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Decisione

11.2004.58

Contributo di mantenimento per i figli nel caso in cui il debitore si sposi

22 dicembre 2005Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro

possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Rimane pertanto da esaminare la

situazione in cui versa la madre di AO 1.

a) L'appellante

non muove contestazioni al reddito netto accertato dal Segretario assessore nel

1999 (fr. 3048.– mensili arrotondati). Non essendo contestato nemmeno quello

del 2000, conviene fondarsi su una media di fr. 3575.– netti mensili

(arrotondati). Dall'istruttoria di appello si evince che il reddito netto è poi

aumentato a fr. 3884.– mensili dal 1° gennaio 2001, a fr. 4415.– mensili dal 1°

gennaio 2002 (doc. A.1), a fr. 4248.– mensili dal 1° gennaio 2003 e a fr.

4313.– mensili dal 1° gennaio 2004 (doc. A.2).

b) Il

fabbisogno minimo calcolato dal Segretario assessore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e

spese accessorie fr. 765.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr.

128.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 31.50, assicurazione

dell'automobile fr. 146.–, imposte stimate fr. 350.–) va portato a fr. 2700.–

mensili fino al 31 dicembre 1999. In effetti il minimo esistenziale del diritto

esecutivo per una persona sola era a quel momento di fr. 1025.– (Rep. 1993 pag.

265 n. 1.1), mentre il costo dell'alloggio assommava a fr. 900.– (fr. 200.–

essendo già compresi nel fabbisogno in denaro di AO 1). Dal 1° gennaio 2000 il

costo dell'alloggio diminuisce a fr. 735.–, considerata la quota che rientra

nel fabbisogno in denaro di AO 1, motivo per cui anche

il fabbisogno minimo discende a fr. 2536.– mensili.

c) Dal

1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore affidatario

che vive con un figlio è lievitato a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, n.

I/2), onde un fabbisogno minimo di fr. 2761.– mensili, passato dal 1° gennaio

2002 a fr. 2867.– mensili, dovendosi computare il premio di fr. 106.– mensili

per l'assicurazione vita (che può ritenersi conclusa nell'interesse della famiglia,

poiché beneficiario è il figlio: doc. D.3 di appello). Dal 1° gennaio 2004

l'assicurazione RC dell'automobile è diminuita a fr. 138.– mensili (doc. E di appello)

e l'onere fiscale a fr. 168.– mensili (doc. F.1 e F.2 di appello), sicché il

fabbisogno minimo è diminuito anch'esso a fr. 2677.– mensili. Dal 1° gennaio

2005, infine, esso si è attestato di nuovo a fr. 2867.– mensili, il premio

della cassa malati essendo aumentato a fr. 318.50 mensili (doc. C.1 di

appello).

d) In

conclusione la disponibilità finanziaria di __________ am­montava a fr. 348.–

mensili nel 1999, a fr. 1039.– mensili nel 2000, a fr. 1123.– mensili nel 2001,

a fr. 1548.– mensili nel 2002, a fr. 1381.– mensili nel 2003, a fr. 1636.–

mensili nel 2004 e ammonta a fr. 1446.– mensili dal 1° gennaio 2005.

11. In

definitiva tenuto conto delle eccedenze personali del padre (sopra, consid. 8)

e della madre (sopra, consid. 10d), il contributo alimentare a carico del

convenuto, calcolato in base al riparto del fabbisogno in denaro del figlio

secondo il margine disponibile di ogni genitore, risulta il seguente:

Dal 20

marzo 1999 al 2 settembre 1999

disponibilità

del padre fr. 1922.–

disponibilità

della madre fr. 348.–

disponibilità

complessiva fr. 2270.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1060.–

contributo

a carico del padre

(1060 x 1922

: 2270) fr. 900.– mensili

(arrotondati)

Dal

3 settembre 1999 al 31 dicembre 1999

disponibilità

del padre fr. 2065.–

disponibilità

della madre fr. 348.–

disponibilità

complessiva fr. 2413.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1060.–

contributo

a carico del padre

(1060 x 2065

: 2270) fr. 965.– mensili

(arrotondati)

Dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2000

disponibilità

del padre fr. 2250.–

disponibilità

della madre fr. 1039.–

disponibilità

complessiva fr. 3289.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1580.–

contributo

a carico del padre

(1580 x 2250

: 3289) fr. 1080.– mensili (arrotondati)

Dal 1°

gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

disponibilità

del padre fr. 2180.–

disponibilità

della madre fr. 1123.–

disponibilità

complessiva fr. 3303.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1580.–

contributo

a carico del padre

(1580 x 2180

: 3303) fr. 1040.– mensili (arrotondati)

Dal 1°

gennaio 2002 al 31 dicembre 2002

disponibilità

del padre fr. 2153.–

disponibilità

della madre fr. 1548.–

disponibilità

complessiva fr. 3701.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1580.–

contributo

a carico del padre

(1580 x 2153

: 3701) fr. 920.– mensili

(arrotondati)

Dal 1°

gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

disponibilità

del padre fr. 1527.–

disponibilità

della madre fr. 1381.–

disponibilità

complessiva fr. 2908.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1610.–

contributo

Considerandi

a carico del padre

(1610 x 1527:

2908) fr. 845.– mensili (arrotondati)

Dal 1°

gennaio 2004 al 19 marzo 2005

disponibilità

del padre fr. 1066.–

disponibilità

della madre fr. 1636.–

disponibilità

complessiva fr. 2702.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1610.–

contributo

a carico del padre

(1610 x 1066

: 2702) fr. 635.– mensili

(arrotondati)

Dal 20

marzo 2005 al 7 febbraio 2008

disponibilità

del padre fr. 1000.–

disponibilità

della madre fr. 1446.–

disponibilità

complessiva fr. 2446.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1860.–

contributo

a carico del padre

(1860 x 1000

: 2446) fr. 760.– mensili

(arrotondati)

Dall'8

febbraio 2008 al 27 dicembre 2008

disponibilità

del padre fr. 675.–

disponibilità

della madre fr. 1446.–

disponibilità

complessiva fr. 2121.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1860.–

contributo

a carico del padre

(1860 x 675 :

2121) fr. 590.– mensili

(arrotondati)

Poiché

l'appellante offre fr. 660.– mensili, non vi sono ragioni per scostarsi da tale

offerta.

Dal 28

dicembre 2008 al 19 marzo 2011

disponibilità

del padre fr. 994.–

disponibilità

della madre fr. 1446.–

disponibilità

complessiva fr. 2440.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1860.–

contributo

a carico del padre

(1860 x 994:

2440) fr. 760.– mensili

(arrotondati)

Dal 20

marzo 2011 al 27 dicembre 2014

disponibilità

del padre fr. 994.–

disponibilità

della madre fr. 1446.–

disponibilità

complessiva fr. 2440.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 2060.–

contributo

a carico del padre

(2060 x 994 :

2440) fr. 840.– mensili

(arrotondati)

Dal 28

dicembre 2014 in poi

disponibilità

del padre fr. 894.–

disponibilità

della madre fr. 1446.–

disponibilità

complessiva fr. 2340.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 2060.–

contributo

a carico del padre

(2060 x 894 :

2340) fr. 785.– mensili (arrotondati).

Ciò posto, l'appello merita accoglimento entro tali limiti.

12.

Il

Segretario assessore ha obbligato il convenuto a rifondere all'attore un

ulteriore importo di fr. 4200.–, rilevando che la somma di fr. 4200.– da lui

versata nel gennaio del 1999 non poteva essere intesa come contributo

alimentare (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). L'appellante ribadisce

che tutti i pagamenti da lui eseguiti, compresi quelli che secondo il figlio

costituivano una partecipazione alle spese di parto e alle prime necessità del

neonato, devono essere considerati alla stregua di acconti sul contributo

alimentare.

a) Dagli

atti risulta che prima della nascita di AO 1 i genitori avevano avviato discussioni

sul mantenimento del figlio. Con lettera del 4 febbraio 1999 il convenuto si

era detto disposto a versare alla madre del nascituro fr. 500.– mensili a titolo

di contributo alimentare e a lasciare “a sua disposizione la somma di fr. 4200.–

per le necessità del parto e i primi bisogni supplementari del figlio” (doc.

