11.2004.7
Esecuzione civile fondata sul riconoscimento di un'obbligazione scaduta
27 novembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.7
Data decisione, Autorità:
27.11.2007, ICCA
Titolo:
Esecuzione civile fondata sul riconoscimento di un'obbligazione scaduta
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 488 cpv. 2 let. b CPC-TI
art. 493 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.7
Lugano,
27 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.349
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione
del 15 dicembre 2003 da
AP 1 , e dalla
AP 2
(patrocinati dall' PA 2)
al precetto esecutivo civile intimato
loro il 5 dicembre 2003 da
AO 1 AO 1
(ora patrocinati dall',)
AO 3
AO 4 , e
AO 5
(patrocinati dall' PA 3);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 26 gennaio 2003 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la
sentenza emessa il 20 gennaio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 allevava ovini, capre, cavalli e asini in una stalla situata
nella zona agricola del Comune di __________ (particella n. 454), ove
deteneva anche alcuni cani, che impiegava prevalentemente per la custodia delle
greggi. In seguito a reiterate lamentele dei vicini, disturbati dai cani che
abbaiavano e vagavano incustoditi lungo l'argine di fiume __________, essa è
stata ripetutamente richiamata all'ordine dal Municipio di __________. Con
risoluzione del 19 luglio 2001 il Municipio di __________ ha ordinato infine a AO 1 di allontanare dal territorio comunale
tutti i cani da lei tenuti sulla particella n. 454. Adito da AO 1, con decisione
del 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha ritenuto l'ordine di
allontanamento contrario al principio della proporzionalità e l'ha sostituito con
quello di consegnare i cani alla AP 2. Un ricorso inoltrato da AO 1 al
Tribunale cantonale amministrativo contro tale risoluzione è stato respinto con sentenza del 21
giugno 2002 (inc. 52.2001.398). Un ricorso di diritto
amministrativo e un ricorso di diritto pubblico introdotti da AO 1 al Tribunale
federale sono stati ritirati il 30 ottobre 2002.
B. Il 4
dicembre 2002 i cani non erano ancora stati consegnati alla AP 2, sicché il Municipio di __________ ha diffidato AO 1 a rispettare l'ordine entro il 10 dicembre 2002, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La
destinataria non avendo ottemperato all'ingiunzione, agenti della polizia
cantonale sono comparsi il 15 maggio 2003 insieme con un rappresentante del
Municipio di __________, accompagnati da operatori della AP 2 e da un veterinario,
Fatti
i quali hanno sequestrato a AO 1 quattro cani pastore femmina di razza maremmana
e due maschi border collie. I cani sono stati affidati alla AP 2, che li ha
portati nel proprio rifugio a __________. In tale circostanza AP 1, presidente
della società, ha rilasciato a AO 1 la seguente dichiarazione:
Gnosca, 15 maggio 2003
La AP 2, per ordine del Comune di __________,
riceve in consegna dalla fattoria AO 1:
1 border
collie con cucciolo ♂♂
1 maremmano cucciolone
6 mesi ♀
2 femmine
maremmano in calore 4 anni
1 incrocio
maremmano ♀ 7 anni.
Io
sottoscritto, AP 1, dichiaro che i cani saranno ben tenuti al rifugio e che
restano di proprietà della signora AO 1.
Potranno essere
riconsegnati a condizione che non vengano più portati a __________.
Il
presidente AP 2
AP
1
C. Per
incarico del Municipio di __________, il 23 maggio 2003 la AP 2 ha sequestrato a
AO 1 altri due cani pastore di razza maremmana. Con decisione del 2 giugno
2003, dichiarata immediatamente esecutiva, il Municipio ha poi ordinato la soppressione
di tre cani per “sindrome da
privazione sensoriale”. AO 1 e AO
2 sono insorti il 20 giugno 2003 al Consiglio di Stato, che il 9 luglio 2003 ha
restituito al ricorso effetto sospensivo. Frattanto i due cani di razza border
collie sono stati adottati da terzi. Gli altri cani sono rimasti nel rifugio. Le
spese per gli interventi di sequestro e per la custodia dei cani dal 15 maggio
al 30 settembre 2003, di complessivi fr. 15 623.–, sono state
fatturate dalla AP 2 al Comune di __________, che con risoluzione del 7 ottobre
2003 ne ha chiesto la rifusione a AO 1. Statuendo su ricorso di quest'ultima, con
risoluzione dell'11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha ridotto le spese di fr.
250.–. Contro tale decisione AO 1 è insorta il 2 dicembre 2003 al Tribunale
cantonale amministrativo. Nel frattempo, sempre su incarico del Municipio di __________,
la AP 2 ha sequestrato il 7 novembre 2003 a AO 1 altri quattro cani adulti e altrettanti
cuccioli di razza maremmana.
D. Il 5
dicembre 2003 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 hanno intimato alla AP 2 e ad AP 1
un precetto esecutivo civile, chiedendo la consegna di un border collie con
cucciolo, un maremmano cucciolone, due maremmane femmine e un incrocio di maremmano
femmina. Come titolo esecutivo essi hanno indicato la dichiarazione firmata il
15 maggio 2003 da AP 1. La AP 2 e AP 1 hanno sollevato opposizione il 15
dicembre 2003 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona. All'udienza del
23 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni. L'unica prova assunta è consistita nel richiamo di un incarto riguardante
un'azione possessoria intentata dai precettanti, insieme con un terzo, per
ottenere la restituzione di sedici cani custoditi dalla AP 2 (inc. DI.2003.347
della medesima Pretura). Il dibattimento finale ha avuto luogo quindi seduta
stante e in tale circostanza le parti hanno confermato i loro punti di vista.
Statuendo il 20 gennaio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto l'opposizione e ha posto la tassa di giustizia con le
spese (fr. 150.–) a carico degli opponenti in solido, tenuti a rifondere ai
convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la AP 2 e AP 1 hanno appellato il 26 gennaio 2004, postulando
– previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro opposizione al precetto esecutivo.
Con decreto del
4 febbraio 2004 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello
effetto sospensivo. Nello loro osservazioni del 21 febbraio 2004 i convenuti
propongono di respingere l'appello.
F. Il
10 agosto 2006 gli appellanti hanno trasmesso alla Camera copia di una sentenza emanata il 10 settembre 2004 dal Tribunale cantonale
amministrativo (inc. 52.2003.393), di una sentenza emanata il 6 aprile 2005 dal Tribunale
federale (2A.591/2004), di un'altra sentenza emanata il
15 dicembre 2005 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2004.329/341) e di un'ulteriore sentenza
emanata il 7 giugno 2006 dal Tribunale federale (2A.67/2006), sostenendo che la procedura esecutiva “parrebbe divenuta priva di oggetto”.
Con ordinanza del 18 gennaio 2007 il presidente della Camera ha fissato così un
termine di dieci giorni ai convenuti per esprimersi sulla presunta caducità
della causa e a entrambe le parti per presentare le loro conclusioni in materia
di spese e ripetibili nell'ipotesi in cui la causa fosse stata dichiarata senza
oggetto. Gli appellanti hanno proposto il 22 gennaio 2007 di porre gli oneri
processuali e le ripetibili a carico dei convenuti. AO 2 e AO 1 hanno
dichiarato il 1° febbraio 2007 di opporsi allo stralcio della procedura dai
ruoli. Gli altri convenuti sono rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CC).
Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata,
l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso
(art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
2.
Gli
appellanti sostengono – come detto – che la procedura esecutiva è divenuta priva
d'oggetto. Ora, la sentenza emessa il
10.
settembre 2004 dal Tribunale cantonale amministrativo concerne il
rimborso delle spese affrontate dal Comune di __________ per l'intervento della
AP 2 (sopra, consid. B), le quali per finire sono state ridotte a fr. 3970.–,
pari ai costi per la presa in consegna e il ricovero dei cani fino al 15 giugno
2003, limite di tempo ritenuto ragionevole per un sequestro cautelativo. Con la
sentenza del 6 aprile 2005 il Tribunale federale ha semplicemente respinto un
ricorso di diritto amministrativo diretto dal Comune di __________ contro tale
giudizio. I due pronunciati nulla mutano quindi ai fini dell'attuale procedura.
La
sentenza emanata il 15 dicembre 2005 il Tribunale cantonale amministrativo riguarda una
risoluzione del 10 febbraio 2004 con cui il Municipio di __________ ha
autorizzato la AP 2 ad alienare i cani sotto sequestro. Tale risoluzione è
stata integrata dal Tribunale
cantonale amministrativo nel senso che il ricavo ottenuto dalla vendita dei
cani sarebbe stato versato ai legittimi proprietari, dedotte le spese di
custodia maturate dal 15 maggio al 15 giugno 2005 e dopo il 10 febbraio 2004. Con
la sentenza del 7 giugno 2006 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di
diritto amministrativo esperito contro tale giudizio da AO 1 in base alla legge
federale sulla protezione degli animali. Ciò potrebbe significare, in effetti,
che la AP 2 e AP 1 non siano più in possesso dei cani cui si riferisce la nota
dichiarazione del 15 maggio 2003. In realtà, salvo i
due cani di razza border collie dati a terzi nel giugno del 2003 (sopra, lett.
C), nulla induce a ritenere che gli altri cani sequestrati
il 15 maggio 2003 siano stati soppressi o alienati, ciò che nemmeno gli
appellanti pretendono. Il solo fatto che la AP 2 debba eliminare tre cani e vendere gli altri ancora non significa, in
altri termini, che gli animali sotto sequestro siano stati effettivamente eliminati
o venduti. Non sussistono quindi gli estremi per dichiarare il procedimento
esecutivo senza oggetto, se non per quanto riguarda i due cani adottati da
terzi.
3.
Nelle
loro osservazioni i convenuti chiedono “l'interlineazione” delle locuzioni –
che giudicano ingiuriose – “ultima perla” (“E veniamo all'‘ultima perla’
contenuta nel giudizio impugnato”; pag. 7 verso il basso) e “partigiano” (“Anche
su questo punto il Giudice di prime cure ha valutato gli atti in modo sommario,
per non dire partigiano”: loc. cit.) contenute nell'appello avversario. Ci si potrebbe
domandare se una parte sia legittimata a chiedere l'intersecazione di espressioni
avversarie che tocchino non lei medesima, bensì il primo giudice. Sia come sia,
per quanto inutilmente polemiche e offensive, le frasi menzionate rientrano
ancora nel diritto di critica che a una parte – e a un patrocinatore – compete verso
l'autorità (v. Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 69). In proposito
non giova dunque attardarsi.
4.
I
convenuti accludono alle osservazioni all'appello copia di una lettera del 25
gennaio 2004 in cui AP 1, ha comunicato ad autorità e a privati che la AP 2, di
cui è presidente, avrebbe sospeso la collaborazione con i Comuni per qualsiasi
richiesta di assistenza. A prescindere dal fatto però che nuove prove non sono ricevibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
il documento è ininfluente ai fini del giudizio. La
questione di sapere se AP 1 sia solito firmare da sé solo in nome e per conto
della AP 2 non è di rilievo invero ai fini del giudizio (sotto, consid. 8).
5.
Nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha accertato che
per statuto la AP 2 è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente,
del vicepresidente e del segretario, mentre la nota dichiarazione del 15 maggio
2003.
è sottoscritta dal solo AP 1. Egli ha ritenuto nondimeno che ciò non
inficiasse la validità del titolo, non potendosi immaginare che il presidente
avesse assunto consapevolmente un impegno privo di valore. Inoltre tutti i documenti
esibiti dalla AP 2 risultavano firmati dal solo presidente, sicché nulla
induceva i convenuti a dubitare in proposito. Per di più – ha continuato il
primo giudice – la dichiarazione contiene un impegno personale di AP 1 (quello
di accudire adeguatamente i cani), poco contando l'imprecisa designazione dei
proprietari (la sola AO 1 anziché i convenuti tutti). L'unica condizione cui soggiace
l'obbligo di restituzione è che i cani non tornino a __________. Quanto alle
procedure amministrative portate fin davanti al Tribunale federale, il
Segretario assessore ha rilevato che AP 1 ha ricevuto i cani per ordine del
Comune di __________, ma che il titolo esecutivo non ne subordina la restituzione
al consenso dell'autorità comunale. E in relazione al decreto del 9 luglio 2003
con cui il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto sospensivo al
ricorso di AO 1 e AO 2 contro l'ordine municipale di sopprimere tre cani, per
il Segretario assessore esso riguarda animali sequestrati il “15 aprile”, non il 15 maggio 2003. Non ravvisando impedimenti all'esecutività
del precetto esecutivo, di conseguenza, il primo giudice ha respinto l'opposizione
di AP 1 e della AP 2.
