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Decisione

11.2004.50

assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente

17 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.639 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2003 da

APPO1

(_PAT1)

e

APPE1

(p _PAT2);

giudicando

ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata

da APPE1 contestualmente all'istanza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 6 aprile 2004 presentato da APPE1

contro la decisione emessa il

30

marzo 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto

di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. APPE1 (1961) e APPO1 (1963), cittadini serbi originari , si

sono sposati a __________ il 21 ottobre 1991. Dal matrimonio non sono nati

figli. Il 13 ottobre 2003 i coniugi hanno introdotto alla Pretura del Distretto

di Lugano un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, demandando al

giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio non omologabili o

contestate. Entrambi hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Il 6 febbraio 2004 essi hanno poi sottoposto al Pretore una convenzione sugli

effetti del divorzio con accordo completo, da loro stipulata il 7 gennaio 2004.

La causa è tuttora pendente.

B. Con

ordinanza del 30 marzo 2004, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha ammesso APPO1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto

di quello stesso giorno egli ha ammesso anche APPE1 al medesimo beneficio, limitando

però il gratuito patrocinio di lui ai costi eccedenti fr. 5000.–.

C. Avverso

la limitazione appena citata APPE1 è insorto a questa Camera con un “appello”

(senza data, ma consegnato alla posta il 6 aprile 2004) nel quale chiede che il

beneficio dell'assistenza giudiziaria gli sia concesso integralmente e che il

giudizio impugnato sia riformato in tal senso. Il ricorso non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale, e quindi anche contro la limitazione

– dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni

“all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero “all'autorità

gerarchicamente superiore; contro la decisione del Pretore si adirà il

Tribunale di appello, contro la decisione del GIAR si adirà la Camera dei ricorsi

penali, contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali si adirà

il Tribunale cantonale delle assicurazioni e così via” (messaggio del Consiglio

di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo,

sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è pertanto ricevibile.

2.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto

di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio).

Nella fattispecie APPO1 non si è opposta al beneficio dell'assistenza

sollecitato dal marito (anzi, la richiesta di lui figura nell'istanza comune di

divorzio). Intimarle il ricorso per osservazioni in appello non sarebbe dunque

di alcuna verosimile utilità. Quanto allo Stato, è vero che una lite

sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove

appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una

funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non

con il cliente (Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in

fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare

né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria,

totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto

il vecchio diritto: art. 158 prima frase CPC). Può solo impugnare la decisione

con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del

patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).

Sarebbe quindi incongruente chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esame. Né la

procedura di appello prevede di interpellare il primo giudice, salvo – per

tutt'altro verso – nei procedimenti di esclusione e ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29

cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'ema­nazione del

giudizio.

3.

Il

Segretario assessore ha limitato il beneficio dell'assistenza

giudiziaria, nella fattispecie, dopo avere accertato che l'istante consegue un

reddito medio di fr. 2390.– netti mensili da indennità di disoccupazione,

introito che gli permette di assicurare il proprio fabbisogno minimo di fr.

1932.

– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese

accessorie fr. 460.–, premio della cassa malati fr. 182.–, assicurazione auto

fr. 40.–, imposte fr. 150.–), conservando un agio di fr. 458.– mensili con cui

finanziare i costi di patrocinio fino a concorrenza di fr. 5000.–. Il ricorrente

si duole che nel calcolo del fabbisogno minimo il primo giudice non abbia incluso

la rata per il rimborso di un mutuo (fr. 1076.40 mensili) da lui acceso il 2 maggio

2001.

insieme con la moglie presso la __________ di __________ (originari fr.

41.

000.–, ridottisi

nel frattempo a fr. 22 610.–). Egli sostiene che il debito è stato contratto “allo scopo di

finanziare i costi ‘di avviamento’ dell'economia domestica, specificatamente

l'acquisto di mobilio indispensabile” (memoriale, pag. 2 punto 2), sicché

l'esborso rientra finanche nel suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo.

4.

