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Decisione

11.2004.76

misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare

13 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2001, quando AP 1 ha

lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento

a __________.

B. Il

10 dicembre 2003 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – oltre al beneficio

dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,

l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio N__________

(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 660.–

mensili per sé e uno di fr. 1570.– mensili per il figlio. Alla discussione del 10

febbraio 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere

separati, all'attribuzione dell'alloggio all'istante e all'affidamento del

figlio alla moglie, riservato il suo diritto di visita. Si è opposto invece al

versamen­to di contributi alimentari per la moglie e ha offerto solo fr. 900.–

mensili per il figlio. Con decreto cautelare dell'11 febbraio 2003 emesso “nelle more istruttorie” in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha obbligato il convenuto a versare un contributo di fr. 1230.–

mensili per il figlio. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'8

giugno 2004 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo

con sentenza dell'8 giugno 2004, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere

separate, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato N__________

alla madre (riservato al padre il diritto di visita) e ha condannato AP 1 a

versare un contributo alimentare di fr. 423.– mensili per la moglie, oltre a

fr. 1230.– mensili per il figlio. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese

sono state poste per un quarto a carico di AA 1 e il resto a carico del marito,

tenuto a rifondere alla moglie fr. 1200.– per ripetibili. La richiesta di

assistenza giudiziaria presentata dall'istante è stata respinta.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 giugno 2004 nel

quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il contributo di

mantenimento per la moglie sia annullato e quello per il figlio ridotto a fr. 900.–

mensili. Con decreto del 30 giugno 2004 il presidente di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 luglio

2004 AA 1 ha proposto poi di respingere l'appello e con appello adesivo chiede

di aumentare il contributo per il figlio a fr. 1932.15 mensili (recte:

fr. 1638.–) riducendo quello per sé a fr. 294.10. Essa postula inoltre il

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 30 luglio

2003 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

principale

1.

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla

quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei

fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

I documenti

prodotti dall'appellante per la prima volta in questa sede sono irricevibili,

in appello vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne

ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:

DTF 128 III 414 verso l'alto), oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere

di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto della

famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti a

rendere verosimile che il reddito della moglie è più elevato di quello

accertato dal Pretore e che il fabbisogno minimo di lui è più alto di quello

risultante dalla sentenza impugnata. Tali circostanze però non giovano al figlio,

alla cui tutela è anzitutto rivolto il principio inquisitorio. Quanto al

debitore alimentare, il principio inquisitorio non lo esonera – tanto meno se

pa­trocinato da un legale – dall'indicare tempestivamente i mezzi di prova a disposizione

(cfr. DTF 128 III 413 in fondo, 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145

consid. 4, 1994 pag. 311 con rinvii e pag. 239 consid. 2b con riferimenti).

Nella fattispecie è vero che taluni documenti prodotti dall'appellante sono successivi

all'emanazione della sentenza da parte del Pretore, ma è altrettanto vero che

essi riguardano fatti già discussi in prima sede. L'appellante non può quindi

valersi del principio inquisitorio per rimediare alle sue mancanze, né è

compito di questa Camera supplire a tali carenze versando agli atti documenti

nuovi. Del resto, dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, le

misure a protezione dell'unione coniugale potranno essere sempre adattate alle

nuove contingenze (art. 179 cpv. 1 CC).

3.

L'art.

176.

cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione

domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce – tra l'altro – “i contributi

pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si

calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedot­to

dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121

III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 176; Hausheer/

Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176

CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto

di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70

consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in

base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese

correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle

assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli

minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128

III 413 in alto).

4.

Nella fattispecie il

Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito

in fr. 5040.– netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2985.30

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 850.–,

spese accessorie fr. 130.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 253.–,

assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità

civile fr. 27.30, imposta di circolazione fr. 31.35, assicurazione dell'automobile

fr. 43.65, spese di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 300.–). Per quel

che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito mensile in fr. 2720.–

netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2741.55 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 905.– [già dedotta

la quota di fr. 345.– compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 253.–, assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile fr. 38.60, imposta di circolazione

fr. 31.50, assicurazione dell'automobile fr. 57.45, spese di automobile fr.

100.

–, imposte stimate fr. 256.–). Il fabbisogno in denaro di N__________ è

stato valutato in fr. 1230.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 803.15, il

Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di

fr. 423.– mensili e al figlio di fr. 1230.– mensili.

5.

