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Decisione

11.2004.65

Una servitù di "passo carrabile" comprende anche il diritto di transito a piedi?

21 marzo 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.404 (azione

di accertamento, rispettivamente azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, promossa con petizione del 18 giugno 2001 da

AO 1 AO 1

(patrocinati dall’ PA 2 )

contro

AP 1 e AP 2,

, e

AP 3 e AP 4

(tutti patrocinati dall' , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2004

presentato

da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la

sentenza emessa il 12 maggio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione

2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A.

AO 1 e AO 2 sono comproprietari della particella n. 1058 RFD di __________ (733

m²), posta nella frazione di __________, su cui sorge la loro casa

d'abitazione. Il fondo confina a sud con la particella n. 1047 (764 m²),

anch'essa edificata, appartenente a AP 1 e AP 2. Entrambi i terreni

fronteggiano la sovrastante strada cantonale che sale da __________. Per

raggiungere in automobile la loro proprietà AP 1 e AP 2 fanno capo a un accesso

che si diparte dalla strada cantonale e che attraversa la particella di AO 1 e AO

2. Tale possibilità di transito risale a una sentenza del 4 luglio 1985 con cui

il Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna aveva riconosciuto all'allora

proprietario della particella n. 1047 un “diritto di passo carrabile” sulla particella n. 1058 come accesso necessario, dietro versamento

di fr. 4000.– a titolo di indennità.

B. Il

18 giugno 2001 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, perché accertasse che AP 1 e AP 2 devono contribuire alla

manutenzione ordinaria e straordinaria della strada d'accesso, assumendo un

quarto della spesa relativa al primo tratto (il quale serve da raccordo anche

ad altri due fondi) e la metà della spesa relativa al tratto di strada

rimanente. Inoltre essi hanno chiesto di accertare che il “diritto di passo carrabile” non comprende, per i proprietari della

particella n. 1047, il diritto di transitare a piedi. Infine essi hanno instato

perché fosse fatto divieto a AP 3 e AP 4, parenti dei AP 1 AP 2, di transitare

a piedi lungo la nota strada d'accesso. Tutti i convenuti hanno proposto di

respingere la petizione, AP 3 e AP 4 contestando finanche la loro

legittimazione passiva.

C. Con

sentenza del 12 maggio 2004 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato

che AP 1 e AP 2 sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria

e straordinaria della strada d'accesso secondo la chiave di riparto proposta

dagli attori, ha accertato che il “diritto di passo carrabile” in favore della

particella n. 1047 non comprende il diritto di transito pedonale e ha vietato a

tutti i convenuti di passare a piedi sulla particella n. 1058. La tassa di

giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico di AP

1 e AP 2 e per il resto a carico di AP 3 e AP 4. I

primi sono stati tenuti a rifondere agli attori un'indennità di fr. 1800.–, i

secondi un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono

insorti con un appello del 3 giugno 2004 per

ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di

conseguenza. Nelle loro osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e

di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Gli attori hanno indicato nella petizione un valore litigioso “da determinare, superiore a fr. 15 000.–”. I convenuti non hanno mosso contestazioni

al riguardo, né il Pretore ha determinato alcunché. In realtà AO 1 e AO 2 hanno

promosso tre azioni: due di accertamento contro i coniugi __________ (la prima

sulla chiave di riparto correlata alle spese di manutenzione stradale, la seconda

sull'estensione del “diritto di

passo carrozzabile”) e una di

condanna (negatoria) contro i coniugi __________ Le prime due, materialmente

connesse, possono effettivamente presumersi raggiungere, oltre alla soglia dei

fr. 8000.– per l'appello (art. 36 cpv. 1 LOG), quella dei fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Non la terza, che già a fatica sembra appellabile. Sapere se il suo valore possa

cumularsi a quello delle altre due giusta l'art. 52 LTF è una questione che va

giudicata, se mai, dal Tribunale federale, non da questa Camera.

2.

Il

Pretore ha ricordato anzitutto che in linea di principio le spese di

manutenzione inerenti a opere necessarie per l'esercizio di una servitù vanno

suddivise, ove le opere giovino anche agli interessi del fondo serviente, in

proporzione dei rispettivi vantaggi (art. 741 cpv. 2 CC). Nella fattispecie

egli ha ritenuto che gli attori abbiano un interesse legittimo a far accertare la

chiave di riparto, quand'anche non sia­no ancora state sostenute spese effettive.

Apprezzata la situazione, inoltre, egli ha condiviso la suddivisione proposta

degli attori. Ad ogni modo – egli ha soggiunto – “eventuali contestazioni sull'entità dei lavori da eseguire, sui relativi

singoli costi e, in caso di importante modifica delle circostanze attuali,

perfino sulla loro ripartizione, potranno ancora essere sottoposte al giudice” (sentenza impugnata, consid. 3).

Quanto al

contenuto del “diritto di passo

carrabile”, il Pretore ha

evocato la sentenza del 4 luglio 1985 con cui il Pretore della giurisdizione di

Lugano Campagna aveva riconosciuto all'allora proprietario della particella n.

1047.

un accesso necessario, rilevando che “il problema all'origine della vertenza era unicamente quello

dell'accesso veicolare”, non risultando per altro che

l'attore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere il proprio fondo a piedi. Né AP 1 e AP 2 – ha continuato il primo giudice – abbisognano di

un accesso necessario pedonale, disponendo essi di una scalinata propria che

collega direttamente il loro fondo alla strada cantonale (consid. 4).

Relativamente

a AP 3 e AP 4, infine, il Pretore ne ha accertato la legittimazione passiva,

non negando a costoro di passare a piedi sulla nota strada d'accesso. E siccome

nessuno dei due è abilitato a ciò, il primo giudice ha accolto la petizione

anche su questo punto, salvo rinunciare alla comminatoria di sanzioni penali

(consid. 5).

3.

Nell'appello

AP 1 e AP 2 dichiarano di non avere mai revocato in dubbio “la regola della ripartizione delle spese” e contestano l'interesse giuridico di AO 1

e AO 2 al­l'azione di accertamento, costoro non avendo – essi sottolineano –

alcunché da riscuotere nei loro confronti. Anzi, a loro avviso

l'obiettivo degli attori è quello di stabilire criteri di suddivisione

inerenti alle spese per quanto riguarda il passato (memoriale, punti 2 e 3).

a) Chiunque

ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un

diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre

azione di accertamento (art. 71 CPC). Nella misura in cui tende a far constatare

l'esistenza o l'ine­si­stenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato

da leggi federali, tale azione è retta dall'ordinamento federale medesimo. E

per diritto federale l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere

concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“legittimo”).

Esso è da­to ove dal comporta­mento della controparte risulti una situazione

d'incertezza circa l'esistenza di un rapporto giuridico, non si possa

ragionevolmente pretendere che l'attore rimanga in tale situazione e non sia

possibile rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o

un'azione costitutiva. Ciò è il caso anche quando un'azione di

condanna o costitutiva possa sì essere introdotta, ma solo a distanza di tempo

(principi riassunti da: RtiD I-2004 pag. 456 consid. 1 a 3).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha ravvisato l'interesse legittimo degli attori nella circostanza

che, “indipendentemente dal fatto

a sapere se oggi vi sia o meno la necessità di effettuare degli interventi”, “il conoscere in anticipo la chiave di ripartizione delle spese

permetterà (…) nel futuro di meglio valutare e decidere l'eventuale esecuzione

di lavori di manutenzione della strada” (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Perché tale punto di vista

sarebbe censurabile gli appellanti non spiegano. Ripetono che gli attori non

vantano alcun credito nei loro confronti, ma non negano che il loro comporta­mento

alimenti una situazione d'incertezza quanto alla misura della loro partecipazione

nel caso in cui dovessero insorgere costi di manutenzione, né asseriscono

potersi ragionevol­mente pretendere che gli attori rimangano in tale incertezza

a tempo indeterminato, né sostengono che sarebbe possibile rimediare a ciò

mediante un'azione di condanna o un'azione costitutiva. A rigore, dunque, sotto

questo profilo l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

c) Gli

appellanti affermano di non avere mai contestato “la regola della ripartizione delle spese” e fanno valere che gli attori hanno loro sottoposto fatture “del tutto ingiustificate”. La prima asserzione è a dir poco ambigua,

non risultando che AP 1 e AP 2

abbiano mai precisato in che misura siano disposti ad assumere costi di

manutenzione stradale. Loro medesimi ammettevano del resto, davanti al Pretore,

che di “un'eventuale partecipazione

(…) si sarebbe potuto discutere a posteriori, se e quan­do se ne fosse

manifestata la necessità” (risposta,

pag. 3 nel mezzo). Quanto al fatto che siano state loro sottoposto fatture “del tutto ingiustificate”, ciò ancora non significa che gli attori non abbiano un interesse

legittimo a conoscere la chiave di riparto applicabile. Se mai è vero il contrario,

nel senso che solo conoscendo la partecipazione degli appellanti alle spese AO

1.

e AO 2 potranno avanzare

pretese giustificate. Senza considerare infine che – come adduce il Pretore –

solo conoscendo la proporzione del contributo altrui costoro possono prevedere

l'entità della loro stessa partecipazione. Manifestamente infondato, su questo

primo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

4.

In

merito all'estensione del “diritto di passo carrabile” gli appellanti lamentano

un comportamento dispettoso degli attori, che per puro malanimo impedirebbero

loro di passare a piedi lungo l'accesso stradale. A mente loro, poi, la sentenza

emessa il 4 luglio 1985 dal Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna non

costituiva un accesso meramente veicolare, né tale ipotesi si evince dai

considerandi del giudizio. Se tale fosse il contenuto della servitù, non si

comprenderebbe – essi allegano – il riparto paritario delle spese accertato

nella sentenza impugnata, giacché l'uso dell'accesso risulterebbe per loro

limitato (memoriale, punto 5).

La prima

argomentazione è priva di consistenza, ove appena si pensi che nel caso in cui

il passo risultasse unicamente veicolare, gli appellanti non avrebbero alcun diritto

di percorrerlo a piedi. Rimproverare un abuso agli attori in simili condizioni

sarebbe dun­que fuori luogo. Quanto al secondo argomento, è vero che un “passo carrabile” senza altra indicazione può supporsi comprendere anche il transito a

piedi (Rep. 1908 pag. 126 in fondo). Se non che, nella fattispecie l'accezione

di “passo carrabile” è desumibile direttamente dal registro fondiario, il cui documento giustificativo

n. 17

460.

del 19 settembre 1985 consiste appunto nella sentenza

emanata il 4 luglio 1985 dal Pretore della giurisdizione

di Lugano Campagna (fascicolo “Ispezione

RF”, agli atti). Questa non

specificava esplicitamente se il “diritto di passo carrabile” comprendesse anche il transito a piedi. Da essa si evince tuttavia

che quel diritto è stato concesso

alla stregua di un passo necessario (art. 694 CC), poiché

l'allora proprietario della particella n. 1047 non aveva “un accesso

veicolare alla strada cantonale, in quanto un altro accesso veicolare né esiste

né è tantomeno realizzabile tecnicamente” (consid. 7 e 8). Ora, l'istituto dell'accesso necessario è sempre

stato dato solo per rimediare a situazioni di necessità (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC, citato

anche da Rey in: Basler

Kommentar, ZGB II, 2ª edizione,

n. 1 ad art. 694). Non consta – né gli appellanti pretendono – che l'allora

proprietario della particella n. 1047 non potes­se raggiungere il suo fondo a

piedi senza passare sulla particella n. 1058. Anzi, la particella n. 1047

risulta disporre – per lo meno oggi – di una scalinata (10 gradini su un

dislivello di 1.75 m: verbale di sopralluogo del 10 aprile 2002, pag. 1 in

basso) che la collega direttamente alla strada cantonale. Contrariamente

all'opinione degli appellanti, dunque, l'accesso necessario formante oggetto

della menzionata sentenza non può dirsi comprendere anche il passaggio a piedi.

Del

resto, si volesse opinare che nel caso precipuo il titolo di acquisto non

permette di determinare con sicurezza l'estensione della servitù, occorrerebbe

far capo al modo in cui il diritto è stato esercitato “per molto tempo, pacificamente ed in buona fede” (art. 738 cpv. 2 CC; al proposito: DTF 132

III 655 consid. 8 con rinvii). Gli appellanti non asseriscono tuttavia di

passare a piedi sulla particella n. 1058 in modo pacifico e da molto tempo. Al

contrario: dagli atti risulta che quando essi sono cominciati a transitare a

piedi lungo la strada d'accesso, alla fine di marzo del 2001, AO 2 ha reagito

senza indugio (petizione, pag. 4 n. 1.5, circostanza di per sé non contestata

nella risposta, pag. 4). Da allora gli attriti fra le parti si sono finanche acuiti

(loc. cit.). Quanto alla chiave di riparto relativa alle spese di manutenzione,

che in condizioni siffatte sarebbe – secondo gli appellanti – iniqua, sta di

fatto che nemmeno gli interessati prospettano un diverso modo di suddividere i

costi. Non incombe pertanto a questa Camera indagare se un'altra proporzione

sia, per avventura, più consona alle circostanze.

5.

Per

quel che è infine dei AP 3 AP 4, essi postulano a loro volta il rigetto della

petizione nella misura in cui li concerne. La motivazione dell'appello tuttavia

non fa il minimo cenno al divieto loro rivolto dal Pretore. Davanti a quest'ultimo

essi contestavano la loro legittimazione passiva invocando il fatto di non

essere proprietari del fondo dominante, ma di fronte alla motivazione del primo

giudice, che ha ravvisato la loro legittimazione passiva nella circostanza

ch'essi transitano a piedi sulla particella degli attori (sentenza impugnata,

consid. 5), essi non muovono alcuna critica. Totalmente sprovvisto di

motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).

6.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), i quali hanno proceduto insieme e vanno

pertanto chiamati a rispondere con vincolo di solidarietà (art. 148 cpv. 4

CPC). Internamente non v'è ragione invece di scostarsi dal riparto fissato dal

Pretore (tre quarti a carico dei AP 1 AP 2, un quarto a carico dei AP 3 AP 4), proporzione

di per sé non contestata nemmeno nell'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

addebitati solidalmente agli appellanti in ragione di tre quarti a carico di AP

1 e AP 2 e di un quarto a carico di AP 3 e AP 4. Gli appellanti rifonderanno inoltre

alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per

ripetibili, suddivisi internamente secondo la stessa chiave di riparto.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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