L'esistenza

del mutuo non fa dubbio (il contratto con riconoscimento di debito e alcune

distinte dei pagamenti sono allegati ai doc. H e P). Nella convenzione sugli effetti

del divorzio sottoposta al Pretore per l'omologazione il ricorrente dichiara

poi di assumere l'onere del rimborso, “anche se soltanto internamente” (doc. I,

clausola n. 5, secondo capoverso). Poco attendibile è, invero, la causale del

prestito. Ch'esso sia stato stipulato “allo scopo di finanziare i costi ‘di

avviamento’ dell'economia domestica, specificatamente l'acquisto di mobilio

indispensabile” appare ben poco plausibile, ove appena si pensi che il

matrimonio delle parti risale all'ottobre del 1991. Tutt'al più il credito,

ottenuto nel maggio del 2001, potrebbe essere servito a uno dei coniugi per

comperare “mobilio indispensabile” in vista della separazione di fatto, data la

necessità di creare due economie domestiche, ma tale ipotesi rimane a livello

di semplice congettura. Sta di fatto che, comunque sia, l'obbligo di rimborso

esiste. Dovesse l'istante trascurarlo, la __________ agirebbe senza dubbio in

via esecutiva e otterrebbe il pignoramento della disponibilità mensile calcolata

dal Segretario assessore (fr. 458.–). In che modo l'istante potrebbe rimunerare

il suo legale nelle condizioni descritte, foss'anche a rate (come rileva il primo

giudice), non è dato a divedere.

5.

Per

valutare l'indigenza dell'istante (art. 3 cpv. 1 Lag) il Segretario assessore

sembra essersi ispirato ai principi che disciplinano la definizione del

fabbisogno minimo nel calcolo dei contributi alimentari che un coniuge deve

all'altro in pendenza di divorzio. Il mantenimento della famiglia essendo

prioritario, può accadere che in simili circostanze il debitore non si veda

riconoscere nel fabbisogno minimo le rate da lui corrisposte a terzi per il

rimborso di un mutuo, quantunque contratto nell'interesse dell'economia

domestica (DTF 127 III 292 in alto). Tale criterio non si applica tuttavia per

valutare lo stato di ristrettezza ai fini dell'assistenza giudiziaria, anche

perché il credito di un avvocato non gode di alcun privilegio in sede

esecutiva, contrariamente al credito di un coniuge per l'incasso di contributi

alimentari (art. 146 cpv. 2 con rinvio all'art. 219 cpv. 4 lett. c LEF). Del

resto, è appena il caso di ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza

ai fini dell'assistenza giudiziaria non si applica nemmeno la teoria del

cosiddetto “reddito ipotetico”, salvo abuso di diritto: I CCA, sentenza inc.

11.2004.85

del 18 agosto 2004, consid. 8 con numerosi richiami). Nella fattispecie

non risulta che l'istante abbia acceso il noto mutuo per evitare di dover retribuire

il proprio avvocato. Non si scorge dunque abuso nel fatto ch'egli debba rimborsare

il prestito.

6.

Ne

segue che a ragione il ricorrente censura la limitazione dell'assistenza

giudiziaria decisa dal Segretario assessore. Certo, fra meno di un anno egli

finirà di rimborsare il mutuo. Ove la causa fosse ancora pendente, nondimeno, a

quel momento il primo giudice potrà sempre revocare in tutto o in parte – ancorché

senza effetto retroattivo – il beneficio concesso (art. 21

cpv. 1

lett. a Lag). Inoltre l'istante sarà tenuto nei prossimi dieci anni – come la moglie

– a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati non

appena la situazione economica di lui sarà migliorata (art. 9 cpv. 1 e 3 Lag).

Ciò non toglie, come detto, che allo stato attuale delle cose la limitazione

posta dal Segretario assessore non possa essere condivisa e che il giudizio

impugnato vada modificato di conseguenza.

7.

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

massima gratuita e, riconsiderato il problema, non v'è ragione di scostarsi da

tale regola in appello (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di

norma lo Stato non può essere ritenuto “soccombente” nell'ambito di cause che

non lo coinvolgono in maniera diretta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine).

Se non che, la procedura in esame rientra proprio fra queste ultime, una lite

in materia di assistenza giudiziaria vertendo non fra le parti in causa, bensì

fra il richiedente e lo Stato (sopra, consid. 2).E nel caso specifico il

ricorrente è stato indotto in buona fede a piatire contro una limitazione a lui

sfavorevole adottata spontaneamente dal primo giudice. Si giustifica dunque di

attribuirgli ripetibili, il che rende senza oggetto la richiesta di assistenza

giudiziaria in appello (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000,

consid. 13). Si rammenti, ad ogni buon conto, che la relativa indennità non

rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale nella pratica, ma quello

che sarebbe occorso a un avvocato diligente per trattare concisamente una

pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (il conferimento

dell'assistenza giudiziaria in appello si sarebbe attenuto, per altro, a

parametri analoghi: da ultimo CdM, sentenza inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004,

consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:

APPE1 è ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv..

2. Non si

riscuotono tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.

800.– per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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