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Decisione

11.2004.3

Modifica della disciplina del diritto di visita Ricorso senza possibilità di esito favorevole?

22 dicembre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre per l'inizio della scuola dopo le vacanze estive. Quello

stesso giorno CO 2 ha chiesto alla Com­missione tutoria regionale di togliere

ad RI 1 il diritto alle relazioni personali con i figli, postulando il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. RI 1 ha instato da parte sua, il 13 settembre

2002, per l'annullamento della decisione presa dalla curatrice. Con risoluzione

del 19 settembre 2002 la Commissione tutoria ha così statuito:

1. Le relazioni personali

(art. 273 CC) tra il padre signor RI 1 ed i propri figli P__________ e G__________

sono così regolamentate:

a) Quindicinalmente dalle 18.00 di venerdì alle 18.00 di

domenica, a partire dal 1° ottobre 2002.

b) Questo assetto potrà essere modificato unicamente da

questa Commissione su proposta della curatrice.

c) Il piano delle vacanze sarà definito da questa

Commissione su proposta della curatrice.

2. a) Al padre è fatto divieto di

rendere visita ai figli P__________ e G__________ a scuola o nei parchi pubblici al di fuori dagli orari del diritto di

visita stabilito.

b) Alla madre è fatto divieto di affidare i figli al

padre al di fuori del suo diritto di visita.

3. a) Ai genitori è fatto obbligo

di rispettare gli orari dei diritti di visita, sia per la consegna come per la

ripresa dei figli.

b) Al padre è fatto obbligo di prendere in consegna i

figli presso il loro domicilio.

c) Alla madre è fatto obbligo riprendere in consegna i

propri figli al termine dell'esercizio del diritto di visita del padre presso

il di lui domicilio.

4. Ai bambini P__________ e

G__________ è fatto obbligo di rispettare quanto deciso dalla Commissione e

seguire le istruzioni della curatrice.

5. La curatrice signora __________,

in caso di mancato rispetto del diritto di visita può adottare i necessari

provvedimenti a protezione dei minori in applicazione dell'art. 307 CC dandone

comunicazione alla Commissione.

6. Ad entrambi i genitori è

comminata la sanzione penale dell'art. 292 Codice penale svizzero, che recita:

“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'Autorità o da un

funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente

articolo è punito con l'arresto o con la multa”. in caso di mancato rispetto di

questa decisione da parte di uno di loro due.

(…)

A un

eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto il 1°ottobre 2002 alla Sezione degli

enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando il beneficio

dell'assistenza giudiziaria e la restituzione dell'effetto sospensivo al

ricorso. Nel merito egli ha chiesto di annullare il giudizio della Commissione

tutoria regionale e di accertare la nullità della sospensione del diritto di

visita decretata dalla curatrice. CO 2 ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile,

subordinatamente di respingerlo. La curatrice __________ ha difeso la

legittimità del proprio operato, così come la Commissione tutoria regionale ha ribadito la propria decisione.

D. Statuendo

il 28 ottobre 2002, la Sezione degli enti locali ha respinto la richiesta di RI

1 intesa a ottenere la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

Esperita l'istruttoria, compresa l'audizione dei figli, delle parti e della

curatrice, con decisione del 10 dicembre 2003 l'autorità di vigilanza ha poi

respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, ordinando ad RI 1

“di riportare immediatamente il figlio G__________ al domicilio della madre”

sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non sono state prelevate tasse né spese,

ma RI 1 è stato tenuto a rifondere ad CO 2

un'indennità di fr. 300.– per ripetibili. La sua richiesta di

assistenza giudiziaria è stata respinta.

E. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 ha presentato ricorso il 29

dicembre 2003 a questa Camera. Il 15 gennaio 2004 egli ha appellato anche il

merito della decisione, chiedendone la riforma nel senso di vedere annullata la

decisione della Commissione tutoria regionale e di ottenere un'indennità di fr.

1000.– per ripetibili, previa concessione dell'assistenza giudiziaria anche in

appello. I due rimedi giuridici non hanno forma­to oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

in materia di relazioni personali

1.

I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1

CC). Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è

pregiudizievole al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria

può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare

loro istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC). Trattandosi di genitori non sposati,

l'autorità tutoria è sempre abilitata anche a disciplinare o – come nella

fattispecie – a modificare l'esercizio delle relazioni personali (art. 275 cpv.

