11.2004.38
Contestazione delle spese peritali
15 settembre 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2004.38
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, ICCA
Titolo:
Contestazione delle spese peritali
PROTEZIONE DEL FIGLIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 33 LTG
Incarto n.
11.2004.38
Lugano
15 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
344.2000/R.30-31.2002 (protezione del figlio) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 ) e
__________,
(patrocinato dall' , )
alla
Commissione tutoria regionale 4,
riguardo ai
figli M__________ (1995) e S__________ (1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 febbraio
2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal
matrimonio tra __________ (1972) e AP 1 (1971) sono nati M__________ (1995) e S__________
(1997). Nell'ottobre del 2000 AP 1 ha segnalato al Ministero pubblico presunti
abusi sessuali commessi da suo padre su M__________ e S__________. In esito a
tale segnalazione e constatata una situazione di trascuratezza familiare, il 6
novembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha disposto il collocamento
dei figli a tempo indeterminato nella __________ di __________ e ha affidato
al __________ di __________, diretto da __________ (che già aveva avuto modo di
occuparsi dei bambini su incarico del marito), il compito di proseguire il
“sostegno educativo per un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un
eventuale abuso subito dai minori”, con l'invito a consegnare un “rapporto intermedio”. AP 1 ha poi ritrattato ogni accusa. Con decreto del 31 gennaio
2001 il Ministero pubblico ha deciso il non luogo a procedere nei confronti del
nonno materno.
B. Il
21 marzo 2001 __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale 4 un
rapporto in cui ha espresso il “pieno convincimento”
che i minori fossero stati oggetto di gravi abusi psicologici, fisici e
sessuali. La Commissione tutoria ha inviato il rapporto al Ministero pubblico,
che in mancanza di indizi concreti ha comunicato il 14 maggio 2001 di
rinunciare a riaprire l'inchiesta. L'11 giugno 2001 AP 1 è poi stata condannata
per denuncia mendace e falsa testimonianza. Su richiesta di __________ e AP 1,
nel frattempo separatisi, con decisione del 27 luglio 2001 la Commissione
tutoria ha incaricato il __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
di eseguire una valutazione psicodiagnostica sui bambini “per confermare o negare
l'asserito abuso sessuale”. Il perito ha presentato un referto del 14 dicembre
2001 in cui ha confermato il profondo disagio dei ragazzi, pur non potendo
affermare la perpetrazione di abusi. I genitori sono stati ascoltati dalla
Commissione tutoria il 4 febbraio 2002 e l'8 febbraio successivo si è tenuta la
delucidazione orale del referto.
C. Con
decisione del 4 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale ha privato i genitori
della custodia parentale, ha confermato il collocamento dei figli alla __________,
ha disposto un sostegno psicologico per i minori, ha ordinato una sorveglianza
da parte dell'istituto (con obbligo di allestire rapporti mensili), ha
incaricato il Servizio sociale di __________ di elaborare un progetto di collocamento
dei ragazzi presso terzi, ha disciplinato le relazioni personali tra genitori e
figli e ha posto le spese del collocamento, “le altre annesse”, gli onorari di __________
e del __________, così come la tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dei
genitori in ragione di metà ciascuno.
D. Contro la decisione predetta sono insorti entrambi i genitori
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele. Nel suo
ricorso dell'8 maggio 2002 __________ ha contestato – fra l'altro – l'addebito
delle “altre spese annesse”, poiché indeterminate, e delle spese dovute al
referto di __________, giudicato inutile, chiedendo altresì di ridurre l'onorario
del __________. Analoghe domande ha formulato AP 1 nel suo ricorso del 10
maggio 2002. Con risposta del 10 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale
ha proposto di respingere i ricorsi. __________ e AP 1 hanno instato da parte
loro, il 1° luglio e il 18 luglio 2002, per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Il 24 novembre 2003 da AP 1 ha poi presentato un'istanza di
restituzione in intero per produrre nuove prove.
