11.2004.49
Eredità di un cittadino britannico con ultimo domicilio in Svizzera: nomina di un'amministrazione
19 dicembre 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.49
Data decisione, Autorità:
19.12.2007, ICCA
Titolo:
Eredità di un cittadino britannico con ultimo domicilio in Svizzera: nomina di un'amministrazione
ESECUTORE TESTAMENTARE
MISURE CAUTERLARI CONSERVATIVE O PROVVISIONALI
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
SUCCESSIONI
art. 554 cpv. 2 CC
art. 556 cpv. 3 CC
art. 86 cpv. 1 LDIP
art. 92 cpv. 2 LDIP
Incarto n.
11.2004.49
Lugano,
19 dicembre 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa PC.2004.133 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un'amministrazione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 marzo 2004 da
CO 1 e CO 2,
(patrocinati dall' PA 2)
per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu
__________ (1949-2003), già,
istanza cui si è opposto
AP 1
(patrocinato
dall' PA 1)
e che il Segretario assessore ha accolto,
in luogo e vece del
Pretore, designando un amministratore nella
persona dell'
CO 6, ,
eredità cui sono interessati anche
CO 3
(patrocinata
dall'avv. __________)
CO 4 e
CO 5;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 5 aprile 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 marzo 2004
in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1949), cittadino britannico, viveva con CO 3 a __________ (ora comune di __________),
dove era domiciliato, ed è deceduto a __________ il 26 settembre 2003 in
seguito a un attacco cardiaco. Cantante pop e soul di fama internazionale, egli
era divorziato da CO 4 ed padre di due figli, CO 1 e CO 2. Il 23 gennaio 2004 sono
stati pubblicati dal notaio PA 1 davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, un suo testamento del 24 marzo 1981 rogato nelle
forme dell'atto pubblico davanti a un notaio di __________ (Bahamas) e un
codicillo del 19 giugno 1987, rogato anch'esso nelle forme dell'atto pubblico davanti
a un notaio di Nuova York (inc. PT.2003.261). Entrambe le disposizioni di ultima
volontà recano rigature e aggiunte autografe.
B. Nel
testamento del 24 marzo 1981, in particolare, __________ aveva designato suoi
esecutori testamentari (executors) la moglie CO 4 e AP 1,
rispettivamente – nel caso in cui quest'ultimo non avesse assunto la carica o
avesse desistito – __________ e __________ (clausola n. 8). Nella versione
pubblicata del testamento il nome della moglie risulta barrato, mentre quelli
di __________ e di __________ sono stati barrati e sovrascritti a mano con i
nomi di __________ e di __________. Nella clausola n. 8 del codicillo 19 giugno
1987, destinata a sostituire la clausola n. 8 del testamento, figuravano una
volta ancora, come executors, la moglie CO 4 e AP 1, rispettivamente –
nel caso in cui quest'ultimo non avesse assunto la carica o avesse desistito – __________
e __________. Nella versione pubblicata del codicillo il nome della moglie risulta parimenti barrato,
mentre quello di __________ è stato barrato e
sovrascritto con il nome di __________.
C. Il 9
febbraio 2004 i figli del defunto, CO 1 e CO 2, hanno dichiarato al Segretario
assessore di opporsi al rilascio di certificati ereditari in cui apparissero i
nomi di CO 3 o di CO 5 fratello del padre, come pure al rilascio di certificati
di esecutore testamentario in favore di AP 1, __________, __________ o __________.
CO 3 ha dichiarato il 10 febbraio 2004, da parte sua, di opporsi al rilascio di
qualsiasi certificato ereditario. Quello stesso giorno AP 1 ha comunicato al
Segretario assessore di accettare la carica di esecutore testamentario e l'indomani
ha postulato il rilascio del relativo certificato. Il 13 febbraio 2004 l'avv. __________
ha informato a sua volta il Segretario assessore di accettare la funzione di
esecutore testamentario, nell'ipotesi in cui fosse stato necessario sostituire AP
1.
D. Il
27 febbraio 2004 il notaio PA 2 ha pubblicato davanti al Segretario assessore
le stesse disposizioni di ultima volontà pubblicate il 23 gennaio 2004 dal dott. PA 1,
senza però le rigature né le aggiunte manoscritte (inc. PT.2004.23). AP 1 ha
insistito il 9 marzo 2004 davanti al Segretario assessore per il rilascio di un
certificato di esecutore testamentario a suo nome, con eventuale cenno
all'opposizione presentata da CO 1 e CO 1. Il giorno medesimo questi ultimi hanno
dichiarato al Segretario assessore di opporsi al rilascio di certificati di
esecutore testamentario anche in favore di __________ e __________, postulando
la nomina di un amministratore della successione. Statuendo con sentenza del 25 marzo 2004, il Segretario assessore ha ordinato l'amministrazione
dell'eredità, designando in veste di amministratore l'avv. CO 6. La tassa di
fr. 250.– e le spese sono state poste a carico della successione.
E. Contro la decisione appena citata AP 1
è insorto il 5 aprile 2004 a questa Camera per ottenere
– previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento
dell'amministrazione e il rilascio di un certificato di esecutore testamentario
a suo nome, subordinatamente la designazione di sé medesimo in qualità di
amministratore. Con decreto dell'8 aprile 2004 il presidente della Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni dell'11
giugno 2004 CO 1 e CO 2 hanno poi proposto di respingere l'appello e di confermare
la sentenza impugnata. Il 14 giugno 2004 CO 3 ha comunicato di rinunciare a
osservazioni, mentre CO 5 ha scritto il 7 luglio 2004 di opporsi alla nomina di
AP 1 quale esecutore testamentario o amministratore della successione. Con osservazioni
del 14 ottobre 2004 CO 4 ha chiesto a sua volta di respingere l'appello e di confermare
il giudizio del Segretario assessore.
in diritto: 1. Competenti
“per il procedimento
successorio e le controversie ereditarie” sono – nei
rapporti internazionali – “i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio
dell'ereditando” (art. 86 cpv. 1 LDIP), riservato il caso di Stati che
rivendicano la competenza a titolo esclusivo per i fondi situati sul loro
territorio (art. 86 cpv. 2 LDIP). Quest'ultima ipotesi è estranea alla
fattispecie, non risultando che l'eredità comprenda fondi situati all'estero.
Circa il “procedimento successorio”, esso riguarda tutto quanto è necessario per
il regolamento dell'eredità, inclusi i “provvedimenti
assicurativi” di volontaria giurisdizione a norma degli art. 551 a 559 CC (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 14 alle note preliminari degli art.
551–559 CC; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 8 ad art. 86 LDIP), tra cui
rientra – appunto – la nomina di un amministratore (art. 554 CC). Non
sussistono per altro convenzioni internazionali che si scostino da tale
disciplina ai fini del presente giudizio (rassegna in: Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 26 ad art. 86 LDIP), nemmeno
il Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione
Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della
Gran Bretagna e d'Irlanda, del 6 settembre 1855 (RS 0.142.113.671), che non contiene
disposizioni sul foro.
2. I
provvedimenti assicurativi degli art. 551 a 559 CC sono retti dalla legge del
luogo di sede dell'autorità competente (art. 92 cpv. 2 LDIP), quand'anche la
successione non sia regolata dal diritto svizzero (Karrer, op. cit., n. 18 alle note preliminari degli art. 551–559
CC). Convenzioni internazionali che prevedano altrimenti nel caso specifico non
risultano. Il predetto Trattato
d'amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione
Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della
Gran Bretagna e d'Irlanda, in particolare, garantisce la parità di trattamento
ereditario fra i cittadini dei due paesi firmatari (art. IV), ma non regola la
questione del diritto applicabile. Nella fattispecie è dato quindi non solo il
foro in Svizzera, ma anche l'applicabilità del diritto svizzero.
3. A livello
nazionale i provvedimenti assicurativi degli art. 551 a 559 CC competono all'“autorità dell'ultimo domicilio dell'ereditando” (art. 18 cpv. 2 LForo). E nel Cantone
Ticino l'amministrazione di un'eredità è decisa dal
Pretore con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2
n. 9 LAC per analogia combinato con l'art. 3 LAC; RtiD I-2007 pag. 750 consid.
1; Rep. 1995 pag. 161 consid. 1). La relativa sentenza è impugnabile entro
dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame
è pertanto ricevibile. Circa la legittimazione a impugnare provvedimenti
assicurativi dell'eredità, essa spetta per principio a ogni interessato (Rep.
1995 pag. 162 consid. 3 con rimandi).
4. L'appellante chiede anzitutto che si disponga l'assunzione di prove
in questa sede “ex art. 88 lett. a, b e c CPC”, affermando di non avere avuto
il tempo per produrre dichiarazioni atte a smentire quanto figura in tre
affidavit (di CO 1, CO 2 e CO 4) inviati il 16 marzo 2004 dagli stessi CO 1 e CO
2 al Segretario assessore. Ora, nuovi documenti in appello sarebbero di per sé
ricevibili in virtù del principio inquisitorio che disciplina la procedura
sommaria non contenziosa (art. 360 cpv. 2 CPC), tanto più che in concreto il
Segretario assessore non ha indetto alcuna udienza e l'appellante non ha avuto
quindi la possibilità di offrire prove (Rep. 1997 pag.
136 consid. 2, 1996 pag. 161 consid. 3). Nel decreto dell'8 aprile 2004 con cui ha respinto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello, nondimeno, il presidente di questa Camera ha avvertito AP
1 che la richiesta di acquisire nuovi documenti d'ufficio sarebbe stata
esaminata al momento in cui i nuovi documenti fossero stati sottoposti alla Camera. Nulla essendo pervenuto dopo di allora, la richiesta risulta pertanto
senza oggetto. Da parte loro CO 1, CO 2 e CO 4
accludono alle loro osservazioni all'appello un estratto della sentenza di
divorzio intervenuta il 31 marzo 1993 fra il defunto e la stessa CO 4, come pure
quattro dichiarazioni scritte di terze persone. Tali documenti sono a loro volta
– come detto – ricevibili. Un'altra questione sarà valutarne la portata ai fini
del giudizio (sotto, consid. 14b).
5. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto opportuno munire l'eredità di un
amministratore “cui tra l'altro
incomberà
l'onere di condurre le necessarie ricerche e di prendere tutti i
provvedimenti assicurativi richiesti dalle circostanze”.
Avuto riguardo “alle opposizioni sollevate dai figli del defunto” – egli ha
continuato – “appare opportuno affidare il compito ad una terza persona, allo
stato attuale delle cose non potendosi escludere l'esistenza di conflitti di
interessi fra le persone designate quali esecutori testamentari e gli eredi
stessi”. “Quanto all'art. 554
cpv. 2 CC” – egli ha soggiunto – la designazione di
un esecutore testamentario ad amministratore non è automatica, ma dev'essere
valutata dal giudice. “Per il
resto” – egli ha concluso – la
nomina di un amministratore della successione “è comunque finalizzata alla salvaguardia di tutta la massa
successoria e nell'interesse degli eredi”.
6. L'appellante
sostiene anzitutto che gli affidavit inviati dai figli del defunto al Segretario
assessore sono mere dichiarazioni di parte preparate ad hoc, senza
valore di prova. Egli lamenta inoltre una violazione del contraddittorio, il primo
giudice non avendogli conferito la possibilità di esprimersi su tali documenti
prima di decidere. Passate in rassegna le ipotesi dell'art. 554 cpv. 1 CC, egli
fa valere dipoi che nel caso specifico non sono date le premesse per ordinare
un'amministrazione dell'eredità. E quand'anche tali presupposti sussistessero, egli
sottolinea che l'esecutore testamentario ha diritto di essere nominato
amministratore, rispettando la volontà del defunto. A maggior ragione – egli
aggiunge – ove si consideri ch'egli non è stato istituito erede e che non sussiste
perciò alcun conflitto d'interessi. Infine l'appellante contesta di essere
inidoneo all'incarico, segnatamente per problemi di alcolismo, ricordando di
essere stato per molti anni manager del defunto e di avere contribuito al
successo commerciale di lui.
