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Decisione

11.2004.72

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine trimestrale per l'iscrizione nel registro fondiario in caso di più contratti

19 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.82 (iscrizione

provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 10 aprile 2003 dalla

AP 1

contro

AO 1 ora

in Locarno

(patrocinati

dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 20 giugno 2004 presenta-to dalla ditta AP 1 contro la sentenza emessa l'8

giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 2 e AO 1, comproprietari

un mezzo ciascuno della particella n. 5819 RFD di __________, hanno appaltato

il 25 maggio 2001 all'impresa generale AP 1 la costruzione di una casa monofamiliare

su tale fondo per un costo pattuito di fr. 600 000.–.

Il 20 dicembre 2002 essi hanno preso possesso dell'abitazione, ma hanno rifiutato

il saldo della mercede, sicché il 10 aprile 2003 l'impresa generale si è

rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere

l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori sulla particella n. 5819 per la somma di fr. 204 034.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2003. Con decreto cautelare

dell'11 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione

richiesta, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

B. All'udienza del 24

giugno 2003, indetta per la discussione, la ditta AP 1 ha confermato la propria

istanza, mentre i convenuti hanno proposto di rigettarla. Entrambe le parti

hanno offerto prove, che in un primo tempo il Pretore ha ammes­so, salvo limitarle

poi all'audizione di un testimone, respingendo tutte le altre e dichiarando l'istruttoria chiusa con ordinanza del­l'8

marzo 2004. Nelle loro conclusioni scritte del 19 e del 28 aprile 2004 le parti

hanno mantenuto le rispettive domande, la ditta istante riducendo nondimeno a fr.

114 421.20 l'ammontare della postulata iscrizione.

Alla discus­sione finale del 28 aprile 2004 sono comparsi i soli convenuti, che

hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo l'8 giugno 2004, il Pretore ha

respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca iscritta in via

cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste

a carico dell'istante, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2600.– per ripetibili.

C. Contro la sentenza

appena citata la ditta AP 1 è insorta con un appello del 20 giugno 2004 per

ottene­-re che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare

l'iscrizione litigiosa. In subordine essa conclude per il rinvio degli atti al

primo giudice affinché riapra l'istruttoria e assuma le prove non ammesse.

Nelle loro osservazioni del 30 luglio 2004 i convenuti propongono di respin­gere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. I convenuti sostengono che l'appello è irricevibile, sia perché difetta

di una formale dichiarazione di ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), sia perché l'istante chiede di

far esperire prove dal Pretore, le quali andrebbero se

mai riproposte in appello (art. 309 cpv. 2 lett. e e lett. g CPC). La prima

censura è ai limiti del pretesto, la volontà di appellare evincendosi senza e­qui­voco

non solo dal contenuto dell'impugnazione, ma anche

dalla richiesta principale di giudizio. Effettivamente inammissibile è invece

la richiesta subordinata dell'appellante, una parte potendo proporre tutt'al

più che le prove rifiutate dal Pretore siano assunte in appello (art. 322 lett.

b CPC), ma non – riservata l'ipotesi di atti nulli (art. 326 lett. a CPC) – che

il Pretore riapra l'istruttoria (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massi­­mato e com­mentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Certo,

la ditta istante agisce senza l'ausilio di un patrocinatore, ma poco giova.

Quand'anche la domanda subordinata fosse intesa come richiesta di assumere

prove in appello, essa non sarebbe destinata a miglior sorte. Il Pretore ha

spiegato con chiarezza che l'istante nemmeno pretendeva di avere lavorato sul

cantiere dopo il 20 dicembre 2002, gli unici interventi eseguiti dopo di allora

essendo quelli di una ditta a essa estranea, chiamata direttamente dai

proprietari (sentenza impugnata, consid. 3e). Con tale motivazione l'appellante

non si confronta, limitandosi a ripetere che altri testimoni avrebbero potuto

dichiarare “chi stava operando

sul posto”. Insufficientemente

motivata, la richiesta sarebbe quindi – comunque sia – irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

2.

Litigiosa

è unicamente la questione di sapere, in concreto, se l'ipoteca legale iscritta

senza contraddittorio l'11 aprile 2003 sulla particella n. 5819 sia tempestiva.

Ora, secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento

dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i

lavori costitutivi del contratto e

l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio,

basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv.

