11.2004.33
rapporti di vicinato (piantagioni): violazione della distanza minima, palma
27 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2004.33
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, ICCA
Titolo:
rapporti di vicinato (piantagioni): violazione della distanza minima, palma
PIANTAGIONE
VICINATO
art. 155 LAC
art. 160 LAC
Incarto n.
11.2004.33
Lugano
27 settembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.378 (rapporti
di vicinato: piantagioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 14 giugno 2002 da
AO1
(patrocinato dall'avv. RA2 )
contro
AP1
(patrocinata dall'avv. RA1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 marzo 2004 presentato da AP1contro la sentenza emessa il 24
febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO1 è proprietario della particella n. 450 RFD di __________ che
confina con la contigua particella n. 449 appartenente a AP1. Il 14 giugno 2002
AO1AO1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse
ordinato a AP1 di allontanare tre pini, un'ortensia, tre palme e due lauri
piantati in violazione delle distanze minime. Nella sua risposta del 5 febbraio
2003 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, sostenendo che le piante
erano state messe a dimora da oltre un decennio, alcune addirittura negli anni
settanta, di modo che l'attore non poteva più pretenderne la rimozione. Nei
successivi allegati le parti hanno confermato le loro domande.
B. Chiusa
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, riaffermando
le loro domande in memoriali conclusivi. Statuendo il 24 febbraio 2004, il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando alla convenuta di
procedere all'allontanamento immediato “dei due lauri e delle tre palme messe a
dimora sul fondo (...) di sua proprietà”. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorta con un appello dell'11 marzo 2004 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'ordine di allontanamento
sia limitato ai due lauri. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2004 AO1
propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Quando l'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle
domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante
nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC).
Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i
diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello
corrispondente alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art.
9.
cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore ha introdotto una
“petizione”, sottintendendo quindi un valore litigioso di almeno fr. 8000.–. La
convenuta nulla ha eccepito. Non incombeva quindi al Pretore indagare se la
cifra di fr. 8000.– fosse eccessiva, salvo che questa apparisse già a prima vista
inattendibile (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8).
Accertato che ancora nel memoriale conclusivo l'attore postulava la rimozione
di tre cipressi, due ortensie, tre palme e due allori, il valore appellabile di
fr. 8000.– non risulta del resto inverosimile. Tempestivo, il gravame può
dunque essere esaminato nel merito.
2.
Litigiosa
rimane unicamente, in questa sede, la rimozione delle tre palme ordinata dal
Pretore. Ora, l'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi
d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla
distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri
fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o
lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza
indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160
LAC). Ai fini delle distanze la palma è considerata una pianta d'alto fusto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137). Ciò premesso, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne
la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di
alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine
deve dimostrare pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci
anni (I CCA, sentenza inc. 11.2002.138 del 19 luglio 2004). La legge non prescrive
alcuna forma specifica per l'opposizione. Basta che questa sia espressa in modo
chiaro. Non occorre, in particolare, che il vicino promuova causa per far
togliere le piante (art. 674 cpv. 3 CC per analogia: Rep. 1979 pag. 297; Scolari, Commentario sulla legge
d'applicazione e complemento del CC, Cadenazzo 1996, pag. 674, n. 1499 ad art.
160.
LAC). Chi invoca il diritto di mantenere tali alberi deve, da parte sua,
dimostrare la tolleranza decennale del vicino (Scolari, op. cit., pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 23 ad art. 183; Rep. 1982 pag. 109 seg.).
3.
Nel
caso specifico il Pretore ha accertato che tre palme, messe a dimora nel 1988
(15 anni prima del sopralluogo esperito il 3 giugno 2003), si trovano a una
distanza insufficiente dal confine e che il vicino ha reagito nel 1995, ovvero
nei dieci anni successivi alla piantagione, sicché la convenuta non poteva
prevalersi di alcuna tolleranza. L'appellante contesta l'esistenza di una
valida opposizione. A ragione. Dagli atti risulta che con lettera del 16
novembre 1995 (doc. C), spedita dalla moglie dell'attore, questa non postulava
in effetti la rimozione di palme, ma si limitava a sollecitare il taglio di
“tutti i rami dei tre pini” vicino alla pergola. Solamente con lettera del 14
agosto 1996 (doc. H), spedita dal legale dell'attore, si evocava l’esistenza di
palme a distanza illegale e si denunciava la messa a dimora di “altre
palmette”, chiedendo la rimozione di queste ultime. Nella lettera del 22 novembre
1996.
(doc. M) si ribadiva tale richiesta con esplicito riferimento alle
“palmette”. Sta di fatto che tutto si ignora su quali fossero concretamente le
“palme” già esistenti e le “palmette” oggetto di opposizione.
4.
Con
la petizione l'attore ha fatto risalire all'estate del 1996 la messa a dimora
di “altre palme”, senza precisare il numero (punto 3, pag. 3), e ha chiesto in
modo generico la rimozione di tre palme. L'esistenza di “due piccole palme sul
fondo della convenuta”, oltre a “tre palme”, trova però conferma in una
proposta di transazione formulata dal Segretario assessore il 3 giugno 2003 in
sede di sopralluogo, con richiesta all'attore di tollerare la presenza di
cinque piante di tale specie. Caduto l’invito, il primo giudice ha stimato per
tre delle cinque palme, presenti sul fondo della convenuta, una messa a dimora
nel 1988 (15 anni prima del sopralluogo del 3 giugno 2003) e ne ha ordinato la
rimozione. Non è dato sapere tuttavia come egli sia giunto a individuare queste
tre palme con quelle oggetto delle richieste di rimozione del 1996. Come si è
visto, oggetto dell'opposizione del 1996 erano se mai certe “palmette” messe a
dimora in quell'anno, con conseguente acuirsi delle tensioni fra i vicini. Se
non che, il Pretore non risulta avere ordinato la rimozione di simili
“palmette”. Per converso, relativamente alle tre palme che il Pretore reputa
allocate nel 1988, nessuna tempestiva opposizione, tanto meno manifestata in
modo chiaro, si evince dagli atti. Già per questo motivo l'appello merita
accoglimento.
5.
L'appellante
rimprovera altresì al Pretore di avere accertato che le tre palme oggetto della
sentenza impugnata sono state piantate nel 1988. La censura non manca di
fondamento. Certo, l’arch. __________, fondandosi sulla sua esperienza, ha
dichiarato che le tre palme gli constavano “essere state messe a dimora più di
15.
anni fa” (verbale 3 giugno 2003, pag. 3), nondimeno dire che la messa a
dimora delle palme è avvenuta da oltre 15 anni (come fa il testimone) e
“stimare” che la messa a dimora è avvenuta proprio 15 anni addietro (come fa il
Pretore) sono cose ben diverse. L'appellante erra invero quando sostiene che le
palme sono state piantate dal precedente proprietario del fondo “negli anni tra
il 1967 e il 1972”. È vero che, stando a __________ , “il signor __________
aveva messo a dimora sulla sua proprietà anche delle palme”, più o meno “tra il
1967.
e il 1972” (deposizione del 9 ottobre 2003 pag. 2 in basso).
L'affermazione è nondimeno troppo generica per essere di serio aiuto, non
essendo possibile sapere se si riferisca alle palme controverse. Comunque sia,
la mancata prova che tali palme sono state messe a dimora tra il 1967 e il 1972
poco importa ai fini del presente giudizio, essendo a ogni modo dimostrato che
ciò è avvenuto più di 15 anni prima del sopralluogo del 3 giugno 2003 (deposizione
__________) e che per simili piante non risulta una chiara e tempestiva richiesta
di rimozione da parte dell'attore. Se ne conclude che l'appello dev'essere
accolto per quanto concerne le tre palme e la sentenza riformata di
conseguenza.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC).
L’attore rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, invece, sul
riparto e sull'ammontare degli oneri processuali di prima sede, che possono
rimanere invariati.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
La petizione è parzialmente accolta, nel
senso che a AP1 è ordinato di rimuovere immediatamente i due lauri messi a
dimora sulla sua particella n. 449 RFD di __________, a confine con la
particella n. 450, proprietà di AO1.
L'ordine è
impartito sotto la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC).
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 100.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di AO1, che rifonderà all'appellante fr. 700.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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