11.2004.48
Comunione ereditaria: principio dell'unanimità
3 febbraio 2009Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.48
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, ICCA
Titolo:
Comunione ereditaria: principio dell'unanimità
COMUNIONE EREDITARIA
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 602 cpv. 1 CC
art. 602 cpv. 2 CC
art. 650 cpv. 1 CC
art. 651 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.48
Lugano
3 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.88
(scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 4 novembre 2002 da
AO
1 e
AO
2
(patrocinati dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
particella n. 1366 RFD di __________ (casa d'abitazione con terreno annesso,
551 m²) appartiene in
comproprietà per un mezzo a AP 1, cittadina germanica, e per l'altro mezzo alla
comunione ereditaria fu __________ (1905-1999), madre di AP 1, già domiciliata
a __________. Membri della comunione ereditaria fu __________ sono per un mezzo
la stessa AP 1 (1942) e per un quarto ciascuno AO 2 (1948) e AO 1 (1955),
anch'essi cittadini germanici, abiatici della defunta.
B. Il
4 novembre 2002 AO 2 e AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna perché fosse ordinato lo scioglimento della comproprietà
mediante vendita del fondo ai pubblici incanti, in subordine mediante licitazione
privata con una base d'asta di fr. 720 000.–.
Essi hanno chiesto inoltre che le
operazioni
necessarie fossero affidate al notaio PA 2 e che le spese fossero suddivise tra
Fatti
i comproprietari in proporzione alle singole quote, tranne i costi di un'eventuale
perizia sul valore dell'immobile, da porre a carico della convenuta. Il Pretore
ha sospeso la procedura dal 27 maggio 2002 al 26 marzo 2003 per consentire trattative
stragiudiziali. Il 3 aprile 2003 gli attori hanno instato per un esperimento di
conciliazione.
C. All'udienza del 17
aprile 2003, indetta per l'esperimento di conciliazione, le parti hanno invitato
il Pretore a designare un perito che stimasse – fra l'altro – il valore venale del
fondo, impegnandosi da parte loro a riconoscere la perizia come vincolante e ad
assumere i relativi costi in ragione di metà ciascuno. Il Pretore ha accolto la
richiesta e l'indomani ha designato in qualità di perito l'arch. __________ di __________,
che il 23 maggio 2003 ha consegnato il proprio referto dal quale si evince un
valore immobiliare di fr. 780 000.–. L'esperimento
di conciliazione non ha
avuto altro
seguito. Il 4 luglio 2003 AP 1 ha presentato la sua risposta di merito, postulando
il rigetto della petizione.
D. All'udienza
preliminare del 29 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno così precisato le loro
domande di giudizio:
1. In
esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________
viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1.
2. Ai
signori AO 2 e AO 1 viene corrisposto l'importo di fr. 195 000.–.
3. Detto
importo viene depositato presso la Pretura di Locarno Campagna e formerà parte
dell'asse ereditario oggetto della divisione dell'intera sostanza relitta
dalla defunta __________.
La
convenuta ha proposto nuovamente di respingere la petizione, salvo dichiarare
in subordine di aderire alle richieste degli attori. Non essendovi prove da
assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale,
confermando le rispettive domande.
E. Sollecitati il 30
dicembre 2003 dal Pretore a precisare le richieste di giudizio, con lettera del
12 gennaio 2004 gli attori hanno riformulato le loro conclusioni come segue:
1. In
esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________
viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1, ritenuto
il valore della quota spettante ai signori __________ in fr. 195 000.–.
Pertanto
la signora AP 1 provvederà:
In via
principale:
2. A
versare a libera disposizione dei signori AO 2 e AO 1 l'importo complessivo di
fr. 195 000.– entro trenta giorni dalla decisione cresciuta in
giudicato.
In via
subordinata:
3. La
signora AP 1 depositerà entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della
presente decisione, presso la Pretura di Locarno Campagna, l'importo di
complessivi fr. 390 000.– facente parte dell'asse ereditario oggetto della
divisione della intera sostanza relitta dalla defunta __________.
4. Restano
riservati tutti i diritti per la definizione dei rapporti dare/avere fra le
parti in correlazione con l'azione di divisione, sia per la proprietà immobiliare
di __________, che per altri rapporti divisionali.
