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11.2004.31

Responsabilità per debiti del defunto: legittimazione passiva di eredi legittimari esclusi per testamento dalla successione?

3 luglio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari anche i figli oppure che i figli abbiano rivendicato in qualche

modo le loro porzioni legittime nei confronti della madre o – per avventura –

di terzi. Al riguardo l'obiezione dell'attrice cade dunque nel vuoto.

10. Nella

misura in cui fa valere invece che incombeva ai convenuti dimostrare come i

figli nulla avessero ricevuto dal padre mediante atto di disposizione tra vivi

(osservazioni all'appello, pag. 9), la questione è più delicata.

Nell'eventualità in cui l'erede legittimario escluso dalla successione abbia

ricevuto anticipatamente parte della legittima per atto di disposizione tra

vivi, in effetti, Piotet

prospetta una responsabilità di lui per i debiti della successione regolata analogicamente

dagli art. 479 e 579 CC (citazioni in: Staehelin,

loc. cit.). Sta di fatto che chiunque deduca un diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC, richiamato dall'art.

183 CPC). Avessero AP 3 e AP 2 beneficiato di anticipi ereditari, sarebbe dunque

spettato all'attrice dimostrare la circostanza, e non il contrario. In realtà

essa nemmeno pretende che costoro abbiano ricevuto alcunché, né quando il

testatore era in vita né in virtù del testamento, fosse solo a titolo di

legato. Anche su questo punto la sua argomentazione riesce così inconsistente.

11. Secondo

l'attrice i figli del defunto sarebbero ad ogni modo eredi, poiché si sarebbero

ingeriti negli affari della successione (osservazioni all'appello, pag. 10), AP

3 avendo formulato opposizione il 12 dicembre 2000 a un precetto esecutivo notificatole

quale presunta rappresentante della comu­nione ereditaria (doc. B2) e i tre convenuti

avendole scritto il 21 ottobre 2000, co­me membri della stessa comunione ereditaria,

di avere revocato il mandato al precedente patrocinatore del defunto e di

inviare tutta la corrispondenza loro destinata direttamente all'assicurazione

Elvia (doc. E2). L'asserto è di dubbia pertinenza, già per il fatto che l'art.

571 cpv. 2 CC si applica a eredi, i quali abbiano ripudiato la successione, ma

che essendosi intromessi negli affari dell'eredità vedono decadere il loro

diritto di rinuncia. Nel caso precipuo AP 3 e AP 3 non erano eredi (erano se mai eredi potenziali), il

Considerandi

che lascia perplessi sull'applicabilità della norma. Per di più, il testamento

olografo del 31 luglio 1989 è stato pubblicato il 20 dicembre 2000, sicché il

21.

ottobre 2000 e il 12 dicembre 2000 i due figli ancora non sapevano di essere

stati esclusi dalla successione. Che il termine per la rinuncia all'eredità già

corresse (osservazioni all'appello, loc. cit.) poco importa, non essendo eredi

né l'una né l'altro.

Sia come sia, è appena il

caso di ricordare che non costituiscono ingerenza nel senso dell'art. 571 cpv.

2.

CC – per espresso prescritto della norma medesima – “atti di semplice

amministrazione e continuazione degli affari in corso”. Il solo fatto di

presentare opposizione a un precetto esecutivo destinato alla successione o di

comunicare a un presunto creditore l'indirizzo del rappresentante dell'eredità

non può seriamente qualificarsi come un atto che ecceda l'ordinaria

amministrazione degli affari in corso. Chi si limita a non accettare la

notifica di una pretesa nei confronti del defunto, a indicare il rappresentante

della successione o ad assumere informazioni circa lo stato dell'eredità non si

“ingerisce” nel senso dell'art. 571 cpv. 2 CC. Come questa Camera ha già avuto

modo di rilevare, per altro, nemmeno la richiesta di

emissione di un certificato

ereditario per ottenere informazioni da una banca in cui il defunto deteneva

una cassetta di sicurezza è un atto di ingerenza, essendo notorio che le banche

rilasciano informazioni a eredi solo dietro presentazione del certificato ereditario

(Rep. 1996 pag. 162 consid. 4). In concreto né AP 3 né AP 2

possono dirsi quindi essersi intromessi nelle pratiche della successione.

12.

Se ne conclude che, in

accoglimento dell'appello, la petizione dell'attrice va respinta nella misura

in cui è diretta contro AP 3 e AP

2.

Gli oneri processuali e le

ripetibili seguo­no la soccombenza in entrambi i gradi di giurisdizione (art.

148.

cpv. 1 CPC), la tassa di giustizia in appello essendo commisurata – invero

prudenzialmente – a quella che il Pretore avrebbe potuto riscuotere (art. 17

cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG). Ci si potrebbe doman­dare per la verità se sia equo

attribuire ripetibili a eredi legittimari che contestano la loro legittimazione

passiva allorché i creditori ignorano il contenuto di eventuali disposizioni di

ultima volontà lasciate dal defunto. Nella fattispecie risulta però che AP 3 e AP 2 hanno segnalato già il 21 giugno 2001 all'Assicurazione

per l'invalidità svizzera di essere

stati

esclusi

dalla successione paterna (memoriale di risposta, pag. 38, ad 96, non contestato

al proposito). L'interrogativo non merita dunque altra disamina.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. Nella

misura in cui è diretta contro AP 3 e AP 2, la petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico dell'attrice,

che rifonderà ai convenuti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.–

sono posti a carico dell'Assicurazione per

l'invalidità svizzera, che rifonderà agli appellanti fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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