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Decisione

11.2004.33

rapporti di vicinato (piantagioni): violazione della distanza minima, palma

27 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.378 (rapporti

di vicinato: piantagioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione del 14 giugno 2002 da

AO1

(patrocinato dall'avv. RA2 )

contro

AP1

(patrocinata dall'avv. RA1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 marzo 2004 presentato da AP1contro la sentenza emessa il 24

febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO1 è proprietario della particella n. 450 RFD di __________ che

confina con la contigua particella n. 449 appartenente a AP1. Il 14 giugno 2002

AO1AO1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse

ordinato a AP1 di allontanare tre pini, un'ortensia, tre palme e due lauri

piantati in violazione delle distanze minime. Nella sua risposta del 5 febbraio

2003 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, sostenendo che le piante

erano state messe a dimora da oltre un decennio, alcune addirittura negli anni

settanta, di modo che l'attore non poteva più pretenderne la rimozione. Nei

successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande.

B. Chiusa

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, riaffermando

le loro domande in memoriali conclusivi. Statuendo il 24 febbraio 2004, il

Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando alla convenuta di

procedere all'allontanamento immediato “dei due lauri e delle tre palme messe a

dimora sul fondo (...) di sua proprietà”. Le spese, con una tassa di giustizia

di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorta con un appello dell'11 marzo 2004 nel

quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'ordine di allontanamento

sia limitato ai due lauri. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2004 AO1

propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Quando l'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle

domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante

nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC).

Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i

diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello

corrispondente alla svalutazio­ne del fondo serviente se essa è maggiore (art.

9.

cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,

n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore ha introdotto una

“petizione”, sottintendendo quindi un valore litigioso di almeno fr. 8000.–. La

convenuta nulla ha eccepito. Non incombeva quindi al Pretore indagare se la

cifra di fr. 8000.– fosse eccessiva, salvo che questa apparisse già a prima vista

inattendibile (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8).

Accertato che ancora nel memoriale conclusivo l'attore postulava la rimozione

di tre cipressi, due ortensie, tre palme e due allori, il valore appellabile di

fr. 8000.– non risulta del resto inverosimile. Tempestivo, il gravame può

dunque essere esaminato nel merito.

2.

Litigiosa

rimane unicamente, in questa sede, la rimozione delle tre palme ordinata dal

Pretore. Ora, l'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi

d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla

distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri

fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o

lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza

indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160

LAC). Ai fini delle distanze la palma è considerata una pianta d'alto fusto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di

vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137). Ciò premesso, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne

la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di

alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine

deve dimostrare pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci

anni (I CCA, sen­tenza inc. 11.2002.138 del 19 luglio 2004). La legge non prescrive

alcuna forma specifica per l'opposizione. Basta che questa sia espressa in modo

chiaro. Non occorre, in particolare, che il vicino promuova causa per far

togliere le piante (art. 674 cpv. 3 CC per analogia: Rep. 1979 pag. 297; Scolari, Commentario sulla legge

d'applicazione e complemen­to del CC, Cadenazzo 1996, pag. 674, n. 1499 ad art.

160.

LAC). Chi invoca il diritto di mantenere tali alberi deve, da parte sua,

dimostrare la tolleranza decennale del vicino (Scolari, op. cit., pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 23 ad art. 183; Rep. 1982 pag. 109 seg.).

3.

Nel

caso specifico il Pretore ha accertato che tre palme, messe a dimora nel 1988

(15 anni prima del sopralluogo esperito il 3 giugno 2003), si trovano a una

distanza insufficiente dal confine e che il vicino ha reagito nel 1995, ovvero

nei dieci anni successivi alla piantagione, sicché la convenuta non poteva

prevalersi di alcuna tolleranza. L'appellante contesta l'esistenza di una

valida opposizione. A ragione. Dagli atti risulta che con lettera del 16

novembre 1995 (doc. C), spedita dalla moglie dell'attore, questa non postulava

in effetti la rimozione di palme, ma si limitava a sollecitare il taglio di

“tutti i rami dei tre pini” vicino alla pergola. Solamente con lettera del 14

agosto 1996 (doc. H), spedita dal legale dell'attore, si evocava l’esistenza di

palme a distanza illegale e si denunciava la messa a dimora di “altre

palmette”, chiedendo la rimozione di queste ultime. Nella lettera del 22 novembre

1996.

(doc. M) si ribadiva tale richiesta con esplicito riferimento alle

“palmette”. Sta di fatto che tutto si ignora su quali fossero concretamente le

“palme” già esistenti e le “palmette” oggetto di opposizione.

4.

Con

la petizione l'attore ha fatto risalire all'estate del 1996 la messa a dimora

di “altre palme”, senza precisare il numero (punto 3, pag. 3), e ha chiesto in

modo generico la rimozione di tre palme. L'esistenza di “due piccole palme sul

fondo della convenuta”, oltre a “tre palme”, trova però conferma in una

proposta di transazione formulata dal Segretario assessore il 3 giugno 2003 in

sede di sopralluogo, con richiesta all'attore di tollerare la presenza di

cinque piante di tale specie. Caduto l’invito, il primo giudice ha stimato per

tre delle cinque palme, presenti sul fondo della convenuta, una messa a dimora

nel 1988 (15 anni prima del sopralluogo del 3 giugno 2003) e ne ha ordinato la

rimozione. Non è dato sapere tuttavia come egli sia giunto a individuare queste

tre palme con quelle oggetto delle richieste di rimozione del 1996. Come si è

visto, oggetto dell'opposizione del 1996 erano se mai certe “palmette” messe a

dimora in quell'anno, con conseguente acuirsi delle tensioni fra i vicini. Se

non che, il Pretore non risulta avere ordinato la rimozione di simili

“palmette”. Per converso, relativamente alle tre palme che il Pretore reputa

allocate nel 1988, nessuna tempestiva opposizione, tanto meno manifestata in

modo chiaro, si evince dagli atti. Già per questo motivo l'appello merita

accoglimento.

5.

L'appellante

rimprovera altresì al Pretore di avere accertato che le tre palme oggetto della

sentenza impugnata sono state piantate nel 1988. La censura non manca di

fondamento. Certo, l’arch. __________, fondandosi sulla sua esperienza, ha

dichiarato che le tre palme gli constavano “essere state messe a dimora più di

15.

anni fa” (verbale 3 giugno 2003, pag. 3), nondimeno dire che la messa a

dimora delle palme è avvenuta da oltre 15 anni (come fa il testimone) e

“stimare” che la messa a dimora è avvenuta proprio 15 anni addietro (come fa il

Pretore) sono cose ben diverse. L'appellante erra invero quando sostiene che le

palme sono state piantate dal precedente proprietario del fondo “negli anni tra

il 1967 e il 1972”. È vero che, stando a __________ , “il signor __________

aveva messo a dimora sulla sua proprietà anche delle palme”, più o meno “tra il

1967.

e il 1972” (deposizione del 9 ottobre 2003 pag. 2 in basso).

L'affermazione è nondimeno troppo generica per essere di serio aiuto, non

essendo possibile sapere se si riferisca alle palme controverse. Comunque sia,

la mancata prova che tali palme sono state messe a dimora tra il 1967 e il 1972

poco importa ai fini del presente giudizio, essendo a ogni modo dimostrato che

ciò è avvenuto più di 15 anni prima del sopralluogo del 3 giugno 2003 (deposizione

__________) e che per simili piante non risulta una chiara e tempestiva richiesta

di rimozione da parte dell'attore. Se ne conclude che l'appello dev'essere

accolto per quanto concerne le tre palme e la sentenza riformata di

conseguenza.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC).

L’attore rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, invece, sul

riparto e sull'ammontare degli oneri processuali di prima sede, che possono

rimanere invariati.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel

senso che a AP1 è ordinato di rimuovere immediatamente i due lauri messi a

dimora sulla sua particella n. 449 RFD di __________, a confine con la

particella n. 450, proprietà di AO1.

L'ordine è

impartito sotto la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC).

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 100.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di AO1, che rifonderà all'appellante fr. 700.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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