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11.2004.4

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione e privilegio

21 marzo 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i due fondi gravati delle iscrizioni provvisorie erano stati realizzati e le

iscrizioni cancellate perché non coperte dal prezzo di aggiudicazione. Le iscrizioni

definitive non potendo più avvenire, il 6 agosto 1998 la ditta AP 1 ha invitato

il Pretore a ¿confer­mare il diritto all'ipoteca legale per il credito

riconosciuto dalla massa fallimentare __________ che consta di fr. 123 600.¿ oltre

interessi al 7% dal 1° marzo 1994¿. Statuendo il 7 agosto 1998, il Pretore ha

accertato che

l'istante aveva diritto all'iscrizio­ne definitiva di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 674 RFD di __________

per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1°mar­zo 1994 (inc. OA.1995.289).

C. Nel

frattempo, il 21 luglio 1997, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato alla ditta AP

1 il termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al riconoscimento

del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori

pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF). Il 25 luglio 1997 la ditta ha

intentato causa così alla __________, succursale di __________, davanti al medesimo

Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interessi al 7%

dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 30 ottobre 1997 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione, contestando anzitutto la propria

legittimazione passiva. Il 21 gennaio 1998 l'attrice ha ammesso che il

creditore pignoratizio anteriore della particella n. 674 RFD di __________ non

era la __________, succursale di __________, bensì la AO 1, __________, sicché

ha ritirato l'azione riservandosi di riproporla in virtù dell'art. 353

cpv. 1 CPC. Preso atto di ciò, con decreto del 21 febbraio 1998 il Pretore

ha stralciato la causa dai ruoli (inc. OA.1997.581).

D. Con

petizione del 2 luglio 1998 la ditta AP 1 ha convenuto la AO 1 davanti al già citato

Pretore, chiedendo il versamento di fr. 123 700.¿ con interes­si al

7% dal 1° marzo 1994. Nella sua risposta del 16 novembre 1998 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione, facendo valere ¿ tra l'altro ¿ che l'azione

era prescritta e che l'iscrizione dell'ipoteca legale era avvenuta

tardivamente. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le

loro posizioni. Con ordinanza del 20 luglio 1999 il Pre­tore ha limitato l'assunzione

delle prove al quesito di sapere se l'iscrizione dell'ipoteca fosse regolare.

Esperita l'istruttoria così circoscritta, nel suo memoriale conclusivo del

15 ottobre 2001 la AO 1 ha riaffermato la tardività dell'iscrizione,

sollecitando il rigetto della petizione. Nel suo memoriale conclusivo del

18 ottobre 2001 l'attrice ha ribadito la tesi contraria. Le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 5 dicembre 2003, il Pretore ha

accertato che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era tardiva e ha

respin­to la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese sono

state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 6000.¿

per ripetibili.

E. Contro

la sentenza predetta è insorta la ditta AP 1 con un appello del 14 gennaio 2004

nel quale chiede che sia accertata la tempestività dell'iscrizione provvisoria,

che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza e gli atti siano

rinviati al Pretore per il seguito dell'istruttoria. Nella sua risposta del

12 febbraio 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. D'ufficio

o su richiesta di parte il giudice può stabilire, con ordinanza, che l'udienza

preliminare sia limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni

processuali nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui

ammissione renderebbe inutile l'istruttoria della lite (art. 181 cpv. 1 CPC). Verificandosi

nel caso in esame quest'ultima eventualità, il Pretore avrebbe dovuto decidere

di limitare l'istruttoria e il giudizio ¿ al più tardi ¿ all'udienza

preliminare (tenutasi il 18 marzo 1999), non tre mesi dopo. Le parti in ogni

modo non si dolgono di alcunché, né tanto meno lamentano pregiudizio di sorta. L'irregolarità

processuale essendo rimasta senza conseguenze, non giova pertanto dilungarsi al

riguardo.

2.

L'art.

841.

CC (¿privilegio¿) stabilisce che qualora nella realizzazione del pegno i crediti

degli artigiani o imprenditori subiscano una perdita, la differenza dev'essere

risarcita sulla quota del rica­vo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori,

dedotto il valore del suolo, in quanto tali creditori potevano riconoscere che

la costitu­zione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani

o imprenditori. Convenuto nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 841 CC, il

creditore pignoratizio anteriore può contestare anche la legittimità dell'ipoteca

legale ottenuta a suo tempo dall'attore, in particolare per quanto attiene alla

tempestività dell'iscrizione. Non essendo stato parte alla causa che ha opposto

l'artigiano o imprenditore al proprietario del fondo, egli non è vincolato all'esito

di tale procedura (Pfister-Ineichen,

Das Vorrecht nach Art. 841 CC und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin,

Friburgo 1991, pag. 209 in alto con riferimenti; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag. 289 n. 1002 con rinvii). L'onere di provare il

mancato rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC, nondimeno, gli incombe (DTF 76 II 140 a metà, 67 II 117,

53.

