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Decisione

11.2004.79

immissioni negative provenienti da una costruzione conforme al diritto edilizio cantonale

6 ottobre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I testimoni offerti dalle attrici hanno dichiarato invero che prima dei lavori

il tetto del deposito aveva una sola falda, pendente “verso montagna” (verso

sud), mentre ora ne ha un'altra, inclinata verso il lago (deposizioni __________

e __________, del 9 aprile 2002, pag. 2 e 3; deposizioni __________ e __________,

verbale del 17 settembre 2002, pag. 2 seg.). Tali dichiarazioni sono

contraddette però da __________ (verbale del 9 aprile 2002, pag. 4) e __________

(verbale del 17 settembre 2002, pag. 4), citati dal convenuto, stando ai quali

il tetto del deposito aveva due falde già prima della riattazione. Ciò trova

riscontro anche nelle planimetrie agli atti (doc. O e 1), su cui figurano,

oltre alla parte sud dell'edificio censita come “subalterno A”, tre pilastri

che sorreggono oggi l'altra falda del tetto, uniti da una linea tratteggiata in

corrispondenza dell'attuale parte nord dell'edificio, la quale – come detto (consid.

A) – è tuttora aperta non solo verso il lago, ma anche in parte verso levante

(fotografia doc. M8; doc. 11: fotografie n. 5, 12 e 13).

È

vero che, come fanno notare le appellanti, in alcune immagini agli atti figura

solo la falda del tetto pendente verso mon­tagna (doc. M1; doc. 11

n. 1, 4, 8 e 11). Si tratta però di istantanee scattate durante il rifacimento

del tetto, sicché poco sussidiano. Quanto alla fotografia degli anni sessanta

prodotta dalle attrici, essa ritrae inequivocabilmente il colmo del tetto e una

copertura di tegole che degrada verso nord, anche se di quest'ultima non si

scorge con chiarezza la parte inferiore e non è possibile valutarne le

dimensioni (doc. M5 e N). L'esistenza di una seconda falda pendente

verso nord, ad ogni modo, è attestata anche dalla fotografia in bianco nero

prodotta dal convenuto (doc. 11 n. 14), come pure da quella in bianco e nero

prodotta dalle attrici (doc. M3). Tutto considerato, dunque, non

soccorrono lontanamente i presupposti per scostarsi dalla decisione amministrativa.

7. Rimane

da esaminare se, quantunque non contraria a norme di diritto pubblico sulle

distanze, la parte nord del deposito costituisca un'immissione molesta nel

senso degli art. 679 e 684 CC. Al riguardo il Pretore ha ritenuto,

richiamandosi a DTF 126 III 452, che “il diritto della costruzione è un insieme

completo di norme dove non c'è spazio per l'applicabilità delle disposizioni

del Codice civile sulle immissioni eccessive”. In quella sentenza il Tribunale

federale ha ritenuto effettivamente, circa i rapporti fra legislazione federale

sulla tutela dalle immissioni e norme cantonali sulle piantagioni, che l'art.

684 CC comprende anche le cosiddette immissioni “negative”, come ad esempio la

privazione di luce e l'ombreggiamento (consid. 2), e che la competenza

legislativa riservata ai Cantoni dall'art. 688 CC in materia di piantagioni non

osta, per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono

una garanzia minima di diritto federale contro le immissioni (consid. 3). In sintesi

una piantagione, benché rispettosa delle norme cantonali sulle distanze, può – eccezionalmente

– costituire un'immissione eccessiva nel senso del diritto federale (consid.

3c/bb). Ciò posto, il Tribunale federale ha precisato che i principi vigenti

per le piantagioni non possono applicarsi pari pari alle immissioni negative

causate da costruzioni, poiché in tale ambito il diritto edilizio costituisce –

di regola – un insieme completo di norme, le quali difficilmente lasciano spazio

agli art. 679 e 684 CC (DTF 126 III 460 consid. 3c/cc). Tale giurispruden­za è

stata criticata (Denis Piotet in:

AJP 5/2001 pag. 597 lett. e; Steinauer,

op. cit., pag. 183 n. 1811a). Ancora recentemente tuttavia il Tribunale

Considerandi

federale ha ribadito che quando un progetto rispetta le norme (sulle distanze)

del diritto pubblico cantonale, emanate nel quadro di una specifica

regolamentazione edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi

pianificatori, il fatto di negare emissioni eccessive nel senso dell'art. 684

CC non costituisce – di regola – una violazione del diritto federale (DTF 129

III 161 consid. 2).

Nella

fattispecie, ammesso e non concesso che le appellanti mirino a invocare uno dei

(rari) casi in cui costruzioni di per sé conformi al diritto pubblico cantonale

causino immissioni contrarie al diritto privato federale, gli atti non

comprovano un'ipotesi del genere. Le attrici si limitano a far valere che la

“falda nord” del tetto del deposito agevola notevolmente l'accesso di

malintenzionati al balcone del loro appartamento, il quale non potrà più essere

locato a un prezzo ragionevole. Se non che, l'art. 684 CC si limita a vietare eccessi

oggettivi, suscettibili di provocare danni non giustificati dalla situazione,

dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione,

n. 1 e 8 ad art. 684), fermo restando che le immissioni devono trovarsi in un nesso

di causalità adeguata con il fondo del convenuto (Rey, op. cit., n. 5 ad art. 684). In concreto per salire sul

tetto del deposito occorre servirsi di una scala o almeno di una corda, e sempre

che di “immissione” si possa parlare, il rischio occasionato dal magazzino non

può quindi ritener­si esagerato per rapporto alla destinazione dei fondi o

all'uso locale. Quanto alla circostanza, evocata davanti al Pretore, che

l'edificio riattato tolga la vista dal balcone delle attrici, ciò non risulta

dagli atti (doc. M e 11). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

8.

Le appellanti

affermano infine che il tavolato in mattoni posto sotto la “falda nord” del

deposito si appoggia al loro muro di cinta e con il tempo degraderà il manufatto.

Anzi, dovendosi prossimamente rifare quest'ultimo, v'è il pericolo che la

“falda nord” ceda. Il Pretore ha ritenuto la circostanza non dimostrata e

finanche smentita dagli atti. Le appellanti obiettano che il Pretore medesimo ha

negato loro la possibilità di far eseguire, in sede di perizia, un piccolo

intervento distruttivo per dimostrare che il tavolato è effettivamente ancorato

al loro muro. Sta di fatto che, per finire, le attrici medesime hanno

rinunciato alla perizia. Avessero persistito, avrebbero – al limite – potuto

chiedere l'assunzione di tale prova in appello (art. 322 lett. b CPC). Esse soggiungono

per vero che le fotografie del carteggio smentiscono la circostanza secondo cui

il tavolato sarebbe a qualche centimetro dal loro muro di cinta (deposizione __________,

verbale del 17 settembre 2002, pag. 4). L'immagine da loro invocata (doc. M:

fotografia n. 2), però, non mostra il nuovo tavolato (fotografia V, scattata durante

il sopralluogo), bensì un vecchio muro intonacato e la traccia, priva d'intonaco,

lasciata dalla precedente falda sul loro muro di cinta (si vedano anche le fotografie

doc. 11 n. 1a, 2a, 4 e 8 e 8A). Ciò non basta per dedurre che il testimone abbia

dichiarato il falso. Tutto ciò posto, non si ravvisano nemmeno gli estremi per un

risarcimento dei danni.

9.

Dato l'esito del

giudizio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico

delle appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Le attrici chiedono di ridurre le

ripetibili di primo grado a “un importo nettamente ridotto rispetto a quello di

fr. 2400.– per ripetibili” fissato dal Pretore, facendo valere che il convenuto

si è valso di un legale solo durante l'istruttoria e ha già ricevuto “un

acconto” di fr. 300.– il

6.

dicembre 2003. Se non che, in caso di contestazioni patrimoniali – e

l'indennità per ripetibili è manifestamente d'indole patrimoniale – un appellante

non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del

resto in sede federale: Messmer/Imboden,

Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo

1992, pag. 151 nota 9). In concreto le appellanti si limitano a postulare una generica

riduzione delle ripetibili per la causa di prima sede, ma non quantificano

l'entità della riduzione. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv.

2.

lett. e CPC (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 9 ad art. 309 CPC). Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un

esame di merito.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico delle appellanti in solido, con l'obbligo di rifondere alla

controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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