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Decisione

11.2004.51

Irricevibilità di un appello contro un decreto cautelare ove il valore litigioso non raggiunga fr. 8000.-

17 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.23 (rettifica

del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 1° marzo 2004 da

e AP 1

(patrocinati dall'avv. PA 1, )

contro

e AO 1

(patrocinati dall'avv. dott. PA 2, ),

giudicando ora sul decreto del 30 marzo 2004 con cui il Pretore ha respinto un'istanza

di misure cautelari contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9

aprile 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 2004 dal Pretore del Distretto

di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 1° marzo 2004 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa davanti al

Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un diritto di passo veicolare

in favore della loro particella n. 3359 RFD di __________ che si inoltrasse 3 m

entro il confine della limitrofa particella n. 3360, comproprietà di AO 1 e AO

2 in ragione di un mezzo ciascuno. In via cautelare essi hanno chiesto al

Pretore di autorizzare l'esercizio immediato del passo, di ordinare ai convenuti

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e di

invitare l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n.

3360 una restrizione della facoltà di disporre. Esperito il contraddittorio, con

decreto del 30 marzo 2004 il Pretore ha respinto le domande cautelari. Le spese,

con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico degli istanti

in solido, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili.

B. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del

9 aprile 2004 per ottenere l'accoglimento delle loro domande e la riforma del

giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2004 AO 1 e AO 1 hanno

proposto di respingere l'appello.

C. Il

presidente della Camera ha invitato le parti, con ordinanza del 19 febbraio

2007, a indicare entro dieci giorni se il valore litigioso raggiunga la soglia

dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale. I

convenuti hanno risposto il 27 febbraio 2007, affermando che tale valore è “certamente inferiore a fr.

30 000.–”. Gli attori

hanno reagito il 28 febbraio 2007, allegando la lettera di uno studio d'architettura che evoca gli inconvenienti

cui essi si troverebbero confrontati nel caso in cui l'azione non fosse

accolta, ma senza precisare valore alcuno. Il presidente della Camera ha

incaricato così uno specialista di determinare qual è il maggior valore che la

servitù litigiosa conferirebbe alla particella n. 3359 RFD di __________,

rispettivamente qual è il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla

particella n. 3360 RFD di __________ nell'ipotesi in cui l'ammontare di tale

deprezzamento fosse maggiore.

D. Nel suo referto del giugno 2007 l'arch. PE 1 ha concluso che il mag­gior valore derivante dalla servitù al fondo dominante sarebbe

di fr. 500.– e il deprezzamento del fondo serviente di fr. 2000.–. Il

presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine per presentare

eventuali osservazioni al referto. Gli attori hanno comunicato il 10 luglio

2007 di non avere osservazioni da formulare. I convenuti sono rimasti silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il

valore litigioso è quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o

quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.

9.

cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in

basso con rinvii di giurisprudenza). Nel suo referto del 21 giugno 2007 l'esperto

ha stimato, come detto, in fr. 500.– il maggior valore che la servitù litigiosa

ridonderebbe alla particella n. 3359, proprietà degli attori, e in fr.

2000.

– il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla particella n.

3360, proprietà dei convenuti. Nel caso in esame il valore litigioso è pertanto

di fr. 2000.–.

2.

Il

valore minimo per introdurre un'azione ordinaria essendo di fr. 8000.–

(art. 36 cpv. 1 LOG), la causa davanti al Pretore andava promossa con la

procedura di istanza unica (art. 291 segg. CPC). La petizione va dunque

considerata alla stregua di

un'istanza, sicché il Pretore dovrà annullare il termine per l'introduzione

della risposta scritta e sostituirlo con una citazione al­l'udienza (art. 293

CPC). E siccome la procedura è quella di

istanza

unica, il decreto in oggetto non è appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Né potrebbe

essere altrimenti, giacché un ricorso per cassazione è esperibile solo contro

decisioni finali (Rep. 1985 pag. 338 in basso). Ne segue che, improponibile per

questione di valore, l'appello in rassegna sfugge a qualsiasi esame.

3.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio attuale seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va ad ogni modo

ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di

inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG). Quanto alle

ripetibili, l'art. 9 cpv. 1 TOA (applicabile

orientativamente

in virtù dell'art. 150 CPC) prevede per cause

aventi un

valore litigioso fino a fr. 5000.– un onorario dell'avvocato (per la conduzione

dell'intera causa) dal 15 al 25% del valore medesimo. Dandosi un rimedio di

diritto, l'onorario è compreso tra il 20 e il 70% di tale retribuzione. In

concreto l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa si limita così a un

massimo di fr. 350.–. Aggiunte le spese presumibili e l'IVA, essa va equitativamente

fissata in fr. 500.–. Si aggiunga che tale indennità retribuirebbe a

sufficienza, anche sotto un profilo meramente orario, il tempo che un avvocato

solerte avrebbe impiegato per eccepire nelle osservazioni all'appello

l'irricevibilità del mezzo d'impugnazione (un'ora e mezzo di lavoro alla

tariffa di fr. 250.– orari).

4.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è nettamente inferiore alla soglia dei

fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.—

b)

costi del referto fr. 1624.75

c)

spese fr. 50.—

fr.

1824.75

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

PE 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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