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Decisione

11.2004.45

Amministrazione dell'eredità: equo compenso dell'amministratore

21 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.94 (provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria: equo compenso dell'amministratore) della

Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28

gennaio 2004 da

AO 1

AO 2 , ed

AO 3

(patrocinati dall RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 26 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza (“decreto”) emessa il 15 marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

ritenuto

in fatto: A. __________ nata __________ (1923),

vedova, attinente di __________, era domiciliata a __________ dal 1° aprile 1997.

Senza discendenti, con testamento olografo del 14 settembre 1997 essa aveva

istituto suoi eredi – in particolare – AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, designando in

qualità di esecutori testamentari il AP 1 e __________. Con testamento olografo

del 25 giugno 1998 essa aveva poi designato suo unico erede AO 4, disponendo

numerosi legati. In un terzo testamento olografo del 28 luglio 1998, infine, __________

aveva revocato tutte le disposizioni precedenti, aveva elar­gito legati – tra altri – a AO 1, AO 2, AO

3 e AO 4, aveva designato quest'ultimo suo erede universale per la rimanenza e aveva

confermato entrambi gli esecutori testamentari. Due anni dopo, il

29 ottobre 2000, la testatrice aveva notificato al Comune di __________

la sua partenza per __________, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo, pur conservando due appartamenti in proprietà per piani

nel Comune. __________ è deceduta a __________ (__________, __________) il 20 marzo 2003, nel corso di una

trasferta tra __________ e il __________.

B. Il Comune di __________ si è rivolto il 5 maggio 2003 al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città perché alla successione fu __________ fosse

nominato un amministratore. Il notaio __________i di __________ ha comunicato a

sua volta al Pretore, il 7 maggio 2003, di detenere i tre testamenti della

defunta, chiedendo di poterli pubblicare. Con istanza del 6 settembre 2003 AO 1,

AO 2 ed AO 3 hanno adito anch'essi il Pretore per ottenere un inventario

conservativo della successione e l'applicazione dei sigilli agli appartamenti che

la defunta aveva lasciato a __________ (proprietà per piani n. 11 706 e 11 709 del “__________”, particella n. 779 RFD). Statuendo

il 29 agosto 2003, il Pretore ha ordinato l'apposizione dei sigilli, la confezione

di un inventario a cura del notaio __________ di __________ e l'amministrazione

dell'eredità, affidata al AP 1, invitando il notaio __________ a pubblicare i testamenti.

Tale sentenza è stata confermata l'8 novembre 2004 da questa Camera (inc.

11.2003.117), che ha respinto in quanto ricevibile un appello del 10 settembre

2003 introdotto da AO 4 (RtiD I-2005 pag. 921). Un ricorso per nullità presentato

da AO 4 contro tale giudizio è stato respinto nella misura in cui era

ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005.

Un ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile con sentenza

5P.449/2004 di quello stesso giorno.

C. Per il mandato svolto come amministratore dell'eredità il dott. AP

1 ha trasmesso al Pretore una nota d'onorario parziale del 16 gennaio 2004,

riguardante il periodo intercorso dal marzo al dicembre del 2003, di complessivi fr. 51 324.– (fr. 44 730 per ono­rari

propri, fr. 1600.– per onorari della sua procuratrice, fr. 975.– per onorari

di segretariato, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per fotocopie

e fr. 3625.– di IVA), allegando una specifica delle prestazioni eseguite e

una Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera. Alla

nota egli ha unito altresì una parcella per consulenze da lui richieste, in qualità di amministratore, a uno studio legale di Zurigo (complessivi fr. 4832.10, di cui fr. 4360.– per onorari, fr. 130.80 per spese e fr. 341.30 di IVA), allegando

gli Honoraransätze (edizione 1998) dell'Associazione

zurighese degli avvocati.

D. Invitati

dal Pretore a formulare osservazioni, il 27 gennaio 2004 AO 1, AO 2 ed AO 3

hanno dichiarato di non potersi esprimere compiutamente sulla nota d'onorario, sia

perché non conoscevano la distinta delle prestazioni e non potevano stimare in

che misura queste fossero davvero necessarie, sia perché non erano in grado di valutare

l'entità e la congruità della tariffa oraria esposta dall'amministratore.

Essi hanno postulato così l'indizione di un contraddittorio alla presenza di

tutti gli interessati. AO 4 ha comu­nicato il 28 gennaio 2004 di contestare la

tariffa applicata dall'amministratore e gli onorari chiesti da avvocati

interpellati a sua insaputa. Alle sue osservazioni egli ha compiegato copia di

una lettera in cui rimproverava al AP 1 di avere ecceduto le proprie competenze

interessandosi di pratiche fiscali senza il di lui consenso, onde la richiesta

di un incontro e l'invito a spedirgli copia di ogni documento trasmesso all'autorità

tributaria.

E. Dopo

uno scambio di corrispondenza con AO 4, con il AP 1 e dopo avere versato agli

atti ulteriori osservazioni delle parti, il Pretore ha tassato la nota

d'onorario il 15 marzo 2004, approvandola fino a concorrenza di fr. 48 414.40 (fr. 40 110.– per onorari dell'amministratore, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per fotocopie, fr. 4832.10

per consulenze legali e

fr. 3078.30 di IVA). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico della

successione, per il tramite dell'amministratore. Non sono state assegnate ripetibili.

F. Contro

la tassazione predetta AP 1 è insorto con un appello in

tedesco del 26 marzo 2004 nel quale chiede che, oltre agli importi ammessi dal

Pretore, gli siano riconosciuti anche l'onorario della sua procuratrice (fr. 1600.–)

e quello di segretariato (fr. 975.–), per un totale aggiuntivo di

fr. 2770.70. Con ordinanza del 6 aprile 2004 il presidente della Camera ha

impartito all'appellante un termine di dieci giorni per tradurre l'atto in

italiano. L'appellante ha ottemperato all'ordinanza il

21 aprile 2004. Invitati a esprimersi sull'appello, AO

4, AO 1, AO 2 ed AO 3 sono rimasti

silenti.

Considerandi

in diritto: 1. L'amministrazione di un'eredità, sia essa ordinata in virtù dell'art.

554.

o – come in concreto – dell'art. 556 cpv. 3 CC, è decisa dal Pretore con la

procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per

analogia combinato con l'art. 3 LAC). Tale sentenza è appellabile entro dieci

giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). Davanti al

Pretore, autorità di vigilanza (Rep. 1981 pag. 122 consid. 3), possono essere contestate

anche le decisioni prese dell'amministratore (art. 595 cpv. 3 CC per analogia).

Al riguardo il Pretore statuisce, una volta ancora, con la procedura non contenziosa

di camera di consiglio (Karrer

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 63 segg. ad art. 554 con rinvio alle n. 33 segg. ad

art. 595; I CCA, sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1),

appellabile – come detto – entro dieci giorni.

2.

Secondo

la dottrina dominante l'autorità di vigilanza è chiamata altresì, dandosi contestazione,

a fissare l'entità dell'onorario che spetta all'amministratore (Karrer, op. cit., n. 34 ad art. 554 CC;

sempre che il diritto cantonale non dichiari competenti i tribunali ordinari:

v. Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 430 nota 36 con rinvii). La procedura è in tal

caso contenziosa (DTF 86 I 333). Il diritto ticinese non la disciplina. Essenziale

è che l'autorità di vigilanza rispetti il diritto d'essere sentito delle parti

(loc. cit.), ciò che nella fattispecie è avvenuto. L'amministratore, da parte

sua, ha appellato la tassazione del Pretore entro dieci giorni, ovvero nel

termine d'impugnazione più breve previsto dal Codice di procedura civile. Ciò

premesso, nulla osta all'esame del rimedio giuridico.

3.

In

concreto l'amministratore ha calcolato la sua nota professionale sulla base

della Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera

nel modo seguente:

amministratore 106.5

ore a fr. 420.– orari fr. 44 730.–

procuratrice

8.0

ore a fr. 200.– orari fr. 1 600.–

segretariato

7.5

ore a fr. 130.– orari fr. 975.–

spese di viaggio fr.

298.

fotocopie fr.

96.

IVA 7.6% su

fr. 47 699.– fr. 3 625.–

fr.

51.

324.–

A tale nota d'onorario egli ha accluso, come si è accennato, una

parcella del 7 gennaio 2004 in cui il __________, avvocato a __________, fatturava

all'amministratore fr. 4832.10 per consultazioni (10.9 ore di lavoro a fr.

400.

– orari, fr. 130.80 di spese e fr. 341.30 di IVA).

4.

Il Pretore ha escluso dalla nota d'onorario litigiosa 11 ore di lavoro

risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2003

(fr. 4620.–), l'amministratore essendo stato nominato solo il 29

agosto 2003. Per il resto ha riconosciuto l'applicabilità della citata Honorarordnung,

salvo stralciare dal calcolo dell'onorario la retribuzione della procuratrice (fr.

1600.

–) e quella del segretariato (fr. 975.–), trattandosi a suo dire “di una sorta di costi aziendali’ già coperti dal­l'onorario dello stesso

amministratore” (sentenza, pag. 3 in fondo). Il Pretore

ha riconosciuto invece il compenso dovuto dall'amministratore al __________ come

“spesa nell'ambito dello svolgimento del mandato”. Quanto al metodo di calcolo, egli ha approvato la tariffa di fr. 420.– orari e ha tassato la nota, per finire, in fr. 48 414.40 (fr. 40 110.– per 95.5

ore a fr. 420.– orari, fr. 298.– per spese di viaggio, fr. 96.– per

fotocopie, fr. 4832.10 per la consulenza legale e fr. 3078.30 di

IVA).

5.

L'appellante non contesta la riduzione delle sue ore di lavoro da 106.5

a 95.5. Invoca però la nota Honorarordnung della Camera fiduciaria

svizzera, facendo valere che nel caso in cui avesse eseguito lui stesso le mansioni

affidate alla procuratrice e al personale del segretariato, il suo onorario sarebbe risultato molto più alto. Chiede perciò che

le due poste espunte dal Pretore (di fr. 1600.– e fr. 975.–, più l'IVA) siano

riconosciute e che la tassa­zione impugnata sia riformata di conseguenza.

6.

L'amministratore

dell'eredità ha diritto, per le sue prestazioni, a un “equo compenso” (art.

517.

cpv. 3 CC) e al rimborso delle spese. La sua spettanza, di diritto federale,

costituisce un debito della successione e va definita secondo gli stessi principi

che regolano la rimunerazione dell'esecutore testamentario (Karrer, op.

cit., n.

33.

ad art. 554 CC con citazioni di dottrina). L'equo compenso dipende dalle

circostanze del caso specifico. Il suo ammontare va commisurato al tempo profuso

nell'assolvimento della funzione, alla complessità delle operazioni svolte, all'estensione

e alla durata della carica, come pure alla responsabilità che l'ufficio comporta.

Anche il valore della successione entra in linea di conto, ma non deve

assurgere a unico criterio di commisurazione (DTF 129 I 335 consid. 3.2 con

richiami), poiché l'equo compenso deve risultare proporzionato all'entità delle

prestazioni oggettivamente eseguite. Circa le qualifiche professionali (avvocato,

notaio ecc.), esse vanno considerate nella sola misura in cui l'amministratore se

ne sia dovuto valere (loc. cit.; per analogia: Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und

US-amerikanischen Recht, Zurigo 2000, pag. 323 a 326).

7.

L'appellante

ha calcolato la sua nota d'onorario – come detto – in base alla Honorarordnung

(edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera. Simile tariffa è stata sostituita da raccomandazioni, di contenuto

identico, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 (Emp­feh­lungen der Treuhand-Kammer,

in: ‹www.cathomen-partner.ch/ honorarempfehlung.pdf›). Queste prevedono onorari di categoria A e B. La prima categoria

riguarda mandati di revisione, consulenze di bilancio,

registrazioni contabili, dichiarazioni d'imposta e attività

fiduciarie senza difficoltà particolari. La secon­da si riferisce a revisioni impegnative, consulenze fiscali,

giuridiche e aziendali, perizie e questioni specifiche che eccedono il

grado di difficoltà relativo alla categoria A (raccomandazioni,

punto 2.1). Gli onorari di ogni categoria sono articolati in base alla seguente

scala:

funzione categoria A (rimunerazione oraria) categoria

B (rimunerazione oraria)

F 1 da

fr. 200.– a fr. 300.– da fr. 260.– a fr. 420.–

F

2.

da fr. 160.– a fr. 240.– da fr. 220.– a fr.

340.

F

3.

da fr. 130.– a fr. 200.– da fr. 180.– a fr.

280.

F

4.

da fr. 100.– a fr. 160.– da fr. 140.– a fr.

220.

F

5.

da fr. 70.– a fr. 130.– da fr. 100.– a fr.

160.

Le

funzioni sono così descritte:

F 1 fiduciario titolare di

studio, partner del titolare, direttore o consulente con qualifiche analoghe e con

pluriennale esperienza

F

2.

mandatario con incarichi importanti, capodivisione, direttore supplente,

vicedirettore e consulenti con qualifiche analoghe e con poliennale esperienza

F

3.

mandatario, procuratore e collaboratori con qualifiche analoghe

F

4.

collaboratore autonomo, procuratore

F

5.

assistente, addetto, segretario

Tali onorari

possono essere adeguatamente aumentati fino al doppio del massimo previsto nel

caso di mandati che implichino speciali responsabilità, che pongano in gioco

significativi interessi, che richiedano conoscenze speciali ed esperienze spe­cifiche,

che abbiano carattere di particolare urgenza (soprattutto ove implichino operazioni

da svolgere fuori dei normali orari d'ufficio) o nel caso in cui siano

applicabili altre tariffe professionali (raccomandazioni, punto 2.2). Le

raccomandazioni riservano inoltre la priorità a norme in materia di consulenza

professionale specialistica e di altre particolari prestazioni di servizio, come

pure – ciò che la Honorarordnung del 1994 ignorava – le raccomandazioni

di altre associazioni professionali, “per esempio nel caso di esecuzioni testamentarie” (punto 3).

In

definitiva l'onorario di fr. 420.– orari esposto dall'appellante è il

massimo raccomandato (salvo le maggiorazioni eccezionali testé evocate) che può essere chiesto da un fiduciario

titolare di studio per l'esecuzione personale di mandati

difficili, quello di fr. 200.– orari è il massimo

raccomandato che può essere chiesto per

l'opera

di un procuratore in caso di mandati senza particolari difficoltà e quello di

fr. 130.– orari è il massimo raccomandato che può essere chiesto per lavori di un

segretario, sempre per casi privi di particolari difficoltà.

8.

Ciò

posto, contrariamente all'opinione del Pretore, non si può – da un lato – dichiarare

applicabile la Honorarordnung (oggi: raccomandazioni) della Camera

fiduciaria svizzera e stralciare – dall'altro – i compensi spettanti alla

procuratrice e al personale di segretariato, giudicandoli meri “costi aziendali”. Diversamente dal sistema di retribuzione previsto – ad esempio –

dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (RL 3.2.1.1.2), le

raccomandazioni predette fissano retribuzioni distinte secondo la funzione svolta

dal­l'esecutore. Il che ancora non significa che in concreto l'appello dell'amministratore

debba essere accolto. Come si è spiegato (consid. 6), l'equo compenso di lui va

definito secondo gli stessi principi che regolano la rimunerazione di un esecutore

testamentario. Determinanti non

sono quindi le raccomandazioni dell'una o dell'altra associazione professionale,

bensì i criteri che sgorgano – per analogia – dall'art. 517 cpv. 3 CC. Certo, gli usi locali e professionali non sono senza interesse, tant'è che l'art. 394

cpv. 3 CO ne fa espressa menzione tra le norme relative

al contratto di mandato. Finora, tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto valore

d'“uso” solo alla (vecchia) tariffa dell'Ordine zurighese degli avvocati

(DTF 117 II 283 consid. 4b). La questione non è tanto di sapere, di conseguenza,

se l'appellante abbia diritto di esporre le poste litigiose (fr. 1600.– per le

mansioni svolte dalla procuratrice e fr. 975.– per quelle del segretariato, più

l'IVA) in forza delle note raccomandazioni, ma se nel risultato l'equo compenso

stabilito dal Pretore sia congruo all'entità delle prestazioni oggettivamente

eseguite dall'amministratore. Anche nel contratto di mandato, del resto, non

sussistendo usi invalsi (o una convenzione d'onorario),

il giudice deve determinare la retribuzione

del mandatario secondo i principi generali del diritto, calcolando onorari obiettivamente equi (DTF 120 V 520 in fondo).

9.

Il

criterio della retribuzione oraria adottato dal Pretore è sicuramente corretto

(controverso è se mai il criterio ad valorem: DTF 129 I 335 consid. 3.2;

v. Künzle, op. cit., pag. 325

seg.). Il dispendio di tempo personalmente profuso dall'amministratore nell'assolvimento

dell'incarico è a sua volta pacifico (95.5 ore). Di per sé non sono litigiose

nemmeno le 8.5 ore della procuratrice e le 7.5 ore del

segretariato (né AO 4 né AO 1, AO 2 o AO 3 hanno formulato osservazioni

all'appello in cui l'amministratore rivendica, appunto, siffatte prestazioni). Il

problema è di sapere se a norma dell'art. 517 cpv. 3 CC quelle prestazioni raffigurino

“costi

aziendali” (e rientrino perciò nella retribuzione

oraria dell'appellante, come reputa il Pretore) o vadano rimunerate a parte

(come l'appellante chiede). In realtà, ai fini dell'attuale giudizio il quesito

può rimanere irrisolto. Quand'anche ci si dipartisse dalla tesi dall'appellante,

invero, e si riconoscessero all'amministratore 111.5 ore complessive di lavoro

(95.5 più le 16 ore svolte dalla procuratrice e dal segretariato), il compenso

riconosciuto dal Pretore equivarrebbe a fr. 359.70 orari (fr. 40 110.– :

111.

). Si ritenessero – per ipotesi – applicabili le raccomandazioni della

Camera fiduciaria svizzera (come presume l'appellante), tale compenso si

porrebbe agevol­mente (a circa due terzi) tra il minimo di fr. 260.– e il

massimo di fr. 420.– orari previsti dalla categoria B (la più alta) per un

fiduciario titolare di studio. Perché simile compenso non sarebbe “equo” nel senso dell'art. 517 cpv. 3 CC l'appellante non spiega.

10.

Si

aggiunga che, per quanto gli atti consentono di desumere, in concreto un compenso

di pressoché fr. 360.– orari non appare oggettivamente iniquo

rispetto all'entità delle prestazioni oggettivamente fornite. È vero che l'amministrazione

dell'eredità presenta risvolti internazionali (con il __________), ma l'appellante

ha potuto contare sulla consulenza dell'avv. __________. Quanto alle operazioni

svolte, dalla distinta acclusa alla nota d'onorario esse paiono senz'altro laboriose,

tuttavia non di enor­me complessità. In sostanza l'amministratore ha studiato

la pratica, ha telefonato a eredi, legatari, alla Pretura, all'Ufficio imposte

di successione e donazione e ha redatto l'inventario fiscale del­l'eredità. L'impegno

è stato notevole (111.5 ore sull'arco di tre mesi) e la responsabilità gravosa,

tuttavia non al punto da far risultare iniquo un compenso di circa fr. 360.–

orari.

Si

conviene che i valori in gioco sembrano ingenti (compendio ereditario di circa

70.

milioni di franchi) e che le note raccomandazioni della Camera fiduciaria svizzera

consentono addirittura di raddoppiare l'onorario massimo del professionista nel

caso in cui il mandato implichi speciali respon­sabilità o ponga in gioco

interessi significativi (sopra, consid. 7). Ammesso e non concesso però che

simili raccomandazioni siano determinanti nella prospettiva dell'art. 517 cpv.

3.

CC, la responsabilità dell'amministratore e l'entità degli interessi in gioco

influiscono già sull'ammontare della retribuzione oraria. Perché si giustifichi

la maggiorazione supplementare appena evocata occorre pertanto che il compenso

orario massimo previsto dalle raccomandazioni non basti oggettivamente a retribuire

il fiduciario. Estremi del genere non emergono dagli atti, né tanto meno sono illustrati

dall'appellante. Se ne conclude in sintesi che, nel risultato, la sentenza

impugnata sfugge a censura.

11.

La

tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si legittima di attribuire ripetibili a AO 4, AO 1, AO 2 né a AO 3, i quali non hanno formulato osservazioni

all'appello e non hanno dovuto sopportare costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– Zurigo;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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