11.2004.4
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione e privilegio
21 marzo 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.4
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, ICCA
Titolo:
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione e privilegio
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI
PEGNO IMMOBILIARE
PRIVILEGIO
art. 839 cpv. 2 CC
art. 841 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.4
Lugano,
21 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.489 (ipoteca
legale: privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 2 luglio 1998 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 14 gennaio 2004 presentato dalla ditta AP 1 contro la sentenza emessa il 5
dicembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
ditta AP 1, attiva nella fornitura e nella posa di mobili, serramenti e
rivestimenti in legno, si è rivolta il 23 marzo 1994 al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, perché fossero iscritte in via provvisoria due ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori: l'una di fr. 123 700.¿ con interessi al 7%
dal 1° marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ e l'altra di fr. 44 785.¿ con
interessi al 7% dal 1° marzo 1994 sulla proprietà per piani n. 16 903 della
particella n. 673, beni che appartenevano allora all'arch. __________. Con
decreto cautelare del 24 marzo 1994, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha accolto l'istanza e ha ordinato le due iscrizioni. Tenuto il
contraddittorio, al quale __________ è rimasto assente ingiustificato, con
sentenza del 14 luglio 1994 il Pretore ha confermato le iscrizioni
provvisorie e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere
l'azione intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali (inc. 1463/G).
B. Il
27 luglio 1994 la ditta AP 1 ha postulato davanti al Pretore l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali e la condanna
dell'arch. __________ al versamento di complessivi fr. 205 270.¿ con
interessi. Accertato che due mesi prima, il 13 maggio 1994, il convenuto era
stato dichiarato in fallimento, con ordinanza del 1°settembre 1994 il Pretore
ha sospeso la causa fino a dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori
(art. 207 cpv. 1 e 252 LEF). A distanza di quattro anni, il 23 luglio 1998, l'Ufficio
dei fallimenti del Distretto di Lugano ha comunicato al Pretore che l'amministrazione
del fallimento aveva riconosciuto i crediti notificati dalla ditta AP 1, ma che
Fatti
i due fondi gravati delle iscrizioni provvisorie erano stati realizzati e le
iscrizioni cancellate perché non coperte dal prezzo di aggiudicazione. Le iscrizioni
definitive non potendo più avvenire, il 6 agosto 1998 la ditta AP 1 ha invitato
il Pretore a ¿confermare il diritto all'ipoteca legale per il credito
riconosciuto dalla massa fallimentare __________ che consta di fr. 123 600.¿ oltre
interessi al 7% dal 1° marzo 1994¿. Statuendo il 7 agosto 1998, il Pretore ha
accertato che
l'istante aveva diritto all'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 674 RFD di __________
per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1°marzo 1994 (inc. OA.1995.289).
C. Nel
frattempo, il 21 luglio 1997, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato alla ditta AP
1 il termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al riconoscimento
del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori
pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF). Il 25 luglio 1997 la ditta ha
intentato causa così alla __________, succursale di __________, davanti al medesimo
Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interessi al 7%
dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 30 ottobre 1997 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione, contestando anzitutto la propria
legittimazione passiva. Il 21 gennaio 1998 l'attrice ha ammesso che il
creditore pignoratizio anteriore della particella n. 674 RFD di __________ non
era la __________, succursale di __________, bensì la AO 1, __________, sicché
ha ritirato l'azione riservandosi di riproporla in virtù dell'art. 353
cpv. 1 CPC. Preso atto di ciò, con decreto del 21 febbraio 1998 il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli (inc. OA.1997.581).
D. Con
petizione del 2 luglio 1998 la ditta AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al già citato
Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interessi al
7% dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 16 novembre 1998 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione, facendo valere ¿ tra l'altro ¿ che l'azione
era prescritta e che l'iscrizione dell'ipoteca legale era avvenuta
tardivamente. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le
loro posizioni. Con ordinanza del 20 luglio 1999 il Pretore ha limitato l'assunzione
delle prove al quesito di sapere se l'iscrizione dell'ipoteca fosse regolare.
Esperita l'istruttoria così circoscritta, nel suo memoriale conclusivo del
15 ottobre 2001 la AO 1 ha riaffermato la tardività dell'iscrizione,
sollecitando il rigetto della petizione. Nel suo memoriale conclusivo del
18 ottobre 2001 l'attrice ha ribadito la tesi contraria. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 5 dicembre 2003, il Pretore ha
accertato che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era tardiva e ha
respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese sono
state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 6000.¿
per ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta è insorta la ditta AP 1 con un appello del 14 gennaio 2004
nel quale chiede che sia accertata la tempestività dell'iscrizione provvisoria,
che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza e gli atti siano
rinviati al Pretore per il seguito dell'istruttoria. Nella sua risposta del
12 febbraio 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. D'ufficio
o su richiesta di parte il giudice può stabilire, con ordinanza, che l'udienza
preliminare sia limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni
processuali nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui
ammissione renderebbe inutile l'istruttoria della lite (art. 181 cpv. 1 CPC). Verificandosi
nel caso in esame quest'ultima eventualità, il Pretore avrebbe dovuto decidere
di limitare l'istruttoria e il giudizio ¿ al più tardi ¿ all'udienza
preliminare (tenutasi il 18 marzo 1999), non tre mesi dopo. Le parti in ogni
modo non si dolgono di alcunché, né tanto meno lamentano pregiudizio di sorta. L'irregolarità
processuale essendo rimasta senza conseguenze, non giova pertanto dilungarsi al
riguardo.
2.
L'art.
841.
CC (¿privilegio¿) stabilisce che qualora nella realizzazione del pegno i crediti
degli artigiani o imprenditori subiscano una perdita, la differenza dev'essere
risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori,
dedotto il valore del suolo, in quanto tali creditori potevano riconoscere che
la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani
o imprenditori. Convenuto nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 841 CC, il
creditore pignoratizio anteriore può contestare anche la legittimità dell'ipoteca
legale ottenuta a suo tempo dall'attore, in particolare per quanto attiene alla
tempestività dell'iscrizione. Non essendo stato parte alla causa che ha opposto
l'artigiano o imprenditore al proprietario del fondo, egli non è vincolato all'esito
di tale procedura (Pfister-Ineichen,
Das Vorrecht nach Art. 841 CC und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin,
Friburgo 1991, pag. 209 in alto con riferimenti; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 289 n. 1002 con rinvii). L'onere di provare il
mancato rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC, nondimeno, gli incombe (DTF 76 II 140 a metà, 67 II 117,
53.
II 476 in basso; Maillefer, Le
privilège de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, tesi, Berna
1961, pag. 62).
3.
Litigiosa è la questione di sapere,
in concreto, se l'iscrizione dell'ipoteca legale di fr. 123 700.¿ avvenuta
il 24 marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ sia tempestiva. Ora,
secondo l'art. 839 cpv. 2 CC un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori va
iscritta entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè siano stati
eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere
consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione
provvisoria nel senso degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, op. cit., pag. 214 n. 739). Nella fattispecie il Pretore ha accertato
che, dopo avere fissato il 10 maggio 1993 a __________ un termine di dieci giorni
per versare almeno un acconto (con l'avvertenza che in caso contrario
sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora da eseguire¿), il 21 maggio 1993 la
ditta attrice aveva inviato allo stesso __________ due fatture (l'una di fr. 176 870.¿,
l'altra di fr. 28 400.¿). Ciò indiziava la fine dei lavori, tanto più che dal maggio del
1993.
al 17 gennaio 1994 la ditta non risultava avere più eseguito nulla, __________ non avendo pagato alcunché. Una simile dilazione, per
quanto comprensibile, non giustificava a mente del Pretore un rinvio tanto lungo
della decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Per
il Pretore, infine, la circostanza che il proprietario abitasse nell'immobile
già da anni dimostrava come i lavori eseguiti quel 17 gennaio 1994 non fossero costitutivi.
Onde, a suo parere, la tardività dell'iscrizione avvenuta il 24 marzo 1994 e ¿
di riflesso ¿ il rigetto della petizione.
4.
L'appellante
definisce ¿scioccante¿ che il Pretore abbia ritenuto tardiva l'iscrizione dell'ipoteca
legale da lui medesimo ordinata il 24 marzo 1994, e ciò senza il conforto di
alcun altro elemento di prova (memoriale, pag. 12). La critica è inconsistente
già per il fatto che l'iscrizione provvisoria è avvenuta nel quadro di un giudizio
meramente sommario, improntato alla verosimiglianza (art. 4 cpv. 1 n. 19
con rinvio all'art. 5 LAC), mentre nell'attuale causa il Pretore è stato
chiamato a esaminare la tempestività dell'iscrizione nel merito, con pieno
potere di cognizione. Il ¿profilo equitativo¿ invocato dall'appellante non è di
alcuna pertinenza, l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere
pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori non
lasciando spazio a giudizi di equità (art. 4 CC).
5.
L'appellante fa valere che l'emissione di fatture è un semplice
indizio circa la fine dei lavori, il quale nella fattispecie è stato smentito dalla
prova contraria, il committente medesimo avendo sollecitato nel dicembre del
1993.
la conclusione dell'opera, ultimata poi il 17 gennaio 1994. In realtà ¿ essa
soggiunge ¿ le due fatture del 21 maggio 1993 erano destinate solo a rendere
attento __________ quanto al costo complessivo dell'appalto, oltre che a
esercitare pressioni per ottenere il pagamento di un acconto. La convenuta
obietta, da parte sua, che il 21 maggio 1993 le opere erano ormai terminate, tant'è
che le due fatture menzionano anche ¿lavori di completamento¿. Quanto all'intervento
del 17 gennaio 1994, esso sarebbe di secondaria importanza, mentre __________,
¿che era dalla parte del torto, non ha sollecitato un bel niente e si è
limitato a promesse non mantenute¿ (osservazioni all'appello, pag. 12 nel
mezzo).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che l'11 dicembre 1992 l'attrice ha chiesto al
committente un acconto di fr. 100 000.¿ per le opere da essa eseguite nelle due
villette sulle particelle n. 673 e 674 RFD di __________ (doc. V, 1°
foglio). Non avendo ricevuto nulla, il 9 febbraio 1993 essa ha sollecitato un
acconto di fr. 120 000.¿ (doc. V, 2° foglio). Rimasto infruttuoso anche il sollecito, essa
ha avvertito __________ il 10 maggio 1993 che, non fosse stato versato un
acconto nei dieci giorni successivi, sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora
da eseguire¿ (doc. V, 3° foglio). Il 21 maggio 1993 l'attrice ha emesso due
fatture: la prima di complessivi fr. 176 870.¿ per la fornitura e
posa di finestre, porte, armadi, scale e rivestimenti (fr. 81 570.¿
riguardanti la casa bifamiliare sulla particella n. 673, fr. 95 300.¿
riguardanti la casa monofamiliare sulla particella n. 674: doc. F), la seconda
di fr. 28 400.¿ per la fornitura e posa di un armadio, librerie e rivestimenti
nella sola casa monofamiliare (doc. G). Il 13 dicembre 1993 essa ha poi comunicato
a __________, a conferma di un intervenuto colloquio, che avrebbe proceduto ¿a
terminare i lavori tenuti in sospeso¿, stante che ¿subito dopo l'esecuzione lei
provvederà a versare l'importo come alle nostre fatture¿ (doc. V, 5° foglio). Il
17.
gennaio 1994 la ditta ha eseguito il ¿montaggio, revisione, sistemazione
porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette, bocchette; posa porta
del riscaldamento e del ripostiglio¿ (doc. V, 6° foglio). __________ non ha
corrisposto nulla.
b) Come
ha rilevato il Pretore, l'emissione di fatture costituisce un indizio circa
la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini dell'art. 839
cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la fatturazione,
risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano mere riparazioni
o rifacimenti per difetti (Steinauer,
Les droits réels, vol. III,
3ª edizione, pag. 284 n. 2884d con riferimenti; Schumacher, op. cit., pag. 178 n.
634). Nel caso in rassegna è pacifico che il 17 gennaio 1994 l'attrice ha
eseguito lavori nell'immobile posto sulla particella n. 674. Non risulta ¿ né
la convenuta pretende (sulla questione si tornerà in seguito) ¿ che si trattasse
di semplici riparazioni o di opere commissionate separatamente. Certo, in calce
alla prima fattura figurava la menzione: ¿N.B.: come potrà constatare, tanti
lavori di completamento non sono stati conteggiati come pure ore, ecc. ecc.¿ (doc.
F, pag. 4 in fondo). Ma nel contesto descritto ciò ancora non significava che a
quel momento l'attrice avesse eseguito tutti i lavori di completamento, tanto
meno ove si pensi che una decina di giorni prima essa aveva minacciato di interrompere
l'esecuzione delle opere (doc. V, 3° foglio). L'emissione delle due fatture non
appare dunque, in simili circostanze, decisiva per accertare la decorrenza del
termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.
6.
L'attrice
non contesta di avere sospeso i lavori per sette mesi, dal
maggio del 1993 al 17 gennaio 1994. Nega tuttavia di
avere posticipato la conclusione delle opere senza motivo o di proposito, ricollegando
la dilazione alla mora di __________ nel pagamento di acconti. Per la convenuta
un motivo del genere non giustificava il fermo del cantiere, non essendo
ammissibile che un artigiano o imprenditore procrastini unilateralmente e a suo
beneplacito la decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2
CC. Dandosi inadempienza contrattuale del committente ¿ egli sottolinea ¿ incombeva
anzi all'attrice cautelarsi senza indugio, postulando l'iscrizione dell'ipoteca.
a) L'artigiano o imprenditore che senza motivi di forza maggiore ¿ o
deliberatamente ¿ sospende il compimento dell'opera non può contare poi sul fatto che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC
cominci a decorrere solo dalla protratta ultimazione dei lavori. Egli non può valersi infatti di ragioni soggettive, d'ordine personale o inerenti ai
suoi ausiliari ¿ negligenza, sovraccarico di impegni, malattia, infortunio e
così via ¿ allo scopo di inibire la decorrenza dei tre mesi (Schumacher, op. cit., pag. 176 n. 628 con
rinvii). Per contro, ove la sospensione dei lavori sia riconducibile non all'artigiano
o imprenditore, bensì al committente, all'impresa generale o a un terzo, non
tocca all'artigiano o imprenditore farsi carico di responsabilità altrui. In
tali casi egli non deve subire pregiudizio, sicché l'interruzione dei lavori
non fa decorrere il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC (Schumacher, op. cit., pag. 177 n. 629). Ciò vale anche
qualora l'artigiano o imprenditore debba sospendere temporaneamente l'esecuzione
dell'opera per difficoltà finanziarie indipendenti dalla sua persona o da
quella dei suoi ausiliari (BR 1998 pag. 139 n. 375 consid. 4).
b) Nella
fattispecie è incontestato che l'attrice ha interrotto le opere da falegname
perché, nonostante i solleciti e la minaccia di sospensione, il committente non
ha versato acconti. A prima vista l'origine della sospensione non le era dunque
imputabile. Il problema è che non necessariamente il comportamento di __________
giustificava il fermo dei lavori. L'art. 372 cpv. 1 CO stabilisce che ¿il
committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera¿. Solo ¿se
fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate
la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del
lavoro all'atto della relativa consegna¿ (art. 372 cpv. 2 CO). È vero che le parti
possono derogare all'art. 372 CO e che le Norme SIA 118 prevedono l'obbligo per
il committente di versare acconti in base all'avanzamento dei lavori, ma agli
atti non figura alcun contratto di appalto, né l'attrice ha mai preteso di
avere convenuto con __________ l'applicazione delle le Norme SIA, le quali non costituiscono
per altro un uso commerciale (Gauch,
Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 334 n. 1163). In condizioni del
genere appare quanto meno dubbio che l'attrice fosse in diritto di sospendere i
lavori.
