11.2004.30
Esclusione da un'associazione
25 maggio 2007Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.30
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, ICCA
Titolo:
Esclusione da un'associazione
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art. 72 CC
Incarto n.
11.2004.30
Lugano
25 maggio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.44 (associazione:
protezione dei diritti dei soci) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 15 gennaio 2001 dall'
AP 1 e
AP 2,
( PA 1 )
contro
AO 1
( PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 9 marzo 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 16
febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 dicembre 1999 è stata costituita l'associazione AO 1, con AP 1
in veste di presidente e AP 2 quale segretaria. Ben presto dissidi e
incomprensioni all'interno del comitato hanno portato alle dimissioni di tre membri
su cinque. Un'assemblea straordinaria tenutasi il 13 giugno 2000 ha poi accettato
anche quelle dei due membri restanti (il presidente e la segretaria, divenuti
nel frattempo marito e moglie), rimasti in ogni modo soci dell'associazione, e ha
nominato un nuovo comitato. Preso atto anche di una nota spese di complessivi fr. 5077.20 presentata dai
coniugi AP 1 quello stesso 13 giugno 2000 per i lavori di segretariato svolti
dal novembre del 1999 sino ad allora, l'assemblea si è
pronunciata per un versamento di fr. 2000.– a titolo di
liquidazione amichevole. Una proposta in tal senso formalizzata con lettera del
28 giugno 2000 è stata respinta però dagli interessati, che nel luglio del 2000
hanno escusso un membro del comitato (una volta a titolo personale e un'altra
come rappresentante dell'associazione) per la somma di fr. 5077.20. In seguito i
rapporti tra le parti e i membri del comitato si sono viepiù incrinati, finché
Fatti
i coniugi AP 1 sono stati espulsi dal sodalizio con decisione del comitato loro
comunicata per lettera del 22 agosto 2000 e confermata da un'assemblea
straordinaria tenutasi il 19 dicembre 2000.
B. Con
petizione del 15 gennaio 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, che fosse annullata la risoluzione assembleare appena
citata. Nella sua risposta del 15 marzo 2001 l'associazione AO 1 ha proposto di
respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13
ottobre 2003 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Statuendo il 16
febbraio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico degli attori in
solido, tenuti a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 9 marzo 2004
per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2004 l'associazione AO 1 conclude
per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le cause aventi per oggetto la qualità di membro in associazioni il
cui scopo principale non è di natura economica – nemmeno indiretta – sono senza
valore litigioso (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44 e
n. 9.7 ad art. 36). In concreto è data quindi non solo l'appellabilità della
sentenza pretorile (art. 14 CPC), ma anche l'impugnabilità della presente
sentenza con ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF a
contrario).
2.
Il
Pretore ha accertato anzitutto che la decisione di esclusione, presa dal comitato
dall'associazione e comunicata per lettera del 22 agosto 2000, è giunta
agli attori sufficientemente motivata. Inoltre la convocazione all'assemblea
straordinaria del 19 dicembre 2000 indicava in modo chiaro l'oggetto della
discussione. Infine il diritto di essere sentito degli attori è stato salvaguardato
sia dal tempo che costoro hanno avuto a disposizione prima dell'assemblea, sia dalla
possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede. Ciò posto, il primo
giudice ha rilevato che il suo potere d'esame nel vagliare la decisione di
espulsione era limitato all'abuso di diritto e all'arbitrio. Nel merito ha
ricordato così che gli attori sono stati espulsi perché il loro comportamento
era stato ritenuto contrario agli interessi dell'associazione e ha concluso,
respingendo la petizione, che tale decisione non può considerarsi insostenibile
o arbitraria, i contrasti e gli attriti sorti tra gli attori e il comitato avendo
creato un clima invivibile. L'espulsione appariva finanche la logica
conseguenza e l'unica soluzione per togliere la convenuta da una vera e propria
paralisi societaria.
3.
Gli
appellanti si dolgono che il Pretore non abbia ravvisato la violazione del loro
diritto d'essere sentiti, facendo valere di non essersi potuti esprimere prima
della decisione presa dal comitato e nemmeno all'assemblea straordinaria, ove
di fatto sono comparsi già in veste di “non soci”. Essi lamentano poi che non
sia stato accertato dal primo giudice il carattere abusivo e arbitrario dell'espulsione,
presa da membri del comitato senza la dovuta ponderazione d'interessi e in base
a epidermiche reazioni del momento. Per di più – essi sottolineano – nella
decisione non sono indicati i veri motivi del drastico provvedimento adottato,
riconducibili in realtà ai difficili rapporti personali con i nuovi membri del
comitato e non a un loro presunto agire contrario al bene dell'associazione. Gli
appellanti contestano infine che all'interno del sodalizio regnasse un clima
invivibile e paralizzante, rilevando che ciò si esaurisce in apodittiche
affermazioni del Pretore.
4.
Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere
escluso da un'associazione, come possono permetterne l'esclusione anche senza
indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In tali casi il motivo dell'esclusione
non può essere contestato in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC), ma la giurisprudenza
consente al socio di invocare violazioni di procedura o abusi di diritto (DTF
131.
III 100 con rinvii) oppure di censurare una lesione della propria
personalità o, a determinate condizioni, il principio della proporzionalità (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 11 e
12.
ad art. 72 con richiami; v. anche Perrin,
Droit de l'association, in: Droit civil suisse, Ginevra 2004, pag. 151
in basso). Se invece gli statuti non contengono norme sull'esclusione, questa
può avere luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi (art. 72
cpv. 3 CC). Il giudice verifica allora l'esistenza di tali presupposti con
libero esame (Riemer in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 92
ad art. 72 CC con riferimenti).
5.
In
concreto gli statuti dell'associazione prevedono all'art. 7 quanto segue (doc.
A = doc. 3):
7.1
Il Comitato ha facoltà di
espellere un socio, qualora il suo comportamento sia ritenuto contrario agli interessi
dell'associazione, dandone motivazione scritta; contro tale decisione il socio
può ricorrere all'Assemblea generale, che decide inappellabilmente.
7.2
I
soci morosi sono espulsi d'ufficio e riammessi solo se in regola con il pagamento
delle quote arretrate.
Una
clausola generale come quella che figura al n. 7.1 è assimilabile, per
giurisprudenza, alla possibilità di escludere un socio senza indicazione del motivo
(DTF 131 III 100 con rimando a DTF 90 II 346). L'espulsione può essere
verificata dal giudice, di conseguenza, solo sotto il ristretto profilo dell'art.
72.
cpv. 2 CC (sopra, consid. 4). Le parti – e il Pretore – si sono dipartite a
ragione dal medesimo principio.
6.
Gli
attori censurano una disattenzione del loro diritto d'essere sentiti, ribadendo
di non essersi potuti esprimere davanti al comitato, né prima né dopo la
decisione di esclusione. Non contestano di essersi potuti pronunciare davanti
all'assemblea, ma asseverano di essere stati trattati in quella sede come “non soci”, per di
più da un organo di parte che non era affatto equanime,
“in crassa violazione del
principio di parità delle armi”
(memoriale, lett. A e B). Ora, per quanto riguarda il diritto di esprimersi davanti
al comitato, gli appellanti evocano a torto un loro diritto di essere sentiti.
Dottrina e giurisprudenza riconoscono bensì tale diritto a un socio espulso, ma
solo davanti all'organo dell'associazione che decide in via definitiva (Heini/Scherrer, op. cit., n. 6 in fine ad art. 72 CC; DTF 90 II 348 consid. 2
in fine). Nella fattispecie gli statuti stabiliscono che il diritto di
escludere un socio spetta al comitato e che tale decisione può essere impugnata
davanti all'assemblea generale (sopra, n. 7.1), ma non prevedono
che il socio escluso abbia la facoltà di difendersi già davanti al comitato, né
prima né dopo la decisione. In proposito l'appello manca di consistenza.
Per quel
che è dell'assemblea generale, la circostanza che gli attori siano stati considerati
alla stregua di “non soci” non ha impedito loro di far valere tutte
le ragioni del caso. Certo, l'assemblea generale non è un organo indipendente e
imparziale (come un'autorità giudiziaria), sicché il principio della parità
delle armi cui gli appellanti alludono non ha alcuna portata. Ma proprio per
tale motivo la legge prevede che la decisione di espulsione, la quale compete
di regola all'assemblea generale (salvo diversa disposizione degli statuti: Heini/Scherrer, op. cit., n. 3 ad art.
72.
CC), può essere contestata davanti al giudice (art. 75 CC). Che poi il
giudice non riesamini sempre la decisione con pieno potere cognitivo (sopra,
consid. 5) è una scelta del legislatore e non configura un difetto della
sentenza impugnata. Ciò posto, nella misura in cui si àncora a pretesi vizi di
forma che infirmerebbero la procedura di espulsione, l'appello è chiaramente destinato
all'insuccesso.
7.
Nel
merito gli appellanti rimproverano all'assemblea generale un manifesto abuso di
diritto per avere deciso in modo “viscerale”, “a caldo, senza la
necessaria ponderazione, in base alle epidermiche reazioni del momento”, per avere
omesso di mettere a verbale un qualsivoglia motivo di espulsione e per averli
esclusi dall'associazione sulla base di motivi non dichiarati, riconducibili ai
difficili rapporti personali fra loro e i nuovi membri del comitato, attriti
che però mai hanno leso gli interessi dell'associazione (memoriale, lett. C).
a) È dato abuso di diritto, in caso di esclusione da un'associazione,
qualora la decisione appaia del tutto insostenibile, se non arbitraria (Riemer, op. cit., n. 42 ad art. 72 CC
con numerosi rimandi). Tale è il caso – ad esempio – quando i rimproveri mossi al
socio si rivelino del tutto infondati, pretestuosi, totalmente estranei ai
motivi d'esclusione previsti dagli statuti, senza alcun nesso con lo scopo
dell'associazione, addirittura illegali o animati da bassi intenti (vendetta, regolamento
di conti ecc.). Dandosene gli estremi, un'esclusione può riuscire arbitraria
anche per le particolarità del caso specifico, o perché intempestiva (pronunciata
dopo troppo tempo oppure senza lasciare all'interessato il tempo di difendersi),
o perché il comportamento dell'associazione risulta contraddittorio o offende la parità di trattamento o
perché al socio escluso non può essere imputata alcuna colpa
per il modo in cui ha agito (Riemer,
op. cit., n. 43 ad art. 72 CC con richiami).
b) Nella
misura in cui adombrano l'ipotesi che l'esclusione non figurasse all'ordine del
giorno dell'assemblea, gli appellanti sollevano una censura di forma, non di
merito. Ad ogni buon conto, fra i documenti prodotti da loro stessi figura la
convocazione del 16 novembre 2000 all'assemblea generale straordinaria del 19
dicembre 2000, tenutasi a __________, al cui ordine del giorno figurava, tra
l'altro (doc. V):
Il caso __________: a seguito di molteplici
scritti, 2 precetti esecutivi… il comitato ha deciso di espellere i soci AP 1 e
AP 2 per comportamento contrario agli interessi dell'Associazione. Gli
interessati hanno fatto opposizione. Si procederà alla votazione da parte dell'assemblea
per confermare o annullare la decisione del comitato.
Che
poi i membri del comitato non fossero stati messi al corrente di una lettera in
cui gli attori commentavano il 29 luglio 2000 uno scritto loro inviato del
comitato (doc. H = doc. 11), oltre a essere una semplice congettura (inerente
una volta ancora alla forma, non al merito), nulla muta alla circostanza che
gli appellanti abbiano avuto un mese per preparare la loro difesa e abbiano
potuto esporre compiutamente il loro punto di vista all'assemblea. L'eventualità poi che l'assemblea
non abbia registrato a verbale i motivi dell'esclusione (doglianza
che riguarda una volta di più la forma, non il merito) non è di maggiore
interesse, gli appellanti avendo ricevuto la motivazione scritta dei rimproveri
loro rivolti sin dal 22 agosto 2000 (lettera doc. M = doc. 19). In nessun modo
quindi essi si sono visti menomare i loro diritti.
c) Nella
misura in cui denunciano una decisione “viscerale”, affrettata ed emotiva, fondata
per di più su ragioni non dichiarate e inconsistenti, gli attori argomentano
invece nel merito. Essi non sostanziano tuttavia alcun abuso. È vero che l'assemblea ha deciso a beneplacito, non secondo criteri
di imparzialità, equanimità e indipendenza, ma è vero altresì che l'assemblea
generale di un'associazione non è – si ripete – un'autorità
giudiziaria. Per volontà del legislatore, essa gode di una propria autonomia decisionale (DTF 90 II 349 consid. 3 in
fine). Abusiva può dimostrarsi invero un'espulsione giustificata
con motivi inveritieri o pretestuosi, come gli appellanti sembrano affermare
quando allegano che in realtà il drastico provvedimento adottato nei loro
confronti si deve ai precetti esecutivi da loro intimati a un membro del
comitato per incassare la nota somma di fr. 5077.20 (doc. I = doc. 21, doc. 22),
rispettivamente a semplici difficoltà personali senza nesso con lo scopo
dell'associazione. Se non che, contrariamente a quanto essi pretendono,
l'esclusione non può dirsi motivata da semplice rivalsa o da esagerazioni.
Gli
atti confermano che i disaccordi con i membri del comitato – radicati e profondi
– risalgono ai tempi in cui AP 1 era presidente dell'associazione e AP 2
segretaria (doc. 4: lettera del 13 giugno 2000; doc. 6 e 7: lettere del 26
maggio 2000; doc. 9: lettera del 13 giugno 2000). Tant'è che nella sua relazione
presidenziale del 13 giugno 2000 (doc. 8) lo stesso AP 1 proponeva lo scioglimento
del sodalizio e solo in subordine auspicava la nomina di un nuovo comitato, opzione
che per finire l'assemblea straordinaria riunitasi quel medesimo giorno ha preferito
(doc. 15: verbale del 13 giugno 2000). In seguito le cose non sono andate
meglio. Anzi, i rapporti fra le parti si sono irrigiditi sempre più (doc. G e
18: lettera del 21 luglio 2000; doc. H e 11: lettera del 29 luglio 2000), fino
a giungere alle due esecuzioni avviate dagli attori nei confronti di un membro
del comitato (a titolo personale e come rappresentante dell'associazione) per riscuotere
fr. 5077.20 con interessi relativi alla citata nota spese del 13 giugno 2000 (doc.
13.
e “commento esplicativo” doc. 10).
La
situazione sarà anche stata meno drammatica di quella valutata dal Pretore (“clima invivibile”, “vera e propria
paralisi societaria”: sentenza,
pag. 6), ma tra gli attori e i membri del comitato il conflitto era ormai
insanabile. E non solo per ostilità personali, come gli appellanti asseriscono.
Al contrario: i disaccordi soggettivi erano la conseguenza di un diverso modo
di condurre e gestire l'associazione (come rileva il Pretore accennando alla
diffida degli attori perché si organizzasse “la __________ del __________”: sentenza, pag. 6). In concreto l'esclusione potrà quindi apparire
un provvedimento duro e intransigente, ma trova fondamento effettivo nel clima che
si era venuto a creare all'interno dell'associazione e non può definirsi su
pretesti e motivi estranei alle finalità sociali. Non può, quindi, reputarsi
abusivo.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster