11.2004.79
immissioni negative provenienti da una costruzione conforme al diritto edilizio cantonale
6 ottobre 2005Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.79
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, ICCA
Titolo:
immissioni negative provenienti da una costruzione conforme al diritto edilizio cantonale
APPELLO
AZIONE NEGATORIA
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
COSTRUZIONE SUL FONDO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
RESTRIZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
VICINATO
art. 641 cpv. 2 CC
art. 684 CC
art. 1 CPC-TI
art. 321 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.79
Lugano
6 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.49 (azione
negatoria, rapporti di vicinato e risarcimento danni) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 maggio 2001 da
AP 1
AP 2 e
AP 3
(patrocinate dall' PA 1 )
contro
Ente turistico AO 1,
(patrocinato dall' PA 2 );
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 giugno 2004 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza
emessa il 14 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1, AP 2 e AP 3 sono comproprietarie della particella n. 216 RFD di __________,
sulla quale sorge uno stabile di due piani. Il fondo confina a est con la
particella n. 215, proprietà dell'Ente turistico AO 1, su cui si trova – a
ridosso del muro di cinta – un edificio adibito a deposito, il cui lato nord è
aperto, come parzialmente aperto è il lato est. In seguito a una notifica
dell'Ente turistico intesa a sostituire il tetto e a riparare la muratura di
tale immobile, il 2 settembre 1998 il Comune ha rilasciato la licenza edilizia
senza pubblicazione all'albo e senza comunicazione ai vicini. Il 18 settembre
1998 AP 1 ha chiesto al Municipio la sospensione dei lavori e la demolizione di
quanto eseguito, lamentando l'innalzamento dello stabile e la creazione di una
seconda falda (a nord) del tetto. Il Comune ha risposto il 4 marzo 1999 che i
lavori, nel frattempo ultimati, erano “stati eseguiti in conformità con il diritto
applicabile”. AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorte al Consiglio di Stato, che il 30
agosto 2000 ha invitato il Municipio a esigere dall'Ente turistico una nuova
notifica di costruzione corredata di piani dettagliati. L'Ente turistico AO 1 e
il Comune hanno ricorso contro tale decisione al Tribunale cantonale amministrativo,
che con sentenza del 14 dicembre 2000 ha annullato la risoluzione del Consiglio
di Stato (inc. 52.2000.220-227).
B. Il
31 maggio 2001 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno convenuto l'Ente turistico AO 1 davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, la demolizione della citata “falda nord”, l'eliminazione di
una gronda sporgente sul loro fondo dalla “falda sud” e il ripristino del muro
di cinta. In subordine esse hanno chiesto una somma imprecisata in risarcimento
del danno subìto dal loro fondo e l'ingiunzione al convenuto, sempre sotto
comminatoria penale, di rispettare le distanze previste dalla legge. Con
risposta del 28 settembre 2001 l'Ente turistico AO 1 ha concluso per il rigetto
della petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito il
loro punto di vista. Durante l'istruttoria, con ordinanza del 10 ottobre 2003
il Pretore ha respinto sei degli otto quesiti peritali proposti dalle attrici,
sostituendoli con due quesiti da lui formulati, e il 14 novembre 2003 ha
respinto un'istanza delle medesime intesa a far modificare tale ordinanza. Un
ricorso di diritto pubblico presentato dalle attrici contro tale ordinanza è
poi stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 13
gennaio 2004 (5P.459/2003). Per finire, le attrici hanno rinunciato alla
perizia.
C. Ultimata
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del
27 aprile 2004 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto di condannare il
convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire la “falda nord” del
tetto, a ripristinare il muro di cinta e a rifondere loro fr. 20 000.– per la
svalutazione subìta dal loro immobile in seguito agli interventi litigiosi.
L'Ente turistico AO 1 ha riaffermato il proprio punto di vista in un allegato
di quello stesso giorno. Statuendo il 14 giugno 2004, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, a carico
delle attrici, tenute a rifondere in solido all'Ente turistico AO 1 fr. 2400.–
per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 hanno presentato un appello del 30
giugno 2004 volto a ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione,
sia accolta o – in subordine – che l'importo da loro dovuto per ripetibili sia
“nettamente ridotto rispetto a quello di fr. 2400.–”. Nelle sue osservazioni
del 6 settembre 2004 l'Ente turistico AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'Ente
turistico AO 1 è – come ogni ente locale – una corporazione di diritto pubblico
(art. 6 cpv. 1 della legge sul turismo: RL 7.5.1.1) e l'immobile situato sulla
particella n. 215 serve a custodire materiale e attrezzature per la
manutenzione dei sentieri (risposta, pag. 1), compito previsto dall'art. 5 cpv.
2 lett. d della citata legge. Ciò non significa tuttavia che il caso in esame
sfugga alla cognizione del giudice civile. Anche quando sussiste un nesso
sufficiente tra l'attività di una corporazione (nella fattispecie: la
rinnovazione dell'immobile) e il pubblico interesse da questa perseguito, i
vicini continuano a disporre degli strumenti offerti dal diritto privato ove la
pubblica finalità possa essere raggiunta senza turbative per il loro fondo
(trattandosi di un'azione di manutenzione v. RDAT 1999-II pag. 171; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
vol. II, Basilea 1993, pag. 679 n. 2950). Nella fattispecie l'Ente turistico
può senz'altro gestire un magazzino per le attrezzature necessarie alla cura
dei sentieri senza ledere la proprietà dei vicini. Del resto, qualora le immissioni
siano evitabili, l'art. 679 CC si applica anche a fondi che appartengono al
patrimonio amministrativo (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 226 n. 1906 e 1907).
2. Le
appellanti sollecitano un nuovo sopralluogo in appello, riservandosi di
tornare a chiedere una perizia “ad esaurimento dell'iter cantonale”. La
domanda di sopralluogo è di per sé proponibile (art. 322 lett. a CPC con
richiamo all'art. 88 lett. a), ma non è dato a divedere quali altri elementi
suscettibili di influire sull'esito del giudizio porterebbe una nuova
ispezione. Considerate le risultanze istruttorie, la situazione appare chiara
(doc. II–VIII richiamati, fotografie doc. M e doc. 11), né le appellanti
spiegano quale scopo avrebbe un'altra visita dei luoghi. Quanto alla perizia,
per tacere del fatto che le attrici non hanno più reiterato alcuna chiara
istanza in tal senso, nemmeno si intravede quale concreta utilità potrebbe
avere una simile prova. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
3. Il
Pretore ha constatato anzitutto che nel memoriale conclusivo le attrici non
esigevano più l'eliminazione della gronda sporgente dalla “falda sud” dello
stabile vicino fino alla distanza minima dal loro fondo, desumendone una
parziale desistenza. Nella misura poi in cui le attrici lamentavano immissioni
moleste dovute alla costruzione delle nuove opere, le quali ostruirebbero
parzialmente la vista dal loro edificio, il Pretore ha ritenuto che al
proposito facciano stato ormai le norme edilizie del diritto pubblico, onde
l'inapplicabilità dei disposti che nel Codice civile regolano le immissioni tra
vicini. Il Pretore ha esaminato invece l'appello delle attrici, laddove esse si
dolevano che l'Ente turistico avesse poggiato il nuovo tetto sul muro a
confine, applicando una conversa per il deflusso dell'acqua piovana, ma l'ha
respinta con l'argomento che il fatto non risultava dimostrato, mentre era
certo che la conversa era stata tolta dalle attrici medesime nel corso del
processo senza che il loro muro risultasse danneggiato. In definitiva, dunque,
il Pretore ha respinto la petizione e posto gli oneri processuali a carico
delle attrici.
4. Le
appellanti contestano la loro parziale desistenza, sostenendo di non avere più
chiesto nel memoriale conclusivo la demolizione della gronda sporgente dalla
“falda sud” e il rispetto delle distanze legali dalla loro proprietà solo per
una “malaugurata svista redazionale”. Esse ripropongono di conseguenza le loro
richieste di giudizio così come figurano nella petizione. Ora, le domande
devono essere formulate in termini precisi e distinti (art. 165 cpv. 2 lett. g
CPC). Il divieto del formalismo eccessivo impone nondimeno di tenere conto
anche delle motivazioni (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 165 CPC;
sentenza del Tribunale federale 5P.35/2005 del 4 maggio 2005, consid. 1.1). Nel
caso specifico le attrici hanno evocato la questione della gronda sporgente e
il rispetto delle distanze legali, nel memoriale conclusivo del 27 aprile 2004,
solo al punto n. 1, riassumendo il contenuto della petizione (pag. 2, 1° e 3°
paragrafo). In calce al memoriale esse hanno poi epilogato come segue:
Ne segue che le richieste avanzate in sede
di petizione possono essere riproposte con le conclusioni, e meglio come segue
(…):
In via principale
Sotto comminatoria delle conseguenze
dell'art. 292 CP in caso di mancata ottemperanza è fatto ordine allo spettabile
Ente turistico di demolire la falda del tetto lato nord edificata abusivamente
sulla stalla part. 215 RFD di __________ e di ripristinare il muro di
cinta, unico sistema per raddrizzare la palese illegalità della situazione,
attesa la totale sussidiarietà della richiesta di indennizzo avanzata in
appresso a titolo subordinato.
Della
demolizione della gronda sporgente dalla “falda sud” e di rispetto di distanze
legali non v'è più traccia. Ma non v'è traccia di simili richieste nemmeno
nella motivazione dell'allegato. Legittimamente il Pretore poteva dunque
ritenere quelle rivendicazioni come abbandonate, il che è la regola nel caso in
cui determinate domande non vengano più riproposte in stadi successivi del processo.
Certo, come si è spiegato il divieto del formalismo eccessivo impone di
considerare anche la possibilità di un'inavvertenza manifesta. In concreto
però nessun indizio oggettivo conforta tale ipotesi, né l'appellante indica
quali elementi avrebbero dovuto far propendere il giudice per una svista
puramente redazionale anziché per una parziale desistenza, che – si ripete –
costituisce la regola. Ne segue che le richieste delle appellanti intese a far
demolire la gronda del vicino fino al rispetto delle distanze legali non
possono più essere prese in considerazione (art. 352 cpv. 1 CPC). Del resto,
che in concreto soccorrano – per avventura – gli estremi di una restituzione in
intero contro la sentenza del Pretore (art. 352 cpv. 3 CPC) le attrici non
pretendono. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
5. Le
appellanti allegano inoltre che la loro intenzione era di ottenere
l'eliminazione dell'intera ala nord dell'edificio vicino e non del solo tetto,
il significato letterale delle domande formulate nelle loro conclusioni riconducendosi
una volta ancora a “un'incresciosa svista redazionale”. Nel memoriale conclusivo,
in effetti, esse hanno affermato a più riprese la “non esistenza dell'ala nord”
dell'immobile prima che il convenuto intraprendesse i lavori di costruzione
(pag. 6 nel mezzo, pag. 7 verso il basso, pag. 8), salvo chiedere poi la
demolizione della sola “falda del tetto lato nord” (conclusioni, pag. 9). Con
la petizione, invece, esse postulavano l'eliminazione di tutte “le opere
abusive” (non solo della “falda lato nord”: pag. 10), come in appello. Viste le
motivazioni del memoriale conclusivo, non poteva tuttavia insorgere dubbio sul
fatto che le interessate mirassero al ripristino della situazione originaria,
ovvero non solo alla demolizione della falda del tetto, ma dell'intera parte
nord dello stabile, compresa la nuova soletta, il tavolato in mattoni e i due
pilastri di sostegno. La domanda di giudizio così com'è redatta in appello può
pertanto ritenersi ammissibile.
6. Le attrici si
dolgono che il Pretore abbia ridotto la causa a una mera questione di
immissioni moleste, trascurando anche la domanda di risarcimento, mentre il processo
verte in realtà sul mancato rispetto delle distanze legali. Esse ribadiscono
che prima dei lavori edili la parte nord dell'edificio vicino non esisteva.
Solo nel 1998 il convenuto ha appoggiato un tavolato in mattoni al loro muro di
cinta, sorretto i due pilastri verso la strada, e ha posato su tali strutture
una nuova falda del tetto, gettando altresì una nuova soletta fra il
pianterreno e il primo piano, ciò ha raddoppiato la volumetria dell'edificio.
Invero il primo giudice non si è pronunciato sul rispetto delle distanze. Nella
misura però in cui le attrici insistono per la demolizione della parte nord
dello stabile vicino, a loro dire lesiva delle distanze minime previste dal
piano regolatore comunale (cfr. art. 15 e 50 segg. NAPR del Consorzio __________
in: ‹www.__________.ch›; Scolari,
Commentario alla LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1997, n. 508 e
note preliminari agli art. 70/71 LALPT con riferimenti), l'appello investe
una questione di diritto. Deve quindi essere approfondito.
a) Secondo
giurisprudenza, la violazione di norme contenute in ordinamenti di diritto
pubblico, come le prescrizioni sulle distanze da confine, può essere fatta valere
– pregiudizialmente – anche davanti a un tribunale civile nell'ambito di un'azione
intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Il giudice esamina in
tal caso nello stesso modo e con gli stessi criteri dell'autorità
amministrativa, ma senza vincolo per quest'ultima, se le opere litigiose
rispettano le distanze stabilite dal piano regolatore (RtiD 2004-I pag. 605 n.
104c; Rep. 1997 pag. 145 consid. 7; 1996 pag. 181 consid. 1; 1994 pag. 323;
1981 pag. 157 consid. 2). Qualora l'autorità amministrativa abbia già statuito
in proposito, nondimeno, la relativa decisione non può più essere rimessa in
causa (Rep. 1997 pag. 146 consid. 7; RDAT 1996 II pag. 131
consid. 3e, pag. 133 consid. 2b;
Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 152 in
alto; I CCA, sentenze inc. 11.1999.16 del 4 aprile 2000, consid. 7, e inc.
11.1999.97 del 17 gennaio 2001, consid. 3). Tale giurisprudenza è conforme al
diritto federale (RDAT 2002-I pag. 338
consid. 3).
Si
ricordi, ad ogni buon conto, che il riesame di una decisione amministrativa è
possibile soltanto in caso di risoluzioni nulle (DTF 108 II 460 consid. 2, 101 II 151 consid. 3 con riferimenti; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pag. 190 verso l'alto; Knapp, Précis de droit administratif, 4ª edizione, pag. 12 n.
47). E di principio una decisione amministrativa non può essere considerata
nulla solo perché errata: essa deve essere inficiata da vizi essenziali di
procedura (DTF 101 II 152 consid. 4b con richiami di dottrina; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1989, pag. 139 n. 207).
b) In
concreto, nella sentenza del 14 dicembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo,
premesso che la licenza edilizia per la sostituzione del tetto rilasciata il 2
settembre 1998 dal Comune di __________ era passata in giudicato, ha accertato
che “il vecchio tetto a due falde dello stabile è stato sostituito con una
nuova copertura di ugual foggia e dimensioni”, che “il leggero innalzamento
[del tetto] rientra nei limiti di una ragionevole tolleranza, conforme ai
dettami dell'art. 39 RLE”, che “i pilastri sono stati consolidati e rifatti
nella parte superiore” senza essere “innalzati in misura significativa”, che
“nemmeno la destinazione dell'immobile ha subìto modifiche” e che “l'unico
intervento non espressamente autorizzato è il rifacimento del pavimento in
legno fra il primo e il secondo piano”, il quale tuttavia “dal profilo della
polizia delle costruzioni (…) può essere considerato alla stregua di una
modifica interna, del tutto priva di rilievo” (consid. 5). Sulla scorta di tali
argomenti esso ha annullato così la contraria decisione del Consiglio di Stato
e ha confermato quella del Municipio, la quale attestava che i
lavori erano “stati eseguiti in conformità con il diritto applicabile”.
c) Gli
accertamenti testé riassunti dell'autorità amministrativa vincolano il giudice
civile. Sia come sia, si volesse anche da ciò prescindere, le cose non muterebbero.
Fatti
I testimoni offerti dalle attrici hanno dichiarato invero che prima dei lavori
il tetto del deposito aveva una sola falda, pendente “verso montagna” (verso
sud), mentre ora ne ha un'altra, inclinata verso il lago (deposizioni __________
e __________, del 9 aprile 2002, pag. 2 e 3; deposizioni __________ e __________,
verbale del 17 settembre 2002, pag. 2 seg.). Tali dichiarazioni sono
contraddette però da __________ (verbale del 9 aprile 2002, pag. 4) e __________
(verbale del 17 settembre 2002, pag. 4), citati dal convenuto, stando ai quali
il tetto del deposito aveva due falde già prima della riattazione. Ciò trova
riscontro anche nelle planimetrie agli atti (doc. O e 1), su cui figurano,
oltre alla parte sud dell'edificio censita come “subalterno A”, tre pilastri
che sorreggono oggi l'altra falda del tetto, uniti da una linea tratteggiata in
corrispondenza dell'attuale parte nord dell'edificio, la quale – come detto (consid.
A) – è tuttora aperta non solo verso il lago, ma anche in parte verso levante
(fotografia doc. M8; doc. 11: fotografie n. 5, 12 e 13).
È
vero che, come fanno notare le appellanti, in alcune immagini agli atti figura
solo la falda del tetto pendente verso montagna (doc. M1; doc. 11
n. 1, 4, 8 e 11). Si tratta però di istantanee scattate durante il rifacimento
del tetto, sicché poco sussidiano. Quanto alla fotografia degli anni sessanta
prodotta dalle attrici, essa ritrae inequivocabilmente il colmo del tetto e una
copertura di tegole che degrada verso nord, anche se di quest'ultima non si
scorge con chiarezza la parte inferiore e non è possibile valutarne le
dimensioni (doc. M5 e N). L'esistenza di una seconda falda pendente
verso nord, ad ogni modo, è attestata anche dalla fotografia in bianco nero
prodotta dal convenuto (doc. 11 n. 14), come pure da quella in bianco e nero
prodotta dalle attrici (doc. M3). Tutto considerato, dunque, non
soccorrono lontanamente i presupposti per scostarsi dalla decisione amministrativa.
7. Rimane
da esaminare se, quantunque non contraria a norme di diritto pubblico sulle
distanze, la parte nord del deposito costituisca un'immissione molesta nel
senso degli art. 679 e 684 CC. Al riguardo il Pretore ha ritenuto,
richiamandosi a DTF 126 III 452, che “il diritto della costruzione è un insieme
completo di norme dove non c'è spazio per l'applicabilità delle disposizioni
del Codice civile sulle immissioni eccessive”. In quella sentenza il Tribunale
federale ha ritenuto effettivamente, circa i rapporti fra legislazione federale
sulla tutela dalle immissioni e norme cantonali sulle piantagioni, che l'art.
684 CC comprende anche le cosiddette immissioni “negative”, come ad esempio la
privazione di luce e l'ombreggiamento (consid. 2), e che la competenza
legislativa riservata ai Cantoni dall'art. 688 CC in materia di piantagioni non
osta, per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono
una garanzia minima di diritto federale contro le immissioni (consid. 3). In sintesi
una piantagione, benché rispettosa delle norme cantonali sulle distanze, può – eccezionalmente
– costituire un'immissione eccessiva nel senso del diritto federale (consid.
3c/bb). Ciò posto, il Tribunale federale ha precisato che i principi vigenti
per le piantagioni non possono applicarsi pari pari alle immissioni negative
causate da costruzioni, poiché in tale ambito il diritto edilizio costituisce –
di regola – un insieme completo di norme, le quali difficilmente lasciano spazio
agli art. 679 e 684 CC (DTF 126 III 460 consid. 3c/cc). Tale giurisprudenza è
stata criticata (Denis Piotet in:
AJP 5/2001 pag. 597 lett. e; Steinauer,
op. cit., pag. 183 n. 1811a). Ancora recentemente tuttavia il Tribunale
Considerandi
federale ha ribadito che quando un progetto rispetta le norme (sulle distanze)
del diritto pubblico cantonale, emanate nel quadro di una specifica
regolamentazione edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi
pianificatori, il fatto di negare emissioni eccessive nel senso dell'art. 684
CC non costituisce – di regola – una violazione del diritto federale (DTF 129
III 161 consid. 2).
Nella
fattispecie, ammesso e non concesso che le appellanti mirino a invocare uno dei
(rari) casi in cui costruzioni di per sé conformi al diritto pubblico cantonale
causino immissioni contrarie al diritto privato federale, gli atti non
comprovano un'ipotesi del genere. Le attrici si limitano a far valere che la
“falda nord” del tetto del deposito agevola notevolmente l'accesso di
malintenzionati al balcone del loro appartamento, il quale non potrà più essere
locato a un prezzo ragionevole. Se non che, l'art. 684 CC si limita a vietare eccessi
oggettivi, suscettibili di provocare danni non giustificati dalla situazione,
dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione,
n. 1 e 8 ad art. 684), fermo restando che le immissioni devono trovarsi in un nesso
di causalità adeguata con il fondo del convenuto (Rey, op. cit., n. 5 ad art. 684). In concreto per salire sul
tetto del deposito occorre servirsi di una scala o almeno di una corda, e sempre
che di “immissione” si possa parlare, il rischio occasionato dal magazzino non
può quindi ritenersi esagerato per rapporto alla destinazione dei fondi o
all'uso locale. Quanto alla circostanza, evocata davanti al Pretore, che
l'edificio riattato tolga la vista dal balcone delle attrici, ciò non risulta
dagli atti (doc. M e 11). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
8.
Le appellanti
affermano infine che il tavolato in mattoni posto sotto la “falda nord” del
deposito si appoggia al loro muro di cinta e con il tempo degraderà il manufatto.
Anzi, dovendosi prossimamente rifare quest'ultimo, v'è il pericolo che la
“falda nord” ceda. Il Pretore ha ritenuto la circostanza non dimostrata e
finanche smentita dagli atti. Le appellanti obiettano che il Pretore medesimo ha
negato loro la possibilità di far eseguire, in sede di perizia, un piccolo
intervento distruttivo per dimostrare che il tavolato è effettivamente ancorato
al loro muro. Sta di fatto che, per finire, le attrici medesime hanno
rinunciato alla perizia. Avessero persistito, avrebbero – al limite – potuto
chiedere l'assunzione di tale prova in appello (art. 322 lett. b CPC). Esse soggiungono
per vero che le fotografie del carteggio smentiscono la circostanza secondo cui
il tavolato sarebbe a qualche centimetro dal loro muro di cinta (deposizione __________,
verbale del 17 settembre 2002, pag. 4). L'immagine da loro invocata (doc. M:
fotografia n. 2), però, non mostra il nuovo tavolato (fotografia V, scattata durante
il sopralluogo), bensì un vecchio muro intonacato e la traccia, priva d'intonaco,
lasciata dalla precedente falda sul loro muro di cinta (si vedano anche le fotografie
doc. 11 n. 1a, 2a, 4 e 8 e 8A). Ciò non basta per dedurre che il testimone abbia
dichiarato il falso. Tutto ciò posto, non si ravvisano nemmeno gli estremi per un
risarcimento dei danni.
9.
Dato l'esito del
giudizio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico
delle appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Le attrici chiedono di ridurre le
ripetibili di primo grado a “un importo nettamente ridotto rispetto a quello di
fr. 2400.– per ripetibili” fissato dal Pretore, facendo valere che il convenuto
si è valso di un legale solo durante l'istruttoria e ha già ricevuto “un
acconto” di fr. 300.– il
6.
dicembre 2003. Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali – e
l'indennità per ripetibili è manifestamente d'indole patrimoniale – un appellante
non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993.
pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del
resto in sede federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo
1992, pag. 151 nota 9). In concreto le appellanti si limitano a postulare una generica
riduzione delle ripetibili per la causa di prima sede, ma non quantificano
l'entità della riduzione. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv.
2.
lett. e CPC (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 309 CPC). Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un
esame di merito.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, con l'obbligo di rifondere alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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