c) Sia
come sia, si presumesse pure che l'attrice abbia interrotto a torto l'esecuzione
delle opere, resta il fatto che non ogni ritardo dell'artigiano o dell'imprenditore
nell'adempimento dei propri obblighi fa cominciare a decorrere il termine dell'art.
839.
cpv. 2 CC. Il committente che constata ritardi nell'esecuzione dei lavori
deve infatti mettere in mora l'artigiano o imprenditore (art. 107 CO), fissandogli
un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la scadenza infruttuosa
del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle opere rimanenti e la
rescissione del contratto. Non dovesse il destinatario ottemperare alla
comminatoria, la dichiarazione con cui il committente comunicherà di
sciogliere anticipatamente il contratto farà cominciare e decorrere il termine
trimestrale (I CCA, sentenza inc. 150/92 del 17 novembre 1994, consid. 5e; Steinauer, op. cit., pag. 284 n.
2884c). Per converso, il committente che rinuncia alla messa in mora dell'artigiano
o imprenditore si accomoda del rischio che i lavori finiscano in ritardo. Non
può pretendere quindi che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a
decorrere nel frattempo (Schumacher,
op. cit., pag. 177 n. 630). In concreto __________ non ha mai sollecitato l'attrice
a concludere l'appalto, né tanto meno l'ha mai messa in mora. La sospensione
dei lavori non ha fatto cominciare, dunque, il termine a decorrere. Un'altra
questione è sapere se gli interventi eseguiti dopo l'interruzione di sette mesi,
il 17 gennaio 1994, fossero ancora lavori costitutivi o se al momento in cui
l'attrice ha interrotto l'esecuzione delle opere l'appalto potesse ormai dirsi concluso.
Il problema sarà vagliato in appresso.
7.
La
convenuta ribadisce, proprio sotto il profilo appena accennato, che sin dal 1°
gennaio 1990 il committente abitava con le famiglia nella casa sulla particella
n. 674, di modo che a distanza di quattro anni potevano rimanere da compiere solo
lavori di poco conto. L'appellante assevera invece che i lavori eseguiti quel 17
gennaio 1994 erano di primaria importanza, coinvolgendo essi il ¿montaggio,
revisione, sistemazione porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette,
bocchette; posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿ (sopra, consid. 5a).
Se si pensa ¿ essa soggiunge ¿ che le porte al piano terreno erano state fatturate
fr. 24 320.¿ e quelle dei locali destinati all'impianto di riscaldamento e al
ripostiglio fr. 3400.¿, l'importanza dei lavori appare evidente. Al proposito la
convenuta obietta, da parte sua, che la fattura del 21 maggio 1993 già
contemplava tanto la fornitura quanto la posa delle porte interne ed esterne.
a) Il
termine fissato dall'art. 839 cpv. 2 CC comincia a decorrere ¿ come detto ¿ dal
momento in cui l'artigiano o imprenditore ha eseguito tutto quanto occorre perché
l'opera possa essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti
per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento influiscono invece
sulla decorrenza del termine se sono indispensabili, nel senso che l'opera non
può ritenersi terminata senza di essi (Steinauer,
op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza). Determinante
è l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Indispensabile
per il compimento dell'opera è stata giudicata ¿ ad esempio ¿ l'otturazione di
due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola
ora di lavoro e fr. 5.¿ di materiale (DTF 102 II 106). Indispensabile è stato
ritenuto anche il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di
riscaldamento (DTF 106 II 22). Indispensabile è stata reputata altresì la
fornitura di una piccola quantità di calcestruzzo per completare il raccordo
di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113). Questa
Camera ha avuto modo di considerare indispensabile, dipoi, la posa di
isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serramenti (Rep.
1985.
pag. 117), così come ¿ a un esame di verosimiglianza ¿ la siliconatura dei
supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 pag. 614
n. 129c) oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD
I-2004 pag. 613 n. 127c).
b) Nel
caso specifico l'intervento del 17 gennaio 1994 risulta dal bollettino di
lavoro citato dianzi (doc. V, 6° foglio), firmato dalla moglie del committente.
La ditta consta avere proceduto al ¿montaggio¿, alla ¿revisione¿ e alla
¿sistemazione¿ di porte al piano inferiore della casa, al ¿montaggio¿ di
maniglie, rosette e bocchette, come pure alla ¿posa porta del riscaldamento e
del ripostiglio¿. La convenuta fa valere che la moglie del committente non
poteva vincolare il committente medesimo, tuttavia non contesta l'esecuzione dei
lavori, né ha recato elementi atti a smentire il contenuto del bollettino. Il
solo fatto che la casa monofamiliare fosse abitata da quattro anni, in
particolare, ancora non esclude che lavori ¿indispensabili¿ (nell'accezione
della giurisprudenza) rimanessero da ultimare. D'altro lato, che la posa e la
fornitura di tutte le 16 le porte interne costasse fr. 24 320.¿ (doc. F,
pag. 4 in alto) poco giova, la ditta essendosi limitata quel 17 gennaio 1994 al
¿montaggio¿ delle porte al ¿piano inferiore¿. Altrettanto vale per la posa e la
fornitura della porta destinata al locale del riscaldamento, fatturata fr.
1800.
¿ (doc. F, pag. 3 in basso, la porta del ripostiglio non figura come tale
nella fattura), l'attrice avendo eseguito quel 17 gennaio 1994 la sola posa.
c) Ciò
posto, occorre rammentare che decisivo non è l'aspetto quantitativo del lavoro
prestato quel 17 gennaio 1994, bensì l'aspetto qualitativo. Anche interventi di
poco peso possono risultare necessari per il compimento dell'opera, se questa
non può essere consegnata senza di essi. Scartata la ¿revisione¿ e la ¿sistemazione¿
delle porte al ¿piano inferiore¿, che non può presumersi avere ecceduto il
ritocco o la riparazione, scartata l'applicazione delle ¿rosette¿ e delle ¿bocchette¿,
senza le quali una porta può assolvere ugualmente la sua funzione, rimane il
montaggio delle maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿.
Ora, un lavoro da falegname non può seriamente dirsi concluso se sussistono porte
senza maniglie (che non si possono chiudere) o locali con la porta semplicemente
accostata alla parete (che non sono di alcuna utilità). Almeno nella misura in
cui riguarda l'applicazione di maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e
del ripostiglio¿, il lavoro prestato quel 17 gennaio 1994 va pertanto
qualificato come costitutivo per l'ultimazione dell'opera da falegname sulla
particella n. 674. Poco importa che l'intervento sia di modesta entità
quantitativa rispetto all'insieme dell'importo fatturato. Decisivo è, come si è
ripetuto, l'aspetto qualitativo: porte non montate o prive di maniglie non
sono, sotto questo profilo, di alcun servizio apprezzabile. Se ne conclude che,
fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata va pertanto
modificata nel senso di respingere la tardività dell'iscrizione eccepita dalla
convenuta e gli atti rinviati al Pretore per il seguito della causa.
8.
Gli
oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante
un'equa
indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare
anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue la
medesima sorte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. È accertata la tempestività dell'iscrizione
relativa all'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta il 24 marzo
1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994 in favore
della ditta AP 1.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese, da anticipare dall'attrice,
sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 6000.¿ per
ripetibili.
Gli
atti sono rinviati al Pretore per la continuazione del processo.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1250.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
1300.¿
sono
posti a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante fr. 2500.¿ per
ripetibili.
III. Intimazione:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster