11.2004.57
Stralcio per ritiro appello
28 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2004.57
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio per ritiro appello
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.57
Lugano
28 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.571 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 24 luglio 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
premesso che con decreto cautelare del
22 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato
in luogo e vece del Pretore AP 1 (1968), pendente causa di divorzio, a versare
in via provvisionale alla moglie AO 1 (1972) un contributo alimentare di fr.
2911.85 mensili dal luglio 2003 al giugno 2004, di fr. 2751.60 mensili dal
luglio al dicembre 2004 e di fr. 2681.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;
accertato
che contro tale decreto è insorto AP 1 con appello del 3 maggio 2004 per
ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 2311.85 mensili dal
luglio 2003 a giugno 2004, di fr. 2490.40 mensili dal luglio al dicembre 2004 e
di fr. 2151.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;
rammentato
che AO 1 ha comunicato il 9 giugno 2004 di rinunciare a osservazioni;
preso
atto che il 16 novembre 2005 l'appellante ha comunicato a questa Camera di
avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune con accordo
completo e di instare per lo stralcio dell'appello senza riscossione di oneri
processuali;
considerato
che tale dichiarazione può essere interpretata solo come ritiro dell'appello;
appurato
Considerandi
che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta
l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag.
375.
seg.);
stabilito
che una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, ma che la tassa
di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà
dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un
giudizio finale (art. 21 LTG);
ritenuto
che in ogni modo non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non
chiedendone, mentre la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni
all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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