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Decisione

11.2004.43

Iscrizione provvisoria nel registro fondiario "a sicurezza di asserti diritti reali"

22 giugno 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti AP 1 e AP 2 hanno impugnato il decreto del Pretore. Nel quadro di

un litisconsorzio necessario, tuttavia, i litisconsorti diligenti si presumono

rappresentare gli altri (art. 46 CPC). AP 1 e AP 2 si reputano quindi agire

anche per i rimanenti eredi fu A__________ __________ (AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6).

In altri termini, l'appello in esame profitta a tutti e il presente giudizio

avrà effetti nei confronti di tutti.

4. Evocati

i requisiti generali cui soggiace l'emanazione di provvedimenti cautelari (art.

376 cpv. 1 CPC), il Pretore ha ricordato come in concreto A__________ __________

abbia legato per testamento le sue spettanze nell'eredità fu __________ __________

sui fondi n. 503, 801 e 804 ai nipoti AP 1 e AP 2, i quali insieme con gli altri

membri della comunione ereditaria potrebbero alienare le particelle a terzi in

buona fede senza il consenso dell'istante o del notaio divisore. Onde l'urgenza

e il rischio di un danno considerevole. Quanto alla probabilità di buon esito insita

nell'azione di merito, il primo giudice ha accertato che AP 2 aveva assicurato

all'istante – contrariamente al vero – che tutti gli altri eredi fu __________ __________

erano d'accordo di assegnare attivi e passivi della successione ad A__________ __________.

La causa non poteva dirsi dunque, a mente del Pretore, senza possibilità di

buon diritto. Per quel che è del provvedimento cautelare in specie, il primo

giudice ha optato per l'iscrizione provvisoria, l'istante rivendicando sui

fondi un diritto reale (e non solo una pretesa d'indole obbligatoria).

5. Gli

appellanti fanno valere che l'istante ha chiesto provvedimenti cautelari solo

cinque mesi dopo l'avvio dell'azione di merito e un buon anno dopo essersi

accorta, il 26 novembre 2002, che A__________ __________ era diventata

proprietaria in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 in base a un

contratto firmato da E__________ __________ sulla scorta di una procura contraffatta.

L'iscrizione provvisoria non risulta sorretta così da alcuna urgenza, tanto

meno ove si pensi che dal 1998 nulla è cambiato a registro fondiario e che la

sentenza di merito sarebbe ormai imminente (se la causa non fosse stata

sospesa). Inoltre – soggiungono i convenuti – nella divisione dell'eredità fu __________

__________ l'istante potrà vedersi riconoscere le sue pretese successorie indipendentemente

da quanto figura a registro fondiario, il che esclude ogni danno irreparabile. Circa

la probabilità di esito favorevole insita nella causa di merito, AP 2 assevera

di non avere per nulla convinto l'istante a credere che tutti gli altri eredi fossero

d'accordo di attribuire l'intero compendio successorio ad A__________ __________.

In sede penale è stato accertato poi – concludono gli appellanti – che le manipolazioni

apportate alla procura in favore di E__________ __________ non hanno modificato

il senso del documento, come ha rilevato anche la Commissione di disciplina dell'Ordine

degli avvocati.

6. Nel

registro fondiario “possono essere fatte iscrizioni

provvisorie a sicurezza di asseriti diritti reali” (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Scopo

della norma è quello di evitare che, durante la causa di rettifica, un terzo in buona fede acquisti il

fondo facendo assegnamento sul contenuto del registro (Rep. 1985 pag. 318 consid. 3; Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 214 n. 777; Deschenaux,

Das Grundbuch, in: Schweizeri­sches Pri­vat­recht, vol. V/3, II, Ba­silea

1989, pag. 847 lett. c). L'annotazione richiede il “consenso

di tutti gli interessati” o un “ordine del giudice” (art. 961 cpv. 2 CC). Chiamato

a statuire, il giudice decide “con proce­dura sommaria” (in schnellem

Verfah­ren: art. 961 cpv. 3 CC), trattandosi di un provvedimento d'urgenza

(Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 961;

Deschenaux, op. cit., vol. V/3, I, pag. 343 lett. b). Il diritto

cantonale rimane applicabile, ma va interpretato conformemente al diritto

federale. Come questa

Camera ha già avuto modo di rammentare, quindi, il fumus boni iuris insito nell'azione di merito

non va apprezzato con severità, nel senso che l'iscrizione provvisoria va respinta

solo ove l'esistenza del diritto reale appaia esclusa o alta­men­te inverosimile

(Rep. 1993 pag. 160 in alto; Schmid,

op. cit., n. 16 ad art. 961 CC). Anche il rischio di danno “considerevole” non dev'essere

valutato in modo troppo rigoroso: a tal fine basta – come detto – che pendente

causa l'istante corra il pericolo di vedere alienato il fondo a un terzo, il

quale lo acquisti in buona fede fidandosi del­l'iscrizione (litigiosa) nel

registro fondiario.

7. Ciò

premesso, nella misura in cui contesta il rischio di danno “considerevole”, l'appello

dei convenuti cade nel vuoto. Ai fini dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC basta il rischio

che – come ha sottolineato il Pretore – nel caso in cui i proprietari in comune

iscritti nel registro fondiario decidessero di vendere le particelle n. 503,

801 e 804 a un terzo in buona fede (ciò che potrebbero fare senza alcuna autorizzazione),

l'istante vedrebbe vanificato lo scopo dell'azione volta alla rettifica del

registro fondiario. Certo, gli appellanti sostengono di non avere intenzione di

alienare alcunché, non avendo nemmeno preteso – finora – l'esecuzione della sentenza

del 10 novembre 2003 con cui il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro

fondiario di trasferir loro l'interessenza di A__________ __________ sulle tre

particelle (sopra, lett. D). Ma ciò non toglie che il rischio di danno sussista

e che l'istante non possa essere rimessa semplicemente alle buone intenzioni

delle controparti, per tacere del fatto che gli appellanti potrebbero anche limitarsi

a cedere a terzi in buona fede le loro ragioni ereditarie (art. 635 cpv. 2 CC).

Nonostante le assicurazioni degli appellanti, nelle circostanze descritte il

timor di danno si rivela dunque legittimo.

8. Quanto

alla necessità di procedere con urgenza, l'art. 376 cpv. 1 CPC va applicato una volta ancora in

conformità all'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. Un'iscrizione

provvisoria non presuppone, dunque,

un'impellente necessità

di togliere gravi inconvenienti. Basta che l'istante corra il rischio di

perdere in ogni momento, per effetto della pubblicità correlata al registro

fondiario (art. 973 CC), il suo preteso diritto reale (cfr. Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 961

CC). Si aggiunga che nella fattispecie l'urgenza si è effettivamente acuita

allorché gli appellanti hanno avuto causa vinta, il 10 novembre 2003, davanti

al Pretore con la loro petizione di legato (art. 562 CC). Avendo gli appellanti

ottenuto il diritto di vedersi trasferire l'interessenza

ereditaria di A__________ __________ sulle tre particelle, il rischio di una possibile

alienazione dei fondi d'intesa con gli altri proprietari iscritti non poteva

più reputarsi meramente teorico. Anche su questo punto il decreto del Pretore

resiste pertanto alla critica.

9. Rimane

da esaminare se il diritto reale vantato dall'istante a sostegno

dell'iscrizione provvisoria sia verosimile, ovvero se debba escludersi o

appaia altamente improbabile che l'istante abbia ceduto ad A__________ __________

le sue spettanze nell'eredità fu __________ sulla base di un atto nullo. Il Pretore,

come detto (consid. 4), non ha scartato l'ipotesi. A mente sua l'istruttoria della

causa di merito “ha fornito elementi” suscettivi di rendere vero­simile che l'istante

“possa aver sottoscritto la procura con la convinzione che anche tutti gli

altri coeredi avessero fatto la stessa cosa” (decreto impugnato, pag. 8 in

alto). Gli appellanti insorgono contro tale apprezzamento, negando che AP 2

abbia mai indotto l'istante a credere niente di simile.

a) Nella

Considerandi

causa di merito (inc. DI.2003.67) AP 3 ha detto e ripetuto che, stando a quanto

le aveva comunicato nel 1997 AP 2, “tutti gli altri coeredi avevano già sottoscritto

la procura” destinata alla cessione ad A__________ __________ delle loro

interessenze nell'eredità fu __________ __________ (interrogatorio formale del

19.

novembre 2003: verbali, pag. 8, risposta n. 3 ribadita nelle risposte n. 4 e

5). AP 4 ha dichiarato da parte sua di non ricordare (verbali, pag. 13, risposta

n. 4), mentre il diretto interessato, AP 2, ha negato di avere rilasciato assicurazioni

all'attrice, aggiungendo di non sapere nemmeno se questa fosse al corrente dell'opposizione

espressa da taluni coeredi (interrogatorio formale del 19 novembre 2003: verbali,

pag. 17, risposta n. 3). Egli ha dato atto nondimeno di avere saputo nel marzo del

1997, dopo avere spedito le procure ai coeredi (ma prima di averle ricevute di

ritorno), che alcuni rifiutavano di firmare, ammettendo di avere conferito con

l'istante anche dopo di allora, senza però esercitare pressioni né fornire

assicurazioni (interrogatorio formale del 19 novembre 2003: verbali pag. 17, risposta

n. 5).

b) A un esame di mera verosimiglianza, dato

quanto precede, non si può escludere che l'istante abbia davvero sottoscritto

la procura nella convinzione che tutti gli altri coeredi avessero firmato a loro volta. Non si può dunque scartare l'eventualità

che, così facendo, essa si trovasse in errore su una condizione di fatto necessaria

ai fini del contratto (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO), oppure fosse vittima di un

dolo (art. 28 CO) o mirasse a un contratto diverso da quello voluto (art. 24

cpv. 1 n. 1 CO), puntando per esem­pio a una divisione ereditaria (art.

634.

CC) e non a una cessione di ragioni ereditarie (art. 635 CC), sempre che i

due negozi giuridici differiscano in modo essenziale (Schwen­zer in: Basler Kommentar, OR I,

3ª edizione, n. 10 ad art. 24). Una richiesta di iscrizione provvisoria nel

registro fondiario doven­do essere respinta solo ove l'esistenza del diritto

reale appaia esclusa o alta­men­te inverosimile (sopra, consid. 6), la

questione non dev'essere approfondita. Più delicato

sarà, con ogni evidenza, vagliare il tema con pieno potere cognitivo nella

causa di merito.

c) Gli

appellanti fanno valere che la denuncia per falsità in documenti sporta dall'attrice

contro il legale occupatosi di redigere il “contratto di cessione di ragione

ereditaria (art. 635 CC)” del 3 marzo 1998 (doc. I nell'inc. DI.2003.67) è terminata

con un decreto di non luogo a procedere. Essi sottolineano come il Procuratore

pubblico abbia ritenuto che, per assu­mere rilievo penale, la manipolazio­ne

della procura sarebbe dovuta risultare attuata “al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto” (art. 251 CP), mentre in concreto la firmataria intendeva

– comunque sia – cedere attivi e passivi della successione alla coerede A__________

__________ (doc. T, consid. 4 nell'inc. DI.2003.67). Ad analoghe conclusioni è

giunta – soggiungono gli

appellanti – la Commissione di disciplina del­l'Ordine

degli avvocati (doc. 2, consid. c nell'inc. DI.2003.67). Così argomentando, gli

interessati dimenticano tuttavia che un decreto di non luogo a procedere non

vincola il giudice civile (se non per quanto riguarda l'inapplicabilità della

prescrizione più lunga del diritto penale: cfr. DTF 106 II 215 consid. 3), come

non vincola il giudice civile una decisione presa dall'organo disciplinare di una

corporazione di diritto pubblico, la quale non è un'autorità giudiziaria. Tali atti

non escludono pertanto che in sede di merito il Pretore possa accertare la

nullità del contratto intervenuto il 3 marzo 1998 e la sua indebita iscrizione

nel registro fondiario.

d) Il

diritto reale preteso dall'istante non appare escluso o altamente inverosimile,

del resto, nemmeno a un esame più attento. Gli atti penali confermano che la

procura firmata dal­l'istante il 2 giugno 1997 è stata modificata dall'avv. __________

__________, cui AP 2 aveva affidato il compito di curare la divisione del­l'eredità

fu __________ __________. Il testo originario del documento prevedeva che E__________

__________ ricevesse procura “per la firma dell'atto di divisione”, nel senso

che tutti i beni relativi alla successione, “compresi gli immobili e meglio le

particelle n. 801, 804 e 503 in ragione di ½”, fossero assegnati in proprietà esclusiva

ad A__________ __________ (doc. G nell'inc. DI.2003.67). L'avvocato __________ ha

riconosciuto di avere fatto modificare quella e altre procure, sostituendo il

termine “divisione” con “cessione” e cancellando “in ragione di ½” riferito

alla particella n. 503, senza sottoporre il nuovo testo agli interessati (doc.

S, pag. 2 e 3 nell'inc. DI.2003.67). La procura dell'istante è poi stata

prodotta all'ufficiale del registro fondiario, insieme con le altre, per ottenere

l'iscrizione dei trapassi di proprietà indicati nel contratto del 3 marzo

1998.

