Lexipedia

Decisione

11.2004.75

Protezione dell'unione coniugale

16 luglio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato le entrate

del marito in fr. 4235.15 netti mensili e ha calcolato il relativo fabbisogno

minimo in fr. 2458.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,

canone di locazione con spese accessorie fr. 730.–, premio della cassa malati

fr. 234.90, assicurazione infortuni fr. 73.–, assicurazione contro la

responsabilità civile di privati fr. 8.54, tassa rifiuti fr. 11.77, imposte fr.

150.– sti­mati). Per quel che è della moglie, egli ha imputato a quest'ultima un

reddito ipotetico di fr. 765.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 1389.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1000.–, spese

condominiali fr. 71.–, spese per il gas fr. 216.50, assicurazione della

casa fr. 17.10, imposta comunale immobili fr. 26.65, tassa rifiuti fr. 21.85,

imposte fr. 36.70). Constatata un'eccedenza di fr. 1152.15 mensili, il primo

giudice ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di

fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 2003.

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante

sostiene che il reddito del marito non ammonta a fr. 4235.15 netti mensili,

bensì a fr. 4622.75, dovendosi aggiungere alla cifra accertata dal Segretario assessore

la quota di tredicesima. La richiesta è fondata. La ditta __________ di Airolo ha

dichiarato in effetti l'11 giugno 2003 (doc. E):

Così richiesti certifichiamo che il signor AA

1 1952, alle nostre dipendenze in qualità di saldatore, percepisce un salario

mensile lordo di fr. 5150.– (quota parte mensile della tredicesima = fr.

429.15). Il salario mensile netto, inclusa quota parte tredicesima ammonta a

fr. 4622.75.

Perché mai il primo

giudice abbia ignorato tale dichiarazione e si sia attenuto a semplici conteggi

mensili di stipendio (doc. 1), dai quali nulla risulta a proposito della tredicesima,

non è dato di sapere. Ai fini del giudizio occorre pertanto dipartirsi da uno

stipendio del marito di fr. 4622.75 netti mensili.

4. Per

quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante ribadisce che esso ascende

a fr. 1805.80 mensili, avendo il Segretario assessore ridotto senza ragione a

fr. 1000.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da lei fatto

valere in fr. 1250.–) e stralciato spese sanitarie per fr. 166.– mensili.

Le due doglianze vanno trattate singolarmente.

a) Al

momento in cui il primo giudice ha statuito (giugno del 2004) il figlio C__________,

che risiede con la madre a Bergamo, era maggiorenne da cinque anni. Ora, nel

calcolo dei fabbisogni coniugali ai fini del diritto civile il minimo esistenziale

(svizzero) di fr. 1250.– mensili si applica solo a genitori cui siano affidati

figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc.

11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 7). Nel ca­so dell'appellante occorre

fondarsi pertanto sul minimo esistenziale (svizzero) per persona sola di fr. 1100.–

mensili e rapportarlo al costo della vita nel Paese di domicilio. Questa Camera

ha già avuto modo di applicare a residenti nell'area lombarda una riduzione del

10% per rapporto al minimo esistenziale del diritto svizzero (sentenza inc.

11.2003.30 del 16 novembre 2005, consid. 4a con rinvio alle sentenze inc.

11.2004.39 del 13 aprile 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.113 dell'8 novembre

2004, consid. 7). Non v'è motivo di scostarsi da tale apprezzamento nell'ambito

del presente giudizio, tanto meno ove si pensi che l'appellante medesima stima

il livello medio dei prezzi a Milano circa 15 punti percentuali sotto quello di

Lugano. A un esame di mera verosimiglianza come quello che governa l'emanazione

di misure a tutela dell'unione coniugale, nel suo risultato il minimo

esistenziale di fr. 1000.– applicato dal Segretario assessore resiste pertanto alla

critica.

b) Quanto

ai costi sanitari di fr. 166.– mensili, l'appellante ribadisce che le spese

mediche, farmaceutiche e di cura sono riconosciute finanche nel calcolo del minimo

d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 76, cifra II/8),

di modo che l'importo in questione va equitativamente compreso nel suo fabbisogno

minimo a titolo di “costi per i ticket della sanità”. Il fatto è che, così

argomentando, l'interessata ripete la propria opinione, ma non si confronta con

le motivazioni del Segretario assessore, il quale ha spiegato che tali spese non

possono essere inserite nel fabbisogno minimo, trattandosi di prestazioni mediche

puntuali e non di costi mensili ricorrenti (sentenza, pag. 6 in alto). Carente

di requisiti formali, su tal punto l'appello andrebbe pertanto dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Comunque sia, l'importo di

fr. 166.– si riferisce a due spese sanitarie affrontate dall'appellante nel

giugno del 2003 presso l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, l'una per un

importo di € 73.36 e l'altra di

€ 34.60 (doc. I e L). Tali spese

non riguardano dunque premi per un'assicurazione analoga alla cassa malati svizzera,

né costi riconducibili a una franchigia annuale nel quadro di una simile

copertura e neppure spese che possano dirsi correnti o fisse. Al proposito l'appello

si rivela così inconsistente.

5. L'appellante

si duole inoltre del reddito ipotetico computatole dal Segretario assessore (fr.

765.– netti mensili), invocando oggettive difficoltà nel trovare lavoro in una

regione come quella di Bergamo, tanto più per chi ha superato la quarantina e

non ha alcuna formazione professionale specifica. Essa chiede così che il reddito

virtuale stimato dal primo giudice sia ridotto a fr. 300.– mensili.

a) Il

problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati

alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia

tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività

rimunerata, è stato ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della

giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705

consid. 4). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione

coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività

lucrativa a condizione

– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o,

almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non

bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni

imposte dalle circostanze e

– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte

del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la

situazione del mercato del lavoro.

Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con

riferimenti).

b) In

concreto difetta già la prima, poiché – come si vedrà oltre (consid. 10) – il

quadro delle entrate e delle uscite coniugali presenta un'eccedenza sufficiente

per finanziare i costi di due economie domestiche separate. Inoltre, eccettuata

una parentesi di due mesi durante la quale ha lavorato in una discoteca gestita

da parenti, dal matrimonio fino alla separazione di fatto (vent'anni) l'istante

si è sempre e solo occupata della casa e della famiglia, secondo un riparto dei

ruoli all'interno della famiglia concordato con il marito (interrogatorio

formale di quest'ultimo: verbale del 3 marzo 2004, risposta n. 1). Per di

più, essa, ha ormai 51 anni (ne aveva 47 al momento in cui si è creata

litispendenza) ed è priva di qualsiasi formazione professionale. Imporre l'esercizio

di un'attività lucrativa a un coniuge in circostanze del genere è contrario al

diritto federale. Dato nondimeno che l'appellante medesima riconosce di poter

conseguire entrate per fr. 300.– netti mensili, non v'è ragione di giudicare

diversamente. Ciò posto, l'appello va accolto per l'ammontare della differenza

(fr. 465.– mensili).

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

6.

Il

convenuto rimprovera al primo giudice di non avere imputato alla moglie un

reddito ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili. Si è appena visto però che l'unico

introito computabile all'interessata è quello di fr. 300.– netti mensili. Al

riguardo non giova ripetersi, né l'appello adesivo merita altra disamina.

7.

L'appellante

adesivo chiede di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 2458.20 a fr.

3369.90

mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta, esaminate singolarmente.

a) Il

Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto

un'indennità di fr. 200.– fatta valere per pasti fuori casa, rilevando

che l'impossibilità di rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno non

era stata resa verosimile. L'interessato, che abita e lavora ad Airolo, si

limita a ribadire la propria richiesta, senza confrontarsi tuttavia con la

motivazione del primo giudice, ciò che rende l'appello adesivo già di primo

acchito irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si

aggiunga che nemmeno in questa sede il convenuto tenta di rendere verosimile la

necessità di pranzare fuori casa per motivi di lavoro. Anche su questo punto il

ricorso cade dunque nel vuoto.

b) Il

convenuto lamenta inoltre che il primo giudice non abbia incluso nel suo fabbisogno

minimo spese d'automobile per fr. 176.70 mensili, più la locazione di un

garage per fr. 40.–, nulla desumendosi dagli atti – secondo il Segretario assessore

– circa l'esigenza di usare un veicolo per scopi professionali. Una volta ancora

l'interessato non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi

ad allegare che d'inverno ad Airolo un garage è assolutamente indispensabile. Resta

il fatto che, secondo giurisprudenza, spese d'automobile vanno aggiunte al

minimo esistenziale del diritto esecutivo solo ove l'uso di un veicolo privato

appaia oggettivamente necessario, ad esempio per trasferte professionali (Rep.

1994.

pag. 145, 1993 pag. 266), per esercitare un diritto di visita o per

ragioni di salute. Nemmeno in appello il convenuto cerca di rendere verosimile

un'ipotesi del genere.

c) Il

convenuto si duole infine che il Segretario assessore non abbia inserito nel suo fabbisogno

minimo un'uscita di fr. 495.– mensili per il pagamento rateale

di contributi AVS/AI/IPG risalenti al periodo intercorso dal 1° gennaio al 31

dicembre 2000, quando egli lavorava ancora come indipendente. A parere del

primo giudice “la somma in

questione non può essere computata, poiché il debito è stato contratto quando

la vita in comune era già di fatto sospesa” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). L'appellante adesivo obietta

che lo scoperto è maturato “in

costanza di matrimonio” ed è

stato calcolato dall'autorità amministrativa “con eccessivo ritardo”, mentre se fosse

stato reso noto per tempo egli avrebbe “certamente ottenuto una diminuzione del

contributo alimentare” (memoriale, 5° foglio a metà).

Sta

di fatto che il contributo alimentare oggetto del presente giudizio decorre solo

dal 1° settembre 2003. E, per quanto è dato di desumere dagli atti, a quel

momento gran parte del debito verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/

IPG era stato onorato. Rimaneva un saldo di fr. 1484.60 (fr. 989.60, più fr.

495.

– pagati il 2 ottobre 2003: doc. 8, 2° foglio), pari a tre rate mensili. Tutto

quanto potrebbe pretendere l'interessato è quindi che nel suo fabbisogno minimo

si includa per tre mesi (dal 1° settembre 2003 in poi) la rata di fr. 495.– mensili

corrisposta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. D'altro lato non

si deve trascurare però che egli si è visto inserire nel fabbisogno mensile il

minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.–),

un privilegio non altrimenti definibile giacché non ha più alcun figlio a

carico (v. sopra, consid. 4a). Nel risultato, la sentenza impugnata si rivela dunque

– a medio termine – vantaggiosa per il convenuto, il cui minimo esistenziale risulta

maggiorato di fr. 150.– mensili. Onde l'inconsistenza dell'appello adesivo.

8.

Nelle

sue osservazioni all'appello adesivo AP 1 chiede che nel fabbisogno minimo del

marito sia ridotto il premio della cassa malati (fr. 234.90), potendo il

convenuto ottenere il relativo sussidio cantonale e vedersi ridurre così la

posta di spesa. A parte il fatto però che essa non precisa di quanto diminuirebbe

il premio (ciò che basterebbe per dichiarare la pretesa improponibile), la

conclusione andava formulata se mai nell'appello. Enunciata solo nelle

osservazioni all'appello adesivo, essa riesce manifestamente irricevibile.

9.

Nelle

circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si

presenta come segue:

reddito del marito fr.

4622.75

reddito

della moglie fr.

300.

fr.

4922.75

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2458.20

fabbisogno

minimo della moglie fr. 1389.80

fr.

3848.

– mensili

eccedenza fr.

1074.75

mensili

metà

eccedenza fr. 537.40

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2458.20

+ fr. 537.40 = fr. 2995.60

mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

4622.75

– fr. 2995.60 = fr. 1627.15

mensili

arrotondati

a fr. 1630.—

mensili.

Ne

discende che l'appello della moglie dev'essere accolto entro tali limiti, mentre

l'appello adesivo del marito va respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

10.

In

esito al presente giudizio l'istante ottiene un contributo alimentare per sé di

fr. 1630.– mensili rispetto ai fr. 1800.– richiesti (e ai fr. 1200.– fissati

dal Pretore). I costi vanno addebitati pertanto nella proporzione di un terzo

alla moglie e di due terzi al marito, il quale rifonderà alla controparte un'equa

indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede respingere

interamente, per converso, il proprio appello adesivo, di cui deve assumere

tutti i costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. La

sentenza odierna impone infine di riformare il dispositivo sugli oneri e le

ripetibili di prima sede. Davanti al Pretore il convenuto ha finito per offrire

unicamente fr. 500.– mensili, di modo che in ultima analisi esce sconfitto per

circa sette ottavi, mentre la soccombenza sulla provvigione ad litem da

parte dell'istante non appare incidere apprezzabilmente sul riparto dei costi.

11.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante principale merita

accoglimento. Costei potrebbe invero riscuotere l'indennità di fr. 1000.– per

ripetibili, ma la situazione finanziaria del convenuto fa apparire l'incasso difficile,

se non impossibile (DTF 122 I 322). La richiesta di assistenza giudiziaria avanzata

dal convenuto merita a sua volta accoglimento, limitatamente però alle

osservazioni all'appello principale, dato che l'appello adesivo risultava privo

fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per il resto non si poteva pretendere che i coniugi, sforniti di cognizioni

giuridiche, procedessero in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno

che l'istante rinunciasse ad appellare o il convenuto a rispondere solo per i

costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza delle

parti (art. 3 cpv. 1 Lag), essa si evince dalla documentazione prodotta dall'istante

al primo giudice e dal convenuto a questa Camera il 16 luglio 2004.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente

la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

ove appena si consideri la differenza capitalizzata tra i contributi alimentari

ancora litigiosi in questa sede (fr. 600.– mensili in relazione all'appello

principale, fr. 820.– mensili in relazione all'appello adesivo), che in difetto

di scadenze prevedibili va calcolata – nel dubbio – a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1.1 AA 1 è condannato a versare entro il

5 di ogni mese a AP 1, a titolo di contributo alimentare, l'importo di fr. 1630.–

a decorrere dal 1° settembre 2003.

3. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 340.– sono poste per sette

ottavi a carico di AA 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il

convenuto rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AA 1,

che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1000.–

per ripetibili.

V. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

Yasar Ravi.

VI. AA 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

__________ per la stesura delle osservazioni all'appello principale. Per il

resto la richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

VII. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster