11.2004.74
Stralcio per ritiro appello
17 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2004.74
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio per ritiro appello
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.74
Lugano
17 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2003.396
(protezione dell’unione coniugale) e DI.2003.397 (misure provvisionali) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 26 maggio 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 );
premesso
che con decreto cautelare del 4 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha obbligato AO 1 (1953) a versare durante la procedura a tutela
dell'unione coniugale un contributo alimentare di fr. 335.– mensili per la
moglie AP 1 (1955) e uno di fr. 1200.– mensili per la figlia __________ (1996);
accertato
che con sentenza contestuale al decreto cautelare egli ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto
di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare
di fr. 1200.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), ha soppresso
il contributo alimentare per la moglie dal luglio del 2004, ha respinto una domanda
di provvigione ad litem da lei formulata e ha posto le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili;
preso atto
che contro tale giudizio unico AP 1 è insorta con un appello del 19 giugno 2004
nel quale ha chiesto di fissare il contributo di mantenimento per lei in fr.
3000.– mensili, di annullare la soppressione del contributo alimentare in suo
favore e di addebitare gli oneri processuali a AO 1, tenuto a rifonderle fr.
5000.– per ripetibili;
considerato
che nelle proprie osservazioni del 2 agosto 2004 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello e di confermare il giudizio del Pretore;
rammentato che, su richiesta delle
parti, con ordinanza del 27 dicembre 2006 il presidente
di questa Camera ha sospeso la procedura di appello fino al 2 luglio 2007 per
agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli;
preso
atto che il 7 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto il
7 aprile 2007 un accordo con il marito in virtù del quale dichiara di ritirare l'appello;
appurato
Considerandi
che essa non postula l'omologazione dell'intesa, secondo cui – tra l'altro – la
tassa di giustizia e le spese vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate
le ripetibili;
ritenuto
che sotto tale profilo non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno
consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente
ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai
contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di
merito (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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