11.2004.27
Inammissibilità di assistenza giudiziaria retroattiva.
21 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2004.27
Data decisione, Autorità:
21.02.2007, ICCA
Titolo:
Inammissibilità di assistenza giudiziaria retroattiva.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IRRETROATTIVITÀ
SPESE E RIPETIBILI
art. 15 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2004.27
Lugano
21 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 66.2003/R.42.2003 (mantenimento
del figlio: modifica di convenzione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (1995)
e AP 2, __________
(rappresentati dalla
madre RA 1,
e patrocinati dall'avv. __________)
alla
Commissione tutoria regionale 12,
giudicando
ora sulla decisione del 16 febbraio 2004 con cui la
Sezione degli enti locali
ha
respinto un ricorso del 22 aprile 2003 presentato da AP 1 e AP 2 in materia di
assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
del 3 marzo 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 16
febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 luglio 1995 RA 1 (1965) ha dato alla luce la figlia AP 1 e
il 25 dicembre 1998 il figlio AP 2. Entrambi sono stati riconosciuti da PI 1
(1958), che con la madre ha sottoscritto due convenzioni sul mantenimento e l'esercizio
delle relazioni personali, approvate dalla Delegazione tutoria di __________ il
5 agosto 1996 per AP 1 e il 3 aprile 2000 per AP 2. La cessata convivenza ha
poi portato i genitori a modificare le due convenzioni con accordo del 17
gennaio 2003 che, in particolare, porta il contributo alimentare per ciascun
figlio a fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi. Il 31 gennaio 2003
l'accordo è stato trasmesso alla Commissione tutoria regionale 12 per l'approvazione.
B. Il
10 febbraio 2003 RA 1 ha presentato alla Commissione tutoria regionale, in rappresentanza
dei figli, un'istanza per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria dal
10 settembre 2002. Con decisione del 25 febbraio 2003 la Commissione ha
approvato il nuovo accordo proposto e ha accolto parzialmente la domanda di assistenza
giudiziaria, concedendola dal 10 febbraio 2003. Un ricorso inoltrato dagli istanti
il 22 aprile 2003 contro tale decisione è stato respinto dalla Sezione degli
enti locali il 16 febbraio 2004, che ha negato ai ricorrenti anche l'assistenza
giudiziaria in quella sede.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un ricorso del 3 marzo
2004 per ottenere che l'assistenza giudiziaria sia loro concessa dal 10 settembre
2002, come pure per il ricorso davanti alla Sezione degli enti locali.
Analogo
beneficio essi sollecitano in appello. Chiamata a esprimersi, la Commissione
tutoria regionale 12 si è rimessa il 16 marzo 2004 al giudizio di questa Camera.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento
all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. In
concreto la Sezione degli enti locali ha rifiutato ai richiedenti l'assistenza
giudiziaria per le prestazioni svolte dal loro legale prima della presentazione
dell'istanza, il 10 febbraio 2003. Essa ha rilevato che una domanda di
assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e che nulla impediva ai
richiedenti di introdurre l'istanza prima del 10 febbraio 2003, avendo essi
medesimi postulato l'approvazione del nuovo accordo sul contributo di mantenimento
davanti alla Commissione tutoria regionale il 31 gennaio 2003. Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria non poteva quindi essere fatto retrocedere dal 10
settembre 2002, tanto meno per prestazioni di consulenza stragiudiziaria intese
alla stesura della convenzione.
3. I
ricorrenti affermano che l'art. 15 cpv. 1 Lag consente di estendere il
beneficio dell'assistenza giudiziaria anche ai necessari accertamenti
preliminari antecedenti la presentazione della domanda, forzatamente
intervenuti in ambito extragiudiziario. Tali sono da ritenere – a loro avviso –
gli incontri avuti dal legale con la madre, la corrispondenza intercorsa con il
legale del padre, le riunioni, la raccolta di documentazione, la discussione e
la redazione dell'istanza del 31 gennaio 2003 con cui il nuovo accordo è stato
sottoposto alla Commissione tutoria regionale per l'approvazione. Inoltre la
remora nell'inoltro della richiesta di assistenza non era dovuto a dimenticanza,
bensì alla necessità di ottenere il necessario certificato municipale, pervenuto
solo il 3 febbraio 2003, quando il legale era assente dallo studio.
4. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della
presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti
preliminari (art. 15 cpv. 1 Lag). I necessari accertamenti preliminari sono
quelli che occorrono al legale per redigere l'atto introduttivo della lite, una
domanda di assistenza giudiziaria non potendo essere introdotta anteriormente
al primo atto di causa (CdM, sentenza inc. 19.2001.16 del 18 febbraio 2002,
consid. 1 con rinvio; inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004, consid. 4 con rinvio).
Secondo la Commissione della legislazione essi comprendono anche gli atti
svolti dal legale per capire i termini e i contenuti della vertenza, come pure per
verificare la possibilità di un accordo giudiziale o stragiudiziale (rapporto
del 17 aprile 2002 sul messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001 concernente la Lag,
commento all'art. 15).
5. Nella
fattispecie l'istanza di assistenza giudiziaria è stata introdotta il 10
febbraio 2003, dieci giorni dopo avere postulato davanti alla Commissione
tutoria regionale l'approvazione dell'accordo firmato dai genitori il 17
gennaio 2003. Ora, come si è appena visto, una domanda di assistenza giudiziaria
presentata con l'atto introduttivo della lite copre non solo le prestazioni destinate
alla stesura di tale atto (come reputa l'autorità di vigilanza), ma anche quelle
necessarie per giungere alla stesura dell'atto medesimo (si pensi alle
prestazioni necessarie per regolare previamente in via convenzionale – ad
esempio – gli effetti di un divorzio o per tentare di comporre un contenzioso in
via amichevole, sempre che non sia possibile inoltrare prima la domanda: CdM,
sentenza del 10 dicembre 2004, in: BOA n. 29 pag. 52 consid. 2). Ciò premesso, gli
appellanti non spiegano tuttavia perché nel caso in esame fosse loro
impossibile presentare la richiesta di assistenza giudiziaria con l'istanza del
31 gennaio 2003. Certo, essi invocano la necessità di procurarsi il certificato
municipale con documentazione prescritta dall'art. 4 cpv. 1 Lag, pervenuti durante
l'assenza del loro legale dallo studio. Se non che, tali giustificativi potevano
benissimo essere fatti seguire in un secondo tempo, senza che ciò compromettesse
la validità di una tempestiva domanda. A ragione dunque l'autorità di vigilanza
si è attenuta alla data del 10 febbraio 2003 dalla quale si è dipartita la
Commissione tutoria regionale.
6. La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo nel caso –
estraneo alla fattispecie – di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non è il
caso si attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che si è
rimessa al giudizio della Camera. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello, essa non può essere accolta, quand'anche fosse dato il
requisito dell'indigenza (art. 4 Lag), al ricorso mancava sin dall'inizio ogni
possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
7. Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF non raggiunge con la soglia dei fr. 30 000.–, il legale degli
appellanti non avendo ragionevolmente potuto maturare un simile compenso per
l'opera svolta dal 10 settembre 2002 al 10 febbraio 2003.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione a:
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
PI 1
patrocinato da: PA 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per
Fatti
i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Considerandi
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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