'Autorità di vigilanza ha spiegato che il curatore non aveva svolto mansioni
per le quali erano necessarie le sue conoscenze professionali di avvocato, onde
l'applicazione di una tariffa di fr. 40.– orari e una mercede complessiva di
fr. 3220.– (80.5 ore di lavoro).
Fatti
I. Sull'appello
di AO 1
4. L'appellante insorge anzitutto contro l'accertamento dei fatti da parte
dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Contesta in particolare di essersi
trovato in grave stato di abbandono, si duole del modo in cui è stato
ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale, senza neppure essere
sentito, lamenta di avere subìto trattamenti medici e sanitari inidonei e denuncia
il carattere arbitrario delle misure tutelari istituite nei suoi confronti. Se
non che – come egli stesso riconosce (appello, pag. 2 a metà) – oggetto del
presente giudizio è soltanto l'approvazione dell'inventario iniziale,
l'approvazione dei rendiconti 2001 e 2002 e la commisurazione del compenso del
curatore. Sulla curatela combinata (di rappresentanza e amministrativa) questa
Camera si è già pronunciata nella sentenza del 27 novembre 2002 in cui ha esaminato
censure analoghe a quelle sollevate nell'attuale appello (doc. 7; RDAT I-2003
pag. 183 consid. 4 a 6). Per quanto attiene alla privazione della libertà a
scopo di assistenza, si rammenti che nel Canton Ticino – salvo casi d'urgenza –
l'internamento coatto in un'unità terapeutica riabilitativa è ordinato alle condizioni
dell'art. 397a CC dall'autorità tutoria del domicilio dell'interessato
(art. 397b cpv. 1 CC) o, in caso di malattia psichica, dal direttore del
settore psichiatrico di domicilio (art. 397b cpv. 2 CC, art. 20 lett. b LASP
[RL 6.3.2.1]), le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Commissione giuridica
(art. 50 cpv. 1 e 2 LASP). Contro la decisione di quest'ultima è dato ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 cpv. 3 LASP), sicché questa
Camera non ha competenze al riguardo.
5. L'appellante
sostiene che il curatore ha assunto il mandato “in modo completamente illegale
e non onesto”, sapendo – per essere stato suo patrocinatore in una causa
creditoria da lui promossa per ragioni ereditarie – ch'egli non necessitava di
alcuna misura di tutela. Fa valere che il curatore gli aveva addirittura
consigliato di non ricorrere contro la decisione adottata nei suoi confronti,
tradendo così il proprio interesse ad assumere l'incarico. Soggiunge di non
essere stato prontamente messo al corrente dell'incasso di metà della somma ottenuta
in esito alla menzionata causa civile, si duole che tali averi siano stati
collocati senza consultarlo e tenendolo all'oscuro della sua situazione patrimoniale,
ciò che – di fatto – gli ha impedito di presentare la dichiarazione d'imposta
2003A. Rimprovera inoltre al curatore di avere disdetto la sua casella postale
e di avergli trasmesso la corrispondenza con grave ritardo e solo dopo continue
insistenze. Il curatore obietta, dal canto suo, che il curatelato rifiutava
qualsiasi collaborazione e per quanto lo concerne respinge ogni addebito, sottolineando
di avere curato con diligenza gli interessi del pupillo e precisando che il
ritiro diretto della corrispondenza è stato un provvedimento provvisorio ma
necessario, l'interessato trascurando di eseguire i pagamenti.
Come il
curatore, il cui incarico si è estinto al più tardi con il passaggio in
giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 27 novembre 2002, possa
essere considerato responsabile dei ritardi con cui l'appellante ha presentato
la dichiarazione d'imposta 2003A non è dato di comprendere. Nulla impediva all'appellante,
invero, di chiedere i documenti necessari direttamente ai suoi debitori e agli
istituti di credito. La relativa documentazione prodotta in questa sede è
pertanto senza rilievo ai fini del giudizio. Certo, l'art. 409 cpv. 1 CC
dispone che il tutore deve, se possibile, sollecitare l'avviso al tutelato
prima di prendere una decisione sugli affari importanti, fermo restando che l'opinione
del pupillo non lo vincola (Leuba
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 409). E la norma si
applica anche in caso di curatela amministrativa (Leuba, op. cit., n. 2 ad art. 409 CC). Non fa dubbio nemmeno
che l'incasso di crediti per oltre fr. 840 000.– e il relativo
collocamento costituisse un affare importante, così come non secondaria era la
modifica del recapito postale del curatelato, per quanto opportuna fosse. Sta
di fatto che, una volta ancora, non è dato di capire in che modo le pretese
mancanze del curatore nella gestione della curatela possano avere influito sull'allestimento
