Lexipedia

Decisione

11.2004.63

fine di un processo senza sentenza: transazione tra le parti - Riparto degli oneri processuali e delle ripetibili

25 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.80 (azione di

mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

del 10 aprile 2003 da

AP 1

(patrocinata dall'avv.

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 12 maggio 2004 il

Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su un'azione di

mantenimento promossa il 10 aprile 2003 da AP 1 (1984) nei confronti del padre AO

1, ha fissato a favore della figlia maggiorenne, tenuto conto degli obblighi

alimentari del convenuto verso la moglie e la figlia minorenne L__________

(1989), un contributo di mantenimento di fr. 336.– mensili dal 1° ottobre 2004;

che

la tassa di giustizia (fr. 600.–) e le spese di quel pronunciato (fr. 60.–) sono

state poste per un sesto al convenuto e per il resto all'istante, tenuta a rifondere

al convenuto fr. 500.– per ripetibili ridotte, l'istante essendo stata ammessa

per altro al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che

contro la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 24 maggio 2004 per

ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riforma del

giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere un contributo di fr. 700.–

mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr. 1070.– mensili fino al 30 settembre

2004 e di fr. 1500.– dal 1° ottobre 2004, come pure l'addebito degli oneri

processuali e delle ripetibili al convenuto;

che

nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello

e di confermare la sentenza impugnata;

che

il 15 novembre 2004 AO 1 ha sottoscritto una proposta d'accordo formulata da AP

1, nella quale egli si impegna a garantire alla figlia “mensilmente fr. 1500.–

che saranno dedicati unicamente alle spese mensili (assicurazioni,

vitto,alloggio) e universitarie” per il periodo che riguarda il suo “studio

(l'università dura minimo cinque anni)”;

che

AP 1 ha invitato il 3 dicembre 2004 questa Camera a decidere l'appello “conformemente

alle nuove pattuizioni tra le parti” e a riformare di conseguenza il giudizio

pretorile;

che

il 27 dicembre 2004, su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha prodotto l'originale

dell'accordo nuovamente sottoscritto anche dal padre il 21 dicembre 2004,

precisando di non poter ritirare il ricorso, poiché ciò “equivarrebbe a far

crescere in giudicato la sentenza pretorile che prevede un alimento di fr.

300.– mensili”;

che

con lettera del 29 dicembre 2004 il giudice delegato ha impartito al convenuto

un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni;

che

il 30 dicembre 2004 AO 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta

transazione, opponendosi nondimeno “alla presa a carico di spese e ripetibili”;

e considerando

in diritto: che la transazione,

l'acquiescenza e la desistenza di una parte pongono fine alla lite e hanno

forza di cosa giudicata, sicché il tribunale ne dà atto alle parti e stralcia

la lite dal ruolo (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che

in concreto AP 1 il 15 novembre 2004 ha sottoposto al padre una proposta di

transazione per vedersi riconoscere un contributo di mantenimento di fr. 1500.–

mensili, proposta che AO 1 ha controfirmato per accordo;

che le

parti hanno riconfermato tale loro volontà il 21 dicembre 2004;

che la

citata transazione ha posto essa medesima fine alla lite, sostituendo per volontà

delle parti la sentenza impugnata;

che

infatti, contrariamente a quanto reputa l'appellante, nel Cantone Ticino un

decreto di stralcio ha mera portata dichiarativa, il giudice limitandosi a

prendere atto dell'intervenuta transazione e a togliere la causa dai ruoli (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo; I CCA, sentenza inc. 11.2004.134

del 15 novembre 2004);

Considerandi

che in

simili circostanze la sentenza emessa dal Pretore non può più passare in giudicato

né tanto meno essere riformata;

che la

questione di sapere in che misura tale sentenza dovrà poi cedere il passo ai contributi

alimentari dovuti dal convenuto alla moglie e alla figlia minorenne (le cui

spettanze sono prioritarie rispetto al credito della figlia maggiorenne: Hausheer/ Spycher, Handbuch des

Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35) non va definita nel quadro

dell'attuale decreto;

che, ciò

premesso, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito

allo stralcio della causa dai ruoli;

che,

giusta l'art. 151 CPC, se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza,

le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e suddivise a richiesta di

parte, dal giudice adito;

che in

caso di transazione il giudice si attiene al risultato dell'accordo,

confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato nell'intesa, senza

trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en

procédure civile, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III pag.

128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).

che, nella

fattispecie, in esito alla transazione l'istante ha rinunciato al contributo di

mantenimento di fr. 700.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr.

1070.

– mensili dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 e di fr. 336.– mensili

dal 1° ottobre 2004, ottenendo in cambio un contributo di fr. 1500.– verosimilmente

dal 15 novembre 2004 e per tutto il periodo degli studi

universitari

(al “minimo cinque anni”);

che in

siffatte circostanze, per rapporto alle richieste di giudizio, l'istante esce

vittoriosa dalla lite nella misura di quattro quinti, fermo restando che in

appello la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta perché la causa non

termina con un giudizio di merito (art. 24 lett. b LTG);

che per

quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di appello conviene attenersi

dunque a tale riparto;

che l'appello

in esame non potendo dirsi sprovvisto di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag)

e l'indigenza dell'appellante essendo manifesta (art. 3 cpv. 1 Lag), si

giustifica di ammettere sin d'ora l'appellante al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, sempre che essa renda verosimile il difficile – o impossibile – incasso

dell'indennità per ripetibili assegnatale nell'odierno decreto di stralcio;

che, ciò

posto, rimane da statuire sulla sorte degli oneri processuali (fr. 660.–) e delle

ripetibili di primo grado (fr. 500.–);

che la

transazione nulla prevede al riguardo, onde la necessità per questa Camera di

statuire essa medesima in proposito;

che,

tenuto conto di quanto precede, non v'è ragione per scostarsi in prima sede dalla

chiave di riparto adottata in appello;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per

transazione.

2.

Gli oneri

di primo grado, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

60.

fr.

660.

sono

posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà

all'attrice fr. 500.– per ripetibili ridotte.

3.

Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

4.

AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio

dell'avv. .

5.

Intimazione:

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster