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Decisione

11.2004.38

Contestazione delle spese peritali

15 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i due procedimenti, con decisione del 20 febbraio 2004 l'autorità di vigilanza

ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi”, nel senso che ha dichiarato

irricevibili le contestazioni sulle spese di collocamento, ha suddiviso tra i

ricorrenti in ragione di metà ciascuno il compenso spettante a __________, ha

riconosciuto al __________ un onorario di fr. 15 000.– ripartito a metà

fra i ricorrenti e ha respinto l'istanza di restituzione in intero. AP 1 è

stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo

beneficio è stato negato a __________.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 marzo 2004 nel

quale chiede che – previo con­ferimento dell'assistenza giudiziaria – il

giudizio impugnato sia riformato annullando “qualsiasi riferimento alle spese

di collocamento alla __________ e delle altre spese annesse” e qualsiasi

addebito relativo al costo del rapporto stilato da __________. In subordine

essa postula l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero e il rinvio

degli atti all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio sulle spese relative al

rapporto di __________. La Commissione tutoria regionale non ha presentato

osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro

venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è

quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a

CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Ammissibili

in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC e del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) sono altresì

i nuovi documenti prodotti dall'appellante (linee guida per l'elaborazione di

una perizia a cura del segretaria­to della Commissione di esperti del Servizio

psichiatrico forense di Zurigo, proposta di linee guida per la realizzazione di

perizie inviatagli dal Servizio di medicina penitenziaria degli Ospedali universitari

di Ginevra e un formulario dell'Assicurazione invalidità per l'incarico di

perizie psichiatriche).

2.

L'appellante

rimprovera anzitutto all'autorità di vigilanza di avere rifiutato talune prove

da lei notificate, come l'ispezione dell'albo del­le professioni sanitarie, l'acquisizione

agli atti di un articolo di giornale e il richiamo di incarti riguardanti i procedimenti

amministrativi e penali avviati nei confronti di __________ per esercizio

abusivo di attività nel campo della psicoterapia. Tali prove sarebbero state

superflue. Che __________ non sia mai stata iscritta all'albo degli operatori

sanitari non è stato revocato in dubbio neppure dall'autorità di vigilanza

(appello, pag. 15). Notori sono poi i fatti riportati nell'articolo di stampa

prodotto dall'appellante, così come la circostanza (apparsa anch'essa sulla stampa)

che il giudice della Pretura penale ha accolto il 5 agosto 2004 un ricorso di __________,

annullando una decisione con cui la Sezione sanitaria cantonale constatava che

essa aveva esercitato pratiche psicoterapeutiche senza autorizzazione. Ciò

premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

3.

Litigioso

rimane in questa sede l'addebito delle spese occasiona­te dal collocamento dei

figli alla __________ e di quelle per la stesura del rapporto di __________. Ricordato

che le contestazioni sull'obbligo di mantenimento dei figli compe­tono al

giudice civile, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che non spettasse all'autorità

tutoria stabilire chi debba sopportare nella fattispecie le spese del

collocamento, quale sia il relativo ammontare o a quanto ascenda la

partecipazione di ogni genitore, onde l'irricevibilità delle contestazio­ni

sollevate dai ricorrenti. Quanto all'onorario di __________, essa ha respinto

la restituzione in intero postulata dalla ricorrente per produrre nuove prove,

rilevando che il mandato di “approfondimento [del]l'ipotesi di un eventuale

abuso sui minori” conferito dall'autorità tutoria non presupponeva particolari

titoli di studio, né il non luogo a procedere decretato dall'autorità penale

era vincolante. Inoltre lo stesso __________ aveva diagnosticato ai ragazzi

traumi d'indole sessuale, sicché non vi era motivo per rifiutare l'onorario a __________.

L'autorità di vigilanza ha invitato nondimeno la Commissione tutoria regionale

a dedurre dalla nota professionale di complessivi fr. 9533.85 le spese dovute

agli approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a specialisti

senza essere stata previamente autorizzata.

4.

