Lexipedia

Decisione

11.2004.70

Azione confessoria e azione di accertamento di una servitù; Proprietà per piani: legittimazione relativa ad azioni in materia di diritti reali

19 novembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti dell'iscrizione”: art.

738 cpv. 2 CC), giacché una servitù non può essere mante­nuta per un fine diverso

da quello per cui essa è stata a suo tem­po costituita (DTF 132 III 655 in fondo, con riferimenti). Inoltre il

contenuto di una servitù va interpretato restrittivamente, non dovendo questa limitare i diritti del proprietario del fondo

serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 395 n. 2292).

8. La

servitù litigiosa è iscritta genericamente nel registro fondiario definitivo, tenuto

oggi su supporto informatico, come diritto di “pas­so pedonale” sulla particella n. 849,

rispettivamente come

onere di “passo pedonale” sulla particella n. 1870. Le parti concordano sul

fatto, nondimeno, che la servitù riguarda solo il subalterno

B del fondo serviente (“scala e corte”: 8 m²). Litigiosa è la questione di sapere se

essa gravi la scala con pianerottolo o il portico

sottostante il pianerottolo. Gli attori affermano la prima ipotesi, pretendendo

che l'area sotto il pianerottolo appartenga già al fondo dominante. I convenuti

difendono la seconda tesi.

a) Due

estratti del registro fondiario definitivo che precedono la tenuta elettronica dei

dati sono meno laconici. Il primo, relativo al fondo

serviente, è del 2 dicembre 1970 e descrive la servitù tra gli oneri della

particella n. 1870 come “passo pedonale (sul sub. B al pianterreno)” (doc. A¹).

Il secondo, relativo al fondo dominante, risale al 31 luglio 1952 e annovera la

servitù fra i diritti della particella n.

849 come “passo pedonale a carico Part. 1870/B–1821 C/D (portico al

pianterreno)” (doc. 5 nell'inc. 8175 della Pretura della giurisdizione di Locarno

Città, agli atti). Identica iscrizione figura nella versione cartacea del

mastro che questa Camera ha richiamato dall'Ufficio dei registri del Distretto

di Locarno. I due estratti non consentono di desumere in che consista

precisamente la servitù, ma il primo allude per lo meno al subalterno B

e il secondo al portico sotto il pianerottolo. Che quest'ultimo si trovi già di

per sé sul fondo dominante, come pretendono gli attori (sicché la scala e il

pianerottolo costituirebbero una sporgenza), non risulta dalle planimetrie agli

atti.

b) I

materiali correlati all'introduzione del registro fondiario definitivo (1949/50) menzionano a loro volta il portico,

senza evocare né la scala né il

pianerottolo. La minuta n. 323 relativa alla partita del fondo dominante

(“epurazione dei diritti notificati”, nella cartella “richiami”) accennava

in effetti alla servitù come “diritto di passo pedonale

a carico Part. 1870B–1821G–D (portico al pianterreno)”. La

minuta n. 442 relativa alla partita del fondo serviente (nella medesima cartella)

indicava la servitù come onere di “passo pedonale

(sotto il portico al pianterreno sub. B) a fav. Part. 849–1821”. Il

rappresentante di quelli che erano allora i proprietari

del fondo dominante aveva chiesto bensì, il 14 novembre 1949, “che il corridoio esistente, e le scale, fra

le case Part. 849-1821 venga delimitato in

mappa con un nuovo mappale formante comproprietà coattiva delle suddette

particelle” (verbale di

audizione e di eventuali esperimenti di conciliazione n. 442, nella cartella “richia­mi”, 2° foglio in alto), ma invano. Stando al Pretore “il fatto che sia stata comunque iscritta

una servitù di passo a favore della particella n. 849 non può essere che

ricondotto a successive discussioni con gli allora proprietari” (sentenza, pag. 11 a metà). L'assunto è doppiamente

insostenibile. Intanto perché l'esistenza di “successive discussioni” si riconduce a una mera illazione del giudice. Inoltre perché la

servitù iscritta poteva senz'altro gra­vare il portico senza riguardare necessariamente

la scala e il pianerottolo. Ne segue che l'interpretazione del titolo di

acquisto induce a scartare l'accertamento circa l'estensione della servitù

affermata dagli attori. Ciò basterebbe per respin­gere la petizione su questo

punto.

c) Si

conviene che la scala e il pianerottolo sul subalterno B

della particella n. 1870 sono stati usati ab immemorabili per raggiungere

il ballatoio al primo piano del fondo dominante (testimonianza di __________:

verbale del 28 settembre 1954 nell'inc. 8175, richiamato, della Pretura della giurisdizione

di Locarno Città, pag. 4). E da quel ballatoio si poteva raggiungere,

appoggiando una scala a pioli alla parete dello stabile, il solaio al secondo

piano (testimonianza di __________, loc. cit., pag. 5). Se il passo non fosse

stato usato, del resto, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non

avrebbe ordinato il 20 novembre 1954 a __________, allora proprietaria della particella n. 1870, di “lasciare alla sorella __________ il libero

esercizio del diritto di passo sulla scala di cui alla particella n. 1870 sub.

B onde poter accedere al piano superiore della casa al n. 849 sub. B ed al

solaio ivi esistente”, sotto comminatoria dell'art. 292

CP (decreto cautelare nell'inc. 8175 della Pretura

della giurisdizione di Locarno Città, agli atti). Tutto ciò non toglie ad ogni

modo che, ove l'interpretazione dell'atto costitutivo di una servitù escluda

l'esistenza di un valido titolo giuridico, poco importa il modo in cui il

presunto diritto sia stato esercitato nel tempo. Quanto all'eventuale usucapione

della servitù per prescrizione straordinaria, gli attori non ne hanno minimamente

sostanziato i requisiti (Rep. 1983 pag. 173; sentenza citata anche in: plädoyer

1993 pag. 59 e in: Baurecht 1995 pag. 44).

d) Sia

come sia, si volesse anche opinare che la servitù controversa gravi non solo il portico situato sul

subalterno B della particella n. 1870 (come si

inferisce dal titolo di acquisto), ma anche la scala con il pianerottolo, l'esito

del giudizio non cambierebbe. Il passo pedonale esercitato sulla scala e sul

pianerottolo era destinato infatti a raggiungere il ballatoio al primo piano

dello stabile che si trova sulla particella n. 849. Sembra che quel ballatoio fosse

accessibile anche da un'altra scala esterna, posta sul fondo do­minante (censita

in una planimetria del 9 gennaio 1995 nel plico di documenti prodotti dal

Comune di __________, nella cartella “richiami”). Non si

sa però fin quando, poiché tale scala non esiste più da tempo. Certo è invece

che al ballatoio si è sempre potuti arrivare anche – come oggi – per mezzo di

una scala interna allo stabile situato sulla particella n. 849 (appello, punto

9, non contestato nelle osservazioni). Il passaggio esterno sulla particella n. 1870

serviva dunque come accesso secondario, l'edificio posto sul fondo dominante

avendo l'entrata principale a pianterreno. Quanto al secondo piano dello

stabile, raggiungibile con la scala a pioli dal ballatoio, esso era un semplice

solaio.

Tale

stato di fatto è radicalmente mutato. Nel 1995/96 l'edificio posto sul fondo

dominante è stato rimaneggiato, innalzato (il solaio è stato trasformato in un secondo

piano con galleria) e costituito in proprietà per piani. L'unità condominiale

n. 12 229

occupa ora i locali a livello del suolo e quelli al primo livello, l'unità condominiale

n. 12 230

i vani al secondo livello e il sottotetto. Dal fondo serviente non è più

possibile accedere al ballatoio del primo piano, poiché l'accesso è stato murato

da una nuova scala esterna che dal primo piano porta al nuovo ballatoio del

secondo piano, ove si trova l'ingresso dell'unità condominiale n. 12 230. Lo scopo della

presunta servitù originaria, quindi, è venuto meno. Il passo sulla scala e sul

pianerottolo della particella n. 1870 dovrebbe servire ora non più da accesso

secondario alla proprietà per piani che corrisponde sostanzialmente all'abitazione primitiva,

ma esclu­sivamente da accesso primario alla nuova

abitazione che oc­cupa il secondo piano.

Diverso

sarebbe stato il caso in cui, dopo il rialzo del fondo dominante, l'accesso al

ballatoio del primo piano fosse servito da ingresso secondario alle due abitazioni.

In siffatta ipotesi lo scopo del passo originario sarebbe risultato gravato, ma

l'aggravio sarebbe rimasto verosimilmente nei limiti del lecito, senza offendere

Considerandi

l'art. 739 CC (Liver in: Zürcher

Kommentar, 2ª edizione, n. 19

ad art. 739 CC; cfr. DTF 122 III 358 e, per una rassegna comparativa di

giurisprudenza: Steinauer, op.

cit., pag. 397 n. 2299b). Nella fattispecie invece lo scopo del passo

originario è decaduto, l'accesso al ballatoio del primo piano essendo ormai

impossibile. Si tratterebbe pertanto di accertare – ed è quanto chiedono in sostanza

gli attori – una servitù di passo destinata all'ingresso primario (anzi, all'unico

ingresso) di un'altra abitazione, quella superiore creata nel 1995/96. Ciò

disattenderebbe il principio secondo cui una servitù non può essere mante­nuta

per un fine diverso da quello per cui essa è stata a suo tem­po costituita.

e) È

vero che nel 1995 gli appellanti non si sono opposti all'innalzamento dello stabile

sul fondo dominante. Al contrario: vi hanno consentito sottoscrivendo anch'essi

la domanda di costruzione in segno di accordo con le nuove aperture previste a

confine (lettera di __________ al Municipio di __________, del 12 gennaio 1995,

nel plico di documenti prodotti dal Comune di __________, nella cartella “richiami”). È altrettanto vero però che ciò non bastava per costituire una

nuova servitù di passo destinata al nuovo accesso principale dell'abitazione superiore.

Men che meno ove si consideri che il 7 settembre 1996, prima che l'Ufficio

tecnico comunale rilasciasse ad __________, allora

proprietaria della particella n. 849, il certificato di abitabilità per lo

stabile riattato, i convenuti hanno scritto alla medesima sollecitando “un punto d'incontro” sulla “scala esterna che porta ai piani superiori, costruita senza

nessun diritto di passaggio sulla nostra proprietà (mapp. n. 1870)” (doc. 6). Non

consta che la destinataria abbia reagito invocando

l'esistenza di un consenso all'accesso in favore della nuova scala. Nemmeno gli

attori, del resto, pretendono nulla di simile. In conclusione, quand'anche la

servitù affermata dagli attori sia mai esistita, essa sarebbe ormai venuta

meno. Quanto essi chiedono di accertare sarebbe un'altra servitù, non sicuramente

quella ricollegabile all'iscrizione nel registro fondiario. Al proposito l'appello

merita quindi accoglimento.

f) Di

per sé la sentenza del Pretore potrebbe anche rimanere invariata nella misura

in cui riguarda il passo pedonale sul portico del noto subalterno B. I

convenuti hanno sempre sostenuto in effetti che la servitù grava proprio il

portico a pianterreno, non la scala e il pianerottolo (appello, pag. 4, punto

3). Sta di fatto che gli attori non hanno mai postulato un accertamento in tal

senso, né tanto meno hanno chiesto che la servitù fosse riportata dal fondo

base n. 849 sulla proprietà per piani n. 12 229. Anzi, nelle osservazioni

all'appello essi pretendono – come detto – che il portico si trovi sul fondo

dominante (memoriale, pag. 2, punto 2). Al riguardo il Pretore ha travalicato

perciò i limiti del giudizio (art. 86 CPC). E nell'appello i convenuti, pur non

negando che il portico sia gravato del passo litigioso, contestano sia il

formale accertamento del Pretore sia il riporto della servitù sulla proprietà

per piani n. 12 229. La sentenza impugnata non sfugge dunque alla riforma neppure su

tal punto.

