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Decisione

11.2004.68

Deroga al principio della soccombenza per "giusti motivi"

28 marzo 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.37 (protezione

della personalità: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con istanza del 23 febbraio 2004 dalla

AO 1,

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 e

AP 2

(rappresentata dal socio e gerente RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

dell'11 giugno 2004 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro il decreto cautelare

emesso il 2 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è il redattore responsabile del bimestrale __________,

pubblicato dalla AP 2. Il 19 febbraio 2004 la redazione del giornale ha inviato

alla società in nome collettivo AO 1, di __________, una lettera per fax con cui

segnalava l'intenzione di pubblicare, sul numero di marzo, un articolo relativo

a una lite che opponeva la carrozzeria al proprietario di una Range Rover in

merito a determinate riparazioni eseguite nel 2003. Avendo già raccolto il

punto di vista del proprietario del veicolo, AP 1 chiedeva alla carrozzeria di

fornire la propria versione dei fatti entro “venerdì 20 febbraio 2004 (al più

tardi sabato o lunedì)” sui punti in appresso:

1. Il

tempo eccessivo trascorso (6 mesi) prima di poter consegnare la vettura (su

ordine del Pretore di Locarno e dietro deposito di garanzia).

2. Se

c'è un nesso tra questi 6 mesi e il prezzo elevato della vettura di sostituzione.

3. La

cattiva qualità delle riparazioni effettuate sulla vettura (documentate da vari

periti) e i danni aggiuntivi capitati nella vostra carrozzeria (graffi all'altra

portiera ecc.). Come pure il caso del finestrino scheggiato che il signor __________

contesta (al momento dell'incidente era abbassato e non poteva rompersi).

4. Il

montante elevato della fattura (25 mila franchi) contestato dai periti e dal

signor __________.

5. La

mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di

ricambio.

6. La

vostra motivazione a richiedere il versamento dei soldi e alla denuncia ora

pendente alla Pretura di Lugano.

Preso

atto il 20 febbraio 2004 che la carrozzeria non intendeva rilasciare dichiarazioni,

la lite con il proprietario del veicolo formando oggetto di una causa civile, AP

1 ha confermato quel medesimo giorno la volontà di pubblicare un articolo sull'__________.

B. Il

23 febbraio 2004 la AO 1 ha convenuto AP 1 e la AP 2 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, chiedendo in via cautelare di far loro divieto

di rendere pubblica la vicenda relativa alla riparazione della Range Rover,

così come ogni fatto a essa correlato. Con decreto cautelare emanato senza

contraddittorio il giorno stesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha accolto la richiesta cautelare e ha impartito la proibizione richiesta.

C. All'udienza

del 12 marzo 2004, indetta per il contraddittorio,

l'istante

ha confermato la propria domanda e i convenuti hanno proposto di respingerla.

Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 7 maggio 2004 le parti

hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 2 giugno

2004 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 800.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

D. Contro

il dispositivo sulle spese del decreto appena citato AP 1 e la AP 2 sono insorti

con un appello dell'11 giugno 2004 per ottenere che gli oneri processuali siano

addebitati interamente alla convenuta e che quest'ultima sia tenuta a rifondere

loro fr. 1300.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2004 la AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art.

28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC e

art. 12 LForo), regolata dai Cantoni (Bucher,

Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Nel Ticino si applicano pertanto gli

art. 376 segg. CPC. Il decreto cautelare è impugnabile entro dieci giorni (art.

382.

combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello

in esame è dunque ricevibile.

2.

Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare con l'argomento che l'articolo

in questione, così com'era poi stato pubblicato nell'__________ del maggio 2004

(omettendo il nome della carrozzeria), non poteva ritenersi lesivo della

personalità dell'istante, limitandosi esso a una descrizione per lo più asettica

di elementi oggettivi sullo svolgimento dei fatti. Ciò rendeva ingiustificato mantenere

la proibizione intimata con il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il

23.

febbraio 2004. Il primo giudice ha rilevato ad ogni modo che, nonostante l'esito

del giudizio, gli oneri processuali andavano equamente suddivisi a metà fra le

parti, compensando le ripetibili. Intanto perché i convenuti avevano rifiutato di

esibire la bozza dell'articolo, ritardando essi medesimi l'emanazione del

decreto. Inoltre perché “legittimi

indizi” inducevano a credere

che l'articolo previsto nel marzo del 2004 non fosse quello pubblicato poi nel maggio

di quell'anno: non solo il titolo originario “Carrozzeria disonesta” (suscettibile

di ledere la personalità dell'istante, la lite sulla riparazione del veicolo essendo

tuttora pendente dinanzi a un tribunale) era stato cambiato, ma nel servizio

apparso sull'__________ del maggio 2004 buona parte dei temi preventivamente sottoposti

alla carrozzeria il 19 febbraio 2004 non era nemmeno stata trattata.

3.

Gli

appellanti contestano che l'articolo originario si sarebbe intitolato

“Carrozzeria disonesta” e ribadiscono che l'intestazione sarebbe stata già

allora quella del servizio pubblicato nel maggio del 2004 (“Battaglia tra

avvocati per un'auto ammaccata”). Sostengono inoltre che i punti principali

indicati nel fax del 19 febbraio 2004 sono stati ripresi nell'articolo, gli

unici temi tralasciati essendo quelli – marginali – relativi a un “finestrino

scheggiato” (doc. B, n. 3 ultima frase) e all'omessa presentazione “delle fatture

o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio” (doc. B, n. 5). Lamentano

altresì che il primo giudice abbia rimproverato loro di non avere esibito la

bozza dell'articolo, salvo evitare di risolvere il problema legato alla

costituzionalità di una costrizione siffatta per rapporto al segreto redazionale

tutelato dall'art. 17 cpv. 3 Cost., a loro avviso prevalente. Essi chiedono di

conseguenza che la tassa di giustizia e le spese di primo grado siano poste a

carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondere loro un'indennità

di fr. 1300.– a titolo di ripetibili.

4.

Secondo

l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra

parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è

soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a

una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi

le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e

delle ripetibili il primo giudice fruisce nondimeno di un notevole potere d'apprezza­mento,

nel senso che il suo pronunciato può essere appellato solo per eccesso o per

abuso (Rep. 1996 pag. 171). Nel caso specifico i convenuti non pretendono che

il Pretore abbia fissato gli oneri processuali violando in qualche modo limiti

tariffari. Censurano la chiave di riparto adottata nel dispositivo n. 2

del decreto cautelare, definita il risultato di un eccesso o di un abuso

d'apprezzamento per il fatto che addebita loro parte degli oneri e delle

ripetibili nonostante essi siano usciti vittoriosi dalla procedura senza cagionare

spese frustranee al­l'istante.

a) Il

Pretore ha scorto anzitutto “giusti

motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) nel fatto – come si è accennato – che i

convenuti avessero rifiutato di mostrare la bozza del servizio destinato ad

apparire sull'__________, ritardando con il loro comporta­mento la revoca del

provvedimento cautelare decretato senza contraddittorio (sentenza, pag. 6 in

basso). Sta di fatto che lo stesso Pretore riconosce come giuridicamente dubbio

l'obbligo di esibire previamente il testo di un articolo destinato ad apparire

su un organo di stampa (sentenza, pag. 7 in alto). Mal si comprende perciò la

critica mossa ai convenuti. Per di più, l'assunto non manca di contraddizione,

giacché il Pretore è pervenuto al convincimento – come si vedrà oltre – che l'articolo

pubblicato nel maggio del 2004 era una versione edulcorata di quello originariamente

previsto, il quale risultava ledere già nel titolo la personalità del­l'istante.

Come egli avrebbe potuto, in condizioni del genere, respingere il provvedimento

cautelare ove fosse giunto a conoscenza del testo originario è impossibile

capire. Al proposito la sentenza impugnata non resiste a censura e i “giusti

motivi” dell'art. 148 cpv. 2 CPC non trovano giustificazione.

b) Ciò

posto, il Pretore ha ravvisato “giusti motivi” per

scostarsi dal precetto della soccombenza anche nel fatto che, con il loro

comportamento, i convenuti avevano indotto l'istante a piatire in buona fede.

Nel numero di marzo 2004 dell'__________ figurava difatti, nell'indice in ultima

pagina (sotto la rubrica “attualità”), un articolo intitolato “Carrozzeria disonesta”,

annunciato a pag. 8. Visto il decreto cautelare emesso senza contraddittorio

dal Segretario assessore, l'articolo non era apparso. Il Pretore ne ha dedotto tuttavia

che quello doveva essere il titolo del servizio originario, mentre la

pubblicazione avvenuta in seguito sull'__________ del maggio successivo recava

un titolo ben più anodino (“Battaglia tra avvocati per

un'auto

ammaccata”). Se non che, ha soggiunto il Pretore, il titolo originario avrebbe offeso

senz'altro la personalità del­l'istante, giacché la lite circa la riparazione

della Range Rover pendeva ancora davanti a un tribunale civile e la carrozzeria

non poteva quindi definirsi “disonesta”. Per di più, buona parte dei temi

sottoposti preventivamente all'istante con il fax del 19 febbraio 2004 non era

stata trattata nell'articolo del maggio 2004. “Ed era proprio su questi temi, a

tutt'oggi non chiariti giudizialmente, che l'istante temeva potesse essere

esposta una versione unilaterale e distorta” (sentenza impugnata, pag. 7).

Gli

appellanti contestano che il titolo originario dell'articolo fosse quello di “Carrozzeria disonesta”, ma con la motivazione del Pretore non si

confrontano. Pretendono che l'epiteto di “carrozzeria disonesta” non si

riferisse all'istante, ma non tentano nemmeno di spiegare come mai quel titolo figurasse

nell'indice a pag. 32 dell'__________ del marzo 2004, né illustrano come mai dell'articolo

non vi fosse traccia nella rivista. Tanto meno essi mettono in dubbio che un

titolo del genere avrebbe leso la perso­nalità dell'istante. Essi fanno valere,

certo, che il servizio pubblicato nel maggio del 2004 riportava nondimeno i

fatti essenziali: il tempo eccessivo occorso per la riparazione, il prezzo

elevato della vettura di sostituzione, la cattiva qualità delle riparazioni

accertata da varie perizie e l'ammontare elevato della fattura. Dimenticano

però che in quel servizio (pag. 3 dell'__________) non si denunciava né “il

tempo eccessivo occorso per la riparazione” del veicolo né il costo “elevato”

della vettura di cortesia

(si evocava soltanto una fattura di fr. 12 000.–, senza specificare la

durata del nolo). Per converso, il fax del 19 febbraio 2004 dava per scontate non

solo tali circostanze (punti 1 e 2), ma anche il danneggiamento di un

finestrino da parte della carrozzeria (punto 3) e “la man­cata esposizione

delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio” (punto 5).

c) Sulla

base della seconda motivazione addotta nel decreto impugnato non si può dire in

definitiva che il Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso della sua

latitudine d'apprezzamento applicando l'art. 148 cpv. 2 CPC per avere reputato

che, con il loro modo di fare, i convenuti avessero spinto l'istante a

presentare in buona fede – seppure a torto – la domanda cautelare. La

circostanza che il fax del 19 febbraio 2004 desse per scontata tutta una serie

di colpe della carrozzeria (ancorché questa fosse invitata a esporre il suo

punto di vista) e l'imminente pubblicazione di un servizio giornalistico su

tali questioni potevano in effetti giustificare, almeno in parte, la reazione

dell'istante. Il titolo dell'articolo originario conferma poi che il servizio

sarebbe stato verosimilmente aggressivo (“Carrozzeria disonesta”), in antitesi

a quello neutro apparso nel maggio del 2004 (“Battaglia tra avvocati per

un'auto ammaccata”). In ultima analisi il riparto degli oneri processuali a

metà e la compensazione delle ripetibili potrà forse apparire opi­nabile, ma sulla scorta della seconda

motivazione enunciata dal Pretore non denota gli

estremi di un eccesso o di un abuso del potere d'apprezzamento. Privo

di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità a titolo di

ripetibili.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 2270.–) non raggiunge

di tutta evidenza la soglia dei fr. 30 000.–richiesta per il ricorso in materia

civile.

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

2.

Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1300.– complessivi per ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– , ,

per sé e per la ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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