11.2004.76
misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare
13 giugno 2005Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.76
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, ICCA
Titolo:
misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
REDDITO IPOTETICO
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2004.76
Lugano
13 giugno 2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa SP.2003.62
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 10 dicembre 2003 da
AA 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato da PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 giugno 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8
giugno 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo presentato da AA 1 contro la medesima
sentenza;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (13 settembre 1965) e AA 1 (13 novembre 1973) si sono
sposati a __________ il 26 marzo 1999. Dal matrimonio è nato N__________, il 10
maggio 1999. Il marito è alle dipendenze della __________ di __________. La
moglie lavora a tempo parziale in un salone per parrucchiere uomo-donna a __________
gestito dalla società in nome collettivo __________, ditta di cui essa è membro.
Fatti
I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2001, quando AP 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento
a __________.
B. Il
10 dicembre 2003 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – oltre al beneficio
dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio N__________
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 660.–
mensili per sé e uno di fr. 1570.– mensili per il figlio. Alla discussione del 10
febbraio 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere
separati, all'attribuzione dell'alloggio all'istante e all'affidamento del
figlio alla moglie, riservato il suo diritto di visita. Si è opposto invece al
versamento di contributi alimentari per la moglie e ha offerto solo fr. 900.–
mensili per il figlio. Con decreto cautelare dell'11 febbraio 2003 emesso “nelle more istruttorie” in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha obbligato il convenuto a versare un contributo di fr. 1230.–
mensili per il figlio. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'8
giugno 2004 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo
con sentenza dell'8 giugno 2004, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato N__________
alla madre (riservato al padre il diritto di visita) e ha condannato AP 1 a
versare un contributo alimentare di fr. 423.– mensili per la moglie, oltre a
fr. 1230.– mensili per il figlio. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese
sono state poste per un quarto a carico di AA 1 e il resto a carico del marito,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 1200.– per ripetibili. La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall'istante è stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 giugno 2004 nel
quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il contributo di
mantenimento per la moglie sia annullato e quello per il figlio ridotto a fr. 900.–
mensili. Con decreto del 30 giugno 2004 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 luglio
2004 AA 1 ha proposto poi di respingere l'appello e con appello adesivo chiede
di aumentare il contributo per il figlio a fr. 1932.15 mensili (recte:
fr. 1638.–) riducendo quello per sé a fr. 294.10. Essa postula inoltre il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 30 luglio
2003 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
principale
1.
Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla
quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
I documenti
prodotti dall'appellante per la prima volta in questa sede sono irricevibili,
in appello vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne
ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:
DTF 128 III 414 verso l'alto), oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere
di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto della
famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti a
rendere verosimile che il reddito della moglie è più elevato di quello
accertato dal Pretore e che il fabbisogno minimo di lui è più alto di quello
risultante dalla sentenza impugnata. Tali circostanze però non giovano al figlio,
alla cui tutela è anzitutto rivolto il principio inquisitorio. Quanto al
debitore alimentare, il principio inquisitorio non lo esonera – tanto meno se
patrocinato da un legale – dall'indicare tempestivamente i mezzi di prova a disposizione
(cfr. DTF 128 III 413 in fondo, 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145
consid. 4, 1994 pag. 311 con rinvii e pag. 239 consid. 2b con riferimenti).
Nella fattispecie è vero che taluni documenti prodotti dall'appellante sono successivi
all'emanazione della sentenza da parte del Pretore, ma è altrettanto vero che
essi riguardano fatti già discussi in prima sede. L'appellante non può quindi
valersi del principio inquisitorio per rimediare alle sue mancanze, né è
compito di questa Camera supplire a tali carenze versando agli atti documenti
nuovi. Del resto, dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, le
misure a protezione dell'unione coniugale potranno essere sempre adattate alle
nuove contingenze (art. 179 cpv. 1 CC).
3.
L'art.
176.
cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce – tra l'altro – “i contributi
pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si
calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto
dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121
III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 176; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176
CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto
di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70
consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in
base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese
correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle
assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto).
4.
Nella fattispecie il
Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito
in fr. 5040.– netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2985.30
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 850.–,
spese accessorie fr. 130.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 253.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile fr. 27.30, imposta di circolazione fr. 31.35, assicurazione dell'automobile
fr. 43.65, spese di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 300.–). Per quel
che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito mensile in fr. 2720.–
netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2741.55 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 905.– [già dedotta
la quota di fr. 345.– compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 253.–, assicurazione dell'economia
domestica e contro la responsabilità civile fr. 38.60, imposta di circolazione
fr. 31.50, assicurazione dell'automobile fr. 57.45, spese di automobile fr.
100.
–, imposte stimate fr. 256.–). Il fabbisogno in denaro di N__________ è
stato valutato in fr. 1230.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 803.15, il
Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di
fr. 423.– mensili e al figlio di fr. 1230.– mensili.
5.
L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato
alla moglie, invece del reddito di fr. 2720.– netti mensili, un guadagno
ipotetico di almeno fr. 3850.– netti mensili. Fa valere che il reddito di
lavoratori indipendenti si calcola in base alla media conseguita negli ultimi
anni, che dall'apertura del salone di parrucchiere l'istante ha sempre
prelevato dalla cassa fr. 3000.– mensili, che facendo prova di buona volontà
essa potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione dalle attuali 25 ore a 32.5
ore settimanali e che alle entrate occorre aggiungere le mance da lei percepite
giornalmente.
a) Gli
art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la
fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere
regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale,
ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o – in pendenza di causa
– dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia
di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le
disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che
misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica
in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza
lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza
secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un
coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:
quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente
– a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a
disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due
economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle
circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da
parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di
lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con
la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali
in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di
stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito
ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro
di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel
caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica
che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è
chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
c) Per
quanto riguarda le misure a protezione a dell'unione coniugale in particolare,
la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il
“contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n.
1.
CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di
misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la
sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per
salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che,
ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo
scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente
inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128
III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella
fattispecie la moglie ha sempre lavorato a tempo parziale, dopo il matrimonio (celebrato
il 26 marzo 1999), nel salone di parrucchiera aperto a __________ insieme con __________
(deposizione __________ del 29 aprile 2004: verbali, pag. 6). Ciò premesso, il
riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi dopo il 1999 era quello
per cui entrambi avrebbero svolto un'attività lucrativa, l'uno a tempo pieno e
l'altra a tempo parziale, occupandosi per il resto della casa e del figlio.
Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata fino alla separazione di
fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe dovuto, prima di
imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente
che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere
all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la
vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza)
non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante
le restrizioni imposte dalle circostanze.
e) In
concreto già con il reddito attuale della moglie (fr. 2720.– mensili) il
bilancio familiare denota, come ha accertato il Pretore, un'eccedenza di circa
fr. 800.– mensili. Pretendere che in condizioni del genere l'istante estenda la
sua attività lucrativa è fuori discorso, nel quadro di misure protettrici
dell'unione coniugale la situazione familiare dovendo essere modificata il meno
possibile. Quanto al reddito della moglie, dagli atti risulta che costei ha
sempre guadagnato fr. 3000.– mensili netti (deposizione __________ del 29
aprile 2004: verbali, pag. 6; deposizione __________ del 29 aprile 2004:
verbali, pag. 8). Non vi è quindi ragione per scostarsi da tale importo.
6.
Per quel che è dei
fabbisogni minimi, l'appellante contesta l'ammontare del proprio, che afferma
essere di fr. 3571.65 mensili e non solo di fr. 2985.30, come ha accertato il
primo giudice. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) I costi di lavanderia, non più prestati in natura dalla moglie,
potrebbero essere riconosciuti di per sé come una voce del fabbisogno, in
ossequio al principio per cui, durante il matrimonio, ogni coniuge ha il
diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore
di vita precedente anche dopo la fine della vita in comune (DTF 114 II 26). L'appellante
tuttavia non ha reso per nulla verosimile la spesa, né ha documentato di dover
far capo a una persona di servizio. La pretesa non può dunque essere inserita
nel fabbisogno.
b) Per
i pranzi fuori casa l'appellante fa valere un maggior costo di fr. 100.–
mensili. Dagli atti si evince in effetti che egli abita a __________, lavora a __________
e dispone di una sola ora di pausa sul mezzogiorno (replica orale del 10 febbraio
2004: verbali, pag. 3). Un lasso di tempo così limitato rende effettivamente
difficile rientrare a domicilio per pranzo. D'altro lato la rivendicazione
dell'interessato è relativamente modesta (la tabella per il calcolo del minimo
d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede in tali casi
un'indennità di fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b).
Nelle condizioni illustrate può dunque essere riconosciuta.
c) Per quel che attiene all'assicurazione sulla
vita, dalla polizza prodotta in copia risulta che il contratto, stipulato il 1°
febbraio 2004 sotto forma di previdenza vincolata, ridonda vantaggi anzitutto –
in caso di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 2, pag.
15.
e 16). Il premio mensile di fr. 175.–, pertanto, tutela anche gli interessi
dell'istante. Inoltre esso è compatibile con la disponibilità della famiglia, sicché
– tutto ponderato – a un giudizio sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non v'è motivo per escludere
tale costo.
d) L'appellante
chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 300.– mensili (riconosciuti dal
primo giudice) a fr. 400.–. Se non che, egli omette qualsiasi motivazione al
proposito, limitandosi a evocare il fatto che la tassazione 2003 non è ancora
stata emessa dall'autorità tributaria. Su questo punto l'appello andrebbe
dunque dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, considerato l'ammontare del
contributo di mantenimento per il figlio che risulterà dall'attuale sentenza e
le usuali deduzioni fiscali (come pure il moltiplicatore al 90% del Comune di __________),
a un esame sommario l'onere di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore resiste
alla critica.
e) Per
quel che concerne le altre poste (franchigia della cassa malati, costi per l'arredamento
della nuova abitazione, altre spese professionali), le pretese dell'appellante
sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tutto sommato,
il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta in definitiva a fr. 3260.30
mensili.
7.
L'appellante
contesta altresì l'ammontare del fabbisogno minimo della moglie, chiedendo di
ridurlo da fr. 2741.55 a fr. 2588.55 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora
una volta, esaminate singolarmente.
a) Per
quel che concerne l'alloggio, agli atti figura un contratto risalente al
febbraio del 1997 tra AA 1 e la locatrice __________ di __________, dal quale
risulta una pigione di fr. 1100.– mensili (doc. E). Alla discussione del 10 febbraio
2004.
la moglie ha asserito che il canone era aumentato nel frattempo a fr.
1250.
– mensili (verbali, pag. 1) e ha prodotto una distinta dei suoi pagamenti
mensili (gennaio del 2004), dalla quale risulta un versamento di fr. 1250.– in
favore di una non meglio precisata “__________” (doc. O). Come l'appellante fa
notare, però, nulla rende verosimile che tale pagamento si riferisca alla
locazione, anche perché tutto si ignora sulla figura del destinatario del
versamento. Nel fabbisogno minimo dell'interessata non può essere inserito
perciò un costo dell'alloggio più elevato di fr. 1100.– mensili. Dedotta la
quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio (sotto, consid. 10), tale
spesa risulta così di fr. 735.– mensili.
b)
Quanto al premio della cassa malati, è possibile che l'interessata percepisca
il sussidio dal Cantone (interrogatorio formale dell'8 giugno 2004: verbali,
pag. 11, risposta n. 2). Sull'entità del medesimo, tuttavia, nulla è dato di
sapere. Considerato poi che l'appellante chiede di ridurre il premio litigioso da
fr. 253.– a fr. 250.– mensili, il men che si potesse pretendere a sostegno di
una richiesta tanto minuziosa è una motivazione altrettanto precisa e puntuale.
La quale invece fa totalmente difetto, rendendo su questo punto irricevibile
l'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8.
L'appellante chiede
di ridurre il fabbisogno in denaro del figlio da fr. 1230.– a fr. 1200.–
mensili, dato il presumibile sussidio riscosso dalla madre per il premio della
cassa malati. Ancora una volta però tutto si ignora circa l'ammontare di tale sussidio.
Anzi, non si sa neppure con qualche ragionevole certezza se il figlio benefici
davvero di simile contributo. Fondato su mere affermazioni di parte, al
proposito l'appello manca perciò di consistenza.
II. Sull'appello adesivo
9.
L'appellante adesiva
chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2981.55 mensili, poiché
il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori ”monoparentali con
obblighi di mantenimento“ ammonta a fr. 1250.–, e non a soli fr. 1100.– come ha
ritenuto il Pretore. La censura è fondata. La tabella dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede, nel
caso di genitori cui siano affidati figli minorenni, un minimo esistenziale fr.
1250.
– mensili. Tenuto conto anche del minor costo dell'alloggio (sopra,
consid. 7a), il fabbisogno minimo dell'interessata risulta così di fr. 2721.55
mensili.
10.
Per quanto riguarda il
figlio N__________, l'appellante sostiene che il fabbisogno in
denaro di lui ammonta a fr. 1638.– mensili, dovendosi dedurre dalla
somma indicata dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo solo una
parte dei costi per cura e educazione. Ora, dal 2000 in poi le cifre contenute
nella tabella delle citate raccomandazioni, diversamente da quelle che figuravano
ancora nella tabella dell'edizione 1996, non vanno più ridotte per il minor
costo della vita nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle
economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente
medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a
livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano
le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni
riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a
famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto).
Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili,
ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel
caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
Nel caso
di un figlio unico, la tabella applicabile al caso in esame (edizione 2003 in:
www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro fino al 6° compleanno di
fr. 1910.– mensili. Lavorando al 60% (osservazioni all'appello, pag. 4), la madre
può prestare il 40% della cura e dell'educazione in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002,
consid. 5b), ovvero l'equivalente di fr. 272.–. Anche il costo dell'alloggio va
adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non ammonta a fr. 345.– mensili
come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr. 365.–, ossia un terzo di quanto
paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Il fabbisogno in denaro di
N__________ ascende, di conseguenza, a fr. 1658.– mensili.
11.
Nelle circostanze
descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite
familiari:
reddito del marito (non contestato) fr.
5.
040.—
reddito
della moglie (consid. 5f) fr. 3 000.—
fr.
8.
040.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6e): fr. 3 260.30
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 9) fr. 2 721.55
fabbisogno
in denaro di N__________ (consid. 10) fr. 1 658.—
fr.
7.
639.85 mensili
eccedenza fr.
400.15
metà
eccedenza fr. 200.—
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3260.30
+ fr. 200.– fr. 3 460.30 mensili
e deve
destinare a N__________ fr. 1 579.70 mensili,
arrotondati a fr. 1 580.— mensili,
mentre
nulla deve alla moglie.
In conclusione, entrambi gli appelli si rivelano parzialmente fondati,
nel senso che il contributo alimentare per la moglie va annullato, ma quello
per il figlio aumentato a fr. 1580.– mensili.
12.
L'appellante si duole del diniego dell'assistenza giudiziaria, rilevando
che l'esigua eccedenza mensile non le permette di onorare le prestazioni del
proprio legale. Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine)
nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore
abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito,
la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella
principale. La decisione che respinge il beneficio in questione dev'essere
impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni. Tardivo, sull'assistenza
giudiziaria il ricorso si rivela irricevibile e sfugge a qualsiasi esame.
III. Sulle
spese e le ripetibili
13.
Gli
oneri dei rispettivi appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Il marito si vede accogliere la domanda intesa a sopprimere il
contribuito alimentare per la moglie, ma soccombe sulla riduzione di quello
per il figlio. Nel complesso, in esito all'appello principale si giustifica quindi
che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali, compensate le
ripetibili. L'appellante adesiva, da parte sua, vede accogliere la richiesta
intesa all'aumento del contributo alimentare per il figlio, ma non nella misura
richiesta. In simili circostanze si giustifica pertanto che essa sopporti la
metà delle spese e della tassa di giustizia, compensate le ripetibili. Quanto
alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo
casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). L'esito dell'attuale giudizio non
influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, né
sulle ripetibili, intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di
mantenimento non erano l'unico oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza
odierna comporta sì la soppressione del contributo per la moglie e l'aumento di
quello per il figlio, ma nel complesso implica una differenza relativamente
modesta per rapporto all'ammontare totale dei contributi fissati dal primo
giudice.
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie non può essere accolta. Sebbene
l'appello adesivo si dimostri – almeno in parte – provvisto di buon diritto
(art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag), l'interessata ha una disponibilità
mensile che le permette verosimilmente di coprire i costi di causa. Tenendo
conto di tutte le prestazioni e delle spese, la nota del suo patrocinatore,
determinata in base agli art. 15 prima frase e 17 TOA (per il calcolo v. Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), non dovrebbe verosimilmente
eccedere fr. 2000.–. In tali circostanze essa può far fronte al debito con
pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001, consid. 2b).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato, nel senso
che il contributo alimentare in favore di AA 1 è annullato.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare dal 1° giugno 2003 alla moglie AA 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo
alimentare per il figlio N__________ di fr. 1580.– mensili, compresi gli assegni
familiari.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
5. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è respinta.
6. Intimazione
a:
;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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