9.

Per

quel che è della servitù di apertura sollecitata a carico della particella n.

1821, il primo giudice ha accertato che la finestra nello stabile degli attori è

stata eseguita senza diritto, ma che i convenuti non vi si sono opposti a tempo

debito, sebbene ciò fosse riconoscibile. Ha riconosciuto così una servitù di apertura

in favore della particella n. 849 (art. 674 cpv. 3 CC per analogia), rinviando

i convenuti a far valere la loro eventuale pretesa di indennità in separata

sede.

Gli

appellanti sottolineano che gli attori non si sono mai prevalsi dell'art. 674

cpv. 3 CC, norma che per altro disciplina il diritto di sporgenza e non quello

di apertura. A mente loro poi, quand'anche l'art. 674 cpv. 3 CC fosse applicabile, la loro reazione

all'abuso è stata tempestiva, ove si consideri che in

quei tempi essi

erano spesso

assenti all'estero per lunghi periodi. Oltre a ciò, gli attori sarebbero in malafede,

non avendo eseguito i lavori conformemente ai piani approvati dall'autorità.

a) Sulla

legittimazione degli attori a promuovere un'azione volta a far iscrivere una

servitù in favore della proprietà per piani non occorre tornare (sopra, consid.

4). In concreto poi la servitù di apertura è puramente rivendicata (non è

iscritta nel registro fondiario, contrariamente alla servitù di passo), di modo

che l'interrogativo circa l'eventuale legittimazione attiva della Comunione dei

comproprietari nemmeno si pone (sopra, consid. 4e in fine).

b) In

prima sede gli attori hanno chiesto l'iscrizione nel registro fondiario della

servitù di apertura sulla scorta non dell'art. 674 cpv. 3 CC, bensì di una

dichiarazione firmata dai convenuti il 7 marzo 1977, così redatta (doc. U):

Noi

sottoscritti AP 2 e AP 1 in __________, proprietari della parcella 1821,

dichiariamo di concedere al proprietario della parcella 849, signorina __________

in __________, la possibilità in caso di costruzione, di fare delle aperture

verso la nostra proprietà, al mappale 1821, senza rispettare le norme in

vigore.

P.S.

La sopracitata dichiarazione vale anche per gli Eredi.

Il

Pretore ha rimproverato agli attori di non avere dimostrato la loro qualità di eredi

fu __________ e di non essere

abilitati

perciò a valersi dell'impegno assunto dai

convenuti (sentenza impugnata, consid. 8b). Nelle

osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la sua qualità di erede fu __________

“dovrebbe risultare dagli atti richiamati dall'ufficio registri”, giacché la

defunta era una sua zia (pag. 8 in basso).

c) Gli

atti richiamati dall'Ufficio dei registri figurano bensì nell'incarto, ma la

Pretura non ne ha verificato la completezza. Per tale motivo la Camera ha esperito

l'istruzione complementare disposta dal presidente il 24 settembre 2007 (sopra,

lett. F), constatando che il 3 dicem­bre 1988 __________ (1902) ha donato la

particella n. 849 ad __________, nata __________ (1936), donazione che è stata

iscritta nel registro fondiario il 5 dicembre 1988 (istromento n. 3287 del

notaio PA 2). __________ era figlia di una sorella di __________, __________,

deceduta il 5 dicembre 1977. __________, nubile, è morta il 18 novembre 1994, dopo

la sorella __________. La nipote __________ era perciò, oltre che donataria, sua

erede legittima.

d) In

concomitanza con la ristrutturazione dello stabile posto sulla particella n.

849.

__________ ha praticato la finestra nel lato est dell'edificio che dà sulla

particella n. 1821. I convenuti hanno reagito con la già citata lettera del 7

settem­bre 1996 (sopra, consid. 8e) in cui chiedevano “un punto d'in­contro”, oltre che in merito alla scala “costruita senza nessun diritto di passaggio sulla nostra proprietà”, circa l'apertura della finestra (doc. 6).

Sul passo destinato alla nuova scala essi avevano ragione, come si è visto. Sulla

finestra invece avevano torto, poiché loro medesimi si erano impegnati con la

dichiarazione del 7 marzo 1977 nei confronti di __________ e dei di lei eredi a

concedere qualsiasi apertura nello stabile verso la loro proprietà “senza rispettare le norme in vigore”, ovvero senza riguardo alle distanze

minime previste dalla legge. Contrariamente a quanto crede il Pretore, poco

importa che AO 1 sia o non sia erede di __________ (a prescindere dal fatto che

__________ è sua madre). AO 1 chiede semplicemente che si riconosca la finestra

eseguita nel 1995/96 dalla sua autrice in diritto e non si vale della

dichiarazione per legittimare un operato proprio.

e) AO

1.

aveva chiesto invero che la servitù di apertura fosse iscritta, oltre che sul

fondo di base n. 849, sulla sua proprietà per piani n. 12 230. Il Pretore ha

ignorato la domanda, ma AO 1 non ha appellato la sentenza. Al proposito questa

Camera non può quindi che confermare il giudizio impugnato. D'altro lato il

Pretore ha riconosciuto agli attori il diritto di mantenere “l'apertura a prospetto sulla facciata est

del loro immobile”. Tale definizione è troppo vaga e va

integrata con l'indicazione dei subalterni, del piano della casa e delle dimensioni

della finestra, tutti dati che si evincono dagli atti. Infine va eliminato il

rinvio dei convenuti “ad altra procedura per far valere

il loro eventuale diritto ad un'indennità”, la dichiarazione

del 7 marzo 1977 non prevedendo indennizzo di sorta.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti escono vittoriosi sull'estensione

del passo pedonale, che gli attori non ottengono né sulla scala né sul

pianerottolo del fondo serviente, mentre risultano sconfitti sulla servitù di

apertura, che gli attori si vedono riconoscere. La tassa di giustizia e le

spese vanno poste così per un quarto a carico degli appellanti in solido e per

il resto a carico delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà (art. 10

cpv. 1 LTG). Costoro rifonderanno inoltre agli appellanti un'indennità per

ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima

sede segue l'identica chiave di riparto, fermo restando che gli ammontari

stabiliti dal primo giudice – di per sé non controversi – restano immutati.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso fissato dal Pretore in fr. 20 000.– complessivi (sopra, consid.

1), non contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non raggiunge la

soglia per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che in favore della particella n. 849 RFD di __________, subalterno A,

è riconosciuto un diritto di apertura a prospetto nel secondo piano, facciata

est dello stabile (luce 76 x 120

cm), a carico della

particella n. 1821 RFD, subalterno D. Per il resto la petizione è

respinta.

2. Una

volta passata in giudicato, la presente sentenza costituirà un valido titolo

esecutivo per ottenere l'iscrizione della servitù di apertura nel registro

fondiario.

3. La

tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 324.– sono poste per

tre quarti a carico degli attori in solido e per il resto a carico dei

convenuti in solido. Gli attori rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 1950.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

50.–

fr.

650.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per un quarto a carico degli appellanti

in solido e per il resto a carico di AO 1 e AO 2 in solido, i quali

rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.–

complessivi per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazioni:

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster