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Decisione

11.2004.57

Stralcio per ritiro appello

28 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.571 (misure

provvisionali in pendenza di divor­zio) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 24 lu­glio 2003 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

premesso che con decreto cautelare del

22 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato

in luogo e vece del Pretore AP 1 (1968), pendente causa di divorzio, a versare

in via provvisionale alla moglie AO 1 (1972) un contributo alimentare di fr.

2911.85 mensili dal luglio 2003 al giugno 2004, di fr. 2751.60 mensili dal

luglio al dicembre 2004 e di fr. 2681.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

accertato

che contro tale decreto è insorto AP 1 con appello del 3 maggio 2004 per

ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 2311.85 mensili dal

luglio 2003 a giugno 2004, di fr. 2490.40 mensili dal luglio al dicembre 2004 e

di fr. 2151.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

rammentato

che AO 1 ha comunicato il 9 giugno 2004 di rinunciare a osservazioni;

preso

atto che il 16 novembre 2005 l'appellante ha comunicato a questa Camera di

avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune con accordo

completo e di instare per lo stralcio dell'appello senza riscossione di oneri

processuali;

considerato

che tale dichiarazione può essere interpretata solo come ritiro dell'appello;

appurato

Considerandi

che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta

l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag.

375.

seg.);

stabilito

che una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, ma che la tassa

di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà

dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un

giudizio finale (art. 21 LTG);

ritenuto

che in ogni modo non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non

chiedendone, mentre la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni

all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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