11.2004.62
condotta necessaria. Giurisdizione civile
29 agosto 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2004.62
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, ICCA
Titolo:
condotta necessaria. Giurisdizione civile
CONDOTTA NECESSARIA
DIRITTO DI CONDOTTA NECESSARIA
art. 691 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.62
Lugano
29 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.8 (condotta
necessaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 12 febbraio 2003 da
AO 1 , e
AO 2
(patrocinate dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'PA 1
);
giudicando
ora sul decreto del 3 maggio 2004 con cui il
Segretario assessore ha statuito in luogo e vece del Pretore sui presupposti processuali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 17 maggio 2004 presentato dall'AP 1 contro il decreto emesso il 3 maggio 2004, in luogo e vece
del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 e AO 2 sono proprietarie comuni della particella n. 3227 RFD di __________, posta
in località __________, sulla quale sorge una casa di vacanza. Il fondo confina
a ponente con la particella n. 3226 e a meridione con la sottostante particella
n. 3228, appartenenti all'AP 1, che costeggiano entrambe la strada pubblica sotto
la quale corre il collettore fognario comunale. Invitate dal Municipio di __________
a raccordare la loro proprietà alle canalizzazioni pubbliche, AO 1 e AO 2 si
sono rivolte all'AP 1 per essere autorizzate a posare una condotta che collegasse
il loro fondo al collettore fognario lungo il confine tra le particelle n. 3226
e 3228. L'AP 1 vi si è opposto.
B. Il
12 febbraio 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto l'AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
ottenere in favore della loro particella n. 3227 una servitù a carico della particella
n. 3228 che le autorizzasse a posare una condotta lungo il confine tra le
particelle n. 3226 e 3228, dietro versamento di fr. 1500.–. Nella sua risposta
del 3 aprile 2003 l'AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando
preliminarmente la giurisdizione civile. In via riconvenzionale egli ha chiesto
di diffidare le attrici e tutte le persone che dovessero recarsi sulla
particella n. 3227 a non attraversare il suo fondo n. 3226. Con replica e risposta
riconvenzionale del 5 maggio 2003 le attrici hanno contestato la mancanza del
presupposto processuale e hanno concluso per il rigetto della riconvenzione in
ordine, subordinatamente nel merito. In duplica, il 23 maggio 2003, il
convenuto ha ribadito l'eccezione.
C. L'udienza
preliminare del 10 settembre 2003, continuata il 22 ottobre successivo, è stata
limitata dal Segretario assessore all'esame del presupposto litigioso. Esperita
la relativa istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
producendo memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro domande. Statuendo
il 3 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato
la giurisdizione civile e ha respinto l'eccezione del convenuto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
700.–, sono state poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifondere alle attrici
fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto l'AP 1 è insorto con un appello del 17 maggio 2004 nel
quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel
senso di accogliere l'eccezione e di respingere l'azione avversaria in ordine. Il
18 maggio 2004 il Segretario assessore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 7 giugno
2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti
processuali, compresa la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC). Ravvisando il
presupposto, egli statuisce con “decreto” (art. 100
cpv. 1 CPC). Non ravvisandolo, statuisce con “sentenza”, dandosi
la necessità di dichiarare l'azione irricevibile (v. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 378). Ove il
giudice statuisca con decreto, come nel caso in esame (nonostante l'erronea
designazione del Segretario assessore), l'appello è trattato di regola “con la
prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). All'esigenza dell'effetto
sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal giudice che ha limitato
l'udienza preliminare all'esame dei presupposti processuali (art 181 cpv. 1
CPC). In tal caso, difatti, il processo continua per legge “limitatamente alle
sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con un
giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 305 nota 363 in fine). Ne segue che in concreto il
conferimento dell'effetto sospensivo da parte del Segretario assessore risulta
sovrabbondante. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
2.
L'appellante
sostiene che nel caso specifico fa difetto la giurisdizione civile poiché il
litigio investe un problema di espropriazione, disciplinato dalla giurisdizione
amministrativa. Il Segretario assessore ha accertato invece la giurisdizione civile,
rilevando che la zona, ove le attrici chiedono di posare la condotta, è già
urbanizzata, di modo che non occorre più far capo agli istituti del diritto
pubblico per ottenere l'allacciamento della loro proprietà al collettore
comunale. A suo avviso inoltre la condotta in questione, destinata a un solo alloggio,
non può essere oggetto di
espropriazione, difettando il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera.
L'appellante obietta, da parte sua, che in concreto sussiste un potenziale
titolo espropriativo in favore del Comune, poiché qualora il privato non
allacciasse le condotte al collettore l'ente pubblico eseguirebbe l'opera in
via sostitutiva, ciò che corrisponderebbe all'esercizio di un diritto d'esproprio.
3.
Secondo
l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo – tra
l'altro – i tubi di fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei
danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere compiuta senza
servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. Tuttavia, “queste prestazioni non possono essere
richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto
federale o cantonale concede l'espropriazione” (art. 691 cpv. 2 CC). In concreto i presupposti per ottenere una
condotta necessaria sono già stati enunciati dal Segretario assessore (consid.
2.
e 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che ciò presuppone, in
sostanza, uno stato di necessità per il proprietario del fondo (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 691 CC). Non
sussiste stato di necessità – come detto – ove la servitù possa essere chiesta
in via espropriativa, sulla base del diritto federale o cantonale (Brücker, Das nachbarrechtliche
Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 86 segg.; DTF 51 II 160 consid. 2 in
alto). Qualora i presupposti per un'espropriazione non fossero dati, o la richiesta
fosse respinta, torna applicabile in via sussidiaria l'art. 691 cpv. 1 CC (Brücker, op.
cit., pag. 87).
4.
In
concreto risulta che la proprietà delle attrici si trova in una zona in cui la
rete delle canalizzazioni comunali è già stata ultimata (deposizione __________
del 4 febbraio 2004: verbali, pag. 3). Quanto occorre eseguire è solo il
raccordo privato del fondo al collettore pubblico (doc. G), onere che incombe
al proprietario. L'appellante obietta che l'ente pubblico può procedere esso medesimo
alla posa della condotta in via espropriativa, ma in realtà tenta di equivocare
sui termini, poiché il Comune è abilitato a intervenire solo in via sostitutiva,
ove il proprietario non assolva l'obbligo (“esecuzione surrogatoria”). Collegare gli scarichi privati a un collettore di raccolta è
compito del proprietario, non dell'autorità (v. l'art. 11 cpv. 1 LPAc [RS
814.
], art. 44 e 49 della legge cantonale d'applicazione della legge
federale contro l'inquinamento delle acque [LALCIA: RL 9.1.1.2]; Scolari, Commentario alla LALPT, LE e
LAC, Bellinzona 1997, n. 588 ad art. 78–79 con riferimenti). Poco giova interrogarsi
dunque se nella fattispecie il Comune di __________ possa farsi conferire un diritto
d'esproprio verso il convenuto in virtù dell'ordinamento federale o cantonale. Decisivo
è sapere se in via espropriativa possano agire le attrici. Diverso sarebbe il
caso qualora il Comune fosse tenuto a raggiungere con le canalizzazioni
pubbliche il confine di ogni singolo fondo, sicché in concreto spetterebbe al
Comune stesso creare il raccordo necessario perché le attrici possano
allacciare il loro fondo alla rete pubblica senza far capo a terzi. Nemmeno
l'appellante sostiene tuttavia una tesi del genere, che per altro non trova
alcun conforto nella legge.
5.
Per
tornare al problema di sapere se le attrici possano ottenere un diritto di
condotta in via espropriativa, giovi ricordare che una persona fisica non è
preclusa di per sé dalla possibilità di conseguire un diritto d'esproprio (cfr.
Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4ª edizione, pag. 571). Nella fattispecie appare dubbio tuttavia che
le attrici possano vedersi conferire una facoltà del genere solo per posare una
tubazione attraverso il fondo del convenuto, l'opera non sembrando denotare un interesse
pubblico “preponderante” (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337
consid. 4.1 con riferimenti). Del resto, nemmeno l'appellante adombra
un'ipotesi simile. Quanto al fatto che per ottenere allacciamenti a condotte pubbliche
il proprietario debba far uso in primo luogo degli istituti previsti dal
diritto pianificatorio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002,
consid. 7, pubblicata in: RDAT II-2003 pag. 221), si rammenti che né il diritto
federale né quello cantonale concedono al privato la possibilità di eseguire
egli medesimo canalizzazioni pubbliche sino al confine del proprio fondo (Scolari, op. cit., n. 1077 ad art. 31
LE). E nemmeno esistono istituti del diritto pubblico che consentano a un
privato di posare un raccordo privato sul fondo del vicino. La legge cantonale
d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque prevede
solo l'obbligo, per i proprietari di impianti privati, di tollerare l'allacciamento
di altri proprietari (art. 60 LALCIA; Scolari,
op. cit., n. 1086 ad art. 31 LE), ciò che esula dal caso in rassegna.
6.
È
vero che – come si è accennato (consid. 4) – dandosi renitenza del proprietario
immobiliare, l'ente pubblico può eseguire esso medesimo il raccordo del fondo alla
rete pubblica e addebitare le spese al proprietario (art. 61 cpv. 5 e 94 cpv. 2
lett. c LALCIA; v. anche l'art. 10 cpv. 3 del regolamento comunale delle
canalizzazioni della Città di Locarno: doc. 4). Resta il fatto però che tale
eventualità entra in linea di conto solo nel caso in cui il proprietario si
dimostri inadempiente (cfr. anche RDAT II-2000 pag. 62 con richiami). In
concreto le attrici non hanno alcuna intenzione di sottrarsi ai loro doveri,
tant'è che hanno promosso causa contro l'appellante per ottemperare
all'ingiunzione del Comune.
Un'esecuzione
sostitutiva dell'ente pubblico non entra quindi in considerazione. Sapere poi se,
dandosi gli estremi di un'esecuzione sostitutiva, il Comune possa ottenere un
diritto d'esproprio nei confronti di un vicino è un problema che trascende i
limiti del sindacato odierno.
7.
Se
ne conclude che con pertinenza il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie
la giurisdizione civile, onde l'infondatezza dell'appello. Gli oneri dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alle controparti un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante,
che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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