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Decisione

11.2004.64

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale: stralcio dell'appello per mancanza di interesse giuridico

13 marzo 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. DI.2003.338

(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 3 dicembre 2004 da

AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

CO 2 e CO 3,

CO 1 e AP 1,

(patrocinati dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i

seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 2 giugno 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il

24 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 2, CO 3, CO 1 e AP 1 sono

comproprietari in ragione di ¼ ciascuno della particella n. 3420 RFD di __________.

Nel 2002 essi hanno appaltato l'edificazione di una casa bifamiliare su tale

fon­do all'impresa generale __________ __________ di __________, che a sua

volta ha incaricato la AO 1 di eseguire le opere da gessatore.

Il 2 maggio 2003 la AO 1 ha inviato alla __________ __________ una fattura

finale per gli intonaci interni eseguiti nell'abitazione dei coniugi CO 1, una

per gli intonaci interni eseguiti nell'abitazione dei coniugi CO 2 e una terza

per gli intonaci esterni. Dedotti acconti per fr. 42 000.–, risultava in

favore della AO 1 un saldo di fr. 16 572.60. Il 17 settembre 2003 l'impresa generale __________ __________ è stata sciolta per

fallimento pronunciato il giorno prima dal Pretore del Distretto di Bellinzona.

B. La

AO 1 ha chiesto il 3 dicembre 2003 al Pretore del Distretto di Bellinzona che

fosse iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale degli artigiani

e imprenditori sulla particella

n. 3420 RFD di __________ per la somma di fr. 12 667.30 con interessi al

5% dal 12 settembre 2003, corrispondente all'ammontare del sal­do ancora scoperto,

dedotto il corrispettivo per opere non eseguite. Con decreto cautelare del 4

dicembre 2003, emesso senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il

Segretario assessore ha ordinato l'iscrizione richiesta, valida “per tempo indeterminato e con effetto fino

a 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza che ordinerà l'iscrizione

definitiva o la cancellazione dell'ipoteca”. La tassa di

giustizia (fr. 450.–) e le spese (fr. 60.–) sarebbero

state “ulteriormente

aggiudicate con le ripetibili”.

L'iscrizione nel registro fondiario è avvenuta il 9 dicembre 2003

(documento giustificativo n. 9775).

C. Al­l'udienza del 9 febbraio 2004,

indetta per la discussione, l'istante ha confermato la

propria domanda. CO 2, CO 3, CO 1 e AP 1 hanno proposto di respingerla. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le rispettive

posizioni. Statuendo il 24 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha fissato alla AO 1 un

termine fino al 29 agosto 2004 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione

definitiva del­l'ipoteca legale, con l'avvertenza che la scadenza infruttuosa

del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. La tassa di

giustizia (fr. 100.–) e le spese (fr. 100.–) sono state poste a carico dei

convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere all'istante, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 850.–per ripetibili. La tassa di giustizia e le

spese relative al decreto cautelare del 4 dicembre 2003 (fr. 510.– complessivi)

sono state addebitate anch'esse ai convenuti in solido. L'iscrizione nel registro

fondiario è avvenuta il 26 maggio 2004 (documento giustificativo n. 4084).

D.

Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 giugno

2004 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la cancellazione dell'ipoteca

legale provvisoria. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2004 la AO 1 ha

proposto di respingere l'appello e il 26 agosto 2004 si è rivolta al Pretore

perché prorogasse il termine entro cui avviare la causa intesa all'iscrizione

definitiva dell'ipoteca. Con ordinanza del 30 agosto 2004 il Segretario

assessore ha prolungato il termine fino al passaggio in giudicato della

sentenza d'ap­pello, ciò che l'ufficiale ha iscritto il 1° settembre 2004 nel

registro fondiario (documento giustificativo n. 7114).

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con un'iscrizione provvisoria

(art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide in procedura

sommaria (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). L'iscrizione provvisoria è accordata

“dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente”; il giudice

ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se occorre – ma secondo

giurisprudenza ciò è la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine

dev'essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il

rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove

il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale del registro fondiario cancella l'iscrizione

provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv. 1 RRF). Il termine può essere

prorogato dal giu­dice (DTF 119 II 435 consid. 2a, 101 II 66 consid. 2). In tal

caso però la proroga dev'essere annotata nel registro fondiario entro la

scadenza (DTF 98 Ia 245; Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 3ª

edizione, pag. 289 n. 2892b con richiami). Se ciò non avviene, l'iscrizione

provvisoria si estingue indipendentemente dai motivi che possono avere

ritardato l'annotazione della proroga (DTF 53 II 218 consid. 1). Tali principi

sono già stati riepilogati un decennio addietro da questa Camera (Rep. 1996

pag. 74 consid. 1).

2.

Nella

fattispecie l'iscrizione provvisoria, decretata senza contrad­dittorio il 4

dicembre 2003 “per tempo

indeterminato e con effetto fino a 30 giorni dalla crescita in giudicato della

sentenza che ordinerà l'iscrizione definitiva o la cancellazione dell'ipoteca”, è stata iscritta nel registro fondiario il 9 dicembre

2003.

Tale iscrizione è stata sostituita da quella,

avvenuta il 26 maggio 2004, che ha fatto seguito alla sentenza impugnata (del

24.

maggio 2004), con la quale è stata confermata l'iscrizione provvisoria ed è

stato impartito all'istante “un

termine scadente il 29 agosto 2004 per inoltrare la causa di

accertamento del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, pena la

decadenza dell'annotazione provvisoria”. Il 29 agosto

2004.

era una domenica, di modo che il termine si sarebbe protratto per legge

fino a lunedì 30 agosto 2004 (art. 131 cpv. 3 CPC). Il 2 giugno 2004 AP 1 ha

presentato appello contro tale sentenza. L'appello non avendo effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC) – e la procedura di camera di consiglio non essendo interrotta dalle

ferie (art. 369 cpv. 3 CPC) – il termine fissato

dal Segretario assessore è continuato intanto a decorrere. Con lettera del 26

agosto 2004 la AO 1 ne ha poi chiesto la proroga. Il Segretario assessore ha

statuito con ordinanza il giorno stesso della scadenza, lunedì 30 agosto

2004.

Si ignora quando l'ordinanza sia pervenuta all'ufficiale del registro

fondiario. Sta di fatto che la proroga è stata annotata solo mercoledì 1°

settembre 2004, quando il termine era ormai scaduto.

3.

Ciò

premesso, in concreto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale si è estinta

due giorni prima che la proroga fosse annotata nel registro fondiario e mal si

capisce come l'ufficiale abbia potuto iscriverla. Né il giudice avrebbe più

potuto, per avventura, ordinare il ripristino di un'iscrizione provvisoria

ormai decaduta (DTF 98 Ia 246 consid. 3). D'altro lato è vero che l'ufficiale

non poteva radiare da sé tale iscrizione. Spontaneamente infatti un ufficiale cancella

solo le iscrizioni provvisorie a termine, allorché queste siano scadute (sopra,

consid. 1). Se il termine riguarda non la validità dell'iscrizione provvisoria,

bensì la scadenza entro cui l'artigiano o imprenditore è chiamato a promuovere

l'azione mirante all'iscrizione definitiva (come nella fattispecie), l'ufficiale

deve attendere che gli sia presentata una richiesta di cancellazione (Steinauer, op. cit., pag. 291 n. 2895a).

Nel caso in cui possa fondarsi su una sentenza, il richiedente otterrà senz'altro

la radiazione (art. 963 cpv. 2 CC). In caso contrario gli occorrerà il consenso

dell'artigiano o dell'imprenditore. Dovesse questi negarglielo, egli intenterà

azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC). In ogni modo, comunque

si procederà in concreto alla cancellazione del­l'iscrizione provvisoria, l'appello

vertente sulla legittimità della medesima appare già a un primo esame senza interesse

pratico e attuale. Va quindi stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

4.

Qualora

una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per

analogia – in ma­teria di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile

federale (I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6; inc.

36/93 del 1° giugno 1993, consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima nor­ma

stabilisce che in circostanze del genere il tribunale dichiara il processo

terminato e sta­tui­sce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto

dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Nella

fattispecie occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità

di buon esito avrebbe avuto l'appello se l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale non si fosse estinta (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.

7a). Certo, oggettivamente l'istante ha mancato il termine impartitogli dal

giudice. Soggettivamente però essa ne aveva postulato la protrazione prima

della scadenza, con lettera di giovedì 26 agosto 2004. Non si può dire quindi

che essa abbia chiesto invano

l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca e debba essere tenuta perciò a

sopportare tutte le spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC). Avesse lasciato

scadere il termine passivamente, la situazione sarebbe stata diversa.

5.

Per

quanto riguarda il contenuto dell'appello, l'istante eccepiva anzitutto – nelle

osservazioni del 5 luglio 2004 – che il rimedio giuridico non era ammissibile perché

emanava dalla sola AP 1, mentre i quattro comproprietari della particella n. 3420

formano un litisconsorzio necessario. Se non che, foss'anche vero quanto essa sosteneva,

nel quadro di un litisconsorzio necessario i litisconsorti diligenti si presumono

rappresentare gli altri (art. 46 CPC). In tale veste possono quindi

agire singolarmente. Sotto questo profilo l'appello era dunque ricevibile.

6.

Litigiosa

era la questione di sapere, nella fattispecie, se l'ipoteca legale fosse stata

iscritta tempestivamente. Ora, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro

(art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, è sufficiente

un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF

(Schu­ma­cher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,

2ª edizione, Zurigo 1982, pag. 214 n. 739). Tocca al giudice fissarne

la durata (art. 961 cpv. 3 CC). L'istante deve rendere verosimile – da parte

sua – il rispetto del termine, senza che si pongano esigenze trop­po rigorose

al riguardo. In caso di dubbio l'iscrizione va ordinata, il giudice rinviando

la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, op. cit., pag. 288 n. 2891

con rinvii). Se la tempestività dell'iscrizione è dubbia, in altre parole, il

giudice la rifiuta solo se il termine è chiaramente decorso prima dell'iscrizione

nel registro fondiario (Schumacher,

op. cit., pag. 218 n. 750). Per quel che è del subappaltatore, egli ha un diritto proprio a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale sul fondo in cui ha prestato la propria opera,

quand'anche il proprietario abbia già pagato il dovuto all'impresa generale (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2868 segg.).

7.

Nel caso specifico gli eventuali

pagamenti dei convenuti alla __________ __________ non sarebbero

stati, dopo quanto si è appena detto, di rilievo ai fini del giudizio.

Determinante sarebbe stato accertare la tempestività dell'iscrizione. In tale prospettiva si evinceva dagli

atti che il 2 mag­gio 2003 la AO 1 aveva inviato all'impresa

generale tre fatture: le prime due riguardanti gli intonaci interni eseguiti

nelle abitazioni dei convenuti (doc. B e C), la terza inerente agli intonaci

esterni, seguita da una “ricapitolazione finale” (doc. D). Come ha sottolineato

il Segretario assessore, l'emis­sione di fatture costituisce un indizio circa

la fine dei lavori svolti dall'artigiano o dall'imprenditore (Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 2884d

con riferimenti). Nella fattispecie però l'istante medesima riconosceva che il

2.

maggio 2003 essa non aveva ancora eseguito le prestazioni relative alla

facciata esterna, corrispon­denti alla posizione n. 2 della terza fattura (fr. 3820.48, IVA e sconto esclusi,

su un totale di fr. 58 572.60: doc. D). Che tali opere dovessero

ancora essere completate, in effetti, ri­sultava non solo da una lettera del 27

agosto 2003 in cui l'istante sollecitava l'impresa generale a montare i

ponteggi per consentirle di completare gli intonaci di facciata (doc. E e 6),

ma anche dal fatto che tali opere – salvo la copertura e il fondo, eseguiti

direttamente da CO 1 – sono poi state ultimate da un'altra ditta, nell'ottobre-novembre

del 2003 (deposizione di __________ __________: verbali, pag. 6 seg.). Né l'appellante

revocava in dubbio che i lavori in questione figurassero

tra le opere subappaltate all'istante dall'impresa generale. A un esame di mera

verosimiglianza, dunque, l'emissione delle tre fatture non appariva determinante

per la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.

8.

Tanto

meno appariva decisivo, per la decorrenza del termine, il fatto che la AO 1 avesse

compiuto gli ultimi interventi sul cantiere nel marzo-aprile del 2003. Il

lasso trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC comincia a decorrere soltanto – come

detto – al momento in cui l'artigiano o imprenditore ha eseguito tutto quanto

occorra perché l'opera possa essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni

o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento

influiscono sulla decorrenza del termine unicamente ove siano indispensabili, nel senso che l'opera non possa ritenersi

terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza).

Tutto dipende dall'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con

riferimenti). Nella fattispecie, come si è visto, l'istante doveva ancora

eseguire gli intonaci delle facciate esterne. Non si trattava manifestamente di

semplici ritocchi, né di riparazioni o di rifacimenti per difetti né, men che

meno, di lavori di poco conto. Ciò confermava che quel 3 maggio 2003 le opere appaltate

alla AO 1 sul cantiere dei convenuti non erano ancora finite.

9.

L'appellante rimproverava all'istante di essere stata in ritardo sul

programma, tant'è che la ditta stessa aveva sollecitato il 27 ago­sto 2003 l'impresa

generale a posare le impalcature per consentirle di ultimare le opere di

facciata (doc. E). Se non che, il com­mittente intenzionato a impedire una

dilazione del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC deve mettere in mora l'artigiano

o imprenditore in ritardo nell'esecuzione dei lavori (art. 107 CO), fissandogli un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la

scadenza infruttuosa del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle

opere rimanenti e la rescissione del contratto. Non

dovesse il destinatario ottemperare alla comminatoria, la dichiarazione con cui

il com­mittente comunicherà di sciogliere il contratto farà decorrere il

termine trimestrale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo 2006,

consid. 6c con richiami; Steinauer,

op. cit., pag. 284 n. 2884c). Il committente invece che

rinuncia alla messa in mora si accomoda del rischio che i lavori finiscano in ritardo

e non può pretendere che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC decorra nel

frattempo (Schumacher, op. cit.,

pag. 177 n. 630). In concreto non risultava – né l'appellante asseriva – che i

comproprietari avessero messo in mora l'istante o l'im­presa generale. La

ritardata ultimazione dei lavori non constava pertanto influire sulla

decorrenza del termine.

10.

Nelle

circostanze descritte occorreva ancora esaminare quando la AO 1 fosse venuta a

sapere – o avreb­be dovuto sapere – di non dover più terminare l'opera, che è

stata ultimata da terzi. In caso di mancata esecuzione dei lavori il termine dell'art.

839.

cpv. 2 CC decorre infatti dalla rescissione del contratto (Steinauer,

op. cit., pag. 284 n. 2884c; Schumacher, op. cit., pag. 180 n. 640). Per il Segretario assessore tale

momento si situava al più presto il 12 settembre 2003, allorché i convenuti avevano

respinto una proposta amichevole della AO 1 volta alla liquidazione del saldo e

alla fine concordata dei lavori (doc. G). L'appellante obiettava che le trattative

intercorse nel settembre del 2003 con l'istante miravano alla conclusione di un

nuo­vo contratto fra la stessa AO 1 e i comproprietari, mentre il negozio

giuridico oggetto della causa era stato stipulato fra la AO 1 e l'impresa generale.

Certo è che quando ha sollecitato l'impresa generale a posare le impalcature per terminare le facciate (doc.

E), il 27 agosto 2003, l'istante intendeva ancora – con

ogni evidenza – completare l'opera. E siccome l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale è avvenuta il 9 dicembre 2003, il problema sarebbe stato di sapere se

nei tre mesi che precedevano tale data l'istante sapesse – o dovesse sapere – di

non dover più terminare i lavori.

Dagli

atti risultava che il 10 settembre 2003, dopo avere ricevuto una lettera da CO

1.

(doc. G), la AO 1 aveva formulato una proposta ai comproprietari, offrendosi di

ultimare i lavori dietro pagamento di fr. 12 500.– a saldo della liquidazione

finale di fr. 16 572.– qualora i comproprietari medesimi avessero eseguito loro medesimi

il fondo e le coperture (doc. F). CO 1 aveva replicato il 12 settembre 2003 con

una controproposta (doc. G) che la AO 1 aveva respinto (doc. 4). Invero ci si sarebbe

potuti domandare se quello scambio di corrispondenza non mirasse effettivamente

alla stipulazione di un nuovo contratto d'appalto. Sia come sia, dagli atti non

risultava – né l'appellante pretendeva – che le trattative fossero cominciate prima

del 10 settembre 2003. L'iscrizione provvisoria essendo avvenuta il 9 dicembre

2003, non vi sarebbero dunque state ragioni, almeno nel dubbio (sopra, consid.

6), per ritenere che questa fosse tardiva.

11.

Se

ne conclude che, non fosse diventato senza interesse per caducità dell'iscrizione

provvisoria, l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Gli oneri

processuali e le ripetibili di questa sede vanno posti perciò a carico dell'appellante,

tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art.

148.

cpv. 1 CPC). La disamina formante oggetto del decreto odierno non giustifica,

per altro, una particolare riduzione della tassa di giustizia.

12.

Rimane

il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che

il Segretario assessore ha posto a carico dei convenuti, soccombenti (art. 148

cpv. 1 CPC). Tale addebito presupponeva

infatti che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura

di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano

o imprenditore, indipendentemente dal­la questione di sapere se egli abbia

ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto

(Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, op. cit., pag. 221, n. 761 in fine). Se

tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione

provvisoria non gli è stata concessa o perché il

proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono

a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state poste a carico dal

proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla

richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. Secondo

giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima al riguardo (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 5 e 6, menzionata in: RtiD

I-2004 pag. 616 n. 134c). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

13.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 12 667.30) non raggiunge la

soglia dei fr. 30 000.– richiesta per il ricorso in materia civile.

Per questi

motivi,

vista sulle

spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse

giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.

sono posti a carico dell'appellante,

che rifonderà alla AO 1 fr. 800.– per ripetibili.

3.

Gli

oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale,

consistenti nella tassa di giustizia (fr. 550.–, compresa quella del decreto cautelare)

e nelle spese (fr. 160.–, comprese quelle del decreto cautelare), sono posti a carico

dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 850.– complessivi per ripetibili.

4.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

terzi

implicati

Per la prima

Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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