e l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e
2002. In proposito l'appello si rivela nuovamente fuori tema.
6. L'appellante nega che il curatore abbia tentato invano di coinvolgerlo
nella stesura dell'inventario e dei rendiconti. Chiede anzi i “necessari
ragguagli sulle diverse poste dell'inventario iniziale”, facendo valere che
mancano giustificativi, che lui e il suo patrocinatore hanno potuto esaminare i
rendiconti 2001 e 2002 davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele solo di
recente e in modo sommario, onde l'impossibilità per lui di sottoscriverli. Precisa
che nel carteggio non figurano le note d'onorario emesse AP 1 per le prestazioni
fornite nell'ambito della nota causa civile, ciò che gli impedisce di esprimersi
al riguardo. Il curatore ribadisce, nelle sue osservazioni, l'assoluta
impossibilità di collaborare con il curatelato e sottolinea che prima della
loro approvazione gli atti in questione erano stati inviati dalla Commissione
tutoria regionale al patrocinatore del curatelato, il quale li ha ritornati
senza formulare osservazioni, ma anche senza la firma del proprio assistito.
a) Secondo
l'art. 398 CC il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro
dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi
(cpv. 1). Il tutelato capace di discernimento dev'essere,
ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell'inventario
(cpv. 2). L'art. 413 CC prevede altresì che il tutore deve tenere la
contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle
epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2). Il tutelato che ha
compiuto i sedici anni dev'essere presente, se possibile, alla resa dei conti
(cpv. 3). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alla curatela (art.
367 cpv. 3 CC; Langenegger in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 367 CC). Sul piano cantonale,
competente per partecipare alla compilazione dell'inventario e alla sua
approvazione, come pure per approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari
è la Commissione tutoria regionale (art. 7 lett. c e d del regolamento d'applicazione
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
[RL 4.1.2.2.1]). Gli art. 20 segg. del regolamento ne precisano i modi,
prescrivendo in particolare che il tutore e il curatore devono sottoporre i
rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Qualora
ciò non sia possibile, essi ne danno motivazione e la Commissione tutoria regionale
ne prende atto a verbale (art. 24 cpv. 2).
b) Le
norme testé accennate non impediscono – con ogni evidenza – di rinunciare alla
consultazione del curatelato ove questa non abbia senso (v. anche Guler in: Basler Kommentar, op. cit., n.
14 ad art. 398 e n. 13 ad art. 413 CC). Ciò non esonera il curatore tuttavia dall'intraprendere
ogni ragionevole tentativo e, soprattutto, dal rispettare l'art. 24 cpv. 2 del citato
regolamento (che in concreto è stato disatteso). Sta di fatto che, come ha
rilevato l'Autorità di vigilanza, prima di approvare l'inventario iniziale e i
rendiconti la Commissione tutoria regionale ha sottoposto nel caso specifico conteggi
e documenti giustificativi all'__________, patrocinatore del curatelato, il
quale non ha mosso obiezioni (cfr. anche doc. 5, pag. 2 in basso). I
giustificativi dei rendiconti figurano inoltre agli atti trasmessi dalla
Commissione tutoria all'Autorità di vigilanza in seguito ai ricorsi contro le
sue due decisioni del 15 aprile 2003 (doc. 5, pag. 3 in fondo), mentre quelli dell'inventario
iniziale si trovano – secondo il curatore – fra la documentazione allegata al
rendiconto del 2001 (doc. 13). L'appellante medesimo riconosce poi di avere
personalmente consultato,
seppur sommariamente, tale documentazione (appello,
pag. 10 verso il basso). In simili circostanze un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito sarebbe sanata.
c) Il
problema è che gli atti esibiti dal curatore alla Commissione tutoria regionale,
e trasmessi all'Autorità di vigilanza, non sono completi. Nella misura in cui l'appellante
si limitava a contestazioni generiche (doc. 1, pag. 3 n. 6 e doc. 4, pag. 4 n.
7), l'Autorità di vigilanza non era tenuta invero a riesaminare tutti i
conteggi e la documentazione prodotta. In questa sede, però, l'appellante si
duole che agli atti non figurano le note d'onorario emesse dall'AP 1 per le prestazioni
fornite nella nota causa civile. L'allegazione è nuova, ma ricevibile in virtù
dell'art. 424a cpv. 2 CPC.
