11.2004.58
Contributo di mantenimento per i figli nel caso in cui il debitore si sposi
22 dicembre 2005Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.58
Data decisione, Autorità:
22.12.2005, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento per i figli nel caso in cui il debitore si sposi
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
art. 285 CC
art. 295 CC
Incarto n.
11.2004.58
Lugano
22 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.605 (azione
di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 25 agosto 1999 da
AO 1 (1999),
(rappresentato dal PA 2)
contro
AP 1
(ora patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 maggio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14
aprile 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1
con le osservazioni;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 1999 __________ (1969) ha dato alla luce un figlio, AO
1, cui il 12 aprile 1999 la Delegazione tutoria di Lugano ha designato un
curatore nella persona dell'avv. PA 2, con l'incarico – tra l'altro – di
accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308
cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Un'analisi del DNA commissionata al __________ di __________
ha dato il 9 luglio 1999 la paternità di AP 1 (1964) probabile al 99.99%. Costui
ha rifiutato nondimeno di riconoscere il figlio.
B. Il
25 agosto 1999 AO 1, rappresentato dal curatore, si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, perché – conferitogli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità di AP 1, con obbligo
per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.–
mensili fino al 28 febbraio 2005, di fr. 700.– mensili fino al 28 febbraio 2015
e di fr. 750.– mensili fino al 20° anno di età, oltre a un contributo arretrato
di fr. 3250.–, a interessi moratori del 5% e a una partecipazione a eventuali
spese straordinarie. In via cautelare egli ha postulato un contributo
alimentare di fr. 650.– mensili. Il 3 settembre 1999 AP 1 si è sposato con __________
(1969), madre di E__________ (8 febbraio 1990), nata da una sua precedente
relazione. Con decreto cautelare emanato il 18 gennaio 2000 in luogo e vece del
Pretore il Segretario assessore ha condannato AP 1 a versare per AO 1 un
contributo provvisionale di fr. 600.– mensili.
C. Nella
sua risposta del 18 febbraio 2000 AP 1 ha addotto di avere riconosciuto AO 1 il
15 ottobre 1999 davanti all'ufficiale dello stato civile di __________, ha
offerto per lui un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili e ha
postulato la suddivisione a metà delle spese straordinarie per il figlio. Con
replica del 3 marzo 2000 AO 1 ha chiesto lo stralcio dai ruoli dell'azione di
paternità, riducendo le pretese di mantenimento a fr. 600.– mensili fino al 6°
anno di età, a fr. 660.– fino al 16° anno di età, a fr. 720.– fino al 20° anno
di età (oltre interessi) e a fr. 3000.– quella per gli arretrati. Con duplica
del 21 giugno 2000 AP 1 ha confermato le sue domande. Esperita l'istruttoria,
al dibattimento finale del 21 maggio 2001 le parti hanno sostanzialmente
ribadito le loro richieste. Il 27 dicembre 2002 AP 1 e __________ hanno avuto
un figlio, P__________.
D. Statuendo
il 14 aprile 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
condannato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1270.– mensili
(assegno familiare compreso) dal 1° agosto al 31 dicembre 1999, di fr. 1000.–
mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, di fr. 986.– mensili dal 1° aprile
2000 fino al 7° anno di età del figlio, di fr. 1081.– mensili dal 7° al 12°
anno di età, di fr. 1260.– mensili fino alla maggiore età del ragazzo e di fr.
5435.– a titolo di arretrati. Inoltre egli ha posto le eventuali spese
straordinarie a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state addebitate alle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stato ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 maggio 2004 per
ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare sia
ridotto a fr. 600.– mensili dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2005, a fr. 660.–
fino al 28 febbraio 2015 e a fr. 720.– fino alla maggiore età. Nelle sue
osservazioni del 12 giugno 2004 AO 1 postula il rigetto dell'appello per quanto
riguarda i contributi fino al 27 dicembre 2002, non opponendosi al loro
adeguamento dopo tale data, e insta per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
F. Con
ordinanza del 4 agosto 2005 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le
parti a precisare la loro situazione economica e ha ordinato l'assunzione di
prove volte ad aggiornare i dati sui redditi e i fabbisogni. Sulla
documentazione prodotta le parti hanno avuto modo di esprimersi con memoriali
del 21 e 28 ottobre 2005.
in diritto: 1. Secondo
l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo di mantenimento dev'essere commisurato, tra
l'altro, ai bisogni del minorenne, come pure alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori. Il suo ammontare dipende concretamente dalla capacità
finanziaria dei genitori medesimi: per sostanza, reddito del lavoro effettivo
e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona
volontà (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar,
edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo
va garantito almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco
rimane a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con
richiami di giurisprudenza; Wullschleger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea
2005, n. 40 ad art. 285 CC).
2. Il
Segretario assessore ha calcolato il reddito del convenuto, macellaio alle dipendenze
della __________, in fr. 4350.40 mensili nel 1999 e in fr. 4523.50 nel 2000, a
fronte di un fabbisogno minimo mensile di fr. 2503.– nel 1999 e di fr. 2869.– (recte:
2769.–) nel 2000. Quanto alla madre del bambino, impiegata per la __________ di
__________, egli ha accertato un guadagno di fr. 3047.80 netti mensili nel
1999, di fr. 3540.40 mensili durante i primi tre mesi del 2000 e di fr. 3586.85
mensili in seguito, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2640.50 mensili.
Il fabbisogno in denaro di AO 1 è stato stimato dal Segretario assessore in fr.
1550.– mensili fino al 6° anno di età, in fr. 1700.– mensili fino al 12° e in fr.
1980.– mensili fino alla maggiore età. Ciò posto, fondandosi sulle
disponibilità mensili di cui fruiscono i genitori, il Segretario assessore ha
imposto al convenuto un contributo mensile indicizzato per il figlio di fr.
1270.– dal 1° agosto al 31 dicembre 1999, di fr. 1000.– fino al 31 marzo 2000,
di fr. 986.– fino al 7° anno di età, di fr. 1081.– fino al 12° anno di età e di
fr. 1260.– fino alla maggiore età.
3. L'appellante
si duole anzitutto che il Segretario assessore abbia statuito con ritardo, tre
anni dopo il dibattimento finale. Soggiunge che la documentazione alla base del
decreto provvisionale del 18 gennaio 2000 corrisponde a quella della sentenza
impugnata, ragion per cui tale decreto aveva ormai assunto per le parti
“funzione di decisione quasi finale”. Secondo l'appellante, poi, il Segretario
assessore, vista la mancanza di contestazioni, doveva limitarsi ad applicare
“le tabelle”, tanto più che l'attore aveva ridotto le sue pretese. Ora, si può
convenire con l'appellante che il Segretario assessore ha indugiato nel
giudicare, ma ciò poco giova, questa Camera non avendo alcuna competenza per
sanzionare casi di protratta giustizia. Quanto al fatto che la sentenza finale
dovesse ricalcare il decreto cautelare, l'affermazione non è seria. Intanto
perché la causa di merito ha comportato un'istruttoria, sicché il Segretario
assessore non poteva trascurarne le risultanze. Inoltre perché i provvedimenti
cautelari sono emanati in esito a un giudizio meramente sommario, di semplice
verosimiglianza (Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 281). I contributi così
stabiliti non possono vincolare pertanto il giudice di merito (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e nota 891 ad art. 376 CPC). Che in
concreto l'assetto provvisionale soddisfacesse l'attore non importa. In materia
di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice non è vincolato
dalle domande delle parti né alle loro argomentazioni e interviene d'ufficio a
tutela degli interessi del minorenne (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).
4. Sostiene
l'appellante che la sua situazione finanziaria si è modificata in seguito alla
nascita di P__________, avvenuta il 27 dicembre 2002. Egli dimentica
però che il Segretario assessore era all'oscuro dell'evento.
Al Segretario assessore si può rimproverare invece di avere disconosciuto che
il convenuto era sposato fin dal 3 settembre 1999, ciò che avrebbe potuto
accertare senza difficoltà. Ora, se un debitore si risposa il nuovo
coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei
suoi obblighi verso il figlio avuto prima del matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278
cpv. 2 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3e/aa con riferimenti), al punto da poter
essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività
lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami). Ai fini del presente
giudizio non si può quindi prescindere dal considerare i redditi e il
fabbisogno della moglie. Per valutare la disponibilità del
convenuto verso AO 1 occorre accertare, in altri termini, la situazione
dell'intero nucleo familiare (I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre
2005, consid. 6b).
5. L'appellante
non contesta gli accertamenti del Segretario assessore circa i suoi redditi del
1999 e del 2000 (fr. 4351.–, rispettivamente in fr. 4524.– mensili netti).
Dall'istruttoria di appello risulta inoltre che le entrate mensili nette
dell'interessato assommano a fr. 4700.– dal 1° gennaio 2001 (doc. 1.1), a fr.
4726.– dal 1° gennaio 2002 (doc. 1.2) e a fr. 4887.– dal 1° gennaio 2003 in
poi (doc. 1.3 e 1.4).
__________,
titolare dall'agosto 1999 di una patente di gerente d'esercizio pubblico,
lavora presso il bar “__________a __________, gestito dalla __________. Tra
settembre e dicembre del 1999 essa ha guadagnato fr. 3000.– mensili netti (doc.
11.6 di appello). In seguito il suo guadagno mensile netto, senza considerare
l'assegno familiare di fr. 183.– per E__________, è passato a fr. 3273.– dal 1°
gennaio 2000 (doc. 11.5 di appello), a fr. 3134.– dal 1° gennaio 2001 (doc.
11.4 di appello), a fr. 3167.– dal 1° gennaio 2002 (doc. 11.3 di appello), a fr.