7. Per quanto riguarda la asserita violazione del contraddittorio, è
appena il caso di ricordare che nell'ambito di una procedura di camera di
consiglio non contenziosa la facoltà di indire udienze rientra nel potere d'apprezzamento
del giudice (Rep. 1996 pag. 161 consid. 3, 1995 pag. 163 con rinvii). Ciò non
impedisce a chi non ha avuto modo di far valere le proprie ragioni in giudizio (per
non avere avuto la possibilità di comparire in tribunale) di appellare la
sentenza, allegando tutti i suoi mezzi di difesa, la Camera civile di appello essendo
un'autorità provvista di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. La
possibilità di esprimersi dell'interessato rimane in tal modo – come nel caso
in esame – salvaguardata (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1,
127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2; Rep. 1995 pag. 163 con rimandi, confermata in Rep. 1996 pag. 157
consid. 3). Ciò premesso, su questo punto non giova dilungarsi oltre.
8. L'art. 556 cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento
“all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel
possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. La designazione di un amministratore costituisce
in tale ipotesi un “caso particolare
previsto dalla legge” nel senso
dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non occorre che siano adempiuti anche i
presupposti dell'art. 554 cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc. cit., n. 28 ad art. 556
CC). Basta che fra eredi legittimi ed eredi istituiti si
paventi un conflitto d'interessi tale da far sì che, lasciando l'amministrazione
dell'eredità ai primi, si esporrebbero a rischi particolari gli interessi dei secondi
(Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag.
435 n. 888 con rinvio alla nota 65). L'amministrazione dell'eredità può
essere ordinata anche in caso di opposizione al rilascio del certificato
ereditario (Karrer, op. cit., n.
51 ad art. 559 CC con rinvii). Anzi, dandosi opposizioni al certificato ereditario,
in certi Cantoni l'amministrazione è nominata per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des
Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).
9. In
concreto l'amministrazione dell'eredità è stata ordinata il
25 marzo 2004, dopo la consegna – e finanche dopo la pubblicazione –
delle disposizioni di ultima volontà (inc. PT.2003.261 e PT.2004.23). Al
momento in cui ha il Segretario assessore ha statuito sussistevano inoltre
opposizioni al rilascio del certificato ereditario. I figli del defunto, CO 1 e
CO 2, avevano dichiarato il 9 febbraio 2004 di opporsi all'emanazione di certificati
ereditari che recassero i nomi di __________ o CO 5,
fratello del padre; CO 3, da parte sua, aveva comunicato il 10 febbraio 2004 di
opporsi al rilascio di qualsivoglia certificato ereditario (fascicolo
“opposizioni CE” nell'inc. PT.2003.261). In simili circostanze lasciare
l'eredità “nel possesso provvisorio” degli eredi
legittimi (i due figli del defunto) avrebbe verosimilmente esposto a pericolo
gli interessi degli eredi istituti, soprattutto di CO 3
e di CO 5 (designati tali nelle disposizioni testamentarie modificate: inserto
D dell'istromento n. 116 con cui il PA 1 ha proceduto alla pubblicazione, nella
cartella blu nell'inc. PT.2003.261), che gli eredi legittimi non riconoscono.
Tant'è che nelle osservazioni all'appello essi dichiarano di voler impugnare le
disposizioni di ultima volontà pubblicate dal notaio PA 1.
10. È
vero che un'opposizione al rilascio del certificato ereditario non giustifica per
forza la nomina di un amministratore (Karrer,
op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC), in particolare quando il conflitto d'interessi
tra eredi appaia meramente teorico o potenziale. Qualora però il conflitto
sembri – almeno nel dubbio – effettivo, l'amministrazione va ordinata, anche
perché l'art. 556 cpv. 3 CC non concede altra possibilità se non quella di
lasciare l'eredità “nel
possesso provvisorio” degli
eredi legittimi (Karrer, op.
cit., n. 25 ad art. 556 CC). Nella fattispecie ciò appare tanto meno indicato
ove si consideri che non è chiaro nemmeno chi siano gli eredi
istituiti: se CO 3 e CO 5, come risulta dalle disposizioni di ultima
volontà pubblicate il 23 gennaio 2004 dal notaio PA 1 (quelle con le rigature e
le aggiunte) oppure CO 4, come risulta dalle disposizioni di ultima volontà pubblicate
dal notaio PA 2 il 27 febbraio 2004. E l'amministrazione di un'eredità in virtù
dell'art. 556 cpv. 3 CC si giustifica proprio nel caso in cui regni incertezza
sull'identità di tutti gli eredi (Karrer,
op. cit., n. 28 ad art. 556 CC con riferimenti).
11. A
ragione l'appellante rileva invero che – contrariamente all'opinione del
Segretario assessore – un'eredità non va munita di amministratore solo perché non si può teoricamente escludere l'esistenza di un conflitto
d'interessi, così come a ragione sottolinea che un conflitto d'interessi deve
sussistere fra eredi, non fra eredi ed esecutore testamentario, salvo che questi sia anche erede (Karrer, op. cit.,
n. 25 ad art. 554 CC con rimandi), ciò che non è il caso dell'appellante. Sta
di fatto che, come si è visto, in concreto si profila un effettivo conflitto
d'interessi fra eredi legittimi ed eredi istituiti. Ancorché per motivi diversi
rispetto a quelli addotti dal Segretario assessore, l'amministrazione
dell'eredità si rivela legittima e su questo punto la decisione impugnata
resiste alla critica.
12. Non si disconosce che l'esistenza di un esecutore testamentario
rende superflua, di regola, la nomina di un
amministratore. In effetti la presenza di un esecutore testamentario garantisce
già l'amministrazione della successione, quand'anche si manifestino conflitti d'interessi tra eredi (Steinauer, op. cit., pag. 435 n. 889 con i rinvii di
dottrina alla nota 67; Emmel in:
Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 16
ad art. 556 CC). Il problema è che in determinati casi le competenze di
un esecutore testamentario si sospingono troppo oltre. Mentre un amministratore
limita il suo intervento a misure conservative della successione, l'esecutore
testamentario non amministra soltanto: deve anche consegnare i legati, preparare
la divisione ed eseguirla, liquidando l'eredità (AGVE 2000 pag. 24 seg. con
richiami). Ove non sia chiaro chi siano esattamente gli eredi, può dunque apparire
ragionevole – come in concreto – ordinare un'amministrazione meramente conservativa
della successione, destinata a tutelarne l'integrità. La quale
sospende, per la sua durata, la funzione dell'esecutore testamentario (Steinauer, op. cit., pag.
429 n. 876a con rinvio alla nota 33). Anche sotto questo profilo la
sentenza del Segretario assessore sfugge dunque a censura.
13. Si conviene che,
secondo il diritto svizzero, la validità di modifiche autografe a disposizioni
di ultima volontà rogate nella forma dell'atto pubblico appare già a prima
vista inefficace, un testamento olografo dovendo essere “scritto e firmato a
mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno,
del mese e del giorno in cui fu scritto” (art. 505 cpv. 1 CC). Il tema del
diritto applicabile alla forma delle disposizioni pubblicate il
23 gennaio 2004 dal PA 1 non
può tuttavia essere risolto già a un sommario esame come quello che governa una
procedura non contenziosa di camera di consiglio. La forma di un testamento o
di altre disposizioni a causa di morte è regolata, nei rapporti internazionali,
dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi
alla forma delle disposizioni testamentarie (art. 93 LDIP). Gli atti in
questione potrebbero dunque essere validi secondo la legge del luogo in cui
sono stati modificati o secondo la legge del luogo di cui il testatore aveva la
cittadinanza (art. 1 lett. a e b della Convenzione: RS 0.211.312.1). E un testamento deve presumersi valido finché il giudice di merito non
ne abbia accertato la nullità (Wetzel, op.
cit., pag. 63 n. 177).
14. Tutto ciò posto, occorre vagliare la scelta legata alla persona
dell'amministratore. CO 1, CO 2 e CO 4 adducono nello loro osservazioni
all'appello – come detto – che impugneranno le disposizioni di ultima volontà modificate
a mano, sottolineando che in quelle originali l'appellante era stato sì nominato
esecutore testamentario, ma solo congiuntamente alla stessa CO 4. Agisse da sé
solo, egli verserebbe in un conflitto d'interessi, poiché nelle disposizioni di
ultima volontà (anche in quelle originali) il defunto ha disposto la costituzione
di un trust destinato a raccogliere importanti attivi dell'eredità e AP 1 è
stato designato in veste di trustee, con pieni poteri discrezionali per
quanto attiene all'elargizione dei benefici e alla scelta dei beneficiari tra le
persone designate dal defunto. CO 1, CO 2 e CO 4 sostengono inoltre – con CO 5
– che l'appellante non è per nulla idoneo a fungere da amministratore. Ricordano
che __________ lo aveva licenziato in tronco, dopo una violenta colluttazione,
poiché risultava avergli sottratto importanti somme di denaro. Per molto tempo inoltre
– essi soggiungono – costui ha abusato di alcool e assunto droghe, al punto da
comparire in stato di ubriachezza molesta al funerale del testatore. A loro
avviso, in realtà, AP 1 non svolgeva attività amministrative e nemmeno sarebbe
stato in grado. Anzi, nei loro affidavit lo sospettano di voler favorire CO 3. Ad
ogni buon conto – essi concludono – la residenza all'estero di lui ostacolerebbe
la sorveglianza della sua attività quale amministratore.
a) L'art.
554 cpv. 2 CC prevede che “se il defunto ha nominato un esecutore testamentario,
l'amministrazione dell'eredità è affidata
ad esso”. Ciò vale anche nel caso in cui l'amministrazione
sia ordinata giusta l'art. 556 cpv. 3 CC (Wetzel,
op. cit., pag. 63 n. 179). La norma non è però imperativa, nel senso che
l'autorità deve verificare in ogni singolo caso se l'esecutore testamentario
abbia le capacità necessarie per assolvere l'incarico di amministratore, tanto
sotto il profilo delle competenze professionali quanto in relazione alla sua
affidabilità e imparzialità (Karrer,
op. cit., n. 22 e 25 ad art. 554 CC con riferimenti). D'altro lato un esecutore
testamentario non è escluso automaticamente dalla nomina ad amministratore solo
perché non gode della fiducia degli eredi.
Neanche
ove costoro impugnino il testamento sulla sua designazione (Steinauer, op. cit., pag. 429 n. 876a
con rinvio alla nota 31 e numerosi rimandi), un testamento dovendosi presumere
valido finché il giudice di merito non ne abbia accertato la nullità (sopra,
consid. 13 in fine). Né l'autorità è tenuta a nominare più amministratori solo
perché il defunto ha designato più esecutori testamentari (Karrer, loc. cit., n. 24 ad art. 554
CC), per tacere del fatto che in concreto CO 4 nemmeno
postula la carica di amministratrice.
b) Nella
fattispecie i rimproveri di incapacità professionale, inadeguatezza personale e
parzialità che i figli e l'ex moglie del defunto muovono all'appellante figurano
in dichiarazioni giurate (affidavit) che loro medesimi hanno reso davanti a un
notaio di Londra (doc. A a F). Ora, le prerogative che l'art. 9 CC tributa ai “pubblici
documenti” possono essere riconosciute, di per sé, anche ad atti pubblici stranieri
(art. 198 CPC). Se l'atto pubblico però – del diritto interno o estero – si limita
a riprodurre dichiarazioni (sia pure giurate) di un comparente, senza che il notaio
le abbia personalmente accertate, la sua portata non va oltre quella di una semplice
affermazioni di parte (Rep. 2000 pag. 221; cfr. anche ASA 2001 pag. 575 segg.).
Non ha perciò valore di prova.
Alle
loro osservazioni all'appello CO 1, CO 2 e CO 4 uniscono anche
quattro dichiarazioni scritte rilasciate da conoscenti del defunto, i
quali non si capacitano come mai __________ non abbia radiato dalle sue
disposizioni di ultima volontà l'appellante, descritto come un soggetto dedito
al consumo smodato di alcol e all'uso di droghe, un individuo grezzo, rissoso e
per di più disonesto (doc. 3 a 6 acclusi ai memoriali). Dichiarazioni scritte di
terzi redatte su richiesta di parte non possono tuttavia sostituire deposizioni
testimoniali che si sarebbero potute assumere ritualmente per rogatoria, salvo
– ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – che la controparte aderisca
esplicitamente alla loro produzione (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v.
anche nota al Rep. 2000 pag. 221). Nella fattispecie non si vede – né gli
interessati spiegano – perché non si sarebbe potuto chiedere in appello all'autorità
britannica di escutere i quattro conoscenti del defunto in qualità di testimoni.
Sottratte al principio del contraddittorio, le dichiarazioni in rassegna non
possono quindi essere considerate ai fini del giudizio.
c) Rimane
da appurare se le competenze professionali, l'affidabilità e l'imparzialità
dell'appellante vadano revocate in dubbio sulla scorta di altri elementi agli
atti. CO 1, CO 2 e CO 4 ravvisano un conflitto d'interessi nel
doppio ruolo di trustee e di executor che
il testatore ha riservato all'appellante, tanto nelle disposizioni per
causa di morte originali (AP 1 insieme con CO 4) quanto nelle disposizioni modificate
(AP 1 solo). Ora, nelle sue disposizioni di ultima volontà il
testatore, dopo avere disposto di ogni suo “bene materiale personale” (gioielli, abiti,
libri, opere d'arte, effetti personali, arredamento ed
equipaggiamento domestico, automobili e barche), ha destinato “tutto il resto del patrimonio” (residuate estate), compresi i
proventi dei suoi diritti d'autore, a un costituendo trust in favore di
beneficiari da lui designati. All'appellante egli ha affidato il compito, in
qualità di trustee, di amministrare il trust e di distribuirne i
proventi o il capitale – in tutto o in parte – a sua discrezione tra uno o più beneficiari
designati dal defunto medesimo (clausola n. 5 del testamento nell'inc. PT.2003.261). CO 1 e CO 2 annunciano l'intenzione di impugnare tale
clausola, segnatamente per quanto attiene alla discrezionalità nella scelta dei
destinatari delle elargizioni. Non spiegano però – né danno a divedere – in che
consista, concretamente, il conflitto di interessi insito nel doppio ruolo dell'appellante
come amministratore dell'eredità e futuro trustee di parte dei beni
relitti.
d) In
materia di doppio ruolo il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
che non si giustifica di rimuovere un esecutore testamentario per il solo fatto
che il testatore lo ha designato anche unico membro del consiglio di una costituenda
fondazione di famiglia, neppure se taluni eredi intendono impugnare il testamento e contestare
la validità della fondazione (DTF 90 II 386 consid. 5).
Si potrà eccepire che la destituzione di un esecutore testamentario non
equivale alla nomina di un amministratore. I criteri per valutare l'eventuale
conflitto d'interessi rimangono però sostanzialmente i medesimi. E in quel caso
il Tribunale federale non ne ha rilevato gli estremi già per il fatto che
l'esecutore testamentario, pur rischiando di venire a trovarsi in situazioni
delicate, non era erede. Il trustee, a sua volta, non è erede. Certo, i
beni del trust gli vanno intestati (o vanno intestati a un terzo per conto suo),
ma formano una massa distinta, un patrimonio organizzato, e non diventano parte
degli averi di lui. Il trustee deve amministrare, gestire e disporre di tali
beni, rendendone conto, in conformità alle disposizioni del trust e secondo le
norme imposte dalla legge (si veda l'art. 2 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia relativa
alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, del 1° luglio 1985, entrata
in vigore nel frattempo: RS 0.221.371). Che poi, a parte il ruolo di trustee,
l'appellante abbia altri interessi personali suscettibili di entrare in
conflitto con il ruolo di amministratore non si evince dagli atti.
e) Qualche difficoltà pratica potrebbe porre, se mai, il domicilio
all'estero dell'appellante. In passato si riteneva, non per caso, che
l'amministratore dovesse avere domicilio nella giurisdizione dell'autorità di
nomina (Wetzel, op. cit., pag. 54
n. 151). La dottrina più recente concorda ora sul fatto che il domicilio all'estero
non preclude più la nomina ad amministratore (Karrer,
op. cit., n. 22 in fine ad art. 554 CC), come non preclude la funzione di
esecutore testamentario (Karrer,
op. cit., n. 8 in fine ad art. 517 CC con rimandi; Steinauer, op. cit., pag. 541 n. 1165a con rimando alla nota
10; Künzle, Der
Willensvollstrecker, Zurigo 2000, pag. 137). In concreto non bisogna dimenticare
altresì che la designazione ad amministratore è sollecitata dallo stesso appellante.
Si può ragionevolmente presumere dunque ch'egli sia pronto ad applicare il
diritto svizzero (sopra, consid. 2), limitandosi a un'amministrazione puramente
conservativa dei beni, e la procedura ticinese, cui soggiaceranno i suoi
rapporti con l'autorità di vigilanza (sopra, consid. 3). Il Pretore potrà
esigere in altri termini ch'egli indichi un recapito in Svizzera ove possano
essergli inviate le comunicazioni e che nelle decisioni impugnabili faccia uso
della lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC). A tal fine l'appellante potrà
valersi di ausiliari, come un esecutore testamentario (Emmel, op. cit., n. 14 ad art. 517 CC; v. anche Karrer, op. cit., n. 31 ad art. 517 CC).
La natura internazionale della successione, del resto, costringerebbe in ogni modo
un amministratore domiciliato nel Ticino a valersi di ausiliari all'estero. Il
domicilio dell'appellante in Inghilterra non comporta
pertanto, nel caso specifico, complessità o spese sproporzionate, ciò che i
figli e l'ex moglie del defunto neppure sostengono.
15. Se ne
conclude che, nella misura in cui chiede di essere designato amministratore
della successione, l'appellante avanza una pretesa fondata. Non invece nella
misura in cui postula la revoca dell'amministrazione e il rilascio del
certificato di esecutore testamentario a suo nome. Tutto considerato, si
giustifica pertanto di porre a suo carico metà della tassa di giustizia (commisurata
all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, oltre che all'importanza
dell'asse successorio) e delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Il resto va
addebitato per un quarto a CO 1 e CO 2 in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), per un
ottavo a CO 4 e per l'altro ottavo a CO 5, il loro grado di soccombenza essendo
speculare a quello dell'appellante. Ciò legittima altresì una compensazione
delle ripetibili tra l'appellante, da un lato, e i resistenti, dall'altro, l'appellante
non potendo equitativamente profittare della circostanza che due di loro non
siano patrocinati da un legale. CO 3 ha rinunciato invece a formulare richieste
di giudizio e non può essere considerata vittoriosa né soccombente: non
sopporta quindi spese, ma nemmeno ottiene ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro sul dispositivo
inerente agli oneri processuali di prima sede (posti a carico della successione),
che le parti non censurano.
16. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr.
Considerandi
30.
000.–
per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la sola
villa in cui abitava il defunto (particella n. __________ RFD di __________,
sezione di __________ __________, a lui intestata) ha un valore fiscale di
stima superiore ai fr. 400 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
Amministratore dell'eredità fu __________ è
nominato AP 1, __________ (GB), il quale provvederà a conservare l'integrità
della successione.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b) indennità ai traduttori fr. 3260.–
c)
spese fr. 50.–
fr.
5310.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico dell'appellante medesimo,
per un quarto a carico di CO 1 e CO 2 in solido, per un ottavo a carico di CO 4
e per il rimanente ottavo a carico di CO 3. Le ripetibili sono compensate. Non
si addebitano spese né si attribuiscono ripetibili a CO 3.
3. Intimazione:
–;
–;
–;
–
–
Comunicazione:
–;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster