11.2004.36
accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa
20 marzo 2006Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.36
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, ICCA
Titolo:
accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
a cpv. 1 cf. 3 CC
art. 28a cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2004.36
Lugano
20 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.9 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione del 3 gennaio 2001 da
AP
1 , e
AP 2
(patrocinati
dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 marzo 2004 presentato da AP 1 e dalla AP 2
contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2000 è apparso nella
rubrica ¿__________¿ del settimanale L'__________, pubblicato dalla AO 1,
un articolo senza firma intitolato ¿AP 2, la patate chaude de l'ONU¿ (pag. 27),
come pure, sotto il titolo ¿Ils ont voulu fermer les yeux!¿ (pag. 29), un'intervista
di ¿__________¿ a __________, professore all'Istituto di criminologia di __________
e autore del libro ¿La mafia albanaise, une menace pour l'Europe¿. Nel primo
articolo si narrava che AP 1, amministratore unico della AP 2 (ora AP 2), era oggetto
di un'inchiesta penale aperta a __________ per riciclaggio e partecipazione a organizzazione
criminale. Si raccontava inoltre che l'ONU e l'UNMIK, impegnate nella lotta
contro il crimine organizzato in Kosovo, evitavano ogni collaborazione con la AP
2, la più grande impresa di costruzioni del paese. Nel secondo articolo
l'intervistato riferiva della mafia albanese nel Kosovo, dell'incapacità delle
forze ONU di combatterla efficacemente e dell'espansione di tale fenomeno in
tutt'Europa.
B. Il 3
gennaio 2001 AP 1 e la AP 2 hanno convenuto la AO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse accertata una lesione della loro
personalità avvenuta per mezzo del primo articolo, attraverso l'illiceità delle
seguenti affermazioni: ¿AP 1 sarebbe stato incolpato dal giudice __________ per
il reato di partecipazione a un'organizzazione criminale¿, ¿il nome della AP 2
è su tutte le bocche della polizia¿, ¿l'ONU e/o l'UNMIK hanno tacitamente
deciso di non avere contatti con la AP 2¿, ¿l'ONU ha bloccato un progetto di
banca avanzato dalla AP 2¿ e ¿__________, responsabile dell'UNMIK, è montato in
collera nell'apprendere che la AP 2 ha ristrutturato un cinema a Pristina¿.
Essi hanno chiesto inoltre che fosse accertata una lesione della loro
personalità per avere, la convenuta, creato fallacemente ¿l'impressione e
sottinteso un collegamento¿ tra loro e il crimine organizzato e per avere
accostato i due articoli, suscitando l'impressione di un loro collegamento con
la mafia del Kosovo. Gli attori hanno chiesto infine che la convenuta fosse
condannata a versare fr. 100 000.¿ a AP 1 e fr. 50 000.¿ alla AP 2 per torto morale, con pubblicazione integrale del
dispositivo della sentenza sull'__________.
C. Nella
sua risposta del 30 marzo 2001 la convenuta ha proposto di respingere la petizione.
Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo
il 27 e il 30 maggio 2003 memoriali conclusivi nei quali hanno riconfermato le
loro domande. Statuendo il 19 febbraio 2004, il Pretore ha respinto la petizione
e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 4000.¿, a carico degli
attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 10 000.¿ per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 (già AP 2) sono insorti con un appello
dell'11 marzo 2004 nel quale postulano l'accoglimento della petizione, salvo ridurre
la pretesa di risarcimento per torto morale a fr. 10 000.¿ per AP 1 e a
fr. 5000.¿ per la AP 2, con relativa riforma del giudizio pretorile. Nelle
sue osservazioni del 29 aprile 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata.
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto che in concreto gli attori non avevano dimostrato,
nell'ambito dell'azione promossa a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC,
un interesse attuale all'accertamento della lesione della loro personalità, tanto
meno a distanza di sei mesi dall'apparizione del servizio giornalistico. A suo
avviso l'interesse attuale all'accertamento non poteva dirsi presunto neppure
per la gravità dell'offesa, l'articolo censurato non risultando ledere la
personalità degli attori. I fatti riportati si iscrivevano in un contesto di
situazioni che avevano visto gli attori oggetto di procedimenti penali per
riciclaggio a __________, si riferivano a vicende che avevano già largamente
interessato i media nazionali e internazionali per la notorietà dei personaggi,
evocavano l'attività degli attori nel Kosovo e le loro relazioni con le forze
dell'ONU (circostanze riconosciute da AP 1), trovavano riscontro in documenti
ufficiali (come un rapporto del 12 marzo 1999 dell'Ufficio federale di polizia sul
crimine organizzato nell'ex Unione Sovietica) ed erano il risultato delle
indagini svolte dalla giornalista sul posto anche presso impiegati della AP 2.
Le frasi menzionate dagli attori ¿ ha continuato il primo giudice ¿ non ledono
illecitamente la personalità, la reputazione o l'onore, poiché non contengono le
falsità loro attribuite e non toccano questioni rilevanti, di modo che l'informazione
non può dirsi viziata nei suoi tratti essenziali. Quanto all'intervista, essa
non menziona gli attori né riferisce di circostanze trattate nell'articolo che
precede, non potendosi ravvisare una lesione della personalità nella mera ¿giustapposizione¿
dell'intervista con l'articolo. Donde, in definitiva, il rigetto della petizione.
2. Gli
appellanti ribadiscono che l'insieme del servizio giornalistico desta nel
lettore medio l'impressione che essi siano legati al crimine organizzato, tanto
più che l'intervista pubblicata traccia un indebito parallelo fra loro medesimi
e la mafia albanese. Essi fanno notare come nel titolo e nel sottotitolo la AP
2 sia definita una ¿patata bollente¿ e ¿spina nel piede¿ dell'ONU, dando una
descrizione falsa dei rapporti fra la ditta e l'organizzazione internazionale.
Passate in rassegna le affermazioni ritenute lesive, essi rilevano che la
convenuta non ne ha dimostrato la veridicità, non potendosi dar credito a un
documento anonimo come un preteso rapporto dell'Ufficio federale di polizia o la
testimonianza di una giornalista che, essendo l'autrice del pezzo, è personalmente
interessata nella lite. Né può essere negata l'esistenza di un interesse
attuale all'accertamento della lesione. A loro dire, il servizio si inserisce
in una campagna diffamatoria orchestrata dalla casa editrice, che in due
precedenti occasioni aveva già dovuto riconoscere la propria colpa firmando
transazioni giudiziali. Essi postulano pertanto l'accoglimento della petizione,
salvo ridurre le richieste di risarcimento per torto morale.
3. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità
può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque
partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di
proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che
la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di
risarcimento del danno e di riparazione del torto morale (disciplinate dagli
art. 41 segg. CO) e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle
disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
Tali norme possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone
giuridiche (DTF 95 II 488 consid. 4, 97 II 99 consid. 2).
Vi è
offesa alla personalità ¿ in particolare ¿ quando una persona è lesa nell'onore,
ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode (DTF
127 III 487 consid. 2b/aa). Determinante per giudicare se una dichiarazione sia
lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione
stessa nella sua globalità (DTF 127 III 487 consid. 2b/aa, 126 III 213 consid.
3a in fine, 111 II 211 consid. 2, 107 II 4 consid. 2). La pubblicazione di uno
scritto può essere lesiva della personalità o per i fatti esposti o per
l'apprezzamento di quei fatti (DTF 126 III 306 consid. 4b). Un'allegazione di
fatti inesatti è già di per sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307
consid. 4b/aa), ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o
le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come erroneo
nel suo insieme. A tal fine occorre che esso sia viziato nei suoi tratti
essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica
cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la
reputazione (DTF 129 III 51 consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Se i fatti
sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione
della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o
privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile
poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 129 III 531 consid.
3.1 con riferimenti).
4. Per quanto riguarda l'interesse attuale all'accertamento
della lesione, gli appellanti fanno valere che esso è presunto ¿ come in
concreto ¿ nel caso di gravi attacchi alla personalità e all'onore, per tacere
del rischio che in futuro altri giornalisti, stante l'uso di attingere a
materiale già pubblicato, si sentano in diritto di riprendere le affermazioni
contenute nell'articolo. Essi adducono inoltre che la loro notorietà ha suscitato
nel lettore medio un'attenzione tale da imprimere nella memoria le accuse loro
rivolte e che l'attività della AP 2, la quale ha sempre operato anche con enti
pubblici, ne esce seriamente danneggiata. Rilevano infine di
avere reagito non appena avuta conoscenza della pubblicazione. La
convenuta ribadisce, da parte sua, che gli attori non hanno reso verosimile, a
sei mesi dalla pubblicazione, il perdurare di effetti pregiudizievoli, tanto
più che in concomitanza con l'arresto di __________ erano apparsi allora sulla
stampa nazionale e internazionale innumerevoli servizi giornalistici al loro riguardo.