Interpellata
al riguardo, il 18 febbraio 2004 AP 1 ha dichiarato di opporsi alle domande così
riformulate, chiedendo una volta ancora di respingere la petizione.
F. Statuendo con
sentenza del 9 marzo 2004, il Pretore ha ordinato lo scioglimento della
comproprietà mediante attribuzione dell'intera proprietà immobiliare a AP 1, ha
specificato che la sentenza passata in giudicato avrebbe costituito un valido
titolo per ottenere l'iscrizione nel registro fondiario e ha obbligato AP 1 a
versare ai membri della comunione ereditaria fu __________ la somma di fr. 390 000.–. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono state
poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori un'indennità
di fr. 18 000.–
per ripetibili. I costi della perizia (fr. 2680.–) sono stati posti per
metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico della
convenuta.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 marzo 2004 nel quale ha
chiesto che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato
di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 13 maggio 2004 AO 2 e AO 1 hanno
proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
H. Con ordinanza del 9
luglio 2007 il presidente di questa Camera ha citato i patrocinatori delle
parti per un dibattimento orale, che si è tenuto il 12 luglio 2007. A tale udienza
la Camera ha proposto una soluzione articolata per comporre la lite nelle vie
amichevoli. Le nuove trattative fra le parti sono risultate infruttuose, sicché
il 12 novembre 2007 gli attori hanno chiesto l'emanazione del giudizio. Con
ordinanza del 13 febbraio 2008 il presidente della Camera ha disposto così
l'esecuzione di una perizia per accertare se in virtù del diritto germanico gli
attori potessero chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà immobiliare
oppure dovessero agire insieme con AP 1. Con decreto del 18 aprile 2008 egli ha
poi designato in qualità di perito l'Istituto svizzero di diritto comparato, __________,
nella persona del funzionario delegato alla trattazione del caso. Il referto è stato
consegnato alla Camera il 27 giugno 2008. Le parti hanno avuto modo di esprimersi
al proposito e di presentare le loro conclusioni. Nel suo memoriale del 21
agosto 2008 AP 1 ha confermato le richieste di appello. AO 2 e AO 1 hanno
proposto nuovamente, nel loro memoriale del 7 agosto 2008, di respingere
l'impugnazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nella
sentenza appellata il Pretore ha rammentato che in concreto si tratta di sciogliere
una comproprietà ordinaria (art. 650 e 651 cpv. 2 CC), non una comunione
ereditaria. Egli non ha trascurato che gli attori sono proprietari comuni – insieme
con la convenuta – di una quota di comproprietà immobiliare (un mezzo), ma ha
ritenuto che per chiedere lo scioglimento di tale comproprietà i due potessero agire
da sé soli. A suo parere, essenziale ai fini del giudizio è che tutti gli eredi
figurino come parti al processo in qualità di attori o convenuti, ciò che è il
caso nella fattispecie. Nel merito il Pretore non ha ravvisato motivi che obblighino
gli attori a rimanere in comproprietà con la convenuta, sicché ha ordinato la
divisione. Quanto al modo di eseguirla, egli ha accertato che la convenuta era
d'accordo di ritirare lei medesima l'intero fondo, come proponevano gli attori,
e che il valore venale della particella risultava pacificamente di fr. 780 000.–. Ha assegnato
quindi la proprietà assoluta dell'immobile a AP 1, tenuta a versare alla
comunione ereditaria fu __________ un
conguaglio di fr. 390 000.–, fermo restando che la spettanza dei
singoli membri della comunione sarebbe stata definita nell'ambito della
procedura di divisione ereditaria pendente dinanzi all'Amtsgericht di __________.
2.
L'appellante
contesta in primo luogo la legittimazione a procedere degli attori, facendo
valere che solo agendo insieme i tre eredi fu __________ avrebbero potuto chiedere lo scioglimento della comproprietà.