E. Congiunti
Fatti
i due procedimenti, con decisione del 20 febbraio 2004 l'autorità di vigilanza
ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi”, nel senso che ha dichiarato
irricevibili le contestazioni sulle spese di collocamento, ha suddiviso tra i
ricorrenti in ragione di metà ciascuno il compenso spettante a __________, ha
riconosciuto al __________ un onorario di fr. 15 000.– ripartito a metà
fra i ricorrenti e ha respinto l'istanza di restituzione in intero. AP 1 è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo
beneficio è stato negato a __________.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 marzo 2004 nel
quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il
giudizio impugnato sia riformato annullando “qualsiasi riferimento alle spese
di collocamento alla __________ e delle altre spese annesse” e qualsiasi
addebito relativo al costo del rapporto stilato da __________. In subordine
essa postula l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero e il rinvio
degli atti all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio sulle spese relative al
rapporto di __________. La Commissione tutoria regionale non ha presentato
osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro
venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è
quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Ammissibili
in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC e del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) sono altresì
i nuovi documenti prodotti dall'appellante (linee guida per l'elaborazione di
una perizia a cura del segretariato della Commissione di esperti del Servizio
psichiatrico forense di Zurigo, proposta di linee guida per la realizzazione di
perizie inviatagli dal Servizio di medicina penitenziaria degli Ospedali universitari
di Ginevra e un formulario dell'Assicurazione invalidità per l'incarico di
perizie psichiatriche).
2.
L'appellante
rimprovera anzitutto all'autorità di vigilanza di avere rifiutato talune prove
da lei notificate, come l'ispezione dell'albo delle professioni sanitarie, l'acquisizione
agli atti di un articolo di giornale e il richiamo di incarti riguardanti i procedimenti
amministrativi e penali avviati nei confronti di __________ per esercizio
abusivo di attività nel campo della psicoterapia. Tali prove sarebbero state
superflue. Che __________ non sia mai stata iscritta all'albo degli operatori
sanitari non è stato revocato in dubbio neppure dall'autorità di vigilanza
(appello, pag. 15). Notori sono poi i fatti riportati nell'articolo di stampa
prodotto dall'appellante, così come la circostanza (apparsa anch'essa sulla stampa)
che il giudice della Pretura penale ha accolto il 5 agosto 2004 un ricorso di __________,
annullando una decisione con cui la Sezione sanitaria cantonale constatava che
essa aveva esercitato pratiche psicoterapeutiche senza autorizzazione. Ciò
premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.
3.
Litigioso
rimane in questa sede l'addebito delle spese occasionate dal collocamento dei
figli alla __________ e di quelle per la stesura del rapporto di __________. Ricordato
che le contestazioni sull'obbligo di mantenimento dei figli competono al
giudice civile, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che non spettasse all'autorità
tutoria stabilire chi debba sopportare nella fattispecie le spese del
collocamento, quale sia il relativo ammontare o a quanto ascenda la
partecipazione di ogni genitore, onde l'irricevibilità delle contestazioni
sollevate dai ricorrenti. Quanto all'onorario di __________, essa ha respinto
la restituzione in intero postulata dalla ricorrente per produrre nuove prove,
rilevando che il mandato di “approfondimento [del]l'ipotesi di un eventuale
abuso sui minori” conferito dall'autorità tutoria non presupponeva particolari
titoli di studio, né il non luogo a procedere decretato dall'autorità penale
era vincolante. Inoltre lo stesso __________ aveva diagnosticato ai ragazzi
traumi d'indole sessuale, sicché non vi era motivo per rifiutare l'onorario a __________.
L'autorità di vigilanza ha invitato nondimeno la Commissione tutoria regionale
a dedurre dalla nota professionale di complessivi fr. 9533.85 le spese dovute
agli approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a specialisti
senza essere stata previamente autorizzata.
4.