Per

quel che riguarda le spese del collocamento, l'appellante fa valere che l'autorità

di vigilanza, accertata l'incompetenza per materia della Commissione tutoria

regionale, avrebbe dovuto annullare il dispositivo n. 6 della decisione

impugnata. La critica non è priva di fondamento. L'autorità di vigilanza si è

limitata in effetti a dichiarare irricevibili le contestazioni dei ricorrenti sulle

spese di collocamento (dispositivo n. 1.1), rilevando – a giusto titolo – che sulle

questioni legate al mantenimento dei figli può statuire solo il giudice civile,

non l'autorità amministrativa (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale

5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Coerentemente essa non avrebbe

dovuto perciò limitarsi a dichiarare il ricorso “evaso ai sensi dei considerandi”,

ma avrebbe dovuto annullare chiaramente il dispositivo n. 6 della decisione

emanata dall'autorità tutoria. Ad ogni buon conto, nel considerando 8 della

propria decisione (pag. 6) l'autorità di vigilanza rileva che la Commissione

tutoria “non doveva indicare (…) a chi andavano assegnate le spese di

collocamento”. In simili condizioni mal si intravede come la Commissione medesima

potrebbe – per avventura – far eseguire il citato dispositivo n. 6. L'appello

va dunque respinto nel senso che il dispositivo n. 1.1 della decisione

impugnata dev'essere interpretato come dichiarazione di inefficacia relativa al dispositivo n. 6 emesso il 4 marzo 2002 dalla Com­missione tutoria regionale (cfr.,

analogamente: Kälin, Das

Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 395 nota 327). Avesse proprio inteso fugare ogni dubbio,

del resto, AP 1 avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza l'interpretazione

del noto dispositivo n. 1.1 (art. 40 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

5.

Quanto

alle spese della relazione presentata da __________, l'appellante riconosce che

la legge non prescrive requisiti professionali per redigere perizie, ma ribadisce

che un diploma in pedagogia come quello dell'interessata non è sufficiente. Sostiene

che un compito del genere andava affidato a uno psichiatra o, per lo meno, a uno

specialista e che il __________ ha escluso gli abusi evocati da __________,

tanto che ha approvato diritti di visita non sorvegliati da parte dei genitori.

L'appellante si duole inoltre che a __________ sia stato affidato il mandato,

quantunque il segretario della Delegazione tutoria esprimesse dubbi sull'idoneità

di lei. In circostanze siffatte – essa conclude – i costi di tale rapporto non

possono essere posti a carico dei genitori.

a) L'appellante

e l'autorità di vigilanza insistono nel definire __________ come “perita”. In

realtà solo chi è incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la

perizia va esperita “in applicazione analogica del­le rela­tive nor­me della procedura

civile” (art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto __________ non è

mai stata designata in veste di perito, né le sono mai stati richiamati gli

obblighi che incombono a un perito, né le si è prospettata la pena che l'art.

307.

CP commina in caso di falsa perizia (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia).

Essa è stata semplicemente incaricata di proseguire il “sostegno educativo per

un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subito dai minori”,

redigendo “un rapporto

intermedio”. Ciò premesso, è

vero che l'indennità spettante a un consulente chiamato ad assistere l'autorità

tutoria può essere assimilata a quella riscossa da un perito, entrambi fungendo

da ausiliari della giustizia. Rientra perciò tra gli oneri di procedura (art. 2

lett. b LTG, cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizza­zione

e la procedura in materia di tutele e curatele). E i costi occasionati da

procedure a tutela del figlio vanno, per principio, a carico dei genitori (DTF

119.

Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d).

b) L'indennità dovuta a un perito è fissata

“inappellabilmente dal giudice” secondo libero apprezzamento, tenendo conto

della natura e della difficoltà del lavoro (art. 33 LTG combinato con l'art. 29

LPAmm). In concreto non è dato di sapere se la Commissione tutoria regionale

abbia formalmente tassato la parcella dell'interessata. Quanto all'autorità di

vigilanza, essa si è limitata a precisare che la Commissione tutoria regionale

avrebbe dovuto dedurre dalla nota professionale le spese dovute agli

approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a terzi senza essere

stata previamente autorizzata. Comunque sia, avesse anche l'autorità tutoria

tassato la parcella, tale decisione avrebbe riguardato solo la pedago­gista

(cfr. Cocchi, Appunti sul tema

della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in

fondo), non __________ e AP 1, cui del resto non è mai stata notificata

tassazione di sorta. Nulla impediva dunque a costoro di impugnare su tal punto il

Dispositivo

dispositivo sulle spese contenuto nella decisione dell'autorità tutoria.

L'art.

5 cpv. 1 LTG abilita invero “la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte” a interporre reclamo, “entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione

della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia,

la cui decisione è definitiva”. Tale norma però, di dubbia compatibilità con il

diritto federale (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), è

ormai desueta, tant'è che se ne prospetta l'abro­gazione (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005, cifra 7). Resta il fatto che l'appellante

è legittimata a contestare unicamente la quota di spese posta a suo carico, non

la quota addebitata al marito, nei cui confronti il dispositivo della decisione

impugnata è passato in giudicato.

c) Tutto

ciò posto, occorre valutare se l'addebito all'appellante di un mezzo delle

spese per la relazione di __________ resista alla critica. Giovi precisare che

i criteri di retribuzione non sono contestati, come non è contestata la quota

di addebito (metà). Litigiosa è l'utilità del referto, che l'appellante definisce

del tutto inservibile. Ora, un perito giudiziario è legato all'autorità di

nomina da un rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato

(DTF 114 Ia 464 consid. 2b in principio). Bühler

ritiene invero che, trattandosi di allestire una perizia giudiziaria, l'incarico

consista piuttosto in un contratto misto, il quale denota i caratteri dell'appalto

e del mandato; egli medesimo riconosce tuttavia che in caso di inadempimento o

di cattivo adempimento si applicano le regole sul mandato (Gerichts­gutachter

und -gutachten im Zivilprozess, in: Heer/Schöbi, Gericht und Expertise, Berna

2005, pag. 18 seg.). La remunerazione usuale o pattuita può allora essere ridotta

o finanche soppressa (DTF 124 III 423 con ampia rassegna di dottrina e giurisprudenza).

Un totale rifiuto dell'indennità al mandatario si giustifica solo però qualora

la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale

inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid. 3b e 4a con rinvii). Dandosi

una perizia giudiziaria, estremi siffatti si ravvisano solo in caso di totale

incompetenza del perito, mancata esecuzione personale, fraintendimento dei

quesiti peritali, sostanziale incompletezza del referto o conclusioni incongruenti

o contraddittorie (Bühler, op.

cit., pag. 83).

d) Nella

fattispecie l'autorità tutoria, accertato che i figli erano già stati seguiti

dal __________, ha incaricato con decisione del 6 novembre 2000 la responsabile

dell'istituto, __________, di continuare il sostegno educativo “per un approfondimento

per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subìto dai minori”, redigendo a

tal fine un “rapporto intermedio” (act. 3, allegato 1). __________ non è

psichiatra né psicologa né psicoterapeuta; è laureata in pedagogia e ha maturato

svariate esperienze formative e professionali nell'ambito dell'abuso sui minori

(curriculum vitæ in: ‹www.centroprisma.ch›). L'incarico conferitole si limitava in

ogni modo alla continuazione di un “sostegno educativo”, in modo da sceverare

eventuali indizi suscettibili di avvalorare l'ipotesi di abusi compiuti sui bambini

e indurre l'autorità penale a riprendere le indagini. A tal fine le qualifiche

professionali dell'interessata apparivano sufficienti, né occorreva un

pedopsichiatra o uno specialista in psicologia. Che poi la pedagogista non sia

riuscita a individuare elementi concreti, atti ad accreditare il suo “pieno convincimento” poco importa. Contrariamente a quanto vale in materia di appalto, nel

cui ambito l'appaltatore risponde del buon esito dell'opera commissionatagli, nel

contratto di mandato il mandatario ha diritto per principio alla rimunerazione

usuale o pattuita quand'anche non consegua il successo auspicato dal mandante (Fellmann in: Berner Kommentar, edi­zione

1992, n. 496 ad art. 394 con rimandi). Egli risponde uni­camente, in altri termini,

della fedele e diligente esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 2 CO; Bühler, op. cit., pag. 19).

e) L'appellante

sostiene, ad ogni modo, che il rapporto della pe­dagogista non adempie i

requisiti minimi che disciplinano la stesura di una perizia, la quale dev'essere

un lavoro verificabile da altri specialisti, fondato su metodi d'indagine riconosciuti

scientificamente e allestito secondo criteri riconosciuti, mentre il rapporto in

questione è un coacervo di constatazioni e giudizi. Così argomentando, essa equivoca

nondime­no sulla portata della relazione commissionata, la quale non è una

perizia né tanto meno una perizia psichiatrica. È semplicemente il rapporto di

una pedagogista incaricata di fornire sostegno educativo “per finalizzare l'ipotesi di un eventuale

abuso subìto dai minori”. Poco sussidiano dunque le norme o le direttive

emanate da certi Cantoni per l'allestimento di peri­zie psichiatriche in campo

penale o le linee guida pubblicate da organismi professionali per la confezione

di referti peritali.

Si

conviene con l'appellante che il rapporto in esame non è un esempio di rigore.

Ha però una sua struttura: un'introduzione con l'elenco degli atti consultati,

degli incontri, dei colloqui tenuti e dei contatti avuti con la __________

(act. 25, pag. 1 a 9), la descrizione di S__________, degli incontri con lei, delle

conferenze con la sua maestra e di alcuni suoi disegni (pag. 10 a 19), la

descrizione di M__________, degli incontri con lui e delle conferenze con la

sua maestra (pag. 20 a 26), la descrizione degli incontri con i genitori (pag.

27 seg.), l'esame della situazione del padre (“elementi anamnestici” e

“peritali”) e della sua relazione con i figli (pag. 29 a 34), la descrizione della

situazione della madre (“elementi anamnestici” e “peritali”) e della sua relazione

con i figli (pag. 35 a 41), la descrizione dell'incontro con il nonno materno

(pag. 42 seg.), con la nonna paterna (pag. 44 a 46), con il nonno paterno (pag.

47) e le conclusioni (pag. 48 a 52). Le descrizioni oggettive si intercalano

spesso con interpretazioni e impressioni soggettive, ma i due aspetti sono

sostanzialmente distinguibili. Il referto poi è corredato di relazioni sulla

psicodiagnosi dei ragazzi eseguite da due psichiatre, con il commento ad alcuni

test grafici (act. 25, allegati D ed E). Non può dirsi, dunque, un lavoro

inservibile.

f) L'appellante

sottolinea che il Ministero pubblico non ha ripreso le indagini (act. 3,

allegato 5), a comprova del fatto che il referto non ha raggiunto lo scopo. Come

si è appena spiegato, nondimeno, nel contratto di mandato il mandatario ha diritto

per principio alla rimunerazione usuale o pattuita quand'anche non consegua il

successo auspicato dal mandante. L'appellante fa valere altresì che le

conclusioni della pedagogista sono contraddette dallo psichiatra __________, il

quale si è limitato a supporre che i bambini possano avere assistito in qualche

modo ad atti sessuali fra adulti (act. 26, pag. 12 in fondo), esprimendo parere

favorevole ad ampi diritti di visita non sorvegliati. Se non che, lo psichiatra

ha diagnosticato anch'egli gravi traumi d'indole sessuale in danno dei ragazzi.

Semplicemente, egli non ha seguito il “pieno convincimento”

soggettivo della pedagogista. Anche sotto questo profilo non si può affermare

perciò che il rapporto in oggetto fosse inutilizzabile. Quanto al problema di

sapere se l'onorario esposto dalla pedagogista fosse congruo, esso trascende i

limiti dell'attuale giudizio, i criteri di retribuzione non essendo – come

detto – contestati (sopra, consid. c).

6. Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri processuali e le ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC), ma date le presumibili ristrettezze economiche in cui versa la ricorrente

si rinuncia per

equità a

ogni prelievo. Quanto alla doman­da assistenza giudiziaria, essa non può essere

accolta, giacché l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– Commissione tutoria regionale 4, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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