Dandosi disaccordo, occorreva designare se mai un rappresentante della comunione ereditaria
(art. 602 cpv. 3 CC). Per di
più – essa soggiunge – lo scioglimento della comproprietà è chiesto intempestivamente
(art. 650 cpv. 3 CC), visto che davanti all'Amtsgericht di __________ pende
già una causa di divisione ereditaria in esito alla quale risulterà il
conguaglio ch'essa dovrà versare ai coeredi per ottenere l'attribuzione del
fondo a __________. Per la convenuta, poi, il Pretore non poteva far
riformulare agli attori le conclusioni dopo il dibattimento finale, onde
l'inammissibilità di tali modifiche. Condannandola a pagare un conguaglio di
fr. 390 000.–, infine, il primo giudice si sarebbe sospinto oltre le
richieste di giudizio, sia perché in via principale gli attori hanno sempre postulato la corresponsione di fr. 195 000.– (anche
nelle domande riformulate), sia perché nelle domande riformulate essi hanno
sollecitato sì lo stanziamento di fr. 390 000.–, da lasciare però depositati
in Pretura.
3.
La competenza
per territorio del giudice svizzero è – a ragione – fuori dubbio. Per le azioni
concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i
tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP). La Convenzione di Lugano stabilisce
anch'essa che in materia di diritti reali immobiliari “hanno competenza esclusiva” i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato (art. 16 n. 1 lett. a). Sul piano interno l'art. 19 cpv. 1
lett. a LForo riprende, per le azioni reali, identica
soluzione (“il giudice del
luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario”). Quanto all'applicabilità del diritto
svizzero, legge del luogo in cui è posto l'immobile, essa è a sua volta fuori
discussione (art. 99 cpv. 1 LDIP).
4.
Secondo
il certificato ereditario agli atti, emesso il 9 settembre 1999 dall'Amtsgericht
di __________, __________ (1905-1999), cittadina germanica, ha avuto il suo
ultimo domicilio a __________ (doc. C). Nelle osservazioni finali del 21 agosto
2008.
la convenuta sembra ora lasciare intendere che l'ultimo domicilio fosse a __________,
affermando “che un'azione di divisione
ereditaria era stata presentata dinnanzi alla Pretura di Locarno Campagna
(ossia al foro dell'ultimo domicilio della defunta) dalla signora AP 1 già il
18.
giugno 2003” (pag. 3, punto
3). A parte il fatto però che in sei anni di litispendenza essa non ha mai sostenuto
che l'ultimo domicilio della defunta fosse in Svizzera, nulla conforta una tesi
del genere, tanto meno il certificato ereditario. Del resto, se l'ultimo
domicilio di __________ fosse stato davvero in Svizzera, mal si capirebbe come
mai essa non abbia reagito all'assunzione di una perizia sul diritto tedesco. Solo
la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero, invero, può
essere regolata dal diritto estero (art. 91 cpv. 1 LDIP). La successione di una
persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art.
90.
cpv. 1 LDIP), a meno che i trattati internazionali ratificati dalla Svizzera
dispongano altrimenti. E nel caso di cittadini tedeschi l'unico trattato era
quello con il Granducato di Baden, risalente al 6 dicembre 1856 (cessato il 28
febbraio 1979), estraneo alla fattispecie.
5.
Ciò
posto, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è disciplinata
– giusta il citato art. 91 cpv. 1 LDIP – “dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato
dello Stato di domicilio”. In
Germania il diritto richiamato dalle norme di diritto
internazionale privato è, nel caso di cittadini tedeschi, il diritto tedesco (il
§ 25 cpv. 1 EGBGB prevede l'applicabilità della legge nazionale). Ora, il diritto
tedesco stabilisce che ove un defunto lasci più eredi, la successione diventa –
analogamente a quanto prescrive l'art. 602 cpv. 1 CC – patrimonio comune degli eredi
(§ 2032 cpv. 1 BGB), il quale va distinto dal patrimonio personale appartenente
ai singoli membri della comunione ereditaria. Come nel diritto svizzero (art.
602.
cpv. 2 CC), inoltre, gli eredi possono disporre di un bene della
successione solo in comune (§ 2040 cpv. 1 BGB). A parte gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere decisi a
maggioranza, e le misure urgenti, che possono essere prese da ogni erede (§
2038.
cpv. 1 BGB), per essere valido un atto di
disposizione compiuto da un singolo erede su un bene della successione
dev'essere ratificato dagli altri eredi (§ 185 cpv. 2 BGB). Da sé solo, il
singolo erede non può disporre di un bene della successione nemmeno per la
frazione della proprietà comune che gli compete (§ 2033 cpv. 2 BGB). Può solo cedere
tale frazione ad altri eredi.
6.
Gli
attori hanno promosso simultaneamente, con la petizione del 4 novembre 2002,
due azioni reali: l'una di accertamento, fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC
(“azione di divisione”), intesa a far constatare che nulla osta allo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366, e l'altra costitutiva
(con le caratteristiche di
un'actio
duplex), fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo
della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo). Legittimato a promuovere
simili azioni è ogni comproprietario che intenda porre termine a un rapporto di
proprietà collettiva. Nella fattispecie la particella n. 1366 appartiene in comproprietà
per un mezzo a AP 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu __________,
formata per un mezzo dalla stessa AP 1 e per un quarto ciascuno dagli attori. Nell'appello
AP 1 contesta anzitutto – come si è visto – la legittimazione degli attori a
chiedere lo scioglimento della comproprietà immobiliare. Fa valere che, come
occorre il consenso di tutti i membri di una comunione ereditaria per disdire
un contratto d'affitto a un singolo erede (DTF 125 III 219), tranne ove la
comunione ereditaria sia provvista di un rappresentante (art. 602 cpv. 3 CC), occorre
il consenso di tutti gli eredi anche per sciogliere una comproprietà cui la
comunione ereditaria sia parte. A suo avviso, di conseguenza, l'azione di
divisione va respinta in concreto già per difetto di legittimazione attiva.
7.
Sapere
se più persone debbano agire o essere convenute simultaneamente, alla stregua
di litisconsorti necessari, è una questione che dipende dal diritto sostanziale,
anche nei rapporti internazionali (Siehr,
Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 655 in alto). Sapere
se per chiedere lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 gli
eredi fu __________ dovessero procedere insieme è dunque un problema legato allo
statuto giuridico che disciplina la comunione ereditaria. Trattandosi di una
comunione ereditaria del diritto tedesco, il quesito va risolto secondo la
legge tedesca. Se poi si considera che, da sé solo, il
singolo membro di una comunione ereditaria regolata dal diritto germanico non
può disporre di un bene della successione nemmeno per la frazione della proprietà comune che gli spetta (consid. 5 in fine), la risposta al quesito non
parrebbe lasciare spazio a grandi interrogativi.
8.
A
dispetto delle apparenze questa Camera ha rilevato nondimeno che, secondo il
diritto tedesco, un singolo erede può far valere il diritto della comunione
ereditaria alla liquidazione “di
una comunione” cui la stessa comunione ereditaria sia
parte (Stürner
in: Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer, BGB, 5ª edizione, n. 1
al § 2039 con rinvio a una sentenza pubblicata in RG 108 pag. 422). La
Camera ha considerato altresì che, contrariamente al diritto svizzero (DTF 121 III 121 in basso), in virtù della legge tedesca un singolo erede
può far valere a proprio rischio e pericolo pretese della comunione ereditaria
(§ 2039 seconda frase BGB), verosimilmente per il fatto che alla comunione
ereditaria il diritto tedesco non consente di designare un rappresentante (Piotet, Erbrecht, in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. IV/2, Basilea 1981, pag. 667 in basso). A scanso di equivoci
nell'applicazione della legge germanica, pertanto, la Camera ha fatto capo a un
perito.
9.
Nel
proprio referto del 27 giugno 2008 il perito si è diffuso preliminarmente sulla
distinzione tra comproprietà (Bruchteilseigentum: § 741 segg. e 1008
segg. BGB) e proprietà comune (Gesamthandseigentum), con particolare
riferimento alla comunione ereditaria (§ 2032 BGB). Ha poi passato in rassegna
le possibilità di sciogliere l'una e di liquidare l'altra. Tutto ciò premesso,
il perito ha appurato che nel caso specifico non soccorre alcuna delle eccezioni
per cui singoli eredi siano abilitati a procedere senza l'unanimità (atti di
amministrazione, provvedimenti d'urgenza: sopra, consid. 5 in fine), giungendo
alla conclusione che gli attori non potevano chiedere da sé soli lo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 (pag. 7, 14ª riga). Quanto al § 2039 BGB, il perito ha confermato
che tale norma si riferisce unicamente all'ipotesi in
cui un erede faccia valere pretese della comunione ereditaria come tale (pag. 8 a metà). In definitiva, a mente del perito, gli
attori possono conseguire l'esito che si prefiggono – quello di ottenere il
controvalore della loro spettanza nella proprietà dell'immobile – solo
chiedendo la liquidazione della comunione ereditaria, ciò che possono
senz'altro esigere a titolo individuale (§ 2042 BGB). Il perito si è domandato infine
se la causa da loro promossa possa essere interpretata a tale stregua, eventualmente
attraverso una mutazione dell'azione, ma ha rinunciato ad approfondire il
tema, che sarebbe esulato nel campo della procedura civile applicabile davanti
al tribunale ticinese.
10.
Alla luce di quanto
precede è manifesto, in definitiva, che gli attori non erano legittimati a
chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366,
non essendo abilitati a procedere da sé soli in nome della comunione ereditaria
fu __________. Anzi, quando essi credono di leggere nella perizia che “lo scioglimento
di una comproprietà in funzione della divisione di una comunione ereditaria può
essere richiesto da un solo erede anche contro il parere e la volontà degli
altri” (osservazioni finali del 7 maggio 208, pag. 3 a metà), essi cadono manifestamente
in errore. Quanto all'ipotesi prospettata dal perito, nel senso di interpretare
l'azione di scioglimento della comproprietà come un'azione di divisione
ereditaria, essa non può entrare in linea di conto già per la circostanza che gli
attori non hanno mai chiesto la liquidazione dell'indivisa. Anzi, nelle osservazioni
finali del 7 maggio 2008 essi confermano, dopo avere esaminato la perizia, che “non
hanno chiesto e non chiedono” lo scioglimento della comunione ereditaria (pag.
3.
in alto). Nelle condizioni descritte non soccorre dilungarsi al riguardo.
11.
Giovi
aggiungere invece, a titolo abbondanziale, che l'applicazione del diritto svizzero
allo statuto della comunione ereditaria non avrebbe condotto ad altra
soluzione. Si volesse anche presumere (come sembra adombrare AP 1 nelle osservazioni
finali del 21 agosto 2008) che l'ultimo domicilio della defunta fosse a __________
(sopra, consid. 4), in effetti, l'esito del giudizio non muterebbe per ciò
solo.
a) Come
si è anticipato, in conformità all'art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano
proprietari in comune di tutti i beni di una successione e dispongono in comune
dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di
rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per
contratto. Nella fattispecie non sussiste contratto di sorta. Quanto alle
facoltà di rappresentanza o d'amministrazione conferite per legge, esse
pertengono al rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), all'esecutore
testamentario (art. 518 CC) o all'amministratore dell'eredità (art. 554 CC). Nessuna
di tali figure è data nel caso in esame. Eccezioni al principio dell'unanimità sono
possibili altresì per interventi d'urgenza (DTF 125 III 220 consid. 1a), ma nella
fattispecie non si versa neppure in tale ipotesi.
b) La
giurisprudenza ha stemperato i rigori legati alla regola dell'unanimità,
invero, ove la comunione ereditaria intenda salvaguardare interessi
giuridicamente protetti non verso terzi, bensì verso un erede. Secondo tale
giurisprudenza, in effetti, non è necessaria l'unanimità ove singoli eredi
promuovano un'azione di accertamento o di condanna nei confronti di un coerede relativamente
alla validità di un negozio giuridico stipulato fra di loro. In tal caso è
sufficiente che tutti gli eredi siano parti al processo, in veste di attori o
di convenuti (DTF 125 III 220 consid. 1b). Trattandosi invece di litigi
vertenti su negozi giuridici stipulati fra il de cuius (o la comunione
ereditaria) e un coerede, la giurisprudenza non ammette deroghe al principio
dell'unanimità. Se un erede non consente alla stipulazione di un negozio
giuridico o a un atto di disposizione su un bene della successione, di
conseguenza, occorre far designare alla comunione ereditaria un rappresentante giusta
l'art. 602 cpv. 3 CC (DTF 125 III 221 consid. 1c), a meno che già esista un
esecutore testamentario o di un amministratore (DTF 125 III 221 consid. 1d). A
questi ultimi incomberà poi di decidere se rinunciare a procedere o se procedere
senza il consenso dell'erede renitente.