3444.– dal 1° gennaio 2003 (doc. 11.2 di appello) e a fr. 3506.– dal 1° gennaio
2004 (doc. 11.1 di appello).
6.
a) In merito al proprio fabbisogno minimo prima del matrimonio
l'appellante non contesta quello stabilito dal Segretario assessore fino al 30
agosto 1999 (fr. 2503.– mensili). A quel momento però il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per una persona sola non era di fr. 1100.–, bensì di fr.
1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265 n. 1.1). Tale fabbisogno va pertanto ridotto
a fr. 2429.– mensili (arrotondati).
b) Dopo
il matrimonio (3 settembre 1999) – come detto – fa stato la situazione del nuovo
nucleo familiare. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo è in tali casi quello di coppia (I CCA,
sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b), cioè fr. 1370.–
mensili (Rep. 1993 pag. 265 n. 1.2). In concreto poi i coniugi pagavano mensilmente
fr. 725.– per la locazione (doc. 1: fr. 1083.50, dedotta la quota di un terzo
che rientrava nel fabbisogno in denaro di E__________: Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 lett. C pag. 13 in
alto), fr. 165.– per i posteggi (doc. 1), fr. 305.35 per i premi della cassa
malati (doc. 2 e 24, pag. 5, 3° foglio), fr. 50.– per l'assicurazione RC
privata e dell'economia domestica (doc. 3), 105.25 per l'assicurazione RC
dell'automobile (doc. 4) e fr. 500.– per imposte (stima del Segretario
assessore non contestata), onde un totale di fr. 3220.– mensili (arrotondati).
c) Dal
2000 il fabbisogno minimo della coppia si è attestato a fr. 3296.– mensili: fr.
1370.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 796.– per la
locazione (doc. 24, pag. 9: fr. 1193.50, dedotta la quota di un terzo
riguardante E__________), fr. 90.– per il posteggio (doc. 24, pag. 9), fr.
310.75 per i premi della cassa malati (doc. 24, pag. 15), fr. 200.– per spese
dentarie (doc. 24, pag. 1: già ammesse per quell'anno dal primo giudice), fr.
35.20 per l'assicurazione RC e dell'economia domestica (doc. 24, pag. 11 e
12), fr. 94.– per l'assicurazione RC dell'automobile auto (doc. 24, pag. 13) e fr.
400.– per le imposte (stimati).
d) Nel
2001 il fabbisogno minimo della coppia è aumentato a fr. 3474.– mensili: fr.
1550.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, n.
I/3), fr. 994.– per la locazione (doc. 26: fr. 1491.– dedotta la quota di un
terzo riguardante E__________), fr. 90.– per il posteggio doc. 24, pag. 9), fr.
310.75 per i premi della cassa malati (doc. 24, pag. 15), fr. 35.20 per
l'assicurazione RC e dell'economia domestica (doc. 24, pag. 11 e 12), fr. 94.–
l'assicurazione RC dell'automobile (doc. 24, pag. 13) e fr. 400.– per le
imposte. Dal fascicolo processuale, per contro, non risulta più alcuna spesa
per cure dentarie.
e) Nel
2002 il fabbisogno minimo della coppia è lievitato a fr. 3586.– mensili, poiché
la spesa per l'alloggio è passata a fr. 1106.– mensili (fr. 1585.–: doc. 2.1 e
2.7 di appello, più il conguaglio di fr. 74.–: doc. 2.8 di appello).
f) Nel
2003 il fabbisogno minimo si è fissato in fr. 3461.– mensili, giacché dopo la nascita di P__________ vanno dedotte dal costo dell'alloggio (fr.
1820.– mensili: doc. 2.6 di appello) le quote che rientrano nel fabbisogno in
denaro dei due figli minorenni (un terzo nel caso di E__________ e un
quarto nel caso di P__________: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), sicché la spesa a
carico dei coniugi si riduce a fr. 759.– mensili. Inoltre occorre aggiunge il
canone del leasing per lo scooter Peugeot “Speedfight 100” (fr. 180.75
mensili: doc. 22.2 di appello) e il relativo premio di assicurazione (fr. 41.25
mensili: doc. 5.1 di appello).
g) Nel
2004 il fabbisogno minimo della coppia è ammontato a fr. 4431.– mensili, dato
che il costo per l'alloggio è aumentato a fr. 782.– (doc. 2.3 di appello: fr.
1876.–), il premio della cassa malati per la moglie a fr. 296.50 (doc. 3.3 di appello),
mentre quello per l'assicurazione RC e dell'economia domestica è diminuito a fr.
34.30 (doc. 4 di appello). Nel fabbisogno minimo vanno poi inseriti fr. 172.–
mensili per cure mediche (doc. 25.2, 25.3, 25.4 e 25.5, dedotto il rimborso
dalla cassa malati dichiarato dall'appellante), oltre al canone leasing per la Toyota
“Corolla Verso 1.8 L.Sol” di fr. 538.– mensili (doc. 22.1 di appello). Infine
il costo per l'assicurazione RC dell'automobile è passato a fr. 101.95 mensili
(doc. 5.2 di appello) e l'onere fiscale a fr. 483.– mensili (doc. 6 di
appello).
h) Nel
2005, da ultimo, il fabbisogno minimo della coppia risulta di fr. 4353.– mensili,
dovendosi stralciare la rata per il canone leasing dello scooter, ormai concluso.
Va poi aggiornato in fr. 240.20 mensili il premio della cassa malati per il
marito (doc. 3.5 di appello) e in fr. 319.90 quello per la moglie (doc. 3.2 di
appello). Rimane invariata la spesa mensile per cure mediche, nella quale va
compreso l'importo destinato alle cure odontoiatriche (doc. 24.1 di appello,
senza le tre fatturazioni per “consultazione mancata”, e doc. 25.1 di appello).
i) L'8
febbraio 2008 E__________ compirà 18 anni, ragion per cui dal costo dell'alloggio
coniugale, di fr. 1876.– mensili, andrà dedotta la sola quota di P__________
(che diventa di un terzo). Ne segue una spesa di fr. 1250.–, onde un fabbisogno
minimo di fr. 4821.– mensili.
l) Nel
fabbisogno della coppia non rientrano invece la rata mensile per il rimborso di
un credito privato contratto presso la __________ (doc. 23 di appello), né i
debiti per la carta di credito __________ (doc. 21.1 e 21.2 di appello), né il
pagamento rateale delle parcelle degli avvocati (doc. 27.1 e 27.2 di appello).
Come ha rammentato il primo giudice, in effetti, il sostentamento della
famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in
alto).
m) Nell'economia
domestica della coppia vive invero anche E__________. Nel bilancio familiare
tuttavia rientra solo il fabbisogno in denaro di figli comuni. Alla figlia
della moglie l'appellante è tenuto a fornire assistenza solo in via sussidiaria,
nella misura in cui, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e a quello in
denaro dei suoi figli, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale
federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2 con rinvio a DTF 66 I 170; Hegnauer, op. cit., n. 21, 22, 47 e 52
ad art. 278 CC). Alle necessità di E__________ deve provvedere quindi la madre
con la propria quota d'eccedenza, oltre che con l'assegno familiare di fr.
183.– mensili e con il contributo alimentare versato dal padre, di fr. 600.–
mensili (doc. 13.1 e 13.2 di appello).
7. Il fabbisogno in
denaro di P__________ va calcolato, per prassi invalsa di questa Camera (Rep.
1994 pag. 298 consid. 5), in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nella relativa
tabella sono possibili, ma dal 2000 in poi devono giustificarsi alla luce di
circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto e
alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in
denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano
economicamente in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare
in che misura esso rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo), poiché ogni
genitore ha – come si è visto (consid. 1) – il diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo.
a) Nel
caso di un figlio che vive con un fratello o una sorella (in concreto E__________)
la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2003 in: Wullschleger, op. cit., n. 7 ad art.
285 CC) prevedeva un fabbisogno in denaro di fr. 1630.– fino al 6° anno di
età. La posta per cura e educazione (fr. 555.–), da considerare perché la madre
lavora e non può fornirla in natura, va però sostituita con il
costo effettivo. In concreto la cura e l'educazione di P__________ erano
assunte dalla nonna materna, rimunerata fr. 600.– mensili (dichiarazione doc.
26.1 di appello). Il documento non manca invero di lasciare perplessi, ove si
pensi che tale importo sarebbe versato dal marzo 2002, mentre P__________ è
nato solo il 27 dicembre 2002. La nonna materna ha tuttavia confermato di
accudire il nipote anche negli anni successivi (doc. 26.3 di appello) e tali
documenti non sono censurati come inveritieri. Il costo dell'alloggio,
poi, va adattato al caso specifico: non è pertanto di
fr.
315.– mensili (come stimano le raccomandazioni), bensì di fr. 455.– (un quarto
della pigione effettiva pagata dai genitori: sopra consid. 6f). Il fabbisogno
in denaro di P__________ ammonta di conseguenza a fr. 1815.– mensili. Dal 1°
gennaio 2004 in poi esso aumenta a fr. 1829.– mensili, la quota di locazione lievitando
a fr. 469.– (sopra, consid. 6g).
b) Nel
2005 è entrata in vigore la versione aggiornata della tabella relativa alle note raccomandazioni (in:
‹www.ajb.zh.ch›), la quale stima il fabbisogno in denaro di un figlio
che vive insieme con una sorella in fr. 1660.– mensili, inclusi fr. 565.– per
cure e educazione. A ciò va aggiunta la retta dell'asilo nido “__________”
a __________ (fr. 320.– mensili: doc. 26.2 di appello),
frequentato da P__________ (Wullschleger,
op. cit., n. 15 ad art. 285 CC) e il corrispettivo
versato alla nonna materna (fr. 500.–: doc. 26.3 di appello). La spesa effettiva
per cura e educazione ammonta così a fr. 820.– mensili. Adattando infine il costo
dell'alloggio (fr. 469.– invece di fr. 320.–), il fabbisogno in denaro risulta
di fr. 2039.– mensili.
c) L'8
febbraio 2008 E__________ diventerà maggiorenne, sicché il fabbisogno di P__________
va calcolato come quello di un figlio unico. Le raccomandazioni prevedono per
la prima fascia d'età un fabbisogno in denaro di fr. 1950.–, di cui fr. 355.–
per l'alloggio e fr. 695.– per cura e educazione. Da quest'ultimo importo non è
il caso di scostarsi, non potendosi prevedere quali saranno le spese effettive
a quel momento. Adattato alle spese effettive di locazione (fr. 626.–), il fabbisogno
in denaro ammonta a fr. 2221.– mensili. Per le successive fasce d'età il
fabbisogno in denaro risulta di fr. 2121.– mensili (dal 28 dicembre 2008) e di fr.
2321.– mensili dal 28 dicembre 2014 in poi.
8. Da quanto precede
risulta, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite:
Dal 20
marzo 1999 al 2 settembre 1999
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4351.–
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6a) fr. 2429.–
eccedenza fr.
1922.– mensili
Dal 3
settembre 1999 al 31 dicembre 1999
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4351.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3000.–
fr.
7351.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6b) fr. 3220.–
eccedenza fr.
4131.– mensili
metà
eccedenza fr.
2065.– mensili
Dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4524.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3273.–
fr.
7797.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6c) fr. 3296.–
eccedenza fr.
4501.– mensili
metà
eccedenza fr.
2250.– mensili
Dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4700.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3134.–
fr.
7834.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6d) fr. 3474.–
eccedenza fr.
4360.– mensili
metà
eccedenza fr. 2180.–
mensili
Dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2002
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4726.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3167.–
fr.
7893.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6e) fr. 3586.–
eccedenza fr.
4307.– mensili
metà
eccedenza fr.
2153.– mensili
Dal 1°
gennaio 2003 al 31 dicembre 2003
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3444.–
fr.
8331.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6f) fr. 3461.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7a) fr. 1815.–
fr.
5276.– mensili
eccedenza fr.
3055.– mensili
metà
eccedenza fr.
1527.– mensili
Dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3506.–
fr.
8393.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6g) fr. 4431.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7a) fr. 1829.–
fr.
6260.– mensili
eccedenza fr.
2133.– mensili
metà
eccedenza fr.
1066.– mensili
Dal 1°
gennaio 2005 al 7 febbraio 2008
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3506.–
fr.
8393.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6h) fr. 4353.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7b) fr. 2039.–
fr.
6392.– mensili
eccedenza fr.
2001.– mensili
metà
eccedenza fr.
1000.– mensili
Dall'8
febbraio 2008 al 27 dicembre 2008
reddito del
marito (consid. 5a) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5b) fr. 3506.–
fr.
8393.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6i) fr. 4821.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7c) fr. 2221.–
fr.
7042.– mensili
eccedenza fr.
1351.– mensili
metà
eccedenza fr.
675.– mensili
Dal 28
dicembre 2008 al 27 dicembre 2014
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3506.–
fr.
8393.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6i) fr. 4283.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7c) fr. 2121.–
fr.
6404.– mensili
eccedenza fr.
1989.– mensili
metà
eccedenza fr.
994.– mensili
Dal 28
dicembre 2014 alla maggiore età del figlio
reddito del
marito (consid. 5) fr. 4887.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3506.–
fr.
8393.– mensili
fabbisogno
minimo dei coniugi (consid. 6i) fr. 4283.–
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7c) fr. 2321.–
fr.
6604.– mensili
eccedenza fr.
1789.– mensili
metà
eccedenza fr.
894.– mensili.
9. Il fabbisogno in denaro di AO 1 è stato calcolato dal Segretario
assessore applicando le citate raccomandazioni nell'edizione 2000 (sentenza impugnata,
pag. 5 in basso). Tale opzione di comodo non può essere condivisa: da un lato
non v'è motivo di far capo anticipatamente all'edizione del 2000 per stimare il
fabbisogno in denaro del minorenne fino al 31 dicembre 1999, dall'altro non v'è
ragione di applicare la tabella del 2000 dopo il 2003, quando è stato
pubblicato l'aggiornamento.
a) Per
quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 1999 l'edizione 1996 delle
raccomandazioni (RDT 51/1996 pag. 33) prevedeva, per un figlio unico fino al 6°
anno di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1200.– mensili, inclusi fr. 500.–
per cura e educazione. A quel tempo le raccomandazioni erano ancora commisurate
al costo della vita nell'area urbana del Canton Zurigo, sicché questa Camera
riduceva dal 5 al 10% i valori tabellari – dandosi il caso – per tener calcolo
del minor costo della vita nel Ticino (Breitschmid,
op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). La madre, che lavorava a tempo pieno, si avvaleva
dei servizi offerti dal Nido d'Infanzia di __________, pagando una retta
mensile a tempo pieno di fr. 360.– (doc. GG), che andava a sostituire l'importo
medio tabellare (Rep. 1996 pag. 117 consid. 7). A quel tempo, per contro, non
si sostituiva il costo dell'alloggio stimato con quello effettivo (I CCA, sentenza
inc. 11.1999.32 del 21 dicembre 2001, consid. 5). Il fabbisogno in denaro
ammontava così, in definitiva, a fr. 1060.– mensili.
b) Le
raccomandazioni diramate nel gennaio del 2000 (tabella in: Rep. 1999 pag. 372)
erano già rapportate al costo delle economie domestiche su scala nazionale,
per di più in base valori statistici (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso; sull'argomento: I CCA, sentenza inc.
11.2005.75 del 19 giugno 2005, consid. 3 con numerosi rinvii), il che non
giustifica più tagli lineari per il minor costo della vita nel Ticino (sopra, consid.
7). Il fabbisogno in denaro di un figlio unico risultava di
fr.
1850.– mensili, compresi fr. 660.– per cura e educazione, da adattare come in
precedenza con il costo effettivo dell'asilo nido (fr. 360.– mensili). Inoltre
andava adattato il costo dell'alloggio (fr. 335.–) al caso specifico (fr.
365.–: un terzo di quanto paga la madre: doc. AA). Il
fabbisogno in denaro ammontava perciò a fr. 1580.– mensili.
c) L'edizione
2003 della tabella correlata alle raccomandazioni rivaluta il
fabbisogno medio in denaro a fr. 1910.– mensili, di cui fr. 680.– per cura e
educazione e fr. 345.– per alloggio. Tenuto conto degli adattamenti al caso
specifico, fino al 20 marzo 2005 (6° anno di età) il fabbisogno di AO 1 si
fissa in fr. 1610.– mensili. In seguito, vista l'edizione 2005 della tabella e
considerato che la posta per cura e educazione va riconosciuta interamente, il
fabbisogno in denaro ascende a fr. 1860.– mensili dal 7° al 12° anno e a fr.
2060.– mensili fino alla maggiore età.
10. Entrambi
Fatti
i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Rimane pertanto da esaminare la
situazione in cui versa la madre di AO 1.
a) L'appellante
non muove contestazioni al reddito netto accertato dal Segretario assessore nel
1999 (fr. 3048.– mensili arrotondati). Non essendo contestato nemmeno quello
del 2000, conviene fondarsi su una media di fr. 3575.– netti mensili
(arrotondati). Dall'istruttoria di appello si evince che il reddito netto è poi
aumentato a fr. 3884.– mensili dal 1° gennaio 2001, a fr. 4415.– mensili dal 1°
gennaio 2002 (doc. A.1), a fr. 4248.– mensili dal 1° gennaio 2003 e a fr.
4313.– mensili dal 1° gennaio 2004 (doc. A.2).
b) Il
fabbisogno minimo calcolato dal Segretario assessore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e
spese accessorie fr. 765.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr.
128.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 31.50, assicurazione
dell'automobile fr. 146.–, imposte stimate fr. 350.–) va portato a fr. 2700.–
mensili fino al 31 dicembre 1999. In effetti il minimo esistenziale del diritto
esecutivo per una persona sola era a quel momento di fr. 1025.– (Rep. 1993 pag.
265 n. 1.1), mentre il costo dell'alloggio assommava a fr. 900.– (fr. 200.–
essendo già compresi nel fabbisogno in denaro di AO 1). Dal 1° gennaio 2000 il
costo dell'alloggio diminuisce a fr. 735.–, considerata la quota che rientra
nel fabbisogno in denaro di AO 1, motivo per cui anche
il fabbisogno minimo discende a fr. 2536.– mensili.
c) Dal
1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore affidatario
che vive con un figlio è lievitato a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, n.
I/2), onde un fabbisogno minimo di fr. 2761.– mensili, passato dal 1° gennaio
2002 a fr. 2867.– mensili, dovendosi computare il premio di fr. 106.– mensili
per l'assicurazione vita (che può ritenersi conclusa nell'interesse della famiglia,
poiché beneficiario è il figlio: doc. D.3 di appello). Dal 1° gennaio 2004
l'assicurazione RC dell'automobile è diminuita a fr. 138.– mensili (doc. E di appello)
e l'onere fiscale a fr. 168.– mensili (doc. F.1 e F.2 di appello), sicché il
fabbisogno minimo è diminuito anch'esso a fr. 2677.– mensili. Dal 1° gennaio
2005, infine, esso si è attestato di nuovo a fr. 2867.– mensili, il premio
della cassa malati essendo aumentato a fr. 318.50 mensili (doc. C.1 di
appello).
d) In
conclusione la disponibilità finanziaria di __________ ammontava a fr. 348.–
mensili nel 1999, a fr. 1039.– mensili nel 2000, a fr. 1123.– mensili nel 2001,
a fr. 1548.– mensili nel 2002, a fr. 1381.– mensili nel 2003, a fr. 1636.–
mensili nel 2004 e ammonta a fr. 1446.– mensili dal 1° gennaio 2005.
11. In
definitiva tenuto conto delle eccedenze personali del padre (sopra, consid. 8)
e della madre (sopra, consid. 10d), il contributo alimentare a carico del
convenuto, calcolato in base al riparto del fabbisogno in denaro del figlio
secondo il margine disponibile di ogni genitore, risulta il seguente:
Dal 20
marzo 1999 al 2 settembre 1999
disponibilità
del padre fr. 1922.–
disponibilità
della madre fr. 348.–
disponibilità
complessiva fr. 2270.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1060.–
contributo
a carico del padre
(1060 x 1922
: 2270) fr. 900.– mensili
(arrotondati)
Dal
3 settembre 1999 al 31 dicembre 1999
disponibilità
del padre fr. 2065.–
disponibilità
della madre fr. 348.–
disponibilità
complessiva fr. 2413.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1060.–
contributo
a carico del padre
(1060 x 2065
: 2270) fr. 965.– mensili
(arrotondati)
Dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
disponibilità
del padre fr. 2250.–
disponibilità
della madre fr. 1039.–
disponibilità
complessiva fr. 3289.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1580.–
contributo
a carico del padre
(1580 x 2250
: 3289) fr. 1080.– mensili (arrotondati)
Dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
disponibilità
del padre fr. 2180.–
disponibilità
della madre fr. 1123.–
disponibilità
complessiva fr. 3303.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1580.–
contributo
a carico del padre
(1580 x 2180
: 3303) fr. 1040.– mensili (arrotondati)
Dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2002
disponibilità
del padre fr. 2153.–
disponibilità
della madre fr. 1548.–
disponibilità
complessiva fr. 3701.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1580.–
contributo
a carico del padre
(1580 x 2153
: 3701) fr. 920.– mensili
(arrotondati)
Dal 1°
gennaio 2003 al 31 dicembre 2003
disponibilità
del padre fr. 1527.–
disponibilità
della madre fr. 1381.–
disponibilità
complessiva fr. 2908.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1610.–
contributo
Considerandi
a carico del padre
(1610 x 1527:
2908) fr. 845.– mensili (arrotondati)
Dal 1°
gennaio 2004 al 19 marzo 2005
disponibilità
del padre fr. 1066.–
disponibilità
della madre fr. 1636.–
disponibilità
complessiva fr. 2702.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1610.–
contributo
a carico del padre
(1610 x 1066
: 2702) fr. 635.– mensili
(arrotondati)
Dal 20
marzo 2005 al 7 febbraio 2008
disponibilità
del padre fr. 1000.–
disponibilità
della madre fr. 1446.–
disponibilità
complessiva fr. 2446.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1860.–
contributo
a carico del padre
(1860 x 1000
: 2446) fr. 760.– mensili
(arrotondati)
Dall'8
febbraio 2008 al 27 dicembre 2008
disponibilità
del padre fr. 675.–
disponibilità
della madre fr. 1446.–
disponibilità
complessiva fr. 2121.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1860.–
contributo
a carico del padre
(1860 x 675 :
2121) fr. 590.– mensili
(arrotondati)
Poiché
l'appellante offre fr. 660.– mensili, non vi sono ragioni per scostarsi da tale
offerta.
Dal 28
dicembre 2008 al 19 marzo 2011
disponibilità
del padre fr. 994.–
disponibilità
della madre fr. 1446.–
disponibilità
complessiva fr. 2440.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1860.–
contributo
a carico del padre
(1860 x 994:
2440) fr. 760.– mensili
(arrotondati)
Dal 20
marzo 2011 al 27 dicembre 2014
disponibilità
del padre fr. 994.–
disponibilità
della madre fr. 1446.–
disponibilità
complessiva fr. 2440.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 2060.–
contributo
a carico del padre
(2060 x 994 :
2440) fr. 840.– mensili
(arrotondati)
Dal 28
dicembre 2014 in poi
disponibilità
del padre fr. 894.–
disponibilità
della madre fr. 1446.–
disponibilità
complessiva fr. 2340.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 2060.–
contributo
a carico del padre
(2060 x 894 :
2340) fr. 785.– mensili (arrotondati).
Ciò posto, l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
12.
Il
Segretario assessore ha obbligato il convenuto a rifondere all'attore un
ulteriore importo di fr. 4200.–, rilevando che la somma di fr. 4200.– da lui
versata nel gennaio del 1999 non poteva essere intesa come contributo
alimentare (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). L'appellante ribadisce
che tutti i pagamenti da lui eseguiti, compresi quelli che secondo il figlio
costituivano una partecipazione alle spese di parto e alle prime necessità del
neonato, devono essere considerati alla stregua di acconti sul contributo
alimentare.
a) Dagli
atti risulta che prima della nascita di AO 1 i genitori avevano avviato discussioni
sul mantenimento del figlio. Con lettera del 4 febbraio 1999 il convenuto si
era detto disposto a versare alla madre del nascituro fr. 500.– mensili a titolo
di contributo alimentare e a lasciare “a sua disposizione la somma di fr. 4200.–
per le necessità del parto e i primi bisogni supplementari del figlio” (doc.
H). In uno scritto del
12.
febbraio 1999 __________ confermava l'intesa sull'importo di fr. 500.– e ringraziava
per la somma ricevuta (doc. I). Sentito formalmente, il convenuto ha prima
dichiarato che “con riferimento all'indicazione dei fr. 4200.–, penso che questa
somma era non tanto per le spese di parto (in quanto coperte della cassa
malati, suppongo) bensì per le prime esigenze del figlio come per esempio il
letto o altre cose del genere” (interrogatorio formale del 21 marzo 2001,
risposta n. 1b), aggiungendo di considerare “questi fr. 4200.– quale anticipo
sugli alimenti mensili versati per mio figlio” (risposta n. 2b).
b) La
madre di un bambino può convenire il padre davanti al giudice competente per
l'azione di paternità, chiedendo la rifusione delle spese di parto, delle spese
di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane
dopo la nascita, come pure delle “altre spese necessarie a causa della gravidanza
o del parto, incluso il primo corredo per il figlio” (art. 295 cpv. 1 CC). Le
“altre spese necessarie” cui si è appena alluso rientrano però nei costi di mantenimento,
sicché la madre può esigerne il rimborso solo ove non riceva già dalla nascita
un adeguato contributo alimentare (Tercier
in: ZBJV 1978 pag. 396 con riferimento a DTF 68 II 282; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 295 CC; Meier/ Stettler, Droit civil, VI/2, 2ª
edizione, pag. 309 n. 653; contra: Hegnauer,
Berner Kommentar, Berna 1997, n. 18 ad art. 295). In concreto la madre del
bambino ha ricevuto l'importo di fr. 4200.– nel gennaio del 1999 (osservazioni
del 12 giugno 2004, pag. 4 nel mezzo). E siccome l'attore ottiene contributi
alimentari sin dalla nascita, i fr. 4200.– versati dal convenuto devono poter
essere dedotti dall'arretrato. L'appello su questo punto si rivela provvisto di
buon diritto.
13.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante consegue una riduzione dei contributi alimentari sin dal 2002 e
ancor più dopo la nascita del figlio P__________. D'altro lato l'attore non si
opponeva alla modifica del contributo dopo quell'evento. Il riparto degli oneri
a metà e la compensazione delle ripetibili proposta dall'appellante appare
dunque equa. Il giudizio odierno non impone invece una modifica del dispositivo
sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che l'appellante stesso
chiede per altro di confermare.
La
richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore non può essere accolta. Intanto
la madre, il cui obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne è
prioritario rispetto all'assistenza gratuita dello Stato (DTF 119 Ia 134), ha
mezzi finanziari sufficienti a far fronte agli oneri d'appello (sopra, consid.
10d). Inoltre questa Camera ha recentemente avuto modo di ricordare che,
dandosi un'azione di mantenimento, non occorre designare al minorenne attore un
patrocinatore d'ufficio se il curatore di lui è già avvocato. Se in tal caso il
minorenne non ha mezzi finanziari sufficienti per retribuire il curatore, la
spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità
tutoria (I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005, consid. 3c con
numerosi rinvii).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è riformata come segue:
1. AP
1 è tenuto a versare a __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari per il figlio AO 1:
fr.
900.– dal 20 marzo 1999 al 2 settembre 1999,
fr.
965.– dal 3 settembre 1999 al 31 dicembre 1999,
fr.
1080.– dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000,
fr.
1040.– dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001,
fr.
920.– dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
fr.
845.– dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,
fr.
635.– dal 1° gennaio 2004 al 19 marzo 2005,
fr.
760.– dal 20 marzo 2005 al 7 febbraio 2008,
fr.
660.– dall'8 febbraio 2008 al 27 dicembre 2008,
fr.
760.– dal 28 dicembre 2008 al 19 marzo 2011,
fr.
840.– dal 20 marzo 2011 al 27 dicembre 2014 e
fr.
785.– dal 27 dicembre 2014 alla maggiore età.
I
due lemmi del dispositivo n. 1 rimangono invariati.
2. La
somma di fr. 4200.– versata da AP 1 a __________ nel gennaio del 1999 è compresa
nei contributi alimentari.
3. Il
dispositivo n. 3 è annullato.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
IV. Intimazione
a:
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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