11.2004.64
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale: stralcio dell'appello per mancanza di interesse giuridico
13 marzo 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2004.64
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale: stralcio dell'appello per mancanza di interesse giuridico
IPOTECA LEGALE
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
ISCRIZIONE PROVVISORIA
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 839 CC
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.64
Lugano,
13 marzo 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. DI.2003.338
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 3 dicembre 2004 da
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
CO 2 e CO 3,
CO 1 e AP 1,
(patrocinati dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i
seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 2 giugno 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il
24 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 2, CO 3, CO 1 e AP 1 sono
comproprietari in ragione di ¼ ciascuno della particella n. 3420 RFD di __________.
Nel 2002 essi hanno appaltato l'edificazione di una casa bifamiliare su tale
fondo all'impresa generale __________ __________ di __________, che a sua
volta ha incaricato la AO 1 di eseguire le opere da gessatore.
Il 2 maggio 2003 la AO 1 ha inviato alla __________ __________ una fattura
finale per gli intonaci interni eseguiti nell'abitazione dei coniugi CO 1, una
per gli intonaci interni eseguiti nell'abitazione dei coniugi CO 2 e una terza
per gli intonaci esterni. Dedotti acconti per fr. 42 000.–, risultava in
favore della AO 1 un saldo di fr. 16 572.60. Il 17 settembre 2003 l'impresa generale __________ __________ è stata sciolta per
fallimento pronunciato il giorno prima dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
B. La
AO 1 ha chiesto il 3 dicembre 2003 al Pretore del Distretto di Bellinzona che
fosse iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori sulla particella
n. 3420 RFD di __________ per la somma di fr. 12 667.30 con interessi al
5% dal 12 settembre 2003, corrispondente all'ammontare del saldo ancora scoperto,
dedotto il corrispettivo per opere non eseguite. Con decreto cautelare del 4
dicembre 2003, emesso senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha ordinato l'iscrizione richiesta, valida “per tempo indeterminato e con effetto fino
a 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza che ordinerà l'iscrizione
definitiva o la cancellazione dell'ipoteca”. La tassa di
giustizia (fr. 450.–) e le spese (fr. 60.–) sarebbero
state “ulteriormente
aggiudicate con le ripetibili”.
L'iscrizione nel registro fondiario è avvenuta il 9 dicembre 2003
(documento giustificativo n. 9775).
C. All'udienza del 9 febbraio 2004,
indetta per la discussione, l'istante ha confermato la
propria domanda. CO 2, CO 3, CO 1 e AP 1 hanno proposto di respingerla. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le rispettive
posizioni. Statuendo il 24 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha fissato alla AO 1 un
termine fino al 29 agosto 2004 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che la scadenza infruttuosa
del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. La tassa di
giustizia (fr. 100.–) e le spese (fr. 100.–) sono state poste a carico dei
convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere all'istante, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 850.–per ripetibili. La tassa di giustizia e le
spese relative al decreto cautelare del 4 dicembre 2003 (fr. 510.– complessivi)
sono state addebitate anch'esse ai convenuti in solido. L'iscrizione nel registro
fondiario è avvenuta il 26 maggio 2004 (documento giustificativo n. 4084).
D.
Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 giugno
2004 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la cancellazione dell'ipoteca
legale provvisoria. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2004 la AO 1 ha
proposto di respingere l'appello e il 26 agosto 2004 si è rivolta al Pretore
perché prorogasse il termine entro cui avviare la causa intesa all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca. Con ordinanza del 30 agosto 2004 il Segretario
assessore ha prolungato il termine fino al passaggio in giudicato della
sentenza d'appello, ciò che l'ufficiale ha iscritto il 1° settembre 2004 nel
registro fondiario (documento giustificativo n. 7114).
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con un'iscrizione provvisoria
(art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide in procedura
sommaria (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). L'iscrizione provvisoria è accordata
“dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente”; il giudice
ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se occorre – ma secondo
giurisprudenza ciò è la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine
dev'essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il
rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove
il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale del registro fondiario cancella l'iscrizione
provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv. 1 RRF). Il termine può essere
prorogato dal giudice (DTF 119 II 435 consid. 2a, 101 II 66 consid. 2). In tal
caso però la proroga dev'essere annotata nel registro fondiario entro la
scadenza (DTF 98 Ia 245; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 3ª
edizione, pag. 289 n. 2892b con richiami). Se ciò non avviene, l'iscrizione
provvisoria si estingue indipendentemente dai motivi che possono avere
ritardato l'annotazione della proroga (DTF 53 II 218 consid. 1). Tali principi
sono già stati riepilogati un decennio addietro da questa Camera (Rep. 1996
pag. 74 consid. 1).
2.
Nella
fattispecie l'iscrizione provvisoria, decretata senza contraddittorio il 4
dicembre 2003 “per tempo
indeterminato e con effetto fino a 30 giorni dalla crescita in giudicato della
sentenza che ordinerà l'iscrizione definitiva o la cancellazione dell'ipoteca”, è stata iscritta nel registro fondiario il 9 dicembre
2003.
Tale iscrizione è stata sostituita da quella,
avvenuta il 26 maggio 2004, che ha fatto seguito alla sentenza impugnata (del
24.
maggio 2004), con la quale è stata confermata l'iscrizione provvisoria ed è
stato impartito all'istante “un
termine scadente il 29 agosto 2004 per inoltrare la causa di
accertamento del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, pena la
decadenza dell'annotazione provvisoria”. Il 29 agosto
2004.
era una domenica, di modo che il termine si sarebbe protratto per legge
fino a lunedì 30 agosto 2004 (art. 131 cpv. 3 CPC). Il 2 giugno 2004 AP 1 ha
presentato appello contro tale sentenza. L'appello non avendo effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC) – e la procedura di camera di consiglio non essendo interrotta dalle
ferie (art. 369 cpv. 3 CPC) – il termine fissato
dal Segretario assessore è continuato intanto a decorrere. Con lettera del 26
agosto 2004 la AO 1 ne ha poi chiesto la proroga. Il Segretario assessore ha
statuito con ordinanza il giorno stesso della scadenza, lunedì 30 agosto
2004.
Si ignora quando l'ordinanza sia pervenuta all'ufficiale del registro
fondiario. Sta di fatto che la proroga è stata annotata solo mercoledì 1°
settembre 2004, quando il termine era ormai scaduto.
3.
Ciò
premesso, in concreto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale si è estinta
due giorni prima che la proroga fosse annotata nel registro fondiario e mal si
capisce come l'ufficiale abbia potuto iscriverla. Né il giudice avrebbe più
potuto, per avventura, ordinare il ripristino di un'iscrizione provvisoria
ormai decaduta (DTF 98 Ia 246 consid. 3). D'altro lato è vero che l'ufficiale
non poteva radiare da sé tale iscrizione. Spontaneamente infatti un ufficiale cancella
solo le iscrizioni provvisorie a termine, allorché queste siano scadute (sopra,
consid. 1). Se il termine riguarda non la validità dell'iscrizione provvisoria,
bensì la scadenza entro cui l'artigiano o imprenditore è chiamato a promuovere
l'azione mirante all'iscrizione definitiva (come nella fattispecie), l'ufficiale
deve attendere che gli sia presentata una richiesta di cancellazione (Steinauer, op. cit., pag. 291 n. 2895a).
Nel caso in cui possa fondarsi su una sentenza, il richiedente otterrà senz'altro
la radiazione (art. 963 cpv. 2 CC). In caso contrario gli occorrerà il consenso
dell'artigiano o dell'imprenditore. Dovesse questi negarglielo, egli intenterà
azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC). In ogni modo, comunque
si procederà in concreto alla cancellazione dell'iscrizione provvisoria, l'appello
vertente sulla legittimità della medesima appare già a un primo esame senza interesse
pratico e attuale. Va quindi stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
4.
Qualora
una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per
analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile
federale (I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6; inc.
36/93 del 1° giugno 1993, consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima norma
stabilisce che in circostanze del genere il tribunale dichiara il processo
terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto
dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Nella
fattispecie occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità
di buon esito avrebbe avuto l'appello se l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale non si fosse estinta (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.
7a). Certo, oggettivamente l'istante ha mancato il termine impartitogli dal
giudice. Soggettivamente però essa ne aveva postulato la protrazione prima
della scadenza, con lettera di giovedì 26 agosto 2004. Non si può dire quindi
che essa abbia chiesto invano
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca e debba essere tenuta perciò a
sopportare tutte le spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC). Avesse lasciato
scadere il termine passivamente, la situazione sarebbe stata diversa.
5.
Per
quanto riguarda il contenuto dell'appello, l'istante eccepiva anzitutto – nelle
osservazioni del 5 luglio 2004 – che il rimedio giuridico non era ammissibile perché
emanava dalla sola AP 1, mentre i quattro comproprietari della particella n. 3420
formano un litisconsorzio necessario. Se non che, foss'anche vero quanto essa sosteneva,
nel quadro di un litisconsorzio necessario i litisconsorti diligenti si presumono
rappresentare gli altri (art. 46 CPC). In tale veste possono quindi
agire singolarmente. Sotto questo profilo l'appello era dunque ricevibile.
6.
Litigiosa
era la questione di sapere, nella fattispecie, se l'ipoteca legale fosse stata
iscritta tempestivamente. Ora, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro
(art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, è sufficiente
un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF
(Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2ª edizione, Zurigo 1982, pag. 214 n. 739). Tocca al giudice fissarne
la durata (art. 961 cpv. 3 CC). L'istante deve rendere verosimile – da parte
sua – il rispetto del termine, senza che si pongano esigenze troppo rigorose
al riguardo. In caso di dubbio l'iscrizione va ordinata, il giudice rinviando
la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, op. cit., pag. 288 n. 2891
con rinvii). Se la tempestività dell'iscrizione è dubbia, in altre parole, il
giudice la rifiuta solo se il termine è chiaramente decorso prima dell'iscrizione
nel registro fondiario (Schumacher,
op. cit., pag. 218 n. 750). Per quel che è del subappaltatore, egli ha un diritto proprio a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale sul fondo in cui ha prestato la propria opera,
quand'anche il proprietario abbia già pagato il dovuto all'impresa generale (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2868 segg.).
7.
Nel caso specifico gli eventuali
pagamenti dei convenuti alla __________ __________ non sarebbero
stati, dopo quanto si è appena detto, di rilievo ai fini del giudizio.
Determinante sarebbe stato accertare la tempestività dell'iscrizione. In tale prospettiva si evinceva dagli
atti che il 2 maggio 2003 la AO 1 aveva inviato all'impresa
generale tre fatture: le prime due riguardanti gli intonaci interni eseguiti
nelle abitazioni dei convenuti (doc. B e C), la terza inerente agli intonaci
esterni, seguita da una “ricapitolazione finale” (doc. D). Come ha sottolineato
il Segretario assessore, l'emissione di fatture costituisce un indizio circa
la fine dei lavori svolti dall'artigiano o dall'imprenditore (Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 2884d
con riferimenti). Nella fattispecie però l'istante medesima riconosceva che il
2.
maggio 2003 essa non aveva ancora eseguito le prestazioni relative alla
facciata esterna, corrispondenti alla posizione n. 2 della terza fattura (fr. 3820.48, IVA e sconto esclusi,
su un totale di fr. 58 572.60: doc. D). Che tali opere dovessero
ancora essere completate, in effetti, risultava non solo da una lettera del 27
agosto 2003 in cui l'istante sollecitava l'impresa generale a montare i
ponteggi per consentirle di completare gli intonaci di facciata (doc. E e 6),
ma anche dal fatto che tali opere – salvo la copertura e il fondo, eseguiti
direttamente da CO 1 – sono poi state ultimate da un'altra ditta, nell'ottobre-novembre
del 2003 (deposizione di __________ __________: verbali, pag. 6 seg.). Né l'appellante
revocava in dubbio che i lavori in questione figurassero
tra le opere subappaltate all'istante dall'impresa generale. A un esame di mera
verosimiglianza, dunque, l'emissione delle tre fatture non appariva determinante
per la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.
8.
Tanto
meno appariva decisivo, per la decorrenza del termine, il fatto che la AO 1 avesse
compiuto gli ultimi interventi sul cantiere nel marzo-aprile del 2003. Il
lasso trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC comincia a decorrere soltanto – come
detto – al momento in cui l'artigiano o imprenditore ha eseguito tutto quanto
occorra perché l'opera possa essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni
o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento
influiscono sulla decorrenza del termine unicamente ove siano indispensabili, nel senso che l'opera non possa ritenersi
terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza).
Tutto dipende dall'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con
riferimenti). Nella fattispecie, come si è visto, l'istante doveva ancora
eseguire gli intonaci delle facciate esterne. Non si trattava manifestamente di
semplici ritocchi, né di riparazioni o di rifacimenti per difetti né, men che
meno, di lavori di poco conto. Ciò confermava che quel 3 maggio 2003 le opere appaltate
alla AO 1 sul cantiere dei convenuti non erano ancora finite.
9.
L'appellante rimproverava all'istante di essere stata in ritardo sul
programma, tant'è che la ditta stessa aveva sollecitato il 27 agosto 2003 l'impresa
generale a posare le impalcature per consentirle di ultimare le opere di
facciata (doc. E). Se non che, il committente intenzionato a impedire una
dilazione del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC deve mettere in mora l'artigiano
o imprenditore in ritardo nell'esecuzione dei lavori (art. 107 CO), fissandogli un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la
scadenza infruttuosa del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle
opere rimanenti e la rescissione del contratto. Non
dovesse il destinatario ottemperare alla comminatoria, la dichiarazione con cui
il committente comunicherà di sciogliere il contratto farà decorrere il
termine trimestrale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo 2006,
consid. 6c con richiami; Steinauer,
op. cit., pag. 284 n. 2884c). Il committente invece che
rinuncia alla messa in mora si accomoda del rischio che i lavori finiscano in ritardo
e non può pretendere che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC decorra nel
frattempo (Schumacher, op. cit.,
pag. 177 n. 630). In concreto non risultava – né l'appellante asseriva – che i
comproprietari avessero messo in mora l'istante o l'impresa generale. La
ritardata ultimazione dei lavori non constava pertanto influire sulla
decorrenza del termine.
10.
Nelle
circostanze descritte occorreva ancora esaminare quando la AO 1 fosse venuta a
sapere – o avrebbe dovuto sapere – di non dover più terminare l'opera, che è
stata ultimata da terzi. In caso di mancata esecuzione dei lavori il termine dell'art.
839.
cpv. 2 CC decorre infatti dalla rescissione del contratto (Steinauer,
op. cit., pag. 284 n. 2884c; Schumacher, op. cit., pag. 180 n. 640). Per il Segretario assessore tale
momento si situava al più presto il 12 settembre 2003, allorché i convenuti avevano
respinto una proposta amichevole della AO 1 volta alla liquidazione del saldo e
alla fine concordata dei lavori (doc. G). L'appellante obiettava che le trattative
intercorse nel settembre del 2003 con l'istante miravano alla conclusione di un
nuovo contratto fra la stessa AO 1 e i comproprietari, mentre il negozio
giuridico oggetto della causa era stato stipulato fra la AO 1 e l'impresa generale.
Certo è che quando ha sollecitato l'impresa generale a posare le impalcature per terminare le facciate (doc.
E), il 27 agosto 2003, l'istante intendeva ancora – con
ogni evidenza – completare l'opera. E siccome l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale è avvenuta il 9 dicembre 2003, il problema sarebbe stato di sapere se
nei tre mesi che precedevano tale data l'istante sapesse – o dovesse sapere – di
non dover più terminare i lavori.
Dagli
atti risultava che il 10 settembre 2003, dopo avere ricevuto una lettera da CO
1.
(doc. G), la AO 1 aveva formulato una proposta ai comproprietari, offrendosi di
ultimare i lavori dietro pagamento di fr. 12 500.– a saldo della liquidazione
finale di fr. 16 572.– qualora i comproprietari medesimi avessero eseguito loro medesimi
il fondo e le coperture (doc. F). CO 1 aveva replicato il 12 settembre 2003 con
una controproposta (doc. G) che la AO 1 aveva respinto (doc. 4). Invero ci si sarebbe
potuti domandare se quello scambio di corrispondenza non mirasse effettivamente
alla stipulazione di un nuovo contratto d'appalto. Sia come sia, dagli atti non
risultava – né l'appellante pretendeva – che le trattative fossero cominciate prima
del 10 settembre 2003. L'iscrizione provvisoria essendo avvenuta il 9 dicembre
2003, non vi sarebbero dunque state ragioni, almeno nel dubbio (sopra, consid.
6), per ritenere che questa fosse tardiva.
11.
Se
ne conclude che, non fosse diventato senza interesse per caducità dell'iscrizione
provvisoria, l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Gli oneri
processuali e le ripetibili di questa sede vanno posti perciò a carico dell'appellante,
tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art.
148.
cpv. 1 CPC). La disamina formante oggetto del decreto odierno non giustifica,
per altro, una particolare riduzione della tassa di giustizia.
12.
Rimane
il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che
il Segretario assessore ha posto a carico dei convenuti, soccombenti (art. 148
cpv. 1 CPC). Tale addebito presupponeva
infatti che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura
di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano
o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia
ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto
(Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, op. cit., pag. 221, n. 761 in fine). Se
tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione
provvisoria non gli è stata concessa o perché il
proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono
a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state poste a carico dal
proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla
richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. Secondo
giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima al riguardo (I CCA,
sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 5 e 6, menzionata in: RtiD
I-2004 pag. 616 n. 134c). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
13.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 12 667.30) non raggiunge la
soglia dei fr. 30 000.– richiesta per il ricorso in materia civile.
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse
giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.
–
sono posti a carico dell'appellante,
che rifonderà alla AO 1 fr. 800.– per ripetibili.
3.
Gli
oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale,
consistenti nella tassa di giustizia (fr. 550.–, compresa quella del decreto cautelare)
e nelle spese (fr. 160.–, comprese quelle del decreto cautelare), sono posti a carico
dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 850.– complessivi per ripetibili.
4.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
terzi
implicati
Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause
senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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