Essi reputano che, ad ogni modo, con la notoria archiviazione del procedimento
penale da parte della Procura pubblica __________ tali fatti hanno perso ogni
attualità e non confortano l'ipotesi di ulteriori pubblicazioni.
a) L'azione di accertamento prevista dall'art. 28a cpv. 1 n. 3
CC tende a far constatare il carattere illecito di una lesione che ¿ come detto
(consid. 3) ¿ ¿continua a produrre effetti molesti¿. Stando alla giurisprudenza
meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio
conseguente alla lesione continuasse a esplicare tali effetti al momento del
giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3), salvo che la lesione fosse tanto grave da
far presumere il sussistere della turbativa (DTF 122 III 453 consid. 2b e 2c,
123 III 389 consid. 4c). La prassi attuale prescinde dalla gravità della
lesione. L'azione di accertamento è proponibile ¿ oggi ¿ ogni qual volta l'attore
dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione
pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità
della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non
siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e
significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa).
b) La
circostanza che in concreto fossero trascorsi sei mesi dall'apparizione dell'articolo
al momento in cui gli attori hanno promosso causa ancora non significa,
contrariamente all'opinione del Pretore, che non sussistesse più alcuna molestia.
Del resto l'azione di accertamento è imprescrittibile (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione,
pag. 206 n. 607a) e la giurisprudenza ammette che un inconveniente può
perdurare anche a distanza d'anni (DTF 104 II 4 nel mezzo, 234 consid. 5a; cfr. Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 154 n. 580). Certo, incombe al leso rendere verosimile l'interesse all'accertamento
di una lesione della personalità avvenuta nel passato (v. Lüchinger, Die weiterhin störende
Auswirkung einer Personlichkeitverletzung als Voraussetzung der Feststellungsklage
nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB in: Privatrecht im Spannungsfeld
zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Festschrift für
Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 126
in alto). Per converso, poco importa che in quello stesso periodo gli attori siano
stati oggetto di altre pubblicazioni (doc. 3, 4), la liceità delle quali non è
in discussione.
c) La
convenuta sostiene che in seguito all'archiviazione del procedimento penale a
carico degli attori a __________ i media e il pubblico hanno perduto interesse
all'argomento. L'assunto, oltre che nuovo, non basta tuttavia per privare di
ogni apprezzabile rilievo le notizie riportate nell'articolo. Intanto l'attività
degli attori nel Kosovo e le relazioni con la locale amministrazione ONU sono
sostanzialmente estranee all'oggetto del procedimento aperto nel Canton __________.
Inoltre non bisogna dimenticare che in concreto gli attori ¿ soggetti di
pubblica notorietà ¿ sono stati accusati di un fatto grave come quello di
essere sotto inchiesta per un crimine punito con la reclusione. Anche qualora una
nuova pubblicazione sull'argomento non appaia più verosimile, in circostanze
siffatte rimane nel pubblico, anche a distanza di mesi, l'impressione alterata
lasciata dalla notizia. L'azione di accertamento serve in tali casi a
riabilitare la vittima (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 205 seg. n. 606). Ne segue che in concreto le circostanze non
possono dirsi mutate al punto che la lesione abbia perso ogni interesse e significato.
5. Gli
appellanti fanno valere che l'articolo in rassegna lede la loro personalità sia
per la cattiva impressione lasciata nel complesso, sia per le varie
affermazioni offensive della loro reputazione. L'accostamento dei due articoli
li renderebbe gravemente sospetti, agli occhi di un lettore medio, di essere in
collegamento con la mafia albanese. Essi chiedono inoltre di accertare
l'illiceità di svariate affermazioni, a loro dire false, contenute
nell'articolo. Ora, nella fattispecie il primo pezzo tratta dapprima le
vicissitudini di AP 1 e in seguito la situazione della AP 2 nel Kosovo. I due
temi vanno esaminati singolarmente.
a) Per
quel che riguarda AP 1, gli attori lamentano anzitutto che la convenuta abbia
scritto ¿AP 1, amministratore della AP 2, sarà incolpato per riciclaggio di
denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale dal giudice __________ __________¿
(doc. B, pag. 27 righe 7 a 10), ricordando che il procedimento penale a carico di
lui verteva solo su riciclaggio di denaro per ¿commissioni¿ versate allo scopo
di ottenere appalti in Russia. Il Pretore ha definito l'imprecisione irrilevante,
poiché l'interessato è stato effettivamente indagato per riciclaggio. La
convenuta non contesta che in realtà AP 1 era sotto inchiesta a __________ solo
per riciclaggio e che il procedimento è stato frattanto archiviato, ma reputa
l'imprecisione scusabile, poco importando distinguere ¿ a suo parere ¿ fra organizzazioni
criminali che si occupano di ripulire denaro e organizzazioni di stampo
mafioso. Essa sottolinea inoltre che l'interessato è stato oggetto di inchieste
di notorietà internazionale, come risulta anche dalla testimonianza resa da __________
(allora Procuratore pubblico), ed è stato indagato anche dall'Ufficio federale
di polizia per questioni legate al crimine organizzato.
Semplici
errori o imprecisioni giornalistici non bastano a inficiare di falso una
notizia (DTF 126 III 307 verso il basso). L'appartenenza a un'organizzazione criminale
configura tuttavia un reato punibile con la reclusione (art. 260ter CP) e
un'aggravante
per quanto riguarda il riciclaggio di denaro (art. 305bis cpv. 2 CP). Nella fattispecie non
risulta ¿ né la convenuta pretende ¿ che all'attore sia mai stata contestata,
come reato o mera aggravante, la partecipazione a un'organizzazione
criminale. L'inesattezza non può dunque dirsi trascurabile, tanto meno ove si
consideri che nell'ambito della cronaca giudiziaria il principio della presunzione
d'innocenza impone particolare cautela, soprattutto quando non è ancora
intervenuto nemmeno un giudizio di primo grado (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 54 ad art.
28 CC con rimandi). Quanto a AP 1, egli ha dato atto solo di essere stato
oggetto di inchieste approfondite a __________ (act. XII: interrogatorio
formale, risposte n. 14 e 15). Circa il rapporto dell'Ufficio federale di
polizia, del 12 marzo 1999 (doc. 2), a prescindere dal fatto che gli appellanti
ne contestano la portata (sotto, consid. 7e), la notizia riferita nell'articolo
in questione riguardava l'inchiesta promossa dal giudice istruttore __________
a __________ (doc. B, pag. 27 righe 4 e 5), di modo che non è dato a divedere
come il citato rapporto, inerente a indagini della polizia federale, possa
giustificare l'erronea informazione giornalistica. Per il resto, non fa dubbio
che simile affermazione induca un lettore medio ad accostare l'interessato a
una struttura organizzata dedita alla sistematica commissione di crimini.
Comporta dunque una lesione illecita della personalità di AP 1.
b) Per quanto concerne le affermazioni relative all'attività della AP
2 nel Kosovo, e in particolare le altre espressioni indicate dagli attori
(appello pag. 2 seg. e 7), di per sé le affermazioni ¿exactement ce que
redoutaient __________ et ses collaborateus [riferito al procedimento penale a
carico dell'attore aperto a __________] qui tentent désespérement de lutter
contre le crime organisé¿ (doc. B, righe 9 a 12), ¿décision
prise, tacitement¿ [riferito alla decisione dell'amministrazione ONU in Kosovo
di non lavorare con la AP 2] (riga 43), ¿le projet de banque (sic!) déposé par
la société tessinoise [riferito alla AP 2] a-t-il été bloqué par l'ONU¿ (righe
42 a 44), ¿un groupe de cette envergure [riferito alla AP 2] peut réapparaître
sous n'importe quel nom¿ (righe 48 a 50) e ¿lorsque __________ s'est rendu
compte que le constructeur du cinéma était la AP 2, il est entré dans une
colère noire!¿ (righe 77 a 80) prese a sé stante non
possono dirsi lesive della personalità degli attori. Una connotazione negativa
può invece essere ravvisata nella dichiarazione ¿son nom [riferito alla AP 2]
est dans toutes les bouches policières¿ (righe 16 seg.), così come nelle
espressioni ¿patate chaude¿ e ¿sacrée épine dans le pied¿ riferite anch'esse
alla società, come la convenuta medesima riconosce (osservazioni, pag. 5 nel
mezzo).
6. A prescindere
dalla valutazione delle singole affermazioni, determinante è ad ogni modo l'impressione
suscitata nel lettore medio dalla notizia nella sua globalità (sopra, consid. 3).
Nella fattispecie l'articolista, premesso che l'amministrazione ONU nel Kosovo
era impegnata in una lotta serrata contro il crimine organizzato (doc. B, righe
11 seg.) e incontrava difficoltà nel trovare partner il cui passato fosse
estraneo a ogni implicazione criminale (righe 20 seg.), riferiva ¿ in sintesi ¿
che l'ONU stessa evitava intenzionalmente di collaborare con la AP 2 (righe 42
a 47), grossa impresa di costruzioni nel paese (righe 13 a 15). Egli afferma
inoltre che __________, responsabile della ricostruzione del Kosovo, era venuto
a sapere con disappunto che la AP 2 aveva ristrutturato per DM 250 000 un cinema
a Pristina (righe 77 a 80), ciò che aveva destato reazioni negative anche nei
funzionari della Confederazione, la quale partecipava al finanziamento dei
lavori (righe 81 a 86).
Per
quanto attiene all'intervista a __________, il testo esponeva la situazione nel
Kosovo in generale dopo l'arrivo delle forze di pace (KFOR), responsabili della
stabilità e della sicurezza nel paese, esponeva il fenomeno della mafia
albanese e soggiungeva che le organizzazioni internazionali erano impotenti
dinanzi alle bande del crimine. L'intervista non alludeva agli attori, né associava
il loro operato alla mafia albanese, ma graficamente figura nella medesima
rubrica dell'articolo che la precede (¿zoom politique¿) e si presenta come un
complemento del medesimo, tant'è che una freccia in calce alla pagina 27 indica
la continuazione del servizio (doc. B).
a) Già
Fatti
i due titoli a effetto ¿AP 2, la patate chaude de l'ONU¿ e ¿Ils ont voulu
fermer les yeux!¿ lasciavano capire che la AP 2 era una spina nel fianco per le
forze dell'ONU. Nel cappello che precede l'intervista, poi, si sottolineava che
l'ONU e la NATO erano sopraffatte dalla potente mafia albanese, subito dopo
avere spiegato alla fine dell'articolo precedente che __________ era adirato
perché la AP 2 aveva costruito un cinema a Pristina (anche con finanziamenti svizzeri
e inglesi). Benché d'indole generale, l'intervista si pone quindi in unità
tematica con l'articolo. E tale accostamento organico diffondeva, suo
complesso, un'immagine a dir poco sinistra degli attori. In sostanza, affermando
che nella ricostruzione del Kosovo l'ONU si trovava a combattere organizzazioni
criminali, che nel Kosovo la mafia albanese è tanto potente da controllare il
paese, che la AP 2 è la più grande impresa edile attiva nella provincia e che l'ONU
evita di collaborare con essa, il servizio giornalistico induceva il destinatario
medio, cioè non prevenuto e di adeguata cultura, a trarre l'ovvia conclusione che
la AP 2, il cui amministratore AP 1 sarebbe stato accusato di partecipazione a
organizzazione criminale, fosse legata alla mafia albanese del Kosovo.
b) Quanto
a AP 1, egli era citato nell'articolo come titolare dell'impresa: ¿le patron
de la firme tessinoise¿ (doc. B, sottotitolo), ¿patron de la AP 2¿ (righe 2
seg.), ¿proprietarie de la AP 2¿ (didascalia nella seconda colonna). Inoltre
gli si attribuiva un ruolo attivo nella gestione dell'impresa in Kosovo, riportando
le asserzioni di un funzionario ONU, secondo cui ¿AP 1 est venu nous voir il y
a quelques mois en disant: ¿Je suis riche, j'ai des millions à investir ici!¿ [...] Il s'intéressait à tout, à la construction d'hôtels, à la
rénovation du centre de télécommunications de Pristina, aux routes¿ (righe 21 a
29). La losca immagine della società andava dunque di pari passo con
quella del suo proprietario e dirigente. Nelle condizioni descritte non fa dubbio pertanto che l'accostamento dell'articolo e
dell'intervista induceva il lettore alla conclusione univoca che gli attori erano
dediti ad affari poco puliti, fossero di moralità quanto meno dubbia e agissero
senza scrupoli. L'impressione globale suscitata nel pubblico dall'articolo e
dall'intervista è dunque lesiva della reputazione e della personalità della
società e di AP 1.
7. La
convenuta assume che i fatti riportati nell'articolo derivavano da fonti
ufficiali, sicché andavano riferiti per dovere di cronaca (art. 28 cpv. 2 CC),
e che il servizio d'attualità si fondava su accertamenti eseguiti da una giornalista
nel Kosovo, oltre che su informazioni raccolte presso un funzionario dell'ONU. La
convenuta ribadisce inoltre la validità del rapporto dell'Ufficio federale di
polizia sul crimine organizzato nell'ex Unione Sovietica. Ora, dagli atti
risulta che __________, autrice dell'articolo, si era effettivamente recata nel
Kosovo per fare il punto della situazione a un anno dalla fine della guerra e lì
aveva constatato che l'amministrazione ONU incaricata della ricostruzione del
paese incontrava problemi di mafia (domande rogatoriali, risposte n. 2 e 3).
Essa ha dichiarato che durante il suo soggiorno di 15 giorni nella provincia
era venuta a sapere che la reputazione della AP 2 era cattiva e che alcuni esponenti
dell'ONU diffidavano della società (risposta n. 12). Ciò le era stato rivelato
in particolare da un funzionario, __________, di cui nell'articolo riportava le
dichiarazioni (risposte n. 12 e 13). La giornalista ha confermato anche le confidenze
ottenute da impiegati della AP 2 nel Kosovo, senza tuttavia poter indicare i
loro nomi (risposta n. 8).
Gli
appellanti obiettano che la giornalista ¿ autrice dell'articolo ¿ è
personalmente interessata all'esito della lite, che la sua testimonianza si
limita a riportare dichiarazioni di terzi e che le opinioni personali di un
funzionario dell'ONU non possono essere attribuite all'organizzazione
internazionale. In realtà poco giova sapere se __________ abbia riportato testualmente
le dichiarazioni delle sue fonti (sentenza del Tribunale federale 5C.167/ 2003
del 23 settembre 2004 = DTF 131 III 23, consid. 9.2 non pubblicato), giacché un
articolista risponde del proprio operato anche quando si limita a riprendere
fedelmente formulazioni di terzi (DTF 126 III 307 consid. 4b/aa con
riferimenti; Tercier, Le nouveau
droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 120 n. 867), salvo che si tratti di
comunicati di importanti agenzie stampa internazionali o di comunicati
ufficiali (Barrelet, Droit de la
communication, Berna 1998, pag. 381 n. 1318). In concreto non risulta che l'ONU
o altre organizzazioni internazioni abbiano dichiarato ufficialmente quanto sta
scritto nell'articolo e nemmeno che __________ abbia esposto a titolo ufficiale
la posizione dell'amministrazione ONU nel Kosovo. Anzi, alcune affermazioni riportate
nel pezzo sono state recisamente smentite dall'attore nel suo interrogatorio
formale (act. XII, risposte n. 17 a 19). La deposizione della giornalista non basta
dunque a dimostrare l'ufficialità delle notizie diffuse, che non trovano alcun altro
riscontro agli atti. Non è escluso, certo, che durante il suo soggiorno nel Kosovo
la giornalista abbia scoperto fatti e raccolto orientamenti ostili alla AP 2 e
a AP 1. In mancanza di conferme ufficiali, tuttavia, essa avrebbe potuto
riferire del sospetto che gli attori fossero in qualche modo legati al crimine
organizzato nel Kosovo e al fenomeno della mafia albanese solo facendo capire
in modo sufficientemente chiaro per un lettore medio che si trattava di voci (sentenza
del Tribunale federale inc.5C.179/2004 del 3 febbraio 2005, consid. 4.2.2, commentata
in: Medialex 2005 pag. 111). Dall'articolo si arguisce invece il contrario.
Quanto al
rapporto 12 marzo 1999 dell'Ufficio federale di polizia sul crimine organizzato
nell'ex URSS (doc. 2), gli appellanti fanno valere che è privo di firma e che
in due dichiarazioni (del 27 dicembre 1999 e del 14 marzo 2000) il sostituto
del Procuratore generale della Confederazione aveva confermato non essere stato
aperto alcun procedimento penale a loro carico, per tacere del fatto che le
illazioni di un'autorità amministrativa non sono una prova. Come osservano le
convenute, nella misura in cui gli attori eccepiscono il menzionato rapporto di
Considerandi
falso, avrebbero dovuto procedere a norma degli art. 216 segg. CPC. Ciò che non
hanno fatto. Un'altra questione è valutare, secondo libero apprezzamento (art.
90.
CPC), l'attendibilità del documento. Ora, che l'atto non rechi la firma del
redattore non è determinante, il rapporto emanando in ogni modo dall'¿Office
fédéral de la police, Office central analyse criminelle, Le Chef¿ (doc. 2, pag.
26.
in fondo). Né appare di rilievo che il Ministero pubblico della Confederazione
non abbia aperto un procedimento penale a carico degli interessati (doc. E e D)
o che il documento fosse destinato a uso interno (cfr. Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 380 n.
1310). Quanto al contenuto del rapporto, esso non costituisce ¿ con tutta
evidenza ¿ un mezzo di prova, ma è pur sempre opera di un'autorità federale. Il
fatto è che tale documento riferisce di indagini sulle attività degli attori in
Russia, suggerendo un coinvolgimento in attività criminali riconducibili a __________
e al crimine organizzato in quel paese. Il rapporto, per contro, non contiene
indicazione alcuna sulle attività della AP 2 nel Kosovo, sulle relazioni della
medesima con la locale amministrazione ONU o su eventuali legami con il crimine
organizzato kosovaro o albanese. Gli unici accenni a un possibile coinvolgimento
della AP 2 in attività losche nell'ex Iugolslavia si limitano a mere
supposizioni, per quanto sensate siano (doc. 2, pag. 25 a metà). Il rapporto non
è pertanto atto a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nel servizio.
Gli
articoli apparsi su __________ il 16 e il 19 gennaio 2001 non sono di
maggior ausilio. Essi riferivano unicamente del procedimento penale per
riciclaggio avviato dalla magistratura __________ (doc. 3 e 4), così come di
due verbali d'interrogatorio risalenti all'autunno del 1992 nell'ambito di un procedimento
penale per violazione del segreto d'ufficio e reati contro l'onore aperto a
carico di un giudice istruttore bernese (doc. 6 e 7). Né sono d'aiuto le testimonianze
di __________ e __________ (verbali del 16 gennaio 2003), i quali neppure accennano
alla questione. In definitiva, mancando la prova circa l'esattezza dei fatti
riportati dall'articolo, la pubblicazione non risulta giustificata dal mandato
d'informazione della stampa e la lesione va considerata illecita.
8.
La
convenuta eccepisce che AP 1 è persona già nota al pubblico per le sue attività
imprenditoriali, per le sue frequentazioni mondane e per il suo coinvolgimento in
inchieste penali sul piano internazionale. A suo parere espressioni che coinvolgono
persone di tale notorietà sono da considerarsi lecite se compatibili in buona
fede con fatti conosciuti e con le vicende cui si riferiscono. L'argomentazione
non può essere condivisa. È vero che le cosiddette ¿personalità pubbliche¿, quelle
che per la loro attività hanno acquisito ¿ durevolmente o anche solo temporaneamente
¿ notorietà pubblica, sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro
personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto attiene agli avvenimenti
della loro vita pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa;
Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
pag. 180 n. 561 e 561a). AP 1 è un uomo conosciuto dal pubblico,
anche a livello internazionale. Nondimeno, ove la
stampa intenda riferire che una persona è sospettata di avere delinquito o che
terzi sospettano tale persona di avere delinquito, il giornalista deve usare
una formulazione che faccia capire con sufficientemente chiarezza al lettore
medio come per il momento si tratti di meri sospetti e di semplici supposizioni
(DTF 126 III 307 consid. 4b/aa con rimandi; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, § 7 pag.
201.
n. 17). Nella fattispecie il servizio giornalistico ha
messo gli attori in dubbia luce senza che la convenuta abbia recato la prova dell'esattezza dei fatti riportati dall'articolo. La lesione
della personalità non può pertanto ritenersi lecita.
9.
Gli attori postulano un'indennità per torto morale, facendo valere
la gravità dell'offesa, la pena psicologica e la sofferenza morale subìta, come
pure il danno d'immagine, amplificato dalla loro notorietà e dalla diffusione
del settimanale, che rischia di essere correlata per anni al fenomeno del
crimine organizzato e della mafia albanese. Essi sottolineano poi la
responsabilità ¿ dolosa e non solo colposa ¿ dell'editrice, responsabile anche
di altri attacchi alla loro reputazione avvenuti con due articoli apparsi sul
settimanale __________ il 12 giugno 1992 e il 26 marzo 1999 e uno pubblicato su
L'__________ il 29 giugno 2000. Ricordano che tali episodi, di cui uno per
gli stessi fatti riportati dell'articolo in esame, hanno dato luogo a procedure
giudiziarie finite in transazioni giudiziali nell'ambito delle quali la
convenuta ha ammesso la propria responsabilità versando loro risarcimenti di
fr. 30 000.¿, rispettivamente fr. 25 000.¿, mentre l'ultimo è
attualmente pendente davanti alla Camera civile di appello (inc. 11.2004.35).
Pur rinunciando a gran parte della somma richiesta con la petizione
(complessivamente fr. 150 000.¿), essi reputano che un indennizzo di fr. 10 000.¿ a AP 1 e
uno di fr. 5000.¿ alla società anonima sia commisurato alla gravità
dell'offesa. Le rivendicazioni cadono nel vuoto. Ammesso e non concesso che le
transazioni citate sostanzino una colpa delle convenute, nell'appello gli
attori non spendono una parola per indicare quali prove avvalorerebbero
concretamente la particolare sofferenza patita. Il versamento di un'indennità
non è la regola: spetta al richiedente dimostrare il grave patimento sofferto
(RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 7). In proposito nulla si desume dagli
atti. Al riguardo l'appello non ha possibilità di successo.
10.
Da ultimo gli appellanti chiedono che sia ordinata la pubblicazione
dell'odierno dispositivo sull'__________. La convenuta nega ogni lesione
illecita della personalità, facendo valere che in ogni caso l'eventuale
pubblicazione deve raggiungere la stessa cerchia di lettori. Ora, giusta l'art.
28a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può
chiedere che una rettifica o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la
lesione della personalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la
misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del
pregiudizio. Ove l'attore postuli la pubblicazione del dispositivo, spetta poi
al giudice, che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove
e come ciò debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con
riferimenti). Dato quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo
sul settimanale che ha leso la personalità degli attori risulta senza dubbio
una misura idonea e proporzionata per riparare il torto. Dovendosi raggiungere
nella misura del possibile coloro che hanno letto l'articolo (DTF 126 III 216
consid. 5a), nella fattispecie appare adeguato che l'attuale dispositivo sia
pubblicato nella medesima o in un'analoga rubrica del settimanale L'__________
e che occupi almeno mezza pagina.
11.
Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio,
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti risultano
parzialmente vittoriosi sull'accertamento relativo alla lesione della personalità
e sulla pubblicazione del dispositivo, ma escono sconfitti sulla riparazione
del torto morale. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di addebitare loro un
terzo degli oneri processuali, con obbligo per la convenuta di rifondere agli
attori un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio
impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima
sede che, considerati gli importi chiesti per torto morale (fr. 150 000.¿
complessivi), si legittima di suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando
le ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata così riformata:
1. È accertato che la AO 1, __________, ha
leso illecitamente la personalità di AP 1, pubblicando nell'articolo apparso
sul settimanale L'__________ del 15 giugno 2000 sotto il titolo ¿AP 2, la
patate chaude de l'ONU¿ (pag. 27),
l'affermazione seguente: ¿La nouvelle de l'inculpation, fin juin, du patron de
la AP 2, AP 1, par le juge __________
__________ n'a pas franchi le seuil de tous les bureaux. Pourtant, elle est d'importance: l'homme, __________
d'origine, sera inculpé pour blanchissage d'argent et participation à une
organisation criminelle¿.
2. È accertato che la AO 1, __________, facendo
seguire l'intervista ¿Ils ont voulu fermer les yeux¿ all'articolo ¿AP 2, la patate
chaude de
l'ONU¿
apparso sul settimanale L'__________
del 15 giugno 2000 ha leso illecitamente la personalità di AP 1 e della AP 2 (ora
AP 2), __________.
3. È
ordinato alla AO 1 di pubblicare a sue spese sul settimanale L'__________,
entro tenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nella
medesima o in un'analoga rubrica di quella originaria, il testo che segue su
almeno mezza pagina:
La première
Chambre civile du Tribunal d'appel du Canton du Tessin
statuant par
jugement du 20 mars 2006
dans la cause
AP 1, __________,
et
AP 2 (actuellement
AP 2), __________
contre
AO 1, __________,
a prononcé:
1. Il est
constaté que AO 1, __________, a porté atteinte de manière illicite à la
personnalité de AP 1, en publiant, dans l'article paru sur le périodique L'__________
du 15 juin 2000 sous le titre ¿AP
2 la patate chaude de l'ONU¿ (p.
27), l'affirmation suivante: ¿La nouvelle de l'inculpation, fin juin, du patron
de la AP 2, AP 1, par le juge __________ __________ (¿). Pourtant, elle est
d'importance: l'homme, __________ d'origine, sera inculpé pour blanchissage d'argent
et participation à une organisation criminelle (...)¿.
2. Il est
constaté que AO 1, __________, en plaçant l'interview ¿Ils ont
voulu fermer les yeux¿ à la suite de l'article ¿AP 2, la patate chaude de
l'ONU¿ publiée sur le périodique L'__________ du 15 juin 2000 a porté
atteinte de manière illicite à la personnalité de AP 1 et de la AP 2 (actuellement
AP 2, __________.
4. La tassa di giustizia di fr. 4000.¿ e
le spese, da anticipare dagli attori in solido, sono poste per metà a carico
degli attori in solido e per l'altra metà a carico della convenuta, compensate
le ripetibili.
II. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2050.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
2100.¿
sono
posti per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto a carico della
convenuta, che rifonderà alle controparti fr. 2200.¿ complessivi per ripetibili
ridotte.
III. Intimazione
a:
¿;
¿.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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