1.

CC; si vedano altrimenti gli art. 134 cpv. 3 seconda frase e 179 CC). In

concreto la competenza per materia dell'autorità tutoria era dunque pacifica.

2.

Nel

Cantone Ticino “ai procedimenti definibili mediante una decisione della Commissione

tutoria regionale o dell'autorità di vigilanza sulle tutele è applicabile la legge

di procedura per le cause amministrative, riservate le norme che seguono” (art.

21.

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

[RL 4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC). Le decisioni emesse

dall'autorità di vigilanza sono poi impugnabili nel termine di venti giorni a

questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele). La procedura di appello è regolata dagli art. 307 segg.

CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. L'appello

ha effetto sospensivo, ma la decisione impugnata può disporre altrimenti (come

nel caso del ricorso all'autorità di vigilanza: art. 43 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Tempestivo,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

3.

Nel

caso in esame l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'esercizio del diritto

di visita è sempre stato “problematico” per il mancato rispetto delle scadenze e

degli orari da parte del ricorrente, ciò che aveva reso necessari “innumerevoli interventi” del curatore, della Commissione tutoria e

addirittura della polizia comunale, finché – dopo l'ultimo episodio di

inadempienza al termine delle vacanze estive 2002 – la Commissione medesima ha

deciso di sopprimere le visite del padre il mercoledì pomeriggio per garantire

maggiore stabilità ai figli (consid. 2a). L'autorità di vigilanza ha poi

accertato “l'incapacità del

padre di saper gestire adeguatamente il diritto di visita ed il suo rifiuto

di attenersi alle decisioni di autorità, nonché le pressioni psicologiche ed i

ricatti morali esercitati sui bambini unitamente all'incomprensione assoluta

dei disagi ad essi causati attraverso il suo comportamento” (consid. 2b), come risultava anche da una

perizia eseguita nel settembre del 1998 dal Servizio medico-psicologico di __________

e dall'audizione del figlio maggiore (consid. 2c). Nelle condizioni descritte

essa ha ritenuto legittimo – per finire – sopprimere le visite del ricorrente

il mercoledì pomeriggio, fonti di continue discussioni a causa del comportamento

di lui, senza escludere restrizioni più incisive “nel prossimo futuro”

(consid. 3). Per gli stessi motivi essa ha confermato l'ordine al ricorrente di

non avvicinare i figli fuori degli orari di visita e, soprattutto, di riportare

alla madre G__________, da lui trattenuto “con la scusa che è quest'ultimo a volerlo” (consid. 4).

4.

L'appellante

si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza non abbia spiegato come mai

andassero disattese le sue censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di

disparità di trattamento mosse alla Commissione tutoria regionale.

L'affermazione non è seria. L'appellante medesimo ricorda che tali

critiche erano dovute al fatto che la Commissione tutoria regionale aveva

negletto il suo diritto d'essere sentito (memoriale, punto 3). L'autorità di vigilanza

ha spiegato che, seppure il rimprovero alla Commissione tutoria regionale fosse

fondato, il difetto era stato sanato dalla possibilità di ricorrere a

un'autorità munita di pieno potere cognitivo (decisione impugnata, consid. 1b).

Perché tale motivazione sarebbe erronea il ricorrente non indica. Anzi, esso

non illustra nemmeno quali censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di

disparità di trattamento l'autorità di vigilanza avrebbe ignorato. Destituito

di motivi sufficienti non è quindi l'atto impugnato, bensì il memoriale di

appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), che al proposito

si rivela finanche irricevibile.

5.

Nel

merito l'appellante respinge ogni responsabilità per il tardivo rientro dei

figli dalle vacanze estive del 2002, facendo valere difficoltà nell'intraprendere

il viaggio di ritorno dalla __________ (da lui prontamente annunciate alle

autorità scolastiche), la mancata reazione della madre fino al 12 settembre

2002.

e la renitenza dei figli a separarsi da lui. All'autorità di vigilanza

egli rimprovera di non avere appurato alcunché in proposito e sollecita questa

Ca­mera a verificare essa medesima, procedendo agli accerta­menti del caso

(memoriale, punto 4). L'argomentazione è fuori tema. L'autorità di vigilanza

non ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale, in effetti,

perché al termine delle vacanze estive del 2002 l'appellante aveva tardato nel

ricondurre i figli dalla madre, ma per tutta una serie di incapacità da lui denotate

nella gestione delle visite. Essa ha annoverato lo spregio degli orari e delle

scadenze fissate, le pressioni psicologiche e i ricatti morali esercitati sui

figli, come pure l'assoluta incomprensione dei disagi causati ai ragazzi dal

proprio agire (decisione impugnata, consid. 2b). L'episodio del settembre 2002

è menzio­nato solo come l'ultimo ele­mento di una lunga cronistoria fatta di “innumerevoli discussioni al centro delle

quali vi sono sempre i figli, il cui bene risulta pregiudicato” (consid. 3).

La nuova

disciplina delle visite stabilita dalla Commissione tutoria regionale è stata

confermata dall'autorità di vigilanza, in altri termini, non come sanzione nei

confronti del ricorrente per l'accaduto del settembre 2002, bensì

nell'interesse e a protezione dei figli, i quali “non hanno sufficiente serenità per affrontare i diritti di visita

che diventano momenti di grande incertezza in cui loro stessi non sanno più in

che maniera determinarsi e posizionarsi nei confronti dei propri genitori” (decisione impugnata, loc. cit.). La

frequenza degli incontri è stata ridotta, in definitiva, perché troppo intensa

rispetto al carico psicologico che essa comportava sui ragazzi, il cui

equilibrio affettivo appariva ormai a repentaglio. E all'origine di tale stato

di cose l'autorità di vigilanza ha ravvisato – dal profilo oggettivo – il

comportamento del padre. Che poi tale contegno sia scusabile, comprensibile o

finanche giustificato poco importa. Assumere prove al riguardo non sarebbe di

alcuna utilità. Decisivo è che secondo l'autorità di vigilanza il comportamento

del padre mina la serenità dei figli, il cui bene è l'unico criterio cui deve

orientarsi l'assetto del diritto di visita (Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III

451.

consid. 3b con riferimento). Al bene dei figli, tuttavia, il genitore

nemmeno allude. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6.

Soggiunge

l'appellante di essersi visto “negare

il contatto telefonico coi bambini in due passate occasioni, allorquando si

trovavano in vacanza con la madre” a __________, tra il 13 dicem­bre 2001 e il 5 gennaio 2002, e a __________,

per una settimana a decorrere dal 29 giugno 2002. Lamenta inoltre che i figli

siano spesso affidati a terzi e che le sue segnalazioni all'autorità dell'ottobre,

novembre e dicembre 2001 siano cadute nel vuoto. Ciò dimostrerebbe una

disparità di trattamento, la madre non essendo mai stata richiamata all'ordine,

e connoterebbe la sproporzione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Quanto

alla perizia evo­cata dall'autorità di vigilanza, essa sarebbe obsoleta, mentre

le dichiarazioni del precedente curatore circa il suo comporta­mento sarebbero

inattendibili, essendo costui stato redarguito più volte dalla Commissione

tutoria. Addirittura nullo sarebbe poi l'operato della nuova curatrice, la

quale non aveva alcuna competenza per modificare – né tanto meno per sospendere

– il diritto di visita (memoriale, punto 5).

L'asserto

dell'appellante si esaurisce in un catalogo di recriminazioni. Verso la madre

dei figli, per i torti che essa gli avrebbe arrecato e per il fatto che

affiderebbe i ragazzi a estranei. Verso l'autorità tutoria, per l'indulgenza

dimostrata nei riguardi di lei e per la trascuranza delle segnalazioni

ricevute. Verso il precedente curatore, reiteratamente biasimato dall'autorità

tutoria per scelte discutibili. Verso l'attuale curatrice, la quale si sarebbe

arrogata prerogative esorbitanti dalle sue competenze. A prescindere dalla

circostanza però che la sospensione delle visite decisa a suo tempo dalla

curatrice è una questione superata, il divieto essendo stato sostituito dalla

decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, non una parola dedica il

ricorrente al bene dei figli, non un cenno riserva ai motivi per cui la

soppressione delle sue visite il mercoledì potrebbe ledere in qualche modo

l'interesse dei ragazzi. Tutto l'esposto si incentra su ingiustizie subìte,

privilegi di cui godrebbe CO 2 e irregolarità commesse dagli organi di tutela.

Con le motivazioni fondate dall'autorità di vigilanza sul rischio che corre ­l'equilibrio

psicoaffettivo dei figli ove si proseguis­se con le visite al ritmo fissato il

27.

agosto 2001 dalla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, consid.

3) l'interessato neppure si confronta. Inquisire sulle questioni da lui

sollevate nel memoriale si rivelerebbe dunque senza utilità ai fini del

giudizio. Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.

7.

Infine

l'appellante rimprovera una volta ancora all'autorità di vigilanza un

arbitrario accertamento dei fatti e una disuguaglianza di trattamento per avere

creduto alle sole dichiarazioni di CO 2 e della nuova curatrice dei figli,

scartando le sue. Quanto al figlio G__________, egli rifiuterebbe recisamente

di tornare dalla madre, come si evince dall'audizione di lui. L'appellante

contesta altresì che il suo atteggiamento sia all'origine dei problemi connessi

all'esercizio delle visite, riconducendo tale conclusione a un apprezzamento

unilaterale delle prove da parte dell'autorità di vigilanza (memoriale, punto

6).

Invano si

cercherebbe nell'appello anche un mero sottinteso al bene dei figli. L'appellante

reitera nel far valere i suoi diritti e nel dirsi vittima di iniquità, ma non

tenta nemmeno di revocare in dubbio che le sue visite ai figli siano causa di

conflitti e litigi fra genitori, dissidi al centro dei quali vi sono sempre i

ragazzi (decisione impugnata, consid. 3). Gli atti confermano con ogni eviden­za,

del resto, che la stragrande maggioranza degli attriti verificatisi si

ricollega proprio al mancato rispetto, da parte di lui, delle scadenze e delle

modalità fissate per la fine delle visite (si vedano in particolare i doc. 15,

16, 40 e 41), cui hanno fatto seguito infruttuosi tentativi di conciliazione e

richiami (doc. 24 a 33), per tacere degli interventi della polizia (doc. 60,

pag. 2). Colpe e giustificazioni dell'appellante – come detto – non

interessano, né soccorre indagare al riguardo. Al limite, l'interessato

potrebbe avere agito anche nel malinteso interesse dei figli. Sta di fatto che,

oggettivamente, la riconsegna dei ragazzi alla madre dopo il diritto di visita

da parte sua crea serie difficoltà e perturba i minori. Non rimaneva dunque

all'autorità tutoria, nelle circostan­ze descritte, che diradare gli incontri

per attenuare ragionevolmente la tensione emotiva e le possibilità di conflitto,

favorendo la calma e la tranquillità dei ragazzi.

Non osta

a ciò la relazione tra padre e figli, che è sicuramente di grande affetto e

affiatamento, anche se preoccupano le dichiarazioni del figlio maggiore,

secondo cui il padre avrebbe proibito a lui e al fratello di parlare con la

madre (doc. 71, pag. 2 a metà). E se è vero che il figlio minore desidera

restare dall'appellante, inquieta ch'egli sia potuto rimanere mesi e mesi senza

vedere la madre e che a dieci anni d'età rifiutasse di incontrarla e di rivolgerle

la parola (doc. 71, pag. 1). In simili frangenti il ragazzo appare

verosimilmente – se non manifestamente, come reputa l'autorità di vigilanza

(decisione impugnata, consid. 4) – coinvolto oltre misura nelle diatribe fra

padre e madre, il che non è nel suo bene e non risponde ai suoi interessi di

giusta equidistanza nelle contese fra genitori (sulla necessità di adeguate

relazioni con entrambi: DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Che il ritorno di G__________ dalla madre sia di pregiudizio al

ragazzo, per altro, non è preteso nemmeno nell'appello. Ne discende che, in ultima

analisi, il rimedio giuridico riesce privo di buon diritto, come esso appariva

invero sin dal­l'inizio, tanto che non è stato oggetto di intimazione.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

attribuiscono ripetibili a CO 2, cui l'appello non è stato notificato (art. 313bis

CPC) e non ha causato spese presumibili. Né può essere accolta la richiesta di

assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, già per il fatto che il

rimedio difettava sin dall'inizio di ogni parvenza d'esito favorevole (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag), onde la rinuncia all'intimazione. Delle possibili

condizioni modeste in cui egli versa si tiene calcolo, ad ogni modo, contenendo

per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

9.

Contro

il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente

superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001,

commento all'art. 35 in fine). Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza

sulle tutele sono impugnabili – come noto (sopra, consid. 2) – davanti alla

Camera civile di appello. Che la Sezione degli enti locali non sia un'“autorità

amministrativa inferiore” nel senso dell’art. 35 cpv. 3 Lag poco importa

(sentenza del Tribunale federale 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, consid. 5.2). Tempestivo, il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

10.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto

di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la

controparte essendo in realtà estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie

non è il caso di interpellare CO 2 o la Commissione tutoria regionale. Nelle

loro osservazioni all'autorità di vigilanza, infatti, la prima si era già

opposta al conferimento del beneficio (doc. 3), mentre la seconda aveva

rinunciato a esprimersi (doc. 4). La loro posizione è dunque chiara.

Quanto al

Cantone Ticino, è indubbio che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giu­diziaria

lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore

d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in

un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to

non può contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o

parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il

vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione

con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore

(art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Ciò premesso,

conviene statuire senza indugio sul ricorso (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2005.151

del 28 novem­bre 2005, consid. 2).

11.

In

concreto l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'assistenza giudiziaria perché

il ricorso non denotava parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Essa ha tenuto conto però della situazione finanziaria in cui si trovava il

richiedente, soprassedendo al prelievo di tasse o spese (decisione impugnata,

consid. 5). Nella misura in cui pretende che l'autorità di vigilanza non

avrebbe motivato il diniego (memoriale, pag. 2 in fondo), il ricorrente formula

pertanto una tesi che non merita altra disamina. Nella misura in cui pretende

invece che non può essere sfornito di esito favorevole un ricorso deciso a

distanza di un anno (memoriale, pag. 3 in alto), il ricorrente dimentica che

l'autorità di vigilanza ha dovuto istruire il caso e che, ultimata l'istruzione

(con l'ascolto dei figli, il 3 luglio 2003), ha statuito nel lasso di cinque

mesi. Oltre a ciò, il tempo che un'autorità impiega per esaminare un ricorso

non è in alcuna relazione con le possibilità di successo del ricorso stesso

all'inizio della procedura, le quali sussistono o non sussistono. Anche al

riguardo il memoriale non è dunque di alcuna pertinenza.

12.

Assume

il ricorrente che l'autorità di vigilanza gli avrebbe accordato l'assistenza

giudiziaria con decisione dell'11 aprile 2002, sicché essa non poteva decidere

diversamente il 10 dicembre 2003 (memoriale, pag. 3). Ora, agli atti non figura

alcuna decisione emanata l'11 aprile 2002 dall'autorità di vigilanza, ma poco

giova, ove appena si pensi che il ricorso era del 1° ottobre 2002. Simile

decisione non poteva riferirsi dunque alla procedura in rassegna, ma riguardava

– se mai – altri rimedi giuridici che opponevano le stesse parti.

13.

Il

ricorrente contesta altresì che il suo mezzo d'impugnazione non avesse

possibilità di buon esito, argomentando di essersi dovuto rivolgere

all'autorità di vigilanza perché la decisione della Commissione tutoria

regionale ignorava parte delle sue doglianze, era viziata di arbitrio e

comportava disparità di trattamento. Da queste ultime censure va subito

sgombrato il campo, nulla inducendo a ritenere che la Commissione tutoria

regionale potesse essere incorsa in arbitrio o in disparità di trattamento (dall'esame

del ricorso è risultato anzi, come detto, il contrario). Quanto alla carenza di

motivazione, l'interessato medesimo ha ricordato nell'appello (sopra, consid.

4) che la censura era correlata alla violazione del suo diritto d'essere

sentito (poi sanata dall'autorità di vigilanza). La questione sarà dunque

trattata in appresso.

14.

Per

quel che attiene al diritto d'essere sentito, si rammenti che il 19 settembre

2002.

la Commissione tutoria regionale ha statuito simultaneamente su tre

istanze: la prima della curatrice (che sospendendo le visite, il

12.

settembre 2002, aveva riservato – appunto – una diversa decisione

dell'autorità tutoria), la seconda di CO 2 (la quale chiedeva, con atto di

quello stesso 12 settembre 2002, la soppressione del diritto di visita) e la terza di RI 1 (il quale concludeva, con

atto del 13 settembre 2002, perché fosse dichiarata

nulla la sospensione delle visite decisa dalla curatrice). La procedura davanti

all'autorità tutoria era quella prevista dagli art. 21 segg. della già citata

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. La

Commissione avrebbe dovuto dunque sentire le parti (art. 23 cpv. 1 della

legge). Non solo: sull'istanza della curatrice e di CO 2 essa avrebbe dovuto

sentire RI 1 “personalmente” (oltre ai figli), poiché suscettibile di

essere toccato direttamente dalla misura richiesta (art. 23 cpv. 2 della

legge). Né dalla decisione della Commissione tutoria né da quella dell'autorità

di vigilanza né dagli atti risulta che ciò sia avvenuto. Lo stesso ricorrente

sottolinea, del resto, di essersi dovuto rivolgere all'autorità di ricorso perché

non si era potuto esprimere personalmente davanti alla Commissione tutoria (memoriale,

pag. 3 in basso).

Stessero

così le cose, non si può affermare che su tal punto il ricorso non avesse

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). È vero che la

disattenzione del diritto d'essere sentito può ritenersi sanata qualora

l'interessato possa poi far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità

di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid.

2.2

, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132

consid. 2), ma ciò costituisce l'eccezione, non la regola. Il diritto d'essere

sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la

nullità dell'atto viziato, anche se il ricorso non sembra avere possibilità di

successo nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Chi si vede costretto

a adire l'autorità superiore per esprimersi compiutamente non deve quindi

sentirsi rimproverare per il fatto che le argomentazioni addotte si rivelino

infondate. Sotto questo profilo la decisione dell'autorità di vigilanza non

resiste alla critica.

15.

Rimane il problema di

sapere se nella fattispecie il ricorrente si sia visto davvero precludere il

diritto di esprimersi personalmente davanti alla Commissione tutoria regionale.

Gli atti, come si è ac­cennato, non consentono alcuna deduzione affidabile.

Anzi, essi non permettono neppure di accertare l'indigenza del richiedente

(art. 3 cpv. 1 Lag). L'autorità di vigilanza ha sì esonerato il ricorrente da

tasse e spese, ma si ignora sulla base di quali presupposti. Non è dato di

sapere, in specie, se i documenti prodotti dal richiedente a sostegno

dell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag) siano contenuti in carteggi paralleli, non

trasmessi al Tribunale d'appello, o se nulla sia mai stato esibito.

16.

Se ne conclude che,

avesse veramente deciso la Commissione tutoria regionale in spregio dell'art.

23.

cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, l'autorità di vigilanza non avrebbe potuto

rifiutare al ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sempre a condizione

che il ricorrente avesse documentato le proprie ristrettezze finanziarie, come

gli incombeva a norma dell'art. 4 cpv. 1 Lag. Questa Camera non dispone di

elementi concreti che le consentano di verificare né l'uno né l'altro

requisito. Non è pertanto in grado né di respingere il ricorso né di riformare

essa medesima il dispositivo n. 3 della decisione impugnata. Deve limitarsi ad

annullarlo e a ritornare gli atti all'autorità di vigilanza perché appuri se il

ricorrente si sia visto precludere il diritto di esprimersi davanti alla

Commissione tutoria regionale e se egli versi effettivamente nell'indigenza.

17.

La procedura per

l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà

estranei alla fattispecie (art. 4

cpv. 2 Lag), né v'è

ragione di scostarsi da tale precetto in sede di ricorso. Quanto alle spese

ripetibili, il ricorrente esce vittorioso sul principio, ma non è dato di sapere

quale sarà la decisione finale che adotterà l'autorità di vigilanza. Equitativamente

non è il caso dunque di attribuire ripetibili. Si aggiunga, comunque sia, che

seppure CO 2 o la Commissione tutoria regionale fossero state

chiamate a pronunciarsi sull'assistenza giudiziaria e avessero proposto di

respingere il ricorso, le ripetibili sarebbero state equitativamente

compensate in ragione della vicendevole soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è parzialmente accolto, il dispositivo n.

3 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono ritornati all'autorità

di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

5. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito al ricorso.

6. Intimazione:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 5, Massagno.

Comunicazione:

– ;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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