11.2004.50
assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente
17 settembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2004.50
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n°
11.2004.50
Lugano,
17 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.639 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2003 da
APPO1
(_PAT1)
e
APPE1
(p _PAT2);
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata
da APPE1 contestualmente all'istanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 6 aprile 2004 presentato da APPE1
contro la decisione emessa il
30
marzo 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPE1 (1961) e APPO1 (1963), cittadini serbi originari , si
sono sposati a __________ il 21 ottobre 1991. Dal matrimonio non sono nati
figli. Il 13 ottobre 2003 i coniugi hanno introdotto alla Pretura del Distretto
di Lugano un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, demandando al
giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio non omologabili o
contestate. Entrambi hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il 6 febbraio 2004 essi hanno poi sottoposto al Pretore una convenzione sugli
effetti del divorzio con accordo completo, da loro stipulata il 7 gennaio 2004.
La causa è tuttora pendente.
B. Con
ordinanza del 30 marzo 2004, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha ammesso APPO1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto
di quello stesso giorno egli ha ammesso anche APPE1 al medesimo beneficio, limitando
però il gratuito patrocinio di lui ai costi eccedenti fr. 5000.–.
C. Avverso
la limitazione appena citata APPE1 è insorto a questa Camera con un “appello”
(senza data, ma consegnato alla posta il 6 aprile 2004) nel quale chiede che il
beneficio dell'assistenza giudiziaria gli sia concesso integralmente e che il
giudizio impugnato sia riformato in tal senso. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale, e quindi anche contro la limitazione
– dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni
“all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero “all'autorità
gerarchicamente superiore; contro la decisione del Pretore si adirà il
Tribunale di appello, contro la decisione del GIAR si adirà la Camera dei ricorsi
penali, contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali si adirà
il Tribunale cantonale delle assicurazioni e così via” (messaggio del Consiglio
di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo,
sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è pertanto ricevibile.
2.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio).
Nella fattispecie APPO1 non si è opposta al beneficio dell'assistenza
sollecitato dal marito (anzi, la richiesta di lui figura nell'istanza comune di
divorzio). Intimarle il ricorso per osservazioni in appello non sarebbe dunque
di alcuna verosimile utilità. Quanto allo Stato, è vero che una lite
sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove
appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una
funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non
con il cliente (Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in
fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare
né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria,
totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto
il vecchio diritto: art. 158 prima frase CPC). Può solo impugnare la decisione
con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del
patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).
Sarebbe quindi incongruente chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esame. Né la
procedura di appello prevede di interpellare il primo giudice, salvo – per
tutt'altro verso – nei procedimenti di esclusione e ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29
cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione del
giudizio.
3.
Il
Segretario assessore ha limitato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, nella fattispecie, dopo avere accertato che l'istante consegue un
reddito medio di fr. 2390.– netti mensili da indennità di disoccupazione,
introito che gli permette di assicurare il proprio fabbisogno minimo di fr.
1932.
– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese
accessorie fr. 460.–, premio della cassa malati fr. 182.–, assicurazione auto
fr. 40.–, imposte fr. 150.–), conservando un agio di fr. 458.– mensili con cui
finanziare i costi di patrocinio fino a concorrenza di fr. 5000.–. Il ricorrente
si duole che nel calcolo del fabbisogno minimo il primo giudice non abbia incluso
la rata per il rimborso di un mutuo (fr. 1076.40 mensili) da lui acceso il 2 maggio
2001.
insieme con la moglie presso la __________ di __________ (originari fr.
41.
000.–, ridottisi
nel frattempo a fr. 22 610.–). Egli sostiene che il debito è stato contratto “allo scopo di
finanziare i costi ‘di avviamento’ dell'economia domestica, specificatamente
l'acquisto di mobilio indispensabile” (memoriale, pag. 2 punto 2), sicché
l'esborso rientra finanche nel suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo.
4.
L'esistenza
del mutuo non fa dubbio (il contratto con riconoscimento di debito e alcune
distinte dei pagamenti sono allegati ai doc. H e P). Nella convenzione sugli effetti
del divorzio sottoposta al Pretore per l'omologazione il ricorrente dichiara
poi di assumere l'onere del rimborso, “anche se soltanto internamente” (doc. I,
clausola n. 5, secondo capoverso). Poco attendibile è, invero, la causale del
prestito. Ch'esso sia stato stipulato “allo scopo di finanziare i costi ‘di
avviamento’ dell'economia domestica, specificatamente l'acquisto di mobilio
indispensabile” appare ben poco plausibile, ove appena si pensi che il
matrimonio delle parti risale all'ottobre del 1991. Tutt'al più il credito,
ottenuto nel maggio del 2001, potrebbe essere servito a uno dei coniugi per
comperare “mobilio indispensabile” in vista della separazione di fatto, data la
necessità di creare due economie domestiche, ma tale ipotesi rimane a livello
di semplice congettura. Sta di fatto che, comunque sia, l'obbligo di rimborso
esiste. Dovesse l'istante trascurarlo, la __________ agirebbe senza dubbio in
via esecutiva e otterrebbe il pignoramento della disponibilità mensile calcolata
dal Segretario assessore (fr. 458.–). In che modo l'istante potrebbe rimunerare
il suo legale nelle condizioni descritte, foss'anche a rate (come rileva il primo
giudice), non è dato a divedere.
5.
Per
valutare l'indigenza dell'istante (art. 3 cpv. 1 Lag) il Segretario assessore
sembra essersi ispirato ai principi che disciplinano la definizione del
fabbisogno minimo nel calcolo dei contributi alimentari che un coniuge deve
all'altro in pendenza di divorzio. Il mantenimento della famiglia essendo
prioritario, può accadere che in simili circostanze il debitore non si veda
riconoscere nel fabbisogno minimo le rate da lui corrisposte a terzi per il
rimborso di un mutuo, quantunque contratto nell'interesse dell'economia
domestica (DTF 127 III 292 in alto). Tale criterio non si applica tuttavia per
valutare lo stato di ristrettezza ai fini dell'assistenza giudiziaria, anche
perché il credito di un avvocato non gode di alcun privilegio in sede
esecutiva, contrariamente al credito di un coniuge per l'incasso di contributi
alimentari (art. 146 cpv. 2 con rinvio all'art. 219 cpv. 4 lett. c LEF). Del
resto, è appena il caso di ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza
ai fini dell'assistenza giudiziaria non si applica nemmeno la teoria del
cosiddetto “reddito ipotetico”, salvo abuso di diritto: I CCA, sentenza inc.
11.2004.85
del 18 agosto 2004, consid. 8 con numerosi richiami). Nella fattispecie
non risulta che l'istante abbia acceso il noto mutuo per evitare di dover retribuire
il proprio avvocato. Non si scorge dunque abuso nel fatto ch'egli debba rimborsare
il prestito.
6.
Ne
segue che a ragione il ricorrente censura la limitazione dell'assistenza
giudiziaria decisa dal Segretario assessore. Certo, fra meno di un anno egli
finirà di rimborsare il mutuo. Ove la causa fosse ancora pendente, nondimeno, a
quel momento il primo giudice potrà sempre revocare in tutto o in parte – ancorché
senza effetto retroattivo – il beneficio concesso (art. 21
cpv. 1
lett. a Lag). Inoltre l'istante sarà tenuto nei prossimi dieci anni – come la moglie
– a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati non
appena la situazione economica di lui sarà migliorata (art. 9 cpv. 1 e 3 Lag).
Ciò non toglie, come detto, che allo stato attuale delle cose la limitazione
posta dal Segretario assessore non possa essere condivisa e che il giudizio
impugnato vada modificato di conseguenza.
7.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
massima gratuita e, riconsiderato il problema, non v'è ragione di scostarsi da
tale regola in appello (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di
norma lo Stato non può essere ritenuto “soccombente” nell'ambito di cause che
non lo coinvolgono in maniera diretta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine).
Se non che, la procedura in esame rientra proprio fra queste ultime, una lite
in materia di assistenza giudiziaria vertendo non fra le parti in causa, bensì
fra il richiedente e lo Stato (sopra, consid. 2).E nel caso specifico il
ricorrente è stato indotto in buona fede a piatire contro una limitazione a lui
sfavorevole adottata spontaneamente dal primo giudice. Si giustifica dunque di
attribuirgli ripetibili, il che rende senza oggetto la richiesta di assistenza
giudiziaria in appello (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000,
consid. 13). Si rammenti, ad ogni buon conto, che la relativa indennità non
rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale nella pratica, ma quello
che sarebbe occorso a un avvocato diligente per trattare concisamente una
pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (il conferimento
dell'assistenza giudiziaria in appello si sarebbe attenuto, per altro, a
parametri analoghi: da ultimo CdM, sentenza inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004,
consid. 8).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:
APPE1 è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv..
2. Non si
riscuotono tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
800.– per ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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