4.

RRF (Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag. 214 n.

739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3

CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Incombe

all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo rigorose

– la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto

ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine di tre

mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio il giudice ordina

l'iscrizione e rinvia la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla

sentenza di merito (Steinauer, Les

droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii). Se il

litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può

essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine sia

chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218).

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto il termine manifestamente decorso, rilevando

che il 13 marzo 2003 – data di cui si valeva la ditta istante per giustificare

la richiesta di iscrizione – nell'abitazione dei convenuti erano sì stati

svolti determinati lavori, ma non da parte dell'istante, bensì della ditta __________

di __________, la quale aveva messo a punto l'impianto di collettori solari a

lei direttamente commissionato dai convenuti. L'esecuzione di tale opera – ha

soggiunto il Pretore – non rien­­trava fra i lavori previsti dal contratto d'impresa

generale stipulato con l'istante, né fra quelli supplementari pattuiti in

seguito. Anzi, già nel dicembre del 2002 la ditta istante aveva ultimato l'impianto

di riscaldamento a termopompa e di distribuzione dell'acqua calda conforme al contratto

d'impresa generale e il 20 dicembre 2002 aveva consegnato la casa finita.

Che poi l'autorità comunale abbia rilasciato ai convenuti il permesso di

abitabilità solo il 17 febbraio 2003 nulla muta, simile autorizzazione avendo mera

indole amministrativa. Per di più, l'arch. __________ aveva già firmato il 5 gennaio

2003.

anche il certificato di collaudo dell'impianto termotecnico, compreso “il riscal­damento

ausiliario a con­vettori solari” installato dalla __________. Ciò conferma che i

lavori compiuti dalla ditta istante si erano conclusi il 20 dicembre 2002, onde

la palese tardività dell'iscrizione da essa ottenuta l'11 aprile 2003.

4.

L'appellante

sostiene che la posa dei collettori solari è stata decisa dai convenuti poche

settimane dopo la firma del contratto d'appalto, del 25 gennaio 2001, ma ancor

prima che cominciasse la costruzione dello stabile. Tale installazione forma un

tutt'uno con l'impianto di riscaldamento a termopompa, il quale ha dovuto

subire un totale ripensamento. Le operazioni di controllo e regolazione avve­nute

ai convettori il 13 marzo 2003 erano necessarie quindi per mettere in esercizio

l'intero sistema, senza le quali l'apparato non poteva dirsi concluso e, anzi,

non poteva neppure funzionare. Quanto al certificato rilasciato il 5 gennaio

2003.

dall'arch. __________, esso non attestava collaudo di sorta, ben­sì la semplice

conformità della costruzione alle norme di protezione antincendio emanate dal

Consiglio di Stato, le quali non sono in relazione alcuna con il funzionamento

dell'impianto termotecnico. Si volesse anche essere rigorosi – continua

l'appellante – l'operatività dell'impianto non può precedere il rilascio del permesso di abitabilità da parte del

Municipio di __________, il 17 febbraio 2003, di modo

che l'opera fornita non può reputarsi conclusa prima di allora. Quanto

all'ammontare del pegno – essa epiloga – nessuna contestazione sussiste, i

convenuti non avendo reso verosimile né che la somma richiesta di fr.

114.

421.20 comprenda

l'esecuzione di opere affidate a terzi né, tanto meno, che le opere commissionate non siano state

effettuate a regola d'arte.

5.

Nel

caso in esame l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta – come detto

– l'11 aprile 2003, il giorno stesso in cui il Pretore l'ha ordinata con decreto

cautelare. Il problema è pertanto di sapere se la ditta istante abbia ese­­guito

lavori sulla particella dei convenuti nei tre mesi precedenti, ossia dopo l'11

gennaio 2003. La ditta invero non asserisce ciò, limitandosi a sottolineare che

la posa dei collettori solari è stata prevista sin dalla progetta­zione della

casa, la quale è stata adattata a tale esigenza. Sta di fatto che, come il

testimone __________ ha dichiarato senza ambagi – e come il Pretore ha accertato

diffusamente (sentenza impugnata, consid. 3a) – la posa dei convettori è stata

affidata dai convenuti direttamente alla __________ di __________ (verbale dell'11

dicembre 2003 nella rubrica “controdomande

rogatoriali” [act. VII, VIII e IX],

pag. 2). La ditta istante ha fornito e installato l'impianto a termopompa,

concepito per funzionare con l'ausilio di pannelli solari, ma non era parte a

tale contratto (doc. 4). Nell'appello, del resto, essa non pretende il

contrario (onde l'inutilità di escutere gli altri testimoni da lei notificati,

come ha rilevato il primo giudice). Assevera che senza gli interventi di messa

a punto eseguiti quel 13 marzo 2003 l'impianto di riscaldamento e di acqua

calda non poteva funzionare, sicché il suo lavoro non poteva dirsi terminato.

L'assunto non può tuttavia essere condiviso per le ragioni in appresso.

6.

Dandosi

più contratti d'appalto, il termine di tre mesi decorre per ogni contratto – di

regola – dal compimento dei lavori ai quali il singolo contratto si riferisce.

Solo qualora i contratti siano tanto embricati da formare nel loro complesso

un'unità specifica dal profilo economico fa stato – eccezionalmente – il

compimento dell'ultimo lavoro eseguito nell'ambito di tale insieme (Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 2884e

con rimandi). La giurisprudenza ha ravvisato simili eccezioni, in particolare,

nel caso di forniture successive di calcestruzzo o di lavori di scavo

successivi o di opere supplementari strettamente connesse a quelle inizialmente

previste per un medesimo cantiere (loc. cit.). Nella fattispecie non sussistono

estremi del genere. La ditta istante ha fornito e installato l'impianto

termotecnico e di distribuzione dell'acqua calda provvisto di termopompa, già

concepito per funzionare con l'ausilio di convettori solari (appello, punto 4).

La ditta __________ ha posato da parte sua i convettori e ha messo a punto

l'impianto per renderlo operativo con l'apporto di energia solare. Non si

tratta di appalti tanto embricati da non poter essere seriamente distinti. Che

per finire l'impianto termotecnico sia uno e unico poco importa, come poco giova

che senza i convettori solari esso non funzionasse o funzionasse solo in parte.

Determinante è che le prestazioni fornite dall'una e dall'altra ditta rimangano,

come in concreto, chiaramente individuabili. In simili condizioni l'intervento eseguito

il 13 marzo 2003 dalla __________ non profitta all'istante, la quale aveva già

finito i lavori di sua incombenza e consegnato la casa il 20 dicembre 2002.

7.

L'appellante

invoca il permesso di abilitabilità ottenuto dai committenti il 17 gennaio 2003

(doc. P), ripetendo che prima di allora la casa non era agibile, sicché il suo

lavoro non poteva dirsi terminato. Nemmeno tale asserto può essere condiviso. Intanto

il permesso di abitabilità (art. 49 cpv. 2 LE) consiste unicamente nella

verifica, da parte di un medico delegato dal Municipio, della conformità dello

stabile alle norme di polizia edilizia (inesistenza di umidità nel fabbricato, funzionamento

dei servizi igienici, applicazione dei corrimani, sufficiente altezza dei

parapetti e così via). Nulla esso può attestare, dunque, circa il funzionamento

o il mancato funzionamento di un impianto per il riscaldamento e l'acqua calda

(cfr. Lucchini, Compendio

giuridico per l'edilizia, CFPG, collana blu, vol. 4, Lugano 1999, pag. 228

seg.). Ciò posto, l'appellante non può essere seguita nemmeno nella misura in

cui pretende che l'ottenimento del permesso era una prestazione garantita dal

contratto di appalto (doc. B, clausole n. 2.1.3 e n. 14), di modo che il suo

compito non poteva dirsi esaurito finché l'autorizzazione non fosse stata

rilasciata (appello, punto 9). Così argomentando, in effetti, essa dimentica

che prestazioni puramente intellettuali non danno diritto a ipoteca legale giusta

l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC (Hofstetter

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 e 4 in fine ad art. 839/840), nemmeno ove siano

destinate specificamente all'edificio del convenuto (si pensi ai piani elaborati

da un architetto: SJ 116/1994

pag. 291). L'ottenimento del permesso di abitabilità non poteva influire,

pertanto, sulla decorrenza del termine trimestrale enunciato dall'art. 839 cpv.

2.

CC.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti

un'equa

indennità a titolo di ripetibili.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (fr. 114 421.20) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria

per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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