Ora,
nell'inventario iniziale si
riscontrano tra i passivi gli importi di fr. 100 242.75, fr. 3376.15 e fr. 3561.30 sotto le diciture “Studio legale e
notarile __________, __________ – inc. 12341D”, rispettivamente “inc. 12341E” e
“inc. 12341F” (doc. 8). Il curatore pretende che i giustificativi dell'inventario
si trovino fra quelli del rendiconto 2001 (doc. 13). Tale rendiconto (doc. 9) riporta
un'uscita complessiva di fr. 186 093.30 per il risanamento della situazione
debitoria del curatelato, attuato con fondi a lui pervenuti dalla nota vertenza
ereditaria e versati sul conto clienti dello studio legale (pag. 3 in basso e
pag. 9). Nella documentazione del fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30
giugno 2001” v'è in effetti un avviso di addebito
del
25 maggio 2001 relativo, fra l'altro, a un pagamento di fr. 106 080.20 in favore
di “Studio legale e notarile, __________”, ma tale addebito non è
confortato da giustificativo alcuno. Come la Commissione tutoria regionale abbia
potuto approvare un rendiconto in cui figurava un'uscita di tale entità e
natura senza l'appoggio di un attestato che permettesse di verificarne la causa
non è dato di sapere. Tanto meno ove si pensi che in caso di pagamenti al
curatore si impone particolare cautela, potendosi prospettare una collisione d'interessi
(Langenegger, op. cit., n. 25 ad
art. 392 CC). Su questo punto l'appello appare dunque provvisto di buon diritto.
7. Le
circostanze descritte obbligano questa Camera a verificare le poste contestate,
tenendo presente che il potere d'esame dell'autorità tutoria nella procedura di
approvazione dell'inventario e dei rendiconti è limitato, sotto l'aspetto
formale, alla verifica della corretta tenuta dei conti e, sotto l'aspetto sostanziale,
a una valutazione circa l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dal curatore
alla luce degli art. 399–402 CC (Egger,
op. cit., n. 23 ad art. 413 CC).
a) Le
parcelle del legale relative alla nota causa ereditaria sono state oggetto di
una procedura davanti al Consiglio di moderazione, che con sentenza del 26
giugno 2007 le ha tassate in complessivi fr. 47 295.– di onorari e fr. 1214.40
di spese, più l'IVA (inc. 19.2006.3). Esse sono note pertanto a questa Camera (doc.
N e P prodotti con istanza del 18 luglio 2005 nell'inc. 90/2005 della Commissione
di verifica dell'Ordine degli avvocati e doc. 14 prodotto con le osservazioni
del 21 marzo 2006 nell'inc. 19.2006.3). In simili condizioni l'inventario iniziale
(doc. 8), composto di attivi per fr. 1 057 725.05 e passivi per fr.
187 259.95 (onde una sostanza netta di fr. 870 465.10), dev'essere munito
della menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i
passivi sotto la dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ –
inc. 12341D” è contestato (art. 22 cpv. 3 del regolamento, per analogia;
I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6d).
b) Anche
il rendiconto finanziario del 2001 (doc. 9) dev'essere rettificato, dato che il
pagamento di fr. 106 080.20 eseguito il 25 maggio 2001 in favore di AP 1 (fascicolo “conto
clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001”) è riconosciuto
unicamente
per complessivi fr. 59 133.55, ossia fr. 3376.15 a saldo della parcella per la pratica n.
12341E, fr. 3561.30 a saldo della parcella per la pratica n. 12341F (entrambe
rimaste incontestate) e, in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di
moderazione, fr. 52 196.10 a saldo della parcella per la pratica
n. 12341D (fr. 47 295.– di
onorario, fr. 1214.40 di spese e fr. 3686.70 di IVA al 7.6%). Le uscite per
“risanamento situazione debitoria” vanno di conseguenza ridotte da fr. 186 093.30
a fr. 139 146.65, sicché il disavanzo d'esercizio diminuisce da fr. 234 367.65 a fr. 187 421.–. Quanto
alla situazione patrimoniale il 31 dicembre 2001, fra gli attivi occorre inserire un credito di fr. 46 946.65 verso AP 1, corrispondente alla quota del
pagamento di fr. 106 080.20 non riconosciuta, di modo che la sostanza netta va portata il 31 dicembre 2001 a
fr. 862 292.70. È appena il caso di rilevare che gli attivi al 1°gennaio 2001 di
fr. 1 052 793.75 non sono stati contestati, sebbene non corrispondano all'importo
di fr. 1 057 725.05 che figura nell'inventario iniziale. Circa la correzione per
la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio, a sua volta
incontestata, essa ammonta in realtà a fr. 3080.50.
Riassumendo,
si ha la seguente situazione contabile:
Rendiconto
2001
A. Conto
d'esercizio
Entrate
d'esercizio fr. 57 208.20
Utili
patrimoniali fr.
230.80
Uscite
d'esercizio fr. – 244 860.––
Perdite
patrimoniali fr. –.––
Disavanzo fr.
– 187 421.––
B. Conto
patrimoniale
Attivi
secondo l'inventario iniziale fr. 1 057 725.05
Correzione
per differenza attivi
inventario
il 1° gennaio 2001 fr. – 4 931.30
Attivi
il 1° gennaio 2001 fr. 1 052 793.75
Disavanzo
d'esercizio fr. – 187 421.––
fr. 865 572.75
Correzione
per differenza
sul
patrimonio effettivo fr. – 3 080.05
Attivi
alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70
Situazione
patrimoniale 2001
Attivi
1. Immobili fr. 18 000.––
2. Beni
mobili
a) Conti
correnti (complessivo) fr. 47 346.05
b) Titoli
e valori fr. 750 000.––
c) Credito
verso avv. AP 1 fr. 46 946.65
d)
Mobili e oggetti di valore fr. –.––
e) Diversi fr. –.––
Totale
attivo fr. 862 292.70
Passivi
1. Debiti
(complessivi) fr. –.––
2.
Diversi fr. –.––
Totale
passivo fr. –.––
Sostanza
netta alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70
c) Sulla
base delle citate rettifiche va modificato di conseguenza il rendiconto finanziario
2002 (doc. 10), tenendo conto
degli
attivi all'inizio dell'esercizio, del credito nei confronti di AP 1 e inserendo
un'ulteriore correzione di fr. 8.40 per la differenza sul patrimonio effettivo
alla fine dell'esercizio.
Ne
risulta la situazione contabile seguente:
Rendiconto 2002
A.
Conto d'esercizio
Entrate
d'esercizio fr. 63 203.05
Utili
patrimoniali fr. –.––
Uscite
d'esercizio fr. – 196 958.90
Perdite
patrimoniali fr.
–.––
Disavanzo fr.
– 133 755.85
B.
Conto patrimoniale
Attivi
il 1° gennaio 2002 fr. 862 292.70
Eccedenza
passiva dell'esercizio fr. – 133 755.85
fr.
728 536.85
Correzione:
differenza sul patrimonio effettivo fr. 8.40
Attivi
alla fine dell'esercizio fr. 728 545.25
Situazione
patrimoniale 2002
Attivi
1. Immobili fr.
18 000.––
2. Beni
mobili
a) Conti
correnti (complessivi) fr. 63 598.60
b) Titoli
e valori fr. 600 000.––
c) Credito
verso avv. AP 1 fr. 46 946.65
d)
Mobili e oggetti di valore fr. –.––
e) Diversi fr. –.––
Totale
attivo fr. 728 545.25
Passivi
1. Debiti
(complessivi) fr. 4741.10
2.
Diversi fr. –.––
Totale
passivo fr. 4741.10
Sostanza
netta alla fine dell'esercizio fr. 723 804.15
d) L'approvazione
dei rendiconti non comporta il discarico del curatore né influisce sulla responsabilità
degli organi di tutela (Guler,
op. cit., n. 14 ad art. 413 CC). L'appellante può ancora contestare quindi i
pagamenti eseguiti, chiedere la restituzione dei relativi importi e far valere
eventuali danni davanti al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag.
78 consid. 1 e 2). L'attuale giudizio si fonda inoltre sulla tassazione delle
parcelle, ma tali importi non vincolano il giudice civile, nella cui competenza
rientrano eventuali litigi fra cliente e avvocato sulla corretta conduzione del
mandato (DTF 112 Ia 27 consid. aa; Rep. 1991 pag. 303). Ciò precisato, l'appello
merita accoglimento nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti per gli
anni 2001 e 2002 sono approvati con le predette rettifiche.
8. L'appellante
chiede infine che la tassa di giustizia, le spese e la mercede del curatore,
ridotta a fr. 3220.–, siano poste a carico dello Stato, il quale potrà
rivalersi sui responsabili, e pretende la restituzione di fr. 17 000.– da lui
depositati presso la Commissione tutoria regionale (appello, pag. 10 a metà). L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha spiegato che nella sentenza del 27 novembre 2002
questa Camera aveva sì annullato la curatela, ma che al momento in cui era
stata istituita questa si imponeva oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non si
ravvisavano gli estremi per derogare all'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, secondo cui i costi di gestione
(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona
interessata o di chi è tenuto al di lei sostentamento (decisione impugnata,
consid. 4; doc. 7; RDAT I-2003 pag. 185 consid. 6). L'appellante si limita a
ribadire, in questa sede, la sua versione dei fatti, denunciando
apoditticamente l'illegalità della misura, ma non si confronta neppure da lungi
con le argomentazioni dell'Autorità di vigilanza. Insufficientemente motivato, al
proposito l'appello risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con
rinvio al cpv. 5).
Si
rammenti ad ogni buon conto che, tranne nel caso di privazione della libertà a
scopo di assistenza, la responsabilità dello Stato per danni cagionati da
organi di tutela è meramente sussidiaria (art. 427 cpv. 2 CC e art. 50 della
legge citata) e che eventuali pretese vanno sottoposte – una volta ancora – al
giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). Non possono
pertanto essere vagliate da questa Camera nell'ambito di un appello contro
decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per quel che è dei fr. 17 000.–
depositati presso la Commissione tutoria regionale, il rimborso non è stato
oggetto di decisione da parte di quest'ultima, né risulta che la questione sia
mai stata sottoposta all'autorità tutoria. Spetterà pertanto all'erede del
curatelato postulare la restituzione dell'importo residuo, una volta stabilita
definitivamente la mercede del curatore, davanti alla Commissione tutoria regionale.
Considerandi
II. Sull'appello
di AP 1
9.
Il curatore sostiene che le sue prestazioni devono essere retribuite
sulla base della tariffa applicabile al suo campo d'attività. Fa valere che la professione
e la personalità del curatelato imponevano la scelta di un curatore con una
formazione specifica, che all'autorità tutoria era nota la figura del pupillo
“assai incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti” con
cause e procedure anche penali, onde la scelta di un professionista in grado di
valutare con cognizioni giuridiche le richieste del medesimo, “ivi comprese le
minacce di denunce o risarcimenti”. Egli soggiunge di aver dovuto affrontare un
coacervo di procedure esecutive e di aver dovuto prendere posizione su
richieste del curatelato e del suo patrocinatore, sicché per un terzo almeno del
tempo egli si è occupato di mansioni giuridiche. In subordine l'appellante sottolinea
che la curatela ha comportato anche l'amministrazione di redditi e sostanza, di
modo che applicando l'art. 17 cpv. 2 del regolamento della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele il suo onorario per il biennio
ammonterebbe a fr. 4159.05 oltre le spese e l'IVA (rimaste incontestate), per
complessivi fr. 5971.40.
Nelle sue
osservazioni AO 1 ribadisce, in sintesi, che la mercede del curatore va posta a
carico dello Stato in base alle norme sulla responsabilità degli organi di tutela.
Egli rimprovera altresì al curatore, già suo patrocinatore nella nota causa civile
promossa per ragioni ereditarie, un atteggiamento passivo di fronte al suo
ricovero coatto nella Clinica psichiatrica cantonale e alle indebite
intromissioni di un medico della clinica nei suoi affari economici, finanziari
e legali. L'interessato fa carico poi al curatore di avere tentato di
intromettersi nella sua vita privata, di avere offeso sua moglie e di avere
denigrato il suo patrocinatore, dolendosi una volta ancora della soppressione
della sua casella postale. Sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a un
legale dopo avere perduto ogni fiducia nel curatore, che ritiene responsabile
dei relativi costi. Ribadisce che le misure tutorie sono state adottate erroneamente
e in modo illecito, ripete la versione dei fatti esposta nel suo appello e addebita
al curatore errori nella compilazione della dichiarazione d'imposta. Relativamente
alla nota d'onorario dal curatore, egli ricorda che le prestazioni svolte in
tale ambito non sono soggette all'IVA, osserva che il curatore non poteva
delegare l'esecuzione dei suoi compiti a collaboratori e afferma che lo
svolgimento dell'incarico non esigeva conoscenze specifiche o particolari
capacità professionali. Conclude rilevando che a tutt'oggi il curatore non ha
allestito un inventario e rendiconti che possano essere approvati, ha omesso di
trasmettergli le note d'onorario relative al patrocinio nella citata causa
civile e non gli ha ancora chiarito in modo compiuto l'uso del capitale ricevuto
nell'ambito di tale vertenza.
10.
L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore
(art. 417 cpv. 2 CC). Adita con ricorso, l'Autorità di vigilanza interviene
sull'entità dell'ammontare ove riscontri errori oggettivi nella definizione
degli importi o accerti un uso difforme dei tassi usualmente applicati per il
calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). Quanto alla mercede, essa va
determinata di caso in caso, secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo
conto delle conoscenze necessarie (Biberbost
in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 39 ad art. 417). Ove
debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il
curatore ha diritto a una rimunerazione fissata – di massima – in base alla
relativa tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone
pur sempre di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario
risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag.
344.
consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188).
Secondo
l'art. 49 della citata legge cantonale sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele i
tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una
mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo
o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione [RL 4.1.2.2.1]). La mercede è fissata dall'autorità di nomina, dietro
presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16
cpv. 1 e 2 del regolamento). Se
l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze
professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario
corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività,
che può essere ridotto del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art. 18 del
regolamento). Negli altri casi è riconosciuta un'indennità
oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui o, in alternativa, se
la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o sostanza, annualmente
l'1% del reddito lordo del pupillo e il 2‰ della
sostanza attiva netta, sempre che l'indennità non
appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento). Analoga disciplina vigeva secondo il regolamento
concernente le tariffe in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31
dicembre 2000 (BU 1995 pag. 464), applicabile alle prestazioni svolte fino a
tale data.
11.
L'autorità
tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art.
379.
cpv. 1 CC). Le disposizioni inerenti alla nomina del tutore (art. 379 segg.
CC) sono applicabili anche ai casi di curatela (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª
edizione, pag. 423 n. 1132). Fatte salve le cause di esclusione enumerate all'art.
384.
CC, l'idoneità va valutata alla luce delle capacità necessarie a svolgere
un determinato incarico per una determinata persona secondo le circostanze
concrete (Häfeli in: Basler
Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 379). Fra gli altri criteri,
occorre tenere presente anche la formazione, la professione e la posizione sociale
(Häfeli, op. cit., n. 17 ad art.
379.
CC), giacché una certa affinità tra curatore e curatelato agevola i
contatti reciproci e l'instaurazione di una relazione di fiducia (Dischler, Die Wahl des geeigneten
Vormunds, tesi, Friburgo 1984, pag. 98 n. 252).
Nel caso
specifico la professione del curatelato e la sua forte personalità giustificavano
senz'altro la nomina di un avvocato quale curatore, anche solo per agevolare la
comunicazione reciproca, visto che la netta opposizione del pupillo a ogni
misura tutoria difficilmente avrebbe consentito una relazione di fiducia con un
profano. Più discutibile appare la designazione dell'AP 1, il quale, seppure
già introdotto presso il curatelato e a conoscenza della nota vertenza civile,
doveva ancora essere pagato per le sue prestazioni di patrocinatore e aveva
pertanto interessi in potenziale collisione con quelli del pupillo. Comunque
sia, la particolare idoneità del curatore dovuta alla sua formazione professionale
non implica ancora, di per sé, il diritto a una rimunerazione secondo tariffe
di categoria (sopra, consid. 10). Al contrario: le mansioni che rientrano nei normali
compiti di un curatore – in concreto la gestione ordinaria di una curatela di
rappresentanza e amministrativa – vanno retribuite con un'indennità “adeguata”
(cfr. anche RDT 1998 pag. 109 consid. 2a).
12.
In
concreto occorre valutare, ciò posto, se e in che misura il curatore abbia
svolto mansioni che si riferiscono specificamente alla sua professione di
avvocato, onde il diritto a un onorario corrispondente a quello della tariffa
applicata nel relativo ramo d'attività (sopra, consid. 10), ciò che AO 1 contesta
(osservazioni, pag. 11 in fondo). Ora, l'appellante fa valere che il pupillo era
una persona incline a promuovere azioni giudiziarie e procedimenti penali, ma
non risulta – né egli pretende – che tali procedure l'abbiano coinvolto nella
sua funzione di curatore. Quanto ai precedenti mandati in cui ha funto da patrocinatore,
già si è visto che egli ha emesso le relative parcelle (sopra, consid. 7a). Il
legale sottolinea inoltre che all'inizio della curatela ha dovuto affrontare “un
ginepraio di esecuzioni”, giunte a vari stadi della procedura. Che ciò abbia gravato
sulla sua mole di lavoro come curatore è indubbio, ma le sue prestazioni si
sono limitate per finire a chiedere all'Ufficio esecuzione e fallimenti un estratto
delle esecuzioni pendenti contro il pupillo e a eseguire i relativi pagamenti (estratto
allegato all'appello e giustificativi all'avviso di addebito del 25 maggio 2001,
nel fascicolo “conto clienti 30
aprile 2001 – 30 giugno 2001”),
mansioni per le quali non erano necessarie particolari conoscenze giuridiche.
Adduce l'appellante
che per tutta la durata della curatela egli “si è trovato confrontato con una
lunga serie di questioni legali attinenti ai limiti del proprio mandato, soprattutto
in relazione alle richieste finanziarie del curatelato”, e che dal febbraio del
2002.
egli ha dovuto corrispondere anche con il patrocinatore di lui. Se non che,
stabilire e intrattenere relazioni con il curatelato fa parte dei compiti del
curatore, la cui idoneità si giudica anche in base alla sua disponibilità e
capacità – sotto il profilo fisico, psichico e di tempo – ad assumere gli oneri
della curatela (Dischler, op.
cit., pag. 60 n. 144 segg.). Nella fattispecie tali contatti si sono svolti,
anche per della formazione professionale di AO 1, essenzialmente per scritto,
ciò che non ha comportato necessariamente un aggravio dei compiti del curatore
rispetto ai casi in cui questi deve incontrarsi personalmente con il pupillo. D'altro
canto la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato (art. 417
cpv. 1 CC) e comporta, di per sé, il rischio che comportamenti del pupillo intralcino
le misure adottate dal curatore (Biberbost,
op. cit., n. 22 segg. ad art. 417 CC). La gestione di tali conflitti rientra anch'essa
nei compiti del curatore, quale che sia la sua formazione.
Per il
resto, nella misura in cui ha corrisposto con l'__________ in merito all'accesso
del curatelato ai propri fondi, all'ammontare della retta della casa per
anziani e al recapito delle fatture, l'appellante si è limitato a questioni
strettamente legate alla sua funzione di curatore. Né lo scambio epistolare con
il curatelato e il suo patrocinatore da lui prodotto in questa sede con le osservazioni
del 14 aprile 2004 (doc. 1 a 8) attesta lo svolgimento di mansioni proprie all'attività
di avvocato. In definitiva non risulta che il curatore abbia fornito
prestazioni che debbano essere remunerate sulla base di una tariffa
professionale conformemente all'art. 18 del noto regolamento.
13.
In
subordine il curatore ricorda che quella istituita in favore di AO 1 era una
curatela combinata, la quale comportava anche l'amministrazione di redditi e
sostanza, ciò che giustifica una rimunerazione sulla base dei relativi parametri
(art. 17 cpv. 2 lett. a e b del regolamento), oltre al rimborso delle spese
sostenute e dell'IVA. Il rilievo è pertinente, non sussistendo ragioni per disconoscere
al curatore un compenso basato sul reddito e sulla sostanza amministrati.
a)
Per il 2001 l'appellante
chiede una mercede di fr. 527.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del
curatelato, e fr. 1636.85, pari al 2‰ della sostanza attiva netta, ovvero fr. 2163.85
complessivi. Per il 2002 egli espone fr. 632.–, corrispondenti all'1% del
reddito lordo del curatelato, e fr. 1363.20 pari al 2‰ della sostanza attiva netta, per fr.
1995.20
complessivi (appello, pag. 4). La sostanza attiva netta essendo stata rettificata
in fr. 862 292.70 per il 2001 e in fr. 723 804.20 per il 2002
(consid. 7c e 7d), la retribuzione ammonterebbe a fr. 1724.60,
rispettivamente a fr. 1447.60. Non è il caso tuttavia di eccedere le richieste
del curatore (tanto meno a detrimento del curatelato), sicché la mercede va riconosciuta
in complessivi fr. 4159.05. Né tale rimunerazione appare eccessiva, tenuto
conto del lavoro svolto (art. 17 cpv. 3 del regolamento).
b) Oltre
alla mercede i curatori hanno diritto al rimborso delle spese sopportate (art.
16.
cpv. 1 del regolamento). Nella fattispecie l'appellante
ha esposto spese per fr. 1281.60 complessivi nel conteggio del 4 dicembre 2002
e per fr. 109.– in quello del 4 febbraio 2003, somme rimaste incontestate. Si
tratta di esborsi che, del resto, appaiono consoni alle prestazioni descritte. Egli
ha diritto pertanto alla rifusione di complessivi fr. 1390.60.
c) L'appellante
postula altresì il versamento di fr. 421.75 per l'imposta sul valore aggiunto. AO
1.
eccepisce che le mercedi dei curatori non sono soggette all'IVA (osservazioni
del 9 aprile 2004, pag. 17 seg.). Non spetta a questa Camera dirimere
controversie del genere. L'art. 63 cpv. 1 lett. a LIVA
prevede che, d'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione
federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la
riscossione dell'imposta, in particolare se “l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento
è contestata”. Le liti sul credito d'imposta vanno sottoposte perciò all'autorità
federale secondo la procedura degli art. 63 a 66 LIVA (v. anche Rivier/Rochat, Droit fiscal suisse, La
taxe sur la valeur ajoutée, Friburgo 2000, pag. 169).
14.
Per
quanto attiene alle altre contestazioni mosse da AO 1 nelle proprie
osservazioni, la richiesta di mettere la mercede del
curatore a carico dello Stato sulla base delle disposizioni concernenti la
responsabilità degli organi di tutela (memoriale, pag. 2) è già stata vagliata nell'ambito del suo appello (consid. 8). Visto
poi che la rimunerazione del curatore è già stata commisurata ai redditi e alla
sostanza amministrati, non occorre esaminare se e in che misura il curatore
potesse esporre il dispendio orario di suoi collaboratori (memoriale, pag. 17 seg.). Infine, nella misura in cui AO 1
si duole dell'istituzione della curatela e dei suoi effetti, addebitando al
curatore mancanze nella gestione dell'incarico, la contestazione è fine a sé
stessa, non pretendendo egli con ciò che le prestazioni del curatore non debbano
essere rimunerate. In definitiva, il compenso del
curatore va fissato nella fattispecie in complessivi fr. 5549.65 oltre all'IVA
e l'appello di AP 1 accolto in tale misura.
III. Sulle
spese e le ripetibili
15.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 vede accogliere il suo appello, nel senso che l'inventario
iniziale e i rendiconti 2001 e 2002 possono essere approvati solo previa rettifica.
Egli soccombe tuttavia nella misura in cui chiede la restituzione del deposito
di fr. 17 000.– e l'addebito allo Stato di spese e tasse di giustizia, oltre
che della mercede del curatore. Equitativamente si giustifica perciò che
sopporti la metà degli oneri processuali inerenti al proprio appello, mentre l'altra
metà va posta a carico del curatore, che ha proposto il rigetto
dell'impugnazione. AP 1 vede a sua volta aumentare la mercede riconosciutagli,
ma non nella misura postulata. Vittorioso sostanzialmente per un quinto, egli deve
sopportare quattro quinti delle spese e della tassa di giustizia relativi al
suo appello, mentre l'altro quinto va a carico di AO 1, che ha instato per la
reiezione del ricorso. AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 un' indennità commisurata al
dispendio di tempo e alle spese sopportate (Rep. 1990 pag. 521). La Commissione
tutoria regionale, che non ha formulato osservazioni, non può invece essere considerata
vincente né sconfitta (Rep. 1987 pag. 135). Non ottiene quindi ripetibili né
deve corrisponderne.
16.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle prospettate modifiche
dell'inventario e dei rendiconti superano di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per quanto attiene all'onorario
del curatore ancora controverso in appello (fr. 13 341.40), il suo ammontare
è invece manifestamente inferiore. Sapere se esso possa cumularsi a quello delle
altre questioni trattate nella presente sentenza giusta l'art. 52 LTF è una
questione che va giudicata, se mai, dal Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti,
nel senso che:
1.1 In
riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.02 emessa il 15 aprile
2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, l'inventario
iniziale
della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1, che presenta
attivi per complessivi fr. 1 057 725.05
e
passivi
per complessivi fr. 187 259.95, onde una sostanza netta
di
fr. 870 465.10, è approvato con la menzione che l'importo
di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la
dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ – inc. 12341D” è contestato;
1.2 In
riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile
2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2001 della curatela istituita
il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso
presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2001 di fr. 862 292.70;
1.3 In
riforma del dispositivo n. 2 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile
2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2002 della curatela istituita
il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso
presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2002 di fr. 723 804.15.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico del-l'appellante medesimo
e per l'altra metà a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti,
nel senso che:
1.4 In
riforma del dispositivo n. 4 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile
2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, al curatore AP 1 sono riconosciuti
fr. 5549.65 complessivi, più IVA, a titolo di mercede e spese per le
prestazioni svolte quale curatore di AO 1, somma che sarà prelevata dopo il
passaggio in giudicato della presente decisione dal deposito di fr. 17 000.– prestato da AO 1 presso la Commissione tutoria regionale.
Per il
resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di
quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 500.–
a titolo di indennità.
V. Intimazione:
– , ;
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster