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Decisione

11.2004.36

accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa

20 marzo 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i due titoli a effetto ¿AP 2, la patate chaude de l'ONU¿ e ¿Ils ont voulu

fermer les yeux!¿ lasciavano capire che la AP 2 era una spina nel fianco per le

forze dell'ONU. Nel cappello che precede l'intervista, poi, si sottolineava che

l'ONU e la NATO erano sopraffatte dalla potente mafia albanese, subito dopo

avere spiegato alla fine dell'articolo precedente che __________ era adirato

perché la AP 2 aveva costruito un cinema a Pristina (anche con finanziamenti svizzeri

e inglesi). Benché d'indole generale, l'intervista si pone quindi in unità

tematica con l'articolo. E tale accosta­mento organico diffondeva, suo

complesso, un'immagine a dir poco sinistra degli attori. In sostanza, affermando

che nella ricostruzione del Kosovo l'ONU si trovava a combattere organizzazioni

criminali, che nel Kosovo la mafia albanese è tanto potente da controllare il

paese, che la AP 2 è la più grande impresa edile attiva nella provincia e che l'ONU

evita di collaborare con essa, il servizio giornalistico induceva il destinatario

medio, cioè non prevenuto e di adeguata cultura, a trarre l'ovvia conclusione che

la AP 2, il cui amministratore AP 1 sarebbe stato accusato di partecipazione a

organizzazione criminale, fosse legata alla mafia albanese del Kosovo.

b) Quanto

a AP 1, egli era citato nell'articolo come ti­tolare dell'impresa: ¿le patron

de la firme tessinoise¿ (doc. B, sottotitolo), ¿patron de la AP 2¿ (righe 2

seg.), ¿proprietarie de la AP 2¿ (didascalia nella seconda colonna). Inoltre

gli si attribuiva un ruolo attivo nella gestione dell'impresa in Kosovo, riportando

le asserzioni di un funzionario ONU, secondo cui ¿AP 1 est venu nous voir il y

a quelques mois en disant: ¿Je suis riche, j'ai des millions à investir ici!¿ [...] Il s'intéressait à tout, à la construction d'hôtels, à la

rénovation du centre de télécommunications de Pristina, aux routes¿ (righe 21 a

29). La losca immagine della società andava dunque di pari passo con

quella del suo proprietario e dirigente. Nelle condizioni descritte non fa dubbio pertanto che l'accostamento dell'articolo e

dell'intervista induceva il lettore alla conclusione univoca che gli attori erano

dediti ad affari poco puliti, fossero di moralità quanto meno dubbia e agissero

senza scrupoli. L'impressione globale suscitata nel pubblico dall'articolo e

dall'intervista è dunque lesiva della reputazione e della personalità della

società e di AP 1.

7. La

convenuta assume che i fatti riportati nell'articolo derivavano da fonti

ufficiali, sicché andavano riferiti per dovere di cronaca (art. 28 cpv. 2 CC),

e che il servizio d'attualità si fondava su accertamenti eseguiti da una giornalista

nel Kosovo, oltre che su informazioni raccolte presso un funzionario dell'ONU. La

convenuta ribadisce inoltre la validità del rapporto dell'Ufficio federale di

polizia sul crimine organizzato nell'ex Unione Sovietica. Ora, dagli atti

risulta che __________, autrice dell'articolo, si era effettivamente recata nel

Kosovo per fare il punto della situazione a un anno dalla fine della guerra e lì

aveva constatato che l'amministrazione ONU incaricata della ricostruzione del

paese incontrava problemi di mafia (domande rogatoriali, risposte n. 2 e 3).

Essa ha dichiarato che durante il suo soggiorno di 15 giorni nella provincia

era venuta a sapere che la reputazione della AP 2 era cattiva e che alcuni esponenti

dell'ONU diffidavano della società (risposta n. 12). Ciò le era stato rivelato

in particolare da un funzionario, __________, di cui nell'articolo riportava le

dichiarazioni (risposte n. 12 e 13). La giornalista ha confermato anche le confidenze

ottenute da impiegati della AP 2 nel Kosovo, senza tuttavia poter indicare i

loro nomi (risposta n. 8).

Gli

appellanti obiettano che la giornalista ¿ autrice dell'articolo ¿ è

personalmente interessata all'esito della lite, che la sua testimonianza si

limita a riportare dichiarazioni di terzi e che le opinioni personali di un

funzionario dell'ONU non possono essere attribuite all'organizzazione

internazionale. In realtà poco giova sapere se __________ abbia riportato testualmente

le dichiarazioni delle sue fonti (sentenza del Tribunale federale 5C.167/ 2003

del 23 settembre 2004 = DTF 131 III 23, consid. 9.2 non pubblicato), giacché un

articolista risponde del proprio operato anche quando si limita a riprendere

fedelmente formulazioni di terzi (DTF 126 III 307 consid. 4b/aa con

riferimenti; Tercier, Le nouveau

droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 120 n. 867), salvo che si tratti di

comunicati di importanti agenzie stampa internazionali o di comunicati

ufficiali (Barrelet, Droit de la

communication, Berna 1998, pag. 381 n. 1318). In concreto non risulta che l'ONU

o altre organizzazioni internazioni abbiano dichiarato ufficialmente quanto sta

scritto nell'articolo e nemmeno che __________ abbia esposto a titolo ufficiale

la posizione dell'amministrazione ONU nel Kosovo. Anzi, alcune affermazioni riportate

nel pezzo sono state recisamente smentite dall'attore nel suo interrogatorio

formale (act. XII, risposte n. 17 a 19). La deposizione della giornalista non basta

dunque a dimostrare l'ufficialità delle notizie diffuse, che non trovano alcun altro

riscontro agli atti. Non è escluso, certo, che durante il suo soggiorno nel Kosovo

la giornalista abbia scoperto fatti e raccolto orientamenti ostili alla AP 2 e

a AP 1. In mancanza di conferme ufficiali, tuttavia, essa avrebbe potuto

riferire del sospetto che gli attori fossero in qualche modo legati al crimine

organizzato nel Kosovo e al fenomeno della mafia albanese solo facendo capire

in modo sufficientemente chiaro per un lettore medio che si trattava di voci (sentenza

del Tribunale federale inc.5C.179/2004 del 3 febbraio 2005, consid. 4.2.2, commentata

in: Medialex 2005 pag. 111). Dall'articolo si arguisce invece il contrario.

Quanto al

rapporto 12 marzo 1999 dell'Ufficio federale di polizia sul crimine organizzato

nell'ex URSS (doc. 2), gli appellanti fanno valere che è privo di firma e che

in due dichiarazioni (del 27 dicembre 1999 e del 14 marzo 2000) il sostituto

del Procuratore generale della Confederazione aveva confermato non essere stato

aperto alcun procedimento penale a loro carico, per tacere del fatto che le

illazioni di un'autorità amministrativa non sono una prova. Come osservano le

convenute, nella misura in cui gli attori eccepiscono il menzionato rapporto di

Considerandi

falso, avrebbero dovuto procedere a norma degli art. 216 segg. CPC. Ciò che non

hanno fatto. Un'altra questione è valutare, secondo libero apprezzamento (art.

90.

CPC), l'attendibilità del documento. Ora, che l'atto non rechi la firma del

redattore non è determinante, il rapporto emanando in ogni modo dall'¿Office

fédéral de la police, Office central analyse criminelle, Le Chef¿ (doc. 2, pag.

26.

in fondo). Né appare di rilievo che il Ministero pub­blico della Confederazione

non abbia aperto un procedimento penale a carico degli interessati (doc. E e D)

o che il docu­mento fosse destinato a uso interno (cfr. Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 380 n.

1310). Quanto al contenuto del rapporto, esso non costituisce ¿ con tutta

evidenza ¿ un mezzo di prova, ma è pur sempre opera di un'autorità federale. Il

fatto è che tale documento riferisce di indagini sulle attività degli attori in

Russia, suggerendo un coinvolgimento in attività criminali riconducibili a __________

e al crimine organizzato in quel paese. Il rapporto, per contro, non contiene

indicazione alcuna sulle attività della AP 2 nel Kosovo, sulle relazioni della

medesima con la locale amministrazione ONU o su eventuali legami con il crimine

organizzato kosovaro o albanese. Gli unici accenni a un possibile coinvolgimento

della AP 2 in attività losche nell'ex Iugolslavia si limitano a mere

supposizioni, per quanto sensate siano (doc. 2, pag. 25 a metà). Il rapporto non

è pertanto atto a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nel servizio.

Gli

articoli apparsi su __________ il 16 e il 19 gennaio 2001 non sono di

maggior ausilio. Essi riferivano unicamente del procedimento penale per

riciclaggio avviato dalla magistratura __________ (doc. 3 e 4), così come di

due verbali d'interrogatorio risalenti all'autunno del 1992 nell'ambito di un procedimento

penale per violazione del segreto d'ufficio e reati contro l'onore aperto a

carico di un giudice istruttore bernese (doc. 6 e 7). Né sono d'aiuto le testimonianze

di __________ e __________ (verbali del 16 gennaio 2003), i quali neppure accennano

alla questione. In definitiva, mancando la prova circa l'esattezza dei fatti

riportati dall'articolo, la pubblicazione non risulta giustificata dal mandato

d'informazione della stampa e la lesione va considerata illecita.

8.

La

convenuta eccepisce che AP 1 è persona già nota al pubblico per le sue attività

imprenditoriali, per le sue frequentazioni mondane e per il suo coinvolgimento in

inchieste penali sul piano internazionale. A suo parere espressioni che coinvolgono

persone di tale notorietà sono da considerarsi lecite se compatibili in buona

fede con fatti conosciuti e con le vicende cui si riferiscono. L'argomentazione

non può essere condivisa. È vero che le cosiddette ¿personalità pubbliche¿, quelle

che per la loro attività hanno acquisito ¿ durevolmente o anche solo temporaneamente

¿ notorietà pubblica, sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro

personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto attiene agli avvenimenti

della loro vita pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa;

Desche­naux/Stei­nauer, op. cit.,

pag. 180 n. 561 e 561a). AP 1 è un uomo conosciuto dal pubblico,

anche a livello internazionale. Nondimeno, ove la

stampa intenda riferire che una persona è sospettata di avere delinquito o che

terzi sospettano tale persona di avere delinquito, il giornalista deve usare

una formulazione che faccia capire con sufficientemente chiarezza al lettore

medio come per il momento si tratti di meri sospetti e di semplici supposizioni

(DTF 126 III 307 consid. 4b/aa con rimandi; Riklin, Schwei­zeri­sches Presserecht, Berna 1996, § 7 pag.

201.

n. 17). Nella fattispecie il servizio giornalistico ha

messo gli attori in dubbia luce senza che la convenuta abbia recato la prova dell'esattezza dei fatti riportati dall'articolo. La lesione

della personalità non può pertanto ritenersi lecita.

9.

Gli attori postulano un'indennità per torto morale, facendo valere

la gravità dell'offesa, la pena psicologica e la sofferenza morale subìta, come

pure il danno d'immagine, amplificato dalla loro notorietà e dalla diffusione

del settimanale, che rischia di essere correlata per anni al fenomeno del

crimine organizzato e della mafia albanese. Essi sottolineano poi la

responsabilità ¿ dolosa e non solo colposa ¿ dell'editrice, responsabile anche

di altri attacchi alla loro reputazione avvenuti con due articoli apparsi sul

settimanale __________ il 12 giugno 1992 e il 26 marzo 1999 e uno pubblicato su

L'__________ il 29 giugno 2000. Ricordano che tali episodi, di cui uno per

gli stessi fatti riportati dell'articolo in esame, hanno dato luogo a procedure

giudiziarie finite in transazioni giudiziali nell'ambito delle quali la

convenuta ha ammesso la propria responsabilità versando loro risarcimenti di

fr. 30 000.¿, rispettivamente fr. 25 000.¿, mentre l'ultimo è

attualmente pendente davanti alla Camera civile di appello (inc. 11.2004.35).

Pur rinunciando a gran parte della somma richiesta con la petizione

(complessivamente fr. 150 000.¿), essi reputano che un indennizzo di fr. 10 000.¿ a AP 1 e

uno di fr. 5000.¿ alla società anonima sia commisurato alla gravità

dell'offesa. Le rivendicazioni cadono nel vuoto. Ammesso e non concesso che le

transazioni citate sostanzino una colpa delle con­venute, nell'appello gli

attori non spendono una parola per indi­care quali prove avvalorerebbero

concretamente la particolare sofferenza patita. Il versamento di un'indennità

non è la regola: spetta al richiedente dimostrare il grave patimento sofferto

(RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 7). In proposito nulla si desume dagli

atti. Al riguardo l'appello non ha possibilità di successo.

10.

Da ultimo gli appellanti chiedono che sia ordinata la pubblicazione

dell'odierno dispositivo sull'__________. La convenuta nega ogni lesione

illecita della personalità, facendo valere che in ogni caso l'eventuale

pubblicazione deve raggiungere la stessa cerchia di lettori. Ora, giusta l'art.

28a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può

chiedere che una rettifica o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la

lesione della per­so­nalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la

misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del

pregiudizio. Ove l'attore postuli la pubblicazione del dispositivo, spetta poi

al giudice, che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove

e come ciò debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con

riferimenti). Dato quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo

sul settimanale che ha leso la personalità degli attori risulta senza dubbio

una misura idonea e proporzionata per riparare il torto. Dovendosi raggiungere

nella misura del possibile coloro che hanno letto l'articolo (DTF 126 III 216

consid. 5a), nella fattispecie appare adeguato che l'attuale dispositivo sia

pubblicato nella medesima o in un'analoga rubrica del settimanale L'__________

e che occupi almeno mezza pagina.

11.

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio,

seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti risultano

parzialmente vittoriosi sull'accertamento relativo alla lesione della personalità

e sulla pubblicazione del dispositivo, ma escono sconfitti sulla riparazione

del torto morale. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di addebitare loro un

terzo degli oneri processuali, con obbligo per la convenuta di rifondere agli

attori un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio

impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima

sede che, considerati gli importi chiesti per torto morale (fr. 150 000.¿

complessivi), si legittima di suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando

le ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata così riformata:

1. È accertato che la AO 1, __________, ha

leso illecitamente la personalità di AP 1, pubblicando nell'articolo apparso

sul settimanale L'__________ del 15 giugno 2000 sotto il titolo ¿AP 2, la

patate chaude de l'ONU¿ (pag. 27),

l'affermazione seguente: ¿La nouvelle de l'inculpation, fin juin, du patron de

la AP 2, AP 1, par le juge __________

__________ n'a pas franchi le seuil de tous les bureaux. Pourtant, elle est d'importance: l'homme, __________

d'origine, sera inculpé pour blanchissage d'argent et participation à une

organisation criminelle¿.

2. È accertato che la AO 1, __________, facendo

seguire l'intervista ¿Ils ont voulu fermer les yeux¿ all'articolo ¿AP 2, la patate

chaude de

l'ONU¿

apparso sul settimanale L'__________

del 15 giugno 2000 ha leso illecitamente la personalità di AP 1 e della AP 2 (ora

AP 2), __________.

3. È

ordinato alla AO 1 di pubblicare a sue spese sul settimanale L'__________,

entro tenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nella

medesima o in un'analoga rubrica di quella originaria, il testo che segue su

almeno mezza pagina:

La première

Chambre civile du Tribunal d'appel du Canton du Tessin

statuant par

jugement du 20 mars 2006

dans la cause

AP 1, __________,

et

AP 2 (actuellement

AP 2), __________

contre

AO 1, __________,

a prononcé:

1. Il est

constaté que AO 1, __________, a porté atteinte de manière illicite à la

personnalité de AP 1, en publiant, dans l'article paru sur le périodique L'__________

du 15 juin 2000 sous le titre ¿AP

2 la patate chaude de l'ONU¿ (p.

27), l'affirmation suivante: ¿La nouvelle de l'inculpation, fin juin, du patron

de la AP 2, AP 1, par le juge __________ __________ (¿). Pourtant, elle est

d'importance: l'homme, __________ d'origine, sera inculpé pour blanchissage d'argent

et participation à une organisation criminelle (...)¿.

2. Il est

constaté que AO 1, __________, en plaçant l'interview ¿Ils ont

voulu fermer les yeux¿ à la suite de l'article ¿AP 2, la patate chau­de de

l'ONU¿ publiée sur le périodique L'__________ du 15 juin 2000 a porté

atteinte de manière illicite à la personnalité de AP 1 et de la AP 2 (actuellement

AP 2, __________.

4. La tassa di giustizia di fr. 4000.¿ e

le spese, da anticipare dagli attori in solido, sono poste per metà a carico

degli attori in solido e per l'altra metà a carico della convenuta, compensate

le ripetibili.

II. Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2050.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

2100.¿

sono

posti per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto a carico della

convenuta, che rifonderà alle controparti fr. 2200.¿ complessivi per ripetibili

ridotte.

III. Intimazione

a:

¿;

¿.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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