Per
quel che riguarda le spese del collocamento, l'appellante fa valere che l'autorità
di vigilanza, accertata l'incompetenza per materia della Commissione tutoria
regionale, avrebbe dovuto annullare il dispositivo n. 6 della decisione
impugnata. La critica non è priva di fondamento. L'autorità di vigilanza si è
limitata in effetti a dichiarare irricevibili le contestazioni dei ricorrenti sulle
spese di collocamento (dispositivo n. 1.1), rilevando – a giusto titolo – che sulle
questioni legate al mantenimento dei figli può statuire solo il giudice civile,
non l'autorità amministrativa (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Coerentemente essa non avrebbe
dovuto perciò limitarsi a dichiarare il ricorso “evaso ai sensi dei considerandi”,
ma avrebbe dovuto annullare chiaramente il dispositivo n. 6 della decisione
emanata dall'autorità tutoria. Ad ogni buon conto, nel considerando 8 della
propria decisione (pag. 6) l'autorità di vigilanza rileva che la Commissione
tutoria “non doveva indicare (…) a chi andavano assegnate le spese di
collocamento”. In simili condizioni mal si intravede come la Commissione medesima
potrebbe – per avventura – far eseguire il citato dispositivo n. 6. L'appello
va dunque respinto nel senso che il dispositivo n. 1.1 della decisione
impugnata dev'essere interpretato come dichiarazione di inefficacia relativa al dispositivo n. 6 emesso il 4 marzo 2002 dalla Commissione tutoria regionale (cfr.,
analogamente: Kälin, Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 395 nota 327). Avesse proprio inteso fugare ogni dubbio,
del resto, AP 1 avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza l'interpretazione
del noto dispositivo n. 1.1 (art. 40 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
5.
Quanto
alle spese della relazione presentata da __________, l'appellante riconosce che
la legge non prescrive requisiti professionali per redigere perizie, ma ribadisce
che un diploma in pedagogia come quello dell'interessata non è sufficiente. Sostiene
che un compito del genere andava affidato a uno psichiatra o, per lo meno, a uno
specialista e che il __________ ha escluso gli abusi evocati da __________,
tanto che ha approvato diritti di visita non sorvegliati da parte dei genitori.
L'appellante si duole inoltre che a __________ sia stato affidato il mandato,
quantunque il segretario della Delegazione tutoria esprimesse dubbi sull'idoneità
di lei. In circostanze siffatte – essa conclude – i costi di tale rapporto non
possono essere posti a carico dei genitori.
a) L'appellante
e l'autorità di vigilanza insistono nel definire __________ come “perita”. In
realtà solo chi è incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la
perizia va esperita “in applicazione analogica delle relative norme della procedura
civile” (art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto __________ non è
mai stata designata in veste di perito, né le sono mai stati richiamati gli
obblighi che incombono a un perito, né le si è prospettata la pena che l'art.
307.
CP commina in caso di falsa perizia (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia).
Essa è stata semplicemente incaricata di proseguire il “sostegno educativo per
un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subito dai minori”,
redigendo “un rapporto
intermedio”. Ciò premesso, è
vero che l'indennità spettante a un consulente chiamato ad assistere l'autorità
tutoria può essere assimilata a quella riscossa da un perito, entrambi fungendo
da ausiliari della giustizia. Rientra perciò tra gli oneri di procedura (art. 2
lett. b LTG, cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). E i costi occasionati da
procedure a tutela del figlio vanno, per principio, a carico dei genitori (DTF
119.
Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d).
b) L'indennità dovuta a un perito è fissata
“inappellabilmente dal giudice” secondo libero apprezzamento, tenendo conto
della natura e della difficoltà del lavoro (art. 33 LTG combinato con l'art. 29
LPAmm). In concreto non è dato di sapere se la Commissione tutoria regionale
abbia formalmente tassato la parcella dell'interessata. Quanto all'autorità di
vigilanza, essa si è limitata a precisare che la Commissione tutoria regionale
avrebbe dovuto dedurre dalla nota professionale le spese dovute agli
approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a terzi senza essere
stata previamente autorizzata. Comunque sia, avesse anche l'autorità tutoria
tassato la parcella, tale decisione avrebbe riguardato solo la pedagogista
(cfr. Cocchi, Appunti sul tema
della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in
fondo), non __________ e AP 1, cui del resto non è mai stata notificata
tassazione di sorta. Nulla impediva dunque a costoro di impugnare su tal punto il
Dispositivo
dispositivo sulle spese contenuto nella decisione dell'autorità tutoria.
