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Decisione

11.2004.46

Cancellazione di servitù di passo veicolare

13 settembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.36

(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione

del 2 novembre 2000 da

AO 1

(patrocinati dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2

marzo 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

12 novembre 1986 AP 1 ha scorporato dalla sua particella n. 903 di __________ (1412

m²), su cui sorge una casa d'abitazione

di due piani, una porzione di prato che è andata a formare la nuova particella

n. 1879 (580 m²). Simultaneamente

egli ha costituito sulla nuova particella un diritto di passo veicolare largo

2.20 m in

favore della residua particella n. 903 “da esercitarsi lungo il confine con la

particella n. 899”. L'iscrizione del frazionamento e della servitù nel registro

fondiario, correlata della planimetria sopra illustrata, è avvenuta il 25 novembre

1986.

B. Quello stesso 12 novembre 1986 AP 1 ha venduto la particella n. 1879

ad AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Contestualmente egli ha gravato la sua

particella n. 903 di una servitù di passo veicolare in favore della particella

n. 1879 “da esercitarsi sull'esistente strada posta lungo il confine con la

particella n. 899”. Le spese di sistemazione, di

asfaltatura e di manutenzione riguardanti tale strada sarebbero

state divise a metà fra i proprietari dei due fondi. Le spese relative alla “sistemazione e alla manutenzione della

strada ubicata sulla particella n. 1879 di __________”,

invece, sarebbero rimaste a carico dei proprietari del

fondo serviente, “ritenuto che

l'esercizio del diritto di passo da parte del proprietario della particella n. 903

di __________ è occasionale” (contratto di compravendita, clausola n. 3).

C. Di

lì a poco AO 1 hanno costruito sulla loro particella n. 1879 una casa di

abitazione, sistemando la strada oggetto della servitù di passo in favore della

particella n. 903. Lungo entrambi i lati della strada essi hanno eretto muri

di sostegno sormontati da recinzioni. A metà circa del tracciato, inoltre, essi

hanno posto un cancello. Nel 1990 AP 1 ha edificato a sua volta, nella porzione inferiore della propria particella

n. 903, un'autorimessa interrata, collegata all'abitazione mediante una scala.

D. Il 2

novembre 2000 AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di

Riviera per ottenere che la servitù di passo gravante la loro particella n.

1879 sia cancellata dal registro fondiario. Con risposta del 1° dicem­bre 2000 il

convenuto ha proposto di respingere la petizione, chiedendo altresì di obbligare

gli attori a rimuovere il cancello e la recinzione che delimita la strada a

confine con la sua proprietà, oltre che a ripristinare le altimetrie viarie originali,

e di accertare che il diritto di passo litigioso grava il fondo serviente lungo

tutto il confine con la particella n. 899. AO 1 hanno personalmente replicato

il 20 dicembre 2000, contestando le richieste dell'attore. AP 1 non ha duplicato.

E. All'udienza

preliminare del 22 gennaio 2001 gli attori hanno confermato la loro petizione. AP

1 ha proposto una volta ancora di respingerla, senza più accennare alle proprie

domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 18 giugno 2001 gli

attori hanno riaffermato le loro conclusioni, mentre il convenuto è rimasto

assente ingiustificato. Pendente causa, il 15 novembre 2002, AP 1 ha poi venduto

la particella n. 903 a __________. Statuendo con sentenza del 2 marzo 2004,

il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la servitù litigiosa è

senza interesse per il fondo dominante e ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario a cancellarla. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di

fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli

attori fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2004 nel

quale chiede di respingere la petizione e di ingiungere ad AO 1 di rimuovere il

cancello con la recinzione a confine lungo la sua proprietà, di ristabilire le

altimetrie originali della strada e di accertare che il diritto di passo litigioso

grava tutta la fascia del fondo serviente larga 2.20 m a confine con la

particella n. 899. In subordine egli postula il rigetto della petizione e insta

perché si disponga che le domande da lui formulate con la risposta del 1°

dicembre 2000 abbiano a essere istruite e decise in un'altra procedura. Nelle

loro osservazioni del 28 aprile 2004 AO 1 propongono di respingere l'appello.

G. Con ordinanza del 13 febbraio 2007 il presidente della Camera ha invitato

le parti a precisare il valore di causa. L'appellante ha dichiarato di stimarlo

in oltre fr. 100 000.–, gli attori in meno di fr. 30 000.–. Preso atto di ciò, con

ordinanza del 16 marzo 2007 il presidente ha incaricato l'arch. __________, __________,

di valutare qual è il maggior valore venale che il passo conferisce al fondo

dominante, rispettivamente qual è il minor valore ch'esso cagiona al fondo serviente. L'esperto ha consegnato il suo rap­porto

il 21 giugno 2007, indicando il maggior valore in fr. 40 000.– e il

minor valore in fr. 9000.–. Sul referto è stata conferita alle parti la

possibilità di esprimersi. L'appellante è rimasto silente. Gli attori hanno

sottolineato il 12 luglio 2007 che il passo è stato costituito sin dall'inizio, nel 1986, come meramente “occasionale”.

Considerandi

in diritto: 1. Il valore litigioso delle cause inerenti a servitù è quello che il

diritto ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo

serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; v. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in

basso con rin­vii di giurisprudenza). Nella fattispecie l'esperto ha stimato il

maggior valore che la servitù ridonda alla particella n. 903, come detto, in

fr. 40 000.– e il minor valore arrecato alla particella n. 1879 in

fr.

9000.

–. Il valore litigioso ai fini del presente giudizio è dunque di fr. 40 000.–. Gli attori ribadiscono

che l'esercizio del passo veicolare è stato pattuito sin dall'inizio come “occasionale”. Nel referto però lo specialista ha illustrato con chiarezza i criteri di valutazio­ne applicati. In

simili circostanze spettava agli attori accennare in che modo o almeno in che

misura l'esercizio “occasionale” del passo inciderebbe sul risultato. In

realtà essi nemmeno tentano una spiegazione del genere. Nulla induce pertanto a

scostarsi dal valore litigioso di fr. 40 000.–. Ciò legittima non

solo la proponibilità dell'appello (art. 13 vLOG, art. 36 cpv. 1 LOG), ma anche

quella di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

2.

Il

15.

novembre 2002 l'appellante ha venduto il fondo dominante a __________. Gli

attori asseriscono che in tali condizioni egli ha perduto ogni diritto sulla

particella e qualsiasi interesse al contenzioso. Così argomentando, essi disconoscono

tuttavia che nel caso in cui l'oggetto di un litigio sia alienato il processo

continua per legge fra le parti originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC).

Tutt'al più l'acquirente può, “con

il consenso delle parti”, subentrare

in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC). Ove ciò non avvenga, l'alienante

continua a essere parte al processo, fermo restando che la sentenza definitiva

passerà in giudicato “anche nei

confronti dell'acquirente, riser­vate le disposizioni del diritto civile sull'acquisto

dei terzi in buona fede” (art.

110.

cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò premesso, non fa dubbio che nella fattispecie

il convenuto sia pienamente legittimato ad appellare la sentenza a lui

sfavorevole.

3.

Nell'appello il convenuto ripropone le richieste da lui formulate con

la risposta del 1° dicembre 2000, le quali dovevano – a suo avviso – essere

trattate dal Pretore come domande riconvenzionali. Gli attori obiettano che quelle

richieste non erano “material­mente

connesse” alle loro, sicché non

potevano formare oggetto di riconvenzione (art. 172 CPC, art. 6 cpv. 1 LForo). Il

problema è delicato, ma può rimanere aperto. Si ricordi infatti che, ricevuto

il memoriale del 1° dicembre 2000, il Pretore non ha invitato il convenuto a distinguere

tra risposta all'azione principale e riconvenzione, ma si è limitato a intimare

la “risposta nel merito” così com'era. Pur senza formulare richieste esplicite, nella

loro replica del 20 dicembre 2000 gli attori hanno contestato

personalmente le pretese del convenuto, il quale non ha duplicato, rinunciando così

a contestare le allegazioni di replica. All'udienza

preliminare del 22 gennaio 2001 poi egli si è limitato a postulare il rigetto

dell'azione, senza più alludere minimamente alle sue richieste. Né egli ha più

menzionato quelle domande in seguito. Al contrario: dopo l'istruttoria egli

non ha presentato conclusioni e al dibattimento finale del 18 giugno 2001 è rimasto

assente ingiustificato. Nelle circostanze descritte il Pretore poteva

legittimamente reputare che quelle richieste fossero state lasciate cadere. Pretendere

poi che la Camera civile di appello debba giudicare in proposito come un

tribunale di primo grado non è serio. Un'altra questione è sapere se tali

domande possano ancora essere proposte nell'ambito di una nuova causa, ma

l'interrogativo andrà affrontato a quel momento dal giudice adito e non può

essere risolto anticipatamente in questa sede.

4.

Secondo

l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione

di servitù che abbiano perduto

ogni interesse per il proprietario del fondo dominante. Accertare se ciò sia il caso dipende dal contenuto

e dall'estensione del diritto nella determinata fattispecie. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli

per cui sono state costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di

giurisprudenza; Liver in: Zürcher

Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). In ogni singolo

caso occorre quindi esaminare, anzitutto, se per il proprietario del fondo

dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale

interesse corrisponda allo scopo originario per cui l'aggravio è stato

costituito (DTF 114 II 428 consid. 2a). L'interesse si apprezza sulla base di

criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con

riferimenti; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag.

384.

n. 2267; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna

1990, pag. 103 segg.). La cancellazione va ordinata

solo ove il proprietario non abbia più alcun interesse ragionevole al

mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer,

loc. cit.; DTF 100 II 105). Ove l'interesse possa rinascere in un futuro

prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer,

op. cit., pag. 385 n. 2268).

5.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che AP 1 ha riservato la servitù in favore

della sua particella n. 903, nel dicembre del 1986, per garantirsi un accesso veicolare

alla porzione superiore del proprio fondo “nell'eventualità di un'utilizzazione per bisogni miei di questo

passo”, anche perché gli attori avrebbero fruito di un

diritto analogo sulla porzione inferiore della sua particella n. 903 per raggiungere

la pubblica via. Quanto all'intensità dell'uso, secondo il Pretore la servitù è

stata esercitata solo “in qualche occasione”, e solo tra il 1990 e i primi mesi del 1992. Dopo la costruzione dell'autorimessa

sotterranea il convenuto non ha più fatto capo al passo e, sempre secondo il

Pretore, non vi farà più capo nemmeno in futuro. Del resto – ha continuato il Pretore

– il convenuto ha sempre manifestato un interesse alla servitù “più che altro sotto un mero aspetto

tabulare”. Per di più, il muro che

sorregge la strada a confine con la particella n. 903, voluto dal convenuto

stesso, comporta un dislivello tra il campo stradale e la superficie del fondo

dominante che rende oggettivamente difficile, se non impossibile, l'accesso

pedonale e soprattutto veicolare alla particella n. 903, sprovvista anche di

una piazza di giro. Onde in definitiva, a mente del Pretore, la caducità del

diritto e la fondatezza della petizione.

6.

L'appellante

fa valere che quando hanno comperato il fondo serviente gli attori erano consapevoli

di una servitù il cui contenuto era pacifico e perfettamente chiaro. Da allora

egli fa valere di non avere mai perduto interesse all'esercizio del passo e di

essersi adoperato per il suo mantenimento anche dopo l'introduzione del registro

fondiario definitivo nel Comune di __________. Ciò vale altresì per il nuovo

proprietario della particella n. 903, __________, che il 16 aprile 2003 ha

intimato agli attori un precetto esecutivo civile con l'ingiunzione di

rimuovere il cancello, il muro di sostegno a confine e le recinzioni, ottenendo

dal Pretore che gli fosse consegnata almeno una chiave del cancello medesimo

(sentenza del 17 novembre 2003, inc. DI.2003.54). L'appellante soggiunge che la

servitù è stata costituita nel 1986 per raggiungere con veicoli l'ingresso

principale della sua casa situata sul fondo dominante, posto al piano superiore

dell'abitazione, e che tale utilità sussiste immutata, l'accesso pedonale dall'autorimessa

essendo stretto e disagevole. Quanto agli ostacoli che intralciano attualmente

l'esercizio della servitù (cancello, muro, recinzione), essi dovranno essere

rimossi poiché in contrasto con gli obblighi posti dall'art. 737 cpv. 3 CC al

proprietario del fondo serviente.

7.

In concreto lo scopo per cui AP 1 ha costituito la servitù di passo su quella che il 12 novembre 1986 era ancora la sua particella n. 1879 risulta dalle

dichiarazioni dello stesso convenuto, riprodotte dal Pretore nella sentenza

impugnata (consid. 11 in principio). Dato l'imminente frazionamento della

particella n. 903 e la prossima vendita agli attori della particella n. 1879, in

sintesi, egli intendeva

garantirsi il diritto di accedere con veicoli alla

porzione superiore della residua particella n. 903, su cui si trova l'ingresso

della sua casa d'abitazione. Anche perché gli attori avrebbero beneficiato a

loro volta di un passo veicolare sulla sua particella n.

903, costituito nel noto rogito di compravendita (clausola n. 3) per

raggiungere la pubblica via. Gli attori confermano tale circostanza nelle

osservazioni all'appello, senza metterne lontanamente in dubbio la veridicità

(pag. 3 in alto). L'accertamento circa lo scopo della servitù è dunque fuori

discussione.

Per

quanto riguarda l'uso della servitù, iscritta nel registro fondiario come “diritto di passo veicolare di una larghezza

massima di 2.20 m a carico della particella n. 1879 ed a favore della particella

n. 903, da esercitarsi lungo il confine con la particella n. 899 di Claro” (documento giustificativo n. 524), di

per sé non constano limitazioni. Nel ripetuto contratto di compravendita del 12 novem­bre

1986.

gli attori e il convenuto hanno riconosciuto nondimeno che “l'esercizio del diritto di passo da parte

del proprietario della particella n. 903 di __________ è occasionale” (documento giustificativo n. 525, clausola

n. 3 in fine del rogito). E il convenuto si è tenuto all'impegno, il Pretore

avendo accertato ch'egli ha fruito del passo “forse un paio di volte dal 1986 al 2002” (sentenza impugnata, consid. 11), ciò che l'interessato non nega. È

vero che la particella n. 903 era appigionata a __________, il quale l'ha poi acquistata

nel novembre del 2002. Anche costui, comunque sia, risulta avere esercitato la

servitù unicamente “dal 1990

fino ai primi mesi del 1992 (…) e solo in qualche occasione” (sentenza impugnata, consid. 11 in fine),

accertamento che l'appellante non contesta. Anche sotto questo profilo lo stato

di fatto è dunque pacifico.

Nelle

condizioni descritte la questione è di sapere se per il proprietario del fondo

dominante sussista ancora un interesse oggettivo al­l'esercizio del passo

veicolare e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per cui

l'aggravio è stato costituito.

8.

Il

Pretore ha risolto il quesito negativamente. A suo avviso “non si può escludere che il convenuto abbia

costituito il suddetto diritto di passo fors'anche nell'intento di garantirsi

l'accesso al proprio fondo nell'eventualità che un altro passaggio (in casu

il parcheggio con autorimessa) non fosse ancora o temporaneamente disponibile.

Dal momento che il garage è stato ultimato, il proprietario qui convenuto,

rispettivamente il conduttore (ora proprietario), del fondo particellare n.

903, non hanno più avuto alcun interesse ad esercitare il diritto di passo in

rassegna, né, con ogni probabilità, ne avrebbero in futuro” (sentenza impugnata, consid. 12). A mente

del Pretore poi la servitù non può costituire un accesso principale alla

porzione superiore della particella n. 903 poiché l'uso è stato pattuito solo

come occasionale. Inoltre il passo non è più esercitabile perché il muro alto

90.

cm sormontato da rete metallica che sorregge il fondo dominante – privo di qualsiasi

piazza di giro – impedisce ormai di accedere alla strada, larga per altro solo

2.30

m (sentenza impugnata, loc. cit.).

a) La

prima argomentazione non trova alcun conforto agli atti, dai quali non risulta per

nulla che l'uso “occasionale” del passo si riferisse unicamente all'eventualità

in cui non fosse stato possibile accedere alla particella n. 903 in altro modo.

Nemmeno al dibattimento finale gli attori hanno sostenuto del resto una tesi siffatta

(riassunto scritto annesso al verbale del 18 giugno 2001), che il Pretore affaccia

per di più a titolo ipotetico (“non si può escludere”,

“fors'anche”). Sicuro è unicamente, come si è visto, che con la servitù

litigiosa il convenuto intendeva garantirsi un accesso

veicolare alla porzio­ne superiore della residua particella n. 903 “nell'eventualità di un'utilizzazione per

bisogni miei di questo passo”. E le poche volte in cui

ha esercitato il passo egli non consta essere stato impedito di accedere al

fondo altrimenti.

b) La

seconda argomentazione del Pretore non trova miglior fondamento. Ammesso e non

concesso in effetti che il passo dovesse adoperarsi solo in condizioni di

necessità, qualora non fosse

possibile usare il normale accesso alla particella n. 309, nulla suffraga l'assunto che la costruzione del garage sotterraneo,

nel 1990 (la licenza edilizia è del 13 aprile 1990: act. IX), ne abbia reso

caduco lo scopo. Intanto lo stesso Pretore ha rilevato che __________ ha fatto

capo alla servitù, seppur poche volte, ancora nei primi mesi del 1992 e il

convenuto un paio di volte fra il 1986 e il 2002 (sentenza impugnata, consid.

11). A parte ciò, il Pretore non ha accertato che il garage abbia reso senza

interesse la servitù perché consentirebbe un accesso veicolare autonomo alla porzione

superiore della particella n. 903. Al contrario: anche dopo la costruzione

dell'autorimessa la parte alta del fondo dominante rimane accessibile con

veicoli solo transitando sulla strada gravata della servitù litigiosa, sostanzialmente

a causa del dislivello che separa lo spiazzo antistante il primo piano dell'abitazione

dal giardino retrostante, su cui si affaccia il secondo piano. Mal si comprende

dunque come la servitù abbia perduto ogni utilità per il proprietario del fondo

dominante, non fosse che per il trasporto di materiali e oggetti di peso o d'ingombro.

c) Il

Pretore scorge la caducità presente e definitiva del passo nell'esercizio sporadico,

se non inesistente da parte degli

aventi diritto. Senza dimenticare però che in concreto la servitù è

stata pattuita fin dall'inizio come “occasionale”, ossia

di raro esercizio, nel diritto svizzero una servitù non si estingue solo per

mancato uso (Rep. 1989 pag. 98 consid. 3 con richiami; Steinauer, op. cit., pag. 376 n. 2246). Tutt'al più la rinuncia

all'esercizio per una durata equivalente a quella della prescri­zione ordinaria

(dieci anni) fa supporre – secondo Liver

– una perdita d'interesse, ma tale presunzione può essere sov­vertita ove si

dia una ragionevole probabilità che la servitù riacquisti interesse per il

proprietario del fondo dominante in un futuro non troppo lontano (Rep. 1989

pag. 98 consid. 3 con rinvio a Piotet

e alla giurisprudenza; DTF 130 III 393 consid. 5.1). Come ha accertato lo

stesso Pretore, ad ogni modo, in concreto non si può escludere che AP 1 abbia fruito

del passo un paio di volte fra il 1986 e il 2002 (ciò che gli attori non

contestano), sicché i dieci anni di mancato uso non risultano essere

intercorsi. Per di più, la necessità di accedere occasionalmente con veicoli

alla parte alta della particella n. 903 può ripresentarsi in ogni tempo, quanto

meno a scopo di manutenzione immobiliare.

d) Soggiunge

il Pretore – come detto – che la servitù controversa non può costituire un

accesso principale alla porzione superiore della particella n. 903, proprio perché

l'uso è stato pattuito unicamente come “occasionale”. Se non

che, il passo in questione non è mai stato costituito come accesso principale

alla parte alta del fondo. La riflessione cade dunque nel vuoto. Quanto alla

mancanza di una piazza di giro sulla particella n. 903 o alla limitata

larghezza della strada (2.30 m), il disagio non appare insostenibile per un

passo destinato a essere usato solo di rado.

e) Meno

evidente è la questione legata alla costruzione dei muri di sostegno, in specie

di quello che sorregge il fondo dominante a confine con la strada, il quale stando

al Pretore raggiunge 90 cm di altezza e impedisce ormai di accedere alla

particella n. 903. In proposito giova precisare tuttavia che il divario di 90

cm è quello massimo, mentre quello minimo è di appena 20 cm (verbale del 5

marzo 2001 pag. 2 in fine; v. altresì il referto dell'arch. __________,

penultimo foglio, fotografia n. 2). Dalla strada non manca quindi la

possibilità di scaricare beni e mer­ci destinati alla parte alta del fondo dominante

(o di caricare beni e merci provenienti da quella porzione di terreno), quand'anche

si ammettesse che lo scarto di 20 cm non sia superabile da un normale veicolo. Il

convenuto ha dichiarato del resto di avere usato il passo per trasportare materiali

nella sua proprietà anche dopo la costruzione del muro (verbale del 10 luglio

2003, pag. 2 in alto nell'inc. __________, citato nella sentenza impugnata,

consid. 11). E gli attori non l'hanno contraddetto.

Certo,

il muro di sostegno è poi stato provvisto di una rete metallica che il convenuto

non ha chiesto di togliere (contrariamente a __________, che il 16 aprile 2003

ha diffidato gli attori con precetto esecutivo civile a eliminarla). Ciò

soltanto non può essere interpretato tuttavia alla stregua di una rinun­cia del

beneficiario all'esercizio di una servitù, tanto meno “occasionale”. Come il Tribunale federale ha

già avuto modo di rilevare, non si può ritenere che un beneficiario abbia rinunciato

in modo chiaro e univoco a un diritto di passo solo per aver lasciato posare da

parte del proprietario del fondo serviente una rete metallica, la quale può

essere facilmente allontanata in ogni tempo (sentenza 5C.227/2004 del 10 febbraio

2005, consid. 3.2). A maggior ragione nel caso specifico, ove la rimozione

nelle circostanze d'uso “occasionale” può limitarsi al varco necessario per accedere

al fondo serviente o, qualora ciò non fosse possibile, per il carico e lo

scarico di beni e merci. Anche su questo punto la sentenza impugnata non resiste

dunque alla critica.

f) In

conclusione, e a ben vedere, la finalità del passo è rimasta sostanzialmente

invariata rispetto al novembre del 1986. Concepita fin dal­l'inizio come un

diritto di uso sporadico che il convenuto si riservava di esercitare ove gli

fosse stato necessario accedere con veicoli alla parte alta del fondo per le

sue necessità proprie, la servitù è stata effettivamente esercitata poche volte

e sarà verosimilmente usata in casi isolati – per quel che è dato di

pronosticare – anche in futuro. La costruzione della rimessa interrata sulla

parte bassa del fondo dominante non ha apportato mutamenti di rilievo, giacché

nulla ha influito sull'accessibilità veicolare alla parte alta del fondo

dominante. Ci si potrebbe interrogare a tal punto se l'importanza del passo per

la particella n. 903 non giustifichi, in confronto alla gravità dell'onere per

la particella n. 1879, un riscatto della servitù mediante indennizzo (art. 736

cpv. 2 CC). Il quesito non merita tuttavia ulteriore disamina, giacché gli

attori non hanno mai proposto alcun riscatto né hanno mai offerto indennità di

sorta.

9.

Ne

segue che, in accoglimento dell'appello, l'azione di cancellazione va respinta

e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Gli oneri processuali e le

ripetibili del giudizio odierno seguirebbero la vicende­vole soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC), dal momento che il convenuto ottiene il rigetto dell'azione

avversaria, ma esce sconfitto sulle sue proprie richieste (rimozione del

cancello e delle recinzioni, ripristino delle altimetrie originali della

strada, accertamento relativo alla lunghezza del passo). Non si deve trascurare

tuttavia che ai fini della sentenza le domande del convenuto, improponibili in

appello, hanno occupato la Camera solo marginalmente (consid. 3). Tutto il processo

di secondo grado, compresa l'assunzione del referto sul valore litigioso, si è riferito

per l'essenziale alla postulata cancellazione della servitù. In ultima analisi

appare equo perciò che i costi siano posti a carico degli attori in solido

(art. 10 cpv. 1 LTG). Per tenere calcolo della circostanza che un singolo passaggio

dell'odierna motivazione si riferisce alle richieste del convenuto, ad ogni

buon conto, è giusto ridurre lieve­mente la tassa di giustizia.

Quanto

alle ripetibili, vale lo stesso principio. Il convenuto difende con successo il

mantenimento della servitù, ma soccombe sulle sue proprie domande. Egli ha

diritto così a un'indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla

circostanza ch'egli non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005

pag. 680 consid. 9). L'indennità va lievemente ridotta inoltre per la

circostanza che gli attori sono stati chiamati a eccepire l'irricevibilità

delle richieste da lui dirette nei loro confronti. Nel complesso, un versa­mento

di fr. 250.– tiene conto equamente di tali fattori.

10.

L'esito

dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le

ripetibili di prima sede, che seguono identica sorte. Di per sé una quota della

tassa di giustizia e delle spese andrebbe a carico del convenuto, che ha

lasciato cadere le sue proprie domande alla stregua di un desistente (sopra,

consid. 3). Dato nondimeno che le sue richieste sono state ignorate dal Pretore

e che gli oneri processuali si riferiscono unicamente alla postulata

cancellazione del passo, non v'è ragione perché egli sia chiamato a una partecipazione.

L'indennità per l'incomodo arrecatogli dalla causa va una volta ancora ridotta,

gli attori avendo dovuto inoltrare una replica proprio per contestare le sue domande.

Considerato in sintesi che il convenuto ha redatto una risposta di due pagine,

è comparso all'udienza preliminare e ha scritto una raccomandata alla Pretura

il 29 aprile 2001 con allegata la licenza edilizia e i piani dell'autorimessa

interrata, l'indennizzo può equitativamente essere fissato in fr. 400.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 200.– sono poste solidalmente

a carico di AO 1, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo solidale, un'equa

indennità di fr. 400.–.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 400.––

b) costi

del referto fr. 1355.75

c) spese fr.

100.––

fr.

1855.75

da

anticipare dall'appellante fino a concorrenza di fr. 500.–, sono posti a carico

di AO 1 in solido, che rifonderanno all'appellante un'equa indennità di fr. 250.–.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

Titolo:

cancellazione di servitù di passo veicolare

Articoli:

art. 736 cpv. 1 CC

Tipo sentenza:

conferma

Riassunto:

--

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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