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato

alla moglie, invece del reddito di fr. 2720.– netti mensili, un guadagno

ipotetico di almeno fr. 3850.– netti mensili. Fa valere che il reddito di

lavoratori indipendenti si calcola in base alla media conseguita negli ultimi

anni, che dall'apertura del salone di parrucchiere l'istante ha sempre

prelevato dalla cassa fr. 3000.– mensili, che facendo prova di buona volontà

essa potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione dalle attuali 25 ore a 32.5

ore settimanali e che alle entrate occorre aggiungere le mance da lei percepite

giornalmente.

a) Gli

art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della fami­glia anche dopo la

fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere

regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniuga­le,

ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione co­niu­gale o – in penden­za di causa

– dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia

di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le

disposizioni a tutela del­l'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che

misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'eco­nomia domestica

in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza

lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza

secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

b) Nell'ambito

di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un

coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:

quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoria­men­te

– a sostanza accu­mulata durante la vita in comune, quando i mezzi a

disposizione (compresi quelli della sostan­za) non bastino a finanziare due

economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle

circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da

parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di

lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con

la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure prov­visionali

in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di

stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito

ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro

di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel

caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica

che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è

chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

c) Per

quanto riguarda le misure a protezione a dell'unione coniugale in particolare,

la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il

“contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n.

1.

CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente

dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita

in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura

(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di

misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la

sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per

salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere

conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che,

ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo

scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente

inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128

III 67 consid. 4a con riferimenti).

d) Nella

fattispecie la moglie ha sempre lavorato a tempo parziale, dopo il matrimonio (celebrato

il 26 marzo 1999), nel salone di parrucchiera aperto a __________ insieme con __________

(deposizione __________ del 29 aprile 2004: verbali, pag. 6). Ciò premesso, il

riparto dei ruoli su cui si sono accor­dati i coniugi dopo il 1999 era quello

per cui entrambi avrebbero svolto un'attività lucrativa, l'uno a tempo pieno e

l'altra a tempo parziale, occupandosi per il resto della casa e del figlio.

Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata fino alla separazione di

fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe dovuto, prima di

imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente

che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere

all'eccedenza o – almeno provvisoria­men­te – a sostanza accu­mulata durante la

vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za)

non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante

le restrizioni imposte dalle circostanze.

e) In

concreto già con il reddito attuale della moglie (fr. 2720.– mensili) il

bilancio familiare denota, come ha accertato il Pretore, un'eccedenza di circa

fr. 800.– mensili. Pretendere che in condizioni del genere l'istante estenda la

sua attività lucrativa è fuori discorso, nel quadro di misure protettrici

dell'unione coniugale la situazione familiare dovendo essere modificata il meno

possibile. Quanto al reddito della moglie, dagli atti risulta che costei ha

sempre guadagnato fr. 3000.– mensili netti (deposizione __________ del 29

aprile 2004: verbali, pag. 6; deposizione __________ del 29 aprile 2004:

verbali, pag. 8). Non vi è quindi ragione per scostarsi da tale importo.

6.

Per quel che è dei

fabbisogni minimi, l'appellante contesta l'ammontare del proprio, che afferma

essere di fr. 3571.65 mensili e non solo di fr. 2985.30, come ha accertato il

primo giudice. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) I costi di lavanderia, non più prestati in natura dalla moglie,

potrebbero essere riconosciuti di per sé come una voce del fabbisogno, in

ossequio al principio per cui, durante il matrimonio, ogni coniuge ha il

diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore

di vita precedente anche dopo la fine della vita in comune (DTF 114 II 26). L'appellante

tuttavia non ha reso per nulla verosimile la spesa, né ha documentato di dover

far capo a una persona di servizio. La pretesa non può dunque essere inserita

nel fabbisogno.

b) Per

i pranzi fuori casa l'appellante fa valere un maggior costo di fr. 100.–

mensili. Dagli atti si evince in effetti che egli abita a __________, lavora a __________

e dispone di una sola ora di pausa sul mezzogiorno (replica orale del 10 febbraio

2004: verbali, pag. 3). Un lasso di tempo così limitato rende effettivamente

difficile rientrare a domicilio per pranzo. D'altro lato la rivendicazione

dell'interessato è relativamente modesta (la tabella per il calcolo del minimo

d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede in tali casi

un'indennità di fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b).

Nelle condizioni illustrate può dunque essere riconosciuta.

c) Per quel che attiene all'assicurazione sulla

vita, dalla polizza prodotta in copia risulta che il contratto, stipulato il 1°

febbraio 2004 sotto forma di previdenza vincolata, ridonda vantaggi anzitutto –

in caso di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 2, pag.

15.

e 16). Il premio mensile di fr. 175.–, pertanto, tutela anche gli interessi

dell'istante. Inoltre esso è compatibile con la disponibilità della famiglia, sicché

– tutto ponderato – a un giudizio sommario come quello che presiede

all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non v'è motivo per escludere

tale costo.

d) L'appellante

chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 300.– mensili (riconosciuti dal

primo giudice) a fr. 400.–. Se non che, egli omette qualsiasi motivazione al

proposito, limitandosi a evocare il fatto che la tassazione 2003 non è ancora

stata emessa dall'autorità tributaria. Su questo punto l'appello andrebbe

dunque dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, considerato l'ammontare del

contributo di mantenimento per il figlio che risulterà dall'attuale sentenza e

le usuali deduzioni fiscali (come pure il moltiplicatore al 90% del Comune di __________),

a un esame sommario l'onere di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore resiste

alla critica.

e) Per

quel che concerne le altre poste (franchigia della cassa malati, costi per l'arredamento

della nuova abitazione, altre spese professionali), le pretese dell'appellante

sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tutto sommato,

il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta in definitiva a fr. 3260.30

mensili.

7.

L'appellante

contesta altresì l'ammontare del fabbisogno minimo della moglie, chiedendo di

ridurlo da fr. 2741.55 a fr. 2588.55 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora

una volta, esaminate singolarmente.

a) Per

quel che concerne l'alloggio, agli atti figura un contratto risalente al

febbraio del 1997 tra AA 1 e la locatrice __________ di __________, dal quale

risulta una pigione di fr. 1100.– mensili (doc. E). Alla discussione del 10 febbraio

2004.

la moglie ha asserito che il canone era aumentato nel frattempo a fr.

1250.

– mensili (verbali, pag. 1) e ha prodotto una distinta dei suoi pagamenti

mensili (gennaio del 2004), dalla quale risulta un versamento di fr. 1250.– in

favore di una non meglio precisata “__________” (doc. O). Come l'appellante fa

notare, però, nulla rende verosimile che tale pagamento si riferisca alla

locazione, anche perché tutto si ignora sulla figura del destinatario del

versamento. Nel fabbisogno minimo dell'interessata non può essere inserito

perciò un costo dell'alloggio più elevato di fr. 1100.– mensili. Dedotta la

quota che rientra nel fabbiso­gno in denaro del figlio (sotto, consid. 10), tale

spesa risulta così di fr. 735.– mensili.

b)

Quanto al premio della cassa malati, è possibile che l'interes­sata percepisca

il sussidio dal Cantone (interrogatorio formale dell'8 giugno 2004: verbali,

pag. 11, risposta n. 2). Sull'entità del medesimo, tuttavia, nulla è dato di

sapere. Considerato poi che l'appellante chiede di ridurre il premio litigioso da

fr. 253.– a fr. 250.– mensili, il men che si potesse pretendere a sostegno di

una richiesta tanto minuziosa è una motivazione altrettanto precisa e puntuale.

La quale invece fa totalmente difetto, rendendo su questo punto irricevibile

l'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

8.

L'appellante chiede

di ridurre il fabbisogno in denaro del figlio da fr. 1230.– a fr. 1200.–

mensili, dato il presumibile sussidio riscos­so dalla madre per il premio della

cassa malati. Ancora una volta però tutto si ignora circa l'ammontare di tale sussidio.

Anzi, non si sa neppure con qualche ragionevole certezza se il figlio benefici

davvero di simile contributo. Fondato su mere affermazioni di parte, al

proposito l'appello manca perciò di consistenza.

II. Sull'appello adesivo

9.

L'appellante adesiva

chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2981.55 mensili, poiché

il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori ”monoparentali con

obblighi di mantenimento“ ammonta a fr. 1250.–, e non a soli fr. 1100.– come ha

ritenuto il Pretore. La censura è fondata. La tabella dei minimi di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede, nel

caso di genitori cui siano affidati figli minorenni, un minimo esistenziale fr.

1250.

– mensili. Tenuto conto anche del minor costo dell'alloggio (sopra,

consid. 7a), il fabbisogno mi­nimo dell'interessata risulta così di fr. 2721.55

mensili.

10.

Per quanto riguarda il

figlio N__________, l'appellante sostiene che il fabbisogno in

denaro di lui ammonta a fr. 1638.– mensili, dovendosi dedurre dalla

somma indicata dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo solo una

parte dei costi per cura e educazione. Ora, dal 2000 in poi le cifre contenute

nella tabella delle citate raccomandazioni, diversamen­te da quelle che figuravano

ancora nella tabella dell'edizione 1996, non vanno più ridotte per il minor

costo della vita nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle

economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente

medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a

livello svizzero di un reddito fa­miliare superiore a quello su cui si fondano

le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen

für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni

riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a

famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto).

Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la tabella sono possibili,

ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel

caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni

particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

Nel caso

di un figlio unico, la tabella applicabile al caso in esame (edizione 2003 in:

www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro fino al 6° compleanno di

fr. 1910.– men­sili. Lavorando al 60% (osservazioni all'appello, pag. 4), la madre

può prestare il 40% della cura e dell'educazione in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002,

consid. 5b), ovvero l'equivalente di fr. 272.–. Anche il costo dell'alloggio va

adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non ammonta a fr. 345.– mensili

come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr. 365.–, ossia un terzo di quanto

paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­bei­trägen für

Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Il fabbisogno in denaro di

N__________ ascende, di conseguenza, a fr. 1658.– mensili.

11.

Nelle circostanze

descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite

familiari:

reddito del marito (non contestato) fr.

5.

040.—

reddito

della moglie (consid. 5f) fr. 3 000.—

fr.

8.

040.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6e): fr. 3 260.30

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 9) fr. 2 721.55

fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 10) fr. 1 658.—

fr.

7.

639.85 mensili

eccedenza fr.

400.15

metà

eccedenza fr. 200.—

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3260.30

+ fr. 200.– fr. 3 460.30 mensili

e deve

destinare a N__________ fr. 1 579.70 mensili,

arrotondati a fr. 1 580.— mensili,

mentre

nulla deve alla moglie.

In conclusione, entrambi gli appelli si rivelano parzialmente fondati,

nel senso che il contributo alimentare per la moglie va annullato, ma quello

per il figlio aumentato a fr. 1580.– mensili.

12.

L'appellante si duole del diniego dell'assistenza giudiziaria, rilevando

che l'esigua eccedenza mensile non le permette di onorare le prestazioni del

proprio legale. Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine)

nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore

abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito,

la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella

principale. La decisione che respinge il beneficio in questione dev'essere

impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni. Tardivo, sull'assistenza

giudiziaria il ricorso si rivela irricevibile e sfugge a qualsiasi esame.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Gli

oneri dei rispettivi appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Il marito si vede accogliere la domanda intesa a sopprimere il

contribuito alimentare per la moglie, ma soc­combe sulla riduzione di quello

per il figlio. Nel complesso, in esito all'appello principale si giustifica quindi

che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali, compensate le

ripetibili. L'appellante adesiva, da parte sua, vede accogliere la richiesta

intesa all'aumento del contributo alimentare per il figlio, ma non nella misura

richiesta. In simili circostanze si giustifica pertanto che essa sopporti la

metà delle spese e della tassa di giustizia, compensate le ripetibili. Quanto

alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo

casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). L'esito dell'attuale giudizio non

influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, né

sulle ripetibili, intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di

mantenimento non erano l'unico oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza

odierna comporta sì la soppressione del contributo per la moglie e l'aumento di

quello per il figlio, ma nel complesso implica una differenza relativamente

modesta per rapporto all'ammontare totale dei contributi fissati dal primo

giudice.

La domanda

di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie non può essere accolta. Sebbene

l'appello adesivo si dimostri – almeno in parte – provvisto di buon diritto

(art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag), l'interessata ha una disponibilità

mensile che le permette verosimilmente di coprire i costi di causa. Tenendo

conto di tutte le prestazioni e delle spese, la nota del suo patrocina­tore,

determinata in base agli art. 15 prima frase e 17 TOA (per il calcolo v. Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), non dovrebbe verosimilmente

eccedere fr. 2000.–. In tali circostanze essa può far fronte al debito con

pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001, consid. 2b).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente

accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato, nel senso

che il contributo alimentare in favore di AA 1 è annullato.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri dell'appello

principale, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto a versare dal 1° giugno 2003 alla moglie AA 1, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo

alimentare per il figlio N__________ di fr. 1580.– mensili, compresi gli assegni

familiari.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

5. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è respinta.

6. Intimazione

a:

;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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