H). In uno scritto del

12.

febbraio 1999 __________ confermava l'intesa sull'importo di fr. 500.– e ringraziava

per la somma ricevuta (doc. I). Sentito formalmente, il convenuto ha prima

dichiarato che “con riferimento all'indicazione dei fr. 4200.–, penso che questa

somma era non tanto per le spese di parto (in quanto coperte della cassa

malati, suppongo) bensì per le prime esigenze del figlio come per esempio il

letto o altre cose del genere” (interrogatorio formale del 21 marzo 2001,

risposta n. 1b), aggiungendo di considerare “questi fr. 4200.– quale anticipo

sugli alimenti mensili versati per mio figlio” (risposta n. 2b).

b) La

madre di un bambino può convenire il padre davanti al giudice competente per

l'azione di paternità, chiedendo la rifusione delle spese di parto, delle spese

di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane

dopo la nascita, come pure delle “altre spese necessarie a causa della gravidanza

o del parto, incluso il primo corredo per il figlio” (art. 295 cpv. 1 CC). Le

“altre spese necessarie” cui si è appena alluso rientrano però nei costi di mantenimento,

sicché la madre può esigerne il rimborso solo ove non riceva già dalla nascita

un adeguato contributo alimentare (Tercier

in: ZBJV 1978 pag. 396 con riferimento a DTF 68 II 282; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 295 CC; Meier/ Stettler, Droit civil, VI/2, 2ª

edizione, pag. 309 n. 653; contra: Hegnauer,

Berner Kommentar, Berna 1997, n. 18 ad art. 295). In concreto la madre del

bambino ha ricevuto l'importo di fr. 4200.– nel gennaio del 1999 (osservazioni

del 12 giugno 2004, pag. 4 nel mezzo). E siccome l'attore ottiene contributi

alimentari sin dalla nascita, i fr. 4200.– versati dal convenuto devono poter

essere dedotti dall'arretrato. L'appello su questo punto si rivela provvisto di

buon diritto.

13.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante consegue una riduzione dei contributi alimentari sin dal 2002 e

ancor più dopo la nascita del figlio P__________. D'altro lato l'attore non si

opponeva alla modifica del contributo dopo quell'evento. Il riparto degli oneri

a metà e la compensazione delle ripetibili proposta dall'appellante appare

dunque equa. Il giudizio odierno non impone invece una modifica del dispositivo

sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che l'appellante stesso

chiede per altro di confermare.

La

richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore non può essere accolta. Intanto

la madre, il cui obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne è

prioritario rispetto all'assistenza gratuita dello Stato (DTF 119 Ia 134), ha

mezzi finanziari sufficienti a far fronte agli oneri d'appello (sopra, consid.

10d). Inoltre questa Camera ha recentemente avuto modo di ricordare che,

dandosi un'azione di mantenimento, non occorre designare al minorenne attore un

patrocinatore d'ufficio se il curatore di lui è già avvocato. Se in tal caso il

minorenne non ha mezzi finanziari sufficienti per retribuire il curatore, la

spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità

tutoria (I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005, consid. 3c con

numerosi rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata

è riformata come segue:

1. AP

1 è tenuto a versare a __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari per il figlio AO 1:

fr.

900.– dal 20 marzo 1999 al 2 settembre 1999,

fr.

965.– dal 3 settembre 1999 al 31 dicembre 1999,

fr.

1080.– dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000,

fr.

1040.– dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001,

fr.

920.– dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,

fr.

845.– dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,

fr.

635.– dal 1° gennaio 2004 al 19 marzo 2005,

fr.

760.– dal 20 marzo 2005 al 7 febbraio 2008,

fr.

660.– dall'8 febbraio 2008 al 27 dicembre 2008,

fr.

760.– dal 28 dicembre 2008 al 19 marzo 2011,

fr.

840.– dal 20 marzo 2011 al 27 dicembre 2014 e

fr.

785.– dal 27 dicembre 2014 alla maggiore età.

I

due lemmi del dispositivo n. 1 rimangono invariati.

2. La

somma di fr. 4200.– versata da AP 1 a __________ nel gennaio del 1999 è compresa

nei contributi alimentari.

3. Il

dispositivo n. 3 è annullato.

Per il

resto la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 550.–

già

anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.

IV. Intimazione

a:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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