6.
Gli
appellanti contestano anzitutto la giurisdizione del giudice civile, facendo
valere che in concreto il sequestro e la custodia sono retti dalla legge
federale sugli animali e sull'omologa legge cantonale di applicazione, sicché
la restituzione dei cani non può essere chiesta nelle forme del diritto
privato. Essi soggiungono che in casi del genere le associazioni protezionistiche
chiamate a collaborare nel sequestro e nel ricovero di animali esposti a
pericolo sono mere ausiliarie del possesso e non possono impegnarsi a
restituire animali, il cui destino dipende dalle decisioni delle autorità
amministrative. A loro parere inoltre AP 1 non poteva manifestamente vincolare la
AP 2 con la sua sola firma. Né i precettanti adempirebbero la condizione di non
riportare i cani a __________, poiché se è vero che essi sono domiciliati
altrove è altrettanto vero che essi hanno sempre tenuto i cani nella stalla di AO
1.
in quel Comune. Infine gli appellanti ribadiscono che, comunque sia, alla
riconsegna di tre pastori maremmani osta il decreto del 9 luglio 2003 con cui
il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto sospensivo al ricorso
di AO 1 e AO 2y contro
l'ordine municipale di sopprimere i tre animali,
essendovi perfetta identità fra l'oggetto di quel decreto e tre maremmani indicati
nel precetto esecutivo (la data del “15 aprile” nella decisione municipale si
ricondurrebbe a semplice inavvertenza).
7.
La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota
evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata
dagli art. 80 segg. LEF. Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione
a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a
decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il
titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli
verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere la persona
designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato,
che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella
della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel
titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4).
Ove il
titolo esecutivo sia non una sentenza o un pronunciato equivalente (art. 488
cpv. 2 lett. a CPC), bensì un riconoscimento di obbligazione scaduta (art. 488
cpv. 2 lett. b CPC), il giudice verifica d'ufficio inoltre che la prestazione
richiesta non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico, analogamente a
quanto verifica il giudice chiamato a rigettare un'opposizione in via provvisoria
(art. 82 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 75 ad art. 82; Schmidt in: Commentaire
romand, LP, Basilea 2005, n. 34 ad art. 82). Questa Camera ha già avuto modo di
domandarsi finanche se in simili circostanze il precettato non possa giustificare
immediatamente ulteriori “eccezioni che infirmano il riconoscimento”, sempre
in analogia con l'art. 82 cpv. 2 LEF, ma ha lasciato la questione aperta (RtiD
I-2005 pag. 743 consid. 5 in fine). Sia come sia, l'opinione secondo cui “con
l'opposizione l'opponente può solo contestare che il
titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC) è superata.
8.
In
concreto gli appellanti fanno valere anzitutto che il sequestro e la custodia
dei cani sono retti dalla legge federale sugli animali e sull'omologa legge
cantonale di applicazione, sicché l'esigibilità della restituzione sfugge alla giurisdizione
civile. Ora, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che – salvo casi
particolari estranei alla fattispecie – le decisioni delle autorità amministrative
vanno attuate con gli strumenti offerti dal diritto
amministrativo, non nelle vie dell'esecuzione civile (RtiD I-2005 pag. 738 n. 25c).
Dandosi il riconoscimento di un obbligo fondato sul diritto amministrativo, non
v'è ragione perché esso sia trattato altrimenti. Ciò posto, la questione è di sapere se l'impegno contenuto della dichiarazione del
15.
maggio 2003 sia davvero fondato sul diritto amministrativo. Fosse così,
l'opposizione degli appellanti all'esecuzione civile andrebbe confermata già
per tale motivo. Risulterebbe superfluo, in altri termini, esaminare se AP 1 potesse impegnare da sé solo la AP 2, se l'opposizione non vada accolta nei confronti di AO 2, AO 3, AO 4 e AO
5.
già per il fatto ch'essi non figurano nel preteso titolo esecutivo, se i
precettanti siano in grado di adempiere la
condizione posta di non riportare i cani a __________ e se il decreto del 9
luglio 2003 con cui il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto
sospensivo al ricorso di AO 1 e AO 2 ostino all'esecuzione dell'obbligo.
9.
Dagli
atti risulta che la decisione del 19 luglio 2001 con cui il Municipio di __________
ha ordinato a AO 1 di allontanare dal territorio comunale entro il 6 agosto
2001, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, tutti i cani da lei tenuti sulla
particella n. 454 era ancorata agli art. 54, 125, 126 e 129 del
regolamento comunale, come pure all'art. 107 LOC “ed ogni altra disposizione di legge applicabile in materia” (doc. A nell'inc. DI.2003.347, richiamato).
Statuendo su ricorso, il Consiglio di Stato ha ritenuto l'ordine di allontanamento contrario al principio della
proporzionalità e lo ha sostituito con l'ordine di consegnare i cani alla AP 2 (doc. B, lett. C, nell'inc. DI.2003.347). Con sentenza del 21
giugno 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la risoluzione governativa,
precisando che l'ingiunzione doveva ritenersi fondata sugli art. 2 e 25 cpv. 1
della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA: RS 455), sugli art.
5.
cpv. 1 e 6 lett. a dell'omologa legge cantonale di applicazione (RL 8.3.1.1),
sull'art. 1 del relativo regolamento (RL 8.3.1.1.1), oltre che sulla clausola generale
di polizia enunciata dall'art. 107 LOC (doc. B, consid. 3, nell'incarto
citato). L'ordine essendo rimasto infruttuoso, il Municipio di __________ ha
diffidato AO 1 il 4 dicembre 2002 a rispettare l'ingiunzione entro il 10
dicembre 2002. Decorso infruttuoso quel termine, il Municipio ha consegnato i
cani esso medesimo, il 15 maggio 2003, alla AP 2.
10.
Il modo
di procedere testé descritto si fondava – appunto – sull'art. 25 cpv. 1 LPDA,
il quale stabilisce che l'autorità può, avvalendosi degli organi di polizia,
sequestrare cautelativamente animali gravemente trascurati o del tutto
maltenuti, ricoverandoli adeguatamente a spese del detentore. Se necessario, l'autorità
può finanche vendere gli animali o farli mattare, fermo restando che il ricavo della realizzazione, “dedotte le spese della procedura”, spetta al proprietario (art. 25 cpv. 2 LPDA). Il ruolo delle associazioni
protezionistiche chiamate a collaborare dalle autorità cui incombe la tutela
degli animali è menzionato all'art. 6 lett. a della predetta legge cantonale, secondo
cui nell'esercizio delle competenze loro attribuite gli organi preposti ad applicare
la legislazione in materia “possono
avvalersi segnatamente della collaborazione delle associazioni per la
protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento [della sanità e della
socialità] alle condizioni stabilite dal regolamento”. Che la AP 2 sia una di esse è stato accertato dal Tribunale
cantonale amministrativo (doc. B, consid. 3.2 in fine,
nell'inc. DI.2003.347). Rimane il fatto che il sequestro cautelativo e il ricovero
coatto degli animali è compito dell'autorità, i cui organi in caso di intervento
hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria (art. 7 cpv. 1 e 2 della
legge cantonale); le associazioni incaricate fungono da mere ausiliarie.
D'altro lato, proprio come ausiliarie dell'autorità (ovvero di enti investiti
del potere), in simili frangenti tali associazioni assolvono funzioni loro
delegate nel quadro di un rapporto di diritto pubblico, non meramente civilistico
o privatistico.
11.
Il
sequestro cautelativo e il ricovero coatto di animali essendo – come si è
appena spiegato – prerogativa dell'autorità, solo l'autorità può decidere se e
a quali condizioni gli animali vadano dissequestrati. L'associazione protezionistica
cui gli animali sono affidati non ha facoltà decisionali, per lo meno in mancanza
di qualsiasi delega da
parte dell'autorità. Nella misura in cui ha dichiarato il 15 maggio 2003 che i cani sequestrati sarebbero potuti essere riconsegnati
a condizione di non essere più portati a __________, quindi, AP 1 ha proferito
una semplice affermazione. Né lui né la AP 2 poteva stabilire infatti a quali
premesse i cani sarebbero stati liberati. La decisione spettava esclusivamente
all'autorità munita di pubblico potere. La quale ha per altro deciso
diversamente il 2 giugno 2003, ordinando “la soppressione, mediante eutanasia, dei cani n. 1, 2 e 3
sequestrati il 15 aprile u.s. in territorio di __________ e affetti da sindrome da privazione sensoriale” (doc. 17 nell'inc. DI.2003.347). Certo, la data del 15 aprile 2003 è erronea, ma si riconduce con
ogni verosimiglianza a una svista. Nulla risulta invero essere stato sequestrato a AO 1 prima del 15 maggio 2003 (né l'interessata
pretende il contrario), e poi fino al 23 maggio 2003, quando per di più i cani prelevati
constano essere stati solo due. Altri quattro cani maremmani sono stati
sequestrati ulteriormente, ma solo il 7 novembre 2003. Infine il Municipio di __________
ha deciso, il 10 febbraio 2004, di autorizzare la AP 2 a vendere i cani che
non sarebbero stati soppressi (sentenza 15 dicembre 2005 del Tribunale cantonale
amministrativo inc. 52.2004.329 e 52.2004.341, agli atti, consid. 3.2).
12.
Ne segue
che la dichiarazione del
15.
maggio 2003 con cui AP 1 attesta – senza esserne
abilitato – la possibilità di riconsegnare i cani sotto sequestro ove questi non
fossero stati più portati a __________ non può costituire un valido obbligo, tanto
meno fondato sul diritto privato. In simili circostanze l'esecuzione civile è
esclusa e il giudice dell'opposizione avrebbe finanche dovuto rilevare d'ufficio
la contrarietà del titolo alla legge (sopra, consid. 7). Diversa potrebbe risultare la situazione per quanto riguarda
l'obbligo di ben curare i cani nel rifugio della AP 2. Tale promessa potrebbe
anche rivelarsi un valido impegno personale, per lo meno in quanto AP 1 abbia
modo – come sembra – di provvedere direttamente alla custodia dei cani sotto
sequestro. A tale riguardo nondimeno il titolo non forma oggetto di esecuzione
civile. La questione non richiede dunque ulteriore disamina. Dato quanto precede, in definitiva, l'opposizione sollevata da AP 1
e dalla AP 2 al precetto esecutivo civile va accolta nella misura in cui non è
divenuta senza oggetto (in relazione ai due cani di razza border collie
adottati da terzi nel giugno del 2003: sopra, consid. 2).
13.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1
CPC), tanto in primo quanto in secondo grado. Soccorrono nondimeno “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per differenziare. Non va
trascurato in effetti che
l'esecuzione civile si riconduce al comportamento dello stesso AP 1,
il quale invoca l'inefficacia di una dichiarazione da lui medesimo sottoscritta.
Né egli asserisce di essersi erroneamente creduto abilitato a rilasciare scritti
del genere. Adduce di avere proceduto così “solo per tranquillizzare il signor AO
2, che al momento della presa in consegna degli animali era molto agitato” (verbale del 23 dicembre 2003, pag. 1). Agendo con simile leggerezza,
nondimeno, egli ha destato aspettative fallaci. I precettanti
erano – e sono tuttora – patrocinati da un avvocato, ma la formulazione dello
scritto poteva anche lasciare intendere che AP 1 fosse autorizzato al dissequestro
dei cani. Solo all'udienza del 23 dicembre 2003 è apparso chiaro che il
riconoscimento era stato firmato senza alcuna legittimazione. Ciò giustifica di
porre gli oneri processuali di prima sede a carico di lui. Non giustifica
invece di assegnare ripetibili ai precettanti, che hanno proposto di respingere
l'opposizione anche dopo avere sentito all'udienza del 23 dicembre 2003 le
motivazioni degli opponenti. Ai precettanti vanno addebitati inoltre gli oneri
le ripetibili di appello, la loro resistenza in seconda sede non trovando
particolari scusanti (per evitare addebiti in appello sarebbe bastato
rimettersi al giudizio della Camera).
14.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili
sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1
LTF). In concreto il valore complessivo ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
è lontano tuttavia dalla soglia di fr. 30 000.–, ove si consideri
che litigiosa rimane la consegna di quattro cani razza maremmana e che il
prezzo di un simile animale da difesa allevato da AO 1 si situava attorno ai fr.
1000.
– (deposizione 27 aprile 2004 di __________ nell'inc. DI.2003.347: verbali,
pag. 20).
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'opposizione presentata il 15
dicembre 2003 da AP 1 e dalla AP 2 al precetto esecutivo civile intimato loro
il 5 dicembre 2003 da AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 150.– sono poste a carico di AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO
5 in solido, i quali rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster