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Decisione

11.2004.62

condotta necessaria. Giurisdizione civile

29 agosto 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.8 (condotta

necessaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione

del 12 febbraio 2003 da

AO 1 , e

AO 2

(patrocinate dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall'PA 1

);

giudicando

ora sul decreto del 3 maggio 2004 con cui il

Segretario assessore ha statuito in luogo e vece del Pretore sui presupposti processuali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 17 maggio 2004 presenta­to dall'AP 1 contro il decreto emesso il 3 maggio 2004, in luogo e vece

del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 e AO 2 sono proprietarie comuni della particella n. 3227 RFD di __________, posta

in località __________, sulla quale sorge una casa di vacanza. Il fondo confina

a ponente con la particella n. 3226 e a meridione con la sottostante particella

n. 3228, appartenenti all'AP 1, che costeggiano entrambe la strada pubblica sotto

la quale corre il collettore fognario comunale. Invitate dal Municipio di __________

a raccordare la loro proprietà alle canalizzazioni pubbliche, AO 1 e AO 2 si

sono rivolte all'AP 1 per essere autorizzate a posare una condotta che collegasse

il loro fondo al collettore fognario lungo il confine tra le particelle n. 3226

e 3228. L'AP 1 vi si è opposto.

B. Il

12 febbraio 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto l'AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per

ottenere in favore della loro particella n. 3227 una servitù a carico della particella

n. 3228 che le autorizzasse a posare una condotta lungo il confine tra le

particelle n. 3226 e 3228, dietro versamento di fr. 1500.–. Nella sua risposta

del 3 aprile 2003 l'AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando

preliminarmente la giurisdizione civile. In via riconvenzionale egli ha chiesto

di diffidare le attrici e tutte le persone che dovessero recarsi sulla

particella n. 3227 a non attraversare il suo fondo n. 3226. Con replica e risposta

riconvenzionale del 5 maggio 2003 le attrici hanno contestato la mancanza del

presupposto processuale e hanno concluso per il rigetto della riconvenzione in

ordine, subordinatamente nel merito. In duplica, il 23 maggio 2003, il

convenuto ha ribadito l'eccezione.

C. L'udienza

preliminare del 10 settembre 2003, continuata il 22 ottobre successivo, è stata

limitata dal Segretario assessore al­l'esame del presupposto litigioso. Esperita

la relativa istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,

producendo memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro domande. Statuendo

il 3 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato

la giurisdizione civile e ha respinto l'eccezione del convenuto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.

700.–, sono state poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifon­dere alle attrici

fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

D. Contro

il decreto predetto l'AP 1 è insorto con un appello del 17 maggio 2004 nel

quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel

senso di accogliere l'eccezione e di respingere l'azione avversaria in ordine. Il

18 maggio 2004 il Segretario assessore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 7 giugno

2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti

processuali, compresa la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC). Ravvisando il

presupposto, egli statuisce con “decreto” (art. 100

cpv. 1 CPC). Non ravvisandolo, statuisce con “sentenza”, dandosi

la necessità di dichiarare l'azione irricevibile (v. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 378). Ove il

giudice statuisca con decreto, come nel caso in esame (nonostante l'erronea

designazione del Segretario assessore), l'appello è trattato di regola “con la

prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). All'esigenza dell'effetto

sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal giudice che ha limitato

l'udienza preliminare all'esame dei presupposti processuali (art 181 cpv. 1

CPC). In tal caso, difatti, il processo continua per legge “limitatamente alle

sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con un

giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., pag. 305 nota 363 in fine). Ne segue che in concreto il

conferimento dell'effetto sospensivo da parte del Segretario assessore risulta

sovrabbondante. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

2.

L'appellante

sostiene che nel caso specifico fa difetto la giurisdizione civile poiché il

litigio investe un problema di espropriazione, disciplinato dalla giurisdizione

amministrativa. Il Segretario assessore ha accertato invece la giurisdizione civile,

rilevando che la zona, ove le attrici chiedono di posare la condotta, è già

urbanizzata, di modo che non occorre più far capo agli istituti del diritto

pubblico per ottenere l'allacciamento della loro proprietà al collettore

comunale. A suo avviso inoltre la condotta in questione, destinata a un solo alloggio,

non può essere oggetto di

espropriazione, difettando il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera.

L'appellante obietta, da parte sua, che in concreto sussiste un potenziale

titolo espropriativo in favore del Comune, poiché qualora il privato non

allacciasse le condotte al collettore l'ente pubblico eseguirebbe l'opera in

via sostitutiva, ciò che corrisponderebbe all'esercizio di un diritto d'esproprio.

3.

Secondo

l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo – tra

l'altro – i tubi di fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei

danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere compiuta senza

servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. Tuttavia, “queste prestazioni non possono essere

richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto

federale o cantonale concede l'espropriazione” (art. 691 cpv. 2 CC). In concreto i presupposti per ottenere una

condotta necessaria sono già stati enunciati dal Segretario assessore (consid.

2.

e 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che ciò presuppone, in

sostanza, uno stato di necessità per il proprietario del fondo (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 691 CC). Non

sussiste stato di necessità – come detto – ove la servitù possa essere chiesta

in via espropriativa, sulla base del diritto federale o cantonale (Brücker, Das nachbarrechtliche

Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 86 segg.; DTF 51 II 160 consid. 2 in

alto). Qualora i presupposti per un'espropriazione non fossero dati, o la richiesta

fosse respinta, torna applicabile in via sussidiaria l'art. 691 cpv. 1 CC (Brücker, op.

cit., pag. 87).

4.

In

concreto risulta che la proprietà delle attrici si trova in una zona in cui la

rete delle canalizzazioni comunali è già stata ultimata (deposizione __________

del 4 febbraio 2004: verbali, pag. 3). Quanto occorre eseguire è solo il

raccordo privato del fondo al collettore pubblico (doc. G), onere che incombe

al proprietario. L'appellante obietta che l'ente pubblico può procedere esso medesimo

alla posa della condotta in via espropriativa, ma in realtà tenta di equivocare

sui termini, poiché il Comune è abilitato a intervenire solo in via sostitutiva,

ove il proprietario non assolva l'obbligo (“esecuzione surrogatoria”). Collegare gli scarichi privati a un collettore di raccolta è

compito del proprietario, non dell'autorità (v. l'art. 11 cpv. 1 LPAc [RS

814.

], art. 44 e 49 della legge cantonale d'ap­plicazione della legge

federale contro l'inquina­mento delle acque [LALCIA: RL 9.1.1.2]; Scolari, Commentario alla LALPT, LE e

LAC, Bellinzona 1997, n. 588 ad art. 78–79 con riferimenti). Poco giova interrogarsi

dunque se nella fattispecie il Comune di __________ possa farsi conferire un diritto

d'esproprio verso il convenuto in virtù dell'ordinamento federale o cantonale. Decisivo

è sapere se in via espropriativa possano agire le attrici. Diverso sarebbe il

caso qualora il Comune fosse tenuto a raggiungere con le canalizzazioni

pubbliche il confine di ogni singolo fondo, sicché in concreto spetterebbe al

Comune stesso creare il raccordo necessario perché le attrici possano

allacciare il loro fondo alla rete pubblica senza far capo a terzi. Nemmeno

l'appellante sostiene tuttavia una tesi del genere, che per altro non trova

alcun conforto nella legge.

5.

Per

tornare al problema di sapere se le attrici possano ottenere un diritto di

condotta in via espropriativa, giovi ricordare che una persona fisica non è

preclusa di per sé dalla possibilità di conseguire un diritto d'esproprio (cfr.

Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4ª edizione, pag. 571). Nella fattispecie appare dubbio tuttavia che

le attrici possano vedersi conferire una facoltà del genere solo per posare una

tubazione attraverso il fondo del convenuto, l'opera non sembrando denotare un interesse

pubblico “preponderante” (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337

consid. 4.1 con riferimenti). Del resto, nemmeno l'appellante adombra

un'ipotesi simile. Quanto al fatto che per ottenere allacciamenti a condotte pubbliche

il proprietario debba far uso in primo luogo degli istituti previsti dal

diritto pianificatorio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002,

consid. 7, pubblicata in: RDAT II-2003 pag. 221), si rammenti che né il diritto

federale né quello cantonale concedono al privato la possibilità di eseguire

egli medesimo canalizzazioni pubbliche sino al confine del proprio fondo (Scolari, op. cit., n. 1077 ad art. 31

LE). E nemmeno esistono istituti del diritto pubblico che consentano a un

privato di posare un raccordo privato sul fondo del vici­no. La legge cantonale

d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque prevede

solo l'obbligo, per i proprietari di impianti privati, di tollerare l'allacciamento

di altri proprietari (art. 60 LALCIA; Scolari,

op. cit., n. 1086 ad art. 31 LE), ciò che esula dal caso in rassegna.

6.

È

vero che – come si è accennato (consid. 4) – dandosi renitenza del proprietario

immobiliare, l'ente pubblico può eseguire esso medesimo il raccordo del fondo alla

rete pubblica e addebitare le spese al proprietario (art. 61 cpv. 5 e 94 cpv. 2

lett. c LALCIA; v. anche l'art. 10 cpv. 3 del regolamento comunale delle

canalizzazioni della Città di Locarno: doc. 4). Resta il fatto però che tale

eventualità entra in linea di conto solo nel caso in cui il proprietario si

dimostri inadempiente (cfr. anche RDAT II-2000 pag. 62 con richiami). In

concreto le attrici non hanno alcuna intenzione di sottrarsi ai loro doveri,

tant'è che hanno promosso causa contro l'appellante per ottemperare

all'ingiunzione del Comune.

Un'esecuzione

sostitutiva dell'ente pubblico non entra quindi in considerazione. Sapere poi se,

dandosi gli estremi di un'esecuzione sostitutiva, il Comune possa ottenere un

diritto d'esproprio nei confronti di un vicino è un problema che trascende i

limiti del sindacato odierno.

7.

Se

ne conclude che con pertinenza il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie

la giurisdizione civile, onde l'infondatezza dell'appello. Gli oneri dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà

alle controparti un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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