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Decisione

11.2004.74

Stralcio per ritiro appello

17 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2003.396

(protezione dell’unione coniugale) e DI.2003.397 (misure provvisionali) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 26 maggio 2003 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 );

premesso

che con decreto cautelare del 4 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha obbligato AO 1 (1953) a versare durante la procedura a tutela

dell'unio­ne coniugale un contributo alimentare di fr. 335.– mensili per la

moglie AP 1 (1955) e uno di fr. 1200.– mensili per la figlia __________ (1996);

accertato

che con sentenza contestuale al decreto cautelare egli ha autorizzato i coniugi

a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto

di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare

di fr. 1200.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), ha soppresso

il contributo alimentare per la moglie dal luglio del 2004, ha respinto una domanda

di provvigione ad litem da lei formulata e ha posto le spese, con

una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili;

preso atto

che contro tale giudizio unico AP 1 è insorta con un appello del 19 giugno 2004

nel quale ha chiesto di fissare il contributo di mantenimento per lei in fr.

3000.– mensili, di annullare la soppressione del contributo alimentare in suo

favore e di addebitare gli oneri processuali a AO 1, tenuto a rifonderle fr.

5000.– per ripetibili;

considerato

che nelle proprie osservazioni del 2 agosto 2004 AO 1 ha proposto di respingere

l'appello e di confermare il giudizio del Pretore;

rammentato che, su richiesta delle

parti, con ordinanza del 27 dicembre 2006 il presidente

di questa Camera ha sospeso la procedura di appello fino al 2 luglio 2007 per

agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli;

preso

atto che il 7 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto il

7 aprile 2007 un accordo con il marito in virtù del quale dichiara di ritirare l'appello;

appurato

Considerandi

che essa non postula l'omologazione dell'intesa, secondo cui – tra l'altro – la

tassa di giustizia e le spese vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate

le ripetibili;

ritenuto

che sotto tale profilo non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno

consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente

ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai

contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di

merito (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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