11.2004.46
Cancellazione di servitù di passo veicolare
13 settembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2004.46
Data decisione, Autorità:
13.09.2007, ICCA
Titolo:
Cancellazione di servitù di passo veicolare
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.46
Lugano
13 settembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.36
(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione
del 2 novembre 2000 da
AO 1
(patrocinati dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2
marzo 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
12 novembre 1986 AP 1 ha scorporato dalla sua particella n. 903 di __________ (1412
m²), su cui sorge una casa d'abitazione
di due piani, una porzione di prato che è andata a formare la nuova particella
n. 1879 (580 m²). Simultaneamente
egli ha costituito sulla nuova particella un diritto di passo veicolare largo
2.20 m in
favore della residua particella n. 903 “da esercitarsi lungo il confine con la
particella n. 899”. L'iscrizione del frazionamento e della servitù nel registro
fondiario, correlata della planimetria sopra illustrata, è avvenuta il 25 novembre
1986.
B. Quello stesso 12 novembre 1986 AP 1 ha venduto la particella n. 1879
ad AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Contestualmente egli ha gravato la sua
particella n. 903 di una servitù di passo veicolare in favore della particella
n. 1879 “da esercitarsi sull'esistente strada posta lungo il confine con la
particella n. 899”. Le spese di sistemazione, di
asfaltatura e di manutenzione riguardanti tale strada sarebbero
state divise a metà fra i proprietari dei due fondi. Le spese relative alla “sistemazione e alla manutenzione della
strada ubicata sulla particella n. 1879 di __________”,
invece, sarebbero rimaste a carico dei proprietari del
fondo serviente, “ritenuto che
l'esercizio del diritto di passo da parte del proprietario della particella n. 903
di __________ è occasionale” (contratto di compravendita, clausola n. 3).
C. Di
lì a poco AO 1 hanno costruito sulla loro particella n. 1879 una casa di
abitazione, sistemando la strada oggetto della servitù di passo in favore della
particella n. 903. Lungo entrambi i lati della strada essi hanno eretto muri
di sostegno sormontati da recinzioni. A metà circa del tracciato, inoltre, essi
hanno posto un cancello. Nel 1990 AP 1 ha edificato a sua volta, nella porzione inferiore della propria particella
n. 903, un'autorimessa interrata, collegata all'abitazione mediante una scala.
D. Il 2
novembre 2000 AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di
Riviera per ottenere che la servitù di passo gravante la loro particella n.
1879 sia cancellata dal registro fondiario. Con risposta del 1° dicembre 2000 il
convenuto ha proposto di respingere la petizione, chiedendo altresì di obbligare
gli attori a rimuovere il cancello e la recinzione che delimita la strada a
confine con la sua proprietà, oltre che a ripristinare le altimetrie viarie originali,
e di accertare che il diritto di passo litigioso grava il fondo serviente lungo
tutto il confine con la particella n. 899. AO 1 hanno personalmente replicato
il 20 dicembre 2000, contestando le richieste dell'attore. AP 1 non ha duplicato.
E. All'udienza
preliminare del 22 gennaio 2001 gli attori hanno confermato la loro petizione. AP
1 ha proposto una volta ancora di respingerla, senza più accennare alle proprie
domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 18 giugno 2001 gli
attori hanno riaffermato le loro conclusioni, mentre il convenuto è rimasto
assente ingiustificato. Pendente causa, il 15 novembre 2002, AP 1 ha poi venduto
la particella n. 903 a __________. Statuendo con sentenza del 2 marzo 2004,
il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la servitù litigiosa è
senza interesse per il fondo dominante e ha invitato l'ufficiale del registro
fondiario a cancellarla. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli
attori fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2004 nel
quale chiede di respingere la petizione e di ingiungere ad AO 1 di rimuovere il
cancello con la recinzione a confine lungo la sua proprietà, di ristabilire le
altimetrie originali della strada e di accertare che il diritto di passo litigioso
grava tutta la fascia del fondo serviente larga 2.20 m a confine con la
particella n. 899. In subordine egli postula il rigetto della petizione e insta
perché si disponga che le domande da lui formulate con la risposta del 1°
dicembre 2000 abbiano a essere istruite e decise in un'altra procedura. Nelle
loro osservazioni del 28 aprile 2004 AO 1 propongono di respingere l'appello.
