11.2004.45
Amministrazione dell'eredità: equo compenso dell'amministratore
21 novembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2004.45
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, ICCA
Titolo:
Amministrazione dell'eredità: equo compenso dell'amministratore
PROCEDURA CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
art. 554 CC
art. 556 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2004.45
Lugano,
21 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.94 (provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria: equo compenso dell'amministratore) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28
gennaio 2004 da
AO 1
AO 2 , ed
AO 3
(patrocinati dall RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 26 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza (“decreto”) emessa il 15 marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto: A. __________ nata __________ (1923),
vedova, attinente di __________, era domiciliata a __________ dal 1° aprile 1997.
Senza discendenti, con testamento olografo del 14 settembre 1997 essa aveva
istituto suoi eredi – in particolare – AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, designando in
qualità di esecutori testamentari il AP 1 e __________. Con testamento olografo
del 25 giugno 1998 essa aveva poi designato suo unico erede AO 4, disponendo
numerosi legati. In un terzo testamento olografo del 28 luglio 1998, infine, __________
aveva revocato tutte le disposizioni precedenti, aveva elargito legati – tra altri – a AO 1, AO 2, AO
3 e AO 4, aveva designato quest'ultimo suo erede universale per la rimanenza e aveva
confermato entrambi gli esecutori testamentari. Due anni dopo, il
29 ottobre 2000, la testatrice aveva notificato al Comune di __________
la sua partenza per __________, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo, pur conservando due appartamenti in proprietà per piani
nel Comune. __________ è deceduta a __________ (__________, __________) il 20 marzo 2003, nel corso di una
trasferta tra __________ e il __________.
B. Il Comune di __________ si è rivolto il 5 maggio 2003 al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città perché alla successione fu __________ fosse
nominato un amministratore. Il notaio __________i di __________ ha comunicato a
sua volta al Pretore, il 7 maggio 2003, di detenere i tre testamenti della
defunta, chiedendo di poterli pubblicare. Con istanza del 6 settembre 2003 AO 1,
AO 2 ed AO 3 hanno adito anch'essi il Pretore per ottenere un inventario
conservativo della successione e l'applicazione dei sigilli agli appartamenti che
la defunta aveva lasciato a __________ (proprietà per piani n. 11 706 e 11 709 del “__________”, particella n. 779 RFD). Statuendo
il 29 agosto 2003, il Pretore ha ordinato l'apposizione dei sigilli, la confezione
di un inventario a cura del notaio __________ di __________ e l'amministrazione
dell'eredità, affidata al AP 1, invitando il notaio __________ a pubblicare i testamenti.
Tale sentenza è stata confermata l'8 novembre 2004 da questa Camera (inc.
11.2003.117), che ha respinto in quanto ricevibile un appello del 10 settembre
2003 introdotto da AO 4 (RtiD I-2005 pag. 921). Un ricorso per nullità presentato
da AO 4 contro tale giudizio è stato respinto nella misura in cui era
ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005.
Un ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile con sentenza
5P.449/2004 di quello stesso giorno.
C. Per il mandato svolto come amministratore dell'eredità il dott. AP
1 ha trasmesso al Pretore una nota d'onorario parziale del 16 gennaio 2004,
riguardante il periodo intercorso dal marzo al dicembre del 2003, di complessivi fr. 51 324.– (fr. 44 730 per onorari
propri, fr. 1600.– per onorari della sua procuratrice, fr. 975.– per onorari
di segretariato, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per fotocopie
e fr. 3625.– di IVA), allegando una specifica delle prestazioni eseguite e
una Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera. Alla
nota egli ha unito altresì una parcella per consulenze da lui richieste, in qualità di amministratore, a uno studio legale di Zurigo (complessivi fr. 4832.10, di cui fr. 4360.– per onorari, fr. 130.80 per spese e fr. 341.30 di IVA), allegando
gli Honoraransätze (edizione 1998) dell'Associazione
zurighese degli avvocati.
D. Invitati
dal Pretore a formulare osservazioni, il 27 gennaio 2004 AO 1, AO 2 ed AO 3
hanno dichiarato di non potersi esprimere compiutamente sulla nota d'onorario, sia
perché non conoscevano la distinta delle prestazioni e non potevano stimare in
che misura queste fossero davvero necessarie, sia perché non erano in grado di valutare
l'entità e la congruità della tariffa oraria esposta dall'amministratore.
Essi hanno postulato così l'indizione di un contraddittorio alla presenza di
tutti gli interessati. AO 4 ha comunicato il 28 gennaio 2004 di contestare la
tariffa applicata dall'amministratore e gli onorari chiesti da avvocati
interpellati a sua insaputa. Alle sue osservazioni egli ha compiegato copia di
una lettera in cui rimproverava al AP 1 di avere ecceduto le proprie competenze
interessandosi di pratiche fiscali senza il di lui consenso, onde la richiesta
di un incontro e l'invito a spedirgli copia di ogni documento trasmesso all'autorità
tributaria.
E. Dopo
uno scambio di corrispondenza con AO 4, con il AP 1 e dopo avere versato agli
atti ulteriori osservazioni delle parti, il Pretore ha tassato la nota
d'onorario il 15 marzo 2004, approvandola fino a concorrenza di fr. 48 414.40 (fr. 40 110.– per onorari dell'amministratore, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per fotocopie, fr. 4832.10
per consulenze legali e
fr. 3078.30 di IVA). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico della
successione, per il tramite dell'amministratore. Non sono state assegnate ripetibili.
F. Contro
la tassazione predetta AP 1 è insorto con un appello in
tedesco del 26 marzo 2004 nel quale chiede che, oltre agli importi ammessi dal
Pretore, gli siano riconosciuti anche l'onorario della sua procuratrice (fr. 1600.–)
e quello di segretariato (fr. 975.–), per un totale aggiuntivo di
fr. 2770.70. Con ordinanza del 6 aprile 2004 il presidente della Camera ha
impartito all'appellante un termine di dieci giorni per tradurre l'atto in
italiano. L'appellante ha ottemperato all'ordinanza il
21 aprile 2004. Invitati a esprimersi sull'appello, AO
4, AO 1, AO 2 ed AO 3 sono rimasti
silenti.
Considerandi
in diritto: 1. L'amministrazione di un'eredità, sia essa ordinata in virtù dell'art.
554.
o – come in concreto – dell'art. 556 cpv. 3 CC, è decisa dal Pretore con la
procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per
analogia combinato con l'art. 3 LAC). Tale sentenza è appellabile entro dieci
giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). Davanti al
Pretore, autorità di vigilanza (Rep. 1981 pag. 122 consid. 3), possono essere contestate
anche le decisioni prese dell'amministratore (art. 595 cpv. 3 CC per analogia).
Al riguardo il Pretore statuisce, una volta ancora, con la procedura non contenziosa
di camera di consiglio (Karrer
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 63 segg. ad art. 554 con rinvio alle n. 33 segg. ad
art. 595; I CCA, sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1),
appellabile – come detto – entro dieci giorni.
2.
Secondo
la dottrina dominante l'autorità di vigilanza è chiamata altresì, dandosi contestazione,
a fissare l'entità dell'onorario che spetta all'amministratore (Karrer, op. cit., n. 34 ad art. 554 CC;
sempre che il diritto cantonale non dichiari competenti i tribunali ordinari:
v. Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, pag. 430 nota 36 con rinvii). La procedura è in tal
caso contenziosa (DTF 86 I 333). Il diritto ticinese non la disciplina. Essenziale
è che l'autorità di vigilanza rispetti il diritto d'essere sentito delle parti
(loc. cit.), ciò che nella fattispecie è avvenuto. L'amministratore, da parte
sua, ha appellato la tassazione del Pretore entro dieci giorni, ovvero nel
termine d'impugnazione più breve previsto dal Codice di procedura civile. Ciò
premesso, nulla osta all'esame del rimedio giuridico.
3.
In
concreto l'amministratore ha calcolato la sua nota professionale sulla base
della Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera
nel modo seguente:
amministratore 106.5
ore a fr. 420.– orari fr. 44 730.–
procuratrice
8.0
ore a fr. 200.– orari fr. 1 600.–
segretariato
7.5
ore a fr. 130.– orari fr. 975.–
spese di viaggio fr.
298.
–
fotocopie fr.
96.
–
IVA 7.6% su
fr. 47 699.– fr. 3 625.–
fr.
51.
324.–
A tale nota d'onorario egli ha accluso, come si è accennato, una
parcella del 7 gennaio 2004 in cui il __________, avvocato a __________, fatturava
all'amministratore fr. 4832.10 per consultazioni (10.9 ore di lavoro a fr.
400.
– orari, fr. 130.80 di spese e fr. 341.30 di IVA).
4.
Il Pretore ha escluso dalla nota d'onorario litigiosa 11 ore di lavoro
risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2003
(fr. 4620.–), l'amministratore essendo stato nominato solo il 29
agosto 2003. Per il resto ha riconosciuto l'applicabilità della citata Honorarordnung,
salvo stralciare dal calcolo dell'onorario la retribuzione della procuratrice (fr.
1600.
–) e quella del segretariato (fr. 975.–), trattandosi a suo dire “di una sorta di costi aziendali’ già coperti dall'onorario dello stesso
amministratore” (sentenza, pag. 3 in fondo). Il Pretore
ha riconosciuto invece il compenso dovuto dall'amministratore al __________ come
“spesa nell'ambito dello svolgimento del mandato”. Quanto al metodo di calcolo, egli ha approvato la tariffa di fr. 420.– orari e ha tassato la nota, per finire, in fr. 48 414.40 (fr. 40 110.– per 95.5
ore a fr. 420.– orari, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per
fotocopie, fr. 4832.10 per la consulenza legale e fr. 3078.30 di
IVA).
5.
L'appellante non contesta la riduzione delle sue ore di lavoro da 106.5
a 95.5. Invoca però la nota Honorarordnung della Camera fiduciaria
svizzera, facendo valere che nel caso in cui avesse eseguito lui stesso le mansioni
affidate alla procuratrice e al personale del segretariato, il suo onorario sarebbe risultato molto più alto. Chiede perciò che
le due poste espunte dal Pretore (di fr. 1600.– e fr. 975.–, più l'IVA) siano
riconosciute e che la tassazione impugnata sia riformata di conseguenza.
6.
L'amministratore
dell'eredità ha diritto, per le sue prestazioni, a un “equo compenso” (art.
517.
cpv. 3 CC) e al rimborso delle spese. La sua spettanza, di diritto federale,
costituisce un debito della successione e va definita secondo gli stessi principi
che regolano la rimunerazione dell'esecutore testamentario (Karrer, op.
cit., n.
33.
ad art. 554 CC con citazioni di dottrina). L'equo compenso dipende dalle
circostanze del caso specifico. Il suo ammontare va commisurato al tempo profuso
nell'assolvimento della funzione, alla complessità delle operazioni svolte, all'estensione
e alla durata della carica, come pure alla responsabilità che l'ufficio comporta.
Anche il valore della successione entra in linea di conto, ma non deve
assurgere a unico criterio di commisurazione (DTF 129 I 335 consid. 3.2 con
richiami), poiché l'equo compenso deve risultare proporzionato all'entità delle
prestazioni oggettivamente eseguite. Circa le qualifiche professionali (avvocato,
notaio ecc.), esse vanno considerate nella sola misura in cui l'amministratore se
ne sia dovuto valere (loc. cit.; per analogia: Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und
US-amerikanischen Recht, Zurigo 2000, pag. 323 a 326).
7.
L'appellante
ha calcolato la sua nota d'onorario – come detto – in base alla Honorarordnung
(edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera. Simile tariffa è stata sostituita da raccomandazioni, di contenuto
identico, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 (Empfehlungen der Treuhand-Kammer,
in: ‹www.cathomen-partner.ch/ honorarempfehlung.pdf›). Queste prevedono onorari di categoria A e B. La prima categoria
riguarda mandati di revisione, consulenze di bilancio,
registrazioni contabili, dichiarazioni d'imposta e attività
fiduciarie senza difficoltà particolari. La seconda si riferisce a revisioni impegnative, consulenze fiscali,
giuridiche e aziendali, perizie e questioni specifiche che eccedono il
grado di difficoltà relativo alla categoria A (raccomandazioni,
punto 2.1). Gli onorari di ogni categoria sono articolati in base alla seguente
scala:
funzione categoria A (rimunerazione oraria) categoria
B (rimunerazione oraria)
F 1 da
fr. 200.– a fr. 300.– da fr. 260.– a fr. 420.–
F
2.
da fr. 160.– a fr. 240.– da fr. 220.– a fr.
340.
–
F
3.
da fr. 130.– a fr. 200.– da fr. 180.– a fr.
280.
–
F
4.
da fr. 100.– a fr. 160.– da fr. 140.– a fr.
220.
–
F
5.
da fr. 70.– a fr. 130.– da fr. 100.– a fr.
160.
–
Le
funzioni sono così descritte:
F 1 fiduciario titolare di
studio, partner del titolare, direttore o consulente con qualifiche analoghe e con
pluriennale esperienza
F
2.
mandatario con incarichi importanti, capodivisione, direttore supplente,
vicedirettore e consulenti con qualifiche analoghe e con poliennale esperienza
F
3.
mandatario, procuratore e collaboratori con qualifiche analoghe
F
4.
collaboratore autonomo, procuratore
F
5.
assistente, addetto, segretario
Tali onorari
possono essere adeguatamente aumentati fino al doppio del massimo previsto nel
caso di mandati che implichino speciali responsabilità, che pongano in gioco
significativi interessi, che richiedano conoscenze speciali ed esperienze specifiche,
che abbiano carattere di particolare urgenza (soprattutto ove implichino operazioni
da svolgere fuori dei normali orari d'ufficio) o nel caso in cui siano
applicabili altre tariffe professionali (raccomandazioni, punto 2.2). Le
raccomandazioni riservano inoltre la priorità a norme in materia di consulenza
professionale specialistica e di altre particolari prestazioni di servizio, come
pure – ciò che la Honorarordnung del 1994 ignorava – le raccomandazioni
di altre associazioni professionali, “per esempio nel caso di esecuzioni testamentarie” (punto 3).
In
definitiva l'onorario di fr. 420.– orari esposto dall'appellante è il
massimo raccomandato (salvo le maggiorazioni eccezionali testé evocate) che può essere chiesto da un fiduciario
titolare di studio per l'esecuzione personale di mandati
difficili, quello di fr. 200.– orari è il massimo
raccomandato che può essere chiesto per
l'opera
di un procuratore in caso di mandati senza particolari difficoltà e quello di
fr. 130.– orari è il massimo raccomandato che può essere chiesto per lavori di un
segretario, sempre per casi privi di particolari difficoltà.
8.
Ciò
posto, contrariamente all'opinione del Pretore, non si può – da un lato – dichiarare
applicabile la Honorarordnung (oggi: raccomandazioni) della Camera
fiduciaria svizzera e stralciare – dall'altro – i compensi spettanti alla
procuratrice e al personale di segretariato, giudicandoli meri “costi aziendali”. Diversamente dal sistema di retribuzione previsto – ad esempio –
dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (RL 3.2.1.1.2), le
raccomandazioni predette fissano retribuzioni distinte secondo la funzione svolta
dall'esecutore. Il che ancora non significa che in concreto l'appello dell'amministratore
debba essere accolto. Come si è spiegato (consid. 6), l'equo compenso di lui va
definito secondo gli stessi principi che regolano la rimunerazione di un esecutore
testamentario. Determinanti non
sono quindi le raccomandazioni dell'una o dell'altra associazione professionale,
bensì i criteri che sgorgano – per analogia – dall'art. 517 cpv. 3 CC. Certo, gli usi locali e professionali non sono senza interesse, tant'è che l'art. 394
cpv. 3 CO ne fa espressa menzione tra le norme relative
al contratto di mandato. Finora, tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto valore
d'“uso” solo alla (vecchia) tariffa dell'Ordine zurighese degli avvocati
(DTF 117 II 283 consid. 4b). La questione non è tanto di sapere, di conseguenza,
se l'appellante abbia diritto di esporre le poste litigiose (fr. 1600.– per le
mansioni svolte dalla procuratrice e fr. 975.– per quelle del segretariato, più
l'IVA) in forza delle note raccomandazioni, ma se nel risultato l'equo compenso
stabilito dal Pretore sia congruo all'entità delle prestazioni oggettivamente
eseguite dall'amministratore. Anche nel contratto di mandato, del resto, non
sussistendo usi invalsi (o una convenzione d'onorario),
il giudice deve determinare la retribuzione
del mandatario secondo i principi generali del diritto, calcolando onorari obiettivamente equi (DTF 120 V 520 in fondo).
9.
Il
criterio della retribuzione oraria adottato dal Pretore è sicuramente corretto
(controverso è se mai il criterio ad valorem: DTF 129 I 335 consid. 3.2;
v. Künzle, op. cit., pag. 325
seg.). Il dispendio di tempo personalmente profuso dall'amministratore nell'assolvimento
dell'incarico è a sua volta pacifico (95.5 ore). Di per sé non sono litigiose
nemmeno le 8.5 ore della procuratrice e le 7.5 ore del
segretariato (né AO 4 né AO 1, AO 2 o AO 3 hanno formulato osservazioni
all'appello in cui l'amministratore rivendica, appunto, siffatte prestazioni). Il
problema è di sapere se a norma dell'art. 517 cpv. 3 CC quelle prestazioni raffigurino
“costi
aziendali” (e rientrino perciò nella retribuzione
oraria dell'appellante, come reputa il Pretore) o vadano rimunerate a parte
(come l'appellante chiede). In realtà, ai fini dell'attuale giudizio il quesito
può rimanere irrisolto. Quand'anche ci si dipartisse dalla tesi dall'appellante,
invero, e si riconoscessero all'amministratore 111.5 ore complessive di lavoro
(95.5 più le 16 ore svolte dalla procuratrice e dal segretariato), il compenso
riconosciuto dal Pretore equivarrebbe a fr. 359.70 orari (fr. 40 110.– :
111.
). Si ritenessero – per ipotesi – applicabili le raccomandazioni della
Camera fiduciaria svizzera (come presume l'appellante), tale compenso si
porrebbe agevolmente (a circa due terzi) tra il minimo di fr. 260.– e il
massimo di fr. 420.– orari previsti dalla categoria B (la più alta) per un
fiduciario titolare di studio. Perché simile compenso non sarebbe “equo” nel senso dell'art. 517 cpv. 3 CC l'appellante non spiega.
10.
Si
aggiunga che, per quanto gli atti consentono di desumere, in concreto un compenso
di pressoché fr. 360.– orari non appare oggettivamente iniquo
rispetto all'entità delle prestazioni oggettivamente fornite. È vero che l'amministrazione
dell'eredità presenta risvolti internazionali (con il __________), ma l'appellante
ha potuto contare sulla consulenza dell'avv. __________. Quanto alle operazioni
svolte, dalla distinta acclusa alla nota d'onorario esse paiono senz'altro laboriose,
tuttavia non di enorme complessità. In sostanza l'amministratore ha studiato
la pratica, ha telefonato a eredi, legatari, alla Pretura, all'Ufficio imposte
di successione e donazione e ha redatto l'inventario fiscale dell'eredità. L'impegno
è stato notevole (111.5 ore sull'arco di tre mesi) e la responsabilità gravosa,
tuttavia non al punto da far risultare iniquo un compenso di circa fr. 360.–
orari.
Si
conviene che i valori in gioco sembrano ingenti (compendio ereditario di circa
70.
milioni di franchi) e che le note raccomandazioni della Camera fiduciaria svizzera
consentono addirittura di raddoppiare l'onorario massimo del professionista nel
caso in cui il mandato implichi speciali responsabilità o ponga in gioco
interessi significativi (sopra, consid. 7). Ammesso e non concesso però che
simili raccomandazioni siano determinanti nella prospettiva dell'art. 517 cpv.
3.
CC, la responsabilità dell'amministratore e l'entità degli interessi in gioco
influiscono già sull'ammontare della retribuzione oraria. Perché si giustifichi
la maggiorazione supplementare appena evocata occorre pertanto che il compenso
orario massimo previsto dalle raccomandazioni non basti oggettivamente a retribuire
il fiduciario. Estremi del genere non emergono dagli atti, né tanto meno sono illustrati
dall'appellante. Se ne conclude in sintesi che, nel risultato, la sentenza
impugnata sfugge a censura.
11.
La
tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si legittima di attribuire ripetibili a AO 4, AO 1, AO 2 né a AO 3, i quali non hanno formulato osservazioni
all'appello e non hanno dovuto sopportare costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– Zurigo;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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