II 476 in basso; Maillefer, Le

privilège de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, tesi, Berna

1961, pag. 62).

3.

Litigiosa è la questione di sapere,

in concreto, se l'iscrizione dell'ipoteca legale di fr. 123 700.¿ avvenuta

il 24 marzo 1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ sia tempestiva. Ora,

secondo l'art. 839 cpv. 2 CC un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori va

iscritta entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè siano stati

eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere

consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguar­dare il termine, perentorio, basta un'iscrizione

provvisoria nel senso degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schuma­cher, op. cit., pag. 214 n. 739). Nella fattispecie il Pretore ha accertato

che, dopo avere fissato il 10 maggio 1993 a __________ un termine di dieci giorni

per versare almeno un acconto (con l'avverten­za che in caso contrario

sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora da eseguire¿), il 21 maggio 1993 la

ditta attrice aveva inviato allo stesso __________ due fatture (l'una di fr. 176 870.¿,

l'altra di fr. 28 400.¿). Ciò indiziava la fine dei lavori, tanto più che dal maggio del

1993.

al 17 gennaio 1994 la ditta non risultava avere più eseguito nulla, __________ non avendo pagato alcunché. Una simile dilazione, per

quanto comprensibile, non giustificava a mente del Pretore un rinvio tanto lungo

della decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Per

il Pretore, infine, la circostanza che il proprietario abitasse nell'immobile

già da anni dimostrava come i lavori eseguiti quel 17 gennaio 1994 non fossero costitutivi.

Onde, a suo parere, la tardività dell'iscrizione avvenuta il 24 marzo 1994 e ¿

di riflesso ¿ il rigetto della petizione.

4.

L'appellante

definisce ¿scioccante¿ che il Pretore abbia ritenuto tardiva l'iscrizione dell'ipoteca

legale da lui medesimo ordinata il 24 marzo 1994, e ciò senza il conforto di

alcun altro elemento di prova (memoriale, pag. 12). La critica è inconsistente

già per il fatto che l'iscrizione provvisoria è avvenuta nel quadro di un giudizio

meramente som­mario, improntato alla verosimiglianza (art. 4 cpv. 1 n. 19

con rinvio all'art. 5 LAC), mentre nell'attuale causa il Pretore è stato

chiamato a esaminare la tempestività dell'iscrizione nel merito, con pieno

potere di cognizione. Il ¿profilo equitativo¿ invocato dall'appellante non è di

alcuna pertinenza, l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere

pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori non

lasciando spazio a giudizi di equità (art. 4 CC).

5.

L'appellante fa valere che l'emissione di fatture è un semplice

indizio circa la fine dei lavori, il quale nella fattispecie è stato smentito dalla

prova contraria, il committente medesimo avendo sollecitato nel dicembre del

1993.

la conclusione dell'opera, ultimata poi il 17 gennaio 1994. In realtà ¿ essa

soggiunge ¿ le due fatture del 21 maggio 1993 erano destinate solo a rendere

attento __________ quanto al costo complessivo dell'appalto, oltre che a

esercitare pressioni per ottenere il pagamento di un acconto. La convenuta

obietta, da parte sua, che il 21 maggio 1993 le opere erano ormai terminate, tant'è

che le due fatture menzionano anche ¿lavori di completamento¿. Quanto all'intervento

del 17 gennaio 1994, esso sarebbe di secondaria importanza, mentre __________,

¿che era dalla parte del torto, non ha sollecitato un bel niente e si è

limitato a promesse non mantenute¿ (osservazioni all'appello, pag. 12 nel

mezzo).

a) Dal

fascicolo processuale risulta che l'11 dicembre 1992 l'attrice ha chiesto al

committente un acconto di fr. 100 000.¿ per le opere da essa eseguite nelle due

villette sulle particelle n. 673 e 674 RFD di __________ (doc. V, 1°

foglio). Non aven­do ricevuto nulla, il 9 febbraio 1993 essa ha sollecitato un

ac­conto di fr. 120 000.¿ (doc. V, 2° foglio). Rimasto infruttuoso anche il sollecito, essa

ha avvertito __________ il 10 maggio 1993 che, non fosse stato versato un

acconto nei dieci giorni successivi, sarebbero stati sospesi ¿i lavori ancora

da eseguire¿ (doc. V, 3° foglio). Il 21 maggio 1993 l'attrice ha emesso due

fatture: la prima di complessivi fr. 176 870.¿ per la fornitura e

posa di finestre, porte, armadi, scale e rivestimenti (fr. 81 570.¿

riguardanti la casa bifamiliare sulla particella n. 673, fr. 95 300.¿

riguardanti la casa monofamiliare sulla particella n. 674: doc. F), la seconda

di fr. 28 400.¿ per la fornitura e posa di un armadio, librerie e rivestimenti

nella sola casa monofamiliare (doc. G). Il 13 dicembre 1993 essa ha poi comunicato

a __________, a conferma di un intervenuto colloquio, che avrebbe proceduto ¿a

terminare i lavori tenuti in sospeso¿, stante che ¿subito dopo l'esecuzione lei

provvederà a versare l'importo come alle nostre fatture¿ (doc. V, 5° foglio). Il

17.

gennaio 1994 la ditta ha eseguito il ¿montaggio, revisione, sistemazione

porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette, bocchette; posa porta

del riscaldamento e del ripostiglio¿ (doc. V, 6° foglio). __________ non ha

corrisposto nulla.

b) Come

ha rilevato il Pretore, l'emissione di fatture costituisce un indizio circa

la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini dell'art. 839

cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la fatturazione,

risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano mere riparazioni

o rifacimenti per difetti (Steinauer,

Les droits réels, vol. III,

3ª edizione, pag. 284 n. 2884d con riferimenti; Schumacher, op. cit., pag. 178 n.

634). Nel caso in rassegna è pacifico che il 17 gennaio 1994 l'attrice ha

eseguito lavori nell'immobile posto sulla particella n. 674. Non risulta ¿ né

la convenuta pretende (sulla questione si tornerà in seguito) ¿ che si trattasse

di semplici riparazioni o di opere commissionate separatamente. Certo, in calce

alla prima fattura figurava la menzione: ¿N.B.: come potrà constatare, tanti

lavori di completamento non sono stati conteggiati come pure ore, ecc. ecc.¿ (doc.

F, pag. 4 in fondo). Ma nel contesto descritto ciò ancora non significava che a

quel momento l'attrice avesse eseguito tutti i lavori di completamento, tanto

meno ove si pensi che una decina di giorni prima essa aveva minacciato di interrompere

l'esecuzione delle opere (doc. V, 3° foglio). L'emissione delle due fatture non

appare dunque, in simili circostanze, decisiva per accertare la decorrenza del

termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.

6.

L'attrice

non contesta di avere sospeso i lavori per sette mesi, dal

maggio del 1993 al 17 gennaio 1994. Nega tuttavia di

avere posticipato la conclusione delle opere senza motivo o di proposito, ricollegando

la dilazione alla mora di __________ nel pagamento di acconti. Per la convenuta

un motivo del genere non giustificava il fermo del cantiere, non essendo

ammissibile che un artigiano o imprenditore procrastini unilateralmente e a suo

beneplacito la decorrenza del termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2

CC. Dandosi inadempienza contrattuale del committente ¿ egli sottolinea ¿ incombeva

anzi all'attrice cautelarsi senza indugio, postulando l'iscrizione dell'ipoteca.

a) L'artigiano o imprenditore che senza motivi di forza maggiore ¿ o

deliberatamente ¿ sospende il compimento dell'opera non può contare poi sul fatto che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC

cominci a decorrere solo dalla protratta ultimazione dei lavori. Egli non può valersi infatti di ragioni soggettive, d'ordine personale o inerenti ai

suoi ausiliari ¿ negligenza, sovraccarico di impegni, malattia, infortunio e

così via ¿ allo scopo di inibire la decorrenza dei tre mesi (Schumacher, op. cit., pag. 176 n. 628 con

rinvii). Per contro, ove la sospensione dei lavori sia riconducibile non all'artigiano

o imprenditore, bensì al committente, all'impresa generale o a un terzo, non

tocca all'artigiano o imprenditore farsi carico di responsabilità altrui. In

tali casi egli non deve subire pregiudizio, sicché l'interruzione dei lavori

non fa decorrere il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC (Schumacher, op. cit., pag. 177 n. 629). Ciò vale anche

qualora l'artigiano o imprenditore debba sospendere temporaneamente l'esecuzione

dell'opera per difficoltà finanziarie indipendenti dalla sua persona o da

quella dei suoi ausiliari (BR 1998 pag. 139 n. 375 consid. 4).

b) Nella

fattispecie è incontestato che l'attrice ha interrotto le opere da falegname

perché, nonostante i solleciti e la minaccia di sospensione, il committente non

ha versato acconti. A prima vista l'origine della sospensione non le era dunque

imputabile. Il problema è che non necessariamente il comporta­mento di __________

giustificava il fermo dei lavori. L'art. 372 cpv. 1 CO stabilisce che ¿il

committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera¿. Solo ¿se

fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate

la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del

lavoro all'atto della relativa consegna¿ (art. 372 cpv. 2 CO). È vero che le parti

possono derogare all'art. 372 CO e che le Norme SIA 118 prevedono l'obbligo per

il committente di versare acconti in base all'avanzamento dei lavori, ma agli

atti non figura alcun contratto di appalto, né l'attrice ha mai preteso di

avere convenuto con __________ l'applicazione delle le Norme SIA, le quali non costituiscono

per altro un uso commerciale (Gauch,

Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 334 n. 1163). In condizioni del

genere appare quanto meno dubbio che l'attrice fosse in diritto di sospendere i

lavori.

c) Sia

come sia, si presumesse pure che l'attrice abbia interrotto a torto l'esecuzione

delle opere, resta il fatto che non ogni ritardo dell'artigiano o dell'imprenditore

nell'adempimento dei propri obblighi fa cominciare a decorrere il termine dell'art.

839.

cpv. 2 CC. Il committente che constata ritardi nell'esecuzione dei lavori

deve infatti mettere in mora l'artigiano o imprenditore (art. 107 CO), fissandogli

un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la scadenza infruttuosa

del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle opere rimanenti e la

rescissione del contratto. Non dovesse il destinatario ottemperare alla

comminatoria, la dichiarazione con cui il com­mittente comunicherà di

sciogliere anticipatamente il contratto farà cominciare e decorrere il termine

trimestrale (I CCA, sentenza inc. 150/92 del 17 novembre 1994, consid. 5e; Steinauer, op. cit., pag. 284 n.

2884c). Per converso, il committente che rinuncia alla messa in mora dell'artigiano

o imprenditore si accomoda del rischio che i lavori finiscano in ritardo. Non

può pretendere quindi che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a

decorrere nel frattempo (Schumacher,

op. cit., pag. 177 n. 630). In concreto __________ non ha mai sollecitato l'attrice

a concludere l'appalto, né tanto meno l'ha mai messa in mora. La sospensione

dei lavori non ha fatto cominciare, dunque, il termine a decorrere. Un'altra

questione è sapere se gli interventi eseguiti dopo l'interruzione di sette mesi,

il 17 gennaio 1994, fossero ancora lavori costitutivi o se al momento in cui

l'attrice ha interrotto l'esecuzione delle opere l'appalto potesse ormai dirsi concluso.

Il problema sarà vagliato in appresso.

7.

La

convenuta ribadisce, proprio sotto il profilo appena accennato, che sin dal 1°

gennaio 1990 il committente abitava con le famiglia nella casa sulla particella

n. 674, di modo che a distanza di quattro anni potevano rimanere da compiere solo

lavori di poco conto. L'appellante assevera invece che i lavori eseguiti quel 17

gennaio 1994 erano di primaria importanza, coinvolgendo essi il ¿montaggio,

revisione, sistemazione porte al piano inferiore, montaggio maniglie, rosette,

bocchette; posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿ (sopra, consid. 5a).

Se si pensa ¿ essa soggiunge ¿ che le porte al piano terreno erano state fatturate

fr. 24 320.¿ e quelle dei locali destinati all'impianto di riscaldamento e al

ripostiglio fr. 3400.¿, l'importanza dei lavori appare evidente. Al proposito la

convenuta obietta, da parte sua, che la fattura del 21 maggio 1993 già

contemplava tanto la fornitura quanto la posa delle porte interne ed esterne.

a) Il

termine fissato dall'art. 839 cpv. 2 CC comincia a decorrere ¿ come detto ¿ dal

momento in cui l'artigiano o imprenditore ha eseguito tutto quanto occorre perché

l'opera possa essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti

per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento influiscono invece

sulla decorrenza del termine se sono indispensabili, nel senso che l'opera non

può ritenersi terminata senza di essi (Steinauer,

op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza). Determinante

è l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Indispensabile

per il compimento dell'opera è stata giudicata ¿ ad esem­pio ¿ l'otturazione di

due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola

ora di lavoro e fr. 5.¿ di materiale (DTF 102 II 106). Indispensabile è stato

ritenuto anche il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di

riscaldamento (DTF 106 II 22). Indispensabile è stata reputata altresì la

fornitura di una piccola quantità di calce­struzzo per completare il raccordo

di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113). Questa

Camera ha avuto modo di considerare indispensabile, dipoi, la posa di

isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serra­menti (Rep.

1985.

pag. 117), così come ¿ a un esame di verosimiglianza ¿ la siliconatura dei

supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 pag. 614

n. 129c) oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD

I-2004 pag. 613 n. 127c).

b) Nel

caso specifico l'intervento del 17 gennaio 1994 risulta dal bollettino di

lavoro citato dianzi (doc. V, 6° fo­glio), firmato dalla moglie del committente.

La ditta consta avere proceduto al ¿montaggio¿, alla ¿revisione¿ e alla

¿sistemazione¿ di porte al piano inferiore della casa, al ¿montaggio¿ di

maniglie, rosette e bocchette, come pure alla ¿posa porta del riscaldamento e

del ripostiglio¿. La convenuta fa valere che la moglie del com­mittente non

poteva vincolare il committente medesimo, tuttavia non contesta l'esecuzione dei

lavori, né ha recato elementi atti a smentire il contenuto del bollettino. Il

solo fatto che la casa monofamiliare fosse abitata da quattro anni, in

particolare, ancora non esclude che lavori ¿indispensabili¿ (nell'accezione

della giurisprudenza) rimanessero da ultimare. D'altro lato, che la posa e la

fornitura di tutte le 16 le porte interne costasse fr. 24 320.¿ (doc. F,

pag. 4 in alto) poco giova, la ditta essendosi limitata quel 17 gennaio 1994 al

¿montaggio¿ delle porte al ¿piano inferiore¿. Altrettanto vale per la posa e la

fornitura della porta destinata al locale del riscaldamento, fatturata fr.

1800.

¿ (doc. F, pag. 3 in basso, la porta del ripostiglio non figura come tale

nella fattura), l'attrice avendo eseguito quel 17 gennaio 1994 la sola posa.

c) Ciò

posto, occorre rammentare che decisivo non è l'aspetto quantitativo del lavoro

prestato quel 17 gennaio 1994, bensì l'aspetto qualitativo. Anche interventi di

poco peso possono risultare necessari per il compimento dell'opera, se questa

non può essere consegnata senza di essi. Scartata la ¿revisione¿ e la ¿sistemazione¿

delle porte al ¿piano inferiore¿, che non può presumersi avere ecceduto il

ritocco o la riparazione, scartata l'applicazione delle ¿rosette¿ e delle ¿bocchette¿,

senza le quali una porta può assolvere ugualmente la sua funzione, rimane il

montaggio delle maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e del ripostiglio¿.

Ora, un lavoro da falegname non può seriamente dirsi concluso se sussistono porte

senza maniglie (che non si possono chiudere) o locali con la porta semplicemente

accostata alla parete (che non sono di alcuna utilità). Almeno nella misura in

cui riguarda l'applicazione di maniglie e la ¿posa porta del riscaldamento e

del ripostiglio¿, il lavoro prestato quel 17 gennaio 1994 va pertanto

qualificato come costitutivo per l'ultimazione dell'opera da falegname sulla

particella n. 674. Poco importa che l'intervento sia di modesta entità

quantitativa rispetto all'insieme dell'importo fatturato. Decisivo è, come si è

ripetuto, l'aspetto qualitativo: porte non montate o prive di maniglie non

sono, sotto questo profilo, di alcun servizio apprezzabile. Se ne conclude che,

fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata va pertanto

modificata nel senso di respingere la tardività dell'iscrizione eccepita dalla

convenuta e gli atti rinviati al Pretore per il seguito della causa.

8.

Gli

oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante

un'equa

inden­nità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare

anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue la

medesima sorte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. È accertata la tempestività dell'iscrizione

relativa all'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta il 24 marzo

1994 sulla particella n. 674 RFD di __________ per la somma di fr. 123 700.¿ con interessi al 7% dal 1° marzo 1994 in favore

della ditta AP 1.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2500.¿ e le spese, da anticipare dall'attrice,

sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 6000.¿ per

ripetibili.

Gli

atti sono rinviati al Pretore per la continuazione del processo.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1250.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

1300.¿

sono

posti a carico della convenuta, che rifonderà all'appellante fr. 2500.¿ per

ripetibili.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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