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Decisione

11.2004.69

iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

18 luglio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 6 e AP 5

2. Gli

appellanti contestano la tempestività dell'iscrizione ordinata sulla loro

proprietà per piani, prima del contraddittorio, l'11 settembre 2004 ed eseguita

quello stesso giorno. Fanno valere che incombeva all'istante rendere “prevalentemente

per vera” l'esecuzione di lavori determinanti per l'ultimazione del­l'opera nei

tre mesi precedenti l'iscrizione e rimproverano al primo giudice di avere

valutato arbitrariamente le prove, preferendo due testimonianze contraddittorie

a sette chiare prove contrarie.

a) Secondo

l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del

contratto e l'oggetto può essere consegnato

(DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid.

2b). Per salvaguar­dare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria

a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schuma­cher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag.

214 n. 739). La procedura di

iscrizione

provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n.

19 LAC e 361 segg. CPC). Incom­be all'istante rendere verosimile – senza

che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero

l'esistenza

e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale

e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di

dubbio il giudice ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sul buon fondamento

dell'ipoteca al merito merito (Steinauer,

Les droits réels, vol. III,

edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività

dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre

parole, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione

nel registro fondiario (Schumacher,

op. cit., n. 750 pag. 218). In concreto il Segretario assessore si è dipartito –

correttamente – dai medesimi principi.

b) A

parere degli appellanti le testimonianze dei due operai menzionate dal Segretario

assessore non sono sufficienti per rendere verosimile l'esecuzione di lavori sul

cantiere l'11 e il 12 giugno 2002, sia perché i due non sono stati in grado di

indicare le date esatte dei loro interventi sia perché le loro testimonianze appaiono

contraddittorie. Ora, agli atti figurano alcuni bollettini di lavoro, dell'11 e

12 giugno 2002 (doc. I: bollettini n. 50, 444, 613, 49, 398, 436), i cui autori

tuttavia non sono comparsi davanti al giudice. Il capocantiere __________ non è

stato sentito come testimone perché socio e gerente dell'istante (verbale del

30 aprile 2003, pag. 1), mentre l'autista __________ non è neppure stato

chiamato a deporre (verbale del 21 novembre 2002, pag. 2 e 17). Semplici

scritture private, i bollettini in questione sono dunque insufficienti per

rendere verosimile la tempestività dell'iscrizione controversa (RtiD I-2004

pag. 614 n. 128c). Il problema è di sapere se gli altri mezzi di prova invocati

dall'istante suppliscano all'insufficienza.

c) Secondo

la distinta “nota paga del mese di giugno 2002” (doc. I, 1° foglio), allestita

dall'impresa di costruzioni, il muratore __________ ha lavorato sul cantiere

fino al 10 giugno 2002. Non può dunque avere eseguito lavori idonei a salvaguardare

il termine trimestrale. Sentito personalmente, nondimeno, costui ha precisato

che quando ha compiuto gli ultimi interventi il cantiere non era terminato, giacché

mancavano ancora i riempimenti e le canalizzazioni da lui posate era­no ancora

in vista; inoltre occorrevano interventi con lo scavatore e mancavano i

chiusini. Pur non essendo in grado di indicare date esatte, egli ha

riconosciuto la propria firma su una nota di consegna di venerdì 7 giugno 2002

emessa dall'impresa di costruzioni __________ rammentando di avere ritirato e usato

quel materiale per il cantiere (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2 e 3 in

alto).

Sempre

secondo la citata distinta paga, l'11 giugno 2002 sul cantiere era presente

anche il muratore __________, il quale, sentito come testimone, ha ricordato di

avere eseguito “i collegamenti dei pluviali, i pozzetti e sistemato la terra in

giro”, soggiungendo che quando ha lasciato il cantiere “questo era finito con

la terra sistemata in giro”. Ancorché non sia stato in grado di ricordare con esattezza

la data di tali lavori, i bollettini giornalieri essendo allestiti dal

capocantiere senza che lui li dovesse firmare, egli ha confermato che le opere

descritte nel rapporto di lavoro dell'11 giugno 2002 sono compatibili con

quelle da lui eseguite insieme con i colleghi (deposizione del 30 aprile 2003, pag.

4).

d) Gli

appellanti sottolineano che __________ ha affermato di avere posato personalmente

i pozzetti, sicché la dichiarazione di __________, secondo cui i pozzetti sono

stati posati dopo i drenaggi del bollettino datato 11 giugno 2002, non è

credibile. Ribadiscono poi che secondo __________, altro muratore dell'istante

che ha lavorato sul cantiere fino al novembre del 2001, a quel momento i drenaggi

erano già stati eseguiti. Se non che, a un esame di mera verosimiglianza la

conclusione del Segretario assessore resiste alla critica. Certo, non risulta

che __________ abbia eseguito drenaggi. Resta il fatto però che egli ha

collaborato alla posa dei pozzetti, come pure al collegamenti alle

canalizzazioni, e che l'11 e 12 giugno 2002 ha eseguito riempimenti e sistemato

della terra “in giro”, poiché al momento in cui __________ aveva lasciato il

cantiere (10 giugno 2002) “si vedevano ancora le canalizzazioni”. Quanto a

__________, non è dato di sapere se egli si riferisca ai medesimi lavori di

drenaggio evocati dagli altri testimoni. Ad ogni modo egli ha confermato che i

collegamenti alle canalizzazioni non potevano essere eseguiti nel novembre del 2001,

poiché vi erano ancora i ponteggi (deposizione del 12 marzo 2003). E dalle

fotografie prodotte da AP 1 e AP 2 (doc. 1.3) si evince che lo scavo per la

posa dei pozzetti e delle canalizzazioni è stato eseguito dopo l'allontanamento

delle impalcature, a costruzione ultimata e finanche abitata (fotografie 1 e 2

con fiori su un davanzale).

e) Si

aggiunga che il fascicolo processuale non contiene unica­mente bollettini di

lavoro redatti da __________ o da dipendenti della ditta istante, ma anche quattro

note di consegna emesse da società terze, le quali l'11 e 12 giugno 2002 hanno

fornito alla ditta istante materiale per il cantiere (note di consegna 11 e 12

giugno 2002 dell'impresa __________ SA, bollettino di consegna 12 giugno 2002 della

ditta __________ SA, bolletta di consegna 11 giugno 2002 della ditta __________).

È vero che la designazione del cantiere cui erano destinate le forniture si

fondava verosimilmente sulle affermazioni degli operai della ditta istante, ma

ciò non basta per definire i bollettini inveritieri. Inoltre __________, cui

sono stati mostrati i documenti, ha riconosciuto che il materiale ivi indicato

è compatibile con i lavori da lui eseguiti (deposizione del 30 aprile 2003, pag.

4). Infine __________ ha riconosciuto il materiale descritto nelle note di

consegna, e segnatamente il chiusino fornito dalla ditta __________, come

quello che ancora mancava nel condominio (deposizione del 30 aprile 2003, pag.

2 in basso e 3 in alto).

f) Gli

appellanti obiettano che le testimonianze dei muratori sono state possibili

unicamente grazie all'esame dei bollettini redatti dall'istante e sono privi così

di portata probatoria. L'asserto non può essere condiviso. Già si è spiegato (consid.

a) che bollettini di

lavoro sono di per sé insufficienti a rendere verosimile la tempestività – se contestata – di un'iscrizione nel registro fondiario. Simili documenti possono tuttavia rendere

verosimili i fatti che riportano se chi li ha redatti com­pare davanti al

giudice e ne conferma il contenuto. Senza dimenticare che trattandosi di

“conteggi, cifre, date o simili particolari”, un testimone può anche far uso di

note scritte (art. 237 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i due operai potevano

dunque rendere testimonianza prendendo visione dei bollettini di lavoro e di

consegna prodotti dall'istante (plico doc. I), circostanza per altro cui i

convenuti non si sono opposti. Ne segue che, nel loro complesso, le prove addotte

dall'istante rendono sufficientemente verosimile l'esistenza di lavori ancora

in corso dopo l'11 giugno 2002 o, per lo meno, il fatto che il termine

trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC non fosse ancora chiaramente decorso al

momento dell'iscrizione.

3. Per

gli appellanti le risultanze testé citate sono contraddette da numerosi elementi

di segno contrario, trascurati dal Segretario assessore, dai quali risulta che i

lavori sono stati ultimati già prima dell'11 giugno 2002. Tali elementi vanno

dunque passati in rassegna.

a) Gli

appellanti si prevalgono anzitutto di una dichiarazione del 22 novembre 2001 in

cui la ditta istante attestava, all'attenzione di una banca, di essere stata

“completamente tacitata” per tutti i lavori eseguiti sulla proprietà per piani

n. 23 089

e che “gli stessi risultano essere completati”. Con lettera del 23 novembre

2001 – essi aggiungono – la __________ ha dichiarato inoltre che la costruzione

è stata eretta dalla ditta

istante “in modo celere e molto qualitativo”, mentre il capocantiere

__________ ha confermato di avere lavorato sul cantiere “fino quasi al termine

dei lavori, nel novembre 2001”. In realtà il testimone ha precisato che, al

momento in cui era stato sul cantiere l'ultima volta nel novembre del 2001,

“gli appartamenti interni erano a buon punto, quasi finiti, all'ester­no

c'erano ancora i ponteggi. Delle rampe d'entrate c'erano solo i muri, la

pavimentazione esterna non era ancora stata eseguita. I collegamenti non

potevano ancora essere eseguiti siccome c'erano ancora i ponteggi” (deposizione del 12 mar­zo 2003 pag. 4). Che la costruzione sia stata “eretta” ancora non vuol

dire, poi, che fosse completata (doc. 3 prodotto dai convenuti AP 6 e AP 5). Qualche

perplessità desta se mai il fatto che nel novembre del 2001 l'istante abbia

comunicato all'istituto bancario dei convenuti che i lavori nella proprietà per

piani di questi ultimi “risultano essere completati” (doc. 1). L'istante ha specificato

tuttavia che intendeva con ciò riferirsi ai lavori interni. E in effetti, come si

è visto (consid. 2), importanti lavori esterni sono ancora stati eseguiti in

seguito.

b) I

convenuti accennano altresì al permesso di abitabilità concesso dal Municipio

il 24 aprile 2002, che riguardava l'intero edificio (“abitabilità totale”) e

che non sarebbe stato rilasciato in mancanza della rampa d'ingresso, delle

scale interne e delle canalizzazioni. In realtà simile permesso (art. 49 cpv. 2

LE) consiste unicamente nella verifica, da parte di un medico delegato dal

Municipio, circa la conformità dello stabile alle norme di polizia edilizia

(inesistenza di umidità nel fabbricato, funzionamento dei servizi igienici,

applicazione dei corrimani, sufficiente altezza dei parapetti e così via: Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia,

CFPG, collana blu, vol. 4, Lugano 1999, pag. 228 seg.). Nulla esso può attestare,

dunque, sul collegamento dei pluviali e dei drenaggi alle canalizzazioni delle

acque chiare, oggetto dei lavori avvenuti nel giugno del 2002. Questa Camera ha

già avuto modo di rilevare, del resto, che l'ottenimento del permesso di

abitabilità non indizia la decorrenza del termine trimestrale enunciato

dall'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.72 del

19 giugno 2007, consid. 7).

c) Gli

appellanti fanno valere che il 26 aprile 2002 l'istante e la direzione dei lavori

hanno allestito la liquidazione finale per le opere da capomastro sulla base di

una fattura risalente al 12 febbraio 2002 e che l'impresa edile si è

impegnata altresì a rilasciare la garanzia di costruzione, la quale è poi stata

inviata il 6 maggio 2002. Ora, l'emissione di fatture costituisce un indizio

circa la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini

dell'art. 839 cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la

fatturazione, risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano

mere riparazioni o rifacimenti per difetti (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b

con rimandi). Nella fattispecie la ditta istante ha eseguito ulteriori interventi,

in particolare l'11 giugno 2002. E, come si vedrà meglio in appresso (consid. 4),

non risulta che si trattasse di semplici riparazioni.

Quanto

all'incontro del 26 aprile 2002 fra la ditta committente e l'impresa edile, in

tale occasione le parti hanno stabilito di liquidare le opere da capomastro con

il pagamento in tre rate di

fr. 80 000.– (doc. G). __________,

amministratrice unica della __________ e socio gerente

della __________ Sagl, ha dichiarato che a quel momento i lavori non erano ancora

finiti e che “per liquidazione finale intendevamo dire una liquidazione finale

a misura valida anche per le opere che non erano ancora state eseguite”, la

garanzia di costruzione essendo stata emessa per accontentare le banche finanziatrici

(deposizione del 12 marzo 2003, pag. 2). Tant'è che essa si è impegnata a onorare

un eventuale saldo insoluto dell'appaltatrice (doc. G). Siffatta deposizione trova

riscontro nel doc. I e nelle testimonianze degli operai, sicché in concreto l'emissione

della fattura, l'accordo di liquidazione e la garanzia di costruzione più non

indiziano la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.

4. Per

i convenuti i lavori che sarebbero stati eseguiti l'11 e il 12 giugno 2002 rappresentavano,

in ogni modo, opere di secondaria importanza, semplici ritocchi e riparazioni

di difetti che hanno richiesto un numero esiguo di ore rispetto a un'opera dal

costo complessivo di fr. 450 000.–. L'argomentazione è infondata. Dagli atti si desume che l'11 e 12 giugno 2002 si è

addirittura colmato lo scavo (doc. I, 15° e 21° foglio; deposizione di __________

del 30 aprile 2003: verbali, pag. 3), giacché dopo la partenza di __________ dal

cantiere, avvenuta il 10 giugno 2002, “si vedevano

ancora le canalizzazioni da me

posate” (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2). Simile

lavoro non può definirsi, già per ragioni di sicurezza, un'opera di secondaria

importanza, senza dimenticare che perfino il riordino del cantiere rientra – di

regola – nel compimento dei lavori (Schumacher,

op. cit., pag. 177 n. 631 e 632). Se ne conclude, in ultima analisi, che

l'appello in esame è destinato all'insuccesso. Al proposito la sentenza

impugnata merita conferma.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP 1, AP 2 AP 4 e AP 3

5.

Gli appellanti si valgono anzitutto della dichiarazione rilasciata

il 26 aprile 2002 dall'impresa edile unitamente alla __________ e alla __________,

che a mente loro costituisce una valida rinuncia all'ipoteca legale. Essi censurano

inoltre una violazione dell'art. 234 cpv. 4 CPC, dolendosi del fatto che nonostante

un palese interesse nella lite __________ è stata sentita previa delazione di

giuramento. Ciò posto, essi rilevano che in virtù dell'art. 18 cpv. 2 CO

un'eventuale simulazione non potrebbe essere loro opposta, mentre un ipotetico

errore non potrebbe essere invocato in urto con la buona fede (art. 25 cpv. 1

CO), per tacere della circostanza che ogni vizio della volontà sarebbe ormai sanato

dalla decorrenza del termine annuo dell'art. 31 CO. Essi lamentano infine un

diniego di giustizia perché il Segretario assessore ha rinviato al merito l'esame

dell'effetto liberatorio correlato alla dichiarazione, mentre al

contraddittorio essi ne avevano chiesto l'accertamento preliminare, senza che

l'istante vi si opponesse.

a) Che

un artigiano o imprenditore possa validamente rinunciare ai suoi diritti d'ipoteca

legale dopo la stipulazione del contratto d'appalto non è contestato neppure

dall'istante (in proposito: Steinauer,

op. cit, pag. 263 seg. n. 2846a e 2846b con rimandi). Nel caso specifico quest'ultima

ha dichiarato tuttavia di avere sottoscritto la dichiarazione del 26 aprile

2002.

su pressione dell'appaltatrice, allo scopo di sbloccare i finanziamenti

dei convenuti presso le banche, e che tale rinuncia era condizionata al rispetto

dell'intera liquidazione cui faceva esplicito richiamo, compreso il pagamento

del primo acconto con scadenza il 31 luglio 2007. Nulla essendo stato versato,

la rinuncia è decaduta. Che ciò sia – continua l'istante – è dimostrato anche dalla

contemporanea firma della dichiarazione di rinuncia e dell'accordo di

liquidazione finale ed è confermato dalla testimonianza di __________ (osservazioni

dell'8 luglio 2004, pag. 3; replica nel verbale del 21 novembre 2002, pag. 15

seg.).

b) __________,

socio gerente dell'appaltatrice __________, ha sottoscritto anche a titolo

personale la liquidazione finale del 26 aprile 2004, da cui risultava un saldo

in favore dell'istante di fr. 80 000.– da corrispondere in tre rate (“gli importi sopra citati

valgono come riconoscimento di debito e se non pagati dalla __________, verranno

riconosciuti e saldati da __________”: doc. G). Per l'istante la testimone non

ha interesse personale nella lite, poiché quand'anche i comproprietari onorassero

l'importo dell'ipoteca legale, per lei muterebbe unicamente la persona del creditore.

Sta di fatto però che il contratto d'appalto generale con i convenuti è stato

firmato unicamente dalla __________ di modo che, salvo una cessione del credito

ai comproprietari da parte dell'istante, __________ non risponderebbe

personalmente ai committenti della somma (doc. 5 prodotto da AP 6 e AP 5). Ne segue

che, di per sé, la testimone ha un interesse personale nella lite e non può

dirsi indifferente all'esito della causa. L'interessata medesima, per altro, ha

riconosciuto di avere assunto personalmente il debito di fr. 80 000.– nei

confronti dell'istante (deposizione del 12 marzo 2003, pag. 3 a metà).

c) Ciò

precisato, chi ha interesse nella lite non è precluso dal testimoniare, fermo

restando che il giudice valuterà poi liberamente la portata della deposizione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 617 nota 721). Poco

importa che il testimone sia stato chiamato – erroneamente – a giurare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad

art. 229 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha preliminarmente

interpellato la testimone su eventuali motivi di interesse personale nella lite

(art. 238bis cpv. 2 CPC), come risulta dal verbale d'udienza del 12

marzo 2003, nel rispetto dell'art. 234 cpv. 3 CPC. In circostanze siffatte la

testimonianza di __________ è senz'altro valida. Un'altra questione è valutarne

la portata nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (art. 90 CPC).

d) Quanto

alla nota dichiarazione del 26 aprile 2002, la testimone ha spiegato che il

documento, oltre a fare il punto della situazione, “serviva anche per gli

istituti bancari che avevano detto che bloccavano tutti i pagamenti a favore

diretto degli artigiani se non ci fosse stata una dichiarazione in tal senso”;

a loro volta “i proprietari avevano detto che per ottenere il finanziamento

dalla banca bisognava presentare una dichiarazione secondo cui le opere di

capomastro erano state oggetto di una liquidazione in contraddittorio, con il

divieto di mettere un'ipoteca legale e con la garanzia di costruzione”,

sottolineando che il “documento serviva soprattutto per le banche che facevano

pressione”. Essa ha nondimeno specificato che “vi era un'ulteriore condizione:

quella che gli acconti venissero pagati regolarmente” e che “se non venivano

pagati l'ipoteca legale poteva essere emessa” (deposizione del 12 marzo 2003,

pag. 2 in fondo e 3 in alto).

Salvo

il caso in cui l'atto sia sottoposto a forme particolari, una condizione può

essere stipulata anche tacitamente

(Ehrat in: Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 1 alle annotazioni preliminari degli art. 151–157; Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I,

Basilea 2003, n. 2 ad art. 151) e può riguardare anche atti di disposizione

unilaterali, come una rimessa di debito (Ehrat,

loc. cit., n. 4; Pichonnaz, loc. cit.,

n. 14). La rinuncia a un'ipoteca legale non è subordinata a requisiti di forma

(Steinauer, op. cit., pag. 264 n.

2846b). Di per sé,

potrebbe quindi essere vincolata a condizione sospensiva

senza necessariamente essere formulata per scritto. Gli appellanti si valgono dell'art.

18.

cpv. 2 CO, secondo cui un debitore non può opporre l'eccezione di

simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un

riconoscimento scritto, ma a prescindere dal fatto che la norma protegge essenzialmente

il cessionario di un credito, sicché occorrerebbe ancora valutare se sia

applicabile a una rimessa di debito, essa presuppone che il terzo fosse in

buona fede al momento in cui ha acquisito il diritto (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 130 ad art.

18; Winiger in: Commentaire romand,

OR I, op. cit., n. 125 ad art. 18). Quanto a eventuali vizi della volontà (art.

23.

segg. CO e 29 CO), giovi rammentare che l'art. 25 cpv. 1 CO presuppone la

buona fede dei convenuti, mentre il termine di un anno dell'art. 31 CO è salvaguardato

da ogni atto di invalidazione, esplicito o implicito, con cui la parte dimostri

chiaramente di non voler mantenere l'atto viziato (Schwenzer in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 3 ad art.

31), come in concreto potrebbe essere l'introduzione della causa.

e)

A un esame meramente sommario, in definitiva, non si può dire che __________

abbia narrato una versione distorta o inveritiera dei fatti. E quanto lei ha affermato

corrobora la tesi dell'istante, secondo cui la rinuncia all'ipoteca era sottoposta

a condizione e che i comproprietari medesimi l'avevano chiesta per ottenere i

finanziamenti dai rispettivi istituti di credito. Certo, l'interessata non è

indifferente all'esito della lite, ma a un esame di verosimiglianza la sua

deposizione non appare inattendibile. A ragione perciò il Segretario assessore ha

rinviato al merito la disamina con pieno potere cognitivo della portata relativa

alla nota dichiarazione.

6.

Gli appellanti asseriscono che, comunque sia, le testimonianze di __________

e __________ non sono sufficienti per rendere verosimile il rispetto del

termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC. Tali argomentazioni sono già state

trattate nell'ambito dell'appello presentato da AP 6 e AP 5. Non soccorre

quindi ripetersi. Quanto alla testimonianza di __________, dopo quanto si è

visto il fatto che essa riconosca di

avere steso una dichiarazione contraria al suo significato letterale,

esponendosi al rischio di commettere un falso ideologico, non ne sminuisce la

credibilità. La tempestività dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

non può – per finire – essere esclusa a un esame di semplice verosimiglianza.

Anche in proposito l'appello è destinato pertanto al rigetto.

7.

Gli

appellanti contestano infine il dispositivo sugli oneri processuali di primo

grado, rimproverando al Segretario assessore di non avere precisato se la loro

condanna al pagamento debba intendersi solidale e quale sia in tale ipotesi la chiave

di riparto. La critica è speciosa. Il Segretario assessore non avendo condannato

i soccombenti in via solidale, non può farsi questione in concreto di un

vincolo siffatto (che l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC riserva esplicitamente ai

casi in cui il giudice così decida). Per quel che è del riparto, se la sentenza

non statuisce sul riparto “esso

avviene in quote eguali” (art.

148.

cpv. 4 seconda frase CPC). Nella fattispecie, pertanto, ogni convenuto è

tenuto al pagamento degli oneri processuali in ugual misura, senza obbligo di

solidarietà.

III. Sulle

spese e le ripetibili di appello

8.

Gli oneri processuali degli appelli seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Gli appellanti verseranno inoltre alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili, tenuto conto del fatto che l'appello di AP 1, AP 2, AP

4.

e AP 3 consiste in un unico memoriale.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), prese singolarmente le richieste

dell'istante non raggiungono la soglia minima di fr. 30 000.– per un ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di pluralità

di pretese, tali valori possano cumularsi giusta l'art. 52 LTF è una questione

che andrà giudicata se mai dal Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

di AP 6 e AP 5 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 e AP 2 è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

4. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.

5. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

6. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.

7. Intimazione

a:

– ;

;

;

– .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3;

– Ufficio

dei registri del Distretto di Lugano.

terzi

implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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