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Decisione

11.2004.48

Comunione ereditaria: principio dell'unanimità

3 febbraio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i comproprietari in proporzione alle singole quote, tranne i costi di un'eventuale

perizia sul valore dell'immobile, da porre a carico della convenuta. Il Pretore

ha sospeso la procedura dal 27 maggio 2002 al 26 marzo 2003 per consentire trattative

stragiudiziali. Il 3 aprile 2003 gli attori hanno instato per un esperimento di

conciliazione.

C. All'udienza del 17

aprile 2003, indetta per l'esperimento di conciliazione, le parti hanno invitato

il Pretore a designare un perito che stimasse – fra l'altro – il valore venale del

fondo, impegnandosi da parte loro a riconoscere la perizia come vincolante e ad

assumere i relativi costi in ragione di metà ciascuno. Il Pretore ha accolto la

richiesta e l'indomani ha designato in qualità di perito l'arch. __________ di __________,

che il 23 maggio 2003 ha consegnato il proprio referto dal quale si evince un

valore immobiliare di fr. 780 000.–. L'esperimento

di conciliazione non ha

avuto altro

seguito. Il 4 luglio 2003 AP 1 ha presentato la sua risposta di merito, postulando

il rigetto della petizione.

D. All'udienza

preliminare del 29 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno così precisato le loro

domande di giudizio:

1. In

esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________

viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1.

2. Ai

signori AO 2 e AO 1 viene corrisposto l'importo di fr. 195 000.–.

3. Detto

importo viene depositato presso la Pretura di Locarno Campagna e formerà parte

dell'asse ereditario oggetto della divisione dell'intera sostan­za relitta

dalla defunta __________.

La

convenuta ha proposto nuovamente di respingere la petizione, salvo dichiarare

in subordine di aderire alle richieste degli attori. Non essendovi prove da

assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale,

confermando le rispettive domande.

E. Sollecitati il 30

dicembre 2003 dal Pretore a precisare le richieste di giudizio, con lettera del

12 gennaio 2004 gli attori hanno riformulato le loro conclusioni come segue:

1. In

esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________

viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1, ritenuto

il valore della quota spettante ai signori __________ in fr. 195 000.–.

Pertanto

la signora AP 1 provvederà:

In via

principale:

2. A

versare a libera disposizione dei signori AO 2 e AO 1 l'importo complessivo di

fr. 195 000.– entro trenta giorni dalla decisione cresciuta in

giudicato.

In via

subordinata:

3. La

signora AP 1 depositerà entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della

presente decisione, presso la Pretura di Locarno Campagna, l'importo di

complessivi fr. 390 000.– facente parte dell'asse ereditario oggetto della

divisione della intera sostanza relitta dalla defunta __________.

4. Restano

riservati tutti i diritti per la definizione dei rapporti dare/avere fra le

parti in correlazione con l'azione di divisione, sia per la proprietà immobiliare

di __________, che per altri rapporti divisionali.

Interpellata

al riguardo, il 18 febbraio 2004 AP 1 ha dichiarato di opporsi alle domande così

riformulate, chiedendo una volta ancora di respingere la petizione.

F. Statuendo con

sentenza del 9 marzo 2004, il Pretore ha ordinato lo scioglimento della

comproprietà mediante attribuzione dell'intera proprietà immobiliare a AP 1, ha

specificato che la sentenza passata in giudicato avrebbe costituito un valido

titolo per ottenere l'iscrizione nel registro fondiario e ha obbligato AP 1 a

versare ai membri della comunione ereditaria fu __________ la somma di fr. 390 000.–. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono state

poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori un'indennità

di fr. 18 000.–

per ripetibili. I costi della perizia (fr. 2680.–) sono stati posti per

metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico della

convenuta.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 marzo 2004 nel quale ha

chiesto che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato

di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 13 maggio 2004 AO 2 e AO 1 hanno

proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

H. Con ordinanza del 9

luglio 2007 il presidente di questa Camera ha citato i patrocinatori delle

parti per un dibattimento orale, che si è tenuto il 12 luglio 2007. A tale udienza

la Camera ha proposto una soluzione articolata per comporre la lite nelle vie

amichevoli. Le nuove trattative fra le parti sono risultate infruttuose, sicché

il 12 novembre 2007 gli attori hanno chiesto l'emanazione del giudizio. Con

ordinanza del 13 febbraio 2008 il presidente della Camera ha disposto così

l'esecuzione di una perizia per accertare se in virtù del diritto germanico gli

attori potessero chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà immobiliare

oppure dovessero agire insieme con AP 1. Con decreto del 18 aprile 2008 egli ha

poi designato in qualità di perito l'Istituto svizzero di diritto comparato, __________,

nella persona del funzionario delegato alla trattazione del caso. Il referto è stato

consegnato alla Camera il 27 giugno 2008. Le parti hanno avuto modo di esprimersi

al proposito e di presentare le loro conclusioni. Nel suo memoriale del 21

agosto 2008 AP 1 ha confermato le richieste di appello. AO 2 e AO 1 hanno

proposto nuovamente, nel loro memoriale del 7 agosto 2008, di respingere

l'impugnazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nella

sentenza appellata il Pretore ha rammentato che in concreto si tratta di sciogliere

una comproprietà ordinaria (art. 650 e 651 cpv. 2 CC), non una comunione

ereditaria. Egli non ha trascurato che gli attori sono proprietari comuni – insieme

con la convenuta – di una quota di comproprietà immobiliare (un mezzo), ma ha

ritenuto che per chiedere lo scioglimento di tale comproprietà i due potessero agire

da sé soli. A suo parere, essenziale ai fini del giudizio è che tutti gli eredi

figurino come parti al processo in qualità di attori o convenuti, ciò che è il

caso nella fattispecie. Nel merito il Pretore non ha ravvisato motivi che obblighino

gli attori a rimanere in comproprietà con la convenuta, sicché ha ordinato la

divisione. Quanto al modo di eseguirla, egli ha accertato che la convenuta era

d'accordo di ritirare lei medesima l'intero fondo, come proponevano gli attori,

e che il valore venale della particella risultava pacificamente di fr. 780 000.–. Ha assegnato

quindi la proprietà assoluta dell'immobile a AP 1, tenuta a versare alla

comunione ereditaria fu __________ un

conguaglio di fr. 390 000.–, fermo restando che la spettanza dei

singoli membri della comunione sarebbe stata definita nell'ambito della

procedura di divisione ereditaria pendente dinanzi all'Amtsgericht di __________.

2.

L'appellante

contesta in primo luogo la legittimazione a procedere degli attori, facendo

valere che solo agendo insieme i tre eredi fu __________ avrebbero potuto chiedere lo scioglimento della comproprietà.

Dandosi disaccordo, occorreva designare se mai un rappresentante della comunione ereditaria

(art. 602 cpv. 3 CC). Per di

più – essa soggiunge – lo scioglimento della compro­prietà è chiesto intempestivamente

(art. 650 cpv. 3 CC), visto che davanti all'Amtsgericht di __________ pende

già una causa di divisione ere­ditaria in esito alla quale risulterà il

conguaglio ch'essa dovrà versare ai coeredi per ottenere l'attribuzione del

fondo a __________. Per la convenuta, poi, il Pretore non poteva far

riformulare agli attori le conclusioni dopo il dibattimento finale, onde

l'inammissibilità di tali modifiche. Condannandola a pagare un conguaglio di

fr. 390 000.–, infine, il primo giudice si sarebbe sospinto oltre le

richieste di giudizio, sia perché in via principale gli attori hanno sempre postulato la corresponsione di fr. 195 000.– (anche

nelle domande riformulate), sia perché nelle domande riformulate essi hanno

sollecitato sì lo stanziamento di fr. 390 000.–, da lasciare però depositati

in Pretura.

3.

La competenza

per territorio del giudice svizzero è – a ragione – fuori dubbio. Per le azioni

concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i

tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP). La Convenzione di Lugano stabilisce

anch'essa che in materia di diritti reali immobiliari “hanno competenza esclusiva” i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato (art. 16 n. 1 lett. a). Sul piano interno l'art. 19 cpv. 1

lett. a LForo riprende, per le azioni reali, identica

soluzione (“il giudice del

luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario”). Quanto all'applicabilità del diritto

svizzero, legge del luogo in cui è posto l'immobile, essa è a sua volta fuori

discussione (art. 99 cpv. 1 LDIP).

4.

Secondo

il certificato ereditario agli atti, emesso il 9 settembre 1999 dall'Amtsgericht

di __________, __________ (1905-1999), cittadina germanica, ha avuto il suo

ultimo domicilio a __________ (doc. C). Nelle osservazioni finali del 21 agosto

2008.

la convenuta sembra ora lasciare intendere che l'ultimo domicilio fosse a __________,

affermando “che un'azione di divisione

ere­ditaria era stata presentata dinnanzi alla Pretura di Locarno Campagna

(ossia al foro dell'ultimo domicilio della defunta) dalla signora AP 1 già il

18.

giugno 2003” (pag. 3, punto

3). A parte il fatto però che in sei anni di litispendenza essa non ha mai sostenuto

che l'ultimo domicilio della defunta fosse in Svizzera, nulla conforta una tesi

del genere, tanto meno il certificato ereditario. Del resto, se l'ultimo

domicilio di __________ fosse stato davvero in Svizzera, mal si capirebbe come

mai essa non abbia reagito all'assunzione di una perizia sul diritto tedesco. Solo

la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero, invero, può

essere regolata dal diritto estero (art. 91 cpv. 1 LDIP). La successione di una

persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art.

90.

cpv. 1 LDIP), a meno che i trattati internazionali ratificati dalla Svizzera

dispon­gano altrimenti. E nel caso di cittadini tedeschi l'unico trattato era

quello con il Granducato di Baden, risalente al 6 dicembre 1856 (cessato il 28

febbraio 1979), estraneo alla fattispecie.

5.

Ciò

posto, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è disciplinata

– giusta il citato art. 91 cpv. 1 LDIP – “dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato

dello Stato di domicilio”. In

Germania il diritto richiamato dalle norme di diritto

internazionale privato è, nel caso di cittadini tedeschi, il diritto tedesco (il

§ 25 cpv. 1 EGBGB prevede l'applicabilità della legge nazionale). Ora, il diritto

tedesco stabilisce che ove un defunto lasci più eredi, la successione diventa –

analogamente a quanto prescrive l'art. 602 cpv. 1 CC – patrimonio comune degli eredi

(§ 2032 cpv. 1 BGB), il quale va distinto dal patrimonio personale appartenente

ai singoli membri della comunione ereditaria. Come nel diritto svizzero (art.

602.

cpv. 2 CC), inoltre, gli eredi possono disporre di un bene della

successione solo in comune (§ 2040 cpv. 1 BGB). A parte gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere decisi a

maggioranza, e le misure urgenti, che possono essere prese da ogni erede (§

2038.

cpv. 1 BGB), per essere valido un atto di

disposizione compiuto da un singolo erede su un bene della successione

dev'essere ratificato dagli altri eredi (§ 185 cpv. 2 BGB). Da sé solo, il

singolo erede non può disporre di un bene della successione nemmeno per la

frazione della proprietà comune che gli compete (§ 2033 cpv. 2 BGB). Può solo cedere

tale frazione ad altri eredi.

6.

Gli

attori hanno promosso simultaneamente, con la petizione del 4 novembre 2002,

due azioni reali: l'una di accertamento, fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC

(“azione di divisione”), intesa a far constatare che nulla osta allo

scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366, e l'altra costitutiva

(con le caratteristiche di

un'actio

duplex), fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo

della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo). Legittimato a promuovere

simili azioni è ogni comproprietario che intenda porre termine a un rapporto di

proprietà collettiva. Nella fattispecie la particella n. 1366 appartiene in comproprietà

per un mezzo a AP 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu __________,

formata per un mezzo dalla stessa AP 1 e per un quarto ciascuno dagli attori. Nell'appello

AP 1 contesta anzitutto – come si è visto – la legittimazione degli attori a

chiedere lo scioglimento della comproprietà immobiliare. Fa valere che, come

occorre il consenso di tutti i membri di una comunione ere­di­taria per disdire

un contratto d'affitto a un singolo erede (DTF 125 III 219), tranne ove la

comunione ereditaria sia provvista di un rappresentante (art. 602 cpv. 3 CC), occorre

il consenso di tutti gli eredi anche per sciogliere una comproprietà cui la

comunione ereditaria sia parte. A suo avviso, di conseguenza, l'azione di

divisione va respinta in concreto già per difetto di legittimazione attiva.

7.

Sapere

se più persone debbano agire o essere convenute simultaneamente, alla stregua

di litisconsorti necessari, è una questio­ne che dipende dal diritto sostanziale,

anche nei rapporti interna­zionali (Siehr,

Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 655 in alto). Sapere

se per chiedere lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 gli

eredi fu __________ dovessero procedere insieme è dunque un problema legato allo

statuto giuridico che disciplina la comunione ereditaria. Trattandosi di una

comunione ereditaria del diritto tedesco, il quesito va risolto secondo la

legge tedesca. Se poi si considera che, da sé solo, il

singolo membro di una comunione ereditaria regolata dal diritto germanico non

può disporre di un bene della successione nemmeno per la frazione della proprietà comune che gli spetta (consid. 5 in fine), la risposta al quesito non

parrebbe lasciare spazio a grandi interrogativi.

8.

A

dispetto delle apparenze questa Camera ha rilevato nondimeno che, secondo il

diritto tedesco, un singolo erede può far valere il diritto della comunione

ereditaria alla liquidazione “di

una co­munione” cui la stessa comunione ereditaria sia

parte (Stürner

in: Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer, BGB, 5ª edizione, n. 1

al § 2039 con rinvio a una sentenza pubblicata in RG 108 pag. 422). La

Camera ha considerato altresì che, contrariamente al diritto svizzero (DTF 121 III 121 in basso), in virtù della legge tedesca un singolo erede

può far valere a proprio rischio e pericolo pretese della comunione ereditaria

(§ 2039 seconda frase BGB), verosimilmente per il fatto che alla comunione

ereditaria il diritto tedesco non consente di designare un rappresentante (Piotet, Erb­recht, in: Schweizerisches

Privatrecht, vol. IV/2, Basilea 1981, pag. 667 in basso). A scanso di equivoci

nell'applicazione della legge germanica, pertanto, la Camera ha fatto capo a un

perito.

9.

Nel

proprio referto del 27 giugno 2008 il perito si è diffuso preliminarmente sulla

distinzione tra comproprietà (Bruchteilseigentum: § 741 segg. e 1008

segg. BGB) e proprietà comune (Gesamthandseigentum), con particolare

riferimento alla comunione ereditaria (§ 2032 BGB). Ha poi passato in rassegna

le possibilità di sciogliere l'una e di liquidare l'altra. Tutto ciò premesso,

il perito ha appurato che nel caso specifico non soccorre alcuna delle eccezioni

per cui singoli eredi siano abilitati a procedere senza l'unanimità (atti di

amministrazione, provvedimenti d'urgenza: sopra, consid. 5 in fine), giungendo

alla conclusione che gli attori non potevano chiedere da sé soli lo

scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 (pag. 7, 14ª riga). Quanto al § 2039 BGB, il perito ha confermato

che tale norma si riferisce unicamente all'ipotesi in

cui un erede faccia valere pretese della comunione ereditaria come tale (pag. 8 a metà). In definitiva, a mente del perito, gli

attori possono conseguire l'esito che si prefiggono – quello di ottenere il

controvalore della loro spettanza nella proprietà dell'immobile – solo

chiedendo la liquidazione della comunione ereditaria, ciò che possono

senz'altro esigere a titolo individuale (§ 2042 BGB). Il perito si è domandato infine

se la causa da loro promossa possa essere interpretata a tale stregua, eventualmente

attraverso una mutazione del­l'azione, ma ha rinunciato ad approfondire il

tema, che sarebbe esulato nel campo della procedura civile applicabile davanti

al tribunale ticinese.

10.

Alla luce di quanto

precede è manifesto, in definitiva, che gli attori non erano legittimati a

chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366,

non essendo abilitati a procedere da sé soli in nome della comunione ereditaria

fu __________. Anzi, quando essi credono di leggere nella perizia che “lo scioglimento

di una comproprietà in funzione della divisione di una comunione ereditaria può

essere richiesto da un solo erede anche contro il parere e la volontà degli

altri” (osservazioni finali del 7 maggio 208, pag. 3 a metà), essi cadono manifestamente

in errore. Quanto all'ipotesi prospettata dal perito, nel senso di interpretare

l'azione di scioglimento della comproprietà come un'azione di divisione

ereditaria, essa non può entrare in linea di conto già per la circostanza che gli

attori non hanno mai chiesto la liquidazione dell'indivisa. Anzi, nelle osservazioni

finali del 7 maggio 2008 essi confermano, dopo avere esaminato la perizia, che “non

hanno chiesto e non chiedono” lo scioglimento della comunione ereditaria (pag.

3.

in alto). Nelle condizioni descritte non soccorre dilungarsi al riguardo.

11.

Giovi

aggiungere invece, a titolo abbondanziale, che l'applicazione del diritto svizzero

allo statuto della comunione ereditaria non avrebbe condotto ad altra

soluzione. Si volesse anche presumere (come sembra adombrare AP 1 nelle osservazioni

finali del 21 agosto 2008) che l'ultimo domicilio della defunta fosse a __________

(sopra, consid. 4), in effetti, l'esito del giudizio non muterebbe per ciò

solo.

a) Come

si è anticipato, in conformità all'art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano

proprietari in comune di tutti i beni di una successione e dispongono in comune

dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di

rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per

contratto. Nella fattispecie non sussiste contratto di sorta. Quanto alle

facoltà di rappresentanza o d'amministrazione conferite per legge, esse

pertengono al rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), all'esecutore

testamentario (art. 518 CC) o all'amministratore dell'eredità (art. 554 CC). Nessuna

di tali figure è data nel caso in esame. Eccezioni al principio dell'unanimità sono

possibili altresì per interventi d'urgenza (DTF 125 III 220 consid. 1a), ma nella

fattispecie non si versa neppure in tale ipotesi.

b) La

giurisprudenza ha stemperato i rigori legati alla regola dell'unanimità,

invero, ove la comunione ereditaria intenda salvaguardare interessi

giuridicamente protetti non verso terzi, bensì verso un erede. Secondo tale

giurisprudenza, in effetti, non è necessaria l'unanimità ove singoli eredi

promuovano un'azione di accertamento o di condanna nei confronti di un coerede relativamente

alla validità di un negozio giuridico stipulato fra di loro. In tal caso è

sufficiente che tutti gli eredi siano parti al processo, in veste di attori o

di convenuti (DTF 125 III 220 consid. 1b). Trattandosi invece di litigi

vertenti su negozi giuridici stipulati fra il de cuius (o la comunione

ere­ditaria) e un coerede, la giurisprudenza non ammette deroghe al principio

dell'unanimità. Se un erede non consente alla stipulazione di un negozio

giuridico o a un atto di disposizione su un bene della successione, di

conseguenza, occorre far designare alla comunione ereditaria un rappresentante giusta

l'art. 602 cpv. 3 CC (DTF 125 III 221 consid. 1c), a meno che già esista un

esecutore testamentario o di un amministratore (DTF 125 III 221 consid. 1d). A

questi ultimi incomberà poi di decidere se rinunciare a procedere o se procedere

senza il consenso del­l'erede renitente.

c) È

vero che la giurisprudenza testé riassunta – e già richiamata da questa Camera

in RtiD II-2005 pag. 800 consid. 7 – ha dato adito a critiche. V'è chi la

definisce un'inutile breccia nel sistema dell'unanimità e chi invece la ritiene

troppo restrittiva (citazioni in: Schaufelsberger/Keller,

Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edi­zione, n. 29 ad art. 602). Steinauer

sembra

esplicitarla,

spiegando che l'unanimità degli eredi è necessaria ove la comunione ereditaria

intenda compiere un atto di disposizione nei confronti di un erede, come ad

esempio disdire un contratto, mentre è sufficiente che tutti gli eredi siano

parti in causa quali attori o convenuti ove la comunione ereditaria promuova contro un erede un'azio­ne non successoria (Le droit des successions,

Berna 2006, pag. 566 n. 1217 e pag. 572 n.

1228b con rimandi alla nota 86).

Comunque

sia, si volesse anche rinunciare – per ipotesi – al principio del­l'unanimità

in tutte quante le controversie che oppongono eredi fra loro, in concreto gli

attori non ne trarreb­bero beneficio. La prassi appena evocata riguarda solo la

questione di sapere, infatti, se una comunione ereditaria possa procedere “a

ranghi incompleti” verso uno o più dei suoi membri, non verso terzi. E nella

fattispecie gli attori hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore non in qualità

di erede fu __________, bensì quale comproprietaria della particella n. 1366. Tant'è

che hanno intentato un'azione di divisione della comproprietà, non un'azione di

divisione ereditaria. Certo, AP 1 è anche erede fu __________, ma tale circostanza

è puramente fortuita. Né avrebbe senso trattare diversamente un normale comproprietario

e un comproprietario che sia anche proprietario comune di un'altra quota di

comproprietà. Al contrario: una simile disuguaglianza non apparirebbe sorretta

da alcuna ragione oggettiva.

12.

Ne segue

che, si argomenti in base al diritto germanico o a quello svizzero, nel caso

specifico gli attori non erano legittimati a procedere da sé soli contro AP 1,

ma dovevano agire insieme con lei alla stregua di litisconsorti necessari. Ora,

sul seguito da dare in appello a una causa che si riveli promossa da un litisconsorzio

necessario incompleto questa Camera si è già diffusa in giurisprudenza pubblicata:

la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché inviti

gli attori a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri

l'istruttoria e statuisca di nuovo (RtiD I-2005 pag. 801 consid. 9). Il fatto è

che in concreto una simile possibilità di sanatoria non avrebbe alcun senso. AP

1.

si è sempre opposta a che la comunione ereditaria fu __________ chieda lo

scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 e non ha cambiato idea

neppure in appello, tanto meno dopo avere esaminato le risultanze della

perizia. Rinviare la causa al Pretore perché fissi un termine agli attori entro

cui completare il litisconsorzio sarebbe dunque un mero esercizio di forma, la

convenuta non essendo d'accordo che la comunione ereditaria promuova causa

contro di lei. Nelle circostanze descritte non rimane, in ultima analisi, che respingere

la petizione per carenza di legittimazione attiva e riformare in tal senso il

giudizio del Pretore.

13.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla

convenuta un'ade­guata indennità per ripetibili.

14.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–. In una causa volta allo scioglimento di una comproprietà (art. 650

cpv. 1 CC) il valore litigioso corrisponde a quello della quota chiesta dall'attore,

mentre in una causa vertente sul modo della divisione (art. 651 cpv. 1 CC) esso

corrisponde al valore dell'intera comproprietà (RtiD

I-2004 pag. 607 n. 109c). Ci si attenesse anche solo, nel caso precipuo, al

valore della quota di comproprietà chiesta dalla comunione ereditaria fu __________,

tale valore stimato peritalmente ammonterebbe a fr. 390 000.– (metà di fr. 780 000.–: sopra,

lett. C). Onde l'ammissibilità, sotto tale profilo, di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono poste solidalmente

a carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta fr. 18 000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia, di fr. 2680.–,

sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5000.—

b) costi peritali fr. 4854.50

c) spese fr.

100.—

fr.

9954.50

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico degli attori in solido, i quali

rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 9000.– complessivi

per ripetibili.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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