11.2004.75
Protezione dell'unione coniugale
16 luglio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2004.75
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2004.75
Lugano
16 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.57 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
del 1° settembre 2003 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AA 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 giugno 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 giugno 2004 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Leventina;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 luglio 2004 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
4. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata con l'appello
adesivo;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1952) e AP 1 (1956) si sono sposati a Giubiasco il 7 dicembre
1979. Dal matrimonio è nato C__________, il 26 giugno 1981. Subito dopo la
nascita del figlio la moglie si è trasferita con quest'ultimo a Bergamo, sua
città d'origine, dove il fine settimana era raggiunta dal marito. Così i
coniugi sono vissuti per 18 anni, il marito continuando a lavorare nel Ticino
(dal gennaio del 2003 è alle dipendenze della ditta __________ di Airolo come
saldatore), la moglie curando la casa e il figlio a Bergamo, dove non ha esercitato
alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono poi separati di fatto nel luglio
del 1999: il marito è rimasto ad Airolo e la moglie a Bergamo. C__________ è
divenuto maggiorenne il 26 giugno 1999.
B. Il
1° settembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a
vivere separata e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1808.70 mensili, come pure a dichiarare ogni suo reddito e ogni sostanza. Essa
ha postulato altresì una provvigione ad litem (di ammontare imprecisato)
e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 23 ottobre
2003, indetta per la discussione, AA 1 ha aderito alla richiesta di vivere
separati, ma ha offerto un contributo di soli fr. 800.– mensili e ha rifiutato qualsiasi
provvigione ad litem, sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi
a introdurre memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, il
convenuto riducendo l'offerta di contributo alimentare a fr. 500.– mensili.
C. Statuendo
il 9 giugno 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha posto
a carico di AA 1 un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre
2003 e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per i quattro decimi a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state assegnate
ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 21 giugno 2004 nel
quale chiede che il contributo in suo favore sia portato a fr. 1800.– mensili.
Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2004 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo
insta perché il contributo alimentare
sia ridotto a fr. 380.– mensili. Con osservazioni del 26 luglio 2004 AP
1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La
sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2
CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Altrettanto
ricevibile è l'appello adesivo introdotto da AA 1 l'8 luglio 2004 (art. 314
CPC).
2. Riassunti
Fatti
i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato le entrate
del marito in fr. 4235.15 netti mensili e ha calcolato il relativo fabbisogno
minimo in fr. 2458.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,
canone di locazione con spese accessorie fr. 730.–, premio della cassa malati
fr. 234.90, assicurazione infortuni fr. 73.–, assicurazione contro la
responsabilità civile di privati fr. 8.54, tassa rifiuti fr. 11.77, imposte fr.
150.– stimati). Per quel che è della moglie, egli ha imputato a quest'ultima un
reddito ipotetico di fr. 765.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 1389.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1000.–, spese
condominiali fr. 71.–, spese per il gas fr. 216.50, assicurazione della
casa fr. 17.10, imposta comunale immobili fr. 26.65, tassa rifiuti fr. 21.85,
imposte fr. 36.70). Constatata un'eccedenza di fr. 1152.15 mensili, il primo
giudice ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di
fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 2003.
I. Sull'appello
principale
3. L'appellante
sostiene che il reddito del marito non ammonta a fr. 4235.15 netti mensili,
bensì a fr. 4622.75, dovendosi aggiungere alla cifra accertata dal Segretario assessore
la quota di tredicesima. La richiesta è fondata. La ditta __________ di Airolo ha
dichiarato in effetti l'11 giugno 2003 (doc. E):
Così richiesti certifichiamo che il signor AA
1 1952, alle nostre dipendenze in qualità di saldatore, percepisce un salario
mensile lordo di fr. 5150.– (quota parte mensile della tredicesima = fr.
429.15). Il salario mensile netto, inclusa quota parte tredicesima ammonta a
fr. 4622.75.
Perché mai il primo
giudice abbia ignorato tale dichiarazione e si sia attenuto a semplici conteggi
mensili di stipendio (doc. 1), dai quali nulla risulta a proposito della tredicesima,
non è dato di sapere. Ai fini del giudizio occorre pertanto dipartirsi da uno
stipendio del marito di fr. 4622.75 netti mensili.
4. Per
quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante ribadisce che esso ascende
a fr. 1805.80 mensili, avendo il Segretario assessore ridotto senza ragione a
fr. 1000.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da lei fatto
valere in fr. 1250.–) e stralciato spese sanitarie per fr. 166.– mensili.
Le due doglianze vanno trattate singolarmente.
a) Al
momento in cui il primo giudice ha statuito (giugno del 2004) il figlio C__________,
che risiede con la madre a Bergamo, era maggiorenne da cinque anni. Ora, nel
calcolo dei fabbisogni coniugali ai fini del diritto civile il minimo esistenziale
(svizzero) di fr. 1250.– mensili si applica solo a genitori cui siano affidati
figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc.
11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 7). Nel caso dell'appellante occorre
fondarsi pertanto sul minimo esistenziale (svizzero) per persona sola di fr. 1100.–
mensili e rapportarlo al costo della vita nel Paese di domicilio. Questa Camera
ha già avuto modo di applicare a residenti nell'area lombarda una riduzione del
10% per rapporto al minimo esistenziale del diritto svizzero (sentenza inc.
11.2003.30 del 16 novembre 2005, consid. 4a con rinvio alle sentenze inc.
11.2004.39 del 13 aprile 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.113 dell'8 novembre
2004, consid. 7). Non v'è motivo di scostarsi da tale apprezzamento nell'ambito
del presente giudizio, tanto meno ove si pensi che l'appellante medesima stima
il livello medio dei prezzi a Milano circa 15 punti percentuali sotto quello di
Lugano. A un esame di mera verosimiglianza come quello che governa l'emanazione
di misure a tutela dell'unione coniugale, nel suo risultato il minimo
esistenziale di fr. 1000.– applicato dal Segretario assessore resiste pertanto alla
critica.
b) Quanto
ai costi sanitari di fr. 166.– mensili, l'appellante ribadisce che le spese
mediche, farmaceutiche e di cura sono riconosciute finanche nel calcolo del minimo
d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 76, cifra II/8),
di modo che l'importo in questione va equitativamente compreso nel suo fabbisogno
minimo a titolo di “costi per i ticket della sanità”. Il fatto è che, così
argomentando, l'interessata ripete la propria opinione, ma non si confronta con
le motivazioni del Segretario assessore, il quale ha spiegato che tali spese non
possono essere inserite nel fabbisogno minimo, trattandosi di prestazioni mediche
puntuali e non di costi mensili ricorrenti (sentenza, pag. 6 in alto). Carente
di requisiti formali, su tal punto l'appello andrebbe pertanto dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Comunque sia, l'importo di
fr. 166.– si riferisce a due spese sanitarie affrontate dall'appellante nel
giugno del 2003 presso l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, l'una per un
importo di € 73.36 e l'altra di
€ 34.60 (doc. I e L). Tali spese
non riguardano dunque premi per un'assicurazione analoga alla cassa malati svizzera,
né costi riconducibili a una franchigia annuale nel quadro di una simile
copertura e neppure spese che possano dirsi correnti o fisse. Al proposito l'appello
si rivela così inconsistente.
5. L'appellante
si duole inoltre del reddito ipotetico computatole dal Segretario assessore (fr.
765.– netti mensili), invocando oggettive difficoltà nel trovare lavoro in una
regione come quella di Bergamo, tanto più per chi ha superato la quarantina e
non ha alcuna formazione professionale specifica. Essa chiede così che il reddito
virtuale stimato dal primo giudice sia ridotto a fr. 300.– mensili.
a) Il
problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati
alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia
tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività
rimunerata, è stato ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della
giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705
consid. 4). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività
lucrativa a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o,
almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non
bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni
imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte
del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui
(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la
situazione del mercato del lavoro.
Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con
riferimenti).
b) In
concreto difetta già la prima, poiché – come si vedrà oltre (consid. 10) – il
quadro delle entrate e delle uscite coniugali presenta un'eccedenza sufficiente
per finanziare i costi di due economie domestiche separate. Inoltre, eccettuata
una parentesi di due mesi durante la quale ha lavorato in una discoteca gestita
da parenti, dal matrimonio fino alla separazione di fatto (vent'anni) l'istante
si è sempre e solo occupata della casa e della famiglia, secondo un riparto dei
ruoli all'interno della famiglia concordato con il marito (interrogatorio
formale di quest'ultimo: verbale del 3 marzo 2004, risposta n. 1). Per di
più, essa, ha ormai 51 anni (ne aveva 47 al momento in cui si è creata
litispendenza) ed è priva di qualsiasi formazione professionale. Imporre l'esercizio
di un'attività lucrativa a un coniuge in circostanze del genere è contrario al
diritto federale. Dato nondimeno che l'appellante medesima riconosce di poter
conseguire entrate per fr. 300.– netti mensili, non v'è ragione di giudicare
diversamente. Ciò posto, l'appello va accolto per l'ammontare della differenza
(fr. 465.– mensili).
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
6.
Il
convenuto rimprovera al primo giudice di non avere imputato alla moglie un
reddito ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili. Si è appena visto però che l'unico
introito computabile all'interessata è quello di fr. 300.– netti mensili. Al
riguardo non giova ripetersi, né l'appello adesivo merita altra disamina.
7.
L'appellante
adesivo chiede di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 2458.20 a fr.
3369.90
mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta, esaminate singolarmente.
a) Il
Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto
un'indennità di fr. 200.– fatta valere per pasti fuori casa, rilevando
che l'impossibilità di rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno non
era stata resa verosimile. L'interessato, che abita e lavora ad Airolo, si
limita a ribadire la propria richiesta, senza confrontarsi tuttavia con la
motivazione del primo giudice, ciò che rende l'appello adesivo già di primo
acchito irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si
aggiunga che nemmeno in questa sede il convenuto tenta di rendere verosimile la
necessità di pranzare fuori casa per motivi di lavoro. Anche su questo punto il
ricorso cade dunque nel vuoto.
b) Il
convenuto lamenta inoltre che il primo giudice non abbia incluso nel suo fabbisogno
minimo spese d'automobile per fr. 176.70 mensili, più la locazione di un
garage per fr. 40.–, nulla desumendosi dagli atti – secondo il Segretario assessore
– circa l'esigenza di usare un veicolo per scopi professionali. Una volta ancora
l'interessato non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi
ad allegare che d'inverno ad Airolo un garage è assolutamente indispensabile. Resta
il fatto che, secondo giurisprudenza, spese d'automobile vanno aggiunte al
minimo esistenziale del diritto esecutivo solo ove l'uso di un veicolo privato
appaia oggettivamente necessario, ad esempio per trasferte professionali (Rep.
1994.
pag. 145, 1993 pag. 266), per esercitare un diritto di visita o per
ragioni di salute. Nemmeno in appello il convenuto cerca di rendere verosimile
un'ipotesi del genere.
c) Il
convenuto si duole infine che il Segretario assessore non abbia inserito nel suo fabbisogno
minimo un'uscita di fr. 495.– mensili per il pagamento rateale
di contributi AVS/AI/IPG risalenti al periodo intercorso dal 1° gennaio al 31
dicembre 2000, quando egli lavorava ancora come indipendente. A parere del
primo giudice “la somma in
questione non può essere computata, poiché il debito è stato contratto quando
la vita in comune era già di fatto sospesa” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). L'appellante adesivo obietta
che lo scoperto è maturato “in
costanza di matrimonio” ed è
stato calcolato dall'autorità amministrativa “con eccessivo ritardo”, mentre se fosse
stato reso noto per tempo egli avrebbe “certamente ottenuto una diminuzione del
contributo alimentare” (memoriale, 5° foglio a metà).
Sta
di fatto che il contributo alimentare oggetto del presente giudizio decorre solo
dal 1° settembre 2003. E, per quanto è dato di desumere dagli atti, a quel
momento gran parte del debito verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/
IPG era stato onorato. Rimaneva un saldo di fr. 1484.60 (fr. 989.60, più fr.
495.
– pagati il 2 ottobre 2003: doc. 8, 2° foglio), pari a tre rate mensili. Tutto
quanto potrebbe pretendere l'interessato è quindi che nel suo fabbisogno minimo
si includa per tre mesi (dal 1° settembre 2003 in poi) la rata di fr. 495.– mensili
corrisposta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. D'altro lato non
si deve trascurare però che egli si è visto inserire nel fabbisogno mensile il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.–),
un privilegio non altrimenti definibile giacché non ha più alcun figlio a
carico (v. sopra, consid. 4a). Nel risultato, la sentenza impugnata si rivela dunque
– a medio termine – vantaggiosa per il convenuto, il cui minimo esistenziale risulta
maggiorato di fr. 150.– mensili. Onde l'inconsistenza dell'appello adesivo.
8.
Nelle
sue osservazioni all'appello adesivo AP 1 chiede che nel fabbisogno minimo del
marito sia ridotto il premio della cassa malati (fr. 234.90), potendo il
convenuto ottenere il relativo sussidio cantonale e vedersi ridurre così la
posta di spesa. A parte il fatto però che essa non precisa di quanto diminuirebbe
il premio (ciò che basterebbe per dichiarare la pretesa improponibile), la
conclusione andava formulata se mai nell'appello. Enunciata solo nelle
osservazioni all'appello adesivo, essa riesce manifestamente irricevibile.
9.
Nelle
circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si
presenta come segue:
reddito del marito fr.
4622.75
reddito
della moglie fr.
300.
—
fr.
4922.75
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2458.20
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1389.80
fr.
3848.
– mensili
eccedenza fr.
1074.75
mensili
metà
eccedenza fr. 537.40
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2458.20
+ fr. 537.40 = fr. 2995.60
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
4622.75
– fr. 2995.60 = fr. 1627.15
mensili
arrotondati
a fr. 1630.—
mensili.
Ne
discende che l'appello della moglie dev'essere accolto entro tali limiti, mentre
l'appello adesivo del marito va respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
10.
In
esito al presente giudizio l'istante ottiene un contributo alimentare per sé di
fr. 1630.– mensili rispetto ai fr. 1800.– richiesti (e ai fr. 1200.– fissati
dal Pretore). I costi vanno addebitati pertanto nella proporzione di un terzo
alla moglie e di due terzi al marito, il quale rifonderà alla controparte un'equa
indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede respingere
interamente, per converso, il proprio appello adesivo, di cui deve assumere
tutti i costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. La
sentenza odierna impone infine di riformare il dispositivo sugli oneri e le
ripetibili di prima sede. Davanti al Pretore il convenuto ha finito per offrire
unicamente fr. 500.– mensili, di modo che in ultima analisi esce sconfitto per
circa sette ottavi, mentre la soccombenza sulla provvigione ad litem da
parte dell'istante non appare incidere apprezzabilmente sul riparto dei costi.
11.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante principale merita
accoglimento. Costei potrebbe invero riscuotere l'indennità di fr. 1000.– per
ripetibili, ma la situazione finanziaria del convenuto fa apparire l'incasso difficile,
se non impossibile (DTF 122 I 322). La richiesta di assistenza giudiziaria avanzata
dal convenuto merita a sua volta accoglimento, limitatamente però alle
osservazioni all'appello principale, dato che l'appello adesivo risultava privo
fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per il resto non si poteva pretendere che i coniugi, sforniti di cognizioni
giuridiche, procedessero in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno
che l'istante rinunciasse ad appellare o il convenuto a rispondere solo per i
costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza delle
parti (art. 3 cpv. 1 Lag), essa si evince dalla documentazione prodotta dall'istante
al primo giudice e dal convenuto a questa Camera il 16 luglio 2004.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente
la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
ove appena si consideri la differenza capitalizzata tra i contributi alimentari
ancora litigiosi in questa sede (fr. 600.– mensili in relazione all'appello
principale, fr. 820.– mensili in relazione all'appello adesivo), che in difetto
di scadenze prevedibili va calcolata – nel dubbio – a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1.1 AA 1 è condannato a versare entro il
5 di ogni mese a AP 1, a titolo di contributo alimentare, l'importo di fr. 1630.–
a decorrere dal 1° settembre 2003.
3. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 340.– sono poste per sette
ottavi a carico di AA 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il
convenuto rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AA 1,
che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1000.–
per ripetibili.
V. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
Yasar Ravi.
VI. AA 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
__________ per la stesura delle osservazioni all'appello principale. Per il
resto la richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
VII. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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