11.2004.68
Deroga al principio della soccombenza per "giusti motivi"
28 marzo 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2004.68
Data decisione, Autorità:
28.03.2007, ICCA
Titolo:
Deroga al principio della soccombenza per "giusti motivi"
SOCCOMBENZA
SOCCOMBENZA RECIPROCA
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.68
Lugano
4 aprile 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.37 (protezione
della personalità: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 23 febbraio 2004 dalla
AO 1,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 e
AP 2
(rappresentata dal socio e gerente RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 giugno 2004 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro il decreto cautelare
emesso il 2 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è il redattore responsabile del bimestrale __________,
pubblicato dalla AP 2. Il 19 febbraio 2004 la redazione del giornale ha inviato
alla società in nome collettivo AO 1, di __________, una lettera per fax con cui
segnalava l'intenzione di pubblicare, sul numero di marzo, un articolo relativo
a una lite che opponeva la carrozzeria al proprietario di una Range Rover in
merito a determinate riparazioni eseguite nel 2003. Avendo già raccolto il
punto di vista del proprietario del veicolo, AP 1 chiedeva alla carrozzeria di
fornire la propria versione dei fatti entro “venerdì 20 febbraio 2004 (al più
tardi sabato o lunedì)” sui punti in appresso:
1. Il
tempo eccessivo trascorso (6 mesi) prima di poter consegnare la vettura (su
ordine del Pretore di Locarno e dietro deposito di garanzia).
2. Se
c'è un nesso tra questi 6 mesi e il prezzo elevato della vettura di sostituzione.
3. La
cattiva qualità delle riparazioni effettuate sulla vettura (documentate da vari
periti) e i danni aggiuntivi capitati nella vostra carrozzeria (graffi all'altra
portiera ecc.). Come pure il caso del finestrino scheggiato che il signor __________
contesta (al momento dell'incidente era abbassato e non poteva rompersi).
4. Il
montante elevato della fattura (25 mila franchi) contestato dai periti e dal
signor __________.
5. La
mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di
ricambio.
6. La
vostra motivazione a richiedere il versamento dei soldi e alla denuncia ora
pendente alla Pretura di Lugano.
Preso
atto il 20 febbraio 2004 che la carrozzeria non intendeva rilasciare dichiarazioni,
la lite con il proprietario del veicolo formando oggetto di una causa civile, AP
1 ha confermato quel medesimo giorno la volontà di pubblicare un articolo sull'__________.
B. Il
23 febbraio 2004 la AO 1 ha convenuto AP 1 e la AP 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, chiedendo in via cautelare di far loro divieto
di rendere pubblica la vicenda relativa alla riparazione della Range Rover,
così come ogni fatto a essa correlato. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il giorno stesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha accolto la richiesta cautelare e ha impartito la proibizione richiesta.
C. All'udienza
del 12 marzo 2004, indetta per il contraddittorio,
l'istante
ha confermato la propria domanda e i convenuti hanno proposto di respingerla.
Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 7 maggio 2004 le parti
hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 2 giugno
2004 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 800.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. Contro
il dispositivo sulle spese del decreto appena citato AP 1 e la AP 2 sono insorti
con un appello dell'11 giugno 2004 per ottenere che gli oneri processuali siano
addebitati interamente alla convenuta e che quest'ultima sia tenuta a rifondere
loro fr. 1300.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2004 la AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art.
28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC e
art. 12 LForo), regolata dai Cantoni (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Nel Ticino si applicano pertanto gli
art. 376 segg. CPC. Il decreto cautelare è impugnabile entro dieci giorni (art.
382.
combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
in esame è dunque ricevibile.
2.
Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare con l'argomento che l'articolo
in questione, così com'era poi stato pubblicato nell'__________ del maggio 2004
(omettendo il nome della carrozzeria), non poteva ritenersi lesivo della
personalità dell'istante, limitandosi esso a una descrizione per lo più asettica
di elementi oggettivi sullo svolgimento dei fatti. Ciò rendeva ingiustificato mantenere
la proibizione intimata con il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il
23.
febbraio 2004. Il primo giudice ha rilevato ad ogni modo che, nonostante l'esito
del giudizio, gli oneri processuali andavano equamente suddivisi a metà fra le
parti, compensando le ripetibili. Intanto perché i convenuti avevano rifiutato di
esibire la bozza dell'articolo, ritardando essi medesimi l'emanazione del
decreto. Inoltre perché “legittimi
indizi” inducevano a credere
che l'articolo previsto nel marzo del 2004 non fosse quello pubblicato poi nel maggio
di quell'anno: non solo il titolo originario “Carrozzeria disonesta” (suscettibile
di ledere la personalità dell'istante, la lite sulla riparazione del veicolo essendo
tuttora pendente dinanzi a un tribunale) era stato cambiato, ma nel servizio
apparso sull'__________ del maggio 2004 buona parte dei temi preventivamente sottoposti
alla carrozzeria il 19 febbraio 2004 non era nemmeno stata trattata.
3.
Gli
appellanti contestano che l'articolo originario si sarebbe intitolato
“Carrozzeria disonesta” e ribadiscono che l'intestazione sarebbe stata già
allora quella del servizio pubblicato nel maggio del 2004 (“Battaglia tra
avvocati per un'auto ammaccata”). Sostengono inoltre che i punti principali
indicati nel fax del 19 febbraio 2004 sono stati ripresi nell'articolo, gli
unici temi tralasciati essendo quelli – marginali – relativi a un “finestrino
scheggiato” (doc. B, n. 3 ultima frase) e all'omessa presentazione “delle fatture
o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio” (doc. B, n. 5). Lamentano
altresì che il primo giudice abbia rimproverato loro di non avere esibito la
bozza dell'articolo, salvo evitare di risolvere il problema legato alla
costituzionalità di una costrizione siffatta per rapporto al segreto redazionale
tutelato dall'art. 17 cpv. 3 Cost., a loro avviso prevalente. Essi chiedono di
conseguenza che la tassa di giustizia e le spese di primo grado siano poste a
carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondere loro un'indennità
di fr. 1300.– a titolo di ripetibili.
4.
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a
una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi
le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e
delle ripetibili il primo giudice fruisce nondimeno di un notevole potere d'apprezzamento,
nel senso che il suo pronunciato può essere appellato solo per eccesso o per
abuso (Rep. 1996 pag. 171). Nel caso specifico i convenuti non pretendono che
il Pretore abbia fissato gli oneri processuali violando in qualche modo limiti
tariffari. Censurano la chiave di riparto adottata nel dispositivo n. 2
del decreto cautelare, definita il risultato di un eccesso o di un abuso
d'apprezzamento per il fatto che addebita loro parte degli oneri e delle
ripetibili nonostante essi siano usciti vittoriosi dalla procedura senza cagionare
spese frustranee all'istante.
a) Il
Pretore ha scorto anzitutto “giusti
motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio
della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) nel fatto – come si è accennato – che i
convenuti avessero rifiutato di mostrare la bozza del servizio destinato ad
apparire sull'__________, ritardando con il loro comportamento la revoca del
provvedimento cautelare decretato senza contraddittorio (sentenza, pag. 6 in
basso). Sta di fatto che lo stesso Pretore riconosce come giuridicamente dubbio
l'obbligo di esibire previamente il testo di un articolo destinato ad apparire
su un organo di stampa (sentenza, pag. 7 in alto). Mal si comprende perciò la
critica mossa ai convenuti. Per di più, l'assunto non manca di contraddizione,
giacché il Pretore è pervenuto al convincimento – come si vedrà oltre – che l'articolo
pubblicato nel maggio del 2004 era una versione edulcorata di quello originariamente
previsto, il quale risultava ledere già nel titolo la personalità dell'istante.
Come egli avrebbe potuto, in condizioni del genere, respingere il provvedimento
cautelare ove fosse giunto a conoscenza del testo originario è impossibile
capire. Al proposito la sentenza impugnata non resiste a censura e i “giusti
motivi” dell'art. 148 cpv. 2 CPC non trovano giustificazione.
b) Ciò
posto, il Pretore ha ravvisato “giusti motivi” per
scostarsi dal precetto della soccombenza anche nel fatto che, con il loro
comportamento, i convenuti avevano indotto l'istante a piatire in buona fede.
Nel numero di marzo 2004 dell'__________ figurava difatti, nell'indice in ultima
pagina (sotto la rubrica “attualità”), un articolo intitolato “Carrozzeria disonesta”,
annunciato a pag. 8. Visto il decreto cautelare emesso senza contraddittorio
dal Segretario assessore, l'articolo non era apparso. Il Pretore ne ha dedotto tuttavia
che quello doveva essere il titolo del servizio originario, mentre la
pubblicazione avvenuta in seguito sull'__________ del maggio successivo recava
un titolo ben più anodino (“Battaglia tra avvocati per
un'auto
ammaccata”). Se non che, ha soggiunto il Pretore, il titolo originario avrebbe offeso
senz'altro la personalità dell'istante, giacché la lite circa la riparazione
della Range Rover pendeva ancora davanti a un tribunale civile e la carrozzeria
non poteva quindi definirsi “disonesta”. Per di più, buona parte dei temi
sottoposti preventivamente all'istante con il fax del 19 febbraio 2004 non era
stata trattata nell'articolo del maggio 2004. “Ed era proprio su questi temi, a
tutt'oggi non chiariti giudizialmente, che l'istante temeva potesse essere
esposta una versione unilaterale e distorta” (sentenza impugnata, pag. 7).
Gli
appellanti contestano che il titolo originario dell'articolo fosse quello di “Carrozzeria disonesta”, ma con la motivazione del Pretore non si
confrontano. Pretendono che l'epiteto di “carrozzeria disonesta” non si
riferisse all'istante, ma non tentano nemmeno di spiegare come mai quel titolo figurasse
nell'indice a pag. 32 dell'__________ del marzo 2004, né illustrano come mai dell'articolo
non vi fosse traccia nella rivista. Tanto meno essi mettono in dubbio che un
titolo del genere avrebbe leso la personalità dell'istante. Essi fanno valere,
certo, che il servizio pubblicato nel maggio del 2004 riportava nondimeno i
fatti essenziali: il tempo eccessivo occorso per la riparazione, il prezzo
elevato della vettura di sostituzione, la cattiva qualità delle riparazioni
accertata da varie perizie e l'ammontare elevato della fattura. Dimenticano
però che in quel servizio (pag. 3 dell'__________) non si denunciava né “il
tempo eccessivo occorso per la riparazione” del veicolo né il costo “elevato”
della vettura di cortesia
(si evocava soltanto una fattura di fr. 12 000.–, senza specificare la
durata del nolo). Per converso, il fax del 19 febbraio 2004 dava per scontate non
solo tali circostanze (punti 1 e 2), ma anche il danneggiamento di un
finestrino da parte della carrozzeria (punto 3) e “la mancata esposizione
delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio” (punto 5).
c) Sulla
base della seconda motivazione addotta nel decreto impugnato non si può dire in
definitiva che il Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso della sua
latitudine d'apprezzamento applicando l'art. 148 cpv. 2 CPC per avere reputato
che, con il loro modo di fare, i convenuti avessero spinto l'istante a
presentare in buona fede – seppure a torto – la domanda cautelare. La
circostanza che il fax del 19 febbraio 2004 desse per scontata tutta una serie
di colpe della carrozzeria (ancorché questa fosse invitata a esporre il suo
punto di vista) e l'imminente pubblicazione di un servizio giornalistico su
tali questioni potevano in effetti giustificare, almeno in parte, la reazione
dell'istante. Il titolo dell'articolo originario conferma poi che il servizio
sarebbe stato verosimilmente aggressivo (“Carrozzeria disonesta”), in antitesi
a quello neutro apparso nel maggio del 2004 (“Battaglia tra avvocati per
un'auto ammaccata”). In ultima analisi il riparto degli oneri processuali a
metà e la compensazione delle ripetibili potrà forse apparire opinabile, ma sulla scorta della seconda
motivazione enunciata dal Pretore non denota gli
estremi di un eccesso o di un abuso del potere d'apprezzamento. Privo
di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità a titolo di
ripetibili.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 2270.–) non raggiunge
di tutta evidenza la soglia dei fr. 30 000.–richiesta per il ricorso in materia
civile.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
2.
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1300.– complessivi per ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– , ,
per sé e per la ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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