L'art.
5 cpv. 1 LTG abilita invero “la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte” a interporre reclamo, “entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione
della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia,
la cui decisione è definitiva”. Tale norma però, di dubbia compatibilità con il
diritto federale (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), è
ormai desueta, tant'è che se ne prospetta l'abrogazione (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005, cifra 7). Resta il fatto che l'appellante
è legittimata a contestare unicamente la quota di spese posta a suo carico, non
la quota addebitata al marito, nei cui confronti il dispositivo della decisione
impugnata è passato in giudicato.
c) Tutto
ciò posto, occorre valutare se l'addebito all'appellante di un mezzo delle
spese per la relazione di __________ resista alla critica. Giovi precisare che
i criteri di retribuzione non sono contestati, come non è contestata la quota
di addebito (metà). Litigiosa è l'utilità del referto, che l'appellante definisce
del tutto inservibile. Ora, un perito giudiziario è legato all'autorità di
nomina da un rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato
(DTF 114 Ia 464 consid. 2b in principio). Bühler
ritiene invero che, trattandosi di allestire una perizia giudiziaria, l'incarico
consista piuttosto in un contratto misto, il quale denota i caratteri dell'appalto
e del mandato; egli medesimo riconosce tuttavia che in caso di inadempimento o
di cattivo adempimento si applicano le regole sul mandato (Gerichtsgutachter
und -gutachten im Zivilprozess, in: Heer/Schöbi, Gericht und Expertise, Berna
2005, pag. 18 seg.). La remunerazione usuale o pattuita può allora essere ridotta
o finanche soppressa (DTF 124 III 423 con ampia rassegna di dottrina e giurisprudenza).
Un totale rifiuto dell'indennità al mandatario si giustifica solo però qualora
la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale
inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid. 3b e 4a con rinvii). Dandosi
una perizia giudiziaria, estremi siffatti si ravvisano solo in caso di totale
incompetenza del perito, mancata esecuzione personale, fraintendimento dei
quesiti peritali, sostanziale incompletezza del referto o conclusioni incongruenti
o contraddittorie (Bühler, op.
cit., pag. 83).
d) Nella
fattispecie l'autorità tutoria, accertato che i figli erano già stati seguiti
dal __________, ha incaricato con decisione del 6 novembre 2000 la responsabile
dell'istituto, __________, di continuare il sostegno educativo “per un approfondimento
per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subìto dai minori”, redigendo a
tal fine un “rapporto intermedio” (act. 3, allegato 1). __________ non è
psichiatra né psicologa né psicoterapeuta; è laureata in pedagogia e ha maturato
svariate esperienze formative e professionali nell'ambito dell'abuso sui minori
(curriculum vitæ in: ‹www.centroprisma.ch›). L'incarico conferitole si limitava in
ogni modo alla continuazione di un “sostegno educativo”, in modo da sceverare
eventuali indizi suscettibili di avvalorare l'ipotesi di abusi compiuti sui bambini
e indurre l'autorità penale a riprendere le indagini. A tal fine le qualifiche
professionali dell'interessata apparivano sufficienti, né occorreva un
pedopsichiatra o uno specialista in psicologia. Che poi la pedagogista non sia
riuscita a individuare elementi concreti, atti ad accreditare il suo “pieno convincimento” poco importa. Contrariamente a quanto vale in materia di appalto, nel
cui ambito l'appaltatore risponde del buon esito dell'opera commissionatagli, nel
contratto di mandato il mandatario ha diritto per principio alla rimunerazione
usuale o pattuita quand'anche non consegua il successo auspicato dal mandante (Fellmann in: Berner Kommentar, edizione
1992, n. 496 ad art. 394 con rimandi). Egli risponde unicamente, in altri termini,
della fedele e diligente esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 2 CO; Bühler, op. cit., pag. 19).
e) L'appellante
sostiene, ad ogni modo, che il rapporto della pedagogista non adempie i
requisiti minimi che disciplinano la stesura di una perizia, la quale dev'essere
un lavoro verificabile da altri specialisti, fondato su metodi d'indagine riconosciuti
scientificamente e allestito secondo criteri riconosciuti, mentre il rapporto in
questione è un coacervo di constatazioni e giudizi. Così argomentando, essa equivoca
nondimeno sulla portata della relazione commissionata, la quale non è una
perizia né tanto meno una perizia psichiatrica. È semplicemente il rapporto di
una pedagogista incaricata di fornire sostegno educativo “per finalizzare l'ipotesi di un eventuale
abuso subìto dai minori”. Poco sussidiano dunque le norme o le direttive
emanate da certi Cantoni per l'allestimento di perizie psichiatriche in campo
penale o le linee guida pubblicate da organismi professionali per la confezione
di referti peritali.
Si
conviene con l'appellante che il rapporto in esame non è un esempio di rigore.
Ha però una sua struttura: un'introduzione con l'elenco degli atti consultati,
degli incontri, dei colloqui tenuti e dei contatti avuti con la __________
(act. 25, pag. 1 a 9), la descrizione di S__________, degli incontri con lei, delle
conferenze con la sua maestra e di alcuni suoi disegni (pag. 10 a 19), la
descrizione di M__________, degli incontri con lui e delle conferenze con la
sua maestra (pag. 20 a 26), la descrizione degli incontri con i genitori (pag.
27 seg.), l'esame della situazione del padre (“elementi anamnestici” e
“peritali”) e della sua relazione con i figli (pag. 29 a 34), la descrizione della
situazione della madre (“elementi anamnestici” e “peritali”) e della sua relazione
con i figli (pag. 35 a 41), la descrizione dell'incontro con il nonno materno
(pag. 42 seg.), con la nonna paterna (pag. 44 a 46), con il nonno paterno (pag.
47) e le conclusioni (pag. 48 a 52). Le descrizioni oggettive si intercalano
spesso con interpretazioni e impressioni soggettive, ma i due aspetti sono
sostanzialmente distinguibili. Il referto poi è corredato di relazioni sulla
psicodiagnosi dei ragazzi eseguite da due psichiatre, con il commento ad alcuni
test grafici (act. 25, allegati D ed E). Non può dirsi, dunque, un lavoro
inservibile.
f) L'appellante
sottolinea che il Ministero pubblico non ha ripreso le indagini (act. 3,
allegato 5), a comprova del fatto che il referto non ha raggiunto lo scopo. Come
si è appena spiegato, nondimeno, nel contratto di mandato il mandatario ha diritto
per principio alla rimunerazione usuale o pattuita quand'anche non consegua il
successo auspicato dal mandante. L'appellante fa valere altresì che le
conclusioni della pedagogista sono contraddette dallo psichiatra __________, il
quale si è limitato a supporre che i bambini possano avere assistito in qualche
modo ad atti sessuali fra adulti (act. 26, pag. 12 in fondo), esprimendo parere
favorevole ad ampi diritti di visita non sorvegliati. Se non che, lo psichiatra
ha diagnosticato anch'egli gravi traumi d'indole sessuale in danno dei ragazzi.
Semplicemente, egli non ha seguito il “pieno convincimento”
soggettivo della pedagogista. Anche sotto questo profilo non si può affermare
perciò che il rapporto in oggetto fosse inutilizzabile. Quanto al problema di
sapere se l'onorario esposto dalla pedagogista fosse congruo, esso trascende i
limiti dell'attuale giudizio, i criteri di retribuzione non essendo – come
detto – contestati (sopra, consid. c).
6. Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri processuali e le ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC), ma date le presumibili ristrettezze economiche in cui versa la ricorrente
si rinuncia per
equità a
ogni prelievo. Quanto alla domanda assistenza giudiziaria, essa non può essere
accolta, giacché l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– Commissione tutoria regionale 4, .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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