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Decisione

11.2004.54

Stralcio della causa per desistenza

3 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.232 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con istanza del 14 ottobre 2003 da

AO 1 nata,

(patrocinata dall' PA

2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA

1);

Ritenuto

in fatto: che, statuendo su un'istanza di misure a protezione dell'unione

coniugale promossa il 14 ottobre 2003 da AO 1 (1964) nei confronti del marito AP

1 (1963), con sentenza del 7 aprile 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Città ha posto a carico del convenuto, dal 1°ottobre 2003, un contributo

alimentare di fr. 1000.¿ mensili per la figlia A__________ (1995) e uno di fr.

800.¿ mensili per la figlia E__________ (1999), assegni familiari non compresi;

che con

la sentenza medesima il Pretore ha rifiutato a AP 1 la concessione dell'assistenza

giudiziaria;

che

contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello del 26 aprile 2004 per

ottenere la riduzione dei due contributi alimentari a fr. 200.¿ mensili ognuno (non

compreso l'assegno familiare) e il beneficio dell'assistenza giudiziaria,

formulando richiesta di analogo beneficio in appello;

che nelle

sue osservazioni del 13 maggio 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

che con

lettera del 16 febbraio 2006 il giudice delegato della Ca­mera ha reso attento

l'appellante come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta

risolvere in una reformatio in peius, nel senso che il contributo per le

figlie ¿ di cui l'appel­lante chiedeva la riduzione ¿ si sarebbe potuto

rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più alto di quello

fissato dal Pretore;

che il 28

marzo 2006 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto: che

il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della

causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che ai

fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite

è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);

che nella

fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un

giudizio di merito (art. 21 LTG), non senza dimenticare tuttavia che

l'avvertimento previo all'appellante ha reso necessario un esame particolareggiato

dell'intero carteggio;

che in

concreto non si ravvisano ¿giusti motivi¿ (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) o

ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che legittimino una

soluzione diversa;

che per

quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale diritto

è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno

come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale

federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3, citata in: Anwalts­revue/Revue

de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richia­mo alla sentenza 5P.220/2003 del 23

dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005,

consid. 3.1, citata in: Anwalts­revue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in

alto e commentata da Arroyo in:

Jusletter del 25 aprile 2005);

che nella

fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di

parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Gli

oneri dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.¿

b) spese fr. 50.¿

fr.

200.

¿

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.¿ per

ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interesse.

4.

Intimazione:

¿;

¿.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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