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Decisione

11.2004.40

Scioglimento del regime ordinario della partecipazione agli acquisti

17 agosto 2010Italiano90 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sospesa

il 1° ottobre 2004, la procedura di appello è stata riattivata il 20 marzo 2007

e con ordinanza sulle prove del 4 aprile 2007 il giudice delegato della Camera

ha ammesso la perizia sul valore venale delle particelle n. 1746 di __________

e n. 1447 di __________. Il 27 agosto 2007 AO 1 ha presentato un'istanza di restituzione in intero per essere autorizzato a produrre nuove prove o,

in subordine, un'istanza di assunzione suppletoria di prove per essere abilitato

a esibire un plico di fatture relative alle spese di ristrutturazione dell'abitazione

di __________. Con decreto del 16 ottobre 2007 il giudice delegato ha ordinato

a AO 1 di versare a AP 1 una provvigione ad litem di fr. 8000.– per la

procedura di appello.

Il perito

giudiziario arch. PE 1 ha consegnato il 26 febbraio 2008 i propri referti estimatori,

completandoli il 12 agosto 2008. Il 4 settembre 2008 AO 1 ha chiesto di dichiararli nulli entrambi e ha preteso la nomina di un nuovo perito. Nel frattempo,

il 6 giugno 2008, egli ha chiesto di versare agli atti le sue tassazioni dal

2004 al 2006 e il 30 luglio successivo ha fatto pervenire anche la tassazione del

2007, come pure una lettera inviatagli da alcuni suoi inquilini in uno stabile a

__________. Al­l'udienza del 5 novembre 2008, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere tutte le istanze del marito. Con decreto del 21 gennaio 2009 questa

Camera ha dichiarato priva d'oggetto l'istanza di restituzione in intero del 6

giugno 2008 e ha respinto (nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto)

quella del 30 luglio 2008, così come quella del 4 settembre 2008 relativa alla

nullità dei referti peritali. Il 9 marzo 2009 l'istruttoria è stata chiusa e le parti sono state convocate al dibattimento finale del 30 aprile 2009 con facoltà

di introdurre memoriali conclusivi.

L. Il

24 aprile 2009 AP 1 ha presentato un allegato conclusivo nel quale ha chiesto

anzitutto di ordinare in via provvisionale un divieto della facoltà di disporre

sulla particella n. 1746 di __________. Nel merito essa ha rivendicato un

contributo alimentare di fr. 7000.– mensili a vita, il versamento di un controvalore

di fr. 566 628.– per il fondo di __________, di fr. 327 500.– per

quello di __________, di fr. 7050.– per la particella n. 74 di __________

e di fr. 16 241.95 per i beni mobili, con divieto della facoltà di disporre

sulle particelle di __________ e di __________. In via subordinata essa ha

ribadito le richieste in liquidazione del regime dei beni formulate con l'appello.

Nel suo memoriale dello stesso 24 aprile 2009 AO 1 ha rifiutato l'erogazione di qualsiasi contributo alimentare e di ogni provvigione ad litem,

esigendo la restituzione di fr. 20 000.– da lui anticipati, il pagamento di

complessivi fr. 69 303.45 e la restituzione di determinati mobili e suppellettili o, in

subordine, il risarcimento di fr. 18 300.– con interessi. Al dibattimento

finale del 30 aprile 2009 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. AP 1 ha ritirato la domanda cautelare.

M. In

esito a una nuova istanza presentata il 19 maggio 2009 da AO 1, con decreto cautelare

del 2 novembre 2009 il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per AP 1 a fr. 2066.– mensili da quella data. Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 15 marzo 2010

questa Camera ha fissato il contributo provvisionale per AP 1 in fr. 3205.– mensili dal 2 novembre 2009 (inc. 11.2009.189). Contro tale sentenza AO 1 ha introdotto un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora pendente.

N. Nel

frattempo, il 19 maggio 2009, AO 1 ha fatto pervenire a questa Camera una nuova

istanza di restituzione in intero per essere ammesso a produrre un estratto del

registro fondiario riguardante la particella n. 74 di __________ e un

certificato medico del dott. __________. Accertata l'introduzione di una nuova

domanda cautelare davanti al Pretore, il giudice delegato della Camera ha

sospeso il 22 maggio 2009 la trattazione dell'appello

(art. 423b cpv. 3 CPC). Riattivata la procedura il 4 novembre

2009, il 13 novembre successivo AO 1 ha introdotto un'ulteriore istanza di restituzione

in intero perché sia acquisito agli atti l'incarto del procedimento cautelare appena

citato. Le due istanze non sono state oggetto di intimazione.

O. Constatato

che dagli atti non risultava il verosimile ammontare della rendita AVS di cui AP

1 avrebbe beneficiato al pensionamento, con ordinanza del 25 maggio 2010 il

presidente di questa Camera ha assegnato all'interessata un termine di dieci

giorni per produrre un attestato della Cassa di compensazione AVS da cui

risultasse il presumibile ammontare della sua futura rendita. Sul dato

calcolato dall'Istituto delle assicurazioni sociali AO 1 ha presentato osservazioni del 28 luglio 2010.

Considerandi

in diritto: 1. Preliminarmente

occorre statuire sulle istanze di restituzione in intero introdotte da AO 1 il 27 agosto 2007, il 19 mag­gio e il

13.

novembre 2009. Quanto alla prima, l'interessato chiede di acquisire agli

atti un plico di fatture relative a spese da lui sostenute nel 1989 per la

ristrutturazione dell'abitazione coniugale. Ora, la restituzione in intero per

addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire sull'esito

del processo è ammissibile “se la parte dimostra che l'omissione non è

imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC). Per tacere del fatto che in

concreto ciò appare dubbio, la documentazione prodotta non è idonea ad apportare

elementi utili per il giudizio. L'istante fa valere che essa dimostra come l'abitazione

di __________ sia un bene proprio e comprova, nell'ipotesi in cui l'immobile fosse

considerato un acquisto, quanto egli ha investito nel medesimo. La mera produzione

di fatture nulla indica tuttavia sulla provenienza dei fondi con i quali le

fatture sono state pagate. Per il resto, come si vedrà oltre (consid. 7e), gli

atti già sono sufficienti per accertare l'investimento del marito ai fini del

giudizio.

Le altre

due istanze di restituzione in intero, quanto a esse, sono finanche prive d'oggetto,

poiché la documentazione di cui è chiesta l'assunzione già figura agli atti del

procedimento cautelare avviato lo stesso 19 maggio 2009 davanti al Pretore, su

cui questa Camera ha statuito con sentenza del 15 marzo 2010 (inc. 11.2009.189).

Le risultanze di tale procedimento sono così notorie alla Camera. Per di più,

come si vedrà in seguito, la donazione di alcuni immobili da parte di AO 1 ai

figli, così come lo stato di salute di lui, non influiscono sull'esito del

presente giudizio. Ciò premesso, giova entrare senza indugio nel merito.

I. Sull'appello di AP 1

2.

I

processi di divorzio che all'entrata

in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati

da un'autorità cantonale sono disciplinati

dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti,

per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Litigiosi rimangono, in

questa sede, la liquidazione del regime dei beni, la restrizione della facoltà

di disporre sugli immobili del marito e il contributo alimentare per la moglie.

Il principio del divorzio, non impugnato, è passato in giudicato (art. 148 cpv.

1.

CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

3.

Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle

controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid.

2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). A tale scopo il Pretore ha attribuito la particella n. 74 di __________,

la particella n. 567 di quel medesimo Comune (provento della lottizzazione e

vendita) e la particella n. 1447 di __________ ai beni propri del marito,

mentre agli acquisti di lui ha ascritto la particella n. 1746 di __________

e gli averi bancari. Accertati gli attivi (conto bancario fr. 173.40,

conto postale fr. 13 900.–, valore di stima ufficiale dello stabile a __________

fr. 985 577.–, redditi degli immobili a __________ e a __________

fr. 106 000.– e fr. 103 000.– ) e i passivi legati alla massa degli acquisiti (mutuo

gravante lo stabile di __________ fr. 1 235 000.–, spese

di manutenzione degli stabili fr. 52 250.–, interessi ipotecari fr. 79 300.–), egli ha constatato un disavanzo di fr. 157 900.–. Ha rifiutato

così ogni indennità alla moglie in liquidazione del regime dei beni.

4.

Relativamente

alla particella n. 74 di __________, il Pretore ha respinto la pretesa dell'attrice,

che pretendeva di vedersi riconoscere metà ammortamento del debito ipotecario

eseguito in contanti dal convenuto nel febbraio del 1995, rilevando che “l'ammortamento

permette di finanziare le riparazioni importanti e di mantenere inalterato il

valore dell'immobile e deve quindi restare nella massa dei beni propri”. L'appellante

ribadisce che il marito ha ridotto un debito che gravava un bene proprio

mediante acquisti, sicché essa ha diritto a fr. 7050.– con interessi al 5% da tale data in virtù dell'art. 209 cpv.

3.

CC. Il marito obietta che a quel tem­po le sue entrate erano limitate e che egli

ha finanziato l'ammortamento con beni propri. Per di più, la pretesa è stata

sollevata dalla moglie solo nel memoriale conclusivo ed sfuggita pertanto al

contraddittorio.

a) Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Nella replica del 25

maggio 2000 l'attrice aveva rivendicato la metà del valore di quella particella

(pag. 32). Non essendo in grado di cifrare la richiesta, essa poteva rinviare

la quantificazione della domanda al termine dell'istruttoria (giurisprudenza

citata in: Cocchi/Trez­zini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 243 nota 280). Quanto al

dibattimento finale, il convenuto medesimo vi ha rinunciato,

né ha reagito dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo in cui l'attrice

postulava l'importo in questione.

Non può lamentare pertanto, ora, una violazione del suo diritto

d'essere sentito (cfr. Rep. 1995 pag. 227 n. 55).

b) Quanto

al finanziamento, dalla tassazione intermedia 1995/ 1996 risulta che a quel

tempo il convenuto aveva un reddito aziendale e della sostanza di complessivi

fr. 58 851.– annui netti (act. II, nel fascicolo “richiami”). Le sue

entrate non apparivano dunque insufficienti per finanziarie l'ammortamento. E

il reddito del lavoro (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC), come il reddito dei beni

propri (art. 197 cpv. 2 n. 4), costituisce un acquisto. Nulla induce dunque a

ritenere provato che AO 1 abbia eseguito l'ammortamento per mezzo di beni

propri (art. 200 cpv. 3 CC). Che il fondo in questione costituisca un bene

proprio del marito è pacifico, com'è pacifico che il relativo carico ipotecario

gravi il medesimo (art. 209 cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 e n. 27 ad art.

209). Il pagamento di un debito siffatto con acquisti dà origine in definitiva

a un compenso variabile in favore degli acquisti stessi (art. 209 cpv. 3 CC;

RtiD I-2005 pag. 751 consid. 3c con rimandi; cfr. anche Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione,

pag. 466 n. 1142, pag. 526 n. 1115a).

c) Sta

di fatto che – come ha rilevato il Pretore – dai redditi di un bene proprio,

rientranti come tali tra gli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC), può essere

detratto, dandosi uno stabile locativo, un ragionevole importo a titolo di

ammortamento ipotecario o di accantonamento per finanziare riparazioni importanti.

E ciò al fine di conservare il valore del bene appartenente al coniuge al

momento del matrimonio o acquisito in seguito a titolo gratuito (Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley, op.

cit., pag. 495 n. 1044 segg; Hausheer/Reusser/Gei­ser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 100 seg. ad art. 197 CC). L'appellante

obietta che tale principio non si applica in concreto, trattandosi di un ammortamento

straordinario. Se non che, come sottolinea il convenuto, tra il 1989 e il 1998

il debito ipotecario gravante la particella n. 74 è rimasto di fr. 600 000.– (doc.

36). Nell'ottobre del 2004 esso è lievitato invero a fr. 614 100.–, ma è

poi stato ricondotto il 28 febbraio 1995 a fr. 600 000.– (documentazione

della __________: doc. XI nel fascicolo “richiami”, 3°

foglio). L'estinzione di un temporaneo aumento di debito di tale entità e

durata non eccede i limiti dell'usuale (Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 496 n. 1044d), tanto meno ove si consideri che l'ammontare

dell'onere ipotecario è rimasto costante per un decennio. Tutto considerato,

pertanto, la valutazione del primo giudice resiste alla critica e i fondi

destinati all'ammortamento vanno considerati beni propri.

d) L'interessata

contesta che il valore dell'immobile predetto sia rimasto invariato dopo

l'ammortamento, ma non pretende che i fondi raccolti con l'aumento del debito

ipotecario siano stati destinati a finanziare migliorie allo stabile, ciò che

del resto appare inverosimile alla luce della modesta entità dell'importo.

Tutto si ignora inoltre sul valore dell'immobile prima dell'ammortamento e sul

valore attuale, ciò che – come si vedrà ancora (consid. 5d) – osta al

riconoscimento di un diritto al compenso variabile giusta l'art. 209 cpv. 3 CC

(RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d con rimandi). Le

pretese da lei avanzate a tale titolo devono di conseguenza essere respinte.

5.

Per

quel che riguarda la particella n. 567 di __________, bene proprio del marito,

il Pretore ha accertato che questa è stata frazionata e i lotti edificati e

venduti, ma che il provento dell'operazione costituisce un oggetto sostitutivo,

il quale rimane bene proprio del convenuto. Poco importa che l'autorità fiscale

abbia tassato tale guadagno come reddito aziendale, il ricavo dalla vendita essendo

indipendente dall'attività materiale o intellettuale che può averlo aumentato.

Ciò premesso, per il primo giudice “il prezzo di vendita costituisce un semplice valore congiunturale,

sicché deve rimanere nella massa dei beni propri”.

a) L'attrice sostiene che il guadagno conseguito dal marito dall'operazione

immobiliare, tassato dall'autorità fiscale come commercio professionale

d'immobili in fr. 21 500.– annui nel biennio 1989/1990 e in fr. 130 000.– annui in

quello successivo, non è dovuto al plusvalore congiunturale, ma è stato ritratto

dal marito stesso quale imprenditore immobiliare in seguito alla parcellazione

del fondo. Costituirebbe pertanto un acquisto che va diviso a metà. A suo

parere poi il Pretore ha trascurato l'utile conseguito con la vendita della

particella n. 1589 di __________, il 22 luglio 1994 (fr. 12 436.–), e

della particella n. 1590, il 28 febbraio 1995 (fr. 19 060.–), entrambe

scorporate dall'originaria particella n. 567, utile che rientrerebbe anch'esso

tra gli acquisti. E siccome il marito ha affermato di avere investito tali

proventi nella ristrutturazione dell'immobile posto sulla particella n. 74,

essa chiede che le sia riconosciuta sulla scorta dell'art. 209 cpv. 3 CC una

partecipazione al plusvalore di fr. 167 258.– con interessi al 5%

dal 31 dicembre 1990. Il convenuto eccepisce che la pretesa è stata fatta

valere tardivamente e ripete che il provento della vendita dei fondi rimane un suo

bene proprio, usato nel frattanto per l'acquisto di altri beni propri.

b) Sull'obiezione

che AP 1 ha avanzato la pretesa correlata alla vendita delle particelle n. 1589

e 1590 solo nel memoriale conclusivo, basti rinviare a quanto già si è spiegato

(consid. 4a). Nella replica infatti l'attrice rivendicava la metà dell'utile

conseguito dal marito con l'ulteriore parcellazione della particella n. 567 di __________

(pag. 8), dalla quale sono state ricavate (oltre alle particelle n. 1516 a 1521) anche le particelle n. 1589 e 1590, pretesa che essa ha poi quantificato nel memoriale

conclusivo (pag. 10).

c) Precisato

ciò, di per sé il ricavo dovuto alla vendita di un bene proprio rimane un bene

proprio “di sostituzione” nel senso dell'art. 198 n. 4 CC (Deschenaux/Stei­nauer/Bad­deley, op.

cit., pag. 442 n. 940). L'aumento di valore conseguito mediante amministrazione

ordinaria da parte di un coniuge rientra infatti nel mero apprezzamento

congiunturale (Haus­heer/ Reus­ser/Geiser,

op. cit., n. 40 e 44 ad art. 197 CC). Se tuttavia il plusvalore conseguito con

la vendita del bene proprio è stato generato da un'attività del coniuge che

travalica la semplice amministrazione, esso è da considerare un reddito del

lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1, ovvero un acquisto (De­sche­naux/Stei­nauer/Bad­deley, op.

cit., pag. 464 n. 993a; Hausheer/Geiser/Ko­bel,

Das Ehe­recht des Schwei­zerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 173 n.

12.

), per lo meno nella misura in cui l'attività del coniuge non sia stata

altrimenti retribuita (cfr. DTF 131 III 559), ciò che in concreto non risulta.

Determinante è pertanto valutare se l'attività del convenuto nell'operazione

immobiliare in esame abbia trasceso i limiti di una normale amministrazione. Il

trattamento del provento di tale attività da parte delle autorità fiscali è

significativo (Haus­heer/Reus­ser/Geiser,

op. cit., n. 40 ad art. 197 CC). Si è in presenza di un reddito del lavoro

quando l'autorità fiscale tassa a tale stregua il provento (DTF 125 II 118

consid. 3c con rinvii).

d) Nella

fattispecie è pacifico che parte

del prezzo di vendita dei lotti ricavati dall'originaria particella n. 567 è

stato tassato come reddito da attività lucrativa nel commercio professionale di

immobili. Né il convenuto contesta gli importi indicati dalla moglie (cfr.

anche doc. 54, pag. 6). L'appellante medesima fa valere nondimeno che tali

importi sono poi stati investiti nella particella n. 74 di __________. Quello

che in sostanza essa chiede è in definitiva il plusvalore (art. 209 cpv.

3.

CC) conseguito da tale immobile (bene proprio del marito) in

seguito all'investimento di fondi che sono – a suo stesso dire – acquisti del

marito. Se non che, il diritto al compenso dell'art.

209.

cpv. 3 CC implica necessariamente, in ragione della sua natura

proporzionale, non solo la conoscenza dell'ammontare della contribuzione di una

massa all'altra, ma anche la conoscenza del valore del bene al momento dell'investimento

e al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Dimostrare tali dati

incombe al coniuge che avanza la pretesa. Pur conoscendo l'ammontare

dell'investimento, in difetto di ogni elemento circa il valore antecedente del

bene e in presenza di dati meramente frammentari sul suo valore attuale le

pretese avanzate da un coniuge sulla base dell'art. 209 cpv. 3 CC vanno

respinte (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d con rimandi).

e) In

concreto tutto si ignora sul valore antecedente l'investimento e sul valore successivo della particella n. 74. Né i dati fiscali bastano per accertare il

valore venale di un fondo, che è determinante (art. 211 CC). L'interessata si

duole che la perizia estimatoria sia stata rifiutata dal Pretore, ma – diversamente

da quanto ha fatto con le particelle n. 1746 di __________ e n. 1447 di __________

– essa non ha chiesto l'assunzione della prova in appello (art. 322 lett. b

CPC). Né essa può sostituire tali accertamenti con la richiesta di riconoscerle

l'investimento nominale, rivalutato del 5%. Contrariamente alla pretesa

variabile fondata sull'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC, il diritto al compenso

fra beni di un medesimo coniuge (art. 209 cpv. 3 CC) non garantisce il valore nominale

della prestazione, poiché il calcolo proporzionale si applica anche in caso di

minor valore del bene che ha beneficiato dell'apporto dell'altro (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, op. cit., pag. 586 n. 1272). Quanto alla rivendicazione di un

interesse remunerativo, esso non trova riscontro né in

giurisprudenza né in dottrina. A prescindere dalla qualifica (beni propri o

acquisti) dei fondi investiti, le sue pretese a tale titolo non possono quindi

trovare accoglimento.

6.

Per

quel che concerne la particella n. 1746 di __________, sulla quale sorge una

casa d'appartamenti, il Pretore ha accertato che il convenuto l'ha comperata il

5.

ottobre 1989 per fr. 1 095 000.– accendendo cartelle ipotecarie di fr. 650 000.– e di fr. 450 000.–. Il mutuo

ipotecario bastando a coprire il prezzo di compera, egli ha reputato

appartenere il bene agli acquisti del marito. Nondimeno – egli ha soggiunto –

il reddito prodotto dalla locazione degli appartamenti, che costituisce

anch'esso un acquisito, va computato nella liquidazione del regime se a quel

momento sussiste un plusvalore da esso generato.

a) L'appellante rivendica la metà del valore venale al netto del debito

ipotecario, calcolandola sulla base della perizia eseguita in appello in fr.

566.

628.50 con interessi dalla data del divorzio (fr. 2 370 000.– meno il

debito ipotecario esistente di fr. 1 236 743.–). In subordine essa

chiede il versamento di almeno fr. 10 000.–, pari alla metà di un ammortamento

del debito ipotecario eseguito dal marito il 31 dicembre 1991. Il convenuto

ribadisce che l'immobile è un suo bene proprio e che l'acquisto del fondo è

stato interamente finanziato grazie a mutui ipotecati con il “concorso ideale” di mezzi propri, giacché

la banca ha eccezionalmente finanziato l'operazione in misura totale solo

perché egli disponeva di un cospicuo patrimonio immobiliare ereditato. Egli

contesta poi la validità e l'attendibilità della perizia assunta in appello,

rilevando che in mancanza di dati verosimili le pretese della moglie vanno

respinte. Nega infine di dover versare alcunché per l'ammortamento, tanto meno

se si pensa che il carico ipotecario è aumentato.

b) Come

ha rammentato il Pretore, un bene comperato interamente a credito va

considerato un acquisto (sentenza del Tribunale federale 5A_111/2007 dell'8

gennaio 2008, consid. 4.2.3 con rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2008 pag. 383;

v. anche Deschenaux/Stei­nauer/Bad­deley,

op. cit., pag. 442 n. 942; Hausheer/Aebi-Mül­ler, op. cit., n. 39 ad art. 197 CC e n.

27.

ad art. 209 CC; Hausheer/Reus­ser/Gei­ser,

op. cit., n. 55 ad art. 196 CC e n. 116 ad art. 197 CC). Poco importa che il

credito sia stato accordato solo grazie al “concorso ideale” di altri

patrimoni. A ragione il Pretore ha ritenuto la particella n. 1746 appartenere

perciò agli acquisti del marito.

c) Quanto

al valore venale dell'immobile, il perito l'ha stimato in fr. 2 370 000.– (referto

del 26 febbraio 2008, pag. 14). Secon­do AO 1 tale perizia è nulla,

poiché l'esperto ha fatto capo alla banca dati del Tribunale cantonale delle

espropriazioni

e ha assunto informazioni da agenzie immobiliari senza farsi autorizzare dal

giudice né concedere alle parti il diritto di esprimersi. Egli rimprovera

inoltre al perito di avere stimato il valore di reddito tenendo conto di appartamenti

cronicamente sfitti, giungendo a un valore di oltre il 50% superiore a quello

effettivo (sostanzialmente attestato anche dalla tassazione 2007). Avesse considerato

soltanto i redditi effettivi che risultavano dalla documentazione agli atti, il

perito avrebbe ottenuto un valore di reddito non superiore a fr. 1 421 538.–

(rispetto ai fr. 2 370 000.– considerati nel referto).

d) Le

argomentazioni testé riassunte sono sostanzialmente quelle addotte dall'interessato

nell'istanza di nullità della perizia del 4 settembre 2008, sulla quale la

Camera ha già statuito con decreto del 21 gennaio 2009. Si ricordi intanto che il perito non ha acquisito dati né documenti, ma si è limitato a

consultare l'archivio elettronico del Tribunale

cantonale delle espropriazioni e a domandare informazioni ad agenzie immo­biliari.

Il tutto per formarsi un'idea propria, alla stessa stre­gua di un perito che

compulsi – ad esem­pio – un catalogo statistico di tran­sazioni immobiliari o

che scorra le pubblicazioni ufficiali relative agli acquisti di proprietà

fondiaria, per lo meno nei Cantoni in cui queste riportino il valore della

controprestazione (art. 970a cpv. 2 CC). I valori venali da lui indicati

non sono il frutto di formule matematiche e neppure si riconducono alla

ponderazione di singoli elementi, ma costituiscono il risultato di un

apprezzamento complessivo, fondato sull'esperienza professionale. Al proposito

non soccorre ripetersi.

e) Il

valore di reddito che AO 1 contesta è, dandosi immobili, una componente del

valore venale (DTF 125 III 5 consid. 5c), ovvero del valore conseguibile in

caso di vendita dell'immobile sul libero marcato (DTF 125 III 4 consid. 5b). A

tal fine il perito ha tenuto conto anche del reddito che potrebbero produrre

gli appartamenti sfitti (sette su 18), operando una media delle pigioni

effettivamente percepite da altri appartamenti

analoghi (delucidazione scritta del 12 ago­sto 2008, pag. 6 risposta n.

10b). Il principio è corretto (DTF 125 III 5 consid. 5c; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 11 dd

art. 211; Steck in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 10 ad art. 211 CC).

Per quel che riguarda il valore venale dell'immobile, poi, determinante

è quello delle locazioni teoriche e non quello delle locazioni effettive,

giacché il valore di reddito conseguibile da un immobile sul libero

mercato è quello oggettivo, non quello soggettivamente ritratto da un

determinato proprietario. E sotto tale profilo AO 1 non discute la congruità

degli importi stimati dall'esperto. Adduce generiche difficoltà nel trovare

inquilini per i sette appartamenti, ma ciò non significa che gli alloggi siano

senza valore sul mercato immobiliare.

Certo,

l'interessato lamenta che nel referto l'esperto ha affer­mato trattarsi di un

fondo posto in zona tranquilla, salvo riconoscere poi, nel complemento

peritale, che l'inquinamento fonico è notevole. In realtà il perito si è

limitato a precisare di avere considerato, a titolo comparativo, immobili

soggetti anch'essi a inquinamento fonico, seppure in minor misura (delucidazione

scritta, pag. 5 risposta n. 8d). Non può dirsi pertanto che abbia trascurato la

questione. Nella perizia (pag. 11) inoltre egli ha definito buona la qualità

dell'ubicazione nel Comune (quartiere animato, accesso in bus o in automobile,

vicinanza ai negozi, posteggi pubblici), precisando che la proprietà “è ubicata

in zona tranquilla e periferica rispetto al centro”, ma “vicino alle principali

infrastrutture pubbliche e private del paese”. L'indicazione di “zona

tranquilla” nella perizia non era riferita dunque alle basse immissioni

foniche, bensì alla collocazione rispetto al centro del Comune.

f) Secondo

AO 1 la perizia è inattendibile anche perché il perito ha

rilevato la necessità di riparazioni allo stabile lo stabile, tralasciando ogni

cenno al costo degli interventi, ha scritto che l'impianto di riscaldamento è a

bassa temperatura mentre è “ad

altissima temperatura” e ha

ignorato il degrado ambientale in cui versa il quartiere __________, come pure

il fatto che il risanamento fonico della linea ferroviaria non include la via __________,

dove si trova l'immobile. Le critiche non sono concludenti. Il calcolo

dei costi di riparazione esulava dai quesiti posti al perito, il quale non ha

mancato in ogni modo di apprezzare lo stato dell'edificio nella valutazione

qualitativa (perizia, pag. 11), tanto che la vetustà e l'obsolescenza dello

stabile sono state considerate quali fattori di riduzione del valore

(delucidazione scritta, pag. 6 risposte n. 9d e 9e). L'impianto di riscaldamento

sarà anche “ad altissima temperatura”, ma non si vede – né l'interessato indica – quale deprezzamento

ulteriore ciò comporterebbe del fabbricato. Il preteso degrado del quartiere è

riferito infine a singoli episodi contingenti riportati dalla stampa, ma ciò

non basta a dimostrare un deterioramento generale. Che poi il risanamento

fonico della linea ferroviaria non si estenda a via __________ è possibile, ma

il perito non ha preteso il contrario.

AO

1.

reputa che non sia compito suo indicare l'incidenza delle lacune peritali da

lui censurate sul valore venale del fondo, tale compito spettando se mai a un

nuovo esperto. Egli dimentica tuttavia che una nuova perizia può essere

ordinata solo nel caso in cui il perito dichiari di non poter rispondere a

quesiti o a eventuali controdomande oppure nel caso in cui le risposte appaiano

manifestamente insufficienti o discordanti (art. 252 cpv. 5 CPC). In concreto

questa Camera ha già avuto modo di rilevare che non soccorrevano

le premesse per designare nuovi periti, giacché l'esperto aveva dato riscontro a

tutte le domande delle parti e dal profilo oggettivo le sue spiegazioni non potevano

definirsi manifestamente insufficienti (decreto del 21 gennaio 2009,

consid. 6 e 7). Nulla induce adesso a mutare opinione.

g) Epiloga

infine AO 1 che il palazzo è stato costruito nel 1960, che vanno sostituiti i

serramenti, l'ascensore, le cassette delle lettere, la centrale termica e l'impianto

elettrico. Le solette delle terrazze denotano un accentuato processo di carbonizzazione,

le facciate vanno isolate e il tinteggio rifatto. Egli ricorda che la posizione

dello stabile e la tipologia degli appartamenti non consentono aumenti di pigione,

ripetendo di incontrare difficoltà nel trovare inquilini. Sulla vetustà dell'immobile

e degli eventuali costi di ristrutturazione già s'è detto. L'esperto medesimo

ha definito lo stato della costruzione complessivamente “mediocre” (perizia,

pag. 11 in fondo) e non ha sorvolato sulla necessità di manutenzione straordinaria

(loc. cit.: criteri di “qualità della costruzione”, “stato della costruzione”,

“grado di manutenzione”: delucidazione scritta, pag. 4 risposta n. 7b e pag. 6

risposte n. 9d e 9e). Ancora una volta le doglianze dell'interessato sugli

accertamenti peritali si rivelano così inconsistenti.

h) Nelle

circostanze descritte la particella n. 1746 di __________,

stimata dal perito fr. 2 370 000.–,

va considerata un acquisto del marito, così come il debito ipotecario che la

grava, non contestato (fr. 1 236 743.–), onde un valore venale netto di

fr. 1 133 257.– (art. 210 cpv. 1 CC). La partecipazione dell'attrice

si fissa di conseguenza a fr. 566 628.50

(art. 215 cpv. 1 CC). Quanto agli interessi di mora, rivendicati

dall'appellante al 5% dalla data del divorzio, un eventuale conguaglio dovuto

in liquidazione del regime matrimoniale è esigibile solo dal passaggio in

giudicato della sentenza che regola lo scioglimento del regime (Hausheer/Aebi-Mül­ler, op. cit., n. 12

ad art. 215 CC). Eventuali interessi moratori saranno dovuti pertanto solo dal momento

in cui questa sentenza avrà acquisito forza di giudicato (art. 218 cpv. 2 CC).

7.

In relazione alla

particella n. 1447 RFD di __________ il Pretore ha ricordato che essa è stata

acquistata in costanza di matrimonio, ma che il finanziamento è avvenuto grazie

a beni propri del marito, sicché essa va considerata a tale stregua. L'appellante

oppone che il fondo va considerato un acquisto del marito, non avendo questi

dimostrato di avere comperato il fondo con beni propri. Attribuendo l'immobile

ai beni propri del marito sulla sola scorta delle dichiarazioni fiscali, il

Pretore avrebbe violato inoltre le presunzioni degli art. 197 cpv. 1 e 200 cpv.

3.

CC. A lei spetterebbero così fr. 327 500.–, pari

alla metà del valore venale (fr. 1 305 000.–) stimato

dal perito, già dedotto il debito ipotecario (fr. 650 000.–) esistente allo

scioglimento del regime. In subordine, nell'ipotesi in cui il bene fosse

attribuito agli acquisiti del coniuge, essa chiede fr. 100 000.– con

interessi, pari alla metà di un ammortamento ipotecario eseguito al momento di

comperare il fondo.

a) Dagli

atti risulta che il fondo in questione (su cui sorge l'abitazione coniugale), è

stato comperato dal marito il 6 aprile 1989 per fr. 900 000.– (doc. 15 e 51). Sul finanziamento dell'operazione

le versioni delle parti divergono. Certo è che, ed è stato rilevato anche dal

Pretore, il carico ipotecario non è sempre rimasto costante a fr. 650 000.– come asserisce AO 1. L'aggravio ammontava il 1° gennaio 1991 a fr. 400 000.–

(elenco dei debiti annesso alla dichiarazione d'imposta

1991/92, doc. III nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147),

poi è stato aumentato gradualmente fino a fr. 650 000.– per la fine del

1993.

(edizione dal __________ di __________, estratti conto n. __________,

doc. IX nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147).

In seguito è rimasto costante, salvo temporanee variazioni in concomitanza con

la scadenza degli interessi passivi, fino all'introduzione dell'azione di

separazione (estratti conto n. __________, __________, in particolare n. __________

al 30 giugno 1998: doc. IX nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147; doc. 16).

b) Quale

sia stato l'investimento del convenuto nel fondo in questione non è chiaro: AO

1.

prospetta la cifra di fr. 250 000.– (conclusioni, pag. 30), l'attrice

quella di fr. 450 000.– (appello, pag. 16). Gli atti sembrerebbero attestare una somma

di fr. 500 000.–. Sta di fatto che qualora l'acquisizione di un bene sia

finanziata mediante ripresa o accensione di un debito ipotecario, il bene

rientra per sostituzione nella massa che ha fornito la prestazione in contanti

(Deschenaux/Stei­­nauer/Bad­deley,

op. cit., pag. 453 n. 968 con numerosi rimandi alla

nota 92). Decisivo è stabilire, quindi, la provenienza

dell'investimento iniziale del marito.

c) Il

Pretore ha accertato che, stando alle dichiarazioni fiscali di quegli anni, il

convenuto non disponeva di averi sufficienti per condurre l'operazione

immobiliare. Vista la variazione della sostanza mobiliare attestata nelle

dichiarazioni d'imposta in concomitanza con la vendita delle proprietà ricevute

in

eredità, l'abitazione coniugale doveva quindi essere stata comperata

e ristrutturata con beni propri. L'appellante sostiene che la mera variazione

della sostanza accertata fiscalmente non basta per sovvertire la presunzione

dell'art. 200 cpv. 3 CC e che il marito avrebbe dovuto recare prove dirette,

come ad esempio l'estratto del conto su cui aveva depositato il ricavo della

vendita della particella n. 1747 di __________. In realtà nulla impediva al

Pretore di ragionare anche per indizi, purché concludenti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12–14 ad

art. 90 CPC; appendice 2000/2004, n. 63 ad art. 90 CPC). Contrariamente a

quanto sostiene l'appellante, pertanto, il Pretore poteva fondare il proprio

convincimento anche su dati fiscali.

d) L'interessata

ribadisce che il marito può avere destinato il ricavo della vendita della

particella n. 1747 RFD di __________ non alla compera e alla ristrutturazione

dell'abitazione coniugale, ma ad altri scopi. Essa non indica tuttavia con

quali altri mezzi il coniuge avrebbe potuto finanziare l'operazione, né

sostiene che egli disponesse di acquisti liquidi sufficienti per cimentarsi

nell'impresa. Anzi, l'autorità fiscale ha accertato che il 1° gennaio 1987

la sostanza di AO 1 comprendeva “titoli, crediti e numerario” per fr. 200 000.– ricavati

da un'ipoteca accesa sulla particella n. 74 (doc. III nell'inc. DI.1998.147:

tassazione 1987/88, elenco dei debiti e lettera 15 gennaio 1988 dell'Ufficio

circondariale di tassazione nella relativa dichiarazione d'imposta).

Trattandosi di denaro ricavato dalla messa a pegno di un bene proprio,

anch'esso rientra di conseguenza tra i beni propri (art. 198 n. 4 CC).

Il

19.

gennaio 1988 AO 1 ha venduto la particella n. 1747 RFD di __________, la cui provenienza per successione è pacifica, al prezzo di fr.

2.

250 000.–

(doc. 50). Una volta rimborsato il mutuo ipotecario di fr. 367 205.– (doc. 49) e pagata l'imposta sul

maggior valore immobiliare di fr. 82 151.–

(doc. 50), il ricavo netto dell'alienazione dev'essersi aggirato attorno ai

fr. 1 800 000.–, come ha accertato il Pretore. Il 1° gennaio 1989 l'autorità fiscale ha accertato “titoli, crediti e numerario” per fr. 1 533 500.– e un

reddito imponibile di fr. 40 045.– annui (incarto fiscale citato, tassazione 1989/90). Con

entrate siffatte non è dato a divedere in che modo gli acquisti, una volta

sopperito al mantenimento suo e della moglie, possano avere influito sul

cospicuo aumento della sostanza registrato in quel biennio, il quale va ricon­dotto

pertanto alla vendita della citata particella n. 1747, bene proprio. Quel

denaro va attribuito anch'esso, di conseguenza, ai beni propri (art. 198

n. 4 CC).

Il

6.

aprile 1989 AO 1 ha acquistato la particella n. 1447 di __________, investendo

nell'operazione tra i fr. 250 000.–

e i fr. 500 000.–. Il 1° gennaio 1991 l'autorità fiscale ha accertato che i “titoli, crediti e numerario” erano diminuiti a fr. 611 000.–

(tassazione 1991/92 nell'incarto fiscale richiamato; doc. 8). Per vero in quel

biennio essa ha appurato anche un reddito imponibile di fr. 155 944.– annui,

riconducibile però in larga misura (fr. 130 000.– annui) al guadagno

ottenuto dalla parcellazione e dalla vendita dei lotti ricavati dalla

particella n. 567 di __________ (dichiarazione d'imposta citata, verbale di

audizione del 1° febbraio 1994). Tali alienazioni sono intervenute tuttavia dopo

il maggio del 1989 (e quindi dopo la compera del fondo in questione: ispezione

del registro fondiario; doc. 12), sicché il provento non può essere stato investito

nell'immobile di __________, ciò che nemmeno l'appellante pretende. Se ne

conclude che la compera dell'immobile in questione è stata finanziata con beni

propri. In circostanze del genere non v'è spazio per applicare la presunzione

dell'art. 200 cpv. 3 CC. La particella in questione va ascritta anch'essa, per

sostituzione, ai beni pro­pri (art. 198 n. 4 CC). Nulla può dunque essere riconosciuto

all'appellante.

e) Relativamente

alla pretesa subordinata di fr. 100 000.–, pari a metà ammortamento di un debito

ipotecario eseguito da AO 1, il Pretore ha ritenuto che tale operazione sia

avvenuta anch'essa per mezzo di beni propri. Se appena si pensa che per

l'appellante medesima tale ammortamento è contestuale all'acquisto

dell'immobile (conclusioni, pag. 13), ma che – come si è appena detto – a quel

momento il marito disponeva unicamente di beni propri, la pretesa in questione

cade nel vuoto.

8.

In merito alla

sostanza mobiliare, il Pretore ha ricondotto agli

acquisti del

convenuto il saldo di un conto corrente presso il __________ (fr. 173.40) e

quello di un conto corrente postale (fr. 13 900.–).

L'appellante fa valere che poco prima della litispendenza il marito ha prelevato

somme rilevanti da quest'ultimo conto per sminuire le sue spettanze. AO 1 nega

di avere eseguito prelevamenti straordinari dal conto, tanto meno per ledere le

aspettative della moglie in esito al divorzio.

Dagli atti risulta

che al momento della litispendenza (7 luglio 1998), e pertanto allo

scioglimento del regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC), il conto corrente

postale registrava un saldo di fr. 13 900.50,

mentre pochi giorni prima, il 30 giugno 1998, il saldo ammontava a fr. 32 310.50. Dal 30 giugno al 7 luglio 1998

sono intervenuti tre prelievi in contanti per complessivi fr. 800.– e tre

addebiti per la riscossione di assegni postali di complessivi fr. 25 000.– (estratto conto Postfinance dal

1° luglio al 31 dicembre 1998: doc. X nel fascicolo “richiami”). Addebiti

di entità e frequenza analoghe si erano verificati già prima, dal 6 al 16 gennaio

1998.

e dal 3 al 15 aprile 1998 (estratto conto Postfinance dal 1° gennaio al 30

giugno 1998: doc. X citato), ma si sono verificati anche dopo, dal 2 al

9.

settembre 1998 e dal 2 al 9 dicembre 1998 (estratto conto Postfinance

dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, doc. X citato). Non si può dire pertanto che

il marito abbia eseguito prelievi inusuali in vista del divorzio, per altro

chiesto dalla moglie. Non resta di conseguenza che attenersi al saldo il giorno

della litispendenza, onde una pretesa della moglie pari a fr. 6950.25, pari

alla metà del saldo sul citato conto bancario (art. 215 cpv. 1 CC).

9.

In liquidazione del

regime matrimoniale la moglie vanta in ultima analisi un credito di complessivi

fr. 573 666.35: fr. 566 628.50 per la particella n. 1746 di __________

(consid. 6h), fr. 87.60 per gli averi sul conto bancario al __________

(non contestati) e fr. 6950.25 per gli averi sul conto postale (sopra, consid.

8). Entro tali limiti l'appello di lei merita accoglimento.

10.

Per quel che concerne

il contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha

accertato sulla base della tassazione 2001/02 le entrate nette del marito in

fr. 8055.– mensili, compresi il reddito della sostanza immobiliare e la rendita

AVS, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2200.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio

della cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 725.–). Alla moglie egli ha

imputato un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili per rapporto a un

fabbisogno minimo di complessivi fr. 2675.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie

stimate fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 375.–, imposte stimate

fr. 200.–). Accertata un'eccedenza di fr. 4680.– mensili, il primo giudice

l'ha ripartita a metà fra i coniugi, onde un contributo alimentare per

l'attrice di fr. 3515.– mensili.

a) L'attrice

contesta il reddito ipotetico imputatole dal primo giudice, facendo valere che

alla sua età e con il suo stato di salute essa non è più in grado di lavorare.

A suo parere inoltre le entrate del marito, tenuto conto anche del valore

locativo dell'abitazione a

__________, vanno fissate in fr. 9930.– mensili, senza

considerare che la deduzione forfettaria ammessa dal fisco per la manutenzione

degli immobili non è stata provata. Essa calcola dipoi il fabbisogno del marito

in fr. 2275.– mensili e il proprio, in ragione degli aumentati costi della locazione, in fr. 3270.–, onde un'eccedenza

di fr. 4385.– e un contributo alimentare in suo favore

di fr. 5462.50 mensili, da portare a fr. 7000.– mensili vita natural

durante per tenere conto delle sue lacune previdenziali e dell'omessa documentazione

delle spese di manutenzione degli immobili. Il convenuto critica anzitutto il

metodo di calcolo applicato dal Pretore e sostiene che al momento della

separazione di fatto non v'era eccedenza alcuna da dividere. Egli chiede

altresì di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 5000.– mensili, che

essa potrebbe conseguire lavorando come infermiera a domicilio, e di ridurre il fabbisogno di minimo

di lei a fr. 2475.– mensili, stralciando le imposte.

Ciò dimostrerebbe che AP 1 è in grado di sovvenire da sé al proprio mantenimento.

b) Contrariamente

a quanto crede il Pretore (e a quanto sostiene l'attrice), dopo il divorzio il

metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi

il fabbisogno loro e di eventuali figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà non è più pertinente. Tale criterio trova infatti la sua giustificazione

nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito

mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo

viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai fattori

dell'art. 125 CC (cfr. DTF 134 III 146 consid. 4). Ora, i criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge

verso l'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano

l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente

illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag.

580, consid. 4a e 4b con riferimenti; DTF 134 III 145).

Ai

fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, ove un matrimonio sia durato

oltre dieci anni, entrambi hanno diritto – per principio – di conservare anche

dopo il divorzio il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (DTF

135.

III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid.

3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Se

tuttavia il divorzio è pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), fa stato il tenore di vita condotto durante la separazione (DTF 130 III 539 consid. 2 con riferimenti), sempre che quest'ultimo

non ecceda quello avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale

federale 5C.230/230 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2 con rimandi). Fermo

restando, con ogni evidenza, che ognuno dei coniugi deve provvedere a sé al

proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò possa ragionevolmente

pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto

di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66).

c) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 3 ottobre 1985 e la

vita in comune è durata almeno fino al luglio del 1998, quando la moglie ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata e

l'assegnazione dell'alloggio coniugale (inc. DI.1998.147). AO 1 afferma che la

moglie si era già rivolta al giudice per un tentativo di conciliazione nel

1988, ma non contesta che la vita in comune sia durata almeno fino alla litispendenza.

Ciò posto, il matrimonio può senz'altro definirsi di

lunga dura­ta. D'altro lato, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio

(1° marzo 2004) le parti vivevano separate da non oltre sei anni. La questione

è pertanto di valutare il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione

domestica.

d) AO

1.

ribadisce che la moglie non può beneficiare di un tenore di vita più alto di

quello avuto al momento della separazione e rileva che a quel momento i coniugi

non disponevano di eccedenza alcuna, sicché il debito mantenimento dell'attrice

non può superare il di lei fabbisogno minimo. Egli ricorda poi che nella

sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera aveva accertato il fabbisogno minimo

della moglie in fr. 1770.– e quello di lui in fr. 2490.– mensili (inc.

11.1998

, consid. 9 e 10), mentre dalla tassazione 1999/2000 risulta un

reddito imponibile, dedotto il valore locativo dell'abitazione a __________, di

fr. 3712.– mensili, ovvero una situazione di ammanco.

L'argomentazione

non può essere condivisa. Intanto la sentenza di questa Camera cui allude

l'interessato è stata emanata con la procedura sommaria e con potere cognitivo

limitato alla verosimiglianza. Inoltre dagli atti risulta che nel 1998 l'autorità fiscale ha accertato il reddito della sostanza immobiliare di AO 1 in complessivi fr. 229 650.–

(tassazione 1999/2000: doc. II nel fascicolo “richiami”).

Considerate le deduzioni di fr. 173 850.– e il valore locativo di fr. 5625.– correlato all'immobile di __________, il reddito annuo del marito

al momento della separazione ammontava a fr. 50 170.–, ossia fr. 4180.–

mensili. Quanto al fabbisogno minimo della coppia, esso comprendeva il minimo

esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1370.– (Rep. 1993 pag. 265), i premi

della cassa malati di fr. 700.– complessivi e le imposte di fr. 850.–

complessivi, per un totale di fr. 2920.– mensili. Con un'eccedenza di 1260.–,

corrispondente ad attuali fr. 1420.– mensili, non si può dire pertanto che

i coniugi vivessero in ristrettezze.

e) Il

Pretore ha fissato, come detto, il fabbisogno minimo della moglie in complessivi

fr. 2675.– mensili. Occorre nondime­no aggiornare il minimo

esistenziale del diritto esecutivo, che dal 1° settembre 2009 è di fr. 1200.–

mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I.1). Secondo i dati acquisiti nel più

recente procedimento cautelare, inoltre, la locazione comprensiva dei costi

accessori risulta oggi di fr. 1150.– mensili (doc.

9.

nell'inc. DI.2009.125). Né un costo del genere può

dirsi eccessivo per una persona sola, tanto meno se si considera che durante la

vita in comune i coniugi occupavano una villa di sette locali con giardino e

piscina, di cui la moglie ha goduto fino allo scioglimento del matrimonio. Quanto

all'onere fiscale, il convenuto sottolinea che esso è stimato sulla base del

contributo contestato e che, in assenza di quest'ultimo, sarà nullo. Alla luce

del tenore di vita cui ha diritto la moglie l'argomento non sussidia, nel senso

che il di lei carico tributario non sarà sicuramente inferiore a quanto ha

stimato il primo giudice (fr. 200.– incontestati dall'attrice). In

definitiva il fabbisogno minimo della moglie va stimato pertanto in

fr. 2925.– mensili complessivi

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1150.–, premio della cassa

malati fr. 375.–, imposte fr. 200.–). Nulla induce

a prevedere per altro che tale fabbisogno abbia a

mutare dopo il pensionamento.

f) Tenuto

conto che per beneficiare del tenore di vita condotto durante la vita in comune

l'appellante dovrebbe disporre di altri fr. 710.– mensili, il suo “debito

mantenimento” va accertato per finire in fr. 3635.– mensili. Quanto all'“adeguata previdenza per la vecchiaia” (evocata dall'art. 125 cpv. 1 CC), per il

breve periodo che la separa dal pensionamento (novembre del 2010) l'interessata

può ritenersi coperta da tale eventuale agio. Per tacere del fatto che neppure

il marito ha una previdenza per la vecchiaia. Rimane da esaminare se e in che

misura AP 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito mantenimento”.

g) Il

Pretore ha accertato che, quando lavorava come infermiera a domicilio, l'attrice

guadagnava mediamente attorno ai fr. 1500.– mensili. Inoltre le era

riuscito senza difficoltà, dopo la separazione di fatto, di reinserirsi nel

mondo del lavoro. A parere del primo giudice l'interessata non aveva dimostrato

che la cessazione dell'attività lucrativa fosse dovuta a proble­mi di salute,

fermo restando che in ogni modo essa avrebbe dovuto attivarsi per ottenere le

prestazioni sociali dovute alla pretesa infermità. Egli la ha imputato pertanto

un guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. L'appellante obietta di avere

smesso di lavorare per una grave depressione e di non avere più ripreso alcuna

attività lucrativa dopo l'ottobre del 2000. Si duole che il Pretore le abbia

imputato un reddito ipotetico sulla base degli sforzi da lei profusi per un

breve periodo dopo la separazione, ignorando la sua età, la lunga durata del matrimonio

e la notevole sostanza del marito. Sostiene che, con un'attività lucrativa di

soli tre anni, essa non ha maturato prestazioni sociali. Il marito eccepisce

che la moglie era tenuta a reinserirsi nel mondo del lavoro fin dalla

separazione e che essa non ha dimostrato impedimenti al lavoro. Ricorda altresì

che già prima di sposarsi l'appellante lavorava come infermiera e che sulla

base del contratto collettivo di lavoro in vigore nel settore dell'assistenza a

domicilio essa potrebbe guadagnare, con un'attività a tempo pieno, fino a

fr. 5000.– mensili.

h) Dopo

il divorzio ogni coniuge deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò

possa ragionevolmente pretendersi da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si

possa ragionevolmente esigere che egli sopperisca autonomamente al proprio “debito mantenimento”, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1

CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a erogargli un contributo.

Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, per quanto possibile,

dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso, e quello secondo cui

ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria

indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC

si fonda soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal

grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8 consid. 3.1). Se poi, dando prova di buona volontà, egli

avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito

ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale

non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,

oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con

rinvii). La sostanza dell'altro coniuge, evocata dall'appellante, non è invece di rilievo.

i) Nel

caso in esame risulta che già prima della separazione l'interessata lavorava a

tempo parziale come infermiera a domicilio (doc. 5). Tale attività è durata

fino all'ottobre del 2000, quando AP 1 l'ha smessa per motivi di salute. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che l'interessata aveva

sufficientemente reso verosimile un'inabilità lavorativa per malattia

dall'ottobre del 2001 al marzo del 2002, sulla scorta di un certificato medico

redatto l'11 gennaio 2002 dal dott. __________ e della testimonianza di lui,

mentre dopo di allora nulla rendeva verosimile il perdurare di un'incapacità lucrativa,

tanto meno permanente (sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid.

7d). È vero che tale giudizio è stato emesso in sede cautelare, nel cui ambito

l'esame dei fatti limitato alla verosimiglianza. In questa sede però l'interessata

si limita a rievocare il predetto certificato e la

predetta deposizione del suo medico curante, senza aggiungere un solo elemento

in grado di contraddire, nel quadro di un giudizio emanato con pieno potere cognitivo, la precedente

valutazione.

L'interessata ripete che il marito ha rinunciato a una perizia sul

suo stato di salute. Come questa Camera ha già ricordato nella sentenza del 30

aprile 2004, tuttavia, spetta al coniuge che si vale di

una diminuzione del proprio reddito per malattia duratura rendere verosimile

gli estremi dell'affezione (consid. 7 menzionato in: RtiD I-2005 pag. 757 n.

40c). Senza dimenticare che l'accertamento di patologie suscettibili di

comportare un'inabilità lucrativa permanente richiede, per principio, un esame

specialistico. Nella fattispecie non v'è nulla di tutto ciò. Anzi, come ha

ricordato il Pretore, l'attrice ha rinunciato anche a presentare una domanda

d'invalidità (lettera 4 marzo 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità:

doc. VIII nel fascicolo “richiami”). Né si può presumere che la richiesta

sarebbe stata destinata all'insuccesso, un assicurato avendo diritto a una

rendita – se invalido oltre una certa soglia – a prescindere dall'attività

lucrativa svolta.

l) Quanto

alla commisurazione del reddito potenziale, il Pretore l'ha stimato in fr.

1500.

– mensili, come in sede cautelare, rile­vando che l'attrice potrebbe conseguirlo

con un lavoro a tem­po parziale analogo a quello svolto prima dell'interruzione

dell'attività lucrativa. L'appellante sostiene che, alla sua età, un reddito siffatto

non è più alla sua portata. AO 1 pretende per altro verso che l'attrice debba

impiegarsi a tempo pieno, onde una potenzialità lucrativa fino a fr. 5000.– mensili.

Nessuna delle due argomentazioni può essere seguita. AP 1 non deve dimenticare

che sin dalla separazione le incombeva di provvedere a sé medesima nella misura

in cui ciò fosse stato esigibile (art. 125 cpv. 1 CC). AO 1 non deve

dimenticare da parte sua che – come questa Camera ha già avuto modo di spiegargli

(sentenza inc. 11.2001.98 del 14 novembre 2001, consid. 3 in fine) – avendo la moglie oltre 50 anni (al momento della separazione ne aveva 53) incombeva a

lui rendere verosimile che concretamente costei potesse guadagnare più di

quanto effettivamente percepiva. Ne segue che se – da un lato – non v'era

motivo perché dopo il marzo del 2002 AP 1 rinunciasse al reddito di fr. 1500.–

mensili conseguito in precedenza, non v'è – d'altro lato – alcun elemento

concreto sulla base del quale si possa fondare una capacità lucrativa maggiore.

Le lungaggini del procedimento lamentate da AO 1 nulla mutano. Al riguardo,

pertanto, il giudizio impugnato resiste alla critica.

m) Nel

novembre del 2010 l'attrice raggiungerà l'età del pensionamento. Il convenuto

sostiene che essa riceverà una rendita AVS di fr. 1620.– mensili, identica

alla sua. In realtà, come risulta dal calcolo allestito il 5 luglio

dall'Istituto delle assicurazioni sociali, il presumibile ammontare della

rendita AVS di AP 1 sarà di soli fr. 1138.– mensili. AO 1 chiede di esaminare

l'estratto conto dei contributi fatturati e dei contributi versati dalla

moglie, ma non pretende che il calcolo sia erroneo. A torto, poi, egli chiede

che ai fini della presumibile rendita AVS si considerino anche i contributi che

l'interessata avrebbe dovuto pagare se avesse conseguito il reddito ipotetico,

per il calcolo della rendita dovendo essere presi in considerazione solo

i redditi risultanti da un'attività lucrativa su cui sono stati versati

contributi.

Ciò

posto, non si intravedono ragioni per scostarsi dal presumibile

importo calcolato dall'autorità competente. Non si dimentichi poi che in esito

al presente giudizio l'interessata avrà diritto a una ragguardevole

liquidazione in capitale

(fr.

573.

666.35: consid. 9c). Anche tenendo conto di quanto essa dovrà risarcire al coniuge (fr.

29.

470.35, come si vedrà oltre) e delle spese processuali a suo carico,

è ragionevole presumere dunque che in definitiva essa conserverà un patrimonio

di almeno fr. 525 000.–. A quel momento essa sarà tenuta però

a consumare la propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticinque anni (RtiD I-2005

pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42),

ricavando attorno ai fr. 1750.– mensili. Tutto ciò senza dimenticare che il

capitale rimanente continuerà a produrre interessi.

11.

L'appellante non

essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, occorre

appurare la capacità contributiva del marito. Il Pretore ha accertato il

reddito di lui in fr. 8055.– mensili (compreso il reddito della sostanza e

la rendita AVS di fr. 1510.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2200.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio

della cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 725.–, il costo dell'alloggio essendo

già state dedotto dal reddito della sostanza). L'attrice sostiene che bisogna

dipartirsi dai dati della tassazione 2001/02, compreso il valore locativo

dell'abitazione a __________ che il marito potrebbe locare a terzi, per un totale

di fr. 9930.– mensili, sottolineando inoltre che AO 1 non ha dimostrato le

spese di manutenzione degli stabili. Per il convenuto, invece, ci si deve

attenere ai dati più recenti.

a) Che

al momento della litispendenza in appello le ultime tassazioni del marito risalissero

al biennio 2001/02 è vero. In seguito però è stato ammesso il richiamo delle

tassazioni dei coniugi dal 2003 in poi (ordinanza sulle prove del 4 aprile

2007). Perché si dovrebbero ignorare le tassazioni più recenti, e segnatamente

quella del 2007, l'appellante non spiega. Quanto alle spese di manutenzione degli

stabili, l'interessata non indica concretamente di quanto dovrebbero essere

ridotte tali spese, ossia in che misura il reddito netto della sostanza del

marito andrebbe rivalutato. Del tutto indeterminata, tale censura risulta

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).

b) Dalla tassazione 2007 si evince che AO 1 ha un reddito della sostanza di fr. 209 040.– annui composto delle pigioni dell'immobile a __________ e

dell'immobile a __________, oltre che del valore locativo dell'abitazione a __________

(doc. E nell'inc. DI.2009.125). Nell'aprile del 2009 tuttavia AO 1 ha donato la particella n. 1746 di __________ alla figlia, riservandosene l'usufrutto, e la

particella n. 74 di __________ al figlio. Per di più,

come AO 1 sottolinea, il valore locativo è un dato puramente

fiscale e non un reddito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile

2004, consid. 4 con rimandi). Ciò posto, facendo astrazione dei redditi prodotti

dall'immobile a __________ e del valore locativo dell'abitazione a __________, i

proventi immobiliari del 2007 vanno accertati in fr. 97 260.– annui. Tenuto conto

delle spese di gestione e di manutenzione relative agli immobili di __________

e __________ (fr. 28 815.– complessivi) e degli interessi passivi gravanti tali fondi (fr. 42 444.–

complessivi), il reddito locativo netto del palazzo a __________ ammonta a fr. 26 000.– annui

(tassazione doc. E nell'inc. DI.2009.125), pari a fr. 2166.– mensili. Considerata

poi la rendita AVS di fr. 1620.– mensili (doc. 4: fr. 19 440.– annui),

le entrate complessive del convenuto ammontano a fr. 3786.– mensili.

c) L'appellante

sostiene che il marito potrebbe locare la villa di __________. Ora, nel caso in

cui un bene immobile non produca frutto o abbia un reddito limitato, dandosene

le condizioni si può imputare al proprietario un reddito ipotetico (cfr. DTF

117.

II 16 consid. 1b; Sutter/Frei­burghaus,

Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 ad art. 125 CC). In esito al presente giudizio tuttavia il marito, che non dispone di

altri apprezzabili attivi, dovrà con tutta verosimiglianza alienare la casa di __________

per tacitare la moglie in liquidazione del regime matrimoniale. Il computo di

un reddito ipotetico non appare più, di conseguenza, ragionevole,

contrariamente a quanto poteva valere ancora di recente in sede cautelare.

D'altro lato, una volta alienato l'immobile, AO 1 si troverà sgravato dei

relativi interessi ipotecari e delle spese di manutenzione (doc. E,

3° foglio nell'inc. DI.2009.125: incarto fiscale richiamato in appello:

fr. 12 880.–, rispettivamente fr. 4500.–), sicché il suo reddito netto dev'essere

rivalutato di fr. 1448.– mensili, per un totale di fr. 5235.– mensili.

d) È

appena il caso di ricordare che il convenuto, usufruttuario della particella n.

1476.

di __________, conserva ancora nel palazzo un potenziale locativo di fr.

61.

480.–

annui da appartamenti sfitti (complemento peritale del 12 agosto 2008, pag. 6,

nell'inc. 11.2004.40). Non solo: in esito alla prevedibile vendita del fondo di

__________ egli disporrà di ulteriore sostanza da mettere a frutto. Il suo reddito

di fr. 5235.– mensili appare dunque meramente prudenziale.

12.

Per

quel che riguarda il fabbisogno minimo di AO 1, questi chiede

di portarlo a fr. 4275.– mensili per tenere conto del minimo esistenziale

del diritto esecutivo, di un costo dell'alloggio pari a quello riconosciuto

alla moglie (fr. 1000.– mensili) e delle imposte (fr. 1800.– mensili), che

aumenteranno dopo la decadenza del contributo ali­mentare per la moglie stessa.

a) L'importo

di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un

debitore solo è stato rivalutato dal 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Quanto al costo dell'alloggio, è verosimile che

l'interessato (il quale abita a __________) dovrà trasferirsi altrove in vista

della prevedibile alienazione della casa. Come si è detto, nondimeno, egli è usufruttuario dello stabile a __________, nel quale sette

appartamenti sono liberi. Può dunque trasferirsi in uno

di essi, come durante i primi anni della separazione, tanto più ch'egli si è

privato volontariamente di una fonte di reddito come l'edificio di __________

(donato al figlio nell'aprile del 2009). Deve sopportare dunque le conseguenze

legate a tale sua scelta, contenendo il tenore di vita (cfr. FamPra.ch 2008

pag. 623), come del resto poteva largamente prevedere. Quanto agli oneri

ipotecari e alle spese di manuten­zione dello stabile di __________, essi sono

già stati considerati nel calcolo del reddito immobiliare netto e non possono

essere considerati in doppio nel suo fabbisogno.

b) Dopo

la donazione al figlio dello stabile a __________ l'interessato ha visto diminuire

notevolmente i propri introiti e la propria sostanza. In esito al presente

giudizio egli vedrà diminuire ulteriormente la sostanza e dovrà continuare a

stanziare a AP 1 un contributo alimentare. Dal profilo fiscale non v'è motivo dunque

per rivedere al ribasso l'onere fiscale stimato dal primo giudice (fr. 725.–

mensili). Il fabbisogno minimo del convenuto risulta così, in definitiva, di

fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 725.–).

13.

Dagli

accertamenti che precedono la situazione delle parti si compendia, in materia

di contributi alimentari, come segue:

a) L'appellante ha un reddito complessivo di fr. 1500.– mensili e per

il “debito mantenimento” abbisogna di fr. 3635.– mensili. Registra

pertanto uno scoperto di fr. 2135.– mensili. È vero che l'interessata

riceverà almeno fr. 525 000.– in liquidazione del regime dei beni, ma verosimilmente non

prima del pensionamento (novembre del 2010), sicché non si giustifica di tenere conto di eventuali redditi della

sostanza. AO 1 ha un reddito di fr. 5235.– mensili e per il “debito mantenimento”

abbisogna di fr. 3010.– mensili (fabbisogno minimo

fr. 2300.– mensili, più lo stesso agio di fr. 710.– mensili riconosciuto

alla moglie: sopra, consid. 10f). Ha pertanto un margine utile di fr.

2225.

– mensili con cui può versare alla moglie l'ammanco di fr. 2135.– mensili.

Il Pretore avendo riconosciuto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 3100.–

mensili vita natural durante, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

b) Dopo il pensionamento la moglie beneficerà della rendita AVS di

fr. 1138.– mensili e dovrà attingere al proprio capitale con prelievi mensili

di fr. 1750.–. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” essa abbisognerà

pertanto di un importo di fr. 750.– mensili arrotondati, che il marito può

erogare. Il contributo appena calcolato dipende però dal tempestivo versamento

dell'importo di fr. 573 666.35 dovuto

alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale. Fino al momento in cui non

riceverà tale somma, di conseguenza, essa ha diritto a un contributo alimentare

di fr. 2500.– mensili. È vero che AO 1 ha una disponibilità di soli fr. 2225.– mensili, ma non bisogna dimenticare che egli è usufruttuario

della particella n. 1476 di __________, conserva ancora nel palazzo un potenziale

locativo di fr. 61 480.– annui da appartamenti sfitti e in esito alla prevedibile

vendita del fondo di __________ disporrà di ulteriore sostanza da mettere a frutto

(sopra, consid. 11d). Quel periodo transitorio, del resto, dipenderà solo dalla sua volontà. In ultima analisi, avendo il Pretore riconosciuto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 3100.–

mensili anche dopo il pensionamento, l'appello dell'attrice si rivela una volta

ancora privo di consistenza.

14.

Il Pretore ha ordinato

la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre decretata in via cautelare sulla particella n. 1447,

rilevando che il convenuto nulla deve all'attrice in liquidazione del regime

dei beni e che niente lascia supporre una futura omissione dei contributi

alimentari all'ex moglie. L'appellante ribadisce la sua richiesta sulla base degli

art. 218 cpv. 2 e 132 cpv. 2 CC, sostenendo che il provvedimento è necessario

per garantirle la liquidazione del regime dei beni e l'erogazione del

contributo ali­mentare.

a) La

prestazione di garanzie è prevista nell'ipotesi in cui il debitore della liquidazione

del regime dei beni abbia ottenuto una dilazione di pagamento (218 cpv. 1 CC; Hausheer/Aebi-Mül­ler, op. cit., n. 15 ad art. 218; Hausheer/Reus­ser/Gei­ser, op. cit., n. 30 ad art. 218 CC).

Quest'ultima eventualità essendo estranea alla fattispecie, la norma non

consente di accordare garanzie nel caso specifico.

b) Quanto

all'art. 132 cpv. 2 CC, esso prevede che ove un obbligato persista nel

negligere un obbligo di mantenimento o si presuma preparare la fuga, dilapidi

la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare

adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri. In concreto, come si

è visto, AP 1 ha diritto a un contributo ali­mentare anche dopo il

pensionamento. A titolo di garanzia essa chiede di mantenere la restrizione

della facoltà di disporre sulla particella n. 1477 di __________. Scopo della

garanzia però è quello di regolare in modo rapido e semplice il pagamento delle

mensilità (Bastons Bulletti, Les

moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce

et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de

la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 84). Una restrizione della facoltà

di disporre non è idonea a tale scopo.

c) Altra

è la questione di sapere se la restrizione della facoltà di disporre si giustifichi

per garantire la liquidazione del regime dei beni. Tale provvedimento è stato

disposto senza limiti di tempo dal Pretore con decreto cautelare del 20 agosto

1998, confermato da questa Camera il 14 settembre 1999 (inc. 11.1998.131). Ora,

misure atte ad assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni possono

– eccezionalmente – sussistere anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza

di divorzio e rimanere in vigore per il tempo necessario alla salvaguardia dei

diritti del coniuge beneficiario, in particolare fino al momento in cui questi

potrà procedere all'esecuzione con pignoramento o dichiarazione di fallimento

(DTF 78 II 309 consid. 4a; SJ 78/1956 pag. 424).

Nella

fattispecie AO 1 possiede soltanto, oltre alla particella n. 1447 di __________,

le particelle n. 1521 (piazzale 172 m², tettoia 98 m²) e n. 1587 di __________ (strada 236 m², fossato 6 m²), apparentemente di scarso valore. Già si è detto che in

pendenza di appello egli ha alienato due stabili di

reddito, donandoli ai figli. E quando AP 1 ha chiesto di menzionare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo di __________

(conclusioni in appello del 24 aprile 2009), al dibattimento finale del 30

aprile successivo egli ha contestato la misura poiché “la

controparte non ha reso verosimile alcun pericolo serio

e attuale di alienazione immobiliare” (verbale, pag. 2), sottacendo di avere

donato il fondo alla figlia già il 28 aprile precedente. Che sussistano

quindi seri indizi di pericolo per le pretese dell'appellante

non può seriamente essere revocato in dubbio. Ciò

posto, su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, nel senso

che si giustifica di mantenere la menzione litigiosa anche dopo il passaggio in

giudicato della sentenza di divorzio, salvo che la moglie consenta a radiarla (art. 178 cpv. 1 in fine CC per analogia: Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, op. cit., pag. 331 n. 685).

II. Sull'appello

di AO 1

15.

Relativamente

alla liquidazione del regime dei beni, AO 1 sostiene che in costanza di

matrimonio il mantenimento della famiglia è stato assicurato da lui stesso,

facendo capo alla vendita di beni propri. E siccome il mantenimento della

famiglia grava gli acquisti, i suoi beni propri avrebbero nei confronti degli

acquisti un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 1 CC per il consumo intervenuto durante il

matrimonio. Tale diritto corrisponde, secondo

l'appellante, al provento netto della vendita (previa parcellazione) della

particella n. 567 di __________ (fr. 730 715.–) e della vendita della particella n.

1747.

di __________ (fr. 1 803 849.–), ossia

almeno fr. 2 500 000.– o, in subordine, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuto

l'investimento di beni propri per fr. 250 000.– nella compera della

particella n. 1447 di __________, di fr. 2 250 000.–.

Ci si può

domandare se la pretesa, formulata per la prima volta con le conclusioni in

appello del 24 aprile 2009, sia ricevibile, nuove richieste di giudizio essendo

proponibili in seconda sede solo ove siano addotte “con la presentazione dell'appello,

rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). Sia come sia, la

rivendicazione non ha fondamento. Questa Camera ha già avuto modo di precisare

che un coniuge non acquisisce un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai

suoi acquisti o – dandosi il caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di

avere partecipato al mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito “in misura notevolmente superiore a quanto era

tenuto” (nel senso dell'art. 165 cpv. 2 CC; RtiD II-2008 pag. 648 consid.

2c con rimandi). Che AO 1 abbia assicurato il mantenimento della famiglia (anche)

con beni propri è possibile, ma egli non ha dimostrato di avere contribuito in

misura “notevolmente superiore” a quanto fosse tenuto. Tanto meno ove si

pensi che, secondo gli accertamenti fiscali, non consta che i suoi redditi non

bastassero al sostentamento della famiglia (reddito

imponibile di fr. 22 812.– annui nel 1985/86, di fr. 40 045.– annui nel 1987/88,

di fr. 155 944.– annui nel 1989/90, di fr. 18 825.– annui nel 1991/92,

di fr. 53 383.– annui nel 1993/94, di fr. 72 393.–

annui

nel 1995/96, di fr. 52 095.–

annui nel 1997/98: doc. 5 a 8 e relative tassazioni

doc. III nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147 e doc. II nel

fascicolo “richiami”). Al proposito l'appello si esaurisce

pertanto in un'enunciazione.

16.

Con

le osservazioni all'appello AO 1 avanza nuove pretese in virtù dell'art. 138

cpv. 1 CC per pagamenti da lui eseguiti in luogo e vece della moglie (fr. 25 725.20), per

danni da lei cagionati nell'abitazione di __________ (fr. 43 578.20) e per

la restituzione di mobilio che lei ha asportato dall'abitazione medesima

(fr. 18 300.–). Che tali richieste siano fondate su fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 138 cpv. 1 CC) non è contestato neppure dalla moglie, la quale

obietta nondimeno trattarsi di pretese per indebito arricchimento, per

risarcimento danni e per rivendicazione di proprietà, estranee a una causa di

divorzio.

a) In

caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni

giudiziale lo scioglimento del regime si ha per avvenuto “il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Ai fini della liquidazione, di conseguenza, entrano in

considerazione solo pretese esistenti al momento in cui è promossa causa (Hausheer/Aebi-Mül­ler, op. cit., n. 4 ad art. 204 CC). Ciò non

significa che i rapporti patrimoniali sorti in un procedimento di divorzio dopo

la litispendenza vadano trascurati, né sarebbe conforme al precetto dell'economia

processuale rinviare i coniugi a cause separate. Del resto, anche nell'ipotesi

in cui i coniugi abbiano adottato la separazione dei beni e non vi sia pertanto

alcun regime da sciogliere, in esito al divorzio vanno regolati tutti i rapporti

di dare e avere (cfr. la fattispecie trattata dal Tribunale federale nella sentenza

5A_200/2007 del 19 dicembre 2007; analoga­mente: I CCA, sentenza inc.

11.2003.116

del 29 settembre 2004, consid. 2 con rimandi).

b) AO

1.

chiede anzitutto il rimborso di spese da lui assunte durante la causa di divorzio

in luogo e vece della moglie per complessivi fr. 25 725.25 (fr. 19 598.20 per il

consumo di acqua potabile, per l'uso delle canalizzazioni, per la raccolta rifiuti,

per l'elettricità, per la fornitura di olio da riscaldamento e il controllo

della cisterna, per l'assicurazione dello stabile, per i controlli del

bruciatore, per lo spazzacamino, per l'assicurazione dell'economia domestica e

la responsabilità civile privata), fr. 3294.10 per imposte versate al Comune

di __________, fr. 502.60 per imposte cantonali e federali del biennio 1995/96

(a carico della moglie secondo la decisione di riparto), fr. 951.65 per l'acqua

potabile, l'elettricità e l'assicurazione

dell'economia domestica, come pure fr. 1378.70 per

la quota di imposta cantonale 1997/98 (a carico della moglie secondo la

decisione di riparto). L'attrice eccepisce che il marito ha eseguito tali

pagamenti volontariamente e non può pertanto esigerne la rifusione a titolo di

indebito arricchimento.

c) Che

l'appellante possa esigere il rimborso delle cifre in questione appoggiandosi

alle norme sull'indebito arricchimento appare dubbio, ove appena si consideri

che egli nemmeno pretende di essersi ritenuto a torto debitore (art. 63 cpv. 1

CO). Anche l'art. 175 CO che egli invoca è di poco sussidio, tale norma non istituendo

un obbligo di rifusione del debitore nei confronti dell'assuntore. Piuttosto

giova esaminare se AP 1 non sia tenuta alla restituzione delle somme predette

in forza non del Codice delle obbligazioni, bensì del diritto di famiglia. Come

questa Camera ha già avuto modo di ricordare, in effetti, ove paghi personalmente debiti del consorte, un coniuge acquisisce un

diritto alla compensazione, nel sen­so che può dedurre dall'ammontare del contributo

ali­mentare da lui dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro

(RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Occorre verificare di conseguenza,

nella fattispecie, se i pagamenti eseguiti dal marito

incombessero effettivamente alla moglie, ciò che essa contesta.

d) Nel

quadro di un procedimento esecutivo avviato da AP 1 nei confronti del marito

per l'incasso di contributi alimentari (doc. 1 nell'inc. DI.2002.173) i coniugi

hanno stipulato il 16 dicembre 1999 la transazione seguente:

6.

Relativamente alla casa di __________,

tuttora attribuita alla signora AP 1, le poste di costo vengono attribuite come

segue:

6.1

La manutenzione dello

stabile e dell'annesso giardino sarà di competenza del signor AO 1; gli

interventi comunque dovranno sempre essere preavvisati dal signor AO 1; per

interventi si intende principalmente la manutenzione del giardino, il controllo

fumi.

6.2

La signora AP 1 assumerà

le spese correnti.

L'accordo

dimostra che l'interessata non poteva semplicemente

disinteressarsi delle spese correnti (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2003.99 del

28.

novembre 2003, consid. 5). AO 1 doveva provvedere ai costi per l'acqua

potabile, l'elettricità, le canalizzazioni, i rifiuti e

l'olio da riscaldamento, non invece ai costi per il controllo della cisterna e

dei fumi, né per lo spazzacamino, a carico del marito. Circa le assicurazioni (fr. 7185.60: doc. 2 nell'inc. EF.2003.307 richia­mato

in appello), esse profittavano al proprietario dello stabile (l'appellante) e

del mobilio (di cui l'appellante si dichiara proprietario). Non toccava alla

moglie, dunque, farsi carico del premio. Non consta poi che l'assicurazione contro

la responsabilità civile coprisse, dopo la separazione di fatto, anche la

moglie. All'appellante incombevano altresì le imposte pagate al Comune di __________,

che non erano in relazione diretta con l'uso dell'abitazione coniugale, ma pertenevano

al rapporto di proprietà sul fondo. Come pure le imposte dei bienni 1995/96 e

1997/98, che si riferivano a redditi conseguiti fra il 1993 e il 1996 (durante

la vita in comune), rispettivamente a sostanza che esisteva il 1° gennaio 1995

e il 1° gennaio 1999 (essenzialmente beni propri del marito). Poco importa,

sotto questo profilo, che i conguagli d'imposta siano stati pagati solo nel

corso della causa di divorzio.

e) In

definitiva, appurato che il conteggio “aprile 2000” (doc. 5 nell'inc. EF.2003.307 richiamato in appello) è già compreso nel raccoglitore “documenti

casa __________ ” (doc. 2 del medesimo incarto), la moglie va tenuta a

risarcire all'appellante fr. 1958.40 per l'acqua potabile, fr. 3042.55 per

l'elettricità, fr. 345.85 per l'uso delle canalizzazioni, fr. 755.– per

la raccolta dei rifiuti e fr. 1964.20 per l'olio da riscaldamento. Ne

segue un totale di fr. 8066.– con interessi al 5% dal 10 maggio 2004, data in

cui AO 1 ha fatto valere le sue richieste in giudizio (art. 102 cpv. 1 CO).

17.

Per

quel che riguarda i danni lamentati dall'appellante nell'abitazione assegnata

in uso a AP 1 fino al 1° aprile 2004, l'interessata contesta che le possano essere imputati deterioramenti e afferma che lo stato

dell'immobile al momento della separazione di fatto non è documentato. Ora, AP 1 ha occupato la casa in virtù del diritto matrimoniale, non per contratto. Ciò non toglie che, vistasi

assegnare l'abitazione del marito, essa era tenuta a un uso diligente del bene,

giacché alla restituzione sarebbe stata tenuta a rispondere di ogni negligenza

o imprudenza (Deschenaux/Stei­nauer/Bad­deley,

op. cit., pag. 322 n. 660 con rinvii; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar,

edizione 1998, n. 50 ad art. 176 CC).

Nella

prospettiva di giudicare la questione legata ai danni che l'appellante rimprovera

alla moglie di avere arrecato all'immobile per uso improprio conviene far capo

di conseguenza, in via analogica, ai principi invalsi in materia di locazione.

Anche un conduttore infatti deve restituire la cosa

locata nello stato risultante da un uso conforme (art. 267 cpv. 1 CO). È tenuto

così a eseguire i lavori di pulizia, a eliminare “i difetti rimediabili

mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all'ordinaria manutenzione”

(art. 259 CO), ovvero alle riparazioni cui può provvedere da sé, senza

competenze tecniche o spese eccessive (Lachat,

Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 240 seg. n. 4.3 e

n. 4.4; SVIT, Das schweizerische

Mietrecht, 3ª edizione, n. 19 ad art. 259 CO), e alla riparazione dei danni dovuti

a un uso improprio della cosa. Va a carico del proprietario, per contro, il deterioramento

del bene riconducibile a normale usura (Lachat,

op. cit., pag. 807 n. 5.1).

a) L'appellante

espone spese per la riparazione di elettrodomestici da cucina (doc. 17 e 19 di

appello), per la sistemazione dell'antenna televisiva e la posa di un impianto

satellitare (doc. 18 di appello), per opere da idraulico e al riscaldamento

(doc. 20 a 24 di appello), oltre che per lavori da giardiniere (doc. 25 di appello).

Egli fa valere di avere eseguito, secondo la perizia giudiziaria, interventi di

miglioria per fr. 3645.–, di manutenzione per fr. 5795.– e di riparazione per

fr. 26 283.20 (referto del 26 febbraio 2008, pag. 14). Come si è appena

spiegato, tuttavia, le riparazioni incombono di regola al proprietario. Né si

trattava, in concreto, di piccole aggiustature a norma dell'art. 259 CO. Per di

più, nel caso specifico le parti avevano stipulato che AO 1 avrebbe pagato

anche la manutenzione del giardino (sopra, consid. 19d), che di per sé incombe

al conduttore (Lachat, op. cit.,

pag. 227).

b) Bisogna

valutare nelle circostanze descritte se i deterioramenti siano dovuti a uso

improprio da parte della moglie. Il perito comunale ha riscontrato un immobile

in un grave stato di trascuratezza e di sporcizia (verbale del 21 giugno

2007, pag. 2), ma l'appellante non avanza pretese per lavori di pulizia.

Inoltre nulla dimostra che le riparazioni degli elettrodomestici, dell'antenna

o del pluviale siano dovuti a danneggiamenti da parte di AP 1, né che costei

abbia reso necessari gli interventi alla doccia (nuova parete), alla piscina

(guarnizioni) o la sostituzione del lavello da cucina (doc. 17, 18, 21 e 22 di

appello).

c) Quanto

al riscaldamento, TE 2 ha dichiarato che l'impianto era stato trascurato e che

con una corretta manutenzione, al costo di circa fr. 500.– ogni anno e mezzo,

la caldaia avrebbe potuto funzionare un altro decennio (deposizione del 21

giugno 2007: verbali, pag. 3). Ora, come questa Camera ha già avuto occasione

di rilevare, se i costi della manutenzione spettavano al marito, incombeva alla

moglie sollecitare gli interventi necessari (sentenza inc. 11.2003.99 del 28 novembre

2003, consid. 3). L'idraulico ha soggiunto nondimeno che nella fattispecie la

caldaia risaliva al 1965 circa. E la durata media di una caldaia da riscaldamento,

come quella di un bruciatore, di una pompa di circolazione e del relativo

quadro comandi è una ventina d'anni (Lachat,

op. cit., pag. 869). Al momento in cui AO 1 ha dovuto cambiare la caldaia, quest'ultima era già ampiamente ammortata e non aveva alcun valore residuo. Anche al

riguardo la pretesa dell'appellante non trova quindi giustificazione.

d) Diversa

è la situazione per quanto riguarda la rubinetteria, al cui proposito lo stesso

TE 2 ha precisato che la corretta manutenzione avrebbe potuto evitarne la

sostituzione e che la trascuranza per sei anni poteva senz'altro averne provocato

il deterioramento (deposizione del 21 giugno 2007: verbali, pag. 3). La moglie

deve quindi sopportare i costi del prematuro ricambio. Considerato che la

rubinetteria ha una longevità media di vent'anni (Lachat, op. cit., pag. 872 in fondo), nel 2004 il valore doveva essere ammortato all'incirca per tre quarti. Dalle fatture

prodotte (doc. 20, 2° e 3° foglio) occorre nondimeno togliere fr. 295.– (già

scontati) per “stacco e posa caloriferi per pittore” e per la pulizia del

“filtro principale”, fr. 262.– (già scontati) per la “fornitura e posa nuovo

lavello” (che il perito ha qualificato come normale manutenzione, se non come

miglioria: perizia, pag. 14: doc. 20, 2° foglio), fr. 100.– e fr. 475.– per la

posa e fornitura di un nuovo calorifero, di cui tutto si ignora (doc. 20, 2° e

3° foglio), onde una spesa complessiva di fr. 3617.40. Ne segue che per il deterioramento

della rubinetteria la moglie è tenuta a rifondere all'appellante fr. 904.35 (un

quarto di fr. 3617.40) con interessi al 5% dal 10 maggio 2004, quando il marito

ha fatto valere le sue pretese in giudizio (art. 102 cpv. 1 CO).

e) Per

quanto attiene ai lavori di giardinaggio, l'appellante si vale di un'offerta

allestita da __________ per fr. 13 500.– (doc. 7 di appello), asserendo di

avere eseguito da sé e con l'aiuto di amici lavori per almeno fr. 11 500.–, mentre

il giardiniere si è limitato al trattamento e alla potatura della siepe, con

una spesa di fr. 5500.– (doc. 25 di appello). Dagli atti risulta in effetti che

il giardino era in uno stato deplorevole (fotografie doc. 11 di appello;

deposizione di __________, del 21 giugno 2007: verbali, pag. 4). Come questa

Camera ha spiegato, spettava alla moglie sollecitare il marito a intervenire

(sentenza inc. 11.2003.99 del 28 novembre 2003, consid. 4). La questione è che

non è dato di sapere quali maggiori costi AO 1 abbia dovuto sopportare per il

fatto che, negli ultimi anni, il giardino fosse stato trascurato. L'appellante

era tenuto infatti ad assumere i costi della manutenzione ordinaria, che secondo

le indicazioni di TE 3 potevano raggiungere anche fr. 10 000.– l'anno

(verbale citato, pag. 4 in fine). In circostanze siffatte nulla induce a

desumere che la spesa da lui affrontata dopo il trasloco della moglie abbia

superato i costi di quella che sarebbe stata la normale manutenzione sull'arco

di sei anni.

18.

L'appellante si duole

altresì che la moglie abbia portato via dall'abitazione quasi tutto il mobilio

e l'arredamento. Ricorda che nell'ambito di un'esecuzione promossa contro di

lei l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ aveva pignorato taluni mobili,

i quali sono sfuggiti alla realizzazione solo grazie alla sua procedura di

rivendicazione. Egli chiede pertanto la restituzione del mobilio rubricato in

quel verbale di pignoramento o, in subordine, un risarcimento di fr. 18 300.–. La moglie contesta la proprietà

dell'appellante su tale mobilio e nega di averlo asportato.

a) Il

perito comunale, presente al momento in cui il AO 1 ha ripreso possesso dell'abitazione, ha attestato che la casa era senza mobili e che mancavano

anche vari lampadari (deposizione di TE 4 del 21 giugno 2007: verbali. pag. 2;

cfr. anche doc. 4 di appello). Il verbale di pignoramento redatto il

22.

marzo 2001 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________

attesta l'esistenza dei beni elencati nell'abitazione, lasciati in custodia

alla moglie (doc. 12 di appello). L'interessata contesta di averli portati via

al momento del trasloco, ma non dice che fine abbiano fatto. Né sostiene, per

ipotesi, di averli acquistati dopo la litispendenza. Deve rispondere quindi

della loro scomparsa.

b) Entrambi

i coniugi rivendicano la proprietà del mobilio, il marito precisando che si

tratta di suoi beni propri. Ora, agli atti figurano due sole fatture, dalle

quali risulta che una plafoniera in ferro e cristallo e il mobilio della sala

da pranzo erano stati da lui acquistati in costanza di matrimonio (doc. 15 e 16

di appello). I beni elencati ai punti 2, 3, 4 e 12 del noto verbale di

pignoramento, la cui descrizione corrisponde a quanto indicato nelle fatture,

possono quindi ritenersi proprietà dell'appellante (art. 200 cpv. 1 CC). Gli

altri beni vanno considerati comproprietà dei coniugi, conformemente alla

presunzione dell'art. 200 cpv. 2 CC.

c) Ne

segue che, giusta l'art. 205 cpv. 1 CC, la moglie è tenuta a restituire al

marito i beni elencati ai punti 2, 3, 4 e 12 del citato verbale di

pignoramento. L'appellante non avendo dimostrato di avere finanziato la compera

di tali mobili con beni propri, i mobili in questione rientrerebbero tra gli

acquisti di lui (art. 200 cpv. 3 CC). In mancanza di richieste della moglie,

tuttavia, nulla può essere inserito nel calcolo relativo alla liquidazione del

regime dei beni.

d) Per

quanto attiene ai mobili in comproprietà, nessun coniuge adduce un interesse

preponderante all'assegnazione dell'uno o dell'altro oggetto in proprietà spotica

(art. 205 cpv. 2 CC), né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 14 ad art. 205 CC). Non applicandosi in materia di pretese patrimoniali fra coniugi il principio

inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129

consid. 2 con richiami), non rimane in concreto che

accertare il rapporto di comproprietà (Hausheer/

Aebi-Müller, op. cit., n. 3 ad art. 205 CC).

e) Quanto

al possesso dei mobili, il marito ne chiede la restituzione, ma non può

invocare alcun diritto prioritario rispetto a quello della moglie. Tutt'al più

avrebbe potuto far valere che AP 1 ha distratto i mobili dall'uso originario

senza il suo consenso, in violazione dell'art. 647b cpv. 1 CC, e chiedere

che i mobili siano reintegrati nell'arredamento dell'abitazione. In assenza di

una domanda in tal senso, nondimeno, questa Camera non deve statuire al

proposito.

19.

L'interessato critica

la nuova provvigione ad litem di fr. 22 000.–

che il Pretore ha riconosciuto alla moglie con la sentenza di divorzio,

chiedendo che l'istanza di lei sia respinta, e postula la restituzione della

provvigione di fr. 12 500.– da lui

versata in pendenza di causa. Anzi, nelle conclusioni in appello egli aumenta

la richiesta di rifusione a fr. 20 500.–,

cumulando la provvigione di fr. 8000.– da lui elargita in ottemperanza al

decreto del 16 ottobre 2007 per la procedura di appello (sopra,

consid. I). La moglie obietta che, quand'anche fossero accolte le sue pretese

in liquidazione del regime dei beni, la situazione del marito resterebbe

migliore della sua.

a) L'obbligo

di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere

le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per

alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri

dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque sia, la decisione

del giudice costituisce una misura provvisionale a nor­ma dell'art. 137

cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1 con richiami di giurisprudenza). E il termine per appellare una misura provvisionale è di 10 giorni

non sospesi dalle ferie (art. 419c CPC). Questa Camera ha già avuto modo

di rilevare che l'emanazione di un giudizio unico su una causa di divorzio e

sulle relative misure provvisionali rischia di fuorviare, oltre che di nuocere

alla sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ma che le parti non

possono pretendere di ottenere termini di ricorso più lunghi su dispositivi

d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un

sindacato unico (da ultimo: sentenza inc. 11.2007.168 del 15 aprile 2008,

consid. 1). Del resto, la natura

provvisionale di una provvigione ad litem non

poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un avvocato, il Pretore

avendo statuito espressamente su un'istanza della moglie (dispositivo n.

5). In concreto la sentenza impugnata è giunta all'interessato il 3 marzo 2004

(appello, pag. 2 in fondo), sicché il termine per appellare è scaduto il 13 marzo

2004.

Introdotto il 23 marzo 2003 (data del timbro postale), l'appello

sull'ammontare della provvigione ad litem di fr. 22 000.– si

rivela manifestamente tardivo, e come tale irricevibile.

b) Quanto

alla restituzione delle provvigioni versate, per principio il coniuge che ottiene

dall'altro una provvigione ad litem deve poi restituirla o lasciarsela

computare sulla spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che si

oppongano motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi (SJ

120/1998 pag. 155 consid. 6b con richiami di dottrina). Considerato l'importo

che l'interessata riceverà in esito alla liquidazione patrimoniale, in concreto

non si ravvisano estre­mi per un esonero dalla restituzione, neppure alla luce

del patrimonio che rimarrà a disposizione del marito. Come già si è spiegato,

ad ogni modo, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non si applica il

principio inquisitorio, sicché sul rimborso di provvigioni ad litem il

giudice non si pronuncia d'ufficio (v. anche: SJ 120/1998 pag. 155 consid. 6c

con riferimenti). Ne segue che l'obbligo di restituzione si limita nel caso in

esame a quanto chiede l'appellante, ossia agli importi di fr. 12 500.– versati

in prima sede e di fr. 8000.– versati in appello, per complessivi fr. 20 500.–. In

difetto di analoga richiesta, non sono date invece le premesse per statuire su

un eventuale obbligo di restituire i fr. 22 000.– fissati nella

sentenza di divorzio.

20.

Sul contributo alimentare per la moglie le contestazioni dell'appellante

sono già state esaminate trattando l'appello della controparte (sopra, consid. 10 a 13). AO 1 chiede inoltre di respingere il contributo preteso dalla moglie poiché durante

la vita in comune essa ha leso in modo grave e ripetuto il suo onore, accusandolo

mendacemente di violenze e furto. A suo parere, pertanto, lo stanziamento di un

contributo alimentare sarebbe manifestamente iniquo e violerebbe l'art. 125

cpv. 3 CC.

a) Secondo l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo alimentare risulta

manifestamente iniquo, in particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità

degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di

ripetizione di beni donati. Determinante è la gravità concreta dell'infrazione,

non la designazione giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto

(art. 10 cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali

contro la vita e l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio.

Anche la calunnia può definirsi, dandosi il caso, un grave reato (RtiD II-2008 pag. 646 consid, 5c).

b) La denuncia mendace di un coniuge a danno dell'altro può costituire,

in determinate circostanze, “un grave reato contro l'obbligato” suscettibile di

giustificare il rifiuto di un contributo alimentare (RtiD II-2008 pag. 646 consid.

5d). A prescindere dal fatto però che in concreto le

offese lamentate dall'appellante non appaiono tanto

gravi da imporre una sanzione siffatta, tanto meno se si considera che l'art. 125 cpv. 3 CC va applicato con cautela (DTF 127 III 66 consid.

2a), le versioni delle parti divergono e gli atti non consentano di accertare

le asserite lesioni dell'onore (doc. 2; certificati medici

doc. N a Q nell'inc. DI.1998.147). Diverso era il caso vagliato da questa Camera (sopra citato), in

cui risultava assodato che una moglie aveva accusato falsamente il marito di

avere perpetrato violenze fisiche sul figlio e in funzione di ciò era riuscita

a far ridurre dal giudice civile la durata del diritto di visita, accettando

solo a distanza di un anno il ripristino della regolamentazione precedente. Su

questo punto l'appello non può dunque trovare accoglimento.

c) Ciò

posto, giova rammentare che in esito dell'esame delle censure sollevate dalle

parti nel quadro dell'appello introdotto da AP 1 risulta un contributo

alimentare in favore di lei di fr. 2135.– mensili fino al di lei

pensionamento (31 ottobre 2010) e di fr. 750.–

mensili dopo di allora, vita natural durante (consid. 13).

L'appello di AO 1 va pertanto accolto in tale misura e la sentenza impugnata

riformata di conseguenza.

III. Sulla

provvigione ad litem e l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 in appello

21.

Nell'appello

AP 1 postula una nuova provvigione ad litem di fr. 10 000.–,

aumentata di fr. 3000.– per la procedura d'appello avversaria. Se non che,

l'obbligo per un coniuge di fornire una provvigione di causa all'altro coniuge

si configura processualmente come una misura provvisionale giusta l'art. 137

cpv. 2 CC, che va diretta dunque – per principio – al Pretore (RtiD

I-2006 pag. 669 consid. 6). L'istanza in esame si rivela così irricevibile.

La richiesta di assistenza giudiziaria in appello va respinta, poiché

nelle cause di stato una richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere

preceduta da una domanda di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 Lag).

In concreto la richiedente non pretende che in appello il marito non avesse

mezzi idonei a tal fine, tanto meno ove si consideri che in prima sede il

Pretore lo aveva obbligato proprio a stanziare una provvigione. Anche per la

procedura di appello, quin­di, l'interessata avrebbe potuto sollecitare un adeguato

versamento. E con ogni verosimiglianza lo avrebbe ottenuto. Le ragioni

per cui essa potrebbe avere rinunciato a tale facoltà nel caso specifico poco importano

(sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). L'assistenza giudiziaria non entra più, comunque sia, in linea

di conto.

V. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

22.

Gli oneri dei rispettivi appelli, commisurati all'importanza e all'ampiezza

del litigio, come pure al dispendio di tempo occorso per la loro trattazione, seguono

la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene circa la metà

delle pretese avanzate a titolo di liquidazione del regime dei beni, oltre alla

restrizione della facoltà di disporre sull'abitazione di __________, ma

soccombe interamente sulla questione del contributo di mantenimento e sulla

provvigione ad litem. Tutto considerato si giustifica così che sopporti

tre quarti degli oneri processuali e che rifonda al marito un'indennità per

ripetibili ridotte, commisurata all'impegno richiesto dalla procedura di

appello.AO 1 ottiene la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico,

ma non la soppressione. Egli soccombe altresì su circa due terzi delle altre

pretese pecuniarie. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di ripartire gli

oneri processuali del suo appello a metà e di compensare le ripetibili.

Quanto ai costi delle perizie eseguite in appello, esse concernono

essenzialmente l'appello di AP 1 e vanno considerate per nove decimi in tale ambito.

L'esito

dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente vanno poste per

tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, al

quale la moglie rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte,

l'interessata non contestando per altro l'ammontare dei costi valutato dal

primo giudice (complessivi fr. 37 600.–:

sentenza impugnata, consid. 5.3).

VI.

Sui rimedi giuridici a livello federale

23.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è di AP 1 è parzialmente accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.1 In liquidazione del

regime dei beni AO 1 è tenuto a versare a AP 1 la somma di fr. 573 666.35.

4. L'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a menzionare un

divieto della facoltà disporre sulla particella n. 1447 RFD di __________,

intestata a AO 1, in sostituzione di quella iscritta a titolo cautelare. La

restrizione durerà fino all'avvenuta liquidazione del regime matrimoniale e

potrà essere cancellata solo con l'accordo di AP 1.

II. Gli oneri di tale appello, consistenti

in:

a)

tassa di giustizia fr. 4500.—

b)

costi peritali fr. 5035.70

c)

spese fr. 250.— fr.

9785.70

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima

e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 6000.– per

ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di provvigione ad litem presentata in appello da AP 1 è

irricevibile.

IV. La richiesta di assistenza giudiziaria

presentata in appello da AP 1 è respinta.

V. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso

la sentenza impugnata è così riformata:

2. AO 1 è tenuto a

versare a AP 1 il seguente contributo alimentare anticipato entro il quinto giorno

del mese:

fr. 2135.– mensili

fino al 31 ottobre 2010;

fr. 2500.–

mensili dopo di allora, vita natural durante, fino a quando egli non avrà versato a AP 1 la somma di

fr. 573 666.35 in liquidazione del regime matrimoniale;

fr. 750.– mensili vita natural durante, dal

momento in cui egli avrà versato a AP 1 la somma di fr. 573 666.35 in liquidazione del regime matrimoniale.

3.2 In liquidazione del

regime dei beni AP 1 è tenuta a restituire a AO 1 i seguenti beni:

– mobile a cinque ante con tre

cassetti in legno di noce (250 x 120 cm);

– tavolo rettangolare in noce con

sei sedie di legno e stoffa;

– cristalliera in noce a quattro

ante vetrate (200 x 280 cm);

– lampadario in ferro battuto

lavorato a mano con cristalli.

3.3 AP 1 è tenuta a rimborsare

a AO 1 i seguenti importi:

fr. 8066.– con

interessi al 5% dal 10 maggio 2004 per spese assunte in suo favore durante la litispendenza,

fr. 904.35 con

interessi al 5% dal 10 maggio 2004 per i danni all'abitazione di __________;

fr. 20 500.– in restituzione delle provvigioni ad litem.

8. La tassa di giustizia

di fr. 4000.– e le spese sono poste per tre quarti a carico dell'attrice e per

il resto a carico del convenuto, al quale l'attrice rifonderà fr. 30 000.– per ripetibili ridotte.

VI. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 4800.—

b) costi peritali fr.

559.50

c) indennità

testimoniali fr. 200.—

d) spese fr.

250.—

fr.

5809.50

da

anticipare da AO 1, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

VII. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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