(doc. M, I e act. IX nell'inc. DI.2003.67).

e) A

ben vedere, di conseguenza, dubbi possono sorgere già sul potere di rappresentanza

di E__________ __________ alla firma del contratto. Un negozio giuridico stipulato

da un rappre­sentante non autorizzato, per vero, è inefficace se il

rappresentato non lo ratifica (Zäch

in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 14 ad art. 39 CO). Ciò vale non solo quando

la procura sia stata contraffatta (Zäch,

op. cit., n. 5 ad art. 38 CO) o sia viziata di errore (Zäch, op. cit., n. 9 ad art. 38 CO), ma anche quando il

rappresentante travalichi i poteri conferitegli (Zäch, op. cit., n. 12 ad art. 38 CO) o abusi della procura ricevuta

(Zäch, op. cit., n. 18 ad art. 38

CO). Nella fattispecie non può dirsi escluso o altamente inverosimile, quindi,

che in ultima analisi l'istante faccia parte tuttora della comunione ereditaria

fu __________ __________. Manifestamente un giudizio di apparenza non

pregiudica né anticipa alcunché. Sapere se l'iscrizione nel registro fondiario sia

avvenuta, per quanto riguarda l'istante, sulla base di un contratto nullo è una

questione che dovrà essere risolta con pieno potere cognitivo nella causa di merito.

10.

Nel decreto impugnato il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–)

e le spese (fr. 100.–) solidalmente a carico di AP 2 e AP 1, tenuti a

rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per

ripetibili. Nell'appello i convenuti criticano tale dispositivo, facendo valere

che il Pretore ha revocato il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il

21.

novembre 2003 (con cui ordinava la restrizione della facoltà di disporre) proprio

per quanto loro avevano fatto valere. E in quel decreto egli aveva

correttamente rinviato l'addebito degli oneri processuali (fr. 200.– complessivi)

al merito.

a) Quando

ha adito il Pretore in via cautelare, il 29 novembre 2003, l'istante aveva

postulato un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario e solo

subordinatamente una restrizione della facoltà di disporre (sopra, lett. E). Il

Pretore ha accolto la domanda subordinata inaudita parte. Il 28 novembre 2003 i

convenuti hanno postulato il contraddittorio. Sentite le parti, il Pretore ha poi

revocato la restrizione della facoltà di disporre e ha ordinato – con

pertinenza (sentenza del Tribunale federale 5P.195/2004 del 23 agosto 2004, consid.

3.

; Rep. 1985 pag. 316, 1993 pag. 159) – l'iscrizione provvisoria. Ne segue

che in esito all'udienza i convenuti non sono usciti vittoriosi, ma hanno visto

addirittura accogliere l'istanza avversaria nella sua domanda principale. Non sussisteva

dunque alcuna ragione per derogare al principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre il rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla

sentenza di merito prospettato dagli appellanti non entra più in linea di conto

da almeno vent'anni a questa parte (Rep. 1985 pag. 306 consid. 3).

b) Circa

la commisurazione della tassa di giustizia, questa Camera ha già avuto modo di

ricordare che in materia tariffaria il primo giudice fruisce di ampia latitudine

di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel caso di decreti

cautelari l'art. 19 LTG prevede una tassa di giustizia da fr. 30.– a fr. 10 000.–, “ritenuto

per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17”. L'art. 17 cpv. 1

LTG dispone a sua volta, per valori litigiosi attorno ai fr. 12 000.– (sopra,

consid. 2), una tassa di giustizia da fr. 450.– a fr. 1200.–. Entro il minimo e

il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato anche in funzione della natura

e della complessità della lite (art. 3 cpv. 1 LTG). La tassa di giustizia di

fr. 500.– stabilita nella fattispecie dal Pretore si pone quindi nella fascia

alta del limite edittale, considerato che gli importi minimi e massimi previsti

dall'art. 19 LTG sono nettamente inferiori a quelli dell'art. 17 cpv. 1. Non

può dirsi sicuramente, tuttavia, il risultato di un eccesso o di un abuso.

Quanto alla tassa di fr. 200.– fissata nel decreto del 21 novembre 2003, gli

appellanti disconoscono ch'essa si riferiva a un giudizio succintamente

motivato emesso inaudita parte, mentre il decreto impugnato ha richiesto

un'udienza e l'esame delle argomentazioni passate al vaglio del contraddittorio.

Anche sotto questo profilo, pertanto, l'importo stabilito dal Pretore sfugge alla

critica.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art.

148.

cpv. 1 e 4 CPC), i quali verseranno alla controparte, sempre in via

solidale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti solidalmente a carico di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6, che rifonderanno

a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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