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Decisione

11.2004.30

Esclusione da un'associazione

25 maggio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AP 1 sono stati espulsi dal sodalizio con decisione del comitato loro

comunicata per lettera del 22 agosto 2000 e confermata da un'assemblea

straordinaria tenutasi il 19 dicembre 2000.

B. Con

petizione del 15 gennaio 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, che fosse annullata la risoluzione assembleare appena

citata. Nella sua risposta del 15 marzo 2001 l'associazione AO 1 ha proposto di

respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13

ottobre 2003 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Statuendo il 16

febbraio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico degli attori in

solido, tenuti a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 9 marzo 2004

per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2004 l'associazione AO 1 conclude

per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le cause aventi per oggetto la qualità di membro in associazioni il

cui scopo principale non è di natura economica – nemmeno indiretta – sono senza

valore litigioso (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44 e

n. 9.7 ad art. 36). In concreto è data quindi non solo l'appellabilità della

sentenza pretorile (art. 14 CPC), ma anche l'impugnabilità della presente

sentenza con ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF a

contrario).

2.

Il

Pretore ha accertato anzitutto che la decisione di esclusione, presa dal comitato

dall'associazione e comunicata per lettera del 22 agosto 2000, è giunta

agli attori sufficientemente motivata. Inoltre la convocazione all'assemblea

straordinaria del 19 dicem­bre 2000 indicava in modo chiaro l'oggetto della

discussione. Infine il diritto di essere sentito degli attori è stato salvaguardato

sia dal tempo che costoro hanno avuto a disposizione prima dell'assemblea, sia dalla

possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede. Ciò posto, il primo

giudice ha rilevato che il suo potere d'esame nel vagliare la decisione di

espulsione era limitato all'abuso di diritto e all'arbi­trio. Nel merito ha

ricordato così che gli attori sono stati espulsi perché il loro comportamento

era stato ritenuto contrario agli interessi dell'as­sociazione e ha concluso,

respingendo la petizione, che tale decisione non può considerarsi insostenibile

o arbitraria, i contrasti e gli attriti sorti tra gli attori e il comitato avendo

creato un clima invivibile. L'espulsione appariva finanche la logica

conseguenza e l'unica soluzione per togliere la convenuta da una vera e propria

paralisi societaria.

3.

Gli

appellanti si dolgono che il Pretore non abbia ravvisato la violazione del loro

diritto d'essere sentiti, facendo valere di non essersi potuti esprimere prima

della decisione presa dal comitato e nemmeno all'as­semblea straordinaria, ove

di fatto sono comparsi già in veste di “non soci”. Essi lamentano poi che non

sia stato accertato dal primo giudice il carattere abusivo e arbitrario del­l'espulsione,

presa da membri del comitato senza la dovuta ponderazione d'interessi e in base

a epidermiche reazioni del momento. Per di più – essi sottolineano – nella

decisione non sono indicati i veri motivi del drastico provvedimento adottato,

riconducibili in realtà ai difficili rapporti personali con i nuovi membri del

comitato e non a un loro presunto agire contrario al bene dell'associazione. Gli

appellanti contestano infine che all'interno del sodalizio regnasse un clima

invivibile e paralizzante, rilevando che ciò si esaurisce in apodittiche

affermazioni del Pretore.

4.

Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere

escluso da un'associazione, come possono permetterne l'esclusione anche senza

indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In tali casi il motivo dell'esclusione

non può essere contestato in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC), ma la giurisprudenza

consente al socio di invocare violazioni di procedura o abusi di diritto (DTF

131.

III 100 con rinvii) oppure di censurare una lesione della propria

personalità o, a determinate condizioni, il principio della proporzionalità (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 11 e

12.

ad art. 72 con richiami; v. anche Perrin,

Droit de l'association, in: Droit civil suisse, Ginevra 2004, pag. 151

in basso). Se invece gli statuti non contengono norme sul­l'esclusione, questa

può avere luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi (art. 72

cpv. 3 CC). Il giudice verifica allora l'esistenza di tali presupposti con

libero esame (Riemer in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 92

ad art. 72 CC con riferimenti).

5.

In

concreto gli statuti dell'associazione prevedono all'art. 7 quanto segue (doc.

A = doc. 3):

7.1

Il Comitato ha facoltà di

espellere un socio, qualora il suo comportamento sia ritenuto contrario agli interessi

dell'associazione, dandone motivazione scritta; contro tale decisione il socio

può ricorrere all'Assemblea generale, che decide inappellabilmente.

7.2

I

soci morosi sono espulsi d'ufficio e riammessi solo se in regola con il pagamento

delle quote arretrate.

Una

clausola generale come quella che figura al n. 7.1 è assimilabile, per

giurisprudenza, alla possibilità di escludere un socio senza indicazione del motivo

(DTF 131 III 100 con rimando a DTF 90 II 346). L'espulsione può essere

verificata dal giudice, di conseguenza, solo sotto il ristretto profilo dell'art.

72.

cpv. 2 CC (sopra, consid. 4). Le parti – e il Pretore – si sono dipartite a

ragione dal medesimo principio.

6.

Gli

attori censurano una disattenzione del loro diritto d'essere sentiti, ribadendo

di non essersi potuti esprimere davanti al comitato, né prima né dopo la

decisione di esclusione. Non contestano di essersi potuti pronunciare davanti

all'assemblea, ma asseverano di essere stati trattati in quella sede come “non soci”, per di

più da un organo di parte che non era affatto equanime,

“in crassa violazione del

principio di parità delle armi”

(memoriale, lett. A e B). Ora, per quanto riguarda il diritto di esprimersi davanti

al comitato, gli appellanti evocano a torto un loro diritto di essere sentiti.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono bensì tale diritto a un socio espulso, ma

solo davanti all'organo dell'associazione che decide in via definitiva (Heini/Scherrer, op. cit., n. 6 in fine ad art. 72 CC; DTF 90 II 348 consid. 2

in fine). Nella fattispecie gli statuti stabiliscono che il diritto di

escludere un socio spetta al comitato e che tale decisione può essere impugnata

davanti all'assemblea generale (sopra, n. 7.1), ma non prevedono

che il socio escluso abbia la facoltà di difendersi già davanti al comitato, né

prima né dopo la decisione. In proposito l'appello manca di consistenza.

Per quel

che è dell'assemblea generale, la circostanza che gli attori siano stati considerati

alla stregua di “non soci” non ha impedito loro di far valere tutte

le ragioni del caso. Certo, l'assemblea generale non è un organo indipendente e

imparziale (come un'autorità giudiziaria), sicché il principio della parità

delle armi cui gli appellanti alludono non ha alcuna portata. Ma proprio per

tale motivo la legge prevede che la decisione di espulsione, la quale compete

di regola all'assemblea generale (salvo diversa disposizione degli statuti: Heini/Scherrer, op. cit., n. 3 ad art.

72.

CC), può essere contestata davanti al giudice (art. 75 CC). Che poi il

giudice non riesamini sempre la decisione con pieno potere cognitivo (sopra,

consid. 5) è una scelta del legislatore e non configura un difetto della

sentenza impugnata. Ciò posto, nella misura in cui si àncora a pretesi vizi di

forma che infirmerebbero la procedura di espulsione, l'appello è chiaramente destinato

all'insuccesso.

7.

Nel

merito gli appellanti rimproverano all'assemblea generale un manifesto abuso di

diritto per avere deciso in modo “viscerale”, “a caldo, senza la

necessaria ponderazione, in base alle epidermiche reazioni del mo­mento”, per avere

omesso di mettere a verbale un qualsivoglia motivo di espulsione e per averli

esclusi dall'associazione sulla base di motivi non dichiarati, riconducibili ai

difficili rapporti personali fra loro e i nuovi membri del comitato, attriti

che però mai hanno leso gli interessi dell'associazione (memoriale, lett. C).

a) È dato abuso di diritto, in caso di esclusione da un'associazione,

qualora la decisione appaia del tutto insostenibile, se non arbitraria (Riemer, op. cit., n. 42 ad art. 72 CC

con numerosi rimandi). Tale è il caso – ad esempio – quando i rimproveri mossi al

socio si rivelino del tutto infondati, pretestuo­si, totalmente estranei ai

motivi d'esclusione previsti dagli statuti, senza alcun nesso con lo scopo

dell'associazione, addirittura illegali o animati da bassi intenti (vendetta, regolamento

di conti ecc.). Dandosene gli estremi, un'esclusione può riuscire arbitraria

anche per le particolarità del caso specifico, o perché intempestiva (pronunciata

dopo troppo tempo oppure senza lasciare all'interessato il tempo di difendersi),

o perché il comportamento dell'associazione risulta contraddittorio o offende la parità di trattamento o

perché al socio escluso non può essere imputata alcuna colpa

per il modo in cui ha agito (Riemer,

op. cit., n. 43 ad art. 72 CC con richiami).

b) Nella

misura in cui adombrano l'ipotesi che l'esclusione non figurasse all'ordine del

giorno dell'assemblea, gli appellanti sollevano una censura di forma, non di

merito. Ad ogni buon conto, fra i documenti prodotti da loro stessi figura la

convocazione del 16 novembre 2000 all'assemblea generale straordinaria del 19

dicembre 2000, tenutasi a __________, al cui ordine del giorno figurava, tra

l'altro (doc. V):

Il caso __________: a seguito di molteplici

scritti, 2 precetti esecutivi… il comitato ha deciso di espellere i soci AP 1 e

AP 2 per comportamento contrario agli interessi dell'Associazione. Gli

interessati hanno fatto opposizione. Si procederà alla votazione da parte dell'assemblea

per confermare o annullare la decisione del comitato.

Che

poi i membri del comitato non fossero stati messi al corrente di una lettera in

cui gli attori commentavano il 29 luglio 2000 uno scritto loro inviato del

comitato (doc. H = doc. 11), oltre a essere una semplice congettura (inerente

una volta ancora alla forma, non al merito), nulla muta alla circostanza che

gli appellanti abbiano avuto un mese per preparare la loro difesa e abbiano

potuto esporre compiutamente il loro punto di vista all'assemblea. L'eventualità poi che l'assemblea

non abbia registrato a verbale i motivi dell'esclusione (doglianza

che riguarda una volta di più la forma, non il merito) non è di maggiore

interesse, gli appellanti avendo ricevuto la motivazione scritta dei rimproveri

loro rivolti sin dal 22 agosto 2000 (lettera doc. M = doc. 19). In nessun modo

quindi essi si sono visti menomare i loro diritti.

c) Nella

misura in cui denunciano una decisione “viscerale”, affrettata ed emotiva, fondata

per di più su ragioni non dichiarate e inconsistenti, gli attori argomentano

invece nel merito. Essi non sostanziano tuttavia alcun abuso. È vero che l'assemblea ha deciso a beneplacito, non secondo criteri

di imparzialità, equanimità e indipendenza, ma è vero altresì che l'assemblea

generale di un'associazione non è – si ripete – un'autorità

giudiziaria. Per volontà del legislatore, essa gode di una propria autonomia decisionale (DTF 90 II 349 consid. 3 in

fine). Abusiva può dimostrarsi invero un'espulsione giustificata

con motivi inveritieri o pretestuosi, come gli appellanti sembrano affermare

quando allegano che in realtà il drastico provvedimento adottato nei loro

confronti si deve ai precetti esecutivi da loro intimati a un membro del

comitato per incassare la nota somma di fr. 5077.20 (doc. I = doc. 21, doc. 22),

rispettivamente a semplici difficoltà personali senza nesso con lo scopo

dell'associazione. Se non che, contrariamente a quanto essi pretendono,

l'esclusione non può dirsi motivata da semplice rivalsa o da esagerazioni.

Gli

atti confermano che i disaccordi con i membri del comitato – radicati e profondi

– risalgono ai tempi in cui AP 1 era presidente dell'associazione e AP 2

segretaria (doc. 4: lettera del 13 giugno 2000; doc. 6 e 7: lettere del 26

maggio 2000; doc. 9: lettera del 13 giugno 2000). Tant'è che nella sua relazione

presidenziale del 13 giugno 2000 (doc. 8) lo stesso AP 1 proponeva lo scioglimento

del sodalizio e solo in subordine auspicava la nomina di un nuovo comitato, opzione

che per finire l'assemblea straordinaria riunitasi quel medesimo giorno ha preferito

(doc. 15: verbale del 13 giugno 2000). In seguito le cose non sono andate

meglio. Anzi, i rapporti fra le parti si sono irrigiditi sempre più (doc. G e

18: lettera del 21 luglio 2000; doc. H e 11: lettera del 29 luglio 2000), fino

a giungere alle due esecuzioni avviate dagli attori nei confronti di un membro

del comitato (a titolo personale e come rappresentante dell'associazione) per riscuotere

fr. 5077.20 con interessi relativi alla citata nota spese del 13 giugno 2000 (doc.

13.

e “commento esplicativo” doc. 10).

La

situazione sarà anche stata meno drammatica di quella valutata dal Pretore (“clima invivibile”, “vera e propria

paralisi societaria”: sentenza,

pag. 6), ma tra gli attori e i membri del comitato il conflitto era ormai

insanabile. E non solo per ostilità personali, come gli appellanti asseriscono.

Al contrario: i disaccordi soggettivi erano la conseguenza di un diverso modo

di condurre e gestire l'associazione (come rileva il Pretore accennando alla

diffida degli attori perché si organizzasse “la __________ del __________”: sentenza, pag. 6). In concreto l'esclusione potrà quindi apparire

un provvedimento duro e intransigente, ma trova fondamento effettivo nel clima che

si era venuto a creare all'interno dell'associazione e non può definirsi su

pretesti e motivi estranei alle finalità sociali. Non può, quindi, reputarsi

abusivo.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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