11.2004.69
iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
18 luglio 2007Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.69
Data decisione, Autorità:
18.07.2007, ICCA
Titolo:
iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
ISCRIZIONE PROVVISORIA
art. 837 cpv. 2 CC
art. 839 cpv. 2 CC
art. 961 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2004.69
Lugano
18 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.622
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 9 settembre 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 4 )
contro
AP 1 e AP 2,
(patrocinati dall' PA 1 )
AP 4 e AP 3,
(patrocinati dall' PA 2 ) e
AP 6 e AP 5,
(patrocinati dall' PA 3 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 6 e AP 5 contro la sentenza
emessa il 28 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
2.
Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 1 e AP 2
contro la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2004 presentato da AP 4i e AP 3
contro la medesima sentenza;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
luglio del 2001 AP 1 e AP 2 hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, prima
della costruzione, la proprietà per piani n. 23 088, pari a 300/1000 della particella n. 832 RFD di __________ (__________). AP 6 e AP 5
hanno acquistato da parte loro, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà
per piani n. 23 089, pari a 350/1000 della
medesima particella. AP 4 e AP 3 hanno acquistato a loro turno, in ragione di
un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 23 090, pari a 350/1000 della stessa particella. Tutti loro hanno stipulato simultaneamente con
la società immobiliare
__________ SA di Lugano un contratto d'appalto generale avente per oggetto la
costruzione del rispettivo appartamento nella palazzina progettata sul fondo. Le
opere da capomastro sono state eseguite dalla AO 1 Sagl di __________ sulla
base di un contratto di appalto firmato nell'aprile del 2001 con la __________ Sagl
di __________.
Il 26 aprile
2002 la AO 1 Sagl e la __________ Sagl hanno allestito la liquidazione finale
delle opere da capomastro, previa deduzione di acconti per fr. 353 000.–, per
complessivi fr. 80 000.– in tre rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre
2002. Quello stesso giorno la __________ Sagl ha rilasciato una dichiarazione,
sottoscritta anche dalla __________ Sagl e dalla __________ SA, attestante che
la ditta “non emetterà nessuna ipoteca legale nei confronti della proprietà AP
4 e AP 1”.
B. Il 9
settembre 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, per ottenere che sulla proprietà per piani n. 23 088 di AP 1 e AP 2 fosse
iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale di fr. 24 000, che sulla
proprietà per piani n. 23089 di AP 6 e AP 5 fosse iscritta un'ipoteca legale di
fr. 28 000.– e che sulla proprietà per piani n. 23 090 di AP 4 e AP 3 fosse
iscritta un'ipoteca legale di fr. 28 000.–. Con decreto cautelare dell'11
settembre 2002, emesso
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste, che sono state eseguite nel registro fondiario il giorno
stesso. All'udienza del 21 novembre 2002, indetta per la discussione, i
convenuti hanno proposto di respingere le istanze. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare
conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le rispettive posizioni.
Statuendo
il 28 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
confermato le iscrizioni provvisorie e ha fissato alla AO 1 un termine di
trenta giorni per promuovere le azioni intese alle iscrizioni delle ipoteche
legali in via definitiva, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
queste sarebbero state cancellate. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese sono state poste a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere
all'istante fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 6 e AP 5 sono insorti con un appello dell'11
giugno 2004 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l'istanza nei loro confronti e di ordinare la cancellazione dell'ipoteca
legale annotata in via provvisoria sulla loro proprietà per piani. Lo stesso
giorno hanno appellato anche AP 1 e AP 2 con AP 4 e AP 3, chiedendo essi pure
di respingere le istanze a loro carico e di cancellare le ipoteche legali iscritte
in via provvisoria sulle loro proprietà per piani, riformando di conseguenza il
giudizio impugnato. Il 30 giugno 2004 il presidente della Camera, su richiesta
dell'istante, ha conferito ai due appelli effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni dell'8 e 9 luglio 2004 la AO 1 propone di rigettare gli appelli.
in diritto: 1. Ricordate le premesse per iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale
degli artigiani e degli imprenditori, il Segretario assessore ha reputato
tempestive le iscrizioni litigiose, quantunque la liquidazione finale risalisse
all'aprile del 2002. Egli ha rilevato, con riferimento alle testimonianze di __________
e __________, che sul cantiere gli operai avevano eseguito lavori importanti
ancora nel giugno del 2002, sicché a un esame sommario non si poteva escludere
il rispetto del termine trimestrale per ottenere l'iscrizione provvisoria. Per
il primo giudice, inoltre, una verifica più approfondita del credito e della
liquidazione finale, così come della dichiarazione di rinuncia rilasciata
dall'istante il 26 aprile 2002, sarebbe dovuta avvenire nell'ambito della causa
intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 6 e AP 5
2. Gli
appellanti contestano la tempestività dell'iscrizione ordinata sulla loro
proprietà per piani, prima del contraddittorio, l'11 settembre 2004 ed eseguita
quello stesso giorno. Fanno valere che incombeva all'istante rendere “prevalentemente
per vera” l'esecuzione di lavori determinanti per l'ultimazione dell'opera nei
tre mesi precedenti l'iscrizione e rimproverano al primo giudice di avere
valutato arbitrariamente le prove, preferendo due testimonianze contraddittorie
a sette chiare prove contrarie.
a) Secondo
l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli
imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del
contratto e l'oggetto può essere consegnato
(DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid.
2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria
a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag.
214 n. 739). La procedura di
iscrizione
provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n.
19 LAC e 361 segg. CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza
che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero
l'esistenza
e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale
e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di
dubbio il giudice ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sul buon fondamento
dell'ipoteca al merito merito (Steinauer,
Les droits réels, vol. III,
3ª
edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività
dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre
parole, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione
nel registro fondiario (Schumacher,
op. cit., n. 750 pag. 218). In concreto il Segretario assessore si è dipartito –
correttamente – dai medesimi principi.
b) A
parere degli appellanti le testimonianze dei due operai menzionate dal Segretario
assessore non sono sufficienti per rendere verosimile l'esecuzione di lavori sul
cantiere l'11 e il 12 giugno 2002, sia perché i due non sono stati in grado di
indicare le date esatte dei loro interventi sia perché le loro testimonianze appaiono
contraddittorie. Ora, agli atti figurano alcuni bollettini di lavoro, dell'11 e
12 giugno 2002 (doc. I: bollettini n. 50, 444, 613, 49, 398, 436), i cui autori
tuttavia non sono comparsi davanti al giudice. Il capocantiere __________ non è
stato sentito come testimone perché socio e gerente dell'istante (verbale del
30 aprile 2003, pag. 1), mentre l'autista __________ non è neppure stato
chiamato a deporre (verbale del 21 novembre 2002, pag. 2 e 17). Semplici
scritture private, i bollettini in questione sono dunque insufficienti per
rendere verosimile la tempestività dell'iscrizione controversa (RtiD I-2004
pag. 614 n. 128c). Il problema è di sapere se gli altri mezzi di prova invocati
dall'istante suppliscano all'insufficienza.
c) Secondo
la distinta “nota paga del mese di giugno 2002” (doc. I, 1° foglio), allestita
dall'impresa di costruzioni, il muratore __________ ha lavorato sul cantiere
fino al 10 giugno 2002. Non può dunque avere eseguito lavori idonei a salvaguardare
il termine trimestrale. Sentito personalmente, nondimeno, costui ha precisato
che quando ha compiuto gli ultimi interventi il cantiere non era terminato, giacché
mancavano ancora i riempimenti e le canalizzazioni da lui posate erano ancora
in vista; inoltre occorrevano interventi con lo scavatore e mancavano i
chiusini. Pur non essendo in grado di indicare date esatte, egli ha
riconosciuto la propria firma su una nota di consegna di venerdì 7 giugno 2002
emessa dall'impresa di costruzioni __________ rammentando di avere ritirato e usato
quel materiale per il cantiere (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2 e 3 in
alto).
Sempre
secondo la citata distinta paga, l'11 giugno 2002 sul cantiere era presente
anche il muratore __________, il quale, sentito come testimone, ha ricordato di
avere eseguito “i collegamenti dei pluviali, i pozzetti e sistemato la terra in
giro”, soggiungendo che quando ha lasciato il cantiere “questo era finito con
la terra sistemata in giro”. Ancorché non sia stato in grado di ricordare con esattezza
la data di tali lavori, i bollettini giornalieri essendo allestiti dal
capocantiere senza che lui li dovesse firmare, egli ha confermato che le opere
descritte nel rapporto di lavoro dell'11 giugno 2002 sono compatibili con
quelle da lui eseguite insieme con i colleghi (deposizione del 30 aprile 2003, pag.
4).
d) Gli
appellanti sottolineano che __________ ha affermato di avere posato personalmente
i pozzetti, sicché la dichiarazione di __________, secondo cui i pozzetti sono
stati posati dopo i drenaggi del bollettino datato 11 giugno 2002, non è
credibile. Ribadiscono poi che secondo __________, altro muratore dell'istante
che ha lavorato sul cantiere fino al novembre del 2001, a quel momento i drenaggi
erano già stati eseguiti. Se non che, a un esame di mera verosimiglianza la
conclusione del Segretario assessore resiste alla critica. Certo, non risulta
che __________ abbia eseguito drenaggi. Resta il fatto però che egli ha
collaborato alla posa dei pozzetti, come pure al collegamenti alle
canalizzazioni, e che l'11 e 12 giugno 2002 ha eseguito riempimenti e sistemato
della terra “in giro”, poiché al momento in cui __________ aveva lasciato il
cantiere (10 giugno 2002) “si vedevano ancora le canalizzazioni”. Quanto a
__________, non è dato di sapere se egli si riferisca ai medesimi lavori di
drenaggio evocati dagli altri testimoni. Ad ogni modo egli ha confermato che i
collegamenti alle canalizzazioni non potevano essere eseguiti nel novembre del 2001,
poiché vi erano ancora i ponteggi (deposizione del 12 marzo 2003). E dalle
fotografie prodotte da AP 1 e AP 2 (doc. 1.3) si evince che lo scavo per la
posa dei pozzetti e delle canalizzazioni è stato eseguito dopo l'allontanamento
delle impalcature, a costruzione ultimata e finanche abitata (fotografie 1 e 2
con fiori su un davanzale).
e) Si
aggiunga che il fascicolo processuale non contiene unicamente bollettini di
lavoro redatti da __________ o da dipendenti della ditta istante, ma anche quattro
note di consegna emesse da società terze, le quali l'11 e 12 giugno 2002 hanno
fornito alla ditta istante materiale per il cantiere (note di consegna 11 e 12
giugno 2002 dell'impresa __________ SA, bollettino di consegna 12 giugno 2002 della
ditta __________ SA, bolletta di consegna 11 giugno 2002 della ditta __________).
È vero che la designazione del cantiere cui erano destinate le forniture si
fondava verosimilmente sulle affermazioni degli operai della ditta istante, ma
ciò non basta per definire i bollettini inveritieri. Inoltre __________, cui
sono stati mostrati i documenti, ha riconosciuto che il materiale ivi indicato
è compatibile con i lavori da lui eseguiti (deposizione del 30 aprile 2003, pag.
4). Infine __________ ha riconosciuto il materiale descritto nelle note di
consegna, e segnatamente il chiusino fornito dalla ditta __________, come
quello che ancora mancava nel condominio (deposizione del 30 aprile 2003, pag.
2 in basso e 3 in alto).
f) Gli
appellanti obiettano che le testimonianze dei muratori sono state possibili
unicamente grazie all'esame dei bollettini redatti dall'istante e sono privi così
di portata probatoria. L'asserto non può essere condiviso. Già si è spiegato (consid.
a) che bollettini di
lavoro sono di per sé insufficienti a rendere verosimile la tempestività – se contestata – di un'iscrizione nel registro fondiario. Simili documenti possono tuttavia rendere
verosimili i fatti che riportano se chi li ha redatti compare davanti al
giudice e ne conferma il contenuto. Senza dimenticare che trattandosi di
“conteggi, cifre, date o simili particolari”, un testimone può anche far uso di
note scritte (art. 237 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i due operai potevano
dunque rendere testimonianza prendendo visione dei bollettini di lavoro e di
consegna prodotti dall'istante (plico doc. I), circostanza per altro cui i
convenuti non si sono opposti. Ne segue che, nel loro complesso, le prove addotte
dall'istante rendono sufficientemente verosimile l'esistenza di lavori ancora
in corso dopo l'11 giugno 2002 o, per lo meno, il fatto che il termine
trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC non fosse ancora chiaramente decorso al
momento dell'iscrizione.
3. Per
gli appellanti le risultanze testé citate sono contraddette da numerosi elementi
di segno contrario, trascurati dal Segretario assessore, dai quali risulta che i
lavori sono stati ultimati già prima dell'11 giugno 2002. Tali elementi vanno
dunque passati in rassegna.
a) Gli
appellanti si prevalgono anzitutto di una dichiarazione del 22 novembre 2001 in
cui la ditta istante attestava, all'attenzione di una banca, di essere stata
“completamente tacitata” per tutti i lavori eseguiti sulla proprietà per piani
n. 23 089
e che “gli stessi risultano essere completati”. Con lettera del 23 novembre
2001 – essi aggiungono – la __________ ha dichiarato inoltre che la costruzione
è stata eretta dalla ditta
istante “in modo celere e molto qualitativo”, mentre il capocantiere
__________ ha confermato di avere lavorato sul cantiere “fino quasi al termine
dei lavori, nel novembre 2001”. In realtà il testimone ha precisato che, al
momento in cui era stato sul cantiere l'ultima volta nel novembre del 2001,
“gli appartamenti interni erano a buon punto, quasi finiti, all'esterno
c'erano ancora i ponteggi. Delle rampe d'entrate c'erano solo i muri, la
pavimentazione esterna non era ancora stata eseguita. I collegamenti non
potevano ancora essere eseguiti siccome c'erano ancora i ponteggi” (deposizione del 12 marzo 2003 pag. 4). Che la costruzione sia stata “eretta” ancora non vuol
dire, poi, che fosse completata (doc. 3 prodotto dai convenuti AP 6 e AP 5). Qualche
perplessità desta se mai il fatto che nel novembre del 2001 l'istante abbia
comunicato all'istituto bancario dei convenuti che i lavori nella proprietà per
piani di questi ultimi “risultano essere completati” (doc. 1). L'istante ha specificato
tuttavia che intendeva con ciò riferirsi ai lavori interni. E in effetti, come si
è visto (consid. 2), importanti lavori esterni sono ancora stati eseguiti in
seguito.
b) I
convenuti accennano altresì al permesso di abitabilità concesso dal Municipio
il 24 aprile 2002, che riguardava l'intero edificio (“abitabilità totale”) e
che non sarebbe stato rilasciato in mancanza della rampa d'ingresso, delle
scale interne e delle canalizzazioni. In realtà simile permesso (art. 49 cpv. 2
LE) consiste unicamente nella verifica, da parte di un medico delegato dal
Municipio, circa la conformità dello stabile alle norme di polizia edilizia
(inesistenza di umidità nel fabbricato, funzionamento dei servizi igienici,
applicazione dei corrimani, sufficiente altezza dei parapetti e così via: Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia,
CFPG, collana blu, vol. 4, Lugano 1999, pag. 228 seg.). Nulla esso può attestare,
dunque, sul collegamento dei pluviali e dei drenaggi alle canalizzazioni delle
acque chiare, oggetto dei lavori avvenuti nel giugno del 2002. Questa Camera ha
già avuto modo di rilevare, del resto, che l'ottenimento del permesso di
abitabilità non indizia la decorrenza del termine trimestrale enunciato
dall'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.72 del
19 giugno 2007, consid. 7).
c) Gli
appellanti fanno valere che il 26 aprile 2002 l'istante e la direzione dei lavori
hanno allestito la liquidazione finale per le opere da capomastro sulla base di
una fattura risalente al 12 febbraio 2002 e che l'impresa edile si è
impegnata altresì a rilasciare la garanzia di costruzione, la quale è poi stata
inviata il 6 maggio 2002. Ora, l'emissione di fatture costituisce un indizio
circa la fine dei lavori svolti dall'artigiano o imprenditore. Ai fini
dell'art. 839 cpv. 2 CC l'indizio può tuttavia essere sovvertito se, dopo la
fatturazione, risultano essere stati compiuti lavori costitutivi che non siano
mere riparazioni o rifacimenti per difetti (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b
con rimandi). Nella fattispecie la ditta istante ha eseguito ulteriori interventi,
in particolare l'11 giugno 2002. E, come si vedrà meglio in appresso (consid. 4),
non risulta che si trattasse di semplici riparazioni.
Quanto
all'incontro del 26 aprile 2002 fra la ditta committente e l'impresa edile, in
tale occasione le parti hanno stabilito di liquidare le opere da capomastro con
il pagamento in tre rate di
fr. 80 000.– (doc. G). __________,
amministratrice unica della __________ e socio gerente
della __________ Sagl, ha dichiarato che a quel momento i lavori non erano ancora
finiti e che “per liquidazione finale intendevamo dire una liquidazione finale
a misura valida anche per le opere che non erano ancora state eseguite”, la
garanzia di costruzione essendo stata emessa per accontentare le banche finanziatrici
(deposizione del 12 marzo 2003, pag. 2). Tant'è che essa si è impegnata a onorare
un eventuale saldo insoluto dell'appaltatrice (doc. G). Siffatta deposizione trova
riscontro nel doc. I e nelle testimonianze degli operai, sicché in concreto l'emissione
della fattura, l'accordo di liquidazione e la garanzia di costruzione più non
indiziano la decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC.
4. Per
i convenuti i lavori che sarebbero stati eseguiti l'11 e il 12 giugno 2002 rappresentavano,
in ogni modo, opere di secondaria importanza, semplici ritocchi e riparazioni
di difetti che hanno richiesto un numero esiguo di ore rispetto a un'opera dal
costo complessivo di fr. 450 000.–. L'argomentazione è infondata. Dagli atti si desume che l'11 e 12 giugno 2002 si è
addirittura colmato lo scavo (doc. I, 15° e 21° foglio; deposizione di __________
del 30 aprile 2003: verbali, pag. 3), giacché dopo la partenza di __________ dal
cantiere, avvenuta il 10 giugno 2002, “si vedevano
ancora le canalizzazioni da me
posate” (deposizione del 30 aprile 2003, pag. 2). Simile
lavoro non può definirsi, già per ragioni di sicurezza, un'opera di secondaria
importanza, senza dimenticare che perfino il riordino del cantiere rientra – di
regola – nel compimento dei lavori (Schumacher,
op. cit., pag. 177 n. 631 e 632). Se ne conclude, in ultima analisi, che
l'appello in esame è destinato all'insuccesso. Al proposito la sentenza
impugnata merita conferma.
Considerandi
II. Sull'appello
di AP 1, AP 2 AP 4 e AP 3
5.
Gli appellanti si valgono anzitutto della dichiarazione rilasciata
il 26 aprile 2002 dall'impresa edile unitamente alla __________ e alla __________,
che a mente loro costituisce una valida rinuncia all'ipoteca legale. Essi censurano
inoltre una violazione dell'art. 234 cpv. 4 CPC, dolendosi del fatto che nonostante
un palese interesse nella lite __________ è stata sentita previa delazione di
giuramento. Ciò posto, essi rilevano che in virtù dell'art. 18 cpv. 2 CO
un'eventuale simulazione non potrebbe essere loro opposta, mentre un ipotetico
errore non potrebbe essere invocato in urto con la buona fede (art. 25 cpv. 1
CO), per tacere della circostanza che ogni vizio della volontà sarebbe ormai sanato
dalla decorrenza del termine annuo dell'art. 31 CO. Essi lamentano infine un
diniego di giustizia perché il Segretario assessore ha rinviato al merito l'esame
dell'effetto liberatorio correlato alla dichiarazione, mentre al
contraddittorio essi ne avevano chiesto l'accertamento preliminare, senza che
l'istante vi si opponesse.
a) Che
un artigiano o imprenditore possa validamente rinunciare ai suoi diritti d'ipoteca
legale dopo la stipulazione del contratto d'appalto non è contestato neppure
dall'istante (in proposito: Steinauer,
op. cit, pag. 263 seg. n. 2846a e 2846b con rimandi). Nel caso specifico quest'ultima
ha dichiarato tuttavia di avere sottoscritto la dichiarazione del 26 aprile
2002.
su pressione dell'appaltatrice, allo scopo di sbloccare i finanziamenti
dei convenuti presso le banche, e che tale rinuncia era condizionata al rispetto
dell'intera liquidazione cui faceva esplicito richiamo, compreso il pagamento
del primo acconto con scadenza il 31 luglio 2007. Nulla essendo stato versato,
la rinuncia è decaduta. Che ciò sia – continua l'istante – è dimostrato anche dalla
contemporanea firma della dichiarazione di rinuncia e dell'accordo di
liquidazione finale ed è confermato dalla testimonianza di __________ (osservazioni
dell'8 luglio 2004, pag. 3; replica nel verbale del 21 novembre 2002, pag. 15
seg.).
b) __________,
socio gerente dell'appaltatrice __________, ha sottoscritto anche a titolo
personale la liquidazione finale del 26 aprile 2004, da cui risultava un saldo
in favore dell'istante di fr. 80 000.– da corrispondere in tre rate (“gli importi sopra citati
valgono come riconoscimento di debito e se non pagati dalla __________, verranno
riconosciuti e saldati da __________”: doc. G). Per l'istante la testimone non
ha interesse personale nella lite, poiché quand'anche i comproprietari onorassero
l'importo dell'ipoteca legale, per lei muterebbe unicamente la persona del creditore.
Sta di fatto però che il contratto d'appalto generale con i convenuti è stato
firmato unicamente dalla __________ di modo che, salvo una cessione del credito
ai comproprietari da parte dell'istante, __________ non risponderebbe
personalmente ai committenti della somma (doc. 5 prodotto da AP 6 e AP 5). Ne segue
che, di per sé, la testimone ha un interesse personale nella lite e non può
dirsi indifferente all'esito della causa. L'interessata medesima, per altro, ha
riconosciuto di avere assunto personalmente il debito di fr. 80 000.– nei
confronti dell'istante (deposizione del 12 marzo 2003, pag. 3 a metà).
c) Ciò
precisato, chi ha interesse nella lite non è precluso dal testimoniare, fermo
restando che il giudice valuterà poi liberamente la portata della deposizione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 617 nota 721). Poco
importa che il testimone sia stato chiamato – erroneamente – a giurare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad
art. 229 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha preliminarmente
interpellato la testimone su eventuali motivi di interesse personale nella lite
(art. 238bis cpv. 2 CPC), come risulta dal verbale d'udienza del 12
marzo 2003, nel rispetto dell'art. 234 cpv. 3 CPC. In circostanze siffatte la
testimonianza di __________ è senz'altro valida. Un'altra questione è valutarne
la portata nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (art. 90 CPC).
d) Quanto
alla nota dichiarazione del 26 aprile 2002, la testimone ha spiegato che il
documento, oltre a fare il punto della situazione, “serviva anche per gli
istituti bancari che avevano detto che bloccavano tutti i pagamenti a favore
diretto degli artigiani se non ci fosse stata una dichiarazione in tal senso”;
a loro volta “i proprietari avevano detto che per ottenere il finanziamento
dalla banca bisognava presentare una dichiarazione secondo cui le opere di
capomastro erano state oggetto di una liquidazione in contraddittorio, con il
divieto di mettere un'ipoteca legale e con la garanzia di costruzione”,
sottolineando che il “documento serviva soprattutto per le banche che facevano
pressione”. Essa ha nondimeno specificato che “vi era un'ulteriore condizione:
quella che gli acconti venissero pagati regolarmente” e che “se non venivano
pagati l'ipoteca legale poteva essere emessa” (deposizione del 12 marzo 2003,
pag. 2 in fondo e 3 in alto).
Salvo
il caso in cui l'atto sia sottoposto a forme particolari, una condizione può
essere stipulata anche tacitamente
(Ehrat in: Basler Kommentar, OR I, 4ª
edizione, n. 1 alle annotazioni preliminari degli art. 151–157; Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I,
Basilea 2003, n. 2 ad art. 151) e può riguardare anche atti di disposizione
unilaterali, come una rimessa di debito (Ehrat,
loc. cit., n. 4; Pichonnaz, loc. cit.,
n. 14). La rinuncia a un'ipoteca legale non è subordinata a requisiti di forma
(Steinauer, op. cit., pag. 264 n.
2846b). Di per sé,
potrebbe quindi essere vincolata a condizione sospensiva
senza necessariamente essere formulata per scritto. Gli appellanti si valgono dell'art.
18.
cpv. 2 CO, secondo cui un debitore non può opporre l'eccezione di
simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un
riconoscimento scritto, ma a prescindere dal fatto che la norma protegge essenzialmente
il cessionario di un credito, sicché occorrerebbe ancora valutare se sia
applicabile a una rimessa di debito, essa presuppone che il terzo fosse in
buona fede al momento in cui ha acquisito il diritto (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 130 ad art.
18; Winiger in: Commentaire romand,
OR I, op. cit., n. 125 ad art. 18). Quanto a eventuali vizi della volontà (art.
23.
segg. CO e 29 CO), giovi rammentare che l'art. 25 cpv. 1 CO presuppone la
buona fede dei convenuti, mentre il termine di un anno dell'art. 31 CO è salvaguardato
da ogni atto di invalidazione, esplicito o implicito, con cui la parte dimostri
chiaramente di non voler mantenere l'atto viziato (Schwenzer in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 3 ad art.
31), come in concreto potrebbe essere l'introduzione della causa.
e)
A un esame meramente sommario, in definitiva, non si può dire che __________
abbia narrato una versione distorta o inveritiera dei fatti. E quanto lei ha affermato
corrobora la tesi dell'istante, secondo cui la rinuncia all'ipoteca era sottoposta
a condizione e che i comproprietari medesimi l'avevano chiesta per ottenere i
finanziamenti dai rispettivi istituti di credito. Certo, l'interessata non è
indifferente all'esito della lite, ma a un esame di verosimiglianza la sua
deposizione non appare inattendibile. A ragione perciò il Segretario assessore ha
rinviato al merito la disamina con pieno potere cognitivo della portata relativa
alla nota dichiarazione.
6.
Gli appellanti asseriscono che, comunque sia, le testimonianze di __________
e __________ non sono sufficienti per rendere verosimile il rispetto del
termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC. Tali argomentazioni sono già state
trattate nell'ambito dell'appello presentato da AP 6 e AP 5. Non soccorre
quindi ripetersi. Quanto alla testimonianza di __________, dopo quanto si è
visto il fatto che essa riconosca di
avere steso una dichiarazione contraria al suo significato letterale,
esponendosi al rischio di commettere un falso ideologico, non ne sminuisce la
credibilità. La tempestività dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
non può – per finire – essere esclusa a un esame di semplice verosimiglianza.
Anche in proposito l'appello è destinato pertanto al rigetto.
7.
Gli
appellanti contestano infine il dispositivo sugli oneri processuali di primo
grado, rimproverando al Segretario assessore di non avere precisato se la loro
condanna al pagamento debba intendersi solidale e quale sia in tale ipotesi la chiave
di riparto. La critica è speciosa. Il Segretario assessore non avendo condannato
i soccombenti in via solidale, non può farsi questione in concreto di un
vincolo siffatto (che l'art. 148 cpv. 4 prima frase CPC riserva esplicitamente ai
casi in cui il giudice così decida). Per quel che è del riparto, se la sentenza
non statuisce sul riparto “esso
avviene in quote eguali” (art.
148.
cpv. 4 seconda frase CPC). Nella fattispecie, pertanto, ogni convenuto è
tenuto al pagamento degli oneri processuali in ugual misura, senza obbligo di
solidarietà.
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
8.
Gli oneri processuali degli appelli seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Gli appellanti verseranno inoltre alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili, tenuto conto del fatto che l'appello di AP 1, AP 2, AP
4.
e AP 3 consiste in un unico memoriale.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
9.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), prese singolarmente le richieste
dell'istante non raggiungono la soglia minima di fr. 30 000.– per un ricorso in
materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di pluralità
di pretese, tali valori possano cumularsi giusta l'art. 52 LTF è una questione
che andrà giudicata se mai dal Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
di AP 6 e AP 5 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 e AP 2 è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
4. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.
5. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
6. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'istante, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili.
7. Intimazione
a:
– ;
;
;
– .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Lugano.
terzi
implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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