c) È
vero che la giurisprudenza testé riassunta – e già richiamata da questa Camera
in RtiD II-2005 pag. 800 consid. 7 – ha dato adito a critiche. V'è chi la
definisce un'inutile breccia nel sistema dell'unanimità e chi invece la ritiene
troppo restrittiva (citazioni in: Schaufelsberger/Keller,
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 29 ad art. 602). Steinauer
sembra
esplicitarla,
spiegando che l'unanimità degli eredi è necessaria ove la comunione ereditaria
intenda compiere un atto di disposizione nei confronti di un erede, come ad
esempio disdire un contratto, mentre è sufficiente che tutti gli eredi siano
parti in causa quali attori o convenuti ove la comunione ereditaria promuova contro un erede un'azione non successoria (Le droit des successions,
Berna 2006, pag. 566 n. 1217 e pag. 572 n.
1228b con rimandi alla nota 86).
Comunque
sia, si volesse anche rinunciare – per ipotesi – al principio dell'unanimità
in tutte quante le controversie che oppongono eredi fra loro, in concreto gli
attori non ne trarrebbero beneficio. La prassi appena evocata riguarda solo la
questione di sapere, infatti, se una comunione ereditaria possa procedere “a
ranghi incompleti” verso uno o più dei suoi membri, non verso terzi. E nella
fattispecie gli attori hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore non in qualità
di erede fu __________, bensì quale comproprietaria della particella n. 1366. Tant'è
che hanno intentato un'azione di divisione della comproprietà, non un'azione di
divisione ereditaria. Certo, AP 1 è anche erede fu __________, ma tale circostanza
è puramente fortuita. Né avrebbe senso trattare diversamente un normale comproprietario
e un comproprietario che sia anche proprietario comune di un'altra quota di
comproprietà. Al contrario: una simile disuguaglianza non apparirebbe sorretta
da alcuna ragione oggettiva.
12.
Ne segue
che, si argomenti in base al diritto germanico o a quello svizzero, nel caso
specifico gli attori non erano legittimati a procedere da sé soli contro AP 1,
ma dovevano agire insieme con lei alla stregua di litisconsorti necessari. Ora,
sul seguito da dare in appello a una causa che si riveli promossa da un litisconsorzio
necessario incompleto questa Camera si è già diffusa in giurisprudenza pubblicata:
la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché inviti
gli attori a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri
l'istruttoria e statuisca di nuovo (RtiD I-2005 pag. 801 consid. 9). Il fatto è
che in concreto una simile possibilità di sanatoria non avrebbe alcun senso. AP
1.
si è sempre opposta a che la comunione ereditaria fu __________ chieda lo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 e non ha cambiato idea
neppure in appello, tanto meno dopo avere esaminato le risultanze della
perizia. Rinviare la causa al Pretore perché fissi un termine agli attori entro
cui completare il litisconsorzio sarebbe dunque un mero esercizio di forma, la
convenuta non essendo d'accordo che la comunione ereditaria promuova causa
contro di lei. Nelle circostanze descritte non rimane, in ultima analisi, che respingere
la petizione per carenza di legittimazione attiva e riformare in tal senso il
giudizio del Pretore.
13.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla
convenuta un'adeguata indennità per ripetibili.
14.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–. In una causa volta allo scioglimento di una comproprietà (art. 650
cpv. 1 CC) il valore litigioso corrisponde a quello della quota chiesta dall'attore,
mentre in una causa vertente sul modo della divisione (art. 651 cpv. 1 CC) esso
corrisponde al valore dell'intera comproprietà (RtiD
I-2004 pag. 607 n. 109c). Ci si attenesse anche solo, nel caso precipuo, al
valore della quota di comproprietà chiesta dalla comunione ereditaria fu __________,
tale valore stimato peritalmente ammonterebbe a fr. 390 000.– (metà di fr. 780 000.–: sopra,
lett. C). Onde l'ammissibilità, sotto tale profilo, di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono poste solidalmente
a carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta fr. 18 000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia, di fr. 2680.–,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 5000.—
b) costi peritali fr. 4854.50
c) spese fr.
100.—
fr.
9954.50
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico degli attori in solido, i quali
rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 9000.– complessivi
per ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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