G. Con ordinanza del 13 febbraio 2007 il presidente della Camera ha invitato
le parti a precisare il valore di causa. L'appellante ha dichiarato di stimarlo
in oltre fr. 100 000.–, gli attori in meno di fr. 30 000.–. Preso atto di ciò, con
ordinanza del 16 marzo 2007 il presidente ha incaricato l'arch. __________, __________,
di valutare qual è il maggior valore venale che il passo conferisce al fondo
dominante, rispettivamente qual è il minor valore ch'esso cagiona al fondo serviente. L'esperto ha consegnato il suo rapporto
il 21 giugno 2007, indicando il maggior valore in fr. 40 000.– e il
minor valore in fr. 9000.–. Sul referto è stata conferita alle parti la
possibilità di esprimersi. L'appellante è rimasto silente. Gli attori hanno
sottolineato il 12 luglio 2007 che il passo è stato costituito sin dall'inizio, nel 1986, come meramente “occasionale”.
Considerandi
in diritto: 1. Il valore litigioso delle cause inerenti a servitù è quello che il
diritto ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo
serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; v. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in
basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie l'esperto ha stimato il
maggior valore che la servitù ridonda alla particella n. 903, come detto, in
fr. 40 000.– e il minor valore arrecato alla particella n. 1879 in
fr.
9000.
–. Il valore litigioso ai fini del presente giudizio è dunque di fr. 40 000.–. Gli attori ribadiscono
che l'esercizio del passo veicolare è stato pattuito sin dall'inizio come “occasionale”. Nel referto però lo specialista ha illustrato con chiarezza i criteri di valutazione applicati. In
simili circostanze spettava agli attori accennare in che modo o almeno in che
misura l'esercizio “occasionale” del passo inciderebbe sul risultato. In
realtà essi nemmeno tentano una spiegazione del genere. Nulla induce pertanto a
scostarsi dal valore litigioso di fr. 40 000.–. Ciò legittima non
solo la proponibilità dell'appello (art. 13 vLOG, art. 36 cpv. 1 LOG), ma anche
quella di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
2.
Il
15.
novembre 2002 l'appellante ha venduto il fondo dominante a __________. Gli
attori asseriscono che in tali condizioni egli ha perduto ogni diritto sulla
particella e qualsiasi interesse al contenzioso. Così argomentando, essi disconoscono
tuttavia che nel caso in cui l'oggetto di un litigio sia alienato il processo
continua per legge fra le parti originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC).
Tutt'al più l'acquirente può, “con
il consenso delle parti”, subentrare
in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC). Ove ciò non avvenga, l'alienante
continua a essere parte al processo, fermo restando che la sentenza definitiva
passerà in giudicato “anche nei
confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile sull'acquisto
dei terzi in buona fede” (art.
110.
cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò premesso, non fa dubbio che nella fattispecie
il convenuto sia pienamente legittimato ad appellare la sentenza a lui
sfavorevole.
3.
Nell'appello il convenuto ripropone le richieste da lui formulate con
la risposta del 1° dicembre 2000, le quali dovevano – a suo avviso – essere
trattate dal Pretore come domande riconvenzionali. Gli attori obiettano che quelle
richieste non erano “materialmente
connesse” alle loro, sicché non
potevano formare oggetto di riconvenzione (art. 172 CPC, art. 6 cpv. 1 LForo). Il
problema è delicato, ma può rimanere aperto. Si ricordi infatti che, ricevuto
il memoriale del 1° dicembre 2000, il Pretore non ha invitato il convenuto a distinguere
tra risposta all'azione principale e riconvenzione, ma si è limitato a intimare
la “risposta nel merito” così com'era. Pur senza formulare richieste esplicite, nella
loro replica del 20 dicembre 2000 gli attori hanno contestato
personalmente le pretese del convenuto, il quale non ha duplicato, rinunciando così
a contestare le allegazioni di replica. All'udienza
preliminare del 22 gennaio 2001 poi egli si è limitato a postulare il rigetto
dell'azione, senza più alludere minimamente alle sue richieste. Né egli ha più
menzionato quelle domande in seguito. Al contrario: dopo l'istruttoria egli
non ha presentato conclusioni e al dibattimento finale del 18 giugno 2001 è rimasto
assente ingiustificato. Nelle circostanze descritte il Pretore poteva
legittimamente reputare che quelle richieste fossero state lasciate cadere. Pretendere
poi che la Camera civile di appello debba giudicare in proposito come un
tribunale di primo grado non è serio. Un'altra questione è sapere se tali
domande possano ancora essere proposte nell'ambito di una nuova causa, ma
l'interrogativo andrà affrontato a quel momento dal giudice adito e non può
essere risolto anticipatamente in questa sede.
4.
Secondo
l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione
di servitù che abbiano perduto
ogni interesse per il proprietario del fondo dominante. Accertare se ciò sia il caso dipende dal contenuto
e dall'estensione del diritto nella determinata fattispecie. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli
per cui sono state costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di
giurisprudenza; Liver in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). In ogni singolo
caso occorre quindi esaminare, anzitutto, se per il proprietario del fondo
dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale
interesse corrisponda allo scopo originario per cui l'aggravio è stato
costituito (DTF 114 II 428 consid. 2a). L'interesse si apprezza sulla base di
criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con
riferimenti; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag.
384.
n. 2267; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna
1990, pag. 103 segg.). La cancellazione va ordinata
solo ove il proprietario non abbia più alcun interesse ragionevole al
mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer,
loc. cit.; DTF 100 II 105). Ove l'interesse possa rinascere in un futuro
prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer,
op. cit., pag. 385 n. 2268).
5.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che AP 1 ha riservato la servitù in favore
della sua particella n. 903, nel dicembre del 1986, per garantirsi un accesso veicolare
alla porzione superiore del proprio fondo “nell'eventualità di un'utilizzazione per bisogni miei di questo
passo”, anche perché gli attori avrebbero fruito di un
diritto analogo sulla porzione inferiore della sua particella n. 903 per raggiungere
la pubblica via. Quanto all'intensità dell'uso, secondo il Pretore la servitù è
stata esercitata solo “in qualche occasione”, e solo tra il 1990 e i primi mesi del 1992. Dopo la costruzione dell'autorimessa
sotterranea il convenuto non ha più fatto capo al passo e, sempre secondo il
Pretore, non vi farà più capo nemmeno in futuro. Del resto – ha continuato il Pretore
– il convenuto ha sempre manifestato un interesse alla servitù “più che altro sotto un mero aspetto
tabulare”. Per di più, il muro che
sorregge la strada a confine con la particella n. 903, voluto dal convenuto
stesso, comporta un dislivello tra il campo stradale e la superficie del fondo
dominante che rende oggettivamente difficile, se non impossibile, l'accesso
pedonale e soprattutto veicolare alla particella n. 903, sprovvista anche di
una piazza di giro. Onde in definitiva, a mente del Pretore, la caducità del
diritto e la fondatezza della petizione.
6.
L'appellante
fa valere che quando hanno comperato il fondo serviente gli attori erano consapevoli
di una servitù il cui contenuto era pacifico e perfettamente chiaro. Da allora
egli fa valere di non avere mai perduto interesse all'esercizio del passo e di
essersi adoperato per il suo mantenimento anche dopo l'introduzione del registro
fondiario definitivo nel Comune di __________. Ciò vale altresì per il nuovo
proprietario della particella n. 903, __________, che il 16 aprile 2003 ha
intimato agli attori un precetto esecutivo civile con l'ingiunzione di
rimuovere il cancello, il muro di sostegno a confine e le recinzioni, ottenendo
dal Pretore che gli fosse consegnata almeno una chiave del cancello medesimo
(sentenza del 17 novembre 2003, inc. DI.2003.54). L'appellante soggiunge che la
servitù è stata costituita nel 1986 per raggiungere con veicoli l'ingresso
principale della sua casa situata sul fondo dominante, posto al piano superiore
dell'abitazione, e che tale utilità sussiste immutata, l'accesso pedonale dall'autorimessa
essendo stretto e disagevole. Quanto agli ostacoli che intralciano attualmente
l'esercizio della servitù (cancello, muro, recinzione), essi dovranno essere
rimossi poiché in contrasto con gli obblighi posti dall'art. 737 cpv. 3 CC al
proprietario del fondo serviente.
7.
In concreto lo scopo per cui AP 1 ha costituito la servitù di passo su quella che il 12 novembre 1986 era ancora la sua particella n. 1879 risulta dalle
dichiarazioni dello stesso convenuto, riprodotte dal Pretore nella sentenza
impugnata (consid. 11 in principio). Dato l'imminente frazionamento della
particella n. 903 e la prossima vendita agli attori della particella n. 1879, in
sintesi, egli intendeva
garantirsi il diritto di accedere con veicoli alla
porzione superiore della residua particella n. 903, su cui si trova l'ingresso
della sua casa d'abitazione. Anche perché gli attori avrebbero beneficiato a
loro volta di un passo veicolare sulla sua particella n.
903, costituito nel noto rogito di compravendita (clausola n. 3) per
raggiungere la pubblica via. Gli attori confermano tale circostanza nelle
osservazioni all'appello, senza metterne lontanamente in dubbio la veridicità
(pag. 3 in alto). L'accertamento circa lo scopo della servitù è dunque fuori
discussione.
Per
quanto riguarda l'uso della servitù, iscritta nel registro fondiario come “diritto di passo veicolare di una larghezza
massima di 2.20 m a carico della particella n. 1879 ed a favore della particella
n. 903, da esercitarsi lungo il confine con la particella n. 899 di Claro” (documento giustificativo n. 524), di
per sé non constano limitazioni. Nel ripetuto contratto di compravendita del 12 novembre
1986.
gli attori e il convenuto hanno riconosciuto nondimeno che “l'esercizio del diritto di passo da parte
del proprietario della particella n. 903 di __________ è occasionale” (documento giustificativo n. 525, clausola
n. 3 in fine del rogito). E il convenuto si è tenuto all'impegno, il Pretore
avendo accertato ch'egli ha fruito del passo “forse un paio di volte dal 1986 al 2002” (sentenza impugnata, consid. 11), ciò che l'interessato non nega. È
vero che la particella n. 903 era appigionata a __________, il quale l'ha poi acquistata
nel novembre del 2002. Anche costui, comunque sia, risulta avere esercitato la
servitù unicamente “dal 1990
fino ai primi mesi del 1992 (…) e solo in qualche occasione” (sentenza impugnata, consid. 11 in fine),
accertamento che l'appellante non contesta. Anche sotto questo profilo lo stato
di fatto è dunque pacifico.
Nelle
condizioni descritte la questione è di sapere se per il proprietario del fondo
dominante sussista ancora un interesse oggettivo all'esercizio del passo
veicolare e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per cui
l'aggravio è stato costituito.
8.
Il
Pretore ha risolto il quesito negativamente. A suo avviso “non si può escludere che il convenuto abbia
costituito il suddetto diritto di passo fors'anche nell'intento di garantirsi
l'accesso al proprio fondo nell'eventualità che un altro passaggio (in casu
il parcheggio con autorimessa) non fosse ancora o temporaneamente disponibile.
Dal momento che il garage è stato ultimato, il proprietario qui convenuto,
rispettivamente il conduttore (ora proprietario), del fondo particellare n.
903, non hanno più avuto alcun interesse ad esercitare il diritto di passo in
rassegna, né, con ogni probabilità, ne avrebbero in futuro” (sentenza impugnata, consid. 12). A mente
del Pretore poi la servitù non può costituire un accesso principale alla
porzione superiore della particella n. 903 poiché l'uso è stato pattuito solo
come occasionale. Inoltre il passo non è più esercitabile perché il muro alto
90.
cm sormontato da rete metallica che sorregge il fondo dominante – privo di qualsiasi
piazza di giro – impedisce ormai di accedere alla strada, larga per altro solo
2.30
m (sentenza impugnata, loc. cit.).
a) La
prima argomentazione non trova alcun conforto agli atti, dai quali non risulta per
nulla che l'uso “occasionale” del passo si riferisse unicamente all'eventualità
in cui non fosse stato possibile accedere alla particella n. 903 in altro modo.
Nemmeno al dibattimento finale gli attori hanno sostenuto del resto una tesi siffatta
(riassunto scritto annesso al verbale del 18 giugno 2001), che il Pretore affaccia
per di più a titolo ipotetico (“non si può escludere”,
“fors'anche”). Sicuro è unicamente, come si è visto, che con la servitù
litigiosa il convenuto intendeva garantirsi un accesso
veicolare alla porzione superiore della residua particella n. 903 “nell'eventualità di un'utilizzazione per
bisogni miei di questo passo”. E le poche volte in cui
ha esercitato il passo egli non consta essere stato impedito di accedere al
fondo altrimenti.
b) La
seconda argomentazione del Pretore non trova miglior fondamento. Ammesso e non
concesso in effetti che il passo dovesse adoperarsi solo in condizioni di
necessità, qualora non fosse
possibile usare il normale accesso alla particella n. 309, nulla suffraga l'assunto che la costruzione del garage sotterraneo,
nel 1990 (la licenza edilizia è del 13 aprile 1990: act. IX), ne abbia reso
caduco lo scopo. Intanto lo stesso Pretore ha rilevato che __________ ha fatto
capo alla servitù, seppur poche volte, ancora nei primi mesi del 1992 e il
convenuto un paio di volte fra il 1986 e il 2002 (sentenza impugnata, consid.
11). A parte ciò, il Pretore non ha accertato che il garage abbia reso senza
interesse la servitù perché consentirebbe un accesso veicolare autonomo alla porzione
superiore della particella n. 903. Al contrario: anche dopo la costruzione
dell'autorimessa la parte alta del fondo dominante rimane accessibile con
veicoli solo transitando sulla strada gravata della servitù litigiosa, sostanzialmente
a causa del dislivello che separa lo spiazzo antistante il primo piano dell'abitazione
dal giardino retrostante, su cui si affaccia il secondo piano. Mal si comprende
dunque come la servitù abbia perduto ogni utilità per il proprietario del fondo
dominante, non fosse che per il trasporto di materiali e oggetti di peso o d'ingombro.
c) Il
Pretore scorge la caducità presente e definitiva del passo nell'esercizio sporadico,
se non inesistente da parte degli
aventi diritto. Senza dimenticare però che in concreto la servitù è
stata pattuita fin dall'inizio come “occasionale”, ossia
di raro esercizio, nel diritto svizzero una servitù non si estingue solo per
mancato uso (Rep. 1989 pag. 98 consid. 3 con richiami; Steinauer, op. cit., pag. 376 n. 2246). Tutt'al più la rinuncia
all'esercizio per una durata equivalente a quella della prescrizione ordinaria
(dieci anni) fa supporre – secondo Liver
– una perdita d'interesse, ma tale presunzione può essere sovvertita ove si
dia una ragionevole probabilità che la servitù riacquisti interesse per il
proprietario del fondo dominante in un futuro non troppo lontano (Rep. 1989
pag. 98 consid. 3 con rinvio a Piotet
e alla giurisprudenza; DTF 130 III 393 consid. 5.1). Come ha accertato lo
stesso Pretore, ad ogni modo, in concreto non si può escludere che AP 1 abbia fruito
del passo un paio di volte fra il 1986 e il 2002 (ciò che gli attori non
contestano), sicché i dieci anni di mancato uso non risultano essere
intercorsi. Per di più, la necessità di accedere occasionalmente con veicoli
alla parte alta della particella n. 903 può ripresentarsi in ogni tempo, quanto
meno a scopo di manutenzione immobiliare.
d) Soggiunge
il Pretore – come detto – che la servitù controversa non può costituire un
accesso principale alla porzione superiore della particella n. 903, proprio perché
l'uso è stato pattuito unicamente come “occasionale”. Se non
che, il passo in questione non è mai stato costituito come accesso principale
alla parte alta del fondo. La riflessione cade dunque nel vuoto. Quanto alla
mancanza di una piazza di giro sulla particella n. 903 o alla limitata
larghezza della strada (2.30 m), il disagio non appare insostenibile per un
passo destinato a essere usato solo di rado.
e) Meno
evidente è la questione legata alla costruzione dei muri di sostegno, in specie
di quello che sorregge il fondo dominante a confine con la strada, il quale stando
al Pretore raggiunge 90 cm di altezza e impedisce ormai di accedere alla
particella n. 903. In proposito giova precisare tuttavia che il divario di 90
cm è quello massimo, mentre quello minimo è di appena 20 cm (verbale del 5
marzo 2001 pag. 2 in fine; v. altresì il referto dell'arch. __________,
penultimo foglio, fotografia n. 2). Dalla strada non manca quindi la
possibilità di scaricare beni e merci destinati alla parte alta del fondo dominante
(o di caricare beni e merci provenienti da quella porzione di terreno), quand'anche
si ammettesse che lo scarto di 20 cm non sia superabile da un normale veicolo. Il
convenuto ha dichiarato del resto di avere usato il passo per trasportare materiali
nella sua proprietà anche dopo la costruzione del muro (verbale del 10 luglio
2003, pag. 2 in alto nell'inc. __________, citato nella sentenza impugnata,
consid. 11). E gli attori non l'hanno contraddetto.
Certo,
il muro di sostegno è poi stato provvisto di una rete metallica che il convenuto
non ha chiesto di togliere (contrariamente a __________, che il 16 aprile 2003
ha diffidato gli attori con precetto esecutivo civile a eliminarla). Ciò
soltanto non può essere interpretato tuttavia alla stregua di una rinuncia del
beneficiario all'esercizio di una servitù, tanto meno “occasionale”. Come il Tribunale federale ha
già avuto modo di rilevare, non si può ritenere che un beneficiario abbia rinunciato
in modo chiaro e univoco a un diritto di passo solo per aver lasciato posare da
parte del proprietario del fondo serviente una rete metallica, la quale può
essere facilmente allontanata in ogni tempo (sentenza 5C.227/2004 del 10 febbraio
2005, consid. 3.2). A maggior ragione nel caso specifico, ove la rimozione
nelle circostanze d'uso “occasionale” può limitarsi al varco necessario per accedere
al fondo serviente o, qualora ciò non fosse possibile, per il carico e lo
scarico di beni e merci. Anche su questo punto la sentenza impugnata non resiste
dunque alla critica.
f) In
conclusione, e a ben vedere, la finalità del passo è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto al novembre del 1986. Concepita fin dall'inizio come un
diritto di uso sporadico che il convenuto si riservava di esercitare ove gli
fosse stato necessario accedere con veicoli alla parte alta del fondo per le
sue necessità proprie, la servitù è stata effettivamente esercitata poche volte
e sarà verosimilmente usata in casi isolati – per quel che è dato di
pronosticare – anche in futuro. La costruzione della rimessa interrata sulla
parte bassa del fondo dominante non ha apportato mutamenti di rilievo, giacché
nulla ha influito sull'accessibilità veicolare alla parte alta del fondo
dominante. Ci si potrebbe interrogare a tal punto se l'importanza del passo per
la particella n. 903 non giustifichi, in confronto alla gravità dell'onere per
la particella n. 1879, un riscatto della servitù mediante indennizzo (art. 736
cpv. 2 CC). Il quesito non merita tuttavia ulteriore disamina, giacché gli
attori non hanno mai proposto alcun riscatto né hanno mai offerto indennità di
sorta.
9.
Ne
segue che, in accoglimento dell'appello, l'azione di cancellazione va respinta
e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Gli oneri processuali e le
ripetibili del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art.
148.
cpv. 2 CPC), dal momento che il convenuto ottiene il rigetto dell'azione
avversaria, ma esce sconfitto sulle sue proprie richieste (rimozione del
cancello e delle recinzioni, ripristino delle altimetrie originali della
strada, accertamento relativo alla lunghezza del passo). Non si deve trascurare
tuttavia che ai fini della sentenza le domande del convenuto, improponibili in
appello, hanno occupato la Camera solo marginalmente (consid. 3). Tutto il processo
di secondo grado, compresa l'assunzione del referto sul valore litigioso, si è riferito
per l'essenziale alla postulata cancellazione della servitù. In ultima analisi
appare equo perciò che i costi siano posti a carico degli attori in solido
(art. 10 cpv. 1 LTG). Per tenere calcolo della circostanza che un singolo passaggio
dell'odierna motivazione si riferisce alle richieste del convenuto, ad ogni
buon conto, è giusto ridurre lievemente la tassa di giustizia.
Quanto
alle ripetibili, vale lo stesso principio. Il convenuto difende con successo il
mantenimento della servitù, ma soccombe sulle sue proprie domande. Egli ha
diritto così a un'indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla
circostanza ch'egli non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005
pag. 680 consid. 9). L'indennità va lievemente ridotta inoltre per la
circostanza che gli attori sono stati chiamati a eccepire l'irricevibilità
delle richieste da lui dirette nei loro confronti. Nel complesso, un versamento
di fr. 250.– tiene conto equamente di tali fattori.
10.
L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede, che seguono identica sorte. Di per sé una quota della
tassa di giustizia e delle spese andrebbe a carico del convenuto, che ha
lasciato cadere le sue proprie domande alla stregua di un desistente (sopra,
consid. 3). Dato nondimeno che le sue richieste sono state ignorate dal Pretore
e che gli oneri processuali si riferiscono unicamente alla postulata
cancellazione del passo, non v'è ragione perché egli sia chiamato a una partecipazione.
L'indennità per l'incomodo arrecatogli dalla causa va una volta ancora ridotta,
gli attori avendo dovuto inoltrare una replica proprio per contestare le sue domande.
Considerato in sintesi che il convenuto ha redatto una risposta di due pagine,
è comparso all'udienza preliminare e ha scritto una raccomandata alla Pretura
il 29 aprile 2001 con allegata la licenza edilizia e i piani dell'autorimessa
interrata, l'indennizzo può equitativamente essere fissato in fr. 400.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 200.– sono poste solidalmente
a carico di AO 1, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo solidale, un'equa
indennità di fr. 400.–.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 400.––
b) costi
del referto fr. 1355.75
c) spese fr.
100.––
fr.
1855.75
da
anticipare dall'appellante fino a concorrenza di fr. 500.–, sono posti a carico
di AO 1 in solido, che rifonderanno all'appellante un'equa indennità di fr. 250.–.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO
Titolo:
cancellazione di servitù di passo veicolare
Articoli:
art. 736 cpv. 1 CC
Tipo sentenza:
conferma
Riassunto:
--
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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