11.2004.51
Irricevibilità di un appello contro un decreto cautelare ove il valore litigioso non raggiunga fr. 8000.-
17 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2004.51
Data decisione, Autorità:
17.08.2007, ICCA
Titolo:
Irricevibilità di un appello contro un decreto cautelare ove il valore litigioso non raggiunga fr. 8000.-
APPELLO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROCEDURA DAVANTI AL PRETORE COME ISTANZA UNICA
art. 382 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.51
Lugano
17 agosto
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.23 (rettifica
del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 1° marzo 2004 da
e AP 1
(patrocinati dall'avv. PA 1, )
contro
e AO 1
(patrocinati dall'avv. dott. PA 2, ),
giudicando ora sul decreto del 30 marzo 2004 con cui il Pretore ha respinto un'istanza
di misure cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9
aprile 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 2004 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2004 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un diritto di passo veicolare
in favore della loro particella n. 3359 RFD di __________ che si inoltrasse 3 m
entro il confine della limitrofa particella n. 3360, comproprietà di AO 1 e AO
2 in ragione di un mezzo ciascuno. In via cautelare essi hanno chiesto al
Pretore di autorizzare l'esercizio immediato del passo, di ordinare ai convenuti
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e di
invitare l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n.
3360 una restrizione della facoltà di disporre. Esperito il contraddittorio, con
decreto del 30 marzo 2004 il Pretore ha respinto le domande cautelari. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico degli istanti
in solido, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili.
B. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del
9 aprile 2004 per ottenere l'accoglimento delle loro domande e la riforma del
giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2004 AO 1 e AO 1 hanno
proposto di respingere l'appello.
C. Il
presidente della Camera ha invitato le parti, con ordinanza del 19 febbraio
2007, a indicare entro dieci giorni se il valore litigioso raggiunga la soglia
dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale. I
convenuti hanno risposto il 27 febbraio 2007, affermando che tale valore è “certamente inferiore a fr.
30 000.–”. Gli attori
hanno reagito il 28 febbraio 2007, allegando la lettera di uno studio d'architettura che evoca gli inconvenienti
cui essi si troverebbero confrontati nel caso in cui l'azione non fosse
accolta, ma senza precisare valore alcuno. Il presidente della Camera ha
incaricato così uno specialista di determinare qual è il maggior valore che la
servitù litigiosa conferirebbe alla particella n. 3359 RFD di __________,
rispettivamente qual è il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla
particella n. 3360 RFD di __________ nell'ipotesi in cui l'ammontare di tale
deprezzamento fosse maggiore.
D. Nel suo referto del giugno 2007 l'arch. PE 1 ha concluso che il maggior valore derivante dalla servitù al fondo dominante sarebbe
di fr. 500.– e il deprezzamento del fondo serviente di fr. 2000.–. Il
presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine per presentare
eventuali osservazioni al referto. Gli attori hanno comunicato il 10 luglio
2007 di non avere osservazioni da formulare. I convenuti sono rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il
valore litigioso è quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o
quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.
9.
cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in
basso con rinvii di giurisprudenza). Nel suo referto del 21 giugno 2007 l'esperto
ha stimato, come detto, in fr. 500.– il maggior valore che la servitù litigiosa
ridonderebbe alla particella n. 3359, proprietà degli attori, e in fr.
2000.
– il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla particella n.
3360, proprietà dei convenuti. Nel caso in esame il valore litigioso è pertanto
di fr. 2000.–.
2.
Il
valore minimo per introdurre un'azione ordinaria essendo di fr. 8000.–
(art. 36 cpv. 1 LOG), la causa davanti al Pretore andava promossa con la
procedura di istanza unica (art. 291 segg. CPC). La petizione va dunque
considerata alla stregua di
un'istanza, sicché il Pretore dovrà annullare il termine per l'introduzione
della risposta scritta e sostituirlo con una citazione all'udienza (art. 293
CPC). E siccome la procedura è quella di
istanza
unica, il decreto in oggetto non è appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Né potrebbe
essere altrimenti, giacché un ricorso per cassazione è esperibile solo contro
decisioni finali (Rep. 1985 pag. 338 in basso). Ne segue che, improponibile per
questione di valore, l'appello in rassegna sfugge a qualsiasi esame.
3.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio attuale seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va ad ogni modo
ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di
inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG). Quanto alle
ripetibili, l'art. 9 cpv. 1 TOA (applicabile
orientativamente
in virtù dell'art. 150 CPC) prevede per cause
aventi un
valore litigioso fino a fr. 5000.– un onorario dell'avvocato (per la conduzione
dell'intera causa) dal 15 al 25% del valore medesimo. Dandosi un rimedio di
diritto, l'onorario è compreso tra il 20 e il 70% di tale retribuzione. In
concreto l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa si limita così a un
massimo di fr. 350.–. Aggiunte le spese presumibili e l'IVA, essa va equitativamente
fissata in fr. 500.–. Si aggiunga che tale indennità retribuirebbe a
sufficienza, anche sotto un profilo meramente orario, il tempo che un avvocato
solerte avrebbe impiegato per eccepire nelle osservazioni all'appello
l'irricevibilità del mezzo d'impugnazione (un'ora e mezzo di lavoro alla
tariffa di fr. 250.– orari).
4.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è nettamente inferiore alla soglia dei
fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.—
b)
costi del referto fr. 1624.75
c)
spese fr. 50.—
fr.
1824.75
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
PE 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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