11.2004.29
diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore con brevetto di avvocato?
6 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2004.29
Data decisione, Autorità:
06.06.2005, ICCA
Titolo:
diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore con brevetto di avvocato?
CURATORE
art. 155 CPC-TI
art. 19 LTEC
Incarto n.
11.2004.29
Lugano
6 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.732 (contestazione
di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione dell'8 novembre 2001 da
PI 2
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dal curatore PA 1 ) e
PI 1
(patrocinato dall'avv. PA 3),
giudicando
ora sul decreto del 13 febbraio 2004 con cui il
Pretore ha negato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 1° marzo 2004 presentato da AP 1
contro il decreto emesso il 13 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 ha riconosciuto il 29 maggio 2000 davanti all'ufficiale
dello stato civile di Lugano la propria paternità nei confronti di AP 1, nata
da PI 2 (1964) il 25 agosto 2000. Nel frattempo, il 4 agosto 2000, i genitori
hanno sottoscritto una convenzione, ratificata dalla Delegazione tutoria di
Lugano, che regolava il mantenimento della figlia e le relazioni personali con il
padre.
B. L'8
novembre 2001 PI 2 ha convenuto la figlia AP 1 e PI 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, contestando il riconoscimento di paternità.
Con decisione del 3 dicembre 2001 la Commissione tutoria regionale 3 ha
istituito in favore della minorenne una curatela e ha designato in qualità di curatore
l'avv. PA 1, incaricato di patrocinare la bambina in giudizio. Nella risposta
del 21 gennaio 2002 il curatore ha proposto di respingere la petizione e con
istanza di quello stesso giorno ha postulato in nome della curatelata il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Con risposta del 15 marzo 2002 PI 1 ha consentito da
parte sua di sottoporsi alla prova del DNA, riservandosi di aderire alle richieste
dell'attrice secondo l'esito dell'accertamento peritale. Nel successivo scambio
di allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Chiusa
l'istruttoria, nell'ambito della quale la perizia del DNA ha escluso la
paternità di PI 1 con un tasso di probabilità pari al 99.9999%, nel suo
memoriale conclusivo del 10 giugno 2003 il curatore della bambina ha chiesto nondimeno
di respingere la petizione. Nel proprio memoriale dell'11 giugno 2003 PI 2 ha
sollecitato invece l'accoglimento dell'azione e il disconoscimento della
paternità. Analoga conclusione ha formulato PI 1 al dibattimento finale del 16
giugno 2003, cui ha preso parte da sé solo. Con sentenza del 13 ottobre 2003 il
Pretore ha accolto la petizione e annullato il riconoscimento di paternità.
D. Statuendo
il 13 febbraio 2004 sulla richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore ha
esonerato AP 1 (già ) dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ma
le ha rifiutato il gratuito patrocinio. AP 1 ha impugnato tale decreto con un appello
(“ricorso”) del 1°marzo 2004 per ottenere il beneficio litigioso. Chiamata a
esprimersi, il 24 marzo 2004 la Divisione della giustizia ha rilevato che “la
tesi del Pretore, anche se profondamente innovativa, non appare del tutto
sprovvista di un certo fondamento”. PI 2 e PI 1 non sono stati invitati a
formulare osservazioni all'appello, non essendosi opposti al conferimento
dell'assistenza giudiziaria nemmeno in prima sede.
Considerandi
in diritto: 1. La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag)
si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37
Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta
di assistenza risale al 21 gennaio 2002, sicché nella fattispecie fa stato –
come rileva l'appellante – il vecchio diritto. E secondo la legge anteriore il
giudice rifiutava l'assistenza giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC),
appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC), ovvero entro venti
giorni. Sotto questo profilo l'appello (“ricorso”), tempestivo, è dunque ricevibile.
2.
Accertato
che in concreto la rappresentanza forense è stata
esercitata da un curatore designato a tale scopo dall'autorità tutoria,
Il Pretore ha negato alla richiedente il gratuito patrocinio con l'argomento
che i relativi oneri rientrano nei costi di gestione della curatela giusta l'art.
19.
cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). E siccome quest'ultima
disposizione costituisce una norma speciale rispetto alla disciplina ordinaria sul
gratuito patrocinio, a mente del Pretore in simili casi, ove cioè il curatelato
non sia in grado di sopperire all'onorario del curatore, la spesa rimane a carico
dell'autorità tutoria. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che in
caso di indigenza il beneficio del gratuito patrocinio va concesso
dall'autorità giudiziaria, non assicurato dall'autorità tutoria.
3.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presupponeva secondo il vecchio diritto –
cumulativamente – che il richiedente si trovasse in grave ristrettezza (art.
155.
vCPC) e che la causa non apparisse senza probabilità di esito favorevole
(art. 157 vCPC). Tali requisiti non sono in discussione nel caso specifico.
Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare a un
curatelato il beneficio del gratuito patrocinio per il fatto che, trovandosi
egli in grave ristrettezza, l'onorario del curatore vada già anticipato dall'autorità
tutoria (art. 19 cpv. 2 della legge in materia di tutele e curatele).
a) Per
diritto federale, la circostanza che un minorenne sia munito di curatore ancora
non basta, in una causa di paternità e di mantenimento, per negare all'attore
il patrocinio di un avvocato d'ufficio (DTF 99 Ia 430, 112 Ia 13 consid. 3d in
fine; principio confermato nella sentenza 5P.207/2003 del 7 agosto 2003,
consid. 1 in alto con riferimenti, riassunta in: FamPra.ch 2004 pag. 173). Il
conferimento di tale beneficio dipende in ogni modo, come per ogni altro
richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri
diritti (art. 29 cpv. 3 Cost.; DTF 127 I 205 consid. 3b). Il presupposto va
apprezzato concretamente, di caso in caso.
b) Quando
il curatore non sia avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della
complessità della causa e della procedura applicabile, il curatore in questione
abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in giudizio. Che la
causa sia governata dal principio inquisitorio ancora non preclude il conferimento
del gratuito patrocinio, tanto meno qualora la controparte sia difesa da un avvocato
(principio della parità delle armi: sentenza del Tribunale federale 5P.207/2003
del 7 agosto 2003, consid. 1 nel mezzo con rinvii; I CCA, sentenza inc.
11.2004.18
del 19 aprile 2005, consid. 3b).
c) Per
contro, ove il curatore sia avvocato, di regola non occorre designare un patrocinatore
d'ufficio (DTF 110 Ia 89 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.179/2002
del 2 settembre 2002, consid. 4 con riferimenti; Corboz, Le droit costitutionnel
à l'assistance juridiciaire in: SJ 125/2003 II pag. 81 a metà; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
n. 7 ad art. 152; I CCA, sentenza inc. 11.2004.18 del 19 aprile 2005, consid.
3b). In tal caso, se il minorenne non dispone di mezzi finanziari sufficienti
per retribuire il curatore, la spesa rientra nei costi di gestione della curatela
e va a carico dell'autorità tutoria (DTF 110 Ia 90 consid. 4; Tuor/Schnyder, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12ª edizione, Zurigo 2002, pag. 521; Zen-Ruffinen,
Assistance judiciaire et administrative in: JdT 137/1989 I 47 in alto).
4.
In concreto l'avv. PA 1 è stato
designato dalla Commissione tutoria regionale 3 in qualità di curatore proprio
per “rappresentare la piccola AP 1 nell'azione di contestazione di paternità” (doc.
1). L'interessato medesimo ammette, del resto, di essere stato scelto in simile
veste anche per l'esperienza acquisita nel patrocinio di minorenni in azioni di
mantenimento, di disconoscimento di paternità e di contestazione del riconoscimento
(appello, pag. 2 nel mezzo). Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe dovuto
nominare alla bambina un patrocinatore
d'ufficio.
A torto l'appellante sostiene altresì che la Commissione tutoria regionale sarebbe
difficilmente in grado di calcolare il suo onorario. L'art. 18 del regolamento in
materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1) precisa che, ove per l'adempimento
di compiti particolari s'imponga di far capo a persone con conoscenze specifiche,
per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della
tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1), con riduzione del 30%
“se la situazione economica del
pupillo lo giustifica” (cpv.
2). Nella fattispecie il curatore va quindi rimunerato in base alla tariffa
dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Ove si consideri poi che le
Commissioni tutorie regionali sono presiedute, per legge, da persone con licenza
in diritto (art. 9 cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele), la tesi
che tali autorità siano incapaci di definire l'onorario di un avvocato non
appare verosimile. Men che meno nella fattispecie, la Commissione tutoria
regionale 3 annoverando fra i suoi membri anche un avvocato.
5.
Se
ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello in esame è destinato
all'insuccesso. Vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al
prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, la
Divisione della giustizia non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della
giustizia.
Comunicazione:
– ;
– ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
1. PI 1
1 patrocinato da: PA 3
2. PI 2
patrocinata da: PA 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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