11.2004.63
fine di un processo senza sentenza: transazione tra le parti - Riparto degli oneri processuali e delle ripetibili
25 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2004.63
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, ICCA
Titolo:
fine di un processo senza sentenza: transazione tra le parti - Riparto degli oneri processuali e delle ripetibili
ONERE PROCESSUALE
RIPETIBILI
SPESE E RIPETIBILI
TRANSAZIONE
art. 151 CPC-TI
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 24 let. b LTG
Incarto n.
11.2004.63
Lugano
25 gennaio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.80 (azione di
mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 10 aprile 2003 da
AP 1
(patrocinata dall'avv.
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 12 maggio 2004 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su un'azione di
mantenimento promossa il 10 aprile 2003 da AP 1 (1984) nei confronti del padre AO
1, ha fissato a favore della figlia maggiorenne, tenuto conto degli obblighi
alimentari del convenuto verso la moglie e la figlia minorenne L__________
(1989), un contributo di mantenimento di fr. 336.– mensili dal 1° ottobre 2004;
che
la tassa di giustizia (fr. 600.–) e le spese di quel pronunciato (fr. 60.–) sono
state poste per un sesto al convenuto e per il resto all'istante, tenuta a rifondere
al convenuto fr. 500.– per ripetibili ridotte, l'istante essendo stata ammessa
per altro al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
contro la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 24 maggio 2004 per
ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere un contributo di fr. 700.–
mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr. 1070.– mensili fino al 30 settembre
2004 e di fr. 1500.– dal 1° ottobre 2004, come pure l'addebito degli oneri
processuali e delle ripetibili al convenuto;
che
nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello
e di confermare la sentenza impugnata;
che
il 15 novembre 2004 AO 1 ha sottoscritto una proposta d'accordo formulata da AP
1, nella quale egli si impegna a garantire alla figlia “mensilmente fr. 1500.–
che saranno dedicati unicamente alle spese mensili (assicurazioni,
vitto,alloggio) e universitarie” per il periodo che riguarda il suo “studio
(l'università dura minimo cinque anni)”;
che
AP 1 ha invitato il 3 dicembre 2004 questa Camera a decidere l'appello “conformemente
alle nuove pattuizioni tra le parti” e a riformare di conseguenza il giudizio
pretorile;
che
il 27 dicembre 2004, su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha prodotto l'originale
dell'accordo nuovamente sottoscritto anche dal padre il 21 dicembre 2004,
precisando di non poter ritirare il ricorso, poiché ciò “equivarrebbe a far
crescere in giudicato la sentenza pretorile che prevede un alimento di fr.
300.– mensili”;
che
con lettera del 29 dicembre 2004 il giudice delegato ha impartito al convenuto
un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni;
che
il 30 dicembre 2004 AO 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta
transazione, opponendosi nondimeno “alla presa a carico di spese e ripetibili”;
e considerando
in diritto: che la transazione,
l'acquiescenza e la desistenza di una parte pongono fine alla lite e hanno
forza di cosa giudicata, sicché il tribunale ne dà atto alle parti e stralcia
la lite dal ruolo (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che
in concreto AP 1 il 15 novembre 2004 ha sottoposto al padre una proposta di
transazione per vedersi riconoscere un contributo di mantenimento di fr. 1500.–
mensili, proposta che AO 1 ha controfirmato per accordo;
che le
parti hanno riconfermato tale loro volontà il 21 dicembre 2004;
che la
citata transazione ha posto essa medesima fine alla lite, sostituendo per volontà
delle parti la sentenza impugnata;
che
infatti, contrariamente a quanto reputa l'appellante, nel Cantone Ticino un
decreto di stralcio ha mera portata dichiarativa, il giudice limitandosi a
prendere atto dell'intervenuta transazione e a togliere la causa dai ruoli (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo; I CCA, sentenza inc. 11.2004.134
del 15 novembre 2004);
Considerandi
che in
simili circostanze la sentenza emessa dal Pretore non può più passare in giudicato
né tanto meno essere riformata;
che la
questione di sapere in che misura tale sentenza dovrà poi cedere il passo ai contributi
alimentari dovuti dal convenuto alla moglie e alla figlia minorenne (le cui
spettanze sono prioritarie rispetto al credito della figlia maggiorenne: Hausheer/ Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35) non va definita nel quadro
dell'attuale decreto;
che, ciò
premesso, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito
allo stralcio della causa dai ruoli;
che,
giusta l'art. 151 CPC, se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza,
le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e suddivise a richiesta di
parte, dal giudice adito;
che in
caso di transazione il giudice si attiene al risultato dell'accordo,
confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato nell'intesa, senza
trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en
procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III pag.
128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).
che, nella
fattispecie, in esito alla transazione l'istante ha rinunciato al contributo di
mantenimento di fr. 700.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr.
1070.
– mensili dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 e di fr. 336.– mensili
dal 1° ottobre 2004, ottenendo in cambio un contributo di fr. 1500.– verosimilmente
dal 15 novembre 2004 e per tutto il periodo degli studi
universitari
(al “minimo cinque anni”);
che in
siffatte circostanze, per rapporto alle richieste di giudizio, l'istante esce
vittoriosa dalla lite nella misura di quattro quinti, fermo restando che in
appello la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta perché la causa non
termina con un giudizio di merito (art. 24 lett. b LTG);
che per
quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di appello conviene attenersi
dunque a tale riparto;
che l'appello
in esame non potendo dirsi sprovvisto di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag)
e l'indigenza dell'appellante essendo manifesta (art. 3 cpv. 1 Lag), si
giustifica di ammettere sin d'ora l'appellante al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, sempre che essa renda verosimile il difficile – o impossibile – incasso
dell'indennità per ripetibili assegnatale nell'odierno decreto di stralcio;
che, ciò
posto, rimane da statuire sulla sorte degli oneri processuali (fr. 660.–) e delle
ripetibili di primo grado (fr. 500.–);
che la
transazione nulla prevede al riguardo, onde la necessità per questa Camera di
statuire essa medesima in proposito;
che,
tenuto conto di quanto precede, non v'è ragione per scostarsi in prima sede dalla
chiave di riparto adottata in appello;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per
transazione.
2.
Gli oneri
di primo grado, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
60.
–
fr.
660.
–
sono
posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà
all'attrice fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3.
Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
4.
